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ANNO IX
ISSN 1971-9817
     
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Indennità di Espropriazione


INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE




a cura di Ines Melloni




Ai sensi dell'art. 8 DPR 327/2001:

«1. Il decreto di esproprio può essere emanato qualora:

a) l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale, o in un atto di natura ed efficacia equivalente, e sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio;

b) vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità;

c) sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio. (L)»

Presupposto per emanare il decreto di esproprio è quindi la determinazione anche in via provvisoria dell'indennità di espropriazione.

I criteri applicabili ai fini di tale quantificazione sono stati oggetto di diversi interventi legislativi ed un ruolo importante ha assunto anche la giurisprudenza, in primo luogo della Corte Costituzionale.

La Legge n. 2359 del 25 giugno 1865 (nota come Legge fondamentale), riconduceva l'indennità di espropriazione al valore di mercato del bene; più precisamente, ai sensi dell'art 39 « Nei casi di occupazione totale, la indennità dovuta all'espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita ».

Successivamente tale criterio ha subito numerose deroghe, a partire dalla Legge di Napoli 15 gennaio 1885 n. 2892 che introdusse in criterio dimidiato commisurando l'indennità di espropriazione alla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio (art. 13).

La Costituzione ha, con l'art 42 comma 3, sancito un criterio fondamentale, per cui l'espropriazione della proprietà privata è consentita nei casi previsti dalla legge, per motivi di interesse generale e «salvo indennizzo».

Con la legge n. 865 del 22 ottobre 1971, art. 16 (c.d. Legge sulla sulla casa), come modificata dalla legge n. 10 del 28 gennaio 1977 art. 14, ha introdotto nuovi criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione, stabilendone il calcolo secondo il valore agricolo medio; ciò indipendentemente dalla natura edificabile o meno del terreno, oggetto del procedimento espropriativo.

La Corte Costituzionale è intervenuta su tale disposizione con la storica sentenza 30 gennaio 1980 n. 5, dichiarandone l'illegittimità dei commi 5 – 6 e 7.

Con la sentenza n. 223 del 15 luglio 1983, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 385 del 29 luglio 1980, per avere questa nuovamente ancorato l'indennità provvisoria al valore agricolo medio della zona, seppur “salvo conguaglio”, restaurando così gli stessi criteri di commisurazione già dichiarati costituzionalmente illegittimi con la sent. n. 5 del 1980.

A seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 16, commi 5, 6 e 7 della legge n. 865 del 1971, come modificati dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977 (sent. n. 5/1980), nonché della legge n. 385 del 1980 (sent. n. 223/1983), tornava a trovare applicazione, per la quantificazione dell'indennità di espropriazione delle aree fabbricabili, il criterio del valore venale, quale previsto dall'art. 39 Legge 25 giugno 1865 n. 2359; detta norma infatti non era stato abrogata, ma soltanto derogata dalle disposizioni dichiarate illegittime. Per le aree a destinazione agricola continuava invece ad essere operante il criterio del valore agrario medio previsto dalla L. n. 865 del 1971.

L'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992 n. 359, ha stabilito un nuovo criterio per la determinazione dell'indennità di espropriazione, fissando per le aree inedificabili, il criterio del valore agricolo medio e per le aree edificabili, il criterio della semisomma di valore venale e reddito dominicale moltiplicato per dieci.
Come rilevato da costante giurisprudenza, l'art. 5 bis ha introdotto il sistema del c.d. doppio binario o c.d. sistema dicotomico, fondato sulla distinzione tra aree edificabili ed aree non edificabili.
Il DPR 327/2001 ha riconfermato il criterio del doppio binario con la conseguenza che:

a) per le aree edificabili viene confermato il regime di cui al vecchio art. 5-bis, recepito dall'art. 37 del TU (semisomma di valore venale e reddito dominicale moltiplicato per dieci, con decurtazione del 40% in caso di mancata cessione volontaria);
b) per le aree non edificabili, continua ad applicarsi il regime di cui alla L. n. 865 del 1971, ora confluito negli artt. 40 e seguenti del TU, basato sul valore agricolo medio.

Il criterio per la quantificazione dell'indennità di espropriazione fissato dall'art. 5 bis era stato oggetto di diverse questioni di legittimità costituzionale. La Corte Costituzionale dopo aver difeso la legittimità del suddetto criterio (sentenze nn. 283/1993 e 442/1993), con la sentenza n. 348/2007 ne dichiara l'illegittimità costituzionale. Più precisamente con tale pronuncia la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 bis, commi 1 e 2 del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1992 n. 359, ed ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l’illegittimità costituzionale in via consequenziale dell’art. 37 commi 1 e 2 del DPR 8 giugno 2001 n. 327.
A seguito dell’intervento demolitorio della Corte Costituzionale, il procedimento espropriativo disciplinato dal D.P.R. 327/2001 risultò carente del criterio per la determinazione dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili, essendo stati espunti dall’ordinamento i primi due commi dell’art. 37 del T.U.
Il vuoto legislativo è stato colmato dal legislatore con la Legge n 244/2007 (finanziaria 2008), il cui art. 2 comma 89 riformula l'art. 37 commi 1 e 2 del DPR 327/2001 nei seguenti termini:
«1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25% ».


___________

Esempi di Giurisprudenza

CASS 17667/2004: ««
Svolgimento del processo

A seguito delle espropriazioni di alcuni fondi di loro proprietà, disposte dal Comune di Squinzano, su richiesta dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Lecce, per la costruzione di quaranta alloggi a beneficio dei lavoratori agricoli e per la realizzazione delle relative strade di accesso, i germani Vincenzo, Rosa ed Orsola De Filippis convenivano davanti alla locale Corte di Appello, negli anni 1975,1976 e 1978, l'Ente espropriante e l'Istituto anzidetto (d'ora in avanti, denominato semplicemente IACP), promuovendo, per la determinazione delle giuste indennità di espropriazione e di occupazione, quattro distinti giudizi.
Di questi, i primi tre erano definiti con altrettante sentenze, con le quali, sul presupposto che ne fosse stata ordinata la sospensione e che i relativi atti di riassunzione fossero risultati inefficaci, ne veniva disposta l'estinzione.
Le indicate sentenze erano quindi gravate con ricorso per Cassazione, il quale trovava accoglimento da parte della Suprema Corte, che rinviava, per il nuovo esame, alla Corte di Appello di Bari.
Riassunti i giudizi, quest'ultima, con sentenze n. 23 e n. 24 del 1990, determinava le somme dovute ai De Filippis in pagamento delle indennità loro spettanti a causa del procedimento ablatorio, rigettando le domande avanzate nei confronti dell'IACP. Avverso le menzionate sentenze, ricorreva nuovamente per Cassazione il Comune di Squinzano.
L'Ente espropriante, intanto, facendo riferimento alla sopravvenuta legge n. 359 del 1992, notificava agli espropriati, in data 21.12.1992, due provvedimenti della Giunta comunale aventi ad oggetto la nuova determinazione delle indennità spettanti ai De Filippis, i quali, nel 1993, proponevano opposizione davanti alla Corte di Appello di Lecce, convenendo in giudizio il Comune e l'IACP sopra indicati (procedimento n. 52/1993).
Successivamente, con sentenze n. 12081 e n. 12082 del 1995, la Suprema Corte, dopo aver rilevato, tra l'altro, che doveva ritenersi coperto dal giudicato il rigetto, da parte della Corte barese, della domanda proposta dai De Filippis nei confronti dell'IACP, riteneva quindi di dover cassare le decisioni rispettivamente impugnate, essendo applicabile il criterio previsto dall'art. 5 bis della sopravvenuta legge n. 359/1992, dianzi citata.
I due giudizi riassunti davanti alla Corte di Appello di Lecce, quale giudice del rinvio, nonchè quelli di unico grado, pendenti davanti alla medesima Corte, relativi ai procedimenti rispettivamente incardinati nel 1978 (il quarto dell'epoca) e nel 1993, venivano riuniti.
Detta Corte, infine, con sentenza dell'8.6/15.12.2001, dato atto che i riferiti giudizi erano stati proseguiti da Vincenzo De Filippis, in veste di erede delle sorelle Rosa ed Orsola nel frattempo decedute, così provvedeva:
a) rigettava le domande avanzate nei confronti dell'IACP;
b) rigettava la domanda attorea di riconoscimento di un' indennità di espropriazione di importo superiore a quello fissato in via amministrativa con le richiamate deliberazioni comunali del 1992;
c) disponeva, in accoglimento della richiesta del Comune, che l' indennità di espropriazione da questo complessivamente determinata fosse ridotta del 40%;
d) determinava l'indennità di occupazione;
e) riconosceva alla parte attrice gli interessi legali compensativi sulle somme di sua spettanza;
f) ordinava il deposito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, degli importi dovuti in forza dei titoli di cui sopra.
Assumeva in particolare detto giudice:
1) che il soggetto tenuto alla corresponsione delle indennità in questione fosse da individuare soltanto nel Comune di Squinzano, escludendo da tale obbligo l'IACP;
2) che la pretesa attorea di attribuzione di un' indennità di espropriazione di importo superiore a quello risultante dalle deliberazioni comunali del 1992 si palesasse infondata, atteso che la quantificazione complessiva di tale indennità, ivi contenuta, appariva superiore a quella esattamente operata dal consulente tecnico secondo quanto previsto dal già richiamato art. 5 bis;
3) che l'offerta dell'indennità di cui alle indicate deliberazioni, oltre ad essere stata tempestivamente adottata, fosse risultata anche congrua, laddove a questa non aveva fatto seguito l'accettazione degli aventi diritto;
4) che sulle indennità di espropriazione e di occupazione, così come riconosciute, dovessero trovare applicazione gli interessi legali compensativi, a decorrere, rispettivamente, dal giorno della pronuncia dei decreti ablatori e dalla scadenza di ciascun anno di occupazione, il tutto fino alla data in cui il Comune avesse effettuato il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, non potendo attribuirsi alcun effetto liberatorio, per l'espropriante, al deposito effettuato da quest'ultimo il 7.8.1992 "in via cautelativa".
Avverso la sentenza anzidetta, ricorrono per cassazione Giuseppe e Vincenza De Filippis, entrambi quali eredi ed aventi causa di Vincenzo De Filippis, deducendo due motivi di gravame cui resistono, con rispettivi controricorsi, l'IACP di Lecce ed il Comune di Squinzano; quest'ultimo, a sua volta, propone ricorso incidentale affidato a quattro motivi.
Tutte le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

Deve, in primo luogo, essere ordinata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 333 e 335 c.p.c., la riunione di entrambi i ricorsi, relativi ad altrettante impugnazioni separatamente proposte contro la medesima sentenza.
Con i due motivi di gravame sopra indicati, del cui esame congiunto si palesa l'opportunità involgendo questi la trattazione di profili strettamente connessi, quando non addirittura identici, i ricorrenti principali lamentano quanto segue.
Con il primo, violazione dell'art. 5 bis della legge n. 359/1992, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonchè motivazione illogica e contraddittoria, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo:
a) che la Corte territoriale ha errato nel rigettare le domande proposte dal dante causa Vincenzo De Filippis e nel ritenere legittime e giuste l' indennità di espropriazione e quella di occupazione legittima determinate dal Comune di Squinzano con le deliberazioni n. 778 e n. 779 del 1992;
b) che non vi è stata, ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, una nuova determinazione, da parte dell'ente espropriante, dell'indennità di esproprio, essendosi il Comune di Squinzano limitato a fare riferimento, al fine di stimare il valore venale del bene ablato, a quello posto a base delle sentenze della Corte di Appello di Bari, ad aggiornarlo al 1992 e a coacervarlo con il reddito dominicale;
c) che nessuna offerta di tale indennità è stata mai formalmente e ritualmente effettuata dal medesimo espropriante al De Filippis, avendo, anzi, la Corte di merito, nell'impugnata sentenza, escluso che una simile offerta sia mai intervenuta, onde l'illogicità della pronuncia anzidetta là dove rigetta le domande degli attori sul presupposto di un rifiuto da parte loro delle indennità nuovamente determinate ed offerte;
d) che le indennità non sono state determinate dagli organi a ciò preposti, essendo certo che, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 359 del 1992 e successivamente alla pronuncia del decreto di esproprio, come nella specie, la nuova determinazione dell'indennità deve essere eseguita dalla competente Commissione Provinciale per le espropriazioni e non può, invece, provvedervi lo stesso espropriante;
e) che la cessione volontaria non era più possibile, essendo il Comune di Squinzano divenuto proprietario con il decreto definitivo di espropriazione;
f) che la Corte territoriale, quindi, avrebbe dovuto ritenere inefficaci le determinazioni effettuate dal Comune anzidetto con le deliberazioni sopra indicate e, di conseguenza, accogliere le domande proposte dagli attori nei giudizi riuniti e determinare le indennità in conformità ai risultati della consulenza tecnica di ufficio.
Con il secondo motivo di impugnazione, lamentano ancora i ricorrenti principali violazione dell'art. 5 bis, comma sesto, della legge n. 359/1992, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonchè motivazione illogica e contraddittoria, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo:
a) che la Corte territoriale, ritenendo - erroneamente - che il Comune di Squinzano, con le già richiamate deliberazioni n. 778 e n. 779 del 1992, avesse adempiuto a quanto richiesto dalla norma di cui al citato art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, ha operato la relativa riduzione del quaranta per cento sull'ulteriore, erroneo presupposto che le indennità nuovamente determinate dal Comune di Squinzano fossero superiori a quelle determinate dal CTU;
b) che la decisione è, sul punto, censurabile in primo luogo perchè la nuova determinazione dell'indennità di esproprio non è stata effettuata dalla competente Commissione Provinciale, senza che tale indennità risulti mai offerta e depositata nelle forme di legge, così da consentire all'espropriato di operare una scelta tra l'accettazione e il rifiuto, secondo quanto è dato di evincere dalla stessa sentenza impugnata;
c) che la Corte territoriale, in secondo luogo, nell'operare la riduzione del quaranta per cento, non ha tenuto conto del fatto che, trattandosi di un meccanismo negoziale avente natura sostanzialmente transattiva, l'espropriato ha diritto di ottenere l'indennità senza decurtazione ove, per mancanza della proposta, da parte dell'espropriante, di una nuova indennità, come nella specie, egli non sia stato messo in condizione di utilizzare il mezzo previsto per evitarla, indipendentemente dal comportamento tenuto in ordine alla stima giudiziale o peritale, di per sè stesse irrilevanti;
d) che, inoltre, nella situazione di diritto transitorio in cui, all'entrata in vigore del citato art. 5 bis, sia già stato emesso il decreto di esproprio e penda ancora il contenzioso sulla misura dell'indennità, la cessione volontaria del bene ablato non può perfezionarsi sulla determinazione della Pubblica Amministrazione, attuata nel corso del procedimento amministrativo ormai concluso, laddove la nuova offerta deve essere adeguata al sopravvenuto criterio normativo e, se tale offerta sia mancata, non può essere frustrato il diritto dell'espropriato all'indennità non decurtata del quaranta per cento;
e) che, nella specie, infine, la nuova determinazione dell'indennità non è avvenuta sulla base dei criteri fissati dalla norma di cui all'art. 5 bis più volte citato, bensì sulla base di quelli indicati dalla Corte di Appello di Bari con le sentenze nn. 23 e 24 del 1990, essendo strumentalmente mirata ad ottenere l'abbattimento previsto dal medesimo art. 5 bis, onde non sono di poco conto l'omessa offerta delle indennità in questione e l'omesso deposito delle stesse presso la Cassa Depositi e Prestiti;
f) che non poteva in alcun modo operarsi la riduzione del quaranta per cento, considerata la tardività dell'offerta del Comune, successiva all'espropriazione ed in corso di causa, la quale rendeva impossibile la cessione del bene;
g) che le indennità determinate dal Comune di Squinzano con le deliberazioni nn. 778 e 779 del 1992 sono manifestamente incongrue e, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, di gran lunga inferiori a quelle determinate dal CTU. I due motivi non sono fondati.
Detto giudice, infatti, dopo avere, con incensurato apprezzamento, affermato la "natura edificatoria dei terreni espropriati" ("essendo stati questi compresi, con destinazione all'edilizia economica e popolare, nell'apposito piano approvato dal Comune di Squinzano con delibera n. 159 del 30 maggio 1972", laddove "la circostanza dell'inclusione dei terreni nel p.e.e.p. ... sia che questo costituisca attuazione o variante dello strumento urbanistico in vigore ... è, di per sè, elemento giustificativo del legale carattere edificatorio dei terreni stessi, sia pure nei limiti consentiti dal piano stesso"), ha quindi affermato:
1) che "Il C.T.U., effettuando la semisomma del valore dei suoli e di quello espresso dal reddito dominicale coacervato secondo quanto previsto dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, ha concluso indicando in complessive lire 180.495.451 l'ammontare dell' indennità di espropriazione ", pervenendo così "alla quantificazione di una indennità di gran lunga inferiore a quella determinata in vi amministrativa", senza che, del resto, dubbio alcuno sussista "sulla esattezza delle osservazioni e delle conclusioni che si leggono nella relazione del (medesimo) C.T.U., perchè costui, nella indicazione del valore dei suoli espropriati, ha proceduto con applicazione di rigorosi criteri di stima, ed in particolare non solo del criterio comparativo (prendendo a base i valori espressi degli atti notarili relativi a trasferimenti di terreni similari), ma anche del criterio analitico (basato sull'incidenza dei costo del terreno rispetto al valore dell'edificio ipoteticamente realizzabile, tenuto conto della percentuale mediamente applicata nei contratti di permuta tra suolo e costruzioni finite)";
2) che, infatti, la "stessa amministrazione comunale, ... successivamente all'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992 ... introduttiva dell'art. 5 bis, ... procedette, in ottemperanza ai nuovi criteri dettati dalla normativa sopravvenuta, ad una nuova determinazione dell' indennità di espropriazione dovuta ai De Filippis (v. delibere della giunta municipale n. 778 e n. 779 del 18 novembre 1992, notificate il 21 dicembre 1992), precisando, in proposito, che tutti i provvedimenti determinativi delle indennità in precedenza adottati venivano di conseguenza modificati", onde, "tenuto conto delle nuove determinazioni dell'amministrazione comunale, a queste deve aversi riguardo, come termine di riferimento, ai fini della valutazione delle richieste dei proprietari espropriati di attribuzione di un'indennità maggiore rispetto a quella fissata in via amministrativa (tale contenuto ha conservato il giudizio inizialmente promosso dai De Filippis pur dopo l'adozione delle su citate delibere n. 778 e n. 779 con cui l' indennità di espropriazione è stata complessivamente quantificata in lire 407.511.552, in quanto gli espropriati non hanno inteso aderire alla nuova determinazione)";
3) che, quindi, "la pretesa dei De Filippis di attribuzione di un' indennità di espropriazione di importo superiore a quello risultante dalle deliberazioni n. 778 e n. 779 del 1992 è infondata";
4) che, tuttavia, in accoglimento della richiesta del Comune, l'ammontare dell'indennità, così come risulta indicata nelle richiamate deliberazioni n. 778 e n. 779, "deve essere decurtato del 40% ai sensi di quanto previsto dalla norma di cui all'art. 5 bis legge n. 359 del 1992 ... poichè l'offerta dell'indennità contenuta nelle indicate deliberazioni regolarmente notificate, oltre ad essere stata tempestivamente adottata, fu anche congrua, (onde) la fondatezza della pretesa dell'amministrazione di decurtare del 40% l' indennità di espropriazione per essere mancata l'accettazione da parte degli aventi diritto".
Ciò posto, in ordine alle doglianze dei ricorrenti principali, come sopra illustrate, giova notare:
a) che la complessiva quantificazione dell' indennità di espropriazione , operata dal consulente tecnico di ufficio "nominato nell'ambito dei giudizi riuniti" (e di cui al numero "1" che precede), rappresenta il frutto di un apprezzamento di fatto della Corte territoriale il quale, per sua stessa natura, si palesa insuscettibile di censura in sede di legittimità se non sotto le specie del vizio di motivazione, laddove, nel caso in esame, i medesimi ricorrenti si sono limitati a dedurre, in contrasto con quanto affermato dal giudice di merito, l'inferiorità ("di gran lunga") delle indennità determinate dal Comune di Squinzano rispetto a quelle determinate dal suddetto consulente, onde, per un verso, ciò appare semmai suscettibile di venire denunziato esclusivamente sotto il profilo revocatorio e, per altro verso, la prospettazione dei ricorrenti principali neppure reca specifici elementi di carattere decisivo, desunti dalle risultanze di causa e dall'elaborato peritale in particolare, tali da potere cioè rendere questa Corte, quanto meno sotto il richiamato profilo del vizio di motivazione, persuasa che la loro considerazione avrebbe indotto di necessità lo stesso giudice di merito ad una differente decisione sul punto e, segnatamente, a stimare in misura diversa l'ammontare dell' indennità di espropriazione determinata dal consulente;
b) che, sulla base del dianzi riportato apprezzamento di fatto della Corte territoriale (di cui al numero "2" che precede), appare indubitabile come, nella specie, vi sia stata, da parte dell'Amministrazione comunale, "una nuova determinazione dell' indennità di espropriazione dovuta ai De Filippis ... in ottemperanza ai nuovi criteri dettati dalla normativa sopravvenuta" (art. 5 bis della legge n. 359 del 1992), avendo detta Amministrazione argomentato che "tale norma ... si applicava ai procedimenti pendenti in relazione ai quali la misura dell'indennità fosse ancora in contestazione" ed altresì precisato "che tutti i provvedimenti determinativi delle indennità in precedenza adottati venivano di conseguenza modificati";
c) che a tanto non contraddice, siccome per nulla decisiva, la doglianza inerente al fatto che il Comune di Squinzano, al fine di determinare il valore venale del bene ablato, si sia riferito a quello posto a base delle indennità risultanti dalle sentenze della Corte territoriale di Bari n. 23 e n. 24 del 1990, aggiornandolo al 1992 e coacervandolo con il reddito dominicale, nel senso esattamente che una simile prospettazione non reca alcuno specifico elemento capace di inficiare, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione, l'apprezzamento del giudice a quo relativo alla circostanza che "l' indennità di espropriazione è stata complessivamente quantificata in lire 407.511.552" da parte dell'Amministrazione comunale, ovvero in una misura di gran lunga superiore a quella cui è pervenuto il consulente d'ufficio e, quindi, correttamente stimata di per sè "congrua" dal medesimo giudice e non certo strumentalmente mirata ad ottenere l'abbattimento previsto dal già citato art. 5 bis;
d) che analogamente è a dire riguardo al fatto che l'indicata Amministrazione, al fine di accantonare le somme da corrispondere ai germani De Filippis, provvide al deposito presso la Cassa DD.PP. della complessiva somma di lire 1.980.404.585, laddove il deposito di tali somme non fu effettuato in funzione dell'offerta agli aventi diritto e con possibilità di accettazione ma soltanto in "via cautelativa", mentre la stessa Amministrazione, dopo aver determinato le nuove indennità alla stregua dei criteri introdotti dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, non effettuò alcun deposito, dal momento che trattasi, come è palese, di circostanze (quelle relative, cioè, al deposito in via cautelativa prima, ovvero al mancato deposito dopo) del tutto irrilevanti, nel senso che, nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, l'offerta dell'ente espropriante calcolata sulla base dei nuovi criteri normativi, la cui mancata accettazione determina l'operatività del meccanismo di decurtazione del quaranta per cento dell'indennità a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 283 del 1993, si configura come atto recettizio che esprime la volontà contrattuale del proponente e deve essere formulata in modo da consentire una non equivoca, conforme accettazione (Cass. 5 dicembre 2001, n. 15419), tale palesandosi, sulla base dell'apprezzamento della Corte territoriale al riguardo ed indipendentemente quindi dalle suindicate circostanze, la nuova determinazione dell' indennità di espropriazione , dovuta ai De Filippis, operata dall'Amministrazione comunale anzidetta mediante le delibere di giunta n. 778 e n. 779 del 18.11.1992, regolarmente notificate il 21.12.1992;
e) che non merita accoglimento la censura relativa al fatto che le indennità non sono state determinate dagli organi a ciò preposti, non essendo stata in particolare la nuova determinazione dell' indennità di espropriazione effettuata dalla Commissione Provinciale Espropri, unico organo competente a provvedervi nell'ipotesi di avvenuto trasferimento del bene ablato in capo all'ente pubblico;
f) che, al riguardo, questa Corte (Cass. 8 maggio 2001, n. 6361) ha già avuto modo, in effetti, di affermare che, con riferimento ai procedimenti di determinazione delle indennità di espropriazione ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, l'espropriato resta assoggettato alla decurtazione del quaranta per cento dell'indennità stessa quante volte l'espropriante (alla luce della richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 1993) gli abbia "offerto" un'indennità, nuovamente "determinata" secondo i criteri di cui all'art. 5 bis della sopra citata legge, che sia stata ragionevolmente tempestiva, oltre che congrua, nonchè, in ogni caso, non palesemente mirata ad ottenere l'abbattimento dell'indennità, laddove la "rideterminazione" deve essere eseguita dalla competente Commissione Provinciale per le Espropriazioni, cui è demandato il compito di liquidare l'indennità definitiva (quale è quella determinata nel corso del procedimento di cui si tratta, intervenendo nella fase successiva alla pronuncia del decreto di espropriazione, quando non è più possibile convenire alcuna cessione del bene, ormai trasferito nel patrimonio dell'espropriante) e che nella procedura sopra indicata ha una posizione di terzietà, laddove l'espropriante è parte nel giudizio contenzioso promosso dall'espropriato;
g) che, nella specie, la censura in esame si palesa tuttavia assorbita dallo stesso apprezzamento del giudice di merito circa il fatto che il consulente d'ufficio "è pervenuto alla quantificazione di una indennità di gran lunga inferiore a quella determinata in via amministrativa", ovvero alla nuova "offerta dell'indennità contenuta nelle indicate deliberazioni regolarmente notificate", avendo questa Corte, nella richiamata sentenza n. 6361/2001, espressamente argomentato dal rilievo secondo cui una differente soluzione (rispetto a quella di ritenere che alla determinazione dell'indennità nel corso del procedimento non possa addivenire lo stesso espropriante) consentirebbe quel preordinato abbattimento dell'indennità che la giurisprudenza vuole sanzionare, nel senso che l'espropriante, offrendo un'indennità solo formalmente determinata secondo i criteri dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, potrebbe vanificare l'accertamento giudiziale in corso di formazione proponendo, con intenzionale tempismo, una somma non congrua, pur se non distante dal valore eventualmente già stimato, onde l'espropriante medesimo ha certamente il diritto di offrire una soluzione "transattiva" della controversia, ma non quello di determinare unilateralmente in qualunque stadio del giudizio la misura dell' indennità di espropriazione e, in tal modo, di conseguire (avendo cura di non superare il limite di assoluta inadeguatezza che determinerebbe l'inidoneità dell'offerta) una iniqua riduzione del dovuto, grazie agli effetti che la legge fa discendere dalla mancata accettazione;
h) che neppure è meritevole di accoglimento la censura relativa alla pretesa "tardività" dell'offerta del Comune, dal momento che, in proposito, a fronte di uno specifico apprezzamento di fatto della Corte territoriale di segno contrario ("l'offerta ... oltre ad essere stata tempestivamente adottata"), gli odierni ricorrenti principali si sono limitati a dedurre che tale offerta, intervenuta successivamente all'espropriazione ed in corso di causa, rendeva impossibile la cessione volontaria del bene essendone il Comune divenuto proprietario con il decreto definitivo di esproprio, laddove è palese come, nella specie, il profilo in esame (relativo, cioè, alla tardività o meno dell'offerta medesima) vada considerato non già in riferimento alle possibilità (evidentemente insussistenti) di cessione del bene espropriato, bensì in relazione alle possibilità dì accettazione dell' indennità di espropriazione nuovamente offerta (ovvero offerta sulla base dei sopravvenuti criteri normativi introdotti dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992), rispetto alle quali non è stata prospettata censura alcuna da parte dei ricorrenti anzidetti;
i) che del tutto correttamente, quindi, la Corte territoriale ha rigettato le domande degli attori intese a vedersi attribuire un' indennità di espropriazione di importo superiore a quello risultante dalle deliberazioni n. 778 e n. 779 del 1992, riconoscendo, poi, la fondatezza della pretesa dell'Amministrazione di decurtare del 40% l' indennità di espropriazione per essere mancata l'accettazione da parte degli aventi diritto.
Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente incidentale violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971 e dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.), illogica, contraddittoria e comunque errata motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.), nonchè violazione del principio della corrispondenza tra il richiesto e il deciso per contrapetizione, deducendo:
a) che, nel momento in cui la Corte territoriale è chiamata alla corretta ed effettiva determinazione delle indennità, quest'ultima ha il potere-dovere di quantificarle nel rispetto ed in applicazione della legge, nonchè a prescindere dalle pregresse, ed ovviamente opposte, determinazioni dell'Amministrazione;
b) che, nella specie, la Corte di merito si è sottratta al relativo obbligo di corretta determinazione dell'indennità avendo ritenuto che quelle rideterminate dal Comune di Squinzano non fossero riformabili in conseguenza della più ridotta quantificazione operata dal consulente tecnico d'ufficio;
c) che la medesima Corte avrebbe dovuto, cioè, rideterminare le indennità di esproprio e di occupazione alla luce delle risultanze peritali riconoscendo che l'Amministrazione aveva commesso un errore per eccesso;
d) che, d'altro canto, la stessa Amministrazione aveva richiesto conclusivamente che venisse rideterminata l'indennità di esproprio alla luce delle risultanze della CTU, richiesta che è rimasta elusa;
e) che, in definitiva, detta Corte avrebbe dovuto rideterminare le indennità recependo le determinazioni del CTU delle quali aveva sottolineato la correttezza, ovviamente con l'abbattimento del 40% in considerazione del fatto che, comunque, l'Amministrazione aveva offerto un indennizzo più che congruo.
Il motivo non è fondato.
Giova al riguardo premettere come il ricorrente incidentale non abbia, trascrivendolo semmai integralmente dietro specifica indicazione dell'atto di provenienza, analiticamente riportato il tenore delle conclusioni rassegnate nel giudizio a quo, onde la prospettazione del medesimo ricorrente di avere "richiesto conclusivamente che venisse rideterminata l'indennità di esproprio alla luce delle risultanze della CTU ..." appare del tutto generica, tanto più che, nell'epigrafe della sentenza impugnata, figurano richiamate le seguenti (e differenti) conclusioni: "... determinare le indennità di esproprio e di occupazione secondo la determinazione effettuata dal Comune di Squinzano, in applicazione dell'art. 5 bis della L. n. 359/92 e con l'applicazione dell'abbattimento del 40% delle indennità di esproprio e di occupazione".
Tanto premesso, richiamando qui l'apprezzamento della stessa Corte territoriale la quale ha valutato le richieste dei proprietari espropriati in termini "di attribuzione di un'indennità maggiore rispetto a quella fissata in via amministrativa (tale contenuto avendo conservato il giudizio inizialmente promosso dai De Filippis pur dopo l'adozione delle su citate delibere n. 778 e n. 779 con cui l' indennità di espropriazione è stata complessivamente quantificata in lire 407.511.552, in quanto gli espropriati non hanno inteso aderite alla nuova determinazione)", ovvero di attribuzione di un' indennità di espropriazione di importo superiore a quello risultante dalle deliberazioni dianzi indicate, si osserva che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, la cosiddetta opposizione alla stima non si configura come fase di mera impugnazione del provvedimento amministrativo, ma si caratterizza come giudizio di autonoma quantificazione dell'indennità da parte del giudice, il quale, in mancanza (come nella specie, giusta quanto precede) di specifica istanza, da parte dell'espropriante, di ridurre l'indennità stabilita in via amministrativa (ancorchè non articolata per mezzo di formale domanda riconvenzionale), deve decidere unicamente sulla richiesta dell'opponente di riconoscimento di un'indennità di importo superiore rispetto a quella fissata appunto in via amministrativa (Cass. 4 novembre 1997, n. 10785; Cass. 11 agosto 2000, n. 10680), evidentemente respingendola quante volte (come, di nuovo, nella specie) risulti quantificata, in sede giudiziale, "una indennità ... inferiore a quella determinata in via amministrativa".
Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente incidentale contraddittoria, illogica e comunque errata motivazione su un punto decisivo della sentenza (in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.), nonchè violazione dell'art. 1224 c.c.(in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.), deducendo:
a) che la Corte territoriale ha erroneamente riconosciuto gli interessi legali compensativi a decorrere dal giorno dell'emanazione dei due decreti di esproprio sino all'ordinato deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, vuoi con riferimento all'indennità di esproprio vuoi con riferimento all'indennità di occupazione;
b) che la Corte, infatti, non ha considerato che la misura dell'indennità di esproprio, così come rideterminata dal Comune, è stata quantificata con riguardo al valore venale che i beni avevano nell'anno 1980, ma con l'adeguamento di tale valore all'agosto del 1992, onde le anzidette indennità, poichè incrementate dalla rivalutazione, sono di per sè idonee a compensare i ricorrenti (principali);
c) che la rivalutazione del valore del suolo ha assunto, di fatto, la funzione equivalente degli interessi compensativi, i quali si sarebbero dovuti riconoscere sulla differenza tra quanto determinato dall'Amministrazione e quanto ritenuto invece dalla Corte territoriale, le cui determinazioni si riferivano al valore che i suoli avevano al momento dei rispettivi decreti ablatori;
d) che analogo discorso vale per quanto concerne gli interessi compensativi attribuiti sugli importi dovuti a titolo di indennità di occupazione.
Il motivo non è fondato.
Premesso, al riguardo, come la Corte territoriale, là dove ha stabilito che "Sulle indennità dovute ai De Filippis per l'espropriazione e per l'occupazione legittima vanno riconosciuti gli interessi legali compensativi, che vanno fatti decorrere, quanto all' indennità di espropriazione , dal giorno di pronuncia dei decreti di espropriazione (14 giugno 1976 riguardo all'espropriazione di mq.
8203 e 22 gennaio 1980 riguardo all'espropriazione di mq. 3082) e, quanto all'indennità di occupazione, sulla somma maturata dalla scadenza di ciascun anno di occupazione", si sia di per sè uniformata ai criteri fissati da questa Corte in ordine alle riferite decorrenze (quanto agli interessi sull' indennità di espropriazione :
Cass. 3 luglio 1998, n. 6528; Cass. 17 aprile 2003, n. 6186; Cass. 11 novembre 2003, n. 16908; quanto agli interessi sull'indennità di occupazione: Cass. 6 novembre 1998, n. 11158; Cass. 19 luglio 2002, n. 10535), vale peraltro notare come il ricorrente incidentale, in violazione del principio stesso di autosufficienza del ricorso, non abbia, del resto, neppure specificato, trascrivendole semmai per intero, le risultanze di causa dalle quali sia dato di ricavare la fondatezza dell'assunto secondo cui "la misura dell'indennità di esproprio (analogo discorso vale per quanto concerne i riconosciuti interessi compensativi sugli importi dovuti a titolo di indennità di occupazione), così come rideterminata dal Comune, è stata quantificata con riferimento al valore venale che i beni avevano nell'anno 1980 ma con l'adeguamento di tale valore all'agosto del 1992".
Con il terzo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente incidentale contraddittoria, illogica e, comunque, errata motivazione su un punto decisivo della sentenza (in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.), deducendo:
a) che la Corte territoriale ha condannato il Comune a versare preso la Cassa Depositi e Prestiti, a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione, tutte le somme "come indicate in motivazione sub 2", ovvero la somma di lire 394.745.592 a titolo di indennità di esproprio nonchè l'importo dovuto a titolo di indennità di occupazione, ritenendo depositate presso la Cassa anzidetta solo ed esclusivamente gli importi di cui alle polizze del 1975 e del 1979, non anche quelli di cui alla polizza del 7.8.1992 con la quale si depositava l'ulteriore somma di lire 1.980.404.585;
b) che la medesima Corte ha erroneamente considerato che il deposito delle somme da ultimo indicate non sia stato effettuato in funzione dell'offerta agli aventi diritto e con possibilità di accettazione, ma soltanto in via cautelativa, onde a tale deposito non poteva annettersi alcun effetto liberatorio per il Comune, il quale, dopo avere determinato i nuovi importi alla stregua dei criteri sopravvenuti di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, non effettuò alcun deposito di somme;
c) che il Comune di Squinzano procedette, invece, sia pure a seguito delle sentenze rese dalla Corte di Appello, al materiale deposito di tutte le somme riconosciute a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione, facendo ovviamente salvi gli esiti dei ricorsi per Cassazione;
d) che tale deposito, nella misura sopra indicata di lire 1.980.404.585, andava ad aggiungersi a quanto già in precedenza depositato, rimanendo le relative somme, delle quali il Comune stesso si spossessava, vincolate presso la Cassa Depositi e Prestiti, mentre del suddetto deposito venivano resi edotti gli espropriati risultando quest'ultimo richiamato nella parte motiva delle delibere n. 778 e n. 779 del 18.11.1992;
e) che neppure può sostenersi logicamente che il Comune, dopo la rideterminazione delle indennità, non effettuò alcun deposito, dal momento che non ne aveva l'obbligo posto che siffatto deposito era stato già da tempo eseguito e la somma ivi accantonata.
Con il quarto motivo di impugnazione, del cui esame congiunto con il terzo si palesa l'opportunità involgendo ambedue la trattazione di questioni strettamente connesse, lamenta il ricorrente incidentale contraddittoria, illogica e, comunque, errata motivazione su un punto decisivo della sentenza (in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c.), sotto altro profilo, nonchè violazione dell'art. 1224 c.c. (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.), deducendo:
a) che la Corte territoriale ha indicato quale termine finale del computo degli interessi compensativi sulle indennità di espropriazione e di occupazione la data in cui il Comune di Squinzano effettuerà il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, sempre sul presupposto di non considerare il deposito effettuato dal Comune medesimo il 7.8.1992 per il complessivo importo di lire 1.980.404.585;
b) che, invece, in forza delle ragioni illustrate sotto il motivo precedente, il calcolo degli interessi compensativi sulla maggior somma determinata dall'Amministrazione rispetto a quella determinata in precedenza doveva necessariamente interrompersi alla data del 7.8.1992, così come a tale data doveva interrompersi il calcolo degli interessi maturatisi sugli importi dovuti a titolo di indennità di occupazione.
I due motivi non sono fondati.
Vale, al riguardo, notare come la Corte territoriale, sulla base dell'apprezzamento di fatto di per sè incensurato secondo cui il Comune di Squinzano, in data 7.8.1992 (prima ancora della pubblicazione della legge n. 359/1992), facendo riferimento alle statuizioni contenute nella sentenza della Corte di Appello di Bari, "al fine di accantonare le somme da corrispondere ai germani De Filippis provvide al deposito presso la cassa DD.PP. della complessiva somma di lire 1.980.404.585 ... tenendo a parametro ed in via cautelativa e presuntiva l'importo rinveniente dalle due sentenze, frattanto gravate di ricorso", abbia tratto la conclusione che "non può a tale deposito annettersi alcun effetto liberatorio per il Comune ... considerato che il deposito di tali somme non fu effettuato in funzione dell'offerta agli aventi diritto e con possibilità di accettazione ma soltanto 'in via cautelativà: nè questo (il medesimo Comune, cioè), dopo aver determinato le nuove indennità alla stregua dei nuovi criteri di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, effettuò alcun deposito di somme".
Indipendentemente, quindi, da quest'ultimo rilievo, di per sè incensurato in punto di fatto, l'apprezzamento di detta Corte circa l'inefficacia liberatoria del deposito effettuato dall'odierno ricorrente incidentale in data 7.8.1992, fondato (come si è visto) sulla considerazione che il deposito stesso "non fu effettuato in funzione dell'offerta agli aventi diritto e con possibilità di accettazione ma soltanto in 'via cautelativà", si sottrae, pur sotto il profilo del vizio di motivazione, alle censure dedotte con i due motivi in esame, atteso che:
a) per un verso, è priva di significato la circostanza che, "non riconoscendo l'avvenuto deposito delle somme, si obbliga il Comune di Squinzano a depositare, in aggiunta alle ingenti somme già depositate, addirittura superiori all'effettiva dovuta indennità, ulteriori somme", trattandosi di profilo il quale, lungi dal cogliere "l'erroneità e l'illegittimità della sentenza", si limita a denunciare un inconveniente di mero fatto, come tale del tutto ininfluente;
b) per altro verso, neppure rileva la circostanza che, "nel rideterminare le indennità in applicazione dello ius superveniens, veniva fatto esplicito riferimento a quanto già depositato e ciò proprio in funzione dell'offerta", atteso che, al momento del deposito (in data 7.8.1992) ed indipendentemente quindi dal relativo richiamo al deposito stesso contenuto nelle "successive" delibere n. 778 e n. 779 del 18.11.1992, non è dubbio che questo "'non fu effettuato in funzione dell'offerta agli aventi diritto e con possibilità di accettazione ma soltanto in 'via cautelativà", atteso che la "nuova determinazione (da parte dell'espropriante) dell' indennità di espropriazione dovuta ai De Filippis", poi non accettata dagli aventi diritto, risulta intervenuta soltanto con le richiamate delibere, le sole, in effetti, che, regolarmente notificate agli espropriati, abbiano contenuto "l'offerta dell'indennità" in questione, non accompagnata (o non seguita) peraltro da "alcun (ulteriore) deposito di somme". »»

CASS 493/1998: ««
Svolgimento del processo

1. - A suo tempo, il Comune di Sant'Agata di Militello predispose un Programma per al realizzazione di 63 alloggi di edilizia economica e popolare e ne delegò l'attuazione all'Istituto Autonomo per le case Popolari della Provincia (I.A.C.P.) di Messina.
Con decreto in data 28 gennaio 1977, l'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Sicilia autorizzò quell'istituto per le Case Popolari ad occupare - in via temporanea e d'urgenza, in nome e per conto del Comune di Sant'Agata, ed al fine dell'attuazione del richiamato Programma - un'area dell'estensione di mq. 5.966, sita nell'ambito del territorio comunale e di proprietà di Benedetto Sanna.
Con ordinanza in data 26 marzo 1977 il Sindaco di S. Agata Militello fissò l'ammontare provvisorio delle indennità di espropriazione e di occupazione.
L'I.A.C.P. di Messina procedette tempestivamente all'occupazione ed alla realizzazione degli alloggi.
Con decreto in data 6 marzo 1982, infine, il Sindaco di Sant'Agata dispose l'espropriazione per pubblica utilità dell'area del Sanna e determinò in L. 3.467.000 l'ammontare complessivo delle indennità di espropriazione e di occupazione.
2. - Con atto di citazione notificato il 17-18 maggio 1982 l'espropriato Benedetto Sanna, richiamò preliminarmente le circostanze fin qui esposte; dedusse che l'ammontare dell'indennità come fissata nel provvedimento sindacale del 6 marzo 1982 era ingiusta, stante le caratteristiche dell'area espropriata avente univoca vocazione edificatoria; pertanto, propose opposizione avverso detta indennità ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 8654; e, all'uopo, convenne il Comune di Sant'Agata di Militello e l'I.A.C.P. di Messina davanti alla Corte d'Appello di Messina, alla quale chiese di "determinare la giusta indennità di espropriazione e di condannare l'ente espropriante al pagamento e versamento di quanto risulterà dovuto".
I convenuti si costituirono in giudizio.
Il Comune di Sant'Agata eccepì, preliminarmente, il difetto della propria legittimazione passiva, osservando che l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento della indennità di espropriazione gravava unicamente sull'I.A.C.P. di Messina, trattandosi del soggetto che aveva richiesto il provvedimento ablativo. Nel merito, oltre a contestare la domanda, chiese che l'ammontare dell'indennità liquidato nel provvedimento di espropriazione fosse congruamente diminuito.
L'I.A.C.P. di Messina si limitò a chiedere il rigetto della domanda proposta nei propri confronti.
Espletata l'indagine istruttoria anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, l'attore precisò le proprie conclusioni chiedendo alla Corte messinese di determinare il giusto ammontare delle indennità di espropriazione e di occupazione negli importi, rispettivamente, di L. 285.771.400 e di L. 71.442.850; e di condannare i convenuti a pagare in suo favore dette somme, oltre agli interessi, come per legge.
La Corte di Messina, pronunciando con sentenza depositata il 10 luglio 1992 ha affermato: che l'obbligazione relativa alla corresponsione delle indennità di espropriazione e di occupazione ricade unicamente sul Comune, in quanto mentre l'espropriazione era stata disposta direttamente in favore di quell'ente, l'I.A.C.P. di Messina era semplicemente titolare del diritto di superficie e mero delegato al compimento degli atti espropriativi; che il terreno occupato ed espropriato aveva vocazione edificatori; che lo stesso terreno aveva un valore venale (correttamente ricostruito dall'ausiliare sulla base sia del metodo analitico che di quello sintetico) L. 47.900 a metro quadro; e che, pertanto, tenuto conto della estensione dell'area oggetto dei provvedimenti ablativi (mq. 5.966) il Sanna ha diritto alle somme di L. 285.771.400 a titolo di indennità di espropriazione , e di L. 71.442.570 (il 5 per cento del valore venale del terreno per ciascuno dei 5 anni del periodo di occupazione) a titolo di indennità di occupazione.
Sulla base di queste conclusioni in ordine ai punti logico-giuridici essenziali della pronuncia, la Corte territoriale ha respinto la domanda nei confronti dell'I.A.C.P. di Messina; ha dichiarato che il Comune di Sant'Agata di Militello "è tenuto a corrispondere all'attore le indennità di espropriazione e di occupazione legittima, in misura, rispettivamente, di lire 285.771.400 ed in L. 71.442.850"; ed ha condannato lo stesso Comune a "depositare presso la Cassa depositi e prestiti dette somme - detratte quelle già versate in via amministrativa - con gli interessi legali decorrenti", "dalla data del decreto di espropriazione per la somma liquidata a titolo di indennità di espropriazione e dalla scadenza di ogni singola annualità per la somma liquidata per occupazione legittima".
3. - Il Comune di Sant'Agata di Militello ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due articolati motivi di annullamento.
Gli intimati Calogera Sanna, Marianna Sanna, Giuseppe Sanna e Benedetto Sanna (nato il 23 novembre 1960) eredi dell'espropriato Benedetto Sanna deceduto nelle more, resistono con controricorso.
L'intimato I.A.C.P. di Messina ha depositato un controricorso nel quale - dopo aver precisato che la statuizione con la quale la Corte di Messina aveva rigettato la domanda del Sanna nei propri confronti è divenuta definitiva ed ha acquisito autorità di cosa giudicata in quanto non ha formato oggetto di impugnazione - ha dichiarato di aderire all'impugnazione proposta dal Comune di Sant'Agata di Militello. Detto controricorso è stato iscritto al n. 13787 del Ruolo Affari civili per il 1992.
4. - Il ricorso, originariamente assegnato alla 1a Sezione civile, è stato rimesso a queste Sezioni Unite per la composizione del contratto, verificatosi nell'ambito della predetta Sezione semplice, in ordine alla questione riguardante l'individuazione del criterio di determinazione della indennità di occupazione a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5-bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359.

Motivi della decisione

1. - A norma dell'art. 335 c.p.c., al ricorso proposto dal Comune di Sant'Agata di Militello avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina del 10 luglio 1992 (iscritto al n. 12916 del 1992 R.A.C.), deve essere riunito il procedimento (iscritto al n. 13797 del 1992 R.A.C.) relativo al controricorso dell'I.A.C.P. di Messina portante adesione alla impugnazione principale.
2.1. - Il primo motivo del ricorso inserisce alla statuizione relativa alla determinazione della indennità di espropriazione e propone nei suoi confronti una duplice censura.
Con la prima, il ricorrente sostiene che l'entrata in vigore dell'art. 5-bis del D.L. 11 luglio 1992 introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359 ha reso inapplicabile alla fattispecie il criterio indennitario previsto dall'art. 39 legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla cui stregua la Corte territoriale ha fissato l'ammontare della indennità per l'espropriazione dell'area di proprietà di Benedetto Sanna; e che, per ciò solo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice del merito per il nuovo giudizio sulla base del nuovo criterio indennitario.
Con la seconda il Comune di Sant'Agata denuncia che, comunque, la Corte territoriale ha giustificato in modo invalido e realizzante il vizio previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. il capo della pronuncia in tema di determinazione del valore "venale" dell'area espropriata.
Ad avviso del ricorrente, la Corte è incorsa in quel vizio sia perché ha posto a fondamento del metodo sintetico-comparativo adottato all'anzidetto fine dati incerti, non univoci e, comunque, ricostruiti in modo arbitrario; e sia perché non ha chiarito le ragioni della preterizione di elementi di giudizio contrastanti i dati recepiti quali parametri.
2.2. - La prima ragione di censura è fondata.
A mente del sesto e del settimo comma dell'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di quella fonte legislativa l' indennità di espropriazione deve essere liquidata sulla base del criterio fissato nei precedenti commi dello stesso articolo, salvo che il relativo ammontare sia stato già accettato dalle parti, ovvero che lo stesso sia stato già determinato in una pronuncia giurisdizionale non impugnabile o passata in giudicato.
Ora, nei riguardi della fattispecie per cui è ricorso non si configura alcuna delle circostanze ostative alla applicabilità del nuovo criterio, di modo che l'indennità spettante ai Sanna per l'espropriazione del loro fondo deve essere liquidata sulla base delle regole di cui all'art. 5-bis legge n. 359 del 1992.
Ne consegue l'accoglimento del profilo di censura in esame, e l'annullamento della statuizione impugnata col rinvio al giudice del merito per la nuova pronuncia sul punto.
2.3. - Non è fondata, invece, la censura avverso la determinazione del valore venale dell'area, valore che costituisce uno degli elementi di riferimento per la liquidazione della indennità di espropriazione anche in applicazione del criterio fissato nell'art. 5-bis legge n. 359 del 1992.
Per un verso, perché la Corte del merito ha giustificato in modo congruo e corretto il propri convincimento sul punto. Per vero, ne ha dato adeguata spiegazione, sottolineando, tra l'altro, (e questo argomento sicuramente decisivo non è stato contestato) che il dato acquisito sulla base del metodo sintetico-comparativo aveva trovato totale riscontro nelle risultanze dell'indagine condotta col metodo analitico; inoltre, ha enunciato le ragioni del rigetto delle contrarie deduzioni dell'ente espropriante.
Per altro verso, perché, a ben vedere, le censure sono affatto generiche e si risolvono nell'inammissibile istanza di un nuovo esame delle risultanze istruttorie.
2.4. - Il motivo, perciò, deve essere accolto solo per quanto di ragione.
3.1. - Il secondo mezzo di annullamento attiene, invece, alla statuizione in tema di indennità di occupazione.
Ad avviso del ricorrente anche questa pronuncia è inficiata da due distinti vizi.
Sul piano formale ed assorbente, dalla violazione dell'art. 112 c.p.c., e del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Infatti, si sostiene, nell'attribuire al Sanna tale indennità la Corte territoriale ha deciso extra petita stante tanto "l'assenza di ogni rituale domanda in ordine a detta indennità", quanto l'impossibilità di ritenere che la domanda fosse ricompresa in quella diretta alla indennità di espropriazione , atteso che l'indennità di occupazione "si fonda su titoli e presupposti diversi rispetto all'indennità di esproprio, e può essere richiesta e determinata anche separatamente ancor prima ed indipendentemente dalla pronuncia del decreto di espropriazione".
Sul piano sostanziale, dalla circostanza che l'indennità di occupazione è stata liquidata secondo il criterio degli interessi sulla concreta indennità di esproprio parametrata al valore venale dell'area occupata, di modo che non può che essere "riliquidata e riferita alla nuova indennità di esproprio da determinarsi in base ai nuovi criteri dettati dalla sopravvenuta legge n. 359 del 1992".
3.2. - In ordine alla censura formulata nel primo profilo del mezzo, dagli atti processuali - che questa Corte di legittimità può apprezzare direttamente dovendo pronunciare sulla denuncia di un error in procedendo - risulta certo, innanzitutto, che in sede di precisazione delle conclusioni (puntualmente riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata) il Sanna chiese espressamente alla Corte messinese di determinare anche il giusto ammontare della indennità di occupazione e di condannare i convenuti in solido al pagamento dell'importo così accertato.
È da escludere, perciò, che la Corte di Messina abbia pronunciato extra petita.
Risulta in modo univoco, altresì, che l'anzidetta domanda non era nuova, una volta che era ricompresa nell'ambito della richiesta formulata sin dall'atto introduttivo del giudizio. Lo si evince dalla circostanza che in quell'atto il Sanna aveva proposto opposizione nei confronti dell'intero provvedimento che aveva fissato nella misura globale ed unitaria di L. 3.467.000 l'ammontare delle due indennità di espropriazione e di occupazione; e dalla constatazione che, pertanto, l'opposizione non poteva che mirare ad una pronuncia che riguardasse entrambe le indennità.
Si deve anche escludere, allora, che sussista, quanto meno, la violazione del divieto di nuove domande.
Rimane assorbito, così, il rilievo che i convenuti non avevano eccepito che la domanda formulata in sede di conclusioni definitive fosse nuova ed inammissibile; e che, di conseguenza, avevano accettato il contraddittorio ed avevano determinato il dovere del giudice del merito di esaminarla e di pronunciare sulla stessa.
Ne discende il rigetto della censura.
3.3.1. - Nel secondo profilo del motivo, il ricorrente accetta, nelle sue linee generali, il principio affermato dal giudice del merito secondo cui l'indennità spettante al proprietario per l'occupazione legittima di un suo immobile deve essere determinata in una somma corrispondente all'ammontare - per ciascun anno di durata dell'occupazione - degli interessi legali commisurati al valore pecuniario dell'immobile stesso.
Si limita a sostenere, infatti, che il "valore" cui commisurare gli interessi è quello che assume concreta rilevanza ai fini della determinazione della indennità della successiva espropriazione dell'immobile occupato, e non quella corrispondente al giusto prezzo che quel bene avrebbe avuto in una libera contrattazione di mercato: il così detto valore venale. Con la conseguenza, che allorquando, in relazione ad un immobile legittimamente occupato, l' indennità di espropriazione debba essere fissata sulla base del criterio dettato dall'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992, allora il valore del bene al quale debbono essere commisurati gli interessi legali non è quello venale, ma è quello determinato (o da determinare) sulla base del nuovo criterio indennitario.
Stante i limiti della censura, il thema devoluto a questa Corte di legittimità risulta circoscritto alla questione se - fermo restando che nella specie l'indennità di occupazione deve essere determinata in misura pari all'ammontare degli interessi legali sul valore del bene occupato - questo valore debba sempre corrispondere a quello posto a base della indennità spettante per la successiva espropriazione del bene stesso anche quando, ai fini di quest'ultima indennità, siffatto "valore" non coincida con quello venale, ma debba essere determinato in base a diversi e più limitati parametri.
3.3.2. - La questione così identificata è stata altre volte affrontata da questa Corte Suprema, con riferimento a singole fattispecie ablatorie speciali (in quanto disciplinate da leggi settoriali) in ordine alle quali: l'Amministrazione deve provvedere all'esecuzione di un'opera pubblica su un immobile di proprietà di un soggetto privato, da acquisire tramite l'espropriazione per pubblica utilità; l'indennità per quelle espropriazioni deve essere determinata sulla base di criteri caratterizzati dalla sua commisurazione ad un "valore" dell'immobile espropriando non coincidente con quello venale; in attesa della pronuncia del decreto di espropriazione, il soggetto espropriante è autorizzato ad occupare l'area esproprianda; nulla è previsto in ordine ai criteri di determinazione della indennità per questa occupazioni.
In concreto, la questione è stata esaminata:
- nel passato, con riferimento alle indennità per le occupazioni finalizzate alle espropriazioni per il Risanamento della Città di Napoli di cui alla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per le quali, a norma dell'art. 13 comma 3 della stessa legge, "l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio"; o ad altre espropriazioni assoggettate, per legge, a detto regime;
- di recente, con riferimento alle indennità per le occupazioni finalizzate ad espropriazioni la cui indennità debba essere liquidata secondo il criterio fissato nell'art. 5-bis del D.L. n. 333 del 1992 convertito in legge n. 359 del 1992.
a) In ordine alla prima delle indicate fattispecie è stato deciso che in mancanza di altri elementi offerti dalle parti, l'indennità per detta occupazione deve essere liquidata in base al calcolo degli interessi legali sull'entità della indennità di espropriazione , da correlarsi, tuttavia, a tale limitato fine, sempre al valore venale dell'immobile, a nulla rilevando, in contrario, che quella indennità debba essere liquidata secondo le regole fissate nell'art. 13 legge n. 2892 del 1885 (Cass., 14 luglio 1965, n. 1498, 21 novembre 1969, n. 3749, 24 settembre 1970, n. 1702, 14 ottobre 1972, n. 3064, 12 dicembre 1972, n. 3566, 9 luglio 1975, n. 2673, 26 marzo 1977, n. 1187, 25 ottobre 1977, n. 4570, 28 giugno 1979, n. 3616, 15 novembre 1985, n. 5605, 10 novembre 1993, n. 11078).
Il principio è stato giustificato con la ragione che, avendo la disciplina dettata dall'art. 13 legge n. 2892 del 1885 portata derogatoria rispetto alla regola generale della parametrazione dell' indennità di espropriazione al valore venale fissata nell'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, siffatta caratterizzazione ne impedisce l'applicazione in via estensiva od analogica alla indennità di occupazione. Infatti, l'interpretazione estensiva rimane preclusa dalla diversità ontologica degli istituti, rispettivamente, della espropriazione e di occupazione d'urgenza, una volta che quest'ultima, quand'anche sia preordinata all'espropriazione, ha rispetto a questa figura ablatoria autonomia sia funzionale (in quanto mira ad assicurare la disponibilità di fatto dell'immobile al soggetto interessato) che procedimentale; quella analogica è preclusa a norma dell'art. 14 delle preleggi, stante il suo carattere eccezionale rispetto alla regola generale posta dall'art. 39 legge n. 2359 del 1865.
b) In ordine alla ipotesi in cui l' indennità di espropriazione debba essere determinata sulla base del criterio fissato nell'art. 5-bis legge n. 359 del 1992 sussiste, invece, contrasto. (...)In particolare, la constatazione che il quarto comma dell'art. 72 rinvia alle norme dettate nel Capo IV del Titolo I della stessa fonte legislativa; ed il rilievo che, posto che questo capo disciplina la materia della indennità di espropriazione ed il modo di determinarla, col rinvio la norma viene a fissare un collegamento tra le due indennità, e fa diventare l'indennità di occupazione riflesso di quella di espropriazione.
In questa prospettiva, allora, la circostanza che ai fini della determinazione dell' indennità di espropriazione il valore dell'immobile debba coincidere con quello venale assume un significato ed una portata meramente contingente ed eventuale, legata, cioè, alla sola evenienza che l'indennità espropriativa coincida col valore di mercato dell'immobile.
II) L'analisi sistematica, poi, esclude la fondatezza delle ragioni valorizzate a sostegno della diversa interpretazione apparente e restrittiva (in effetti accolta in precedenti decisioni di questa stessa Corte Suprema) della norma ancorata al rilievo che, anche con riferimento alle occupazioni preordinate all'espropriazione, la relativa indennità vale a compensare il proprietario della mancata percezione del reddito dell'immobile occupato, di modo che non può che essere parametrata al valore effettivo dello stesso bene, e non ad altri valori più limitati e ridotti.
Per vero, detta interpretazione è stata giustificata sia con l'argomento che il dettato dell'art. 72 comma 4 è posto in diretta correlazione col disposto dell'art. 68 comma 2 della medesima legge n. 2359 del 1865, per il quale "l'indennità deve essere determinata avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata della occupazione, e tenuto conto di tutte le altre valutabili circostanze"; e sia con l'argomento che l'occupazione d'urgenza è sempre caratterizzata in modo essenziale da autonomia funzionale e procedimentale rispetto alla espropriazione, anche quando sia strumentale a questo provvedimento ablatorio.
Siffatte enunciazioni non possono essere condivise.
a) L'ammissibilità di una esegesi dei testi degli art. 74 comma 4 e art. 68 comma 2 della legge n. 2359 del 1865 da condursi sulla base della correlazione tra i rispettivi precetti è esclusa dallo stesso testo legislativo.
Innanzitutto, per ragioni di natura letterale.
Il rinvio alle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 72 è limitato alle regole in tema di indennità di espropriazione dettate nel Capo IV del Titolo I della stessa legge, sicché non può riguardare anche la disposizione di cui all'art. 68: sia perché questa è contenuta nel Capo I del Titolo II (riguardante le occupazioni temporanee per l'approvvigionamento dei materiali e per lo sfruttamento temporaneo di altre utilità del fondo occupato); sia perché essa attiene non già alla indennità di espropriazione , bensì a quella di occupazione con limitato ed esclusivo riferimento alle occupazioni previste nel precedente art. 64; e sia perché, diversamente opinando, il rinvio alle disposizioni in tema di indennità di espropriazione non avrebbe alcun senso, una volta che la disciplina circa il modo di determinare l'indennità di occupazione era già fissata in una apposita norma. (...)In questo senso presentano notevole valenza le disposizioni legislative che, nel disciplinare in modo espresso i criteri per la determinazione della indennità di occupazione preordinate ad espropriazioni speciali, stabiliscono che debba essere fissata in una percentuale (variamente stabilita) della indennità di espropriazione . Ad esempio, l'art. 20 comma 3 legge n. 865 del 1971; il combinato disposto degli art. 80 comma 6 legge n. 219 del 1981 e art. 2 legge n. 385 del 1980; il combinato disposto dell'art. 3 comma 5 D.L. 26 novembre 1980, n. 776 (recante provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980) convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 1980, n. 874.
Per vero, manifestamente, siffatte disposizioni costituiscono puntuale applicazione del principio secondo cui l'indennità per l'occupazione preliminare costituisce un riflesso di quella di espropriazione, si che deve essere ancorata ad un valore del bene determinato in modo omogeneo: nel senso, cioè, che il valore che è (o che dovrebbe essere) assunto a base della indennità per l'espropriazione (ove il relativo provvedimento fosse pronunciato) costituisce il parametro di riferimento anche della indennità di occupazione.
Né si può opporre che l'art. 20 legge n. 865 del 1971 e l'art. 3 comma 5 D.L. n. 376 del 1980 convertito in legge n. 874 del 1980 sono stati dichiarati incostituzionali. Il vero è, infatti, che la declaratoria di incostituzionalità inerisce non già al criterio di calcolo della indennità di occupazione fissato in una percentuale di quella di espropriazione, sibbene ed esclusivamente, alle concrete modalità di determinazione del "valore" dell'immobile ai fini della indennità di espropriazione . Tanto, del resto, è stato espressamente chiarito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 62 dell'8 febbraio 1991 che, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 3 comma 5 D.L. n. 376 del 1980 convertito legge n. 874 del 1980, ha precisato che "il riferimento, per la determinazione della indennità di occupazione, alla misura di quella per l'espropriazione non contrasta in linea di principio con la garanzia prevista nell'art. 42, terzo comma, Cost., sempre che la misura della indennità posta a base del computo sia congrua e la percentuale prevista ragionevole". »»

CASS 12280/2008: «« Lamentavano gli attori l'inadeguatezza dell'indennità di espropriazione stimata in via amministrativa, assumendo che l'area interessata dalla procedura ablatoria avesse attitudine edificatoria, onde chiedevano che venisse determinata la giusta indennità, sollevando eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 865 del 1971 quanto ai criteri di tale determinazione.
Si costituiva in giudizio il convenuto, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sul rilievo che la costruzione di una scuola media rientrasse nei programmi esecutivi di edilizia scolastica della Regione Toscana per gli anni 1969, 1970 e 1971, rispetto alla quale ad esso Comune era stata attribuita la sola delega alla progettazione ed alla realizzazione dell'opera, nonchè all'acquisizione delle aree ritenute idonee.
Riassunta la causa ad iniziativa degli attori, dopo che il Giudice adito, con ordinanza del 10.5/9.7.1979, aveva disposto la sospensione del procedimento rimettendo gli atti alla Corte Costituzionale e che quest'ultima, con ordinanza del 5/11.6.1980, aveva dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 16, detto Giudice, con sentenza non definitiva del 13.5/18.6.1998, determinava in L. 15.075.000 l' indennità di espropriazione spettante agli attori, sulla base della quale calcolare anche l'indennità di occupazione legittima nella misura pari all'ammontare degli interessi legali sulla predetta indennità di espropriazione , faceva salva l'ulteriore riduzione del 40% nel caso di mancata accettazione dell'importo sopraindicato da parte degli stessi attori e disponeva con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria al fine di consentire a questi ultimi di manifestare, volendo, espressa e formale accettazione dell'importo menzionato in precedenza quale indennità di espropriazione , quindi, con sentenza definitiva del 20.6/24.7.2001, dichiarava il difetto di legittimazione attiva di G.L. B. e di Z.M.C., costituitisi quali eredi della G., deceduta nel corso del giudizio di merito, nonchè, dato atto della già avvenuta determinazione, in forza della riferita sentenza non definitiva, dell' indennità di espropriazione in L. 15.075.000, ordinava al Comune di Pontremoli di provvedere al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, al nome del C., vuoi della predetta somma di L. 15.075.000 a titolo di indennità di espropriazione , vuoi della somma risultante dall'applicazione degli interessi legali al capitale di L. 15.075.000 per il periodo dal 16.12.1971 al 13.8.1976 a titolo di indennità di occupazione legittima, sotto detrazione di quanto eventualmente già versato all'uno ed all'altro titolo e con gli interessi al saggio del 10% annuo sull' indennità di espropriazione dalla data del provvedimento ablatorio a quella del deposito sopraindicato e sull'indennità di occupazione dal 16.12.1971 alla data del deposito stesso.
Assumeva detto Giudice:
a) che, non essendo stata fatta oggetto di ricorso per cassazione nè di tempestiva riserva di impugnazione la sentenza non definitiva dianzi richiamata, la residua materia del contendere si esaurisse nella questione se, non risultando intervenuta, ad opera degli attori, quella manifestazione della volontà di accettare l'indennità come giudizialmente accertata in applicazione della nuova normativa di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, prefigurata nella medesima sentenza non definitiva quale condizione per l'esonero dalla decurtazione del 40%, di tale coefficiente riduttivo dovesse o meno tenersi conto nella definitiva determinazione quantitativa dell'entità pecuniaria dovuta a titolo di indennità di espropriazione ; (...)Orbene, quest'ultima declaratoria (di cui appunto alla sentenza n. 349/2007) risulta espressamente fondata sul fatto che la norma dichiarata incostituzionale non prevedeva "un ristoro integrale del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della Pubblica Amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato", onde evidentemente non rileva là dove, invece, come nella specie, si controverta (nei sensi e nei termini di cui appresso) in tema di determinazione dell' indennità di espropriazione .
Quanto, poi, alla declaratoria di illegittimità costituzionale contenuta nella (pure) richiamata sentenza n. 348/2007 del Giudice delle leggi, si osserva che tale declaratoria determina, con effetto retroattivo, la cessazione di efficacia erga omnes delle norme giudicate incostituzionali riguardo a quelle situazioni o a quei rapporti ai quali, siccome non esauriti, sarebbero ancora applicabili le norme stesse, onde dette situazioni o detti rapporti non possono più essere regolati da simili disposizioni ove sia ancora in discussione, nei giudizi pendenti alla data di pubblicazione della sentenza sopraindicata, la congruità dell'attribuzione indennitaria (Cass. 28 luglio 2005, n. 15809; Cass. 14 dicembre 2007, n. 26275;
Cass. 11 febbraio 2008, n. 3175 e n. 3189).
A quest'ultimo riguardo, si osserva nella specie:
a) che, sulla base dell'incensurato (di per sè) apprezzamento di fatto della Corte territoriale, "la sentenza non definitiva 13 maggio/18 giugno 1998 (pronunciata dalla medesima Corte nella controversia odierna) non è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione nè di tempestiva riserva (onde) risultano ormai non più revocabili in discussione tutte le questioni che con la stessa sono state decise... (ed in particolare) la determinazione dell' indennità di espropriazione nella somma di L. 15.075.000", a prescindere dall'accertamento, oggetto della residua materia del contendere affrontata nella sentenza impugnata, circa la necessità o meno di tenere conto del "coefficiente riduttivo" del 40%;
b) che il ricorrente principale, con il primo motivo di gravame, ha si censurato detta sentenza per quanto attiene a tale "decurtazione", là dove, però, è da notare come le relative doglianze, al riguardo, si palesino fondate, in realtà, sull'assunto secondo cui il Giudice di merito a torto ha escluso una simile decurtazione (essendo, invece, da "riconoscere dovuta solamente la somma determinata decurtata del 40%") e come, quindi, a fronte dell'impugnazione del ricorrente principale (ovvero della stessa Amministrazione espropriante) e del relativo interesse di quest'ultimo sotteso a tale impugnazione, la misura dell'indennizzo determinabile sulla base dell'applicazione della richiamata sentenza (n. 348/2007) della Corte Costituzionale (la quale ha, in effetti, travolto altresì "l'ulteriore detrazione del 40 per cento", giudicandola "priva di qualsiasi riferimento, non puramente aritmetico, al valore del bene") non possa, comunque, risultare diversa (e, segnatamente, "inferiore") rispetto a quella già determinata da detto Giudice di merito, il quale ha appunto escluso siffatta decurtazione del 40 per cento;
c) che, del resto, tanto il ricorrente principale quanto il ricorrente incidentale, con il secondo e con il primo motivo di gravame rispettivamente, hanno, poi, da contrapposti versanti, censurato la sentenza impugnata (esclusivamente) sotto il profilo che attiene all'obbligazione accessoria degli interessi, a nulla rilevando, da ultimo, ai fini in esame, il secondo motivo del ricorso incidentale, relativo alla liquidazione delle spese processuali.
Con il primo motivo di impugnazione, dunque, lamenta il ricorrente principale violazione dell'art. 2909 c.c., deducendo:
a) che la Corte territoriale ha affermato spettare interamente all'opponente la somma determinata giudizialmente senza la decurtazione del 40% prevista per il caso di mancata accettazione della stessa, osservando che il Comune non ha avanzato formale quantificazione dell'indennità offerta;
b) che detto Giudice ha trascurato di considerare come, nella specie, la sentenza non definitiva fosse già passata in giudicato (circostanza, peraltro, esattamente evidenziata in altra parte della motivazione) e come, quindi, la determinazione dell'indennità fosse coperta dal giudicato stesso, con l'ulteriore conseguenza che al Comune espropriante era preclusa ogni diversa ed unilaterale nuova determinazione di tale indennità;
c) che la causa, rimessa sul ruolo ai soli fini dell'accettazione di una simile offerta da parte degli opponenti, non vedeva questi ultimi rendere alcuna dichiarazione, onde si doveva riconoscere dovuta solamente la somma, oggetto di determinazione, decurtata del 40%.
Il motivo non è fondato.
Giova, al riguardo, premettere:
a) per un verso, che il giudicato sostanziale, esterno ed interno, si forma solo su capi autonomi della sentenza, i quali risolvano questioni aventi una propria individualità ed autonomia, tali da integrare una decisione del tutto indipendente, mentre non si forma sulle considerazioni prive di relazione causale con quanto abbia formato oggetto della pronuncia, ovvero di collegamento con il contenuto del dispositivo, le quali non hanno efficacia decisoria e non possono, perciò, pregiudicare i diritti delle parti (Cass. 31 maggio 2006, n. 13003; Cass. 21 maggio 2007, n. 11672; Cass. 23 agosto 2007, n. 17935);
b) per altro verso, che, per i soggetti già espropriati al momento dell'entrata in vigore della L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, di conversione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (ovvero per i soggetti nei cui riguardi sia già intervenuto, a tale momento, il decreto ablatorio) e per i quali sia in corso il contenzioso relativo all' indennità di espropriazione , la decurtazione del quaranta per cento di detta indennità, prevista dalla norma sopra citata, non può trovare applicazione, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 1993 che ha sostanzialmente introdotto l'istituto della cosiddetta accettazione dell'indennità come accordo sulla sola determinazione dell'indennità medesima (ferma restando l'acquisizione del bene all'espropriamte per effetto della disposta ed attuata espropriazione), là dove lo stesso espropriante non abbia formulato una nuova offerta commisurata ai nuovi criteri dettati dalla disposizione già richiamata, potendo, a questo fine, notificare l'offerta definitiva elaborata dalla Commissione Provinciale, ovvero quando l'offerta operata nel corso del procedimento amministrativo, comunicata ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 11, sia stata ritenuta incongrua dal giudice dell'opposizione alla stima, cui, in materia, è, quindi, devoluto il compito di accertare se l'espropriante abbia offerto l' indennità di espropriazione e se tale offerta sia seria, attendibile e, comunque, congrua rispetto al valore del bene ed ai criteri di determinazione di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, sì da garantire (e non vanificare) la facoltà di scelta del proprietario tra l'accettazione dell'indennità offerta in misura minore ma esente da decurtazione ed il rischio della liquidazione giudiziale gravata dall'integrale applicazione del criterio riduttivo, onde il "premio" costituito dalla scelta del medesimo giudice di non abbattere, nella misura del quaranta per cento, il valore mediato del suolo espropriato non può essere negato al proprietario nel caso in cui la mancata accettazione dell'indennità dipenda dal difetto stesso di un'offerta amministrativa (pur che sia) ovvero da un'offerta priva, comunque, degli anzidetti requisiti (Cass. 2 aprile 2003, n. 5059; Cass. 4 aprile 2003, n. 5263; Cass. 6 giugno 2003, n. 9097; Cass. 24 marzo 2004, n. 5874; Cass. 21 gennaio 2005, n. 1336; Cass. 11 febbraio 2005, n. 2859; Cass. 11 giugno 2005, n. 12384; Cass. 8 novembre 2005, n. 21638; Cass. 31 maggio 2007, n. 12771).
Nella specie, la Corte territoriale, in relazione ad una procedura espropriativa in cui il "provvedimento ablatorio costituito dal decreto del Presidente della Giunta Regionale" figura emesso (secondo l'incensurato - di per sè - apprezzamento di fatto di tale Giudice) il "13.8.1976" (ovvero anteriormente alla data di entrata in vigore della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis), ha ritenuto:
a) che, stante l'irrevocabilità (per non essere stata, come si è detto, la sentenza non definitiva in data 13.5/18.6.1998 "fatta oggetto di ricorso per cassazione nè di tempestiva riserva") della "determinazione dell' indennità di espropriazione nella somma di L. 15.075.000 ..., la residua materia del contendere si esaurisce, in relazione alle contestazioni prospettate dalla difesa del Comune espropriante, nella ... questione se, nella fattispecie, non essendo stata posta in essere dagli attori quella manifestazione della volontà di accettare l'indennità come giudizialmente accertata in applicazione della nuova normativa, che veniva prefigurata nella sentenza non definitiva quale condizione per l'esonero dalla decurtazione del 40%, di tale coefficiente riduttivo si debba o meno tener conto nella definitiva determinazione quantitativa ... dell'entità pecuniaria al suddetto titolo dovuta";
b) che i principi emergenti dalla più recente giurisprudenza di legittimità (riassuntivamente esposti nella stessa sentenza impugnata) non possono "non valere qualora - come è avvenuto nella presente vicenda processuale - la Corte investita dell'opposizione alla stima amministrativa abbia acceduto (in conformità ad un orientamento che si giustificava nel primo periodo di approccio alla problematica relativa alle modalità concrete di applicazione del principio dettato dal Giudice delle leggi e che oggi è superato dalle successive indicazioni provenienti dalla Corte di Cassazione nel senso suindicato) a pronuncia di una sentenza non definitiva limitata alla determinazione dell'indennità ... e a rimessione all'ulteriore corso della decisione sulla verifica della sussistenza o meno di estremi di accettazione";
c) che, "perciò, non essendo intervenuta, da parte del Comune espropriante, la formulazione di una nuova offerta di indennità riferita nel suo (pur fisiologicamente variabile e opinabile) contenuto ai nuovi criteri di legge, la dichiarazione eventualmente prestata dagli espropriati di accettazione dell'indennità determinata dal consulente tecnico e recepita in sede di sentenza non definitiva viene a risultare priva di rilevanza giuridica, restando la constatazione dell'omissione da parte del Comune espropriante dell'adempimento del quale era onerato presupposto sufficiente per il riconoscimento del diritto degli attori in opposizione all'indennità non decurtata".
Sulla base di quanto precede, dunque, appare palese, in relazione alle censure dedotte dal ricorrente principale attraverso il motivo in esame, come la Corte territoriale del tutto esattamente abbia:
a) ritenuto coperta dal giudicato la (sola) "determinazione dell' indennità di espropriazione nella somma di L. 15.075.000", contenuta nella sentenza non definitiva del 13.5/18.6.1998 non fatta oggetto di ricorso per cassazione nè di tempestiva riserva, "a prescindere dalla eventuale riduzione del 40%";
b) ritenuto, a quest'ultimo riguardo, "priva di rilevanza giuridica ... la dichiarazione eventualmente prestata dagli espropriati di accettazione dell'indennità determinata dal consulente tecnico e recepita in sede di sentenza non definitiva", come pure la stessa mancata (manifestazione della volontà di) accettazione, da parte degli attori, dell'indennità anzidetta "come giudizialmente accertata in applicazione della nuova normativa, che veniva prefigurata nella sentenza non definitiva quale condizione per l'esonero dalla decurtazione del 40%";
c) ritenuto, invece, "la constatazione dell'omissione da parte del Comune espropriante dell'adempimento del quale era onerato (frutto dell'apprezzamento di fatto, di per sè incensurato, circa il mancato intervento, ad opera del medesimo Comune, "di una nuova offerta di indennità riferita nel suo contenuto ai nuovi criteri di legge", da considerare, evidentemente, in relazione alla sola fase "amministrativa" della stima indennitaria e senza possibilità, invece, di valutare la condotta dell'espropriante in relazione all'esito della determinazione "definitiva" realizzatasi in sede "giudiziale") presupposto sufficiente per il riconoscimento del diritto degli attori in opposizione all'indennità non decurtata".
Debbono, quindi, essere congiuntamente esaminati, involgendo la trattazione di questioni strettamente connesse, il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale.
Con l'uno, dunque, lamenta il ricorrente principale contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, deducendo:
a) che, nella motivazione della sentenza oggetto di gravame, si accenna alla condanna del Comune al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità e per l'occupazione "con gli interessi legali dalla data del provvedimento ablatorio fino a quella del deposito ...";
b) che, nel dispositivo della stessa sentenza, la condanna si trasforma invece negli "interessi al saggio del 10% annuo ...";
c) che, poichè il saggio legale degli interessi dal 1971 ad oggi è stato costante al 10% solo per alcuni anni, mentre inizialmente era al 5% ed attualmente non supera il 4%, è di tutta evidenza l'ingiusta, immotivata ed erronea determinazione della Corte territoriale.
Con l'altro, invece, lamenta il ricorrente incidentale contraddittorietà tra motivazione e dispositivo, deducendo che, nelle motivazioni della sentenza non definitiva e nella sentenza definitiva, sono stati indicati ed argomentati sia gli interessi legali sia gli interessi a titolo di maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, da calcolarsi sulle somme a titolo di indennità di espropriazione nonchè a titolo di indennità di occupazione legittima, laddove, nel dispositivo della sentenza definitiva, non vengono citati espressamente gli interessi legali, dando adito a contraddittorietà tra motivazione e dispositivo.
I due motivi non sono fondati.
La Corte territoriale, infatti, nella motivazione dell'impugnata sentenza, ha:
a) per un verso, richiamato "tutte le questioni ... decise" con la sentenza non definitiva e "non più revocabili in discussione", segnatamente consistenti nella "determinazione dell' indennità di espropriazione nella somma di L. 15.075.000", nella "determinazione dell'indennità di occupazione in misura pari all'ammontare degli interessi legali sulla somma capitale rappresentata dall' indennità di espropriazione " e nella "determinazione degli accessori "a titolo di maggior danno, ex art. 1224 c.c., comma 2, nella misura del 10% annuo, decorrenti, per quanto riguarda l' indennità di espropriazione , dalla data del relativo Decreto (13 agosto 1976) fino a quella di deposito della maggior somma riconosciuta in questa sede presso la Cassa Depositi e Prestiti e, per quanto concerne l'indennità di occupazione, dal 16 dicembre 1971 fino alla data di deposito presso la stessa Cassa" (pagine 11/12);
b) per altro verso, in relazione alla liquidazione dell' indennità di espropriazione operata con la sentenza non definitiva nella misura di L. 15.075.000, ritenuto di pronunciare "le consequenziali statuizioni in ordine al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma dovuta a titolo di indennità di espropriazione , sotto detrazione di quella eventualmente già versata, con gli interessi legali dalla data del provvedimento ablatorio fino a quella del deposito, nonchè quelle relative all'indennità di occupazione e al risarcimento del danno" (pagina 15).
Detto Giudice, poi, nel dispositivo dell'impugnata sentenza, ha:
a) "dato atto della già avvenuta determinazione, con sentenza non definitiva 13 maggio/18 giugno 1998 ..., della indennità di espropriazione relativamente agli immobili per cui è causa in L. 15.075.000";
b) ordinato "al Comune di Pontremoli di provvedere al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti al nome di C.P. della somma di L. 15.075.000 a titolo di indennità di espropriazione nonchè della somma risultante dall'applicazione degli interessi legali al capitale di L. 15.075.000 per il periodo dal 16 dicembre 1971 al 13 agosto 1976 a titolo di indennità di occupazione legittima, sotto detrazione di quanto risulti eventualmente in precedenza versato all'uno e all'altro titolo; con gli interessi al saggio del 10% annuo sull' indennità di espropriazione dalla data del provvedimento di espropriazione a quella del deposito e sull'indennità di occupazione dal 16 dicembre 1971 alla data del deposito".
Da una lettura "coordinata", quindi, del dispositivo e della motivazione dell'impugnata sentenza, attraverso la quale è possibile cogliere ed affermare la reale portata precettiva della pronuncia giudiziale, sulla base del principio secondo cui il contenuto decisorio di un provvedimento giurisdizionale va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando lo stesso dispositivo con la motivazione là dove quest'ultima riveli l'effettiva volontà del giudice, cosicchè, in assenza di un vero e proprio contrasto tra l'una e l'altra parte, siffatto contenuto è da ricavare, per via di interpretazione, in riferimento all'unica statuizione recata da una di tali parti del provvedimento medesimo (Cass. 14 febbraio 2007, n. 3336; Cass. 8 marzo 2007, n. 5337; Cass. 31 marzo 2007, n. 8060;
Cass. 18 aprile 2007, n. 9244; Cass. 8 giugno 2007, n. 13513; Cass. 11 luglio 2007, n. 15585), appare, dunque, palese, risultandone così l'infondatezza tanto del secondo motivo del ricorso principale quanto del primo motivo del ricorso incidentale, che la Corte territoriale:
a) ha ribadito, richiamando la liquidazione operata con la sentenza non definitiva, la determinazione dell' indennità di espropriazione , riguardo agli immobili per cui è causa, nella misura di L. 15.075.000, ordinandone il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti sotto detrazione di quanto eventualmente in precedenza versato a tale titolo;
b) ha determinato l'indennità di occupazione legittima, relativamente al periodo dal 16 dicembre 1971 al 13 agosto 1976, nella somma risultante dall'applicazione degli interessi legali al capitale di L. 15.075.000, ordinandone il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti sotto detrazione di quanto eventualmente in precedenza versato a quest'ultimo titolo;
c) ha liquidato (in motivazione, pagina 15) "gli interessi legali" sulla somma rappresentata dall' indennità di espropriazione (L. 15.075.000) "dalla data del provvedimento ablatorio (13 agosto 1976) fino a quella del deposito";
d) ha, infine, riconosciuto (in motivazione, alla pagina 11, ribadendolo alla pagina 15 sotto la dizione "risarcimento del danno") il "maggior danno" appunto, oggetto di risarcimento ex art. 1224 c.c., comma 2, "nella misura del 10% annuo" (liquidandolo, poi, in dispositivo negli "interessi al saggio del 10% annuo") sull' indennità di espropriazione, a decorrere dalla data del relativo decreto fino a quella di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della maggior somma riconosciuta giudizialmente, nonchè sull'indennità di occupazione, a decorrere dal 16 dicembre 1971 fino alla data di deposito di quest'ultima presso la medesima Cassa. »»

CASS 110/1999: «« 1) fossero determinate le giuste indennità di espropriazione e di occupazione relative all'intero complesso immobiliare di loro proprietà, condannando chi di ragione tra i convenuti, anche in solido, al relativo pagamento in proporzione delle rispettive quote di pertinenza, con la rivalutazione monetaria e gli interessi come per legge;
2) fosse condannato chi di ragione tra i convenuti, anche in solido, al pagamento delle spese giudiziali.
Instaurato il contraddittorio, il consorzio EDINA eccepì il difetto di giurisdizione della giunta, il difetto della propria legittimazione passiva, l'irricevibilità e l'inammissibilità delle domande, chiedendone comunque il rigetto.
Si costituì anche il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, eccependo l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza delle domande, il difetto di giurisdizione della giunta e la carenza di legittimazione attiva.
Nel corso del giudizio il Consiglio di Stato in s.g. pronunciò la sentenza n. 723/90 depositata il 3 ottobre 1990, con la quale respinse l'appello del sindaco di Napoli contro la sentenza del TAR Campania n. 312/86, che aveva annullato i provvedimenti di individuazione ed occupazione relativi al fabbricato in Napoli al corso Secondigliano 310 di proprietà delle attrici, riportato al NCEU, fol. 5, particella 432, sub 5, 6, 14, 15, 16.
Nell'udienza del 7 marzo 1996 le attrici dichiararono che:
L' indennità di espropriazione era richiesta limitatamente ai cespiti espropriati, di fatto occupati e demoliti (particella 432 sub 3 e 9, e particella 430 sub 6 oltre al cortile ed al locale interno al civico 296);
L'indennità di occupazione era richiesta relativamente all'intero complesso immobiliare.
All'esito dell'istruzione la giunta speciale, con sentenza n. 84/96 depositata il 14 novembre 1996, notificata al consorzio EDINA il 6 febbraio 1997:
a) dichiarò il difetto di legittimazione passiva della presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, compensando le spese giudiziali tra le attrici e l'amministrazione;
b) dichiarò che non era dovuta alcuna somma a titolo d' indennità di espropriazione dal consorzio EDINA alle attrici, relativamente ai cespiti censiti alla particella 432 sub 5, 6, 14, 15 e 16;
c) determinò l' indennità di espropriazione dovuta dal consorzio EDINA alle attrici, relativamente ai cespiti censiti alla particella 430 sub 6 ed alla particella 432 sub 9 in lire 19.113.275 ed ordinò al detto consorzio di depositare presso la Cassa depositi e prestiti la somma pari alla differenza tra l'importo di cui sopra e quello già depositato, oltre agli interessi legali dalla data del decreto di espropriazione (21 marzo 1990);
d) condannò il consorzio EDINA a pagare, in favore delle attrici, mediante deposito con le stesse modalità, l'indennità di occupazione legittima in misura corrispondente al saggio degli interessi legali per anno sul valore pieno dei cespiti censiti alla particella 432 sub 5, 6, 14, 15 e 16, pari a lire 587.562.000, con decorrenza dall'11 giugno 1981 alla data di deposito della sentenza n. 723/90 del Consiglio di Stato, che aveva annullato il provvedimento di individuazione e di occupazione (3 ottobre 1990), oltre agli interessi legali ulteriori sull'importo così determinato da quest'ultima data a quella dell'effettivo deposito del dovuto;
e) condannò il consorzio EDINA a pagare alle attrici, mediante deposito con le stesse modalità, l'indennità di occupazione legittima nella misura corrispondente al saggio degli interessi legali per anno sul valore pieno dei cespiti espropriati, censiti alla particella 430 sub 6 ed alla particella 432 sub 9, pari a lire 37.200.000, con decorrenza dall'11 giugno 1981 alla data del decreto di espropriazione (21 marzo 1990), oltre agli interessi legali ulteriori sull'importo così determinato, da quest'ultima data a quella di effettivo deposito del dovuto;
f) condannò il consorzio EDINA al pagamento delle spese giudiziali (come in sentenza).
La giunta speciale considerò:
Che andava esclusa la legittimazione passiva ad causam della presidenza del Consiglio dei Ministri, perché - ai sensi degli artt. 80, 81 e 84 della legge 14 maggio 1981 n. 219, nonché dell'ordinanza commissariale n. 45 del 16 dicembre 1981 - per le opere di cui al programma edilizio affidate in concessione mediante apposite convenzioni, è demandato all'ente concessionario il compimento in nome proprio di tutte le operazioni (materiali, tecniche e giuridiche) occorrenti per la realizzazione del programma edilizio, ancorché comportanti l'esercizio di poteri di carattere pubblicistico, quali quelli inerenti all'espletamento delle procedure di espropriazione, all'offerta, al pagamento o al deposito delle indennità;
Che, pertanto, l'ente concessionario assumeva la qualità di soggetto responsabile nei confronti dell'espropriato per tutte le obbligazioni delle quali, anche se anteriormente insorte, non poteva non essere consapevole nel momento della sottoscrizione del capitolato di concessione;
Che del pari andava respinta l'eccezione secondo la quale nessuna somma si sarebbe dovuta versare alle attrici a titolo d'indennità di occupazione, perché l'art. 80 sesto comma ultima parte della legge n. 219 del 1981 (ritenuta legittima con ordinanza n. 607/1987 della Corte costituzionale) riconosce ai proprietari "tutte le indennità previste dalla legge 29 luglio 1980 n. 385", la quale nell'art. 2 contempla anche l'indennità di occupazione;
Che, peraltro, tale interpretazione era conforme al principio generale per cui ogni occupazione temporanea e di urgenza di beni immobili ingenera un'obbligazione indennitaria, diretta a compensare - per tutta la sua durata - il nocumento connesso al mancato godimento del bene occupato, vale a dire una perdita che, essendo diversa da quella derivante dall'espropriazione, postula un separato ristoro;
Che il fabbricato in Napoli al corso Secondigliano n. 310, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 723/90 (passata in giudicato), non era più oggetto della richiesta di rideterminazione dell' indennità di espropriazione ;
Che, quindi, la domanda delle attrici andava limitata:
- alla determinazione dell'indennità di occupazione del fabbricato in Napoli al corso Secondigliano 310, e precisamente dei cespiti censiti alla particella 432 sub 5, 6, 14, 15 e 16;
- alla determinazione dell' indennità di espropriazione ed occupazione, relativamente ai cespiti al corso Secondigliano n. 296 censiti alla particella 430 sub 6 ed alla particella 432 sub 9;
che gli immobili (di cui le signore Laurenza erano proprietarie in virtù dei titoli richiamati in sentenza) presentavano la consistenza, le caratteristiche, le identificazioni catastali e le destinazioni, come analiticamente riportate nella sentenza medesima (v. pag. 7, 8, 9) e per essi erano state stimate dall'ufficio commissariale le indennità in quest'ultima indicate;
che il decreto di espropriazione relativo al cespite censito alla particella 432 sub 3 era stato emesso il 21 settembre 1989 col n. 2177, quello relativo al cespite censito alla particella 430 sub 6 era stato emesso il 21 marzo 1990 col n. 2975, mentre non risultava emesso decreto di esproprio relativamente ai cespiti censiti alla particella 432 sub 5, 6, 9, 14, 15 e 16;
che il consulente tecnico delle attrici aveva stimato il valore dei cespiti nell'importo complessivo di lire 1.371.231.000, senza però fornire alcun dato storico comparativo;
che il consulente tecnico del consorzio aveva stimato in lire 90.048.000 il valore di mercato dell'immobile censito alla particella 432 sub 3, del pari senza fornire alcun dato storico di raffronto;
che, però, l'immobile censito alla particella 432 sub 3 era stato oggetto, in ordine all'opposizione a stima dell' indennità di espropriazione ed alla richiesta dell'indennità di occupazione, di separato giudizio deciso dalla G.S.E. con sentenza n. 69 del 1996;
che - essendo stato annullato (con la citata sentenza del Consiglio di Stato) il provvedimento d'individuazione ed occupazione relativamente ai cespiti di cui alla particella 432 sub 5, 6, 14, 15 e 16 - non era dovuta somma alcuna a titolo d' indennità di espropriazione per detti immobili;
che, invece, relativamente ai cespiti censiti alle particelle 432 sub 9 e 430 sub 6 la giunta (all'esito delle indagini tecniche espletate) riteneva congruo determinare, con riferimento al marzo 1990, il valore di mercato in totale pari a lire 37.200.000, al quale, in mancanza della prova di fitti certi, andava aggiunto il coacervo decennale della rendita catastale, ammontante a lire 1.026.550, sicché, operando la media aritmetica tra il valore di mercato e il coacervo decennale, si otteneva l' indennità di espropriazione effettivamente dovuta, nell'importo di lire 19.113.275, che il consorzio era tenuto a pagare, detratto l'importo già depositato, con gli interessi legali dal 21 marzo 1990; che la giunta - preso atto dell'annullamento in sede giurisdizionale dei provvedimenti d'individuazione ed occupazione degli immobili delle attrici censiti alla particella 432 sub 5, 6, 14, 15 e 16 - era tenuta a calcolare il valore di mercato di tali cespiti ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione spettante alle attrici medesime dall'11 giugno 1981 fino alla data di deposito della sentenza del Consiglio di Stato; (...)Deve essere esaminato con priorità, per ragioni di ordine logico, il sesto motivo del ricorso del consorzio, col quale - denunziandosi violazione dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981 n. 219, della legge n. 2359 del 1865 e della legge n. 865 del 1971, falsa applicazione della detta legge n. 219 del 1981 e della legge n. 2892 del 1885, difetto di giurisdizione, eccesso di potere per difetto d'istruttoria, difetto assoluto di motivazione, con riferimento all'art. 360 n. 1 c.p.c. - si ripropongono il difetto di giurisdizione e l'incompetenza funzionale, anche con riguardo alla parte dell'impugnata sentenza relativa alla rideterminazione dell' indennità di espropriazione , sull'assunto che la giurisdizione della G.S.E. dovrebbe ritenersi superata per la deroga contenuta nell'art. 80 della legge 14 maggio 1981 n. 219.
La priorità nasce dal rilievo che la censura contesta in radice la competenza giurisdizionale della giunta speciale nella materia de qua, in quanto afferma che sia le espressioni letterali sia la mens legis ricavabili dal sistema di tutta la legge indurrebbero ad escludere che il legislatore abbia voluto riservare le cause di opposizione alla stima alla detta giunta speciale, pur stabilendo che i criteri di determinazione dell'indennità debbano essere quelli degli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892.
L'art. 80, inoltre, farebbe riferimento alla opposizione alla stima ed userebbe quindi una formula identica a quella dell'art. 51 della legge n. 2359 del 1865 nonché dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971.
Il motivo non ha fondamento.
Come questa corte ha più volte affermato, il rinvio formulato dall'art. 80 della legge 14 maggio 1981 n. 219 gli agli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 sul risanamento di Napoli rende applicabile alle espropriazioni per la realizzazione del programma straordinaria di edilizia residenziale, per le aree del Mezzogiorno colpite dal sisma del 1980, sia la disciplina sostanziale che quella processuale, compresa l'attribuzione della competenza giurisdizionale - in materia di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio e di occupazione - alla giunta speciale presso la corte di appello di Napoli (cfr., tra le altre, Cass., sez. un., 10 marzo 1998, n. 2645; I~ luglio 1997, n. 5898; 25 maggio 1995, n. 5804; 13 luglio 1993, n. 7703).
Questo orientamento, che il collegio condivide ed al quale intende dare continuità, è basato sul tenore della normativa vigente.
Invero, premesso che l'individuazione del giudice competente a conoscere dell'opposizione alla stima dell'indennità espropriativa va effettuata con riferimento alle norme secondo cui l'amministrazione ha promosso il procedimento ablativo e determinato l'indennità, si deve osservare che l'art. 80 sesto comma della legge n. 219 del 1981, nell'attribuire all'espropriato il diritto di chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità, rinvia per questo effetto agli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
A sua volta l'art. 17 del DLL 27 febbraio 1919 n. 219 dispone che, per l'esecuzione delle opere contemplate nello stesso decreto, nella legge 11 luglio 1913 n. 921 e per tutte quelle da eseguirsi nel comune di Napoli con i benefici degli artt. 12 e 13 della legge n. 2892 del 1885, quando fra il proprietario e l'espropriante non si sia amichevolmente concordata l' indennità di espropriazione , la determinazione dell'indennità stessa resta devoluta alla giunta speciale istituita dal medesimo art. 17 presso la corte di appello di Napoli.
Il combinato disposto tra le norme ora citate vale dunque a radicare la giurisdizione della giunta nella materia de qua. E l'art. 80 della legge n. 219 del 1981, lungi dal derogare a tale giurisdizione (come sostiene il ricorrente senza però addurre al riguardo alcun elemento persuasivo), in realtà la conferma e ne costituisce anzi uno dei canoni legali di collegamento, proprio attraverso il rinvio operato agli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892, a loro volta richiamati dall'art. 17 del DLL n. 219 del 1919.
E quanto al rilievo che l'art. 80 cita l'opposizione alla stima, adottando quindi una formula identica a quella dell'art. 51 della legge n. 2359/1865 nonché dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971, é agevole replicare che il dato letterale non vale certo a superare gli argomenti logico - sistematici ora evidenziati.
Pertanto il motivo esaminato deve essere respinto.
Con il primo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981 n. 219, violazione dell'ordinanza del sindaco commissario di governo n. 45 del 16 dicembre 1981, difetto di giurisdizione, eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, omessa pronuncia con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 1, 3 e 5 c.p.c.
Andrebbe rilevato il difetto di giurisdizione della giunta speciale relativamente alla domanda avente per oggetto l'indennità di occupazione concernente l'intero compendio immobiliare. La stessa sentenza impugnata dà atto che, con decisione n. 723/90, il Consiglio di Stato ha statuito l'illegittimità dell'intervento espropriativo in ordine al fabbricato sito in Napoli al civico 310 del corso Secondigliano.
In conseguenza di ciò, già davanti alla G.S.E. si sarebbe precisato che, essendo stata pronunciata l'illegittimità della disposta occupazione con efficacia senz'altro ex tunc, ogni domanda attinente a quest'ultima (essendo la stessa divenuta illegittima) non potrebbe avere ad oggetto richieste d'indennità ed andrebbe rivolta al giudice avente giurisdizione nella specie, ossia al tribunale competente per territorio.
Sul punto la sentenza impugnata avrebbe omesso qualsiasi motivazione; e la cosa risulterebbe tanto più incomprensibile in quanto la medesima sentenza, per l'indicato ordine di ragioni, avrebbe escluso di poter riconoscere l' indennità di espropriazione , sicché soltanto con evidente contraddizione avrebbe poi provveduto per l'indennità di occupazione.
La censura è fondata, nei sensi in prosieguo indicati.
La sentenza impugnata pone in rilievo che, con decisione del TAR per la Campania n. 312 del 1986, confermata dal Consiglio di Stato con pronuncia n. 723/90 depositata il 3 ottobre 1990 (passata in giudicato), che respinse l'appello proposto dalla P.A. contro la prima statuizione, furono annullati i provvedimenti di individuazione ed occupazione relativi al fabbricato in Napoli al corso Secondigliano 310, riportato nel NCEU al foglio 5 particella 432, sub 5, 6, 14, 15 e 16 (v. pag. 4).
Su tale presupposto "rileva che il fabbricato in Napoli al corso Secondigliano n. 310 a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 723/90, passata in giudicato, non è più oggetto della richiesta di rideterminazione dell' indennità di espropriazione " (v. pag. 6).
Procede tuttavia, relativamente allo stesso immobile (fabbricato in Napoli al corso Secondigliano 310, cespiti censiti alla particella 432 sub 5, 6, 14, 15 e 16), alla determinazione dell'indennità di occupazione per il periodo dall'11 giugno 1981 fino al 3 ottobre 1990 (data di deposito della sentenza del Consiglio di Stato), in misura pari al saggio degli interessi legali per anno sul valore di mercato dei detti beni, calcolato in lire 587.862.000.
In tal guisa operando, tuttavia, la sentenza impugnata ha omesso di considerare che la pronuncia di annullamento adottata dal giudice amministrativo aveva efficacia ex tunc, rendeva quindi illegittima l'occupazione - in relazione ai cespiti per i quali era intervenuta la decisione di annullamento - fin dall'origine, con la conseguenza che per quei beni non poteva essere richiesta e liquidata un'indennità per occupazione legittima, ma (ricorrendone gli estremi) un risarcimento dei danni per occupazione illegittima; domanda, quest'ultima, esulante dalla competenza giurisdizionale della giunta speciale che, ai sensi dell'art. 18 del DLL 27 febbraio 1919 n. 219, è limitata alla determinazione giudiziale delle indennità di espropriazione e di occupazione legittima (Cass., sez. un., 30 dicembre 1992, n. 13703).
Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha provveduto a liquidare l'indennità di occupazione legittima per i cespiti censiti alla particella 432 sub 5, 6, 14, 15 e 16 (v. capo 4 del dispositivo della sentenza medesima). La cassazione in ordine a tale capo va disposta senza rinvio, stante la riscontrata carenza di giurisdizione, e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda concernente l'occupazione per i cespiti predetti.
Con il secondo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia violazione dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, nonché eccesso di potere per motivazione insufficiente, perplessa e contraddittoria, con riferimento all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., sostenendo che, essendo entrato in vigore (nelle more del giudizio) il detto art. 5 bis, erroneamente la giunta speciale non avrebbe applicato la normativa sopravvenuta.
La doglianza non ha fondamento perché, come già affermato da questa corte, i nuovi criteri di determinazione dell' indennità di espropriazione , di cui all'art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359, applicabili in generale, in sostituzione del criterio del valore venale di cui all'art. 39 l. 25 giugno 1865 n. 2359, alle aree fabbricabili o a destinazione edificatoria, non si applicano alle espropriazioni disposte in base alla legge n. 219 del 1981, per le quali la determinazione dell'indennità è regolata in modo speciale mediante il richiamo agli artt. 12 e 13 della l. 15 gennaio 1885 n. 2892 (Cass., sez. un., 13 maggio 1998, n. 4821; 6 novembre 1993, n. 10998).
Con il terzo motivo, poi, si deduce ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981 n. 219, dell'ordinanza n. 45/1981 del sindaco commissario di governo, eccesso di potere per difetto d'istruttoria, difetto assoluto di motivazione, omessa valutazione di circostanze decisive, difetto di giurisdizione, omessa pronuncia, in relazione all'art. 360, n. 1, 3 e 5, c.p.c.
In ordine alla domanda relativa all'indennità di occupazione, davanti alla giunta speciale sarebbe stato osservato quanto segue:
a) l'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 sarebbe applicabile al caso in esame, ad onta del diverso avviso espresso dalla giurisprudenza di questa corte, che avrebbe considerato vigente in materia la disciplina di carattere speciale nascente dall'art. 80 comma sesto della legge n. 219 del 1981. Dovrebbe comunque giungersi ad una conclusione differente con riferimento alla disciplina dell'indennità di occupazione, regolata dalla normativa generale.
Da ciò discenderebbero ulteriori considerazioni:
1) l'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 avrebbe superato la previgente identità dell'indennizzo espropriativo con il giusto prezzo del bene in una libera contrattazione, sicché gli interessi legali a titolo d'indennità di occupazione andrebbero riconosciuti sull'importo liquidato ai sensi della legge n. 219 del 1981 quale indennità di esproprio;
2) in forza del rinvio operato dall'art. 80 sesto comma della legge n. 219 del 1981 si renderebbe applicabile l'art. 2 della legge n. 385 del 1980, ma con l'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992 sarebbe venuto a mancare il supporto giuridico al collegamento tra interessi legali e valore venale del bene espropriato, quali fattori di determinazione dell'indennità di occupazione legittima;
b) sussisterebbe difetto di giurisdizione della giunta speciale in ordine all'indennità di occupazione, perché l'art. 80 comma sesto della legge 219 del 1981 si riferirebbe soltanto all' indennità di espropriazione . Inoltre, non essendoci stata offerta della relativa indennità, il proprietario non potrebbe rivolgersi al giudice dell'opposizione alla stima, ma al giudice amministrativo affinché obblighi l'amministrazione a determinarla oppure al giudice ordinario per la relativa pronuncia di condanna;
c) sussisterebbe altresì il difetto di legittimazione passiva del consorzio, in quanto, ai sensi dell'art. 80 della legge n. 219 del 1981, l'individuazione delle aree, l'occupazione e la redazione del verbale di consistenza sarebbero riferibili al sindaco o ad un suo delegato, nel caso di specie il concessionario avrebbe ricevuto la consegna del cespite soltanto nel 1983, cioé due anni dopo l'occupazione (11 giugno 1981), onde a nessun titolo si potrebbe affermare la legittimazione passiva del concessionario medesimo per attività dallo stesso non effettuate e rispetto alle quali potrebbe sussistere, al più, un suo obbligo di pagamento, quando fosse riconosciuto a favore del proprietario - ma in contraddittorio con l'unico possibile legittimato, cioé il sindaco commissario straordinario - un debito di quest'ultimo;
d) andrebbe esclusa la spettanza nel caso di specie dell'indennità di occupazione, perché la materiale occupazione degli edifici sarebbe avvenuta in termini variamente articolati, nelle more dei quali il sindaco commissario straordinario di governo avrebbe dato facoltà alle parti di restare negli immobili o di riscuotere il canone di locazione, prevedendo espressamente che nessun indennizzo si sarebbe dovuto erogare fino alla materiale occupazione dei beni.
Pertanto le opponenti avrebbero dovuto provare la data nella quale in concreto avevano perduto il godimento dei cespiti, restando esclusa la coincidenza di tale data con quella della redazione dei verbali di occupazione;
e) nulla sarebbe dovuto per l'occupazione dei cespiti o, meglio, l'indicato indennizzo sarebbe compreso - in caso di opposizione - in quello assicurato dalla legge per l'espropriazione, come dovrebbe desumersi dall'art. 80 della legge n. 219 del 1981;
f) andrebbero ribadite l'illegittimità e l'incongruità di ancorare l'indennità di occupazione al valore venale dell'immobile;
g) tale indennità, comunque, non potrebbe essere determinata in misura pari agli interessi legali, anche qualora fosse riconosciuta la legittimità della pretesa;
h) la legge n. 219 del 1981 non recherebbe disposizioni relative all'indennità di occupazione;
i) sull'indennità predetta, in ogni caso, non sarebbero dovuti interessi e svalutazione, trattandosi di debiti di valuta.
Tutti i profili suddetti sarebbero stati ignorati dalla G.S.E., che non avrebbe addotto alcuna motivazione per pervenire alle diverse soluzioni in questa sede impugnate.
Le complesse censure come sopra articolate devono formare oggetto di esame congiunto (perché tra loro connesse) secondo il rispettivo ordine logico. Pertanto si osserva quanto segue:
Non sussiste il difetto di giurisdizione della G.S.E. in ordine alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima, nel quadro degli interventi di cui al titolo VIII~ della legge n. 219 del 1981.
Essendo pacifico che nella specie si verte in tema di un programma straordinario di edilizia residenziale rientrante nella previsione dell'art. 80 di tale legge, è il sesto comma di questa norma che, con il rinvio in esso operato, radica la competenza giurisdizionale (per la determinazione della citata indennità) del detto organo secondo costante giurisprudenza di queste sezioni unite (v. le sentenze indicate nell'esame del sesto motivo, trattato con priorità).
Non è esatto che la norma in questione si riferisca soltanto all' indennità di espropriazione . Essa attribuisce agli espropriati tutte le indennità previste dalla legge 29 luglio 1980 n. 385 e quest'ultima nell'art. 2 prevede per l'appunto l'indennità per le occupazioni di urgenza (in termini, per l'attribuzione alla giunta speciale della cognizione esclusiva circa le controversie concernenti le indennità dovute per le occupazioni strumentali ai successivi provvedimenti ablativi, v., tra le altre, Cass., sez. un., 10 novembre 1993, n. 11078).
Neppure rileva che, nella specie, non sia stata offerta alcuna indennità, perché né l'art. 80 della legge n. 219 del 1981 né la normativa di cui al DLL 27 febbraio 1919 n. 219 condizionano a tale offerta la proposizione al suddetto organo di giurisdizione speciale della domanda per la determinazione dell'indennità medesima.
Non sussiste il difetto di legittimazione passiva (recte: di titolarità passiva delle obbligazioni indennitarie) in capo al consorzio.
Come questa corte a sezioni unite ha ripetutamente affermato, quando - ai sensi degli artt. 80, 81 e 84 della legge 14 maggio 1981 n. 219 - le opere attuative del piano di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici sono state oggetto di concessione c.d. traslativa, con attribuzione al concessionario di poteri pubblicistici (compresi quelli occorrenti per l'espletamento delle procedure ablatorie: v. art. 81 terzo comma della legge n. 219 del 1981), lo stesso concessionario, quale soggetto attivo del rapporto espropriativo, diviene unico titolare del lato passivo di tutte le obbligazioni indennitarie che a quel rapporto si collegano (v., da ultimo, ex multis, Cass., sez. un., I~ giugno 1998, n. 8496; 10 marzo 1998, n. 2644, nonché la precedente giurisprudenza in tali pronunzie richiamata).
Il dato, del resto, trova esplicito riconoscimento normativo, perché l'art. 81 terzo comma della legge n. 219 del 1981 stabilisce che forma oggetto della concessione (tra l'altro) "il pagamento delle indennità ai sensi della presente legge". Vi è dunque una precisa imputazione legale in capo al concessionario della titolarità passiva delle obbligazioni indennitarie.
L'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 non si applica alle espropriazioni disposte in base alla legge n. 219 del 1981 (v. quanto esposto a proposito del secondo motivo). Né giova addurre che i principi affermati a proposito dell' indennità di espropriazione non sarebbero applicabili all'indennità di occupazione, perché tale principio ignora lo stretto collegamento strumentale e funzionale esistente tra le due indennità (v., al riguardo, Cass., sez. un., 20 gennaio 1998 n. 493, e, con riferimento alle ipotesi in cui l' indennità di espropriazione sia calcolata con criteri speciali, Cass., sez. un,, 10 marzo 1998, n. 2644). Correttamente, quindi, la G.S.E. non ha tenuto conto del citato art. 5 bis.
La tesi secondo cui le proprietarie avrebbero dovuto provare la data in cui in concreto avevano perduto il godimento dei cespiti, dovendosi escludere la coincidenza di tale data con quella di redazione dei verbali di occupazione, non può essere condivisa.
La sentenza impugnata, attraverso l'esame dei verbali di consistenza ed occupazione in data 11 giugno 1981, ha accertato che l'occupazione medesima era stata realizzata. Tale accertamento non è superabile con l'affermazione che l'occupazione materiale degli immobili "sarebbe avvenuta in termini variamente articolati secondo le necessità che sarebbero emerse dal programma costruttivo di ciascun intervento debitamente approvato". A parte la genericità dell'assunto, il verbale di occupazione impone di presumere che questa sia stata portata a compimento, sicché sarebbe ricaduto sull'attuale ricorrente l'onere di dimostrare il contrario, trattandosi di un fatto modificativo o estintivo della pretesa azionata nei suoi confronti (art. 2697, comma secondo, c.c.).
Neppure può essere condivisa la tesi - peraltro in contrasto con la richiamata giurisprudenza di questa corte - secondo cui, in caso di opposizione alla stima, l'indennità di occupazione sarebbe compresa in quella di espropriazione. L'art. 80, sesto comma, della legge n. 219 del 1981 chiaramente si riferisce ad entrambe le indennità. E tale riferimento concerne sia la determinazione operata in sede amministrativa, sia quella effettuata in sede giurisdizionale, attraverso l'opposizione alla stima. La diversa tesi propugnata dal ricorrente, secondo cui l'opposizione alla stima riguarderebbe la sola indennità di espropriazione , è priva di ogni aggancio normativo e, peraltro, condurrebbe ad un'interpretazione incostituzionale della norma, in quanto priverebbe l'espropriato del diritto di agire in giudizio per conseguire anche l'indennità di occupazione, la quale, come questa corte ha altre volte affermato, postula un ristoro separato dall'indennità espropriativa, essendo diretta a compensare - per tutta la durata dello stato di temporanea indisponibilità del bene - il detrimento dato dal suo mancato godimento (v., da ultimo, Cass., sez. un., 13 maggio 1998, n. 4821).
É invece fondata la censura, relativa al criterio di determinazione dell'indennità di occupazione seguito dalla giunta (il discorso, a questo punto, vale per i cespiti censiti alla particella 430 sub 6 ed alla particella 432 sub 9, stante l'accoglimento del motivo concernente i beni oggetto delle pronunzie del giudice amministrativo) ed ancorato al valore pieno degli immobili espropriati anziché all'importo determinato come indennità di espropriazione .
Invero questa corte ha recentemente affermato il principio secondo cui la materia relativa all'indennità per le occupazioni di suoli a vocazione edificatoria, preordinate alla successiva espropriazione, deve ritenersi assoggettata alla norma di cui all'art. 72, quarto comma, della legge n. 2359 del 1865, da interpretare nel senso che all'immobile va attribuito il medesimo valore per la determinazione tanto dell'indennità per l'occupazione quanto di quella per la sua successiva espropriazione (essendo il procedimento per l'occupazione preliminare divenuto - da autonomo e meramente collegato - fase subprocedimentale del più ampio procedimento espropriativo), attesa la omogeneità morfologica e funzionale delle indennità spettanti al proprietario in relazione a ciascuno dei due provvedimenti e la conseguente perdita di autonomia, sotto tale profilo, dell'indennità di occupazione rispetto a quella espropriativa.
Detta indennità di occupazione, se determinabile ai sensi dell'art. 72 quarto comma della legge n. 2359 del 1865 (il cui precetto trova generale applicazione in assenza di peculiari disposizioni che fissino diversi criteri), deve pertanto essere sempre liquidata in misura corrispondente ad una percentuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, e non anche con riferimento al valore venale del bene, pur nell'ipotesi in cui la determinazione (ovvero la rideterminazione) dell'indennità di esproprio sia soggetta ai criteri di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, non rilevando all'uopo la natura eccezionale o meno di tale normativa (Cass., sez. un., 20 gennaio 1998, n. 493; v. anche Cass., 5 maggio 1998, n. 4498).
Il principio è stato altresì affermato con riferimento alle ipotesi in cui l' indennità di espropriazione sia calcolata con criteri speciali (e, segnatamente, in base all'art. 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 sul risanamento di Napoli, richiamata dalla legge 14 maggio 1981 n. 219 sulla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le aree del Mezzogiorno colpite dal sisma del 1980), chiarendosi che anche in tal caso l'indennità di occupazione va liquidata in misura corrispondente ad una percentuale, che ben può corrispondere all'interesse legale, dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'area finalizzata all'opera pubblica per cui avviene l'occupazione medesima (Cass., sez. un., 10 marzo 1998, n. 2644).
Gli argomenti a sostegno di tale orientamento, che va consolidandosi ed al quale il collegio intende dare continuità, possono riassumersi nelle seguenti proposizioni.
Tra le diverse tipologie di provvedimenti di occupazione (per la cui analisi si rinvia alla citata Cass., sez. un., n. 493 del 1998), viene qui in evidenza l'occupazione preordinata alla successiva espropriazione del bene. È vero che i due procedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione restano distinti, in quanto il secondo può anche non realizzarsi o non giungere a compimento. È pur vero, però, che nel sistema normativo (al quale occorre riferirsi considerandone non le eventuali patologie bensì la regolare dinamica istituzionale) è venuta enucleandosi una nozione, che trova la sua norma base nell'art. 72 della legge n. 2359 del 1865, alla stregua della quale l'occupazione di urgenza finalizzata alla successiva espropriazione è diretta a consentire al soggetto espropriante di ottenere subito la disponibilità concreta del bene, rendendo così possibile il sollecito inizio dell'opera pubblica grazie all'anticipata immissione in possesso del bene medesimo, prima ancora che il procedimento espropriativo pervenga alla sua naturale conclusione.
Essendo questo lo scopo dell'occupazione di urgenza preordinata all'esproprio, risulta evidente che i due procedimenti, ancorché distinti, sono tra loro collegati da un nesso strumentale e funzionale, in quanto il primo permette al soggetto espropriante di disporre subito del bene e di dare corso all'esecuzione dell'opera pubblica, in sostanza anticipando gli effetti del successivo provvedimento ablatorio. Se così è, l'indennità di occupazione - volta a rimunerare il proprietario per il detrimento costituito dallo stato d'indisponibilità del bene per la durata di tale indisponibilità - non può che essere parametrata al valore attribuibile a quel bene in sede di espropriazione, perché a tale valore si riferisce la perdita patrimoniale che, quanto al fatto ablatorio, va compensata con l'indennità di esproprio e, quanto alla perdita reddituale (postulante un separato ristoro) deve trovare compenso, in assenza di un meccanismo normativamente previsto, attraverso un criterio che ben può essere individuato negli interessi legali (frutti civili) sulla somma spettante per l'appunto a titolo d' indennità di espropriazione .
La conseguenza è che, qualora quest'ultima indennità per legge debba essere determinata in misura diversa dal valore venale del bene, occorre riferirsi non a tale valore bensì a quello che la legge medesima attribuisce al bene ai fini espropriativi: conclusione imposta sia dal segnalato nesso esistente tra occupazione ed espropriazione, sia da ragioni di coerenza e di armonia del sistema, perché, se il bene esistente nel patrimonio dell'espropriando ha un valore normativamente determinabile ai fini dell'ablazione, i frutti civili per il mancato godimento del bene, durante lo stato d'indisponibilità cagionato dall'occupazione finalizzata a quell'evento ablatorio, vanno necessariamente calcolati su quello stesso importo.
Le conclusioni fin qui svolte trovano applicazione anche nel caso di procedimenti regolati dalla legge n. 219 del 1981, non ravvisandosi argomenti di contrasto con tale normativa che valgano ad infirmarle.
Nei sensi predetti, dunque, la censura ora esaminata deve essere accolta, affermandosi che l'indennità di occupazione deve essere liquidata sulla base di una percentuale (corrispondente agli interessi legali) dell'indennità dovuta per l'espropriazione come calcolata secondo i criteri di cui alla legge n. 2892 del 1885 e non sulla base di una percentuale del valore venale del bene espropriato (Cass., S.U., 5 maggio 1998, n. 4505).
Non può invece essere condiviso l'ulteriore assunto del ricorrente, secondo cui l'indennità di occupazione non potrebbe in ogni caso essere determinata in misura pari agli interessi legali. Invero tale criterio di liquidazione può essere legittimamente adottato dal giudice, poiché risponde all'esigenza di attribuire al proprietario quanto meno la somma corrispondente ai frutti civili che egli avrebbe percepito se gli fosse stata corrisposta, al momento dell'occupazione, l'indennità di esproprio.
Infine, quanto al rilievo di cui al capo i) del terzo motivo, la sentenza impugnata non riconosce svalutazione (onde il rilievo stesso é inammissibile in parte qua), mentre la questione relativa agli interessi spettanti sull'indennità di occupazione legittima rimane assorbita (ed affidata al giudice del rinvio) dovendosi procedere a nuova determinazione di tale indennità per effetto dell'accoglimento della censura sul criterio adottato dalla giunta speciale.
Con il quarto mezzo di cassazione il consorzio EDINA deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 80 della l. 14 maggio 1981 n. 219, 12 e 13 della l. n. 2892 del 1885, eccesso di potere per difetto d'istruttoria, omessa valutazione di circostanze rilevanti, difetto di motivazione ed omessa pronuncia, in relazione all'art. 360, n. 1, 3 e 5 c.p.c.
La sentenza impugnata avrebbe riconosciuto anche le indennità di espropriazione ed occupazione relative ai cespiti distinti nel NCEU alle particelle 430 sub 6 e 432 sub 9. Ciò sull'erroneo presupposto che tali beni sarebbero rimasti estranei al giudizio conclusosi davanti al Consiglio di Stato con la sentenza n. 723 del 1990.
Per contro già davanti alla G.S.E. sarebbe stato precisato:
"Parimenti inammissibile ed infondata appare la parte della domanda tesa ad ottenere indennità di espropriazione limitata alle particelle espropriate con il decreto esibito e di fatto occupate e demolite, contraddistinte con i numeri 432 sub 3-9, sub 6 e cortile e locale interno civico 296.
In punto di fatto va sottolineata la circostanza che non solo l'assunto avversario contrasta con la ricostruzione dei cespiti operata dal consulente tecnico di parte delle opponenti, ing. Russo, ma contrasta soprattutto con gli stati di consistenza e il decreto di esproprio già in atti.
Infatti da tali documenti è dato evincere che l'unico cespite residuato alla pronunzia del giudice amministrativo (e attualmente ricompreso nel procedimento espropriativo) è quello di cui alla particella 432 sub 3, non risultando agli atti alcun riferimento al sub 9 della stessa particella nonché alla stessa particella sub 6, per le quali la controparte non ha dato prova del loro attuale coinvolgimento nel procedimento, limitandosi a chiedere un'ispezione dello stato dei luoghi del tutto inammissibile davanti ad un giudice speciale a composizione tecnica capace di valutare ampiamente ogni prova documentale fornita dalle parti. Ne segue che ogni domanda, ferme restando tutte le eccezioni di fatto e di diritto già precisate, non può che riguardare l'unica particella per la quale la procedura espropriativa ha avuto compimento, a nulla rilevando l'avvenuta espropriazione e demolizione di fatto che, in assenza di un provvedimento che la legittima, potrebbe fondare, al più, soltanto una domanda risarcitoria, per la quale - si ripete - l'Ecc.ma Giunta speciale adita è del tutto priva di giurisdizione".
La sentenza impugnata avrebbe omesso qualunque motivazione al riguardo, onde il punto andrebbe riproposto come mezzo d'impugnazione.
Il motivo deve essere dichiarato inammissibile.
Contrariamente alla tesi del ricorrente, la giunta speciale ha effettuato una dettagliata individuazione ed analisi dei cespiti interessati alla procedura, prendendo le mosse dai titoli di provenienza, esaminando i verbali di consistenza ed occupazione, considerando le schede di valutazione redatte dall'ufficio commissariale e l'ordinanza di fissazione dell'indennità, rilevando che l'immobile censito alla particella 432 sub 3 era stato oggetto, in ordine all'opposizione a stima dell' indennità di espropriazione ed alla richiesta dell'indennità di occupazione, di separato giudizio definito con sentenza n. 69/96 e tenendo conto delle decisioni adottate dai giudici amministrativi (sempre ai fini dell'individuazione dei cespiti interessati: v. pag. 7 - 13 della sentenza impugnata). Si tratta di accertamenti e valutazioni compiuti da un giudice speciale a composizione tecnica che, come lo stesso ricorrente ebbe a dedurre, è "capace di valutare ampiamente ogni prova documentale fornita dalle parti". Ne deriva che l'assunto del consorzio svolto nel motivo in esame viene a porsi in contrasto con gli accertamenti di fatto compiuti da quel giudice e non suscettibili di riesame nella presente sede di legittimità. »»

CASS 13667/2004: «« Il comune di Garbagnate, costituitosi, eccepì l'incompetenza della corte d'appello per tutte le domande diverse da quella avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di espropriazione , l'applicabilità - quanto a quest'ultima - delle norme di cui alla legge n. 815/1971, e l'infondatezza dalla demanda di rivalutazione monetaria dell' indennità di espropriazione .
La Regione Lombardia, costituita a sua volta, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva all'aziona di determinazione dall' indennità di espropriazione , unica domanda in relaziona alla quale potesse ravvisarsi la competenza della corte d'appello.
Con sentenza 4 novembre 1997 n. 3146, la Corte d'appello di Milano, pronunciando definitivamente sulle domande proposta nei confronti della Regione Lombardia, e non definitivamente su quelle proposta nei confronti del comune di Garbagnate, si dichiarò competente esclusivamente a conoscere la domanda relative alla determinazione dell'indennità di esproprio, a norma dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e dichiarò il difetto di legittimazione passiva della Regione Lombardia alla relativa domanda proposta dalla Predil, che condannò alle spesa del giudizio; rimise quindi gli atti sul ruolo del Consigliere istruttore per la prosecuzione del giudizio di determinazione dell' indennità di espropriazione nel rapporto tra Predil e Comune di Garbagnate Milanese.
La predetta sentenza fu impugnata per cassazione dalla Predil, unitamente alle ordinanza che avevano disposto una consulenza tecnica, a successivamente sospeso il giudizio medesimo. Con sentenza delle Sezioni unite 8 agosto 2000 n. 549, la Corte suprema di cassazione dichiarò inammissibile il ricorso, e ciò: - per la parte in cui impugnava la sentenza non definitiva, perchè la stessa parte aveva fatto riserva di impugnazione unitamente alla sentenza definitiva) - per la parte in cui impugnava la sentenza pronunciata in via definitiva sulle domande proposte contro la Regione Lombardia, a causa della genericità dei motivi - per la parte in cui impugnava l'ordinanza istruttoria, perchè si trattava di provvedimento non impugnabile in via autonoma dalla sentenza che conclude il giudizio;
- infine, per la parte in cui impugnava l'ordinanza di sospensione, perchè, anche a voler ritenere che la parte avesse inteso proporre in sostanza un regolamento di competenza a norma dell'art. 42 c.p.c., l'impugnazione era stata proposta fuori termine.
Nel frattempo, essendole stata notificata il 27 febbraio 1997 la stima definitiva dell' indennità di espropriazione , con cui si valutava in L. 200.000 ma il valore venale del terreno e si calcolava l'indennità in L. 297.341.550 a norma dell'art. 5 bis della legge n. 359/1992, la stessa Predil aveva chiamato in giudizio, davanti alla Corte d'appello di Milano, il Comune di Garbagnate Milanese e la Regione Lombardia con atto di citazione notificato il 25 marzo 1997, opponendosi a questo decreto (causa n. 769/1997).
Con distinte ordinanze 75/1 e 76/1 in data 18 gennaio 1998, le due cause furono sospese nell'attesa della definizione, da parte del TAR Lombardia, dei giudizi amministrativi conseguenti alle impugnazioni proposte dalla Predil contro il provvedimento di determinazione dell'indennità provvisoria e contro il decreto di espropriazione, e furono riassunte in data 7 giugno 2000.
Con ricorso del 7 ottobre 2000, la Predil Anstalt propose - nelle cause n. 2990/96 e 769/97, la cui udienza di riassunzione era fissata per il giorno 10 ottobre 2000 - istanza di ricusazione nei confronti del collegio giudicante della Corte di appello di Milano, cui addebitava, nel pronunciare i provvedimenti sopra ricordati (sentenza n. 3146 del 4 novembre 1997 e ordinanza istruttoria di rimessione sul ruolo, nonchè ordinanze nn. 75 e 76 18 gennaio 1998, di sospensione dei giudizi), di essersi rivelata carente di imparzialità oggettiva, per aver rifiutato di applicare le norme della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo in luogo di Quelle nazionali. Con ordinanza del 25 ottobre 2000, la Corte di appello di Milano dichiarò inammissibile l'istanza osservando che entrambe le cause pendevano in fase istruttoria davanti al Consigliere istruttorio designato, sicchè in quella fase non era ipotizzabile neppure astrattamente alcuna ipotesi di incompatibilità nei confronti di Magistrati diversi da quest'ultimo; e che, d'altra parte, i motivi di incompatibilità fatti valere nei confronti di detto Consigliere non rientravano in alcuna delle ipotesi tassativamente previste negli art. 51 e 52 del c.p.c.. Contro l'ordinanza di rigetto, la Predil presentò ricorso alla Corte Suprema di Cassazione, che con sentenza 26 marzo 2002 n. 4297 lo dichiarò inammissibile, stante il difetto di carattere definitivo dell'ordinanza, e la conseguente necessità di impugnarla esclusivamente con la sentenza che definisce il giudizio.
I due giudizi, pendenti in istruttoria, furono riuniti con ordinanza 16 giugno 2001, ed istruiti con assunzione di consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza in data 21 giugno 2002, la Corte d'appello di Milano, pronunciandosi nelle cause riunite instaurate l'una (n. 2990/96) dalla Predil Anstalt contro il Comune di Garbagnate Milanese, (unica parte convenuta rimasta in causa dopo la precedente sentenza non definitiva), e l'altra (n. 769/97) contro lo stesso comune ed inoltre contro la Regione Lombardia, dichiarò il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima anche in relazione alla domanda di determinazione dell' indennità di espropriazione proposta dalla Predil nella causa n. 769/97; ritenuta poi la qualificazione dell'area espropriata come area agricola, determinò l' indennità di espropriazione in L. 8.118.800, pari ad euro 4.192,60, condannando la Predil, soccombente, alle spese del giudizio. (...)1.1. In ordine al primo motivo di ricorso, vertente sulla competenza della Corte d'appello a conoscere delle domande, proposte in causa, diverse da quella avente ad oggetto la determinazione dell' indennità di espropriazione propriamente detta, e cioè le domande di risarcimento dei danni derivati dalla imposizione di vincoli alla proprietà, e di tutti i danni patrimoniali e morali che sarebbero derivati dalla vicenda espropriativa, la ratio decidendi della sentenza impugnata è indicata (par. 3.1) nei limiti posti dall'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 alla speciale competenza attribuita alla corte d'appello. Il giudice milanese si è basato sul carattere eccezionale di questa speciale competenza delle corti d'appello a giudicare in unico grado, e sulla conseguente impossibilità di estenderla a materie diverse da quella indicate dal legislatore.
Nel ricorso, questa interpretazione della norma sulla competenza, contenuta nell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, non è specificamente censurata. Accanto a rilievi critici del tutto generici in ordine alle norme del diritto internazionale che dovrebbero trovare applicazione nella liquidazione dell' indennità di espropriazione (attinenti alla questione di merito, e per ciò stesso non riferibili alla pronuncia in esame, che verte sull'individuazione del giudice competente, nell'ordinamento interno, a dare risposta alla domanda di giustizia), o diretti a censurare supposti vizi di motivazione (nel qual caso l'inammissibilità delle censure discende, ancor prima che dalla loro genericità, dal fatto stesso di denunciare vizi di motivazione in relazione ad una questione di competenza connessa all'esatta interpretazione della legge), nel ricorso si rinviene peraltro l'osservazione che nessuna norma accessibile, precisa e prevedibile vietava alla corte adita di accogliere la domanda dell'attrice, e che l'art. 14 della legge n. 865/1971 e l'art. 12, comma 2 c.p.c. (ma si tratta, in realtà, delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile) le avrebbero consentito di attingere ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, di cui fanno parte l'art. 6.1 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, e 111 della Costituzione.
Il motivo di censura, ammissibile entro questi limiti, è però infondato. La legge, nella parte in cui disciplina il riparto delle competenze attribuite ai giudici ordinari, obbedisce ad elementari ragioni di razionalità, comuni a tutti gli ordinamenti giuridici moderni, il sistema italiano stabilisce nell'art. 9 c.p.c. (nel testo vigente al tempo dell'introduzione del giudizio: "Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza del giudice di pace o del pretore") una regola assolutamente generale, per la quale, in difetto di speciali previsioni contenute in altre disposizioni di legge (quale, appunto, quella che attribuisce alle corti di appello, quali giudici di unico grado, la competenza in materia di determinazione della indennità di espropriazione per pubblica utilità), la domanda diretta a far valere un diritto è validamente proposta davanti al tribunale competente per territorio.
E, tenuto anche conto della più capillare (rispetto alle corti d'appello) distribuzione territoriale dei tribunali, è indubbio che tale regola non solo sia precisa, e - per la sua generalità - massimamente prevedibile, ma indichi anche, a chi intende proporre un'azione, un giudice accessibile.
La norma sulla generale competenza del tribunale a giudicare in primo grado, che qui deve trovare applicazione, e la cui diretta applicabilità esclude evidentemente ogni possibilità di ricorso all'analogia prevista nel secondo comma dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, non si pone in contrasto con la già citata norma della convenzione europea, alla quale da invece esecuzione nella parte in cui con essa si chiede espressamente che il giudice competente a pronunciarsi sia stabilito dalla legge. Essa non contrasta neppure con l'art. 111 della Costituzione; al contrario, la sua applicazione rigorosa si conforma all'art. 25 Cost., che erige a principio costituzionale quello del giudice naturale precostituito per legge.
Nessuna attinenza con il tema - investito dal motivo di ricorso qui esaminato - della competenza a giudicare su azioni contro la pubblica amministrazione per danni non coperti dall' indennità di espropriazione , quali sono quelle p®r le quali la corte territoriale si è dichiarata incompetente, presenta poi l'invocato art. 14 della legge n. 865, che - al contrario - intende limitare al concorso sull' indennità di espropriazione i diritti che possono essere fatti valere in relazione al bene legittimamente espropriato. B nessuna attinenze hanno con lo stesso tema le considerazioni sul riparto delle funzioni giurisdizionali tra giudici ordinar ed amministrativi, in materia di risarcimento del danno de espropriazione, su cui la ricorrente indugia, senza tradurre in una questione di giurisdizione. (...)2. Si devono ora esaminare i cinque motivi d'impugnazione proposti contro la sentenza definitiva, 21 giugno 2002 n. 1037. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia la nullità della sentenza in relazione ai motivi già svolti in sede d'istanza di ricusazione, presentata in data 7 ottobre 2000 nelle cause (allora ancora separate) un. 2990/1996 e 769/1997 (contro il relativo provvedimento di rigetto, la parte aveva proposto ricorso per Cassazione, dichiarato inammissibile con sentenza di questa corte 26 marzo 2002 n. 4297, che ha affermato l'impugnabilità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione solo unitamente alla sentenza successivamente pronunciata dal giudice ricusato). Nella predetta istanza, la parte aveva allegato che, nella sentenza n. 3146/1997 e nell'ordinanza n. 2230/97 per la nomina del consulente tecnico d'ufficio, il Collegio aveva espresso convinzioni sull'oggetto e sui fatti del procedimento principale, vertente sulla determinazione dell' indennità d' espropriazione , nel che doveva ravvisarsi un elemento pregiudicante l'imparzialità del collegio giudicante. In particolare, nella prima sentenza si escludeva che la lunghezza del procedimento espropriativo, che era cominciato 20 dicembre 1991, fosse imputabile all'amministrazione, e si imputava una prolungata inerzia alla dante causa dell'attrice; nell'ordinanza, si nominava un consulente singolo nonostante la richiesta della Predil di nomina di un collegio peritale, e si davano quesiti che indicavano come data di riferimento della stima quella del decreto d'esproprio invece che dell'imposizione del primo vincolo espropriativi in violazione dell'art. 5 bis comma 3 l. 8 agosto 1992 n. 359. La ricusazione, si aggiunge, era giustificata anche perchè la corte di legittimità esclude di poter sindacare le valutazioni del giudice dal merito in ordine all'entità del danno risarcibile o dell' indennità d' espropriazione , trattandosi d'apprezzamento di fatto.
Il motivo, ancor prima che infondato, è inammissibile, perchè non si ricollega al contenuto dell'ordinanza impugnata, non considera le motivazioni addotte dal giudice di merito per dichiarare inammissibile la ricusazione proposta contro un collegio giudicante non ancora costituito, e conseguentemente non sottopone le relative affermazioni a specifica censura. E' pertanto sufficiente qui richiamare, in relazione all'effettivo contenuto dell'ordinanza impugnata, il principio enunciato già altra volta da questa corte, per il quale la ricusazione costituisce, come l'astensione, la manifestazione processuale dell'esigenza che il giudice, considerato come persona fisica, sia imparziale (Cass. 2 maggio 2002 n. 6257), sicchè non è ammissibile la ricusazione di un collegio astrattamente considerato, dovendo essa essere piuttosto diretta contro ciascuna delle persone fisiche che lo compongono, sul presupposto che per ciascuna di esse, singolarmente considerata, ricorrano i motivi tassativamente indicati dalla legge per tale istituto. Vero è che, nel caso in esame, entrambe le cause, per le quali l'istanza era proposta, erano ancora in fase istruttoria davanti al Consigliare istruttore, sicchè non esisteva un collegio giudicante, nè di conseguenza un collegio ricusabile; ciò costituisce, tuttavia, un'autonoma ed assorbente ragione d'inammissibilità dell'istanza di ricusazione, che non potrebbe essere giustificata dall'intento di prevenire la formazione di un collegio ricusabile. La ricusazione, infatti, e uno strumento diretto ad impedire la decisione della causa da parte di giudici concretamente designati, in presenza di tassative ipotesi che, per scelta del legislatore, impediscono un esercizio imparziale della funzione giurisdizionale o non lo fanno apparire tale. Essa non può avere una funzione meramente preventiva, indipendente dall'effettiva assegnazione della causa ad un collegio (Sez. un., ord. 8 ottobre 2001 n. 12345).
Quantunque l'istanza di ricusazione fosse rivolta contro il collegio giudicante, e non contro l'istruttore in guanto tale, l'ultima considerazione vale ad escludere l'ammissibilità della proposta ricusazione anche sotto il profilo, implicato da ricorrenti affermazioni che si leggono nel ricorso, sul ruolo che l'istruttore avrebbe potuto avere nel seguito, quale relatore nel collegio giudicante da formare per la decisione sulla causa.
Le ragioni d'inammissibilità originaria dall'istanza di ricusazione, sopra indicata, assorbono ogni altra considerazione. In particolare, resta assorbita la questione della possibilità (non illustrata dal ricorso) di ravvisare, nelle affermazioni indicate peraltro solo genericamente dalla Predil, e che sarebbero contenute nella sentenza non definitiva, dove mettono capo ad una dichiarazione d'incompetenza sulle domande di contenuto risarcitorio, un'anticipazione del giudizio sulla (diversa) domanda d'accertamento dell' indennità d' espropriazione (sempre che tali affermazioni fossero le medesime allegate nell'istanza di ricusazione a suo tempo proposta); e l'altra questione, posta dalla circostanza che l'anticipazione contenuta nell'ordinanza istruttoria, pronunciata nello stesso grado, esula dalla previsione dell'art. 51 n. 4 c.p.c., dove si fa riferimento ad altri gradi di giudizio.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si censura il capo della sentenza definitiva che esclude, anche per il secondo giudizio (n. 769/97), la legittimazione passiva della Regione Lombardia all'azione di determinazione dell' indennità d' espropriazione proposta dalla Predil. Al riguardo, si deduce di voler portare in questa sede, a sostegno della tesi della legittimazione passiva della Regione, quegli argomenti che la precedente sentenza di questa Corte, 8 agosto 2000 n. 549, rilevava non essere stati esposti nel ricorso contro la prima sentenza della corte d'appello.
Il motivo è inammissibile, essendosi sul punto formato il giudicato tra le parti, in conseguenza della precedente sentenza della corte d'appello di Milano in data 4 novembre 1997 n. 3146, che ha escluso la legittimazione passiva della Regione Lombardia all'azione volta alla determinazione della giusta indennità d' espropriazione del suolo per cui è causa. Contro quella sentenza (definitiva, per questa parte) la Predil aveva proposto ricorso per Cassazione, dichiarato inammissibile da questa corte (sentenza delle Sezioni unite 8 agosto 2000 n. 549), con conseguente passaggio in cosa giudicata della sentenza di merito. Nè può istituirsi una distinzione d'oggetto tra i due giudizi, sul presupposto che il primo, nel quale si e formato il giudicato, instaurato in mancanza di un decreto impugnabile di determinazione definitiva dell' indennità d' espropriazione , verteva sul diritto della parte espropriata alla giusta indennità, mentre il secondo, nel quale e stata pronunciata la sentenza qui impugnata, verterebbe sull'impugnazione del decreto di determinazione definitiva dell'indennità. (...)Le censure, che vertono sui punti decisivi della causa, non sono fondata. Occorra considerare, innanzi tutto, che oggetto esclusivo del presente giudizio è la determinazione dalla giusta indennità d' espropriazione dovuta alla Predil. il diritto a questa indennità nasce dal sacrificio del diritto di proprietà, che si attua con l'espropriazione del bene, e non esiste prima che il decreto d'espropriazione abbia realizzato guai sacrificio. Nel caso in esame, il decreto d'espropriazione è stato emesso il giorno 6 giugno 1994, e il diritto dalla Predil, del quale si controverte nel presente giudizio, non può essere anteriore a quella data. L'art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 1992, siccome entrato in vigore più di un anno e mezzo prima, doveva applicarsi alla fattispecie in quanto legge vigente al tempo della verificazione dal fatto costitutivo dal diritto, e non già in via retroattiva: ne deriva che il dibattito sull'ammissibilità di un'applicazione retroattiva della stessa legge non e pertinente al presente giudizio (lo stesso ragionamento dovrebbe farsi per l'applicabilità dell'art. 16 del d.lgs 30 dicembre 1992 n. 504, anch'esso anteriore all'espropriazione, ma questa norma non a stata applicata della corte milanese, che ha basato la qualificazione dell'area solo sugli strumenti urbanistici vigenti, ed ha utilizzato le affermazioni della Predil sulla natura agricola del suolo, fatte davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Milano al fine di ottenere l'esonero dal pagamento dell'ICI e ritenute fondate dal giudice tributario, solo a conferma della conclusione raggiunta per altra via).(...) La ricorrente formula poi delle censure in ordine ad una supposta pronuncia di difetto di giurisdizione "in unico grado" della corte d'appello adita, che attribuisce alla sentenza impugnata, con riferimento a domande diverse da quella di determinazione dell' indennità d' espropriazione . Si tratta in realtà del diniego di competenza funzionale della corte d'appello, a giudicare in unico grado le domande diverse da quella di determinazione dell' indennità d' espropriazione , che tuttavia si rinviene esclusivamente nella sentenza non definitiva (ed i motivi di ricorso contro quella sentenza sono già stati esaminati nella sede propria), e non nella sentenza censurata con il motivo in esame. Investendo una pronuncia, di mera competenza, contenuta in una sentenza diversa da quella qui censurata, il motivo è inammissibile, per difetto di riferibilità alla sentenza impugnata.»»

CASS 6722/1998: ««
Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 7 dicembre 1993, Dario Luigi e Laura Fagnola convennero innanzi alla Corte d'appello di Torino il Comune di Borgosesia per ottenerne la condanna, in loro favore, della giusta indennità per l'espropriazione di un terreno ubicato nel territorio di quel Comune. Espletata la consulenza tecnica, il giudice condannò l'Ente al pagamento in favore degli espropriati, a titolo di indennità di espropriazione , della somma di L. 35.121.675, oltre interessi legali dalla data della domanda; al pagamento, in favore degli stessi, della somma di L. 27.297.000, a titolo di risarcimento dei danni per intervenuta diminuzione di valore dei terreni residui e dell'immobile insistente su uno di essi, con rivalutazione a decorrere dalla data di espropriazione; a corrispondere agli attori, a titolo di indennità di occupazione, una somma pari agli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di indennità di espropriazione , con decorrenza dalla data di presa in possesso dei terreni da parte del Comune espropriante.
I Fagnola propongono ora ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino, svolgendo tre motivi.
Risponde con controricorso il Comune di Borgosesia, il quale propone anche ricorso incidentale articolato in tre motivi. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
1) - Nella sentenza impugnata, il giudice di merito ha prestato totale adesione alle conclusioni dei C.T.U. relative alla determinazione dell' indennità di espropriazione , discostandosi, invece, dalle conclusioni stesse in relazione all'area residuata all'espropriazione. In particolare, laddove il consulente aveva posto una differenza tra due aree residue, attribuendo ad una (mq. 195) una diminuzione di valore del 50% e ad un'altra (mq. 420) una diminuzione del 25%, il giudice, sul presupposto che "anche il secondo apprezzamento ha visto notevolmente diminuire il suo valore in relazione alla sua dislocazione rispetto alla precedente proprietà ed alla sua ridotta estensione che ne pregiudica una futura autonoma utilizzazione", ha attribuito ad entrambe le aree la diminuzione di valore del 50%. Inoltre, la Corte torinese, accedendo alla tesi degli espropriati, ha riconosciuto una diminuzione di valore del 10% anche ad una loro "villetta", apparendo evidente "dalla documentazione prodotta (anche fotografica) che l'immobile ha subito una riduzione di estensione di terreno retrostante ..... con conseguente sicura riduzione del suo valore economico complessivo". Il giudice ha, dunque, liquidato "a titolo di risarcimento del danno" la somma di L. 5.167.500 per il terreno di mq. 195, la somma di L. 11.130.000 per il terreno di mq. 420, la somma di L. 11.000.000 per la "villetta" (prendendo a base il suo valore di L. 110.000.000 alla data dell'espropriazione).
Quanto all'indennità per l'occupazione legittima, essa risulta liquidata nella misura pari agli interessi legali sulla somma determinata a titolo di indennità di espropriazione , secondo i criteri dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, con decorrenza dalla presa di possesso dei terreni.
Infine, il giudice ha stabilito che sulla somma dovuta a titolo di indennità di espropriazione siano corrisposti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, restando così assorbita la richiesta di ulteriore risarcimento danno, ritenendo che il tasso legale del 10% copre ogni altra pretesa risarcitoria. Sulle somme dovute, invece, "a titolo di risarcimento danni" per la diminuzione di valore delle due aree residuate e della "villetta", è stata stabilita, proprio in virtù di quel titolo, la rivalutazione alla data della sentenza, nonché la corresponsione degli interessi legali sulle somme stesse.
2) - Nel primo motivo del ricorso principale, gli espropriati censurano l'errore commesso dal giudice di merito nel ritenere che la somma corrispondente alla diminuzione di valore delle aree residuate e della villetta sia a loro attribuita a titolo di risarcimento del danno. Essi sostengono, invece, che quelle somme costituiscono una componente dell' indennità di espropriazione , della quale deve tenersi conto, ai fini del calcolo dell' indennità di espropriazione .
Nel secondo motivo del ricorso principale, i Fagnola sostengono che l'indennità di occupazione va liquidata in una somma pari agli interessi legali sul valore venale del fondo espropriato (non sull' indennità di espropriazione determinata secondo i criteri del citato art. 5 bis) e che, ai fini della liquidazione della stessa indennità, occorre tener conto anche della somma correlata alla diminuzione di valore delle parti residuate all'espropriazione, così come sostenuto nel primo motivo. Per altro verso, essi sostengono che il giudice avrebbe dovuto dichiarare che gli interessi vanno calcolati fino al momento del decreto di espropriazione, stabilendo, altresì, che sull'indennità di occupazione così determinata vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione, con decorrenza dal giorno dell'espropriazione fino all'effettivo soddisfo.
Nel terzo motivo del ricorso principale, i ricorrenti contestano i criteri adottati dal giudice in tema di interessi e maggior danno. In particolare, essi sostengono di aver diritto, sulla somma liquidata a titolo di indennità di espropriazione , agli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di esproprio fino al soddisfo, nonché, dalla data di espropriazione fino al 15 dicembre 1990 (data dalla quale gli interessi legali sono stati fissati al tasso del 10%) al risarcimento del danno da ritardato pagamento da calcolarsi su base ISTAT.
Nel primo motivo del ricorso incidentale, il Comune di Borgosesia sostiene che il valore dell'intero suolo prima dell'esproprio e di quello residuo (oppure il valore della parte espropriata e la svalutazione di quella residua) debbano essere rapportati al valore mediato di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 e non al valore venale. Sotto altro profilo, l'Ente ricorrente ritiene immotivata l'attribuzione di un coefficiente di deprezzamento del 50% in relazione ad entrambe le aree residuate, laddove, invece, il C.T.U. aveva correlativamente stimato che un "reliquato di mq. 420, subisce un decremento minore rispetto a quello di soli mq. 195". Il Comune, inoltre, sostiene che il giudice non poteva attribuire la diminuzione di valore anche alla "villetta": questa, infatti, insiste su un diverso mappale e si deve considerare unità economica a sé stante, siccome non collegata funzionalmente al terreno retrostante, la cui area di pertinenza non è stata affatto incisa dall'esproprio.
Il ricorrente riscontra, altresì, una contraddizione nel ragionamento contenuto nella sentenza impugnata, ove essa ha ritenuto, per un verso, che la riduzione di valore della casa è da attribuirsi alla riduzione di estensione del terreno retrostante e, per altro verso, che il deprezzamento delle aree residue è dovuto al fatto che la riduzione di estensione ne pregiudica una futura, autonoma utilizzazione. Il Comune eccepisce, infine, che le somme liquidate in relazione al deprezzamento non costituivano risarcimento del danno, bensì componenti della indennità di espropriazione e, come tali, debito di valuta relativamente al quale non andava attribuita la rivalutazione.
Nel secondo motivo del ricorso incidentale, il Comune censura l'errore commesso dal giudice di merito nell'avere stabilito, determinando l'indennità di occupazione, solo la data di decorrenza degli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di indennità di espropriazione e non il termine finale, che coincide con la data di emissione del decreto di esproprio.
Con il terzo motivo del ricorso incidentale, il Comune sostiene, infine, che il giudice non poteva disporre il pagamento diretto in favore degli espropriati delle somme liquidate, con interessi e rivalutazione, bensì doveva disporne il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti.
3) - Tutti i motivi sono fondati e vanno accolti, anche se per alcuni di essi, come si dirà in seguito, l'accoglimento riguarda solo parte delle censure in essi esposte.
Nella sentenza di merito sono contenuti una serie di errori di diritto (riverberatisi, in alcuni casi, sulla valutazione del fatto) che presuppongono necessariamente, con riguardo alle censure mosse, la completa ricostruzione della vicenda e la sua soluzione secondo i canoni vigenti in materia.
Il primo errore commesso dal giudice di merito (produttivo, come si vedrà, di altri) consiste nell'aver proceduto alla liquidazione di due diverse somme per la medesima vicenda espropriativa, imputandola una a titolo di indennità di espropriazione (per la parte di suolo effettivamente ablata) ed un'altra a titolo di risarcimento del danno (per le due parti di suolo residuate all'espropriazione e rimaste in proprietà dei Fagnola, nonché per la diminuzione di valore della "villetta" degli stessi). Il riferimento alla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. è, infatti, del tutto fuori luogo: innanzitutto, il giudice non ha tenuto conto della circostanza che, se nella specie si fosse effettivamente trattato di siffatta responsabilità, egli sarebbe stato del tutto incompetente a decidere in merito ad essa, in quanto la speciale competenza in unico grado è concessa alla Corte d'appello, dall'art. 19 della legge n. 865 del 1971, limitatamente all'opposizione alla stima dell' indennità di espropriazione ; in secondo luogo, il verificarsi della responsabilità aquiliana presuppone il compimento di un atto illecito, produttivo di danno, ad opera della P.A.. Al contrario, nella controversia in esame non è in contestazione lo svolgimento di una corretta procedura espropriativa (ossia, il contenimento dell'attività pubblica nell'ambito dei legittimi limiti istituzionali), sicché l'esatto paradigma normativo di riferimento, per quanto riguarda sia la parte espropriata, sia le aree residue all'espropriazione, è costituito dall'art. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in tema di espropriazione parziale. La citata norma dispone che, in questo caso, l'indennità consisterà nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l'immobile avanti l'occupazione ed il giusto prezzo che potrà avere la residua parte di esso dopo l'occupazione. Dunque, la somma che spetta al proprietario all'esito di una siffatta vicenda ablativa è unica, riferibile, nella sua globalità, a titolo indennitario e risultante dal prescritto calcolo detrattivo.
A proposito di espropriazione parziale, è necessario ora ricordare una serie di principi ed, in primo luogo, quello secondo cui l'indennizzabilità della diminuzione di valore della parte di fondo non espropriata presuppone non soltanto che vi sia stato un effettivo degrado della parte residua, ma altresì l'esistenza, tra la parte di fondo espropriata e quella non espropriata, di un rapporto di unità funzionale, per ubicazione e destinazione, sicché il degrado sia imputabile alla loro separazione (tra le varie, cfr. Cass. 9 aprile 1997, n. 3077; 9 maggio 1990, n. 3790; 15 dicembre 1982, n. 6913). In altri termini, l'istituto in esame è configurabile quando ricorra la duplice condizione che la parte residua del fondo sia intimamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all'intero immobile unità economica e funzionale, e che il distacco di una parte di esso influisca, oggettivamente, in modo negativo sulla parte residua, con esclusione di ogni valutazione soggettiva, cioé rilevante per il solo proprietario o per persone determinate (Cass. 13 settembre 1993, n. 9489).
Ciò premesso, è ora agevole rilevare che il giudice, diversamente da come ha operato, avrebbe dovuto procedere alla determinazione e liquidazione di un'unica somma a titolo indennitario, ricavata dalla sottrazione prescritta dalla menzionata norma speciale. Questo rilievo va, però, limitato alle due parti di terreno (quella di mq. 195 e quella di mq. 420) relativamente alle quali è indiscusso tra i contendenti che esse costituiscano fasce residue dell'originaria, unica area interessata dalla parziale espropriazione. Diverso è il discorso, invece, per la "villetta", in ordine alla quale non risulta accertato (non è espressa alcuna motivazione in proposito nella sentenza impugnata) che, secondo i canoni esposti in precedenza, essa costituisca immobile funzionalmente, strumentalmente, obiettivamente ed economicamente legato all'area caduta in espropriazione.
Si diceva in precedenza che dall'originario errore commesso dal giudice di merito, consistito nell'aver imputato una somma a titolo di indennità ed un altra a titolo di risarcimento del danno, sono scaturiti altri errori. Ed, infatti, passando all'indennità di occupazione, essa risulta liquidata nella misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di indennità di espropriazione (calcolata secondo i criteri dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992), con decorrenza dalla data di presa di possesso dei terreni: statuizione, questa, in astratto corretta, ma che in concreto s'é dimostrata erronea, per non aver tenuto conto che tale calcolo va effettuato sulla complessiva indennità di espropriazione , determinata secondo i criteri espressi prima in tema di espropriazione parziale, e non scindendo le somme a titolo di indennità di espropriazione ed a titolo di risarcimento, per poi calcolare l'indennità di occupazione solo sulla prima (così come nella specie risulta operato).
Corretto, si manifesta, invece, il giudizio di merito nella parte in cui ha stabilito che l'indennità di occupazione vada liquidata in misura pari agli interessi legali sulla somma determinata a titolo di indennità di espropriazione , a sua volta calcolata secondo i criteri dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. La più recente elaborazione giurisprudenziale delle sezioni unite di questa S.C., infatti, superando un precedente orientamento, che commisurava l'indennità in commento agli interessi legali sul valore venale del fondo occupato, per gli anni di occupazione, ha stabilito che la materia deve ritenersi assoggettata alla disciplina generale dell'art. 72, quarto comma, della legge n. 2359 del 1865, da interpretarsi nel senso che all'immobile va attribuito il medesimo valore per la determinazione tanto dell'indennità di occupazione quanto di quella per la sua successiva espropriazione. Ciò in quanto, per un verso, il procedimento per l'occupazione preliminare costituisce nell'attuale assetto normativo una fase subprocedimentale del più ampio procedimento espropriativo e, per altro verso, entrambe le indennità sono morfologicamente e funzionalmente collegate e tendono a compensare il proprietario di un medesimo pregiudizio. Sicché, dunque, l'indennità di occupazione deve essere sempre liquidata in misura corrispondente ad una percentuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata e non con riferimento al valore venale del bene, anche nell'ipotesi in cui la determinazione di quest'ultima indennità sia soggetta ai criteri dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, non rilevando all'uopo la natura eccezionale o meno di tale normativa (Cass. sez. un. 20 gennaio 1998, n. 493).
Sempre in tema d'indennità di occupazione, la Corte torinese ha stabilito che il calcolo degli interessi legali sull' indennità di espropriazione vada fatto a decorrere dalla data di presa di possesso del fondo da parte dell'espropriante, ma ha del tutto omesso di indicare relativo il termine finale, il quale necessariamente corrisponde alla data finale dell'occupazione legittima, ossia quando, con il decreto d'esproprio, il bene viene definitivamente ablato.
Passando, ora, agli interessi ed alla rivalutazione sulle somme liquidate, va ricordato che, nel caso in cui, in esito ad apposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuta all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, solo su detta maggiore somma gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno dell'espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima, ed, inoltre, a partire dalla data di inizio del giudizio di opposizione e fino a quella della decisione, può essere condannato al risarcimento dell'ulteriore danno per mora debendi, ai sensi e nel concorso dei requisiti di cui all'art. 1224, comma secondo, c.c. Infatti, l'espropriante stesso, mentre prima dell'opposizione non ha alcuna facoltà di interferire sulle determinazioni amministrative, con l'instaurarsi dell'opposizione diventa parte convenuta in un ordinario processo contenzioso, con propria autonomia decisionale, anche rispetto all'eventuale adesione alle pretese attrici o alla formulazione di proposte transattive (tra le più recenti, cfr. Cass. 9 gennaio 1998, n. 128). L'ulteriore pregiudizio previsto dal secondo comma dell'art. 1224 c.c. non è presunto, ma deve essere dimostrato dalla parte interessata, che non può limitarsi ad invocare generiche presunzione, desunte dalla notoria svalutazione o da non precisati investimenti produttivi (Cass. 6 febbraio 1997, n. 1113).
Quanto agli interessi dovuti sull'indennità di occupazione legittima, essi, siccome diretti a compensare il proprietario della mancata disponibilità dei frutti che avrebbe percepito periodicamente, decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità, quale momento di maturazione del relativo diritto; e si rende irrilevante, in proposito, il fatto che essa indennità venga liquidata sulla base del computo degli interessi legali sull' indennità di espropriazione , non valendo l'adozione di un tal criterio a trasformare, in obbligazione di interessi, quella che rimane un'obbligazione di reintegrare il proprietario, rispetto al pregiudizio subito in conseguenza del mancato godimento dell'immobile. Tutto ciò, tenuto conto che il periodo di occupazione legittima decorre dal giorno dell'emanazione del decreto che l'autorizza, il quale segna l'immediata ed automatica compressione del diritto dominicale a favore dell'occupante, restando irrilevanti sia l'anteriorità delle operazioni preliminari per la compilazione dello stato di consistenza, sia l'eventuale posteriorità della materiale apprensione del bene (Cass. 6 febbraio 1997, n. 1113, cit.; 29 agosto 1995, n. 9064; 28 dicembre 1990, n. 12197).
In proposito, la sentenza impugnata ha stabilito che: a) sull' indennità di espropriazione vadano pagati gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, ritenendo che il tasso legale del 10%, in vigore dal dicembre 1990, copra ogni altra pretesa risarcitoria; b) sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno per diminuito valore dei fondi residui e della "villetta" vada corrisposta la rivalutazione a decorrere dalla data di espropriazione. E' evidente la congerie di errori in cui è incorsa la Corte torinese. Essa ha del tutto dimenticato, quanto al punto a), che il debito dell'espropriante di pagare l' indennità di espropriazione (o la sua maggiorazione) costituisce un'obbligazione di valuta e che sullo stesso sono dovuti gli interessi legali dal giorno dell'espropriazione (e non dalla domanda giudiziale), per il solo fatto che la relativa somma è rimasta a disposizione dell'espropriante, a prescindere a una sua colposa responsabilità per il ritardo nel pagamento. Quanto al punto b), l'errore nasce pur sempre dal fatto di aver gravato l'espropriante di un'autonoma obbligazione risarcitoria, avente, come tale, natura di debito di valore.
4) - Così ricostruita la vicenda processuale e tenuto conto dei principi di diritto finora enunciati, è possibile passare al dettagliato esame dei motivi di entrambi i ricorsi.
E', dunque, fondato il primo motivo del ricorso principale, in cui si sostiene che è errata la scissione contenuta nella sentenza impugnata tra debito da indennità espropriativa e debito da obbligazione risarcitoria e che, trattandosi di espropriazione parziale, agli espropriati compete un'unica indennità d'esproprio, che consideri anche la diminuzione di valore dell'area residua e della quale, nella sua complessità, deve tenersi conto al fine del calcolo dell' indennità di espropriazione .
Anche il secondo motivo del ricorso principale è fondato (nei sensi in cui prima s'é detto) nella parte in cui si ribadisce che "anche la parte di indennità correlata alla diminuzione del valore va considerata nella liquidazione dell'indennità di occupazione", nonché nel punto in cui viene rilevato che la sentenza omette di dichiarare che, al fine di determinare l'indennità di occupazione, gli interessi legali sull' indennità di espropriazione vanno calcolati fino alla data del decreto di esproprio. Altrettanto fondato è il medesimo motivo nella parte in cui si rileva l'omesso riconoscimento di interessi ed eventuale maggior danno sull'indennità di occupazione, ma essi andranno attribuiti e determinati secondo i criteri in precedenza enunciati. Lo stesso secondo motivo è, invece, infondato nella parte in cui si pretende che "gli interessi legali, ai fini del computo dell'indennità di occupazione, vanno calcolati sul valore venale (e non sul valore ridotto)".
Il terzo motivo del ricorso principale è fondato nella parte in cui si pretende la liquidazione di interessi e rivalutazione sull' indennità di espropriazione , i quali, però, andranno liquidati nel giudizio di rinvio secondo le condizioni, le entità, i limiti e le decorrenze fissati nei principi sopra enunciati.
Altrettanto fondato è il primo motivo del ricorso incidentale del Comune, nella parte in cui si sostiene che nella specie s'é verificata un'ipotesi tipica di espropriazione parziale, anche relativamente alla quale vanno rispettati i criteri della stima mediata di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 (mentre il giudice di merito s'é limitato a valutare il deprezzamento del valore venale delle parti residue). La cassazione sul punto assorbe il secondo profilo dello stesso motivo, in cui vengono censurati i coefficienti di deprezzamento delle due fasce di terreno residue, attribuiti dal giudice in contrasto con le conclusioni del C.T.U.. Il motivo è fondato nel terzo profilo, nel quale si contesta, relativamente alla "villetta", che essa non è in rapporto di unità economica e strumentale con il fondo espropriato (accertamento effettivamente omesso dal giudice di merito, come in precedenza rilevato). Anche il quarto profilo dello stesso motivo è fondato, ove si eccepisce l'errore del giudice di merito nel condannare il Comune al risarcimento del danno per il "deprezzamento" dei beni residui, con conseguente rivalutazione della somma liquidata, trattata alla stregua di debito di valore.
Il secondo motivo del ricorso incidentale è fondato e va accolto, in considerazione della sua coincidenza con il profilo del secondo motivo del ricorso principale in cui si rileva l'omessa indicazione del termine finale (ossia la data di emissione del decreto di esproprio) per il calcolo degli interessi legali, ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione.
Ugualmente fondato è, infine il terzo motivo del ricorso incidentale, dove la sentenza impugnata è censurata per aver condannato l'espropriante al pagamento delle somme liquidate in diretto favore degli espropriati, laddove è, invece, principio indiscusso che, nel decidere sull'opposizione alla stima dell' indennità di espropriazione, la Corte d'appello non può pronunciare condanna dell'espropriante al pagamento di tale indennità, ma deve limitarsi ad ordinare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in via amministrativa, atteso che anche alla liquidazione giudiziaria dell'indennità sono applicabili i principi generali posti dagli artt. 48 e 55 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 (anche se l'opponente abbia chiesto la condanna della controparte al pagamento diretto), trattandosi di norme che rispondono alla duplice esigenza di tutelare i diritti dei terzi e di non esporre l'espropriante ai rischi ed oneri di eventuali azioni di recupero per pagamenti indebiti (tra le tante, cfr. Cass. 1° febbraio 1995, n. 1125). »»

