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Espropriazione per pubblica utilità
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'
a cura di Paolo Loro
L'espropriazione è il trasferimento coattivo, per ragioni di pubblica utilità, della proprietà, o di un altro diritto, o di facoltà di godimento, relativi ad un bene. La natura autoritativa dell'istituto non consente di attribuire rilevanza alla volontà dei soggetti passivi in ordine alla perdita o limitazione del proprio diritto, mentre è prevista la loro possibilità di partecipare al procedimento preordinato all'apposizione del vincolo urbanistico, alla dichiarazione di pubblica utilità e alla quantificazione dell'indennità.
L'espropriazione trova il suo fondamento costituzionale nell'art. 42 terzo comma della Costituzione: " La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale ".
Essa rientra tra i provvedimenti ablatori mediante i quali la P.A. acquisisce vantaggi volti al soddisfacimento di interessi pubblici sottraendo ai privati facoltà o diritti appartenenti alla loro sfera giuridica.
I provvedimenti ablatori possono essere distinti, a seconda della natura della situazione giuridica soggettiva sacrificata, in "ablazioni reali", che incidono su diritti a contenuto patrimoniale (es. espropriazione, confisca, sequestro, requisizione, liquidazione coatta amministrativa di un'azienda), "ablazioni personali", che investono diritti della personalità non aventi contenuto patrimoniale, anche se possono essere patrimonialmente rilevanti (es. servizio militare, ordini dell'autorità sanitaria, carcerazione, provvedimenti sanzionatori in generale come le punizioni disciplinari o il ritiro della patente o di una licenza, dichiarazioni di decadenza da una carica, misure cautelari), "ablazioni obbligatorie", che impongono prestazioni di fare (es. ordine di demolizione, imposizione tributaria), di non fare (es. divieto di attingere acqua, divieto di circolazione), di sopportare (es. obbligo di consentire visite a beni privati per scopi culturali).
Il soggetto che subisce la menomazione della propria sfera giuridica ha diritto all'indennizzo nei procedimenti ablatori reali, in parte nei procedimenti ablatori obbligatori, e non ne ha diritto nei procedimenti ablatori personali. Peraltro il concetto di ablazione reale cui è correlato l'indennizzo non va circoscritto al formale trasferimento coattivo di un diritto, bensì, alla luce delle interpretazioni della Corte Costituzionale, va inteso in senso lato, comprensivo della cosiddetta espropriazione sostanziale, consistente in un'incisione di rilevante entità sul contenuto essenziale del diritto di proprietà.
Il potere espropriativo, espressione della prevalenza degli interessi della collettività su quelli dell'individuo, dal XIX secolo in avanti ha assunto rilevanza crescente, di pari passo da un lato con la dilatazione in quantità e qualità dei bisogni affidati alla cura pubblica nella società contemporanea, dall'altro lato con l'evoluzione del concetto di proprietà, passato da un'iniziale connotazione di tipo liberale-illuminista, volta ad esaltarne il carattere di assolutezza e la natura individualistica (art. 544 del Codice Napoleone: " la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements "), a una concezione di tipo sociale-solidaristico, tendente a temperare la signoria del proprietario sul bene in funzione delle esigenze della comunità, e facendo discendere il contenuto concreto del diritto dalle scelte positive del legislatore, anziché dal diritto naturale (art. 42 della Costituzione italiana: " La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti ").
La Corte Costituzionale ha tuttavia marcato i confini invalicabili oltre i quali la proprietà privata non può essere sacrificata: " Secondo i concetti, sempre più progredienti, di solidarietà sociale, resta escluso che il diritto di proprietà possa venire inteso come dominio assoluto ed illimitato sui propri beni, dovendosi invece ritenerlo caratterizzato dall'attitudine di essere sottoposto nel suo contenuto, ad un regime che la Costituzione lascia al legislatore di determinare. Nel determinare tale regime, il legislatore può perfino escludere la proprietà privata di certe categorie di beni, come pure può imporre, sempre per categorie di beni, talune limitazioni in via generale, ovvero autorizzare imposizioni a titolo particolare, con diversa gradazione e più o meno accentuata restrizione delle facoltà di godimento e di disposizione. Ma tali imposizioni a titolo particolare non possono mai eccedere, senza indennizzo, quella portata, al di là della quale il sacrificio imposto venga ad incidere sul bene oltre ciò che è connaturale al diritto dominicale, quale viene riconosciuto nell'attuale momento storico. Al di là di tale confine, essa assume carattere espropriativo " (CCOST 55/1968).
Mentre l'evoluzione in senso sociale della proprietà privata ha condotto ad un notevole sviluppo delle regole cd. conformative che disciplinano e limitano le facoltà di godimento del bene (si pensi alla zonizzazione urbanistica, alle prescrizioni in materia edilizia, ai vincoli paesaggistici e di rispetto, ecc.), pochi sono stati i cambiamenti che hanno riguardato in sé l'istituto dell'espropriazione, per lo più volti a tentare di coordinare la procedura con le materie correlate, in incessante trasformazione: lavori pubblici, urbanistica, finanza, ordinamento degli enti locali, procedimento amministrativo. Il punto di arrivo del secolare percorso normativo e giurisprudenziale è il testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, entrato in vigore il 30 giugno 2003.
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Esempi di Giurisprudenza.
CASS 385/1999: "" Svolgimento del processo Con sentenza 12 maggio 1997, la Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli - decidendo sulla domanda proposta da Liberta Baiano nei confronti del Consorzio I.MA.FI.D. e della Presidenza del Consiglio dei Ministri C.I.P.E. con citazione notificata il 7 febbraio 1996 - ha affermato: - che con due ordinanze del gennaio 1987, il Sindaco di Napoli - agendo nella sua qualifica di Commissario Straordinario del Governo per la realizzazione del Programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli previsto dal Titolo VIII della L. 14 maggio 1981 n. 219 - aveva disposto l'occupazione d'urgenza in favore del Consorzio I.MA.FI.D., concessionario dei lavori, di un'area di proprietà della Baiano di complessivi mq. 907, occorrente per l'attuazione del detto programma: in concreto per la costruzione dell'asse viario Pianura - Soccavo - Via Pigna; - che il 10 febbraio 1987 detto Consorzio si era immesