In ipotesi di mancata conclusione del procedimento sussiste colpa grave del Sindaco che abbia omesso con continuità, per un notevole lasso di tempo, qualunque iniziativa ed impulso agli organi o uffici comunali, per la tempestiva definizione del procedimento espropriativo: attività dovuta in qualità di vertice dell'organizzazione amministrativa e di autorità competente all'emissione del decreto di espropriazione sia sulla base degli articoli 142 e 151 del TU 148 del 1915, dell'articolo 36 della legge 142/90 (applicabili ratione temporis), che delle competenze al medesimo attribuite in forza di atti interni dell'Amministrazione.
In ipotesi di occupazione sine titulo deve essere corrisposta al titolare del bene in funzione risarcitoria, l'indennità di occupazione prevista dall'art. 50, comma 1, del DPR n. 327 del 2001, dovuta per il periodo di occupazione illegittima decorrente tra la scadenza dei termini per l'emissione del decreto d'esproprio e la data di acquisizione o restituzione dei beni.
La decurtazione prevista dall'art. 37 comma 7 DPR 327/2001 richiamata nel corpo dell'art. 43 dello stesso testo, è certamente utilizzabile qualora il soggetto pubblico si avvalga dello strumento indicato in quella norma; si verte infatti in tale caso in ipotesi di effettiva indennità, in quanto il provvedimento di acquisizione di cui al cit. art. 43 assorbe in sé sia la dichiarazione di pubblica utilità che il decreto di esproprio e quindi sintetizza uno actu lo svolgimento dell'intero procedimento, in presenza dei presupposti di legge che devono essere valutati in maniera estremamente analitica dall'Amministrazione nell'esercizio del proprio potere discrezionale.
Il principio dell'integrale copertura dei costi sostenuti per l'acquisto acquisizione delle aree incluse nel P.E.E.P. viene meno, atteso che si è fuori dalla lettera e dalla ratio dell'art. 35 L.865/1971, in ipotesi di maggiori costi determinatisi in forza di una acquisizione delle aree realizzate attraverso un fatto civilisticamente illecito, quale l'occupazione acquisitiva, non potendosi fare ricadere gli stessi sui concessionari delle aree e loro aventi causa.
La destinazione a sede viaria ed a fascia di rispetto della strada da realizzarsi, attribuita a proprietà privata, configura un vincolo che non può certo essere considerato di tipo conformativo, essendo, al contrario, finalizzato all'adozione di successivi provvedimenti di tipo espropriativo in quanto destinata alla realizzazione di opere ad iniziativa esclusiva dell'ente pubblico.
Di vincolo preordinato ad esproprio deve parlarsi, per le sue possibilità di realizzazione esclusivamente affidate alla mano pubblica, così come per la sua capacità di imprimere una vocazione che non ha nulla a che vedere con la fisionomia del suolo, con riferimento alla destinazione ad " attrezzature".
L'obbligo di indicare nella delibera di approvazione del progetto di opera pubblica i termini di inizio e ultimazione dei lavori e della procedura espropriativa, già prescritto dall'art. 13, l. 25 giugno 1865 n. 2359, è stato abolito dall'art. 13, t.u. 8 giugno 2001 n. 327, il quale ha previsto, ma solo come facoltativa, l'indicazione del termine entro il quale deve essere emanato il decreto di esproprio ed ha stabilito che, in mancanza di detta previsione, si applica il termine massimo di cinque anni.
L'articolo 17, comma 1, DPR 327/2001 deve essere interpretato nel senso che il provvedimento che approva il progetto definitivo deve farsi carico di fornire indicazione di come sia stato apposto o come si intenda apporre il vincolo; in pratica, allorchè si approva il progetto definitivo, il relativo provvedimento dovrà indicare gli estremi dell'atto da cui deriva il vincolo, se tale atto già esiste (come avviene nella normalità dei casi); se invece il vincolo ancora non è stato apposto, il provvedimento dovrà indicare che la dichiarazione di pubblica utilità è temporaneamente inefficace ex articolo 12, comma 3, dovendo il vincolo ancora essere apposto nelle forme di legge.
Dalla reviviscenza, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 349/2007, del principio della spettanza del ristoro integrale del danno sofferto per effetto dell'illecito imputabile all'ente, consegue la sostanziale irrilevanza della questione circa la natura appropriativa ovvero c.d. "usurpativa" della occupazione posta in essere dalla P.A , attesa in ogni caso l'inapplicabilità della normativa dichiarata costituzionalmente illegittima - in relazione alla quale assumeva decisivo rilievo la predetta distinzione - e la necessità di liquidare il danno, in entrambe le ipotesi, secondo il valore integrale delle superfici occupate.
Ai fini dell'accertamento della qualità di affittuario - coltivatore diretto di un fondo espropriato e, quindi, del diritto all'attribuzione dell'indennità agraria di cui all'art. 17 L. 22 ottobre 1971 n. 865, deve farsi riferimento alla situazione giuridica esistente alla data di occupazione del fondo, per cui è irrilevante la prosecuzione di fatto del rapporto di affitto, laddove sia stata già accertata la sua cessazione, per effetto della risoluzione del contratto, con una decorrenza anteriore alla data dell'occupazione.