CASS 8519/2006: «« Ad avviso della ricorrente, dalle succitate disposizioni risulta una competenza dell'Amministrazione statale limitata alla fase iniziale ed all'emanazione delle norme derogatorie per le procedure d'urgenza e per l'adozione del piano di recupero dell'edilizia da parte del Comune, al quale spettava il compito di individuare le opere di edilizia e di urbanizzazione da realizzare, attuando le procedure di esproprio. Pertanto, la sentenza impugnata non è conforme a diritto e non è logicamente motivata nella parte in cui, benchè abbia premesso che, a seguito dell'annullamento da parte del Giudice amministrativo del piano di recupero del centro storico predisposto dal Comune, non più ripresentato, è venuto meno il provvedimento ablatorio e, conseguentemente, il diritto all' indennità di espropriazione , ha posto a carico del Dipartimento della Protezione civile, rimasto estraneo al rapporto con i privati, il risarcimento dei danni da questi subiti a causa della demolizione dell'abitazione in virtù del provvedimento emesso dal Sindaco per la tutela della pubblica e privata incolumità.
Secondo la Presidenza del Consiglio, nella specie sussisterebbe la responsabilità del Comune, responsabile degli interventi di recupero per l'edilizia residenziale e per le opere di urbanizzazione, in quanto non ha completato il procedimento per l'espropriazione degli immobili demoliti in via d'urgenza. Inoltre, la legittimazione passiva del Comune (recte, la titolarità passiva del rapporto controverso) conseguirebbe dal D.L. n. 560 del 1995, art. 15 sexies, che ha trasferito dal Dipartimento della protezione civile al Comune gli stanziamenti per il recupero del patrimonio edilizio danneggiato dal bradisismo e per la corresponsione delle somme per indennità di espropriazione e per i danni provocati dalla demolizione degli edifici per ragioni di tutela della incolumità pubblica e privata.
Ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale, contraddittoriamente, da un canto, avrebbe riconosciuto che la ratio di dette disposizioni è stata di superare la confusione derivata dall'annullamento dei piani di recupero e dall'inerzia del Comune, destinatario dei fondi per il ristoro dei danni di quanti erano rimasti privi di abitazione, dall'altro, ha ritenuto il difetto di legittimazione passiva dello stesso Comune.
1.1.- La Presidenza del Consiglio, con il secondo motivo, denuncia "violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3), in relazione agli artt. 112 e 113 c.p.c, nonchè nullità del procedimento di appello (art. 360 c.p.c., n. 4) per violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato".
La ricorrente deduce, richiamando alcune sentenze di questa Corte, che, nell'interpretazione della domanda, deve aversi riguardo alla effettiva volontà della parte ed il Giudice può avvalersi a detto scopo delle argomentazioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio e delle precisazioni svolte nel corso del medesimo.
L'applicazione di siffatti principi permette di identificare quale sia stata la domanda proposta da R.A. e, quindi, di accertare che "il Collegio ha travalicato di confini" della medesima, "con riferimento sia al petitum sia alla causa petendi".
L'attrice aveva infatti chiesto la condanna dei convenuti "al pagamento della indennità di espropriazione ", insistendo nell'atto di appello per l'accoglimento di questa domanda. Dunque, la R. aveva individuato petitum e causa petendi negli atti ablatori posti in essere dalla p.a. e, nel giudizio di appello, nel "provvedimento ablatorio che era stato concretamente emesso allorquando era stato predisposto il piano di recupero che per legge è assimilato al piano particolareggiato, il quale a sua volta a valore di dichiarazione di pubblica utilità" (pg. 9 dell'atto di appello).
Secondo la Presidenza del Consiglio, la domanda non era "fondata puramente e semplicemente sulla subita demolizione dell'edificio (...), ma sull'inserimento dell'immobile in sua proprietà nel piano espropriativo". La Corte d'appello, dopo avere affermato l'infondatezza della domanda avente ad oggetto l' indennità di espropriazione , ha riconosciuto il diritto all'indennizzo per la demolizione dell'appartamento, con conclusione non giustificata dal potere-dovere del Giudice di individuare le norme applicabili. Il principio iura novit curia va, infatti, coordinato con il principio della domanda, restando preclusa la possibilità di sostituire petitum e causa petendi, incorrendo nel vizio di ultrapetizione che è quello che appunto inficia la sentenza, poichè il Giudice di secondo grado non si è affatto limitata ad interpretare la domanda, risultando pertinentemente richiamabile la sentenza di questa Corte n. 190 del 1980, resa in una fattispecie analoga a quella in esame.
In linea gradata, ad avviso della ricorrente, esorbita dalla domanda e contrasta con il D.L. n. 560 del 1995, art. 15 sexies il riconoscimento di un risarcimento del danno stabilito in misura corrispondente al valore dell'immobile alla data della demolizione, poichè "la normativa in materia" e la disposizione da ultimo richiamata stabiliscono che al privato spetta un equo ristoro e non già l'integrale risarcimento coincidente con il valore del bene.
2.- Il Comune ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo, con il primo motivo, che la Corte territoriale avrebbe dovuto anzitutto dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.
Il Comune, con il secondo motivo, sostiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto rigettare la domanda poichè, come ha affermato il Tribunale il danno è stato determinato da un evento naturale.
Il ricorrente incidentale, con il terzo motivo, lamenta che la sentenza impugnata sarebbe viziata da ultrapetizione, poichè la R. aveva esclusivamente chiesto la liquidazione dell' indennità di espropriazione , non il riconoscimento del diritto all'indennizzo conseguente dalla demolizione dell'edificio.
Il Comune, con il quarto motivo, contesta, infine, la liquidazione del risarcimento del danno nella misura pari al valore del bene, in violazione della L. n. 74 del 1996, art. 15 sexies, come modificato dalla L. n. 267 del 1998, art. 6 bis, che prevede "la corresponsione del "subito detrimento" in favore dei proprietari dei fabbricati demoliti a tutela della pubblica e privata incolumità". 3.- Nella narrativa è stato esposto che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2204 del 2005 - previa riunione dei due ricorsi, che è stata dunque già disposta e sulla quale non occorre, ovviamente, più qui provvedere - hanno esaminate, rigettandolo, il primo motivo del ricorso incidentale, concernente il difetto di giurisdizione.
Questa pronuncia ha inoltre deciso, giudicandola infondata, l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune sul presupposto della sua irrituale notificazione, ed ha anche affermato l'infondatezza e la irrilevanza dell'eccezione proposta dal difensore della R., il quale "ha dedotto il passaggio in giudicato della sentenza definitiva emessa nel frattempo dalla Corte d'appello di Napoli", in quanto detta "circostanza, tuttavia, in questa sede non è rilevante, perchè (...) il passaggio in giudicato della sentenza definitiva sul quantum debeatur, essendo questa condizionata al permanere della precedente sentenza non definitiva sull'an, non fa venir meno l'interesse all'impugnazione già proposta contro quest'ultima sentenza" (Cass., S.U., n. 2204 del 2005).
4.- Posta questa premessa, va osservato, in linea preliminare, che la Corte d'appello ha deciso ed accolto la domanda che, secondo la sentenza impugnata, sarebbe stata proposta dalla R. diretta ad ottenere un indennizzo in riferimento alla pronuncia dell'ordinanza di demolizione dell'edificio emessa dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, ai sensi del R.D. n. 148 del 1915, art. 153 - applicabile ratione temporis - ed è, quindi, in riferimento a detta domanda che ha affermato la legittimazione passiva della ricorrente.
Pertanto, in considerazione del contenuto della domanda accolta e della deduzione in relazione alla medesima del vizio di ultrapetizione l'esame del secondo motivo è logicamente e giuridicamente preliminare rispetto alla delibazione del primo.
Infatti, soltanto l'infondatezza del secondo mezzo rende possibile, ed impone, di verificare se con riguardo alla domanda decisa sussista o meno la legittimazione della ricorrente, essendo invece detta questione destinata a rimanere assorbita nel caso di fondatezza della censura e del positivo accertamento della sostituzione da parte della Corte territoriale di una domanda non effettivamente formulata a quella proposta dalla parte.
4.1.- Il secondo motivo è fondato e va accolto.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il potere- dovere del Giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie ad opera delle parti, trova un limite -la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato stabilito dall'art. 112 c.p.c. nel divieto di sostituire la domanda proposta con una diversa, perchè fondata su una diversa causa petendi, con conseguente introduzione nel processo di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, ovvero alterazione del petitum, e cioè attribuzione di un bene diverso da quello domandato, essendo preclusa l'introduzione nel tema controverso di nuovi elementi di fatto (per tutte, Cass., n. 17610 del 2004; n. 3980 del 2004; n. 9393 del 2003; n. 8218 del 2002). La violazione di detto principio sussiste nel caso in cui Giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni delle parti e quando, esorbitando dai limiti della mera qualificazione della domanda, procede ad un mutamento della stessa, sostituendo la causa petendi dedotta in giudizio, con una differente basata su fatti diversi da quelli allegati dalle parti (ex plurimis, Cass., n. 21208 del 2005; n. 9911 del 1998).
Relativamente al giudizio di appello, sussiste, in particolare, un siffatto vizio qualora il Giudice di secondo grado esamini una questione che neppure possa ritenersi tacitamente proposta, perchè non in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate, se di queste non costituisce neppure l'antecedente logico- giuridico (Cass., n. 13014 del 2004). Il potere di qualificazione della domanda nei gradi successivi al primo, ha ancora costantemente sottolineato questa Corte, deve essere altresì coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, con la conseguenza che è anche precluso al Giudice di secondo grado di mutare d'ufficio, in mancanza di gravame sul punto, la qualificazione ritenuta dal primo Giudice (tra le più recenti, Cass., n, 14573 del 2005; n. 8082 del 2005; n. 24028 del 2004; n. 15859 del 2002; n. 6712 del 2001), conseguendo detta preclusione dall'effetto devolutivo dello stesso e dalla presunzione di acquiescenza posta dall'art. 329 c.p.c. (Cass., n. 6712 del 2001; n. 6354 del 1996).
Peraltro, anche se, quando l'appello investe la sentenza di primo grado nella totalità, l'esigenza della specificazione dei motivi va apprezzata con criteri non particolarmente rigorosi, onde il Giudice di secondo grado deve riesaminare, senza con ciò incorrere nel vizio di extrapetizione, anche le parti della sentenza di primo grado non formanti oggetto di specifica trattazione nell'atto di impugnazione, affinchè possa ritenersi che il gravame ha investito la sentenza di primo grado nella sua totalità, non è sufficiente la dichiarazione della parte di volerla impugnare in toto e la mera richiesta di sua riforma integrale, se ciò non sia sufficiente a rimetterne in discussione l'intera struttura logico-giuridica (Cass., n. 22771 del 2004).
Infine, nel caso in cui l'errore venga fatto valere quale vizio riconducibile alla previsione dell'art. 112 c.p.c., a norma del quale il Giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa - la natura del vizio (error in procedendo) comporta l'estensione del sindacato di legittimità anche al fatto, con conseguente esame diretto degli atti processuali da parte di questa Corte, allo scopo di acquisire gli elementi necessari ai fini della richiesta pronuncia (tra le più recenti, Cass., n. 6220 del 2005; n. 375 del 2005; n. 14952 del 2004).
La ricorrente, con il mezzo in esame, ha appunto fatto valere un siffatto vizio, deducendo che la R. aveva proposto domanda diretta ad ottenere "il pagamento dell' indennità di espropriazione ", "insistendo anche nell'atto di appello per l'accoglimento della domanda proposta in primo grado", individuando la causa petendi, "in prime cure, negli atti ablatori posti in essere dalla p.a. e in appello nel provvedimento ablatorio", dunque "nell'inserimento dell'immobile di sua proprietà nel piano espropriativi attuato dal Comune e preceduto in via d'urgenza dall'abbattimento" e non già "puramente e semplicemente nella subita demolizione dell'edificio". A suo avviso, la Corte territoriale, dopo avere "riconosciuto che nulla spettasse alla R. a titolo di indennità di espropriazione per essere venuta meno la procedura ablatoria", riconoscendo "il diritto all'indennizzo per demolizione dell'appartamento per effetto dell'attività lecita della pubblica amministrazione" non si è limitata ad operare una mera interpretazione della domanda e ad offrire una diversa qualificazione giuridica del diritto azionato, ma ha "sostituito" la causa petendi ed il petitum originari.
Pertanto, è chiaro che la ricorrente ha lamentato un error in procedendo (evocato formalmente e sostanzialmente) e, in buona sostanza, anche l'omessa rilevazione di un giudicato interno, formatosi a seguito della pronuncia di primo grado e del contenuto dell'atto di appello.
4.2.- In applicazione di detti principi, la delibazione del mezzo richiede di esaminare gli atti processuali, avendo riguardo alle censure svolte dalla ricorrente.
R.A., con la citazione, ha dedotto che "gli atti messi in essere da parte della P.A." - indicati nell'ordinanza sindacale di demolizione dell'edificio-dovevano "essere ricompresi tra quei provvedimenti di carattere ablativo tipici dell'espropriazione per pubblica utilità", sostenendo che "con la perdita del diritto di proprietà da parte dell'attrice, è nato un diritto all'ottenimento dell'indennità per il sacrificio subito". Ella ha, quindi, chiesto al Tribunale di "determinare la giusta indennità per l'espropriazione dell'immobile" e di "condannare i convenuti "al pagamento dell'indennità" così richiesta, nonchè "al risarcimento di tutti i danni subiti".
Il Tribunale, con la sentenza del 7 luglio 1997, ha rigettato la domanda, affermando:
a) che la "demolizione dell'appartamento non fu quindi determinata da finalità ablatorie", "bensì dalla necessità di evitare crolli e di salvaguardare così la pubblica incolumità", ritenendo che "pertanto è da escludere che l'una o l'altra amministrazione sia tenuta ad indennizzare l'attrice", "in quanto la perdita dell'appartamento è riferibile ad un evento naturale, non essendovi neppure elementi per ipotizzare l'illiceità dell'operato dell'amministrazione e quindi un'obbligazione risarcitoria di questa";
b) che "un eventuale credito avente ad oggetto l' indennità di espropriazione in capo all'attrice potrebbe derivare dall'inserimento del suo immobile nel piano di recupero del Comune di Pozzuoli" e che, invece, l'ordinanza sindacale in questione era stata disposta "al solo scopo di garantire all'amministrazione un sufficiente lasso di tempo per eseguire i propri interventi di demolizione o di recupero" e non in vista di una futura espropriazione, sottolineando che l'istanza proposta il 18 marzo 1988 dalla R. al sindaco del comune di Pozzuoli, "per l'attribuzione dell' indennità di espropriazione , vale rispetto non alla demolizione (...), ma piuttosto in relazione alla pronuncia, da parte del Sindaco, dell'espropriazione", che non ha accertato esservi stata;
c) che la mancata comprensione della "area di sedime tra gli immobili destinati all'espropriazione" avrebbe legittimato la R. a chiedere "il contributo per la ricostruzione secondo le procedure e nelle misure indicate dalla L. 14 maggio 1981, n. 219 e successive integrazioni e modificazioni", ai sensi dell'art. 9, comma 3, dell'ordinanza n. 338 del 1984 del Ministro per la protezione civile;
d) che "la prospettazione della causa petendi da parte dell'attrice si rivela carente, al fine di rendere ipotizzabile l'accoglimento della domanda", essendo "rimasto del tutto incerto, cioè se l'attrice intenda conseguire una vera e propria indennità di espropriazione (che, tuttavia, presupporrebbe (...) l'avvenuta espropriazione della sua proprietà), ovvero, pur riferendosi impropriamente all' indennità di espropriazione , richieda il contributo per la ricostruzione, in relazione all'ipotesi d intervento ricostruttivo consentito allo stesso proprietario dall'art. 2 della citata ordinanza ministeriale";
e) che neppure era stata fatta "valere, come fondamento della propria domanda", la "situazione" per la corresponsione del contributo in favore di quanti erano stati costretti ad allontanarsi dal proprio domicilio a causa del bradisismo (previsto da un'ordinanza del Ministro per la protezione civile del 7 ottobre 1983;
f) che non "assumono rilievo, per la decisione, le recenti disposizioni introdotte dal D.L. 29 dicembre 1995, n. 560 (convertito in legge, con modificazioni, della L. 26 febbraio 1996, n. 48)", "essendo tale corresponsione comunque finalizzata ad una vicenda ablativa, avente come presupposto l'adozione del piano di recupero";
g) che "il diritto dell'attrice all'indennità di esproprio trova titolo non nell'adozione ed esecuzione dell'ordine di demolizione (...), bensì nella successiva espropriazione dell'area di sedime (...) che, nella specie, non risulta essere stata disposta";
h) che "l'indennità richiesta dall'attrice non rappresenta una provvidenza accordatale per la demolizione del suo immobile (...), ma costituisce invece il corrispettivo del trasferimento coattivo da disporsi con provvedimento del sindaco di Pozzuoli", che ha escluso vi sia stato;
i) che la domanda di risarcimento danni era infondata, poichè era "mancata qualsiasi specificazione della fonte di tale obbligazione", non essendo chiaro neppure se i danni erano quelli derivanti dalla demolizione, che presupponevano peraltro un illecito della p.a., ovvero da altri comportamenti neppure allegati.
4.3.- R.A., con l'atto di appello, ha quindi censurato la sentenza di primo grado, in quanto fondata "su un assunto del tutto erroneo e cioè che il Comune di Pozzuoli non avesse ricompresso l'immobile oggetto delle previsioni nel piano di recupero", insistendo su tale inserimento e prospettando che "l'istanza di attribuzione dell' indennità di espropriazione " del 18 marzo 1988 era stata da lei proposta quando "il provvedimento ablatorio era concretamente stato emesso", perchè "era stato predisposto il piano di recupero". Inoltre, ha sostenuto che "il richiamo alla normativa di cui al R.D. n. 148 del 1915, art. 153" operato nell'ordinanza di demolizione "era necessariamente rispondente alla esigenza di dare una "causale" giuridica al mezzo (...) attraverso il quale si era potuto addivenire alla subitanea demolizione", deducendo "il potere espressamente ed implicitamente ablativo" di detto provvedimento derivante dall'ordinanza ministeriale n. 338 del 1984, "dalla quale si evince univocamente che l'estinzione del diritto di proprietà conseguente (...) alla demolizione doveva essere compensata mediante la attribuzione, nel favore dell'appellante della indennità di espropriazione ".
Sulla scorta di queste deduzioni, che è stato opportuno riportare testualmente, l'appellante ha quindi chiesto l'accoglimento del gravame, esplicitando e ribadendo nella comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado la richiesta di "riconoscimento del diritto alla indennità di espropriazione e al risarcimento dei danni che si chiedono anche in via equitativa". 4.4.- La Corte territoriale, nel pronunziarsi sul gravame così proposto, ha affermato che:
a) l'ordinanza di demolizione era stata adottata al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, ai sensi del R.D. n. 148 del 1925, art. 153 e che "l'occupazione di urgenza dell'immobile da demolire (...)era preordinata all'esecuzione della demolizione e non, come ritenuto nell'atto di appello, all'acquisizione dell'area di sedime per fini di pubblica utilità" (pg. 5), osservando che "ogni indennizzo derivante dalla illegittimità di siffatto provvedimento rientrerebbe nella giurisdizione del Giudice amministrativo" (pg. 5);
b) che "la appellante, tuttavia, ha precisato in appello di non richiedere l'indennizzo derivante dall'illegittimo intervento della P.A., ma di pretendere la indennità di espropriazione , così come del resto indicato con la domanda inoltrata al Sindaco del Comune di Pozzuoli in data 18 marzo 1998" (pg. 5), ritenendo la domanda "infondata anche sotto tale profilo, in quanto è venuto meno il presupposto per il riconoscimento della pretesa" (pg. 5), escludendo l'esistenza di un provvedimento ablatorio ed il diritto all' indennità di espropriazione , con statuizione non censurata dalla R. mediante la proposizione di ricorso incidentale e passata in giudicato.
La sentenza impugnata ha rigettato la domanda che in questi termini era stata proposta con l'atto di appello, ma ha poi affermato che, "tuttavìa, poichè il Sindaco ha disposto l'abbattimento della casa ai fini di tutela della pubblica e privata incolumità in seguito al fenomeno naturale e non risulta che l'appellante abbia ottenuto alcunchè, a titolo di ristoro" (pg. 6), doveva rilevare, "in attuazione del potere di procedere alla esatta qualificazione del rapporto dedotto e di individuare la disciplina normativa applicabile (art. 112 c.p.c.) che il quadro normativo di riferimento è costituito dalla L. 26 febbraio 1996, n. 74 che prevede il diritto all'indennizzo per la perdita del bene in seguito alla attività lecita della pubblica amministrazione" (pg. 6) ed ha, quindi, condannato la ricorrente a pagare l'indennizzo previsto dall'art. 15 sexies, comma 3, di detta legge.
4.5.- L'esposizione che precede rende chiaro che, in considerazione delle domande proposte e del contenuto dell'atto di appello, la Corte territoriale, come fondatamente sostenuto dalla ricorrente, non ha fatto buon governo dei principi sintetizzati nel 4.1, non considerando che con il gravame era stata chiamata a pronunciarsi esclusivamente sulla fondatezza del diritto al pagamento della indennità di espropriazione .
La sentenza di primo grado ha infatti rigettato la domanda, configurandola come diretta ad ottenere il pagamento dell' indennità di espropriazione , in quanto ha negato che fosse stato adottato un provvedimento ablatorio (cfr. 4.2, specie sub b) e c). Inoltre, la pronuncia ha escluso che, in base alla causa petendi, così come prospettata, la R. avesse chiesto il contributo per la ricostruzione (v. 4.2. sub d), ovvero quello spettante per l'allontanamento dall'abitazione a causa del bradisismo (cfr 4.2. sub c), negando anche l'esistenza dei presupposti per l'indennizzo ex D.L. n. 560 del 1995 (cfr. 4.2, sub f) e g), pervenendo ad affermare che, in definitiva, l'indennità richiesta "non rappresenta una provvidenza accordatale per la demolizione del suo immobile (...), ma costituisce invece il corrispettivo del trasferimento coattivo da disporsi con provvedimento del sindaco di Pozzuoli", trasferimento coattivo che non vi era stato. Infine, il Tribunale ha anche rigettato la domanda di risarcimento dei danni (4.2. sub h).
La pronuncia di primo grado, come risulta dall'esposizione riportata nel 4.3, è stata investita dall'appello nella parte concernente il rigetto della domanda di riconoscimento dell' indennità di espropriazione , avendo la R. insistito esclusivamente nel sostenere il carattere ablatorio del provvedimento e che lo stesso avrebbe determinato "l'estinzione del diritto di proprietà conseguente (...) alla demolizione che doveva essere compensata mediante la attribuzione, nel favore dell'appellante della indennità di espropriazione ". Il contenuto dell'atto di appello, per la sua formulazione letterale, tenuto conto delle argomentazioni svolte a sostegno del gravame e delle esplicitazioni contenute nella stessa comparsa conclusionale (cfr. supra 4.3.), rendono chiaro che, come ha esattamente dedotto la ricorrente, la causa petendi della domanda principale consisteva nella deduzione della emissione di un provvedimento ablatorio quale fatto costitutivo del diritto fatto valere, mentre il petitum consisteva nella richiesta della attribuzione di una somma di danaro corrispondente al valore del bene trasferito alla p.a., avendo altresì la R. insistito nella domanda di risarcimento dei danni da illecito, fondata appunto sulla prospettazione della commissione di un illecito da parte della p.a.
Rispetto a queste domande quella diretta ad ottenere il pagamento di un indennizzo per la perdita del bene a causa di un provvedimento di demolizione che non aveva provocato il dedotto effetto traslativo, la cui legittimità non era in discussione, fondata su di una norma sopravvenuta alla citazione, è palesemente caratterizzata da una diversa causa petendi e da un diverso petitum come risulta dall'esposizione riportata nei 4.2 e 4.3. Peraltro, nonostante la sentenza di primo grado avesse espressamente affermato la carenza dei presupposti di cui al D.L. n. 560 del 1995 (cfr. 4.2. sub h) ed i), questa statuizione neppure aveva costituito oggetto di censura, così come non aveva costituito oggetto di gravame la qualificazione della domanda come diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all' indennità di espropriazione .
Dunque, poichè le censure svolte con l'atto di appello si erano incentrate esclusivamente sul rigetto della domanda diretta ad ottenere l' indennità di espropriazione ed il risarcimento del danno da fatto illecito, la Corte territoriale, una volta rigettate entrambe queste domande, procedendo a pronunziare la condanna della ricorrente a pagare un indennizzo per un atto legittimo, in quanto previsto dal D.L. n. 560 del 1995, è incorsa nel vizio di ultrapetizione, poichè non ha operato una mera qualificazione della domanda, ma ha pronunciato su di una domanda diversa per causa petendi e petitum da quella proposta, risultando perciò fondato il secondo motivo. »»

CASS 385/1999: «« - che, ciononostante, ben potevano essere determinate in favore della proprietaria, sia l'indennità di espropriazione che quella di occupazione,
- che: a) l' indennità di espropriazione deve essere determinata secondo il criterio di cui all'art. 13 L. 15 gennaio 1895 n. 2892, sulla base, tra l'altro, di un valore venale, stimato alla data della decisione, pari a L. 56.160.000 corrispondente ad un valore di L. 130.000 a mq.; b) l'indennità di occupazione legittima deve essere determinata sulla base degli interessi legali sulla somma corrispondente al valore venale dell'area occupata per ciascun anno di occupazione;
- che l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento delle dette indennità grava unicamente sul concessionario Consorzio I.MA.FI.D.
Sulla base di siffatte conclusioni:
I) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del C.I.P.E.;
II) ha determinato l' indennità di espropriazione nella misura di L. 28.580.000 ed ha condannato il Consorzio I.MA.FI.D. a depositare presso la Cassa Depositi e prestiti la differenza tra la anzidetta somma e quanto a suo tempo depositato, oltre agli interessi legali su tale differenza dalla data della sentenza a quello del deposito; (...)Sostiene, poi, che nel giudizio avanti la Giunta Speciale delle Espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli aveva formalmente eccepito che tale circostanza determinava la preclusione allo stesso esame della domanda della Baiano riguardante la determinazione della indennità di espropriazione e di asservimento, stante la carenza di un "requisito del diritto a quelle indennità".
Denuncia che la sentenza impugnata ha disatteso, tra l'altro senza alcuna motivazione, siffatta eccezione; e che, così disponendo è incorsa nei vizi di "violazione e falsa applicazione - ex art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C. - degli artt. 19 - 20 L. 865/1971 nonché degli artt. 99 - 100 C.P.C.; omessa declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità della domanda, insussistenza di condizione dell'azione - carenza del presupposto del diritto alle indennità; violazione dell'art. 111, comma 2 Cost., per assoluta carenza di motivazione e/o difetto di esposizione sul punto".
3.2. - La soluzione della questione proposta col motivo presuppone la ricostruzione - anche in chiave storica - della disciplina positiva del tema relativo ai rapporti tra determinazione in sede giurisdizionale dell' indennità di espropriazione e provvedimento di espropriazione per pubblica utilità, dettata con riferimento alle procedure di espropriazione di portata ordinaria e generale.
3.3. - Sul punto, la legge fondamentale sulle espropriazioni 25 giugno 1865 n. 2359 distingue a seconda che tra l'espropriante e l'espropriando si sia raggiunto o no, un accordo sull'ammontare della indennità di espropriazione .
Con riferimento, alla seconda ipotesi, che è quella che interessa, detta fonte legislativa prevede: a) la preventiva determinazione dell'indennità in sede amministrativa, sulla base di una perizia effettuata da stimatori nominati dal Tribunale ordinario; b) deposito della somma così determinata presso la Cassa depositi e prestiti; c) la subordinazione della pronuncia del decreto di espropriazione all'effettivo deposito di questa somma; d) l'indicazione "nel decreto in cui si pronuncia l'espropriazione ... (dello) ammontare dell'indennità che fu assegnata colla perizia " (art. 48, c. 2 nel testo precedente la modifica apportata dalla L. 20 marzo 1968 n. 391, ma il precetto è comunemente ritenuto ancora valido nonostante la nuova stesura dell'articolo non lo abbia riprodotto espressamente); e) la "notifica del decreto che pronuncia l'espropriazione ai proprietari espropriati"; f) il potere, infine, di ognuno dei proprietari espropriati di "proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le sue istanze con la stima" nel termine dei trenta giorni successivi alla notifica del decreto di espropriazione, con la conseguenza che "trascorso questo termine senza che sia proposto richiamo al Tribunale contro la stima, l'indennità si avrà definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia, salvo gli effetti di cui all'art. 54" (art. 51).
Quindi, sul piano letterale, l'art. 51 L. n. 2359/1865 costruisce il decreto di espropriazione quale necessario ed indefettibile antecedente della stessa proposizione all'azione diretta ad accertare la congruità della indennità di espropriazione come determinata dalla perizia giudiziale (v. Cass. 18 febbraio 1972 n. 447, S.U. 9 luglio 1965 n. 1427, e già prima 26 novembre 1929 n. 3488).
É comunque opinione, peraltro, che nella sostanza, la pronuncia del decreto di espropriazione, costituisca non già un presupposto processuale dell'azione di impugnazione della stima, sibbene soltanto ed unicamente una condizione di quell'azione, ossia un requisito della pronuncia.
Tanto, alla stregua del rilievo (formulato in dottrina e condiviso dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema) che l'indagine sull'esistenza del decreto - tendendo ad accertare se sussista e sia tutelata dall'ordinamento la pretesa dell'attore - si risolve concretamente in un esame di merito e, perciò, incide solo sulla probabilità e non sull'ammissibilità e procedibilità di quell'azione; con ulteriore conseguenza che l'emanazione del decreto di espropriazione nel corso del giudizio di opposizione alla stima determina la caducazione della preclusione alla pronuncia sul merito della questione (v. Cass., 18 febbraio 1972 n. 447).
3.4.1. - la successiva L. 22 ottobre 1971 n. 865 ha modificato radicalmente la disciplina del tema che ne occupa, ovviamente con riferimento alle espropriazioni che rimangono assoggettate al procedimento dettato da questa fonte legislativa.
Da un canto, svincola la pronuncia del decreto di espropriazione dal preventivo accertamento in sede amministrativa dell'ammontare dell' indennità di espropriazione . Infatti, subordina la pronuncia del decreto di espropriazione alla sola richiesta da parte dell'espropriante il quale dimostri di aver dato esecuzione al decreto in cui il Presidente della Giunta regionale gli aveva ordinato o di pagare l'indennità provvisoria agli espropriandi che l'avessero accettata ovvero di depositare presso la Cassa depositi e prestiti l'ammontare della stessa indennità provvisoria offerta agli espropriandi che non l'avessero accettata (v. art. 13 c. 1 L. n. 865/1971).
Dall'altro, in ordine al tema relativo alla determinazione della indennità definitiva di espropriazione, introduce un procedimento strutturato in due fasi (rispettivamente amministrativa e giurisdizionale) distinto dal procedimento finalizzato alla pronuncia del decreto di espropriazione. Nel contempo, ed è quello che più interessa non solo non contiene nessuna disposizione che subordini in modo esplicito od implicito la proponibilità dell'azione giudiziale alla preventiva emissione del decreto di espropriazione, ma anzi - ove si tengano presenti i termini fissati con il procedimento di accertamento della indennità definitiva rispetto a quelli fissati per il procedimento di espropriazione - di fatto, prevede che l'emissione del decreto di espropriazione debba avvenire prima del completamento anche della fase amministrativa del procedimento strumentale all'accertamento delle indennità.
Infatti, ove l'indennità provvisoria non venga accettata dall'espropriando, mentre il decreto di espropriazione deve essere pronunciato entro quindici giorni dalla richiesta dell'espropriante (richiesta che può essere presentata immediatamente dopo il deposito della somma offerta a titolo di indennità provvisoria) per quanto attiene alla determinazione della indennità definitiva:
a) la disciplina originaria dettata negli artt. 15, 16 e 19 L. n. 865/1971 prevedeva l'intervento di un organo amministrativo che doveva pronunciare entro trenta giorni dalla relativa richiesta; la notificazione del deliberato dell'organo amministrativo agli espropriandi e la pubblicazione dello stesso deliberato nel Foglio degli Annunzi Legali della provincia; il potere degli interessati di agire in via giurisdizionale al fine della determinazione della indennità definitiva di espropriazione mediante un giudizio (c.d. di opposizione alla stima) da proporsi davanti alla competente Corte d'appello entro trenta giorni dall'anzidetta pubblicazione;
b) il regime di tale procedimento quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 20 febbraio 1990 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 L. n. 865/1971 nella parte in cui non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della medesima legge) prevede, invece, che una volta pronunciata l'espropriazione, il proprietario espropriato possa introdurre la fase giurisdizionale anche prima della conclusione della fase amministrativa ed immediatamente dopo la pronuncia del decreto di espropriazione.
3.4.2. - Il regime positivo così delineato ha determinato l'insorgere della questione se la pronuncia del decreto di espropriazione costituisca una "condizione dell'azione" anche nell'ambito del giudizio di opposizione alla stima di cui all'art. 19 L. n. 865/1971.
Nella giurisprudenza della 1° sezione civile di questa Corte Suprema la questione è stata sempre risolta in senso affermativo sì che in proposito si è formato un orientamento del tutto consolidato (v. Cass. 3 novembre 1989 n. 4601, 6 febbraio 1993 n. 1504, 20 ottobre 1994 n. 8555, 1 marzo 1996 n. 1626, 21 maggio 1997 n. 4537, 5 maggio 1998 n. 4485, 19 maggio 1998 n. 4985).
L'orientamento deve essere ribadito in quanto (come si è ritenuto negli arresti appena richiamati) la regola circa l'effetto condizionante dell'avvenuta emanazione del decreto di espropriazione rispetto alla pronuncia giudiziale sulla determinazione della indennità definitiva di esproprio discende direttamente dai principi sostanziali e formali sanciti dall'ordinamento in tema di indennità definitiva e prescinde da qualsiasi espressa situazione.
Infatti, l'ordinamento positivo sancisce un indissolubile collegamento tra l' indennità di espropriazione ed il momento del trasferimento della proprietà del bene attraverso l'espropriazione per pubblica utilità, nel senso che l'ammontare dell'indennità deve essere determinato con riferimento alla data del provvedimento che dispone la ablazione del diritto dominicale.
Ciò comporta necessariamente che il provvedimento di espropriazione nonché, ovviamente, la sua data costituiscono una componente indefettibile di qualsiasi giudizio avente ad oggetto la determinazione della giusta indennità definitiva. In questa prospettiva, del resto, con riferimento alle procedure espropriative assoggettate al regime di cui alla L. n. 2359/1865, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente ritenuto l'illegittimità del decreto di espropriazione che indichino quale ammontare delle indennità di espropriazione l'importo precedentemente determinato in via amichevole, ove, stante il lasso di tempo intercorso tra siffatto accordo ed il provvedimento di espropriazione, nelle more si siano verificati eventi che abbiano potuto influire in modo determinante sul valore dei beni della stessa categoria di quello oggetto della espropriazione.
In altri termini, non può addivenirsi ad una situazione sull'ammontare della indennità definitiva se non in presenza del provvedimento ablatorio; e, pertanto, ontologicamente, il decreto di espropriazione costituisce una condizione dell'azione avente ad oggetto la determinazione - in modo non più modificabile o revocabile ed impugnabile - dell' indennità di espropriazione .
A conforto depone il rilievo che dalla soluzione opposta discenderebbe immediatamente che, ove la sentenza fosse emanata in assenza del provvedimento di espropriazione, la determinazione della indennità non potrebbe che rimanere ancorata alla data della relativa pronuncia, il che, però, è inaccettabile.
Innanzitutto, in quanto si tradurrebbe nella violazione del principio fondamentale per il quale l'ammontare della indennità definitiva deve essere determinato con riferimento alla data del trasferimento della proprietà che avviene col decreto di espropriazione.
Inoltre, perché il giudicato sostanziale formatosi su una siffatta situazione (che è da escludersi possa costituire una pronuncia allo stato) impedirebbe di valutare situazioni sopravvenute che siano essenziali ai fini, addirittura, della stessa attribuzione di una indennità quali la mancanza o, quanto meno, la tardività della pronuncia del decreto di espropriazione e l'eventuale sorgere del diritto del proprietario al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva; o siano in qualsiasi modo rilevanti ai fini dell'applicazione nel caso concreto dei parametri legali di determinazione dell'indennità, si che, comporterebbero un'indennità definitiva di importo diverso.
3.4.3 - Si può legittimamente affermare, allora, che nel nostro ordinamento positivo è insito ed immanente il principio che la pronuncia del provvedimento di espropriazione per pubblica utilità costituisce condizione dell'azione giudiziaria introdotta dagli interessati al fine di conseguire una pronuncia che determini - in modo non più modificabile o revocabile, ed in questo senso, definitiva - il giusto ammontare della relativa indennità.
Conseguentemente, tale principio deve trovare l'applicazione anche nei procedimenti aventi il medesimo oggetto non riconducibili ai paradigmi delineati nelle leggi n. 2359/1865 e 865/1971, ove non diversamente disposto in questo espresso.
3.5.1. - Ne discende che il decreto di espropriazione si configura quale condizione dell'azione anche nell'ambito del giudizio - devoluto alla giurisdizione della Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli - avente ad oggetto la determinazione delle indennità specificate nell'art. 18 D.L. Lgt. 27 febbraio 1919 n. 219 convertito, con modificazione della L. 24 agosto 1921 n. 1290 (Provvedimenti a favore della Città di Napoli) spettanti ai proprietari in conseguenza delle espropriazioni relative ad opere da eseguirsi nel Comune di Napoli con i benefici di cui agli artt. 12 e 13 L. 15 gennaio 1885 n. 2892.
Infatti, da un canto il paradigma normativo di quel processo è fissato negli artt. da 17 a 21 del richiamato D.L. Lgt. 27 febbraio 1919 n. 219 e nel Regolamento approvato con R.D. 17 aprile 1921 n. 762. Dall'altro, tra quelle norme non è dato individuarne alcuna comportante - in modo diretto o indiretto - l'irrilevanza della pronuncia del provvedimento di espropriazione rispetto alla situazione in ordine all'ammontare (non più modificabile o revocabile) della indennità ad esso connessa: con la conseguenza, perciò, che il principio generale aventi individuato deve trovare applicazione anche in questo giudizio.
3.5.2.1. - È bensì vero che la contraria opposizione è stata accolta in precedenti sentenze di queste stesse Sezioni Unite (in realtà pronunciate sulla base di un quadro normativo diverso da quello attuale) ma il riesame della questione non consente di ribadirla.
3.5.2.2. - L'argomentazione posta a sostegno di quella opzione si riallaccia alla constatazione dell'esistenza di una essenziale antinomia tra i precetti posti, rispettivamente, nella L. 2359/1865 e, con riferimento alle anzidette espropriazioni del Comune di Napoli, nel D.L. Lgt n. 219/1919. Ciò, si sostiene, perché gli artt. 32 e seguenti della Legge fondamentale sulle espropriazioni stabiliscono - e tale disciplina assume la portata di regola cardine del nostro ordinamento positivo in tema di espropriazione per pubblica utilità - che il decreto che pronuncia l'espropriazione debba contenere, a pena di invalidità, l'indicazione dell'ammontare della indennità dell'espropriazione determinata in sede amministrativa dagli arbitri nominati dal Tribunale; ed in questa prospettiva garantiscono la tutela giurisdizionale del diritto degli interessati alla giusta indennità, attraverso l'attribuzione dello speciale rimedio giurisdizionale costituito dalla opposizione alla stima amministrativa davanti al competente Tribunale. E perché, di contro, per l'ipotesi che le parti non abbiano concordato l'ammontare della indennità di espropriazione , il D.L. Lgt. n. 219/1919: da un canto, non prevede il subprocedimento relativo alla determinazione della indennità provvisoria da parte degli arbitri nominati dal Tribunale, e già questo rende impossibile che il decreto di espropriazione possa contenere quella indicazione della indennità provvisoria determinata in sede amministrativa che per la Legge fondamentale sulle espropriazioni costituisce requisito di validità del decreto stesso; dall'altro, si limita ad attribuire alla Giunta speciale il potere di determinare essa l'ammontare della indennità di espropriazione in modo immutabile, irrevocabile ed inimpugnabile una volta formatosi il giudicato formale sulla sua sentenza.
Valorizza, poi, l'assunto secondo cui il principio fissato nella legge fondamentale non è suscettibile di deroga; e ne trae che tanto comporta la necessità di procedere al coordinamento ed al contemperamento con tale principio della disciplina dettata dal D.L. Lgt. n. 219/1919 (*)
Afferma, da ultimo, che siffatto coordinamento può essere conseguito solo attraverso il riconoscimento della sussistenza di un precetto per cui, le espropriazioni relative ad opere da eseguirsi nel Comune di Napoli con i benefici di cui agli artt. 12 e 13 L. n. 2892/1885, "nel decreto di espropriazione si deve indicare, anziché l'importo della indennità stabilito dai periti, quello determinato dalla giunta speciale, essendo in tale organo riassunti i poteri attribuiti alla legge fondamentale sulle espropriazioni sia ai periti che all'autorità giudiziaria in sede di opposizione alla stima" (v. Cass. S.U. 23 luglio 1966 n. 2009, condivisa da Cass. S.U. 2 febbraio 1976 n. 328). Con la conseguenza, appunto, che la sentenza della Giunta Speciale presso la Corte d'appello di Napoli, non solo non presuppone la pronuncia del decreto di espropriazione, ma, addirittura, deve precederlo, posto che la sua situazione costituisce un dato da inserire nel decreto stesso.
In sintesi, dunque, l'opzione qui disattesa risulta ancorata non già alla disciplina ed ai principi propri del procedimento giudiziale davanti alla Giunta Speciale; sibbene, ed unicamente, ad una particolare ricostruzione del regime dettato dalla L. 25 giugno 1865 n. 2359 in tema di contenuto del decreto di espropriazione ove relativo ad opere da eseguirsi nel comune di Napoli, ed alla cui stregua quel provvedimento deve contenere, quale requisito di validità, l'indicazione dell'ammontare della indennità di espropriazione determinata dalla Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli.
Sennonché la riassunta argomentazione non deve essere condivisa.
I) L'assunto - che ne costituisce l'indefettibile presupposto - secondo cui il decreto di espropriazione relativo ad opere pubbliche da eseguirsi nel Comune di Napoli col beneficio di cui agli artt. 12 e 13 L. n. 2892/1885 deve contenere l'indicazione dell'ammontare della indennità di espropriazione così come determinato dalla Giunta Speciale, deve essere respinto già con riferimento alle espropriazioni assoggettate al procedimento amministrativo disciplinato, per quanto non previsto dalla legislazione speciale su Napoli, dalla Legge fondamentale sulle espropriazioni n. 2359/1865.
Per vero, dalle regole dettate dalla L. n. 2359/1865 in tema di decreto di espropriazione si evince che il nucleo essenziale ed indefettibile della relativa disciplina si incentra nel precetto che quel provvedimento deve contenere l'indicazione dell'ammontare dell'indennità provvisoria riconosciuta all'espropriando e non si estende alle modalità di determinazione del relativo ammontare.
Vale a dire che per la legge fondamentale sulle espropriazioni costituisce principio inderogabile essenziale unicamente l'enunciazione, del decreto di espropriazione, dell'ammontare della somma spettante al proprietario per la perdita del suo diritto sul bene, e non anche la determinazione di tale ammontare attraverso il subprocedimento costituito dalla stima effettuata dai periti nominati dal Tribunale. Nello stesso ordine di idee, del resto, la sentenza di queste Sezioni Unite n. 2379 del 23 giugno 1932 aveva affermato che l'omissione da parte del Prefetto della richiesta all'autorità giudiziaria della nomina dei periti non determinava alcun pregiudizio all'espropriato rimanendo egli ugualmente tutelato atteso che conserva il diritto di proporre opposizione, ai sensi dell'art. 51 L. n. 2359/1865 al decreto che pronuncia l'espropriazione.
Questa conclusione ha una duplice valenza.
Per la prima, rende incondivisibile la ricostruzione dei principi fondamentali in tema di contenuto del decreto di espropriazione che costituisce il fulcro della argomentazione addotta a sostegno dell'orientamento qui disatteso e, conseguentemente, travolge l'argomentazione stessa ed i corollari che ne sono stati tratti.
Per la seconda, introduce un'indagine il cui esito depone a conforto dell'opzione qui accolta.
Infatti, consente una soluzione ricostruttiva idonea a superare l'antinomia tra la disciplina generale e quella speciale per Napoli diversa da quella ipotizzata, quale unica ed esclusiva, dall'orientamento disatteso. Più precisamente consente di affermare che il coordinamento tra le due discipline comporta che il decreto di espropriazione strumentale alle opere da eseguirsi nel Comune di Napoli, deve pur sempre contenere l'indicazione della indennità (provvisoria) di espropriazione, ma deve rapportare il relativo ammontare all'importo autonomamente determinato dal Prefetto sulla base di accertamenti in sede amministrativa.
A sostegno della configurabilità di questa regola depongono più ragioni.
- È del tutto compatibile con i principi positivi cardine della legge fondamentale dell'espropriazione, in tema di contenuto del decreto di espropriazione: ed è armonica all'evoluzione normativa tesa a svincolare la pronuncia del decreto di espropriazione dalla risoluzione delle questioni sull'ammontare della relativa indennità.
- Non contrasta con alcuna disposizione del D.L. Lgt. n. 219/1919.
- Anzi, secondo l'art. 12 di questo testo legislativo "per le opere di pubblica utilità da eseguirsi nel Comune di Napoli ... in caso di urgenza l'espropriante potrà mettersi nel possesso dei beni da espropriare ... in seguito alla compilazione dello stato di consistenza di essi, da disporsi dal Prefetto di Napoli, il quale determinerà in questo caso la somma che l'espropriante dovrà depositare in via provvisoria per l' indennità di espropriazione , salva la determinazione dell'indennità definitiva da parte della Giunta arbitrale di cui all'art. 17 del presente decreto".
Ora, come è saldo orientamento di questa Corte Suprema, il decreto con il quale il Prefetto di Napoli, provvedendo ai sensi della richiamata disposizione, autorizza l'immissione in possesso e determina l'ammontare della indennità provvisoria è un provvedimento formalmente e sostanzialmente espropriativo per cui è alla data di esso che devono farsi risalire il trasferimento dei beni e la conversione dei medesimi nel loro equivalente pecuniario (cfr. Cass. S.U. 31 gennaio 1959 n. 305, 6 ottobre 1962 n. 28826, 13 febbraio 1963 n. 285, 23 luglio 1966 n. 2009).
Ciò significa che la disciplina speciale per le espropriazioni del Comune di Napoli, prevede in modo espresso sia un provvedimento espropriativo contenente l'indicazione di una indennità - testualmente denominata di "espropriazione" e qualificata come "provvisoria" - determinata direttamente ed in via autonoma (ossia a prescindere da qualsiasi precedente sub procedimento) dal Prefetto di Napoli; e sia una pronuncia della Giunta speciale successiva al decreto di espropriazione e comportante il riesame della determinazione della indennità di espropriazione effettuata in via provvisoria in sede amministrativa.
Quindi, la regola avanti individuata si inserisce in modo armonico nel sistema del D.L. Lgt. n. 219/1919. Tanto, evidentemente, non può che ribadirne la fondatezza; e, contemporaneamente, inficia l'assunto dell'orientamento qui disatteso secondo cui dal coordinamento tra le disposizioni della legge fondamentale emerge il precetto inderogabile per il quale il decreto che pronuncia le espropriazioni del Comune di Napoli deve contenere l'indicazione dell'ammontare della indennità di espropriazione nella misura determinata dalla Giunta Speciale.
- Consente l'applicabilità anche nel processo davanti alla Giunta Speciale del principio di portata generale secondo cui il provvedimento di espropriazione costituisce condizione dell'azione giudiziaria avente ad oggetto la determinazione della indennità definitiva di espropriazione.
- Di conseguenza, consente il rispetto anche in siffatto processo del principio fondamentale secondo cui l'ammontare delle indennità definitiva deve essere determinata con riferimento alla situazione di fatto e giuridica esistente al momento del decreto di esproprio; rispetto che non è in alcun modo garantito dall'orientamento ora disatteso.
- Consente, infine, di conseguire pienamente quelle esigenze di accelerazione della procedura di espropriazione che sottendono alla introduzione della legislazione speciale per Napoli; ma che invece, rimarrebbero completamente frustrate ove - come si vuole dall'orientamento disatteso - la pronuncia del decreto di espropriazione rimanesse subordinata al passaggio in giudicato formale della sentenza che definisce il giudizio davanti alla Giunta speciale e, quindi, anche all'esaurimento dell'eventuale impugnazione e del giudizio di rinvio.
II) Certo è, comunque, che l'argomentazione sottostante all'orientamento disatteso risulta addirittura improponibile con riferimento alle espropriazioni relative ad opere pubbliche da eseguirsi nel Comune di Napoli con l'applicazione dei benefici di cui agli artt. 12 e 13 L. n. 2892/1885, assoggettate ad un procedimento amministrativo la cui disciplina legale, mentre prescrive che il provvedimento che dispone l'espropriazione debba contenere l'indicazione della indennità provvisoria, esclude, peraltro, che tale ammontare debba essere preventivamente determinato attraverso un subprocedimento amministrativo e lo riporta (in vari modi) alla somma offerta dall'espropriante e non accettata dall'espropriando. Infatti, con riferimento a tale procedure espropriative non sussiste, per legge, il postulato cardine dell'argomentazione costituito, come si é visto, dall'asserita esistenza di una prescrizione normativa alla cui stregua il decreto di espropriazione deve contenere l'indicazione dell'ammontare della relativa indennità della misura determinata attraverso un distinto ed autonomo subprocedimento.
Pertanto, l'argomentazione non vale con riferimento alle procedure espropriative assoggettate, nella loro fase amministrativa, alla L. 22 ottobre 1971 n. 865, nella quale, come si è detto, il subprocedimento amministrativo diretto alla determinazione della indennità è distinto ed autonomo rispetto alla emanazione del decreto di espropriazione; e questo decreto deve indicare quale ammontare della indennità di espropriazione , la misura determinata in via provvisoria dal Presidente della Giunta Regionale di fatto, sulla base della somma offerta dall'espropriante.
Parimenti, e soprattutto, non vale con riferimento alle espropriazioni di immobili del Comune di Napoli strumentali alla attuazione del Programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli di cui al Titolo VIII della L. 14 maggio 1981 n. 219, (*)
Infatti, a norma dell'art. 81 di questa fonte legislativa la realizzazione delle opere occorrenti per l'attuazione del Programma deve essere affidata in concessione, e formato oggetto della concessione "tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione delle aree ... ivi comprese le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennità e nelle sue fasi che rivelano ai fini del presente giudizio.
La disciplina relativa alle fasi amministrative di queste espropriazioni, dal suo canto, è dettata dall'ordinanza del Sindaco di Napoli nella sua qualità di Commissario straordinario del Governo n. 45 del 16 dicembre 1981 come modificata dall'ordinanza n. 1590 del 17 dicembre 1984; e nelle sue fasi che rilevano ai fini del presente giudizio, tale speciale procedimento espropriativo prevede:
I) la predeterminazione della stima dell'indennità da parte di un collegio composto da un delegato del concessionario, da un delegato dell'Ufficio Esproprio del Commissariato Straordinario del Governo e da delegato dell'Ufficio Tecnico Erariale di Napoli e, in caso di disaccordo, tra questi delegati, dall'ufficio espropri del detto Commissariato; la fissazione della indennità "provvisoria" con ordinanza del Sindaco - commissario straordinario e la sua pubblicazione; la notificazione al proprietario dell'ammontare così determinato a cura del concessionario (art. 3 ordinanza n. 1590/1984);
II) ove il proprietario non accetti tale ammontare entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta significazione:
a) l'obbligo del concessionario di procedere, entro quindici giorni dalla scadenza del termine:
- a depositare la indennità base nella misura approvata dal Sindaco di Napoli, presso la Cassa depositi e prestiti (art. 5 ordinanza n.1590/1984);
- a richiedere il decreto di espropriazione "la necessaria documentazione ... e con l'indicazione ... per coloro che non hanno accettato...della indennità (di espropriazione) da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti" (art. 5 ordinanza n. 1590/1984); b) l'obbligo del concessionario di comunicare agli interessati l'avvenuto deposito della indennità a mezzo di avviso notificato nelle forme degli atti processuali civili (art. 8 c. 1 ordinanza n. 45/1981);
c) il diritto del proprietario e degli interessati al pagamento della indennità di "proporre opposizione alla stima con atto introduttivo da notificarsi al concessionario ed al Sindaco di Napoli - Commissario Straordinario di Governo", entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avvenuto deposito della indennità (art. 8 c. 2 ordinanza n. 45/1981);
III) per quanto non espressamente previsto e disciplinato nelle (*) ordinanza base, l'assoggettamento del provvedimento espropriativo alle norme della L. 22 ottobre 1971 n. 865 e successive integrazioni e modificazioni, in quanto applicabili (art. 10 Ordinanza n. 46/1981).
Quindi, la disciplina speciale, innanzitutto, che la pronuncia del decreto, di espropriazione avvenga sulla sola base della predeterminazione di una indennità "provvisoria" suscettibile di impugnazione in sede giudiziale; inoltre, il diritto del proprietario di introdurre, indipendentemente dalla pronuncia del decreto di espropriazione, un giudizio "di opposizione alla stima" provvisoria sostanzialmente omologo al processo di cui all'art. 19 n. 865/1971.
Vale a dire che prevede in modo espresso un procedimento amministrativo ed un procedimento giudiziario strutturati in modo ontologicamente diverso dal paradigma ipotizzato dall'orientamento qui disatteso, in modo che rispetto ad essi non si può configurare alcun ostacolo a che rimangano assoggettati al principio generale proprio dei procedimenti espropriativi ordinari.
Del resto, queste Sezioni unite hanno altra volta affermato che il principio secondo cui l' indennità di espropriazione va determinato con riferimento alla data del decreto di esproprio (che produce duplice effetto della perdita del diritto dominicale e dell'insorgere del diritto del privato espropriato a conseguire la giusta indennità) deve trovare applicazione anche nelle espropriazioni finalizzate alla realizzazione del Programma straordinario di edilizia residenziale di cui alla L. 219/1981 (Cass. S.U. 10 marzo 1998 n. 2644); e tanto, per le ragioni avanti enunciate non può che presupporre la subordinazione della pronuncia della Giunta Speciale alla preventiva emissione del decreto di espropriazione.
3.6. - Si deve dire, di conseguenza, che nel giudizio, avanti la Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli avente ad oggetto la "opposizione alla stima" dell'indennità provvisoria spettante al proprietario per l'espropriazione di un suo bene ubicato nel Comune di Napoli, strumentale alla attuazione del Programma Straordinario di edilizia residenziale di cui al Titolo VIII della L. 14 maggio 1981 n. 219, il decreto di espropriazione costituisce una condizione della relativa azione, si che deve preesistere alla pronuncia della sentenza che definisce quel giudizi (*), con tutte le relative implicazioni.
3.7. - Ne discende che, nella specie - non essendo stato ancora emesso al momento della sentenza il decreto di espropriazione dell'area Baiano - alla Giunta Speciale era preclusa la pronuncia sull'indennità definitiva di espropriazione e di asservimento relativa a detta area; e che, nel determinare; invece, l'ammontare di dette indennità (tra l'altro, ed ovviamente, con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza e non a quella del decreto di espropriazione, e con violazione del principio affermato nella richiamata sentenza di queste Sezioni unite n. 2644/1998) la Giunta è incorsa nelle corrispondenti violazioni di legge denunciate nel motivo.
3.8. - In questi sensi, allora, il motivo risulta fondato e deve essere accolto.
4.1. - Il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale investono la sentenza impugnata nel punto in cui - sulla base del pregresso riconoscimento del diritto della Baiano all'indennità per l'occupazione legittima della sua area - ha affermato che il relativo ammontare deve essere liquidato secondo il criterio degli interessi legali sul valore venale dell'area stessa.
Secondo il ricorrente incidentale, questa situazione è viziata per violazione del combinato disposto della L. 14 maggio 1981 n. 219 e 5 bis D.L. 11 luglio 1992 n. 333 (NDR: L. 08.08.1992 n. 359 art. 5 bis) convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992 n. 359, alla cui stregua tale indennità deve essere rapportata quale naturale parametro di riferimento alla indennità di espropriazione e non al valore venale del bene; e per violazione dell'art. 111 Costituzione stante l'assoluto difetto di motivazione.
4.2. - I motivi, sostanzialmente ripetitivi, devono essere esaminati congiuntamente.
4.3. - Gli stessi sono ammissibili in quanto denunciano una violazione di legge e non già un mero vizio di motivazione. Infatti, prospettano una questione che attiene alla identificazione del precetto normativo in tema di criterio legale di determinazione dell'indennità di occupazione legittima, e non già un vizio relativo al giudizio di merito circa la ricostruzione della fattispecie concreta.
Le loro censure, poi, non rimangono assorbite dall'argomento del primo motivo, una volta che il diritto alla indennità per l'occupazione legittima sussiste anche in carenza del decreto di espropriazione ed anche se questo provvedimento non sia emanato e si verifichi la c.d. occupazione acquisitiva.
4.4. - Dette censure, infine, sono fondate.
Invero, l'indennità di occupazione deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale (che ben può corrispondere all'interesse legale) dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'area finalizzata all'opera pubblica per cui avviene l'espropriazione, e non del valore venale di quel bene, anche quando l' indennità di espropriazione debba essere calcolata in base a criteri speciali ed, in particolare, a quello, rilevante nella specie, di cui all'art. 13 L. 15 maggio (NDR: così nel testo) 1885 n. 2892 sul risanamento della Città di Napoli, richiamato dalla L. 14 maggio 1981 n. 219, per la realizzazione del Programma Straordinario di edilizia residenziale della Città di Napoli. »»

CASS 11210/1998: «« Che il consorzio aveva comunicato, con raccomandata del 21 marzo 1983, per la particella 374, l'indennità di espropriazione relativa alla sola area di sedime di mq. 2587, e con decreto n. 109 del 1 ottobre 1984, notificato il 14 marzo 1985, era stata pronunciata l'espropriazione definitiva;
Che con raccomandata del 21 marzo 1983 era stata offerta l' indennità di espropriazione per i capannoni insistenti sulla detta particella 374, indennità non depositata benché per tali manufatti, costruiti in assenza di concessione edilizia, fosse stata presentata istanza di condono ai sensi della legge n. 47 del 1985;
Che per le particelle 387 e 388 il consorzio concessionario aveva offerto la sola indennità di espropriazione ed il 7 aprile 1991 aveva notificato il definitivo decreto di esproprio emesso l'11 ottobre 1990 (n. 3550);
Che anche per la particella 279, espropriata con decreto n. 4674 del 24 gennaio 1992, notificato il 9 aprile successivo, l'Edifar aveva offerto la sola indennità di espropriazione ; Che il consorzio non aveva provveduto a liquidare l'indennità di occupazione dovuta per il periodo compreso tra la materiale apprensione dei beni e la data dei decreti di espropriazione, né aveva depositato (benché fosse stata offerta) l' indennità di espropriazione per i capannoni e per la particella 481 (ex 279/b).
Ciò premesso la curatela del fallimento INCOMET convenne in giudizio davanti alla Giunta speciale per le espropriazioni, istituita presso la Corte di appello di Napoli, il funzionario delegato CIPE e il consorzio Edifar chiedendone la condanna al pagamento della giusta indennità di espropriazione per i manufatti condonati, nonché al pagamento diretto dell'indennità di occupazione temporanea per tutti i cespiti descritti in premessa, oltre agli interessi legali, con vittoria di spese giudiziali.
Instauratosi il contraddittorio il consorzio Edifar eccepì l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande.
Il funzionario CIPE eccepì, tra l'altro, la carenza di legittimazione passiva.
All'esito dell'istruzione la Giunta speciale per le espropriazioni, con sentenza n. 48/96 depositata il 6 giugno 1996:
1) dichiarò il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri CIPE, in persona del funzionario delegato) e compensò tra tali parti le spese del giudizio;
2) determinò l' indennità di espropriazione , dovuta in favore del fallimento INCOMET, in lire 292.875.000 per la particella 374 e in lire 9.940.000 per la particella 279, e condannò il consorzio Edifar a depositare - nel termine di giorni quindici dalla notifica della decisione - presso la sezione di Napoli della Cassa depositi e prestiti la somma pari alla differenza tra gli importi di cui sopra e quelli eventualmente già depositati, oltre agli interessi legali dal I ottobre 1984 sul primo importo e dal 24 gennaio 1992 sul secondo importo, fino alla data dell'effettivo deposito; (...)Che l'assunto del consorzio non poteva essere condiviso, in quanto l'atto di quietanza innanzi indicato si riferiva all' indennità di espropriazione , liquidata in lire 15.891.727, ma non anche all'indennità di occupazione, non determinata né offerta, accettata o ricevuta;
Che effettivamente il Treglia, nel contesto dell'atto di quietanza, aveva dichiarato di "essere stato pienamente soddisfatto e di non avere null'altro a pretendere per l'occupazione e l'espropriazione", ma tale dichiarazione come la coeva rinunzia erano inidonee a configurare una manifestazione di volontà diretta a porre in evidenza che la somma liquidata fosse comprensiva dell'importo ad essa spettante a titolo d'indennità di occupazione, in quanto le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, sottoscritte dal Treglia (nella qualità) non integravano validi negozi unilaterali satisfattivi per difetto degli elementi essenziali, che si sarebbero dovuti concretizzare nella specificazione della misura complessiva e delle varie componenti delle liquidazioni delle indennità effettuate in sede amministrativa;
Che, pertanto, non poteva attribuirsi valore giuridico nemmeno alle pedisseque ed altrettanto generiche rinunzie ad esperire l'azione diretta ad ottenere l'indennità di occupazione in quella sede; Che andava respinta l'eccezione d'inammissibilità delle domande relative all' indennità di espropriazione per gli immobili condonati, perché la legge n. 47 del 1985 aveva reso possibile la sanatoria degli immobili edificati senza la concessione edilizia, onde nessuna decadenza poteva essere eccepita con riferimento all' indennità di espropriazione dovuta per i manufatti, per i quali non era stato ancora emanato il decreto di espropriazione; (...)Che operando la media aritmetica tra il valore di mercato dei beni espropriati ed i rispettivi coacervi decennali e sommando i risultati ottenuti si otteneva l' indennità di espropriazione dovuta, pari a lire 302.815.000, di cui lire 292.875.000 per la particella 374 e lire 9.940.000 per la particella 279, onde il consorzio Edifar andava condannato a depositare in favore dell'attrice, a titolo d' indennità di espropriazione , la somma di lire 302.815.000, dalla quale andavano detratti gli importi già eventualmente depositati, con i relativi interessi legali; (...)Nel controricorso si contesta l'assunto del ricorrente e si sostiene che le somme di cui agli atti di quietanza sarebbero state imputate esclusivamente a quanto dovuto a titolo d' indennità di espropriazione , senza alcuna attinenza con l'indennità di occupazione che, infatti, mai sarebbe menzionata. Si afferma, altresì, che agli atti di quietanza non potrebbe essere riconosciuto valore transattivo.(...) - sempre "con riferimento alle particelle di cui sub 1", cioé alle particelle 387 e 388 (v. pag. 8 del ricorso per cassazione) - il criterio di determinazione dell'indennità di occupazione e sostenendo che la G.S.E. "nella ipotesi di rigetto della censura di cui sub I", avrebbe dovuto computare la detta indennità non versata in misura pari agli interessi legali sui valori di mercato già accettati dalla INCOMET con l'accettazione dell' indennità di espropriazione .
Pertanto, avendo la società accettato una stima pari a lire 14.170.477 per mq. 1165 (part. 387-388), la Giunta avrebbe dovuto calcolare l'indennità di occupazione sulla base dei predetti valori, e non rideterminare il valore in lire 100.000 al mq. alla data dell'11 ottobre 1990, su questo nuovo importo procedendo poi al calcolo del valore di occupazione.
Infatti l'indennità di occupazione non potrebbe avere un parametro valutativo diverso da quello del valore del fondo del quale si discute lo spossessamento; e poiché tale valore sarebbe stato accettato in sede di accettazione dell'indennità espropriativa, da esso non si potrebbe prescindere nella stima, sia pure giudiziale, dell'indennità di occupazione.
Si deve premettere che, stante la natura vincolata del giudizio di cassazione, al motivo di ricorso non si può dare estensione maggiore di quella risultante dal suo tenore e dal suo contenuto. Ed entrambi confermano che la doglianza si muove esclusivamente nell'ambito definito dal primo motivo, cioé con riferimento alle particelle 387 e 388, come emerge con chiarezza dal richiamo al detto primo motivo, alla indennità di espropriazione riferita a tali particelle (delle quali è indicata anche la superficie) ed alla accettazione della suddetta indennità. (...)Esse, in sostanza, prendono le mosse dall'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (nel testo modificato dall'art. 14 l. 28 gennaio 1977 n. 10), il quale, ai fini dell' indennità di espropriazione , dispone (tra l'altro) che "Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto con essa o in base ad una licenza annullata e non è stata ancora applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 41, secondo comma, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione ai sensi dell'art. 26 della stessa legge e l'indennità è determinata in base al valore della sola area". (...)Peraltro questa corte ha già chiarito che i criteri di determinazione dell' indennità di espropriazione , di cui all'art. 5 bis della l. 359 del 1992, applicabili in generale (in sostituzione del criterio del valore venale di cui all'art. 39 della l. n. 2359 del 1865) alle aree fabbricabili o a destinazione edificatoria, non si applicano alle espropriazioni disposte in base alla legge n. 219 del 1981, per le quali la determinazione dell'indennità è regolata in modo speciale mediante il richiamo agli artt. 12 e 13 della legge n. 2892 del 1885 (Cass., s.u., 6 novembre 1993, n. 10998).
Passando al ricorso incidentale del fallimento INCOMET, si osserva che quest'ultimo sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe correttamente valutato le circostanze di causa. Se tale corretta valutazione fosse stata compiuta, infatti, essa avrebbe dovuto, relativamente ai manufatti, determinare il valore venale all'attualità, mancando il decreto di esproprio e sulla base di tale valore determinare l' indennità di espropriazione con i criteri di cui agli artt. 12 e 13 della legge n. 2892 del 1885; determinare l'indennità di occupazione dovuta nella misura corrispondente al saggio degli interessi legali per anno sull'importo complessivo pari al valore venale calcolato con riferimento all'attualità, con decorrenza dal 25 ottobre 1982 ad oggi (non essendo stato emesso il decreto di esproprio), oltre agli interessi legali ulteriori fino al deposito; condannare il consorzio al pagamento di entrambe le indennità con gli accessori.
Relativamente all'area di sedime di mq. 2587 la sentenza impugnata avrebbe dovuto determinare il valore venale con riferimento alla data del decreto di esproprio, determinare l'indennità di occupazione sulla base di tale valore e condannare il consorzio al relativo pagamento.
La G.S.E., invece, avrebbe liquidato le indennità di espropriazione ed occupazione limitatamente ai soli manufatti per un'estensione di mq. 1950.50, riconducendo la valutazione al 1984 (data di emissione del decreto di esproprio concernente però l'area di sedime) e trascurando ogni domanda relativa a quest'ultima.
La sentenza impugnata, perciò, sarebbe viziata per violazione dell'art. 80 della legge n. 219 del 1981 in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C..
La censura non ha fondamento.
Non è esatto, in primo luogo, che la sentenza impugnata abbia valutato le indennità limitatamente ai soli manufatti, trascurando ogni domanda relativa all'area di sedime. Come si legge a pag. 14 di detta sentenza, essa ha ritenuto congruo fissare in lire 300.000 a mq. il valore venale unitario del capannone (1950,50 mq.), comprensivo dell'area pertinenziale e dei relativi impianti e macchinari. E' dunque palese che la sentenza ha tenuto conto anche dell'area, non altro significato potendosi attribuire all'espresso riferimento all'area pertinenziale. E ciò ha fatto nel quadro di un criterio tecnico di valutazione globale diretto ad identificare il valore venale complessivo per mq., criterio che appare corretto e non è comunque sindacabile in questa sede.
Neppure coglie nel segno l'argomento secondo cui in relazione ai manufatti si sarebbe dovuto determinare il valore venale all'attualità mancando il decreto di esproprio.
Come emerge dalla sentenza impugnata (pag. 11) il I ottobre 1984 fu emesso il decreto di espropriazione definitiva per i 2587 mq. della particella 374. L' indennità di espropriazione in sede amministrativa era limitata all'area e non stimava i fabbricati presenti sulla particella 374 a causa della prospettiva in cui si muoveva l'espropriante, secondo il quale la stima non andava effettuata trattandosi di opere abusive. Ma ciò non significa che il decreto di espropriazione fosse limitato all'area di sedime, essendo impossibile una scissione tra tale area e gli immobili presenti su di essa, senza dubbio a loro volta oggetto di ablazione per effetto di quel provvedimento espropriativo. Significa, invece, che l' indennità di espropriazione era stata erroneamente stimata in sede amministrativa, tant'é che la determinazione in sede giudiziale è stata poi (come si è visto) complessiva e correttamente riferita alla data del decreto di esproprio (1984).
Non è esatto, infine, che vi siano state carenze nella liquidazione delle indennità di espropriazione e di occupazione. »»

CASS 1397/1987: «« c) l'indennità di occupazione legittima non era stata liquidata nella misura prevista dall'art. 20, comma 3° della legge n. 865 del 1971 e successive modificazioni. Pertanto chiedeva che l'indennità di espropriazione fosse determinata alla stregua del disposto dell'art. 16 legge 22 ottobre 1971 n. 865, il risarcimento dei danni per l'omissione sub "b" e che l'indennità di occupazione fosse liquidata in ragione di un dodicesimo all'anno dell' indennità di espropriazione .
La Cassa per il mezzogiorno resisteva alle domande e il tribunale adito accoglieva la prima e rigettava le altre.
A seguito di appello, principale dell'ENEL e incidentale della Cassa per il mezzogiorno, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza depositata il 7 aprile 1981, modificava l'entità della liquidazione dell' indennità di espropriazione , confermava nel resto l'impugnata pronuncia e compensava le spese del giudizio di secondo grado. Osservava tra l'altro: premesso che con il sistema espropriativo introdotto con la legge n. 865 del 1971 la determinazione dell'indennità definitiva può anche seguire il provvedimento espropriativo, l'analisi dell'art. 19, 1° comma, della legge n. 10 del 1977 induceva a ritenere l'inapplicabilità di tale legge al caso di specie, perché alla data della sua entrata in vigore il procedimento espropriativo vero e proprio, ossia quello concluso dal provvedimento ablativo, si era già esaurito. Rilevava poi che a norma dello art. 4 del d.l. N. 116 del 1974, così come modificato dalla legge n. 247 di ratifica, dello stesso anno, le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971 n. 865 si applicano a tutte le espropriazioni, preordinate alla realizzazione di opere di qualsiasi ente pubblico, in quanto siano relative all' indennità di espropriazione . Ma tale non è la norma di cui all'art. 12, primo comma, della citata legge n. 865 del 1971, la quale disciplina la cessione volontaria del bene assoggettato all'espropriazione dietro corrispettivo di un prezzo, e quindi, si pone in alternativa rispetto alla normale conclusione del procedimento espropriativo. Pertanto escludeva l'applicabilità di detto art. 12 e dell'art. 20, comma 3°, della legge n. 865 del 1971 osservando, per quest'ultimo, che l'estensione prevista dall'art. 4 del d.l. n. 115 del 1974, e successive modificazioni, riguardava la determinazione dell' indennità di espropriazione e non di occupazione. Né a tale risultato potrebbe pervenirsi in forza dell'art. 14 della legge n. 10 del 1977, sia perché la vicenda è fuori dalla previsione dell'art. 19 stessa legge, essendo l'espropriazione avvenuta nel 1976, sia perché, comunque, l'estensione disposta dall'art. 14 si riferisce alla durata e non all'indennità di occupazione. La situazione, poi, non era stata modificata dalla sopravvenuta legge 29 luglio 1980 n. 385 la quale, per quanto interessa, aveva riprodotto le norme analizzate.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, in base a due motivi di cassazione, illustrati da memoria.
La Cassa per il mezzogiorno resiste con controricorso e formula, a sua volta, ricorso incidentale, affidato ad un motivo.

Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione - a norma dell'art. 335 cod. proc. civ. - del ricorso principale proposto dall'ENEL e del ricorso incidentale della Cassa per il Mezzogiorno, trattandosi di impugnazioni della stessa sentenza, quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in data 21 luglio 1981.
Con il primo motivo del ricorso principale l'ENEL denuncia "violazione degli artt. 4 e 6 legge 24.6.1974 n. 247 nonché dell'art. 19 legge 28.1.1977 in relaz. all'art. 200 lett. b) T.U. 11.12.1933 n. 1775" lamentandosi per la reiezione della domanda di risarcimento del danno per l'errata esclusione dell'applicazione dell'art. 12 della legge del 1971 (così come modificato dall'art. 6 della legge 247-1974 e art. 14 legge 10-1977) nonché sostenendo che
- contrariamente al convincimento del Tribunale Superiore - la detta disposizione, riguardante la cessione volontaria del bene, rientra tra e norme che sono relative alla determinazione dell' indennità di espropriazione , e quindi deve essere applicata nei confronti di tutte le espropriazioni per opere pubbliche. (...) In questo sistema vanno inserite le previsioni dell'art. 12 afferenti alla anticipata definizione della misura dell'indennità in prevenzione di un possibile contenzioso attraverso l'accettazione dell'indennità provvisoria da parte dell'espropriato ovvero la cessione volontaria del bene (da attuarsi entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di determinazione dell' indennità di espropriazione ). (...)In proposito, premesso che esattamente dalla sentenza impugnata si è ritenuto che, essendo l'espropriazione in esame avvenuta con decreto prefettizio del 2 novembre 1974, occorreva far capo alla disciplina risultante dal D.L. 2 maggio 1974 n. 115 (come convertito dalla legge 27 giugno 1974 n. 247), peraltro non può convenirsi sull'ulteriore assunto della detta decisione, secondo il quale l'estensione a tutte le espropriazioni dello Stato e di altri enti pubblici (anche non territoriali) disposta dall'articolo unico della citata legge di conversione del 1974, riferendosi alle disposizioni contenute nel titolo II della legge n. 865 del 1871 relative alla determinazione dell' indennità di espropriazione , non include la particolare fase dell'art. 12 della detta legge del 1971 (relativa alla cessione volontaria del bene espropriando) in quanto attinente al sub procedimento espropriativo e non a quello volto alla determinazione dell'indennità, risultando per contro tale risultato ermeneutico del disposto del cennato articolo della legge n. 247 del 1974 in contrasto non soltanto con la natura e l'ambito di applicazione della detta normativa ma vieppiù con lo stesso testuale dato normativo.
Queste Sezioni Unite, già in precedenti decisioni (cfr. 21.7.1981 n. 4690; 15.3.1982 n. 1673) sulla scia di un costante indirizzo giurisprudenziale hanno avuto occasione di rilevare che il comma premesso all'art. 4 del decreto n. 115 del 1974 dalla detta legge di conversione è espressione di un principio di carattere generale che va oltre la materia con tale legge regolata conferendo alla norma stessa un carattere innovativo e non semplicemente interpretativo delle disposizioni precedenti.
Al riguardo, si è pure precisato che tale conclusione trova conferma, oltre che nella voluta generalità del testo normativo quanto al suo campo di applicazione, nella limitazione del richiamo, in essa contenute, alle sole disposizioni del titolo II della legge del 1971 "relative alla determinazione dell'indennità" e non anche alle altre disposizioni regolanti le competenze e il procedimento di espropriazione in materia di edilizia residenziale pubblica: limitazione, che non avrebbe avuto giustificazione (e si sarebbe anzi posta in contrasto con le precedenti norme; non derogate e non abrogate, in materia di edilizia residenziale pubblica) ed alla quale deve, quindi, attribuirsi il significato che, per le espropriazioni disposte fuori dall'ambito della materia suddetta (ma comunque preordinate alla realizzazione di opere o d'interventi dello Stato, delle regioni, etc.) - ferme le regole procedimentali proprie di ciascun tipo di espropriazione - l'indennità si determina secondo i criteri posti dalla legge n. 865 del 1971.
Inoltre si è rilevato che - in consonanza al caso che ne occupa - tale norma astrattamente applicabile per essere sopravvenuta anteriormente alla pronuncia del decreto di espropriazione comporta il problema di stabilire se dei criteri in essa dettati mediante il richiamo di quelli indicati nella legge del 1971, il giudice dell'opposizione alla stima possa fare applicazione nella determinazione dell' indennità di espropriazione senza incorrere nel divieto di sindacato della scelta operata dalla P.A. in ordine al modello espropriativo da adottare in concreto. (...)- si presenta specificamente articolata proprio come uno dei procedimenti esclusivi ed inderogabili per la determinazione dell' indennità di espropriazione , essendo correlata perentoriamente alla (comunicazione della) indennità provvisoria e trovando in questa il limite, cui il prezzo maggiorato (non più del 50%) deve, d'imperio e quindi a pena di nullità, essere fissato dalle parti contraenti.
In tal senso, infatti, la normativa dell'art. 12, come si è già indicato, non solo finisce con il tutelare in modo diretto ed immediato la posizione del proprietario del bene espropriando, bensì quale norma strumentale inerisce anche finalisticamente alla commisurazione dell'indennizzo, sì da non potersi non includere nella relativa disciplina della legge del 1971, cui la legge n. 247 del 1974 ha conferito natura ed efficacia di principio generale per le espropriazioni dello Stato e degli enti pubblici.
A tale conclusione consegue che, riconosciuta nel proprietario del bene espropriando a termini dell'art. 12 su citato una posizione di diritto soggettivo, al giudice cui la causa sarà rinviata si pone la debita disamina dell'azione risarcitoria che l'ENEL ha formulato in relazione al denegato esercizio di tale suo diritto, di cui l'esaminata incidenza della legge n. 247 del 1974 nella relativa procedura espropriativa conclusasi posteriormente alla sua entrata in vigore importava il riconoscimento, dovendosi tenere fermo il principio che la volontà della P.A. non può estrinsecarsi se non nel modo cui è vincolata e quindi con l'adozione dei criteri che per legge sono collegati al procedimento prescelto e con i quali la misura dell'indennità in concreto determinata deve confrontarsi anche sul piano attuale della sua adeguatezza (cfr., per riferimenti, S.U. 15.3.1982 n. 1673). In questa prospettiva occorre procedere all'esame della specifica censura della ricorrente principale in ordine all'esecuzione dell'applicazione della legge n. 10 del 1977 (per quanto riguarda la disciplina della determinazione dell' indennità di espropriazione ), che l'impugnata sentenza ha fondato sul dettato dell'art. 19 della detta legge, per cui le disposizioni del precedente art. 14 "non si applicano ai procedimenti in corso se la liquidazione dell'indennità sia divenuta definitiva o non impugnabile o definitiva con sentenza passata in giudicato", e sulla limitazione del riferimento "ai procedimenti in corso" a quello concernente l'emissione del decreto di espropriazione nonché sulla conseguenza che le nuove norme del 1977 sulla liquidazione non operano quando (come nella specie) l'espropriazione sia già avvenuta anteriormente.
Peraltro, per la connessione del tema proposto, si presenta opportuna la congiunta disamina del secondo motivo del ricorso principale con cui l'ENEL lamenta "violazione dell'art. 20 legge 22.10.1971 n. 865, come modificato dall'art. 14 legge 28.1.1977 n. 10, nonché degli artt. 2 e 3 legge 29.7.1980 n. 385 in relazione all'art. 200 lett. b) T.U. 11.12.1933 n. 1775" in relazione alla determinazione - nella misura di 1-12 per anno dell' indennità di espropriazione - dell'indennità di occupazione, sostenendo che erratamente si era esclusa l'efficacia retroattiva dell'art. 3 della legge n. 383 del 1980 che per contro aveva introdotto una sanatoria in relazione a tutti i giudizi in cui era in contestazione l'ammontare della indennità di espropriazione con la conseguente applicabilità per l'indennità di occupazione dell'art. 2 della legge del 1980.
Al riguardo il ricorrente non condivide il pensiero del tribunale che le norme transitorie dell'art. 19 della legge n. 10 del 1977 e della legge n. 385 del 1980 trovano applicazione solo quando non sia emanato il decreto di esproprio, osservando che una tale interpretazione condurrebbe ad un risultato contrario all'indicata volontà legislativa, ostando per tutti i giudizi pendenti - specie quelli di competenza regionale - l'avvenuto esaurimento del procedimento amministrativo.
In subordine il ricorrente deduce che la linea interpretativa del tribunale comportava la illegittimità costituzionale dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971 (come modificato dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977) per la diversa determinazione dell'indennità di occupazione per le opere pubbliche regionali rispetto a quelli statali, in violazione con l'art. 3 Cost..
Le censure così esposte vanno accolte nei limiti che saranno delineati.
Deve essere al riguardo ricordato che costituisce dato acquisito della giurisprudenza di questa Corte Suprema che, nel caso di successione di leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità, deve farsi riferimento, ai fine della individuazione delle norme applicabili per la liquidazione dell' indennità di espropriazione , alla legge in vigore al momento della emanazione del decreto di espropriazione, essendo tale decreto l'atto che realizza il trasferimento coattivo del bene e fa sorgere il diritto all'indennizzo, salvo che la legge sopravvenuta possa trovare applicazione per una espressa od implicita previsione di retroattività.
Quindi, si è ritenuto da questa Corte (v. Cass. 18.9.1979 n. 4034), che la normativa contenuta nell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, nel sostituire o modificare alcune disposizioni della legge n. 865 del 1971 (modificata con il D.L. 2 maggio 1974 n. 115 con la conversione nella legge 27 giugno 1974 n. 247), trova applicazione quale ius superveniens soltanto nei limiti della disposizione transitoria del successivo art. 19, con la conseguenza che, pur estendo tale disposto della legge n. 1 del 1977 le sue norme che concernono la determinazione della indennità di espropriazione e di occupazione anche ai procedimenti in corso, tranne che la liquidazione della indennità non sia al momento di entrata in vigore della legge "già divenuta definitiva o non impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato", il riferimento retroattivo della legge suddetta - come risulta da tutta la sua complessa disciplina - è chiaramente limitato ai procedimenti ablatori in corso regolati ed attuati secondo la normativa delle leggi n. 865 del 1971 e n. 247 del 1974 (Cfr. altresì tra le altre Cass. 25.5.1983 n. 3590; Cass. 20.1.1982 n. 353; Cass. 30.12.1981 n. 6771; Cass. 23.4.1981 n. 2395; Cass. 17.12.1980 n. 6523; Cass. 14.1.1980 n. 326). Orbene, in tale indirizzo non si può prestare assenso all'interpretazione al riguardo compiuta dalla sentenza impugnata che ha limitato lo ambito del "procedimento in corso" soltanto a quello amministrativo, concernente l'emissione del decreto di espropriazione, con la conseguenza che le nuove norme sulla liquidazione delle indennità di espropriazione e di occupazione, dettate dalla legge n. 10 del 1977, non opererebbero tutte le volte che vi sia già stata l'espropriazione, trovando il fondamento di tale convincimento ermeneutico, cioé la superfluità dell'espressione suddetta, ove riferita al procedimento giudiziario, in presenza della condizione della definitività o non impugnabilità della liquidazione, non superabile smentita nella testuale estensione della riserva di retroattività espressa dall'art. 19. Questa norma, infatti, non contiene la previsione del necessario concorso di due condizioni: l'una della pendenza del procedimento amministrativo e l'altra della non definitività della liquidazione della indennità, sicché la mancanza dell'una di esse (dal procedimento amministrativo ancora in corso) sia sufficiente ad escludere l'applicabilità della disciplina transitoria ancorché sia in contestazione la misura dell'indennità; bensì ha articolato una serie disgiunta di successive ipotesi attinenti alla liquidazione dell'indennità, passando alla previsione della sua definitività attinente al procedimento amministrativo a quella della sua non impugnabilità afferente alla sua mancata opposizione, per concludere con la previsione della sua definizione con sentenza passata in giudicato, che non può correlarsi al procedimento giudiziario che, a prescindere dalla compiutezza o meno della procedura ablatoria, abbia ad oggetto ancora la misura dell'indennità.
In tale prospettiva dell'incidenza operativa della legge n. 10 del 1977 - alla stregua della disciplina transitoria dell'art. 19 - nei procedimenti giudiziari ancora in corso sulla liquidazione della misura dell' indennità di espropriazione o di occupazione (v. per l'implicita adesione, da ultimo: Cass. 16.12.1985 n. 6373; Cass. 16.1.1986 n. 226) converge significativamente la considerazione della analoga disposizione dell'art. 3 della legge n. 385 del 1980, cui la sentenza impugnata ha con la riferita argomentazione ermeneutica del pari negato ingresso nella specifica disciplina dell'indennità di occupazione, ancora "sub judice", dovendosi ricordare in proposito che da questa Corte Suprema (dalla decisione a sezioni unite n. 1673 del 1982) si è ritenuto costantemente che momento saliente e discriminante dell'applicabilità della detta legge del 1980 e non già la chiusura del procedimento amministrativa bensì soltanto la definizione della controversia sulla indennità o comunque il carattere definitivo di essa restando irrilevante l'avvenuta conclusione in sede amministrativa del procedimento.
Orbene, da tale prospettiva deve prendersi l'avvio per puntualizzare quanto alla fattispecie che occupa che in relazione alla pretesa risarcitoria dell'ENEL per l'omesso esercizio del diritto di cessione volontaria del bene espropriando i limiti della stessa vanno ancorati non solo alle previsioni delle leggi del 1971 e del 1974 al riguardo della determinazione dell' indennità di espropriazione , ma benanco alla specifica disciplina dell'art. 14 della legge n. 10 del 1977 che al primo comma ha modificato (nel 50%) il limite invalicabile del prezzo della detta cessione, dovendosi tenere presente che se al riguardo della misura dell' indennità di espropriazione è mancata una valida impugnazione della sentenza del tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli (risultato inammissibile perché tardivo l'appello incidentale, avente natura autonoma, proposto dalla cassa per il mezzogiorno) non per questo è venuto profilandosi, a termini dell'art. 19 della legge n. 10 del 1977, quel passaggio in giudicato della sentenza determinativa della misura dell' indennità di espropriazione , ostativa dell'operatività della detta legge nel giudizio in corso.
Al riguardo, infatti, deve considerarsi che, ove si rifletta sulla esaminata natura della posizione riconosciuta al proprietario in ordine alla cessione volontaria del bene espropriando nonché sul configurarsi tale specifica fase come attinente al procedimento di determinazione dell' indennità di espropriazione anzi come uno dei subprocedimenti esclusivi ed inderogabili per quella determinazione, non può non riconoscersi nella presente controversia, ancorché residui soltanto il profilo risarcitorio per il mancato esperimento del detto diritto, quella contestazione circa l'adozione di uno dei criteri, che in ordine alla determinazione dell'indennità per legge sono collegati al procedimento ablatorio attuato, finalisticamente intesa al riscontro fattuale dell'indennità determinata in relazione alla sua adeguatezza, concorrendo ad integrare l'indennità dovuta al proprietario e così facendone sostanzialmente parte, e quindi una controversia ancora in atto in ordine alla liquidazione dell'indennizzo del proprietario espropriato. »»

APP RM 10-11-2008: «« Con atto notificato in data 1/2/1993 De.Au. citava Ce.Re. e la Provincia di Latina a comparire dinanzi al Tribunale di Latina e deduceva che negli anni antecedenti all'espropriazione il Ce. aveva coltivato il terreno in qualità di colono. La De. chiedeva che l'Amministrazione provinciale di Latina fosse condannata a pagare l'indennità di espropriazione in favore di essa attrice e, in via alternativa e subordinata, che il Ce. fosse condannato a pagare sempre a favore di essa attrice la metà della indennità a lui versata dalla Provincia.
Ce.Re. si costituiva in giudizio e deduceva sia di avere posseduto e coltivato il terreno perché titolare di un diritto di enfiteusi perpetua sia di avere ricevuto la somma di Lire 33.043.100 a titolo di risarcimento danni e non a titolo di espropriazione. Per tali motivi il Ce. chiedeva il rigetto delle domande proposte contro di lui dalla De..
Si costituiva in giudizio anche la Provincia di Latina, la quale affermava che la Cassa per il Mezzogiorno aveva pagato la somma di Lire 33.043.100 a titolo di indennità di espropriazione .
Contraddittoriamente la convenuta affermava che il pagamento era stato eseguito totalmente a favore di Ce.Re. sia perché a quest'ultimo era stata riconosciuta la qualità di "colono perpetuo" (decima riga della seconda facciata della comparsa di costituzione e risposta) sia perché il Ce. si era dichiarato "proprietario del terreno" (ventiduesima e ventitreesima riga della seconda facciata della comparsa di costituzione e risposta).
L'Amministrazione, infine, deduceva che il Ce. aveva assunto per iscritto "ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi".
Per i predetti motivi la Provincia affermava di avere interamente adempiuto alle proprie obbligazioni e che alla De. non rimaneva che far valere contro il solo Ce. ogni sua pretesa sull' indennità di espropriazione .
Venivano acquisiti agli atti i documenti prodotti dalle parti.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dall'attrice nei confronti dell'Amministrazione ed ha, invece, accolto la domanda proposta contro Ce.Re.. Il Tribunale ha affermato che la Cassa per il Mezzogiorno ha pagato al Ce. l'intera indennità di espropriazione in quanto al momento del pagamento il Ce. si è qualificato proprietario del terreno e non colono. Da tale premessa il Tribunale ha desunto l'applicabilità al caso di specie degli artt. 27 e 30 l. 2359 del 1865 e, quindi, ha diviso l' indennità di espropriazione in parti uguali tra la proprietaria ed il colono in assenza di elementi che consentissero una diversa ripartizione proporzionale di detta indennità.
Ce.Re. ha proposto appello. I motivi di appello si possono così schematizzare:
1) la somma di Lire 33.043.100 non corrisponde all'intero ammontare dell' indennità di espropriazione , ma soltanto ad alcune delle voci che contribuiscono a formare tale indennità (quelle spettanti non al proprietario del terreno, ma al colono);
2) il Tribunale, avendo considerato esso Ce. un mero colono e non un colono perpetuo, ha omesso di equiparare i diritti di esso appellante a quelli dell'enfiteuta e, conseguentemente, ha omesso di applicare il combinato disposto degli artt. 963, comma 5, c.c. e 1, l. 22 luglio 1966, n. 607, in base al quale la porzione di indennità spettante alla De. ammonta ad Euro 100,35;
3) il terreno espropriato aveva natura di terreno agricolo e non di terreno edificabile.
De.Au. e la Provincia di Latina si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 23/9/2008, sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

De.Au. non ha appellato la parte della sentenza che ha rigettato tutte le domande proposte contro l'Amministrazione Provinciale.
Ce.Re. non ha mai propopsto domande contro la Provincia di Latina.
Ne consegue che stabilire se l'Amministrazione abbia pagato la somma di Lire 33.043.100 nelle mani di Ce.Re. sapendo che quest'ultimo non era il proprietario del terreno espropriato, ma un semplice colono (perpetuo) non ha rilevanza decisiva, ma costituisce solo un mero indizio utilizzabile al fine dell'accertamento di uno dei fatti risolutivi della controversia e, cioè, per stabilire se la somma di Lire 33.043.100 rappresentava l'intera indennità di espropriazione oppure solo una parte di questa.
Ebbene, benché il predetto indizio conduca nella direzione opposta (l'abbondante documentazione in atti prova che durante il procedimento di liquidazione e di pagamento dell' indennità di espropriazione - trascinatosi per oltre 13 anni - la P.A. sapeva che il proprietario del terreno era De.Au. e che Ce.Re. era solo un colono perpetuo) questa Corte ritiene che la somma di Lire 33.043.100 rappresenti l'intera indennità di espropriazione .
Ed invero nella quietanza rilasciata il 23/12/1991 da Ce.Re. alla Amministrazione provinciale di Latina lo stesso Ce. si qualifica esclusivamente come "espropriato", termine tecnico che può essere riferito esclusivamente al "proprietario" o al "nudo proprietario" del terreno acquisito dalla P.A., ma non al colono perpetuo (o all'enfiteuta).
Al predetto indizio, anch'esso non decisivo, se ne aggiunge un altro che va nella medesima direzione. Per molti anni negli scritti inerenti alle trattative per la liquidazione e il pagamento delle indennità il Ce. si è sempre qualificato come "colono" o "coltivatore" e mai come proprietario e la P.A. ha sempre qualificato il Ce. come colono e la De. come proprietaria. In prossimità del pagamento della indennità, invece, le affermazioni delle parti sono radicalmente mutate. In una dichiarazione indirizzata alla Provincia solo pochi mesi prima di ricevere la somma di Lire 33.043.100 e di rilasciare la quietanza del 23/12/1991 il Ce. si qualifica, senza equivoci, "proprietario" del terreno e dichiara che l'accordo con l'Amministrazione è intervenuto su tutta l' indennità di espropriazione : "Con la presente confermo il concordato raggiunto con Codesta Amministrazione Provinciale in data 24/10/1989 per la liquidazione dell'indennità di esproprio del terreno di mia proprietà occorso per la costruzione..." (il grassetto è dell'estensore). Tale documento reca la data del 15/2/1991.
La corrispondenza tra il contenuto della quietanza del 23/12/1991 e il contenuto della dichiarazione del 15/2/1991 ed il fatto che tali due documenti sono, rispetto agli altri, più recenti e più vicini al pagamento della somma in contestazione, inducono la Corte ad attribuire agli stessi valore probatorio preminente e, di conseguenza, a ritenere che con la somma di Lire 33.043.100 la Provincia abbia inteso pagare ed il Ce. abbia inteso ricevere l'intera indennità di esproprio. Sulla stessa questione va anche rilevato che la proposta di transazione (peraltro risalente al 1982) contiene una specifica della liquidazione dell'indennità in cui sicuramente figurano anche voci spettanti al proprietario del terreno.
Ciò posto, occorre ora esaminare un altro motivo di appello per verificare se la divisione al 50% dell'indennità di esproprio pagata dalla Provincia sia esatta.
Sostiene l'appellante che la divisione dell'indennità tra nudo proprietario ed enfiteuta va fatta adottando i medesimi criteri dettati dalla l. 22 luglio 1966, n. 607, per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.
La tesi non è fondata.
Applicare il medesimo meccanismo previsto per l'affrancazione dai canoni enfiteutici ad una materia tanto diversa quale l' indennità di espropriazione condurrebbe ad un risultato macroscopicamente iniquo e configgente con la stessa ratio della legge che si vuole applicare.
Ed infatti la legge n. 607 del 1966 detta regole pesantemente calmieratrici tanto dei canoni enfiteutici quanto delle somme da pagare per l'affrancazione.
Nel caso dell' indennità di espropriazione , invece, ad essere pesantemente calmierata sarebbe esclusivamente la porzione di indennità spettante al nudo proprietario mentre la parte spettante all'enfiteuta sarebbe regolata dal principio costituzionale (di recente ribadito anche dalla sentenza n. 348 del 24 ottobre 2007 della Corte Costituzionale) della corrispondenza tra l'ammontare dell'indennità ed il valore venale integrale del bene espropriato.
Quanto appena affermato trova un'eclatante conferma proprio nel paradossale risultato al quale l'appellante perviene applicando la l. n. 607/66: dell'indennità di Euro 17.065,34 soltanto Euro 100,35 dovrebbero essere corrisposti a favore del proprietario mentre all'enfiteuta spetterebbero Euro 16.964,99.
Una volta esclusa l'applicabilità della l. 607/1966, non vi sono altri motivi (né l'appellante li ha indicati) per discostarsi dall'equa divisione a metà dell'indennità tra proprietario e colono perpetuo. In particolare va rilevato che, eccezion fatta per l'erroneo richiamo alla l. 607/1966, l'appellante non ha articolato motivi d'appello (fondati su elementi probatori a disposizione di questa Corte) atti a consentire di stimare in maniera diversa "il valore dei rispettivi diritti" (l' indennità di espropriazione va divisa tra concedente ed enfiteuta in proporzione al valore dei rispettivi diritti).
Alla luce di quanto precede perde ogni rilevanza il motivo d'appello fondato sulla contestazione della natura edificabile del terreno della De.. Ed infatti in questa sede la natura del terreno non vale per calcolare l'ammontare dell'indennità ormai definitivamente fissato - a seguito dell'assenza di opposizioni e di concordi manifestazioni di volontà - in Lire 33.043.100. La natura del terreno non incide neppure sull'applicabilità del principio (valido sia per i terreni edificabili sia per quelli agricoli) secondo il quale l' indennità di espropriazione non può comunque mai superare il valore venale integrale del bene espropriato neppure nel caso in cui sul terreno gravino diritti o pesi di soggetti diversi dal proprietario. »»

APP NA 22-6-2009: «« I.2. Costituendosi in giudizio, la società convenuta eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito dagli attori in favore di questa Corte quale giudice di primo ed unico grado di merito ed il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, deduceva che l'indennità di espropriazione offerta alle controparti era stata correttamente determinata in applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 865 del 1971.
I.3. Con sentenza pronunziata in data 19 ottobre/4 dicembre 2001, il Tribunale di Benevento dichiarava la propria incompetenza funzionale in ordine alla domanda degli attori, indicando come competente questa Corte quale giudice di unico grado di merito e compensava integralmente tra le parti le spese di causa.
II.1. Con citazione notificata il 3 giugno 2002 gli attori riassumevano il processo innanzi a questa Corte chiedendo, però, anche la determinazione giudiziale dell'indennità a loro spettante per l'occupazione del fondo di cui erano stato poi espropriati.
II.2. La convenuta, dal suo canto, costituendosi anche innanzi a questa Corte, preliminarmente eccepiva la tardività dell'avversa opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 19 della legge 865 del 1971, decorrente dalla notificazione agli attori della stima definitiva dell'indennizzo, avvenuta il 3 marzo 1998, e ribadiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, deduceva che l' indennità di espropriazione spettante agli attori era stata correttamente determinata, rilevando, peraltro, che la richiesta delle controparti volta a far valere il pregiudizio economico che l'espropriazione aveva arrecato alla loro azienda agricola e quello derivante dall'interclusione delle aree non espropriate era nuova e, pertanto, inammissibile.
II.3. Veniva, quindi, disposta ed espletata una consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'arch. Ma.Fi. e, all'esito dei chiarimenti da quest'ultimo successivamente forniti su sollecitazione delle parti, si perveniva all'udienza del 21 gennaio 2009, in occasione della quale, mentre gli attori concludevano chiedendo la condanna dell'ANAS S.p.A. a depositare in loro favore presso la Cassa depositi e prestiti le somme dovute a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione, quest'ultima determinata in misura pari agli interessi sull' indennità di espropriazione fino all'effettivo soddisfo, oltre alla rivalutazione ed agli interessi ed a pagare direttamente in loro favore la somma di Euro 69.903,76 per il danno causato dall'interclusione del loro fondo e della loro azienda, la convenuta si riportava alle proprie difese scritte.
La causa veniva, pertanto, rimessa in decisione con la contestuale assegnazione alle parti degli ordinari termini per il deposito delle memorie difensive conclusive.

Motivi della decisione

1. La domanda degli attori volta alla determinazione giudiziale dell'indennità a loro spettante per aver subito la legittima occupazione del terreno poi a loro espropriato va dichiarata inammissibile poiché proposta per la prima volta con la citazione riassuntiva innanzi a questa Corte del processo già incardinato innanzi al Tribunale di Benevento.
La riassunzione innanzi tutto al giudice di un processo in ordine al quale il giudice per primo adito si sia dichiarato incompetente non comporta, invero, l'instaurazione di un nuovo processo, bensì la prosecuzione del vecchio (cfr. Cass., 10 luglio 2008, n. 19030), con la conseguente inammissibilità della formulazione innanzi al secondo giudice di domande non già proposte innanzi al primo.
2. La richiesta degli attori volta ad ottenere che, ai fini della determinazione dell' indennità di espropriazione a loro spettante, sia considerato anche il pregiudizio economico subito dall'azienda agricola di cui asseriscono di essere titolari e dalle parti del loro fondo non espropriate non può invece considerarsi nuova.
L' indennità di espropriazione è, infatti, unica, anche allorché, come nella specie, si tratti di un'espropriazione parziale, e serve a ristorare l'espropriato del pregiudizio economico complessivamente subito per effetto dell'ablazione del suo diritto, nei limiti previsti dalla legge, sicché questo deve ritenersi, salvo che risulti in concreto il contrario, il petitum della domanda volta ad ottenere la determinazione di tale indennità in un ammontare maggiore rispetto a quello determinato in sede amministrativa, che integra il contenuto tipico del c.d. giudizio di opposizione alla stima.
Peraltro, nella specie, gli attori già con la citazione introduttiva del processo innanzi al Tribunale di Benevento avevano chiesto che fosse valutato anche il pregiudizio economico arrecato dall'espropriazione de qua alla loro azienda agricola.
3. Il termine di decadenza per la proposizione della c.d. opposizione alla stima dell' indennità di espropriazione - fissato dall'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in 30 giorni dall'inserzione dell'avviso del deposito della relazione della commissione di cui all'art. 16 della stessa legge (o del competente ufficio tecnico erariale, in caso di mancata istituzione di tale commissione) nel foglio degli annunci legali della provincia - deve ritenersi nella specie rispettato dagli attori.
L'avviso del deposito della relazione di stima definitiva di tale indennità da parte dell'Ufficio tecnico erariale di Benevento, benché notificata agli attori il 3 marzo 1998, non risulta, invero, essere stata mai pubblicata nel Foglio degli annunci legali della provincia sannita.
In tal caso, il termine di cui al cit. art. 19 decorre dalla notificazione agli espropriati del decreto di espropriazione (cfr., ad es., Cass., 2 maggio 2007, n. 10124), nella specie avvenuta il 31 ottobre 1998, con la conseguenza che l'opposizione in esame, proposta dagli attori con citazione notificata all'ANAS il 30 novembre 1998, deve ritenersi tempestiva.
4. Legittimata passiva rispetto alla domanda degli attori volta ad ottenere la determinazione in un maggiore ammontare dell' indennità di espropriazione a loro spettante o, per meglio dire, titolare dal lato passivo della relativa obbligazione indennitaria deve essere ritenuta l'ANAS S.p.A.
Vero è che la convenuta conferì alla società appaltatrice dei lavori da realizzare sul fondo degli attori oggetto di espropriazione anche "il mandato di svolgere in sua rappresentanza...tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse con le occupazioni temporanee di urgenza, le espropriazioni ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate" (così dispone l'art. 9 del contratto di appalto stipulato il 27 ottobre 1988 tra l'ANAS e l'Impresa Gu.Pi. S.p.A., in fasc. conv.).
Ma pare evidente che tale incarico, integrando un mandato con rappresentanza, non esclude ma conferma che effettiva titolare dal lato passivo dell'obbligazione avente ad oggetto l' indennità di espropriazione dedotta in giudizio dagli attori era ed è la società convenuta, cui, pertanto, deve riconoscersi anche la relativa legitimatio ad causam.
5. Gli attori hanno subito l'espropriazione di una parte del fondo di loro proprietà comune sito nel comune di Benevento estesa 571 mq e riportata in catasto al f.lio (omissis), p.lle (omissis).
Come accertato anche dal consulente tecnico d'ufficio nominato da questa Corte, tale fondo, esteso su un superficie complessiva di oltre 125.000 mq, ubicata in parte in contrada (omissis) ed in parte in contrada (omissis), all'epoca della sua espropriazione, risalente al 15 luglio 1998, aveva, sotto il profilo giuridico, destinazione agricola ed era di fatto posto a servizio di un'azienda agricola, che, per effetto della parziale espropriazione de qua e delle conseguenti limitazioni alla sua accessibilità, subì certamente un pregiudizio economico solo in parte compensato dalla realizzazione per conto dell'ANAS, come opera di somma urgenza, di un ponte provvisorio "Bailey" in ferro e legno largo 3 m e con una portata massima di 3 t.
Coerente con queste premesse è, dunque, la stima in Euro 88.913,22 - di cui Euro 1.533,46 per la perdita della proprietà della parte di fondo espropriata ed Euro 87.379,76 per le conseguenze economiche incidenti sull'azienda agricola degli attori delle limitazioni alla sua accessibilità - dell' indennità di espropriazione spettante agli attori compiuta dall'arch. Fi. secondo il criterio dettato per le espropriazioni parziali dall'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 e tenendo conto del valore agricolo c.d. tabellare della parte di fondo espropriata e della perdita di valore dell'azienda agricola dei medesimi attori (v. rel. c.t.u. 14.2.2006, pagg. 14-15).
Tuttavia, nel corso del processo, l'ANAS ha iniziato e, il 20 giugno 2006, portato a termine i lavori di realizzazione di una nuova opera di scavalco della strada statale n. (omissis), idonea a consentire la normale accessibilità all'azienda agricola degli attori e tale da non arrecare a questa, per il futuro, alcun pregiudizio economico (v. rel. c.t.u. Fi. del 14.1.2008).
L' indennità di espropriazione spettante agli attori, calcolata in Euro 88.913,22 dall'arch. Fi. sul presupposto che il danno arrecato all'azienda agricola degli stessi dalla limitazione al suo accesso fosse permanente, va, pertanto, rideterminata tenendo conto di questa nuova emergenza.
L'impossibilità di rideterminare con precisione, alla stregua degli elementi a disposizione, l'effettivo pregiudizio subito da tale azienda agricola per le restrizioni all'accessibilità di una parte dei fondi posti a suo servizio conseguenti all'espropriazione de qua ed eliminate solo con l'apertura al transito veicolare della nuova opera di scavalco della SS (omissis) impongono, però, di ricorrere a criteri equitativi, alla stregua dei quali questa Corte ritiene di dover liquidare l' indennità di espropriazione spettante agli attori nella complessiva somma di Euro 20.000,00, che pare congrua tenendo conto del valore agricolo c.d. tabellare della parte di fondo espropriata, nonché, orientativamente, del valore di mercato di tale azienda, stimato pari ad Euro 873.797,62 dal consulente tecnico d'ufficio (v. rel. c.t.u. 23.1.2004 e 14.2.2006), dell'incidenza su tale valore delle predette restrizioni, che lo stesso consulente tecnico d'ufficio ha giudicato minima (v. rel. c.t.u. 23.1.2004), e del periodo di tempo trascorso dal provvedimento ablatorio all'eliminazione di tali restrizioni, pari a circa 8 anni.
6. Pertanto, alla convenuta va ordinato di depositare presso la Cassa depositi e prestiti la somma così liquidata a titolo di indennità di espropriazione in favore degli attori, detratta quella già a costoro riconosciuta allo stesso titolo in sede amministrativa, nonché un importo pari a quello degli interessi che sarebbero maturati al tasso legale sulla differenza tra tali somme a decorrere dal 15 luglio 1998. »»

APP PA 2-2-2009: «« on atto di citazione del 7 febbraio 2003, An.Ge. e Ma.Co.Ab. convennero in giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Palermo il Comune di Palermo, in persona del sindaco in carica, rilevando che con l'ordinanza sindacale n. 1 del 4 gennaio 1999 era stata disposta l'occupazione temporanea e d'urgenza dell'immobile di loro proprietà costituito da un vano terrano e da un primo piano, sito a Palermo, in via (...), iscritto in catasto al foglio (...), particella (...), esteso complessivamente mq. 124,55, per la realizzazione del progetto di recupero di edilizia residenziale al Capo, isolati E - F - G, approvato con deliberazione di GM n. 2571 del 6 novembre 1996, e che era stata loro notificata, l'8 gennaio 2003, la relazione di stima redatta dalla Commissione Provinciale il 7 novembre 2002; dedussero che l'indennità determinata dalla Commissione in complessivi Euro 41.811,44 era inadeguata tenuto conto dell'ottimo stato di conservazione del bene, che di recente era stato oggetto di un intervento di ristrutturazione effettuato dai proprietari, e dell'ubicazione del medesimo in zona avente una forte vocazione commerciale e chiesero, dunque, la determinazione delle giuste indennità di espropriazione e di occupazione, oltre agli interessi legali.
Costituendosi in persona del sindaco in carica, il Comune di Palermo, premesso intanto che con determinazione dirigenziale n. 484 del 13 novembre 2000 era stata pronunziata l'espropriazione del bene immobile in oggetto, e che la Commissione Provinciale, disattendendo il criterio di valutazione espressamente previsto dal legislatore regionale con l'art. 124, 4° comma, della L.R. 1 settembre 1993, n. 25, con le relazioni di stima del 2002, aveva quantificato in misura eccessiva le indennità di espropriazione e di occupazione spettanti a taluni privati, tra i quali gli odierni attori, in precedenza determinate in misura inferiore con determinazione dirigenziale n. 356 del 1999, propose, a sua volta, in via riconvenzionale, opposizione alla stima, chiedendo che l' indennità di espropriazione fosse determinata in misura corrispondente all'importo determinato in via provvisoria, con la determinazione n. 356 del 1999.
Espletata una consulenza tecnica di ufficio al fine di determinare il valore venale del bene alla data del provvedimento di espropriazione, all'udienza del 20 maggio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini prescritti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali.

Motivi della decisione

Appare opportuno premettere, per una più agevole comprensione delle questioni prospettate, che con determinazione dirigenziale n. 356 del 15 ottobre 1999 l' indennità di espropriazione spettante agli attori venne provvisoriamente determinata dal Comune di Palermo in complessive Lire 17.518.500 e l'indennità di occupazione temporanea in complessive Lire 308.374 peraltro con riferimento ad una superficie inferiore a quella in effetti successivamente espropriata (mq. 124,55). Con la relazione di stima n. 1167 del 7 novembre 2002 l'indennità venne determinata, invece, dalla Commissione Provinciale per le Espropriazioni in complessivi Euro 41.811,44, in misura corrispondente al valore venale del bene, stimato in Euro 335,70 al mq.
Poste siffatte premesse, e precisata la piena ammissibilità dell'opposizione avanzata dal Comune di Palermo in via riconvenzionale, nelle forme e nei termini della domanda riconvenzionale (Cass. 539/2004), deve, altresì, porsi in rilievo che gli attori contestano sostanzialmente il valore di mercato cui è stata ragguagliata l' indennità di espropriazione definitiva; il Comune di Palermo, invece, in via riconvenzionale, non muove alcuna censura in ordine a siffatto valore ma si limita a contestare il criterio di determinazione dell' indennità di espropriazione , ovverosia la piena commisurazione della medesima al valore di mercato, asseritamente effettuata in dispregio della disposizione sancita dall'art. 124, 4° comma, della L.R. 1 settembre 1993, n. 25.
Ebbene, si ricava dalla documentazione prodotta e dagli accertamenti effettuati dal consulente tecnico di ufficio - di cui alla relazione depositata il 28 gennaio 2008 - che l'unità immobiliare in oggetto, costituita da un vano terrano e da un vano posto al primo piano, sita nella via (...), nel quartiere denominato (...), secondo la descrizione contenuta nello stato di consistenza redatto all'epoca di immissione in possesso e la planimetria allegata, aveva una struttura in muratura tradizionale, con solai in parte in ferro e in parte in legno, ili buone condizioni, pareti interne intonacate, infissi esterni in ferro, inferni in alluminio, impianto elettrico ed impianto idrico sottotraccia in buone condizioni; era privo, invece, di impianto di riscaldamento.
Alla stregua dell'ubicazione nel centro storico, delle caratteristiche costruttive e dello stato di conservazione, ritenute complessivamente buone, il consulente tecnico, di ufficio ha quindi attribuito al bene, alla data del decreto di espropriazione (13 novembre 2000), il valore unitario di Euro 750,00/mq, e, quindi, il valore complessivo di Lire 90.750,00, fortemente contestato dal convenuto, il quale ha richiamato stime notevolmente inferiori (oscillanti tra Lire 400.000 e Lire 500.000) rese da questa Corte con riguardo a beni siti nella stessa zona ed oggetto dello stesso intervento espropriativo (vedi sentenze rese nei confronti di Ta.Li., Ma.Ir., Cu. ed altri).
Ebbene, le censure mosse appaiono indubbiamente fondate, giacché il valore di mercato attribuito dal consulente tecnico al bene in oggetto non appare suffragato dal riferimento a specifici atti di compravendita o ad altre fonti controllabili, laddove il valore sensibilmente inferiore attribuito a immobili siti nella medesima zona ed oggetto dello stesso intervento (la realizzazione del progetto di recupero di edilizia residenziale al (...), isolati E - F - G, approvato con deliberazione di GM n. 2571 del 6 novembre 1996) appare giustificato dai valori di mercato desunti dall'Osservatorio dei Valori Commerciali del territorio Nazionale concernente lo stesso periodo che qui viene in rilievo (13 novembre 2000).
E, dunque, appare congruo il valore di mercato di Euro 335,70, equivalente a Lire 650.000 attribuito all'unità immobiliare in oggetto, tenuto conto delle condizioni di conservazione sostanzialmente buone rispetto a quelle delle altre - oggetto delle pronunzie sopra richiamate - solo mediocri.
L'opposizione proposta dagli attori va, dunque respinta.
Ugualmente infondata appare, altresì, l'opposizione alla stima avanzata in via riconvenzionale dal convenuto nel rilievo dell'errata comparazione dell' indennità di espropriazione al valore di mercato.
Deduce, infatti, il Comune di Palermo che l' indennità di espropriazione dei fabbricati debba essere determinata con i criteri sanciti dall'art. 5 bis del Decreto legge 11 luglio 1992, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per effetto del rinvio operato a tale disposizione dall'art. 124, 4° comma, della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, concernente le espropriazioni necessarie per la realizzazione da parte del Comune di Palermo degli interventi di recupero del centro urbano, che testualmente recita "alle espropriazioni previste dalla presente legge si applicano le norme del Titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865".
Non sembra, infatti, a questa Corte, che al richiamo all'art. 5 bis, legge 359 del 1992, operato dal citato art. 24 della legge regionale n. 25 del 1993, possa attribuirsi il significato prospettato dall'amministrazione, cioè l'intento di estendere anche ai fabbricati le norme sancite dalla legge statale solo per le aree edificabili, dovendo piuttosto in esso ravvisarsi i caratteri del rinvio recettizio, con la conseguente applicazione della norma richiamata nei limiti in essa stessa stabiliti, ovverosia solo alle aree edificabili, nulla essendo stato dettato per l'espropriazione dei fondi urbani.
Sarebbe, dunque, anche superfluo rilevare che con recenti pronunzie (sentenze n. 348 e 349 del 2007) i giudici delle leggi hanno dichiarato incostituzionali i criteri di determinazione dell' indennità di espropriazione sanciti dall'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, estesi, alle occupazioni appropriative dall'art. 7 bis, introdotto dall'art. 3, 65° comma, della legge n. 662 del 1996, nonché dell'art. 37, commi 1° e 2°, del DPR 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
Deve, dunque, ritenersi ripristinato, in seguito a siffatte pronunzie di incostituzionalità, anche per le aree edificabili, e per quanto attiene la liquidazione dell' indennità di espropriazione , e in ordine al ristoro dei danni conseguenti alla perdita del bene per effetto dell'occupazione acquisitiva, il criterio del valore di mercato, sancito espressamente, per l' indennità di espropriazione , dall'art. 39 della legge fondamentale n. 2359 del 1865, e discendente, per il risarcimento del danno, dai principi generali della responsabilità extracontrattuale (artt. 2043 e 2056 c.c.), ribadito dall'art. 89 della legge finanziaria n. 244 del 24 dicembre 2007 - che ha sostituito gli artt. 37 e 55 del Testo Unico dell'8 giugno 2001, n. 327.
Va, dunque, ordinato al Comune di Palermo il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di Euro 41.811,44 o della differenza tra la medesima e l'importo depositato allo stesso titolo, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data del decreto di espropriazione.
L'indennità per il periodo di occupazione legittima, protrattasi dal 16 febbraio 1999 fino alla data del decreto di espropriazione (13 novembre 2000), deve di conseguenza essere determinata, in assenza di elementi di prova in ordine al reddito prodotto dal bene - essendo stata solo allegata ma non dimostrata la percezione di un canone di locazione mensile di Euro 800,00 - mediante il ricorso al criterio degli interessi legali (al tasso del 2,5% nel periodo compreso tra l'1 gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000) sulla somma complessiva spettante a titolo di indennità di espropriazione e, dunque, in complessivi Euro 1.916,30. »»

APP RM 26-1-2009: «« 3. Quanto alla qualificazione della domanda va osservato che poiché alla data della citazione non era ancora intervenuta la determinazione definitiva dell'indennità a cura della Commissione provinciale espropri, la domanda proposta, pur qualificata in citazione come opposizione alla determinazione dell' indennità di espropriazione , deve piuttosto qualificarsi come richiesta di determinazione dell' indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 19 della l. 865/1971, come modificato dalla l. 10/1977 e come risultante dalla dichiarazione di parziale incostituzionalità di cui alla semenza della Corte cost. n. 67 del 22.02.1990. che ha sostanzialmente consentito la proposizione del giudizio di determinazione dell' indennità di espropriazione pur dopo l'espropriazione definitiva, finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge, non essendo peraltro applicabile il D.P.R. 327/2001 in relazione all'epoca della dichiarazione di pubblica utilità.
L'oggetto del giudizio è quindi la determinazione dell' indennità di espropriazione dell'immobile di proprietà attrice, sito nel Comune di Montopoli di Sabina, località Pontesfondato, e distinto in due aree iscritte nei n. C.T. del comune indicato al foglio (omissis) della complessiva estensione di mq. 2000. (...)Il convenuto Comune di Montopoli ha anch'esso contestato, attraverso il proprio consulente, i risultati della relazione dei consulente d'ufficio affermando che il terreno nel vigente piano regolatore è inserito in "zona destinata a viabilità e parcheggio" che la destinazione urbanistica dei terreni limitrofi a quello oggetto di stima è caratterizzata dalla zona C, di espansione, sottozona C 3 dove l'indice di fabbricabilità territoriale è pari a 0,40 mc./mq. con altezza massima di m. 7,50. il Comune ha inoltre rilevato che. ai fini della valutazione del valore di mercato del terreno di cui è procedimento, deve tenersi conto sia del parere dell'Ufficio Tecnico Erariale di Zona, emesso in data 30.12.1993, richiesto dal Comitato di Controllo degli atti degli enti locali della Regione Lazio, in occasione della delibera di acquisto da parte del Comune (alla quale non si è evidentemente dato seguito), dove l'Ufficio Tecnico Erariale riteneva elevato i prezzo di acquisto deliberato in Lire 20.000.000 ritenendo più congruo quello di Lire 15.000.000 (pari a Euro 7.746.86), sia della valutazione in data 22.10.2002 della Commissione Provinciale per la determinazione delle indennità di espropriazione di Rieti, dove l'indennità del terreno in questione veniva fissata Euro 10.365,28.
5. L'esame delle problematiche inerenti la determinazione dell' indennità di espropriazione dovuta all'attrice e, nell'ambito di esse, delle contestazioni sollevate dalle parti alla relazione del consulente richiede un preliminare riferimento all'incidenza, nel giudizio, delle sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 22.10,2007 dichiarative dell'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis commi 1 e 2 (la n. 348) e comma 7 bis (la n. 349) del d.l. 11.07.1992 n. 33 convertito, con modificazioni, dalla l. 08.08.1992 n. 359 come successivamente modificato dall'art. 3 co. 65 della l. 23.12.1996 n. 662. La Corte costituzionale con la sentenza 22.10.2007 n. 348 (la sentenza n. 349 riguarda il risarcimento dei danni da occupazione acquisitiva e non ha quindi diretta incidenza nel presente procedimento) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 del citato art. 5 bis (oltre che l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 37, commi 1 e 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) che prevedevano, ai fini della determinazione dell' indennità di espropriazione dei suoli edificabile il criterio di calcolo fondato sulla media tra il valore dei beni e il reddito dominicale rivalutato, disponendone altresì l'applicazione ai giudizi in corso alla data dell'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992. Richiamando le argomentazioni della Corte, in estrema sintesi, va precisato che le disposizioni indicate sono state ritenute costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 117 primo comma della Costituzione, in relazione all'art. 1 del primo Protocollo CEDU, nella interpretazione ad esso data dalla Corte di Strasburgo, da ritenersi non incompatibile con l'ordinamento costituzionale italiano e in particolare con l'art. 42 della Costituzione, poiché l'indennizzo a cui lo Stato è tenuto in caso di espropriazione non può ritenersi legittimo se non consiste in una somma che si ponga in rapporto ragionevole con il valore del bene. Infatti, la norma in discussione, con una disciplina originariamente introdotta in via transitoria, ma poi divenuta definitiva perché riprodotta nel testo unico sulle espropriazioni di cui al D.P.R. 08.06.2001 n. 327. prevede un'indennità oscillante, nella pratica, tra il 50 e il 30% del valore di mercato del bene, e ulteriormente ridotta dall'imposizione fiscale, che appare priva di un "ragionevole legame" con il valore del bene e quindi inidonea ad assicurare il "serio ristoro" richiesto dalla giurisprudenza consolidata della stessa Corte costituzionale, così giungendo a vanificare l'oggetto del diritto di proprietà.
Nella sentenza n. 349/ 2007, emessa lo stesso giorno della precedente, la Corte ha anche dichiarato l'illegittimità dell'indicato art. 5 bis co. 7 bis per la parte in cui prevedeva che "in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità intervenute anteriormente al 30.09.1996, si applicano per la liquidazione del danno i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40 per cento. In tal caso l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato". Sul punto, analogamente alle argomentazioni esposte per i commi 1 e 2 dello stesso articolo, rilevando che nella giurisprudenza della Corte europea è costante l'affermazione circa la necessità che il risarcimento del danno sia integrale e comprensivo di rivalutazione monetaria a far tempo dal provvedimento illegittimo e che la liquidazione del danno per l'occupazione acquisitiva stabilita in misura superiore a quella stabilita per l' indennità di espropriazione (senza la riduzione del 40% e con l'aumento del 10%). ma in una percentuale non apprezzabilmente significativa, non permette di escludere la violazione del diritto di proprietà, ha affermato che la disposizione indicata, non prevedendo un ristoro integrale del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione corrispondente al valore di mercato del bene occupato, si pone in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, il quale non è in contrasto con le norme della Costituzione italiana e per ciò stesso viola l'art. 117 comma primo della Costituzione.
Già a seguito delle predette sentenze, in applicazione del principio di cui all'art. 136 Cost. in base al quale la dichiarazione di incostituzionalità determina che la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, doveva ritenersi che. essendo venuto meno il criterio previsto dall'art. 5 bis l. 359/1992 dichiarato incostituzionale, l' indennità di espropriazione doveva essere determinata in misura pari al valore venale dell'area, come già previsto dall'art. 39 della legge sulle espropriazioni n. 2359/1865. Con la l. n. 244/2007 (finanziaria 2008) è poi stato sostituito il I co. dell'art. 37 D.P.R. 08.06.2001 n. 327 (T.U. sulle espropriazioni) con la previsione che "l' indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene".
6. Dovendo quindi essere determinato il valore venale del bene si osserva quanto segue.
La dichiarazione di incostituzionalità a cui prima si è fatto riferimento, incidente sui criteri di valutazione delle aree edificabile non ha fatto venir meno i criteri di classificazione della aree espropriate introdotti dall'art. 5 bis l. n. 359 del 1992 (poi riproposti dal D.P.R. 08.06.2001 n. 327 non applicabile ai caso in esame in relazione all'epoca di emanazione della dichiarazione di pubblica utilità) laddove ha introdotto una rigida dicotomia tra aree edificabili e aree agricole cui sono equiparate quelle non classificabili come edificabili "associandola ad una verifica oggettiva e non legata a valutazioni opinabili, che può esser data solo dalla classificazione urbanistica dell'area in considerazione" (in tal senso Cass. sez. I. 14.06.2007 n. 13917) classificando "edificabile un'area solo se, e per il solo fatto che, come tale, essa risulti classificata al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale" (in tal senso Cass. 13917/2007 cit.). Conseguentemente se non può più farsi riferimento a una "edificabilità di fatto" diversa dalla previsione degli strumenti urbanistici che, nel caso in esame, sembra invece richiamare parte attrice laddove parla di "zona residenziale turistica", non può comunque classificarsi come "edificabile" un'area "allorquando gli strumenti urbanistici non preordinati all'espropriazione l'assoggettino a vincolo di inedificabilità o le attribuiscano destinazione agricola, perchè in entrambi questi casi alla stessa vengono precluse le possibilità legali di edificazione"(in tal senso Cass. 13917/2007 cit.). Peraltro ciò non esclude che le "aree destinate ad impiantì, servizi ed usi di interesse generale ...concorrendo a determinare l'indice edilizio territoriale della zona cui sono funzionali, sono pienamente partecipi di tutti i parametri edificatori che la caratterizzano ai fini dell' indennità di espropriazione " (in tal senso Cass. 13917/2007 cit.). Il principio "è applicabile all'interno di una zona omogenea già classificata dagli strumenti urbanistici edificabile" (in tal senso Cass. 13917/2007 cit.). Esso "comporta:
1) che non si debba tener conto sempre nell'ambito di essa, nel delle singole destinazioni di ciascuna area, nè dei vincoli preordinati all'esproprio apposti su alcune di esse onde realizzare spazi pubblici, attrezzature e servizi collettivi, sicché in tal caso le aree interessate conservano natura edificatoria e vengono indennizzate secondo la potenzialità edificatoria delle aree limitrofe: intervenendo dette destinazioni in un momento logicamente successivo a quello della zonizzazione del territorio e costituendo soltanto momento attuativo ed esecutivo del piano urbanistico generale sulle cui scelte non influiscono, incidendo esclusivamente nell'ambito delle singole opere pubbliche da realizzare utilizzando alcuni fondi piuttosto che altri, egualmente compresi nella medesima zona;
2) che nel calcolare il valore venale di ciascuna area ai fini della stima dell' indennità di espropriazione non deve tenersi conto della densità fondiaria che definisce il volume massimo consentito su di essa, e riferisce il relativo indice di fabbricabilità all'effettiva superficie suscettibile di edificazione, con esclusione delle aree destinate ad uso pubblico; ma della densità territoriale riferita, invece, a ciascuna zona omogenea la quale definisce il complessivo carico di edificazione che può gravare sull'intera zona. Con la conseguenza che il relativo indice è rapportato all'intera superficie della zona, ivi compresi gli spazi pubblici, quelli destinati alla viabilità e simili" (così Cass. n. 13917/2007 cit.). Applicando tali principi al caso in esame, considerando che. da quanto afferma lo stesso consulente dei Comune, si desume che l'area già di proprietà di Ma.Ri. era inserita nella zona C di espansione, sottozona C 3, costituendo già la destinazione a viabilità e parcheggio l'imposizione di un vincolo preordinato ad esproprio, l'area va ritenuta edificabile in quanto inserita in una zona omogenea destinata all'edificazione alla quale è strumentalmente collegata per la realizzazione su di essa di strutture di viabilità e parcheggio destinate al servizio dell'intera zona. L'indice di fabbricabilità di essa va ritenuto pari a quello individuato dal consulente del Comune per la zona C 3 (in cui è inserito il terreno di cui si discute) e, quindi, pari a 0,40 mc./mq. Non può tenersi conto del superiore indice di fabbricabilità indicato dal consulente d'ufficio non risultando questo riferito direttamente alla zona in cui l'area è inserita. »»

APP NA 29-12-2008: «« 1.3.2. Quindi, con sentenza n. 1104/02, pronunziata il 16 maggio 2002 e depositata il 27 maggio 2002, il Tribunale di Avellino, ritenuta la legittimità della procedura espropriativa subita dal Ma., rigettava le domande risarcitorie da quest'ultimo avanzate e dichiarava la propria incompetenza funzionale in favore di questa Corte in ordine alla domanda del medesimo Ma. volta ad ottenere il pagamento dell'indennità di espropriazione , compensando integralmente tra le parti le spese di causa.
II.1. Con comparsa spedita per la notificazione per mezzo del servizio postale al Comune di Avellino il 25 ottobre 2002, i dottori Pi., Gi. ed An.Ma. e la sig.ra Gi.De.Gr., eredi del dr. Co.Ma., nel frattempo defunto, riassumevano innanzi a questa Corte la causa in relazione alla quale il Tribunale di Avellino s'era dichiarato funzionalmente incompetente "al fine di sentir accogliere... le domande contenute nell'originaria citazione (eccettuata quella di risarcimento danni), con la determinazione delle indennità di occupazione legittima e di espropriazione, giusta CTU già in atti e con le integrazioni ritenute necessarie per l'aggiornamento della stima e la determinazione dell'indennità di occupazione legittima, se non altrimenti determinabile. Il tutto con la rivalutazione (in mancanza dell'aggiornamento) e gli interessi dalla domanda. Con vittoria e distrazione delle spese e degli onorali di entrambe le fasi del giudizio".
11.2. Costituendosi nel processo così riassunto con comparsa depositata il 21 febbraio 2003, il Comune di Avellino eccepiva:
- in primo luogo, l'inammissibilità dell'avversa riassunzione della domanda di opposizione alla stima, giacché il dr. Ma. aveva già "consumato" il relativo potere con le citazioni notificate il 2 maggio 1989;
- in secondo luogo, il giudicato formatosi in ordine all'entità della cd. indennità di occupazione legittima ed al valore venale del fondo espropriato per effetto della mancata impugnazione della sentenza resa dal Tribunale di Avellino col n. 480/88.
Sicché chiedeva che la domanda degli eredi del dr. Ma. fosse dichiarata inammissibile o, in subordine, che l' indennità di espropriazione agli stessi spettante fosse liquidata sulla base del valore venale del fondo espropriato come determinato con la suindicata sentenza del 1988.
II.3. All'udienza del 21 ottobre 2003, il processo veniva rimesso al Collegio e, con la propria successiva comparsa conclusionale, depositata il 29 ottobre 2004, gli eredi di Co.Ma. precisavano che la domanda da loro avanzata a questa Corte, riassumendo (parzialmente) il processo definito dal Tribunale di Avellino con la sentenza n. 1104 del 2002, aveva ad oggetto soltanto la determinazione dell' indennità di espropriazione a loro spettante, non anche della cd. indennità di occupazione legittima.
11.4. La causa veniva, però, rimessa dal Collegio in istruttoria per l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'ing. Pa.Pi.
II.5. Quindi, ciascuna delle parti depositava una propria consulenza tecnica ed una nota di osservazioni alla consulenza tecnica della rispettiva controparte, e, all'esito, all'udienza del 29 maggio 2007, nonostante la richiesta della difesa degli eredi Ma. di convocare il consulente tecnico d'ufficio per chiarimenti, la causa veniva dal Consigliere istruttore rimessa al Collegio, che, all'udienza del 26 novembre 2008, se n'è riservata la decisione.

Motivi della decisione

1. Va preliminarmente rilevato che, con la propria comparsa di riassunzione, gli eredi del dr. Co.Ma., contrariamente a quanto dagli stessi affermato a partire dalla comparsa conclusionale da loro depositata il 29 ottobre 2004, non si sono limitati a chiedere la determinazione dell' indennità di espropriazione a loro spettante, ma hanno esteso la loro domanda alla determinazione dell'indennità per la precedente (legittima) occupazione del suolo espropriato, così ampliando il thema decidendum del processo che hanno dichiarato di voler riassumere.
Di fronte all'eccezione sollevata dal Comune di Avellino sul rilievo che l'indennità di occupazione legittima del suolo oggetto dell'espropriazione per cui è causa era stata già liquidata con la sentenza del Tribunale di Avellino n. 480 del 1988, gli eredi di Co.Ma. hanno preferito ripiegare su questo fronte, assumendo di non aver formulato, con la comparsa di riassunzione, altra domanda che quella di determinazione dell' indennità di espropriazione a loro spettante; asserzione, questa, che, per quanto falsa, vale a ritenere che gli attori in riassunzione abbiano rinunziato alla domanda concernente la cd. indennità di occupazione legittima di tale suolo ed a quella di carattere risarcitorio fondata sul presupposto dell'illegittimità dell'espropriazione.
Oggetto della presente decisione è, dunque, soltanto la liquidazione dell' indennità di espropriazione spettante al dr. Co.Ma. e, dunque, ai suoi eredi o, per meglio dire, la riliquidazione giudiziale di tale indennità, già definitivamente (per quel che concerne la sede amministrativa) liquidata dall'UTE di Avellino nell'importo di Lire 124.837.200, pari ad Euro 64.473,03, con stima pubblicata nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Avellino l'11 aprile 1989 e tempestivamente opposta dall'espropriato con le citazioni notificate al Comune di Avellino il 2 maggio 1989, una delle quali introdusse il processo già iscritto al n. 1386/1989 del ruolo generale degli affari contenziosi del Tribunale di Avellino, poi riunito a quello allora pendente innanzi allo stesso Tribunale col n. 1182/1988 del ruolo generale degli affari contenziosi e, insieme a questo, dopo la sentenza pronunziata dal Tribunale adito col n. 1104/02, riassunto dagli eredi dell'espropriato con la citazione introduttiva del presente processo.
2. Questa riliquidazione, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune convenuto, non può dirsi inammissibile né a causa della consunzione del potere dell'espropriato di opporsi alla stima definitiva dell'UTE che, sempre a avviso del Comune convenuto, si sarebbe verificata per aver il dr. Co.Ma. inutilmente proposto tale opposizione innanzi all'incompetente Tribunale di Avellino e validamente proposto tale opposizione iniziando altro giudizio innanzi a questa Corte con le due citazioni notificate allo stesso ente espropriante il 2 maggio 1989, né a causa del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Avellino n. 480 del 1988.
Invero, sotto il primo profilo, va osservato, innanzitutto, che è in giurisprudenza pacifico che la proposizione ad un giudice incompetente di una domanda giudiziale sottoposta ad un termine di decadenza - come quella concernente l'opposizione alla stima definitiva dell' indennità di espropriazione effettuata dalle speciali commissioni provinciali istituite presso gli uffici tecnici erariali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971 - è certamente idonea ad impedire, una volta per tutte (e, dunque, anche qualora il processo poi si estingua) la perenzione o, se si preferisce, la consunzione del potere d'azione (v.: Cass. 30 gennaio 1998, n. 974; Cass. Sez. lav., 6 febbraio 1990, n. 822), che potrebbe, dunque, nella specie, essere stata impedita dal dr. Co.Ma. già con la citazione innanzi al Tribunale di Avellino notificata all'ente espropriante il 2 maggio 1989 se questa fosse giunta al destinatario prima dell'analoga opposizione che il dr. Co.Ma. propose, con altro atto di citazione notificato al Comune di Avellino il 2 maggio 1989, davanti a questa Corte d'appello, che era ed è il Giudice competente ad esaminarla.
Né, poi, l'opposizione alla stima definitiva dell' indennità di espropriazione spettantegli proposta nel 1989 dal dr. Co.Ma. innanzi al Tribunale di Avellino e poi trasmigrata innanzi a questa Corte per effetto della sua riassunzione ad opera degli eredi dell'espropriato può ritenersi inammissibile perché oggetto anche del giudizio contestualmente introdotto dal medesimo dr. Ma. innanzi a questa Corte.
La legge non vieta, invero, la proposizione di una domanda giudiziale identica ad altra già pendente innanzi ad altro giudice né la contestuale proposizione di un'identica domanda a due giudici diversi, regolando tali evenienze mediante l'istituto della litispendenza, che, peraltro, non è il caso qui di applicare, essendo evidente che il giudizio di opposizione alla stima introdotto dal dr. Co.Ma. nel 1989 innanzi a questa Corte, che gli eredi del Ma. assumono "abbandonato", o non è stato mai iscritto a ruolo o è stato cancellato dal ruolo, giacché altrimenti il Comune convenuto non avrebbe avuto alcuna difficoltà ad indicarne gli estremi identificativi.
Non può considerarsi, infine, preclusivo del giudizio di questa Corte in ordine all'entità dell' indennità di espropriazione ora spettante agli eredi del dr. Co.Ma. il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Avellino n. 480 del 1988, tale sentenza avendo soltanto dichiarato l'inammissibilità delle domande risarcitone avanzata dal Ma. sul presupposto dell'illegittimità dell'espropriazione subita e provveduto alla determinazione dell'indennità spettante al Ma. per aver subito la legittima occupazione da parte del Comune di Avellino del suolo poi espropriatogli ed essendo, dunque, relativa a domande giudiziali diverse sia per la causa petendi che per il petitum rispetto a quella qui in esame.
3.1. Passando, quindi, alla determinazione dell' indennità di espropriazione spettante al dr. Co.Ma. ed ora ai suoi eredi, va innanzitutto osservato: (...)Questo doveva, quindi, essere l'importo dell' indennità di espropriazione che avrebbe dovuto essere messo a disposizione dell'espropriato presso la Cassa depositi e prestiti, con gli interessi legali calcolati a far data dal 3 marzo 1988.
Il Comune convenuto va, pertanto, condannato a depositare presso la Cassa depositi e prestiti la differenza tra il suindicato importo di Lire 1.058.155.488 (equivalenti ad Euro (546.491,70) e quello già eventualmente depositato a titolo di indennità di espropriazione , con gli interessi legali calcolati a far data - per il necessario rispetto dei limiti segnati dalla domanda degli attori come, riduttivamente per quel che concerne tale data, precisata con la loro terza comparsa conclusionale - dal 10 maggio 1988, trattandosi di un debito di valuta e non avendo gli attori nemmeno allegato di aver patito un danno superiore a quello coperto da tali interessi.
4.1. Tenuto conto dell'esito della controversia, il Comune convenuto va altresì condannato a rifondere agli attori le spese di causa, limitatamente a quelle successive alla riassunzione del processo dinanzi a questa Corte, quelle relative al processo o, meglio, ai processi riassunti essendo già state definitivamente regolate dal Tribunale di Avellino con la sentenza n. 1104/02.
4.2. La liquidazione di quelle tra tali spese che attengono alla rappresentanza ed alla difesa degli attori in giudizio, che il Comune convenuto dovrà pagare direttamente al loro difensore distrattario, avv. Fr.Pa., va fatta come indicato nel dispositivo, tenendo conto della relativa nota specifica, ma correggendola, laddove necessario, in considerazione dell'effettivo valore della controversia, ragguagliato al decisum (che deve tener conto dell'importo già definitivamente liquidato a titolo di indennità di espropriazione definitiva in sede amministrativa), delle risultanze processuali, delle pertinenti voci delle tariffe forensi in materia giudiziale civile applicabili ratione temporis, nonché dei criteri ivi previsti per la liquidazione degli onorali di avvocato a carico della parte soccombente. »»

APP NA 13/6/2006: «« Conclusasi la procedura espropriativa con decreto definitivo di esproprio del 18.9.00 del Prefetto di Napoli, gli istanti avevano ricevuto l'indennità di espropriazione , non aggiornate al diminuito potere di acquisto della moneta, mentre nulla era stato loro corrisposto a titolo di indennità di occupazione che pure doveva essere riconosciuta agli espropriati nella misura prevista dall'art. 20 l. 865/71. Quanto, in particolare, alle particelle di mq. 162, 46 e 144 rimaste dall'espropriazione delle originarie particelle di mq. 1032, 1034, 1033 del fol. xxx di S. Antonio Abate, di proprietà dei D., costituenti un vero e proprio reliquato, gli istanti chiedevano l'acquisizione all'esproprio ex art. 23 l. 2359/1865 con conseguente corresponsione delle relative indennità. Convenivano, pertanto, in giudizio davanti al Tribunale di Napoli il Consorzio C. e il Raggruppamento di Imprese tra il Consorzio C. e il Consorzio Co. per sentire dichiarare il diritto all'indennità di occupazione dei fondi indicati, a far data dal 22.1.1991 ed all'adeguamento dell'indennità percepita per l'espropriazione sulla base degli indici Istat, e, per l'effetto, condannare gli stessi al pagamento delle somme in questione nonché ad acquisire i reliquati sopra indicati con la conseguente corresponsione delle relative indennità. Costituitosi in giudizio, il Consorzio C., in proprio e nella qualità di capogruppo del Raggruppamento di Imprese tra il Consorzio C. e il Consorzio Co., eccepiva la carenza di legittimazione attiva e passiva, l'infondatezza della domanda perché preclusa dalla dichiarazione di rinuncia alle indennità di espropriazione e dalla insussistenza del diritto all'indennità di occupazione, eccepiva, altresì, il difetto di giurisdizione in ordine alla domanda relativa al reliquato; chiedeva, infine, di chiamare in causa l'Amministrazione concedente dalla quale intendeva essere garantita e manlevata.
Costituitosi in giudizio l'ANAS - Ente Nazionale per le strade - eccepiva il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza della pretesa nonché la prescrizione dei diritti azionati.
Con sentenza del 14.4.2004 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda, compensando le spese di lite.
Avverso tale sentenza proponevano appello i signori D. e S.T., sviluppando un articolato motivo di gravame e chiedendo la condanna del Consorzio C. al pagamento dell'indennità di occupazione legittima, oltre gli interessi legali nonché alla corresponsione dell'adeguamento dell'indennità ricevuta e incassata al diminuito potere di acquisto e all'acquisizione dei reliquati con conseguente pagamento delle relative indennità.
Costituitosi in giudizio, il Consorzio C. resisteva all'appello, del quale chiedeva il rigetto siccome infondato; proponeva appello incidentale per sentire accogliere la domanda di garanzia proposta nei confronti dell'ANAS.
Si costituiva in giudizio anche l'ANAS - Ente Nazionale per le strade -, in persona del suo legale rappresentante, che chiedeva il rigetto dell'appello e della domanda di garanzia proposta dal predetto consorzio.
All'udienza dell'8.3.2006 la causa veniva riservata per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di gravame gli appellanti deducono che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, gli atti di quietanza e le relative dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà contengono la rinuncia "a ogni azione giudiziaria che abbia attinenza con l'espropriazione e con l'occupazione dell'immobile" ma non contengono affatto alcuna rinunzia all'indennità di occupazione legittima; che la rinunzia non può riguardare l'indennità di occupazione legittima, anche perché questa non era stata offerta; che l'indennità di occupazione è cosa diversa dall' indennità di espropriazione , nella quale non è assorbibile, in quanto genera un'obbligazione indennitaria diretta a compensare la perdita reddituale, la quale, essendo diversa dalla perdita della proprietà, postula un separato ristoro; che le quietanze hanno valore probatorio solo limitatamente alla somma di cui si attesta la ricezione.
Il motivo è fondato.
Va innanzitutto rilevato che la rinunzia, quale espressione tipica dell'autonomia negoziale privata, per poter essere ritenuta sussistente, deve essere tale, nella sua manifestazione, da non lasciare dubbio alcuno sull'effettiva volontà abdicativa e, se può anche essere tacita, desumibile cioè da comportamenti non equivoci e concludenti della parte, incompatibili con l'intenzione di avvalersi del diritto, non può mai, invece, essere presunta (Cass. 12.11.1979 n. 5871; 2261/1981; 4697/1981; 6116/1990; 4612/1997).
Orbene, nel caso di specie risulta che il Commissario Straordinario di Governo per gli interventi di cui al titolo VIII della legge n. 219/981, con ordinanza n. 70 del 10.8.82, tra l'altro, così dispone: "I proprietari espropriando i quali intendono accettare l'indennità dovranno presentare al Concessionario, nel domicilio legale eletto a Napoli, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e contestuale dichiarazione di accettazione della indennità contenente l'espressa rinunzia a proporre opposizioni alla stima o altre impugnazioni giudiziarie... come da schema allegato".
Nello schema dell'atto del proprietario per conseguire l'acconto sulla indennità di esproprio ad esso spettante - recepito nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - si legge, tra l'altro, che il dichiarante "rinunzia a proporre opposizioni alla stima o ogni altra azione giudiziaria che abbia attinenza all'occupazione ed espropriazione dell'immobile".
Infine, negli atti di quietanza prodotti in atti, con sottoscrizioni autenticate dal Notaio T., le parti, premesso che con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà la ditta proprietaria ha accettato l'indennità offerta, rinunciando contestualmente a proporre opposizione alla stima e ogni altra impugnazione giudiziaria, hanno concordato l' indennità di espropriazione .
Acclarate tali circostanze, occorre premettere che l'interpretazione del l'ordinanza n. 70 del 10.8.82, dello schema ad essa allegato, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e degli atti di quietanza dell' indennità di espropriazione soggiace alle regole di ermeneutica dettate dagli artt. 1362 e ss. c.c.
Tali disposizioni impongono che quando le espressioni adoperate dalle parti o dall'autorità amministrativa si presentino ambigue o insufficienti, il giudice non può limitarsi al senso letterale delle parole, ma deve ricercare la comune volontà negoziale o provvedimentale mediante il ricorso ai criteri ermeneutici sussidiari, dando la preferenza alle norme interpretative.
Tra queste rientra l'art. 1363 c.c., secondo cui le disposizioni negoziali vanno esaminate non già atomisticamente bensì nel loro complesso e nelle loro interrelazioni nonché, in particolare, l'art. 1366 c.c., secondo cui il negozio giuridico o il provvedimento amministrativo deve essere interpretato secondo buona fede.
Il criterio della buona fede corrisponde a regole oggettive di lealtà e correttezza, alla cui stregua si deve ricostruire la volontà delle parti e non al soggettivo convincimento di una di esse (Cass. 12.11.1992 n. 12165).
Orbene, nel caso di specie, il contenuto dell'ordinanza n. 70 del 10.8.82, delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e degli atti di quietanza dell'indennità è chiaro ed univoco nel senso che la rinunzia a proporre opposizioni alla stima o altre impugnazioni giudiziarie si riferisce esclusivamente all' indennità di espropriazione .
Soltanto nello schema allegato alla predetta ordinanza si legge che la rinunzia riguarda l'opposizione alla stima e ogni altra azione giudiziaria attinente all'occupazione ed espropriazione dell'immobile.
Tale schema, integralmente recepito dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per la genericità dell'espressione adoperata e per il suo evidente contrasto con l'ordinanza n. 70, espressiva di una volontà provvedimentale chiara ed univoca, e, come tale, prevalente su quella eventualmente diversa desumibile da un atto accessorio, non costituisce elemento idoneo, anche in omaggio al principio di buona fede, a far ritenere sussistente la volontà abdicativa in riferimento all'indennità di occupazione legittima.
Del resto, tutti gli atti sopra menzionati disciplinano la determinazione amichevole e la riscossione dell' indennità di espropriazione , con la conseguenza che sarebbe contraria a tutti i criteri ermeneutica di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. un'interpretazione estensiva tale da ricomprendere nel contenuto del negozio unilaterale abdicativo la rinunzia all'indennità di occupazione legittima, che, peraltro, è ontologicamente, strutturalmente e teleologicamente diversa rispetto all' indennità di espropriazione .
Per quanto concerne la determinazione dell'indennità di occupazione legittima, la stessa va calcolata in misura corrispondente ad una percentuale, legittimamente riferibile al tasso degli interessi legali anche nei casi in cui l' indennità di espropriazione è stata determinata ai sensi dell'art. 80 della legge 219/81 (Cass. 6.6.2000 n. 408).
Detta indennità deve essere calcolata per periodi annuali e corrisposta anno per anno e gli interessi legali su tale indennità decorrono dalla scadenza di ciascuna annualità, quale momento di maturazione del relativo diritto, sino all'adempimento dell'obbligazione principale con il deposito presso la Cassa DD.PP. (Cass. Sez. Un. 5.2.1999 n. 27).
Nel caso di specie, l'indennità di occupazione legittima spettante all'appellante va determinata in misura corrispondente al saggio degli interessi legali sull' indennità di espropriazione , concordata dalle parti, per il periodo dal 21.1.1991 fino all'emanazione del decreto di esproprio (19.9.2000).
Titolare passivo dell'obbligazione indennitaria è il Consorzio C., nella qualità di mandatario del raggruppamento di imprese tra il predetto Consorzio ed il Consorzio Co., in quanto i lavori di costruzione della variante SS 268 Vesuvio sono stati affidati in concessione al predetto raggruppamento di imprese ai sensi degli artt. 80, 81 e 84 della legge 219/81 con attribuzione al concessionario del potere di espletare le procedure espropriative e di provvedere al pagamento delle indennità.
In proposito è appena il caso di rilevare che è ormai jus receptum il principio secondo cui che il trasferimento dei poteri e delle funzioni pubblicistiche concernenti la procedura espropriativi all'impresa concessionaria implica che la medesima, e solo essa, sia parte del rapporto espropriativo, con conseguente legittimazione passiva esclusiva nei giudizi di opposizione alla stima e, più in generale, nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento delle indennità per le espropriazioni e le occupazioni necessarie relative alla realizzazione delle opere (Cass. 14378/2001; 388/2000).
Va, inoltre, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda relativa all'acquisizione delle frazioni dei beni non espropriate.
Ed invero, in tema di espropriazione per pubblica utilità, l'art. 23 l. 25 giugno 1865 n. 2359, accordando all'espropriato la facoltà di richiedere che l'espropriazione venga estesa alle frazioni residue dei beni non più suscettibili di un'utile destinazione, non gli conferisce un diritto soggettivo all'estensione dell'espropriazione alle zone residue del comprensorio immobiliare ad essa assoggettato, ma gli attribuisce in proposito una posizione di interesse legittimo, atteso il carattere discrezionale delle valutazioni necessarie per l'applicazione della menzionata disposizione normativa, la quale presuppone e richiede oltre l'accertamento della solo parziale inclusione dei fondi nel piano d'esecuzione anche la valutazione della loro inutilità, in relazione alla estensione o della necessità di lavori considerevoli. Ne consegue che il giudice ordinario è carente del potere di conoscere sia dell'adempimento in forma specifica del preteso obbligo di estensione che della connessa responsabilità risarcitoria della p.a., mentre l'eventuale decremento di valore derivato alla frazione residua dall'esecuzione dell'opera pubblica può essere fatto valere dal proprietario (non già attraverso l'indennizzo di cui all'art. 46 della menzionata l. n. 2359, concernente solo i terzi danneggiati dall'espropriazione ma) in sede di opposizione alla stima, quale diritto ad un'indennità comprensiva del suddetto decremento (Cass. 9478/97).
Va, infine, rigettata, la domanda di rivalutazione monetaria dell' indennità di espropriazione , sia perché l'atto di rinunzia a proporre "ogni altra azione giudiziaria che abbia attinenza... all'espropriazione degli immobili" comprende anche la rivalutazione monetaria della predetta indennità, sia perché, trattandosi di debito di valuta, non è stato offerto un qualsivoglia elemento di prova in ordine al maggior danno di cui all'art. 1224 c.c. »»




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Si può emettere il decreto di esproprio anche se sia stata seguita la procedura dell'articolo 45 ?
Si, decreto di esproprio e atto di cessione volontaria sono fungibili
Meglio non rischiare, l'articolo 45 parla solo di atto di cessione volontaria
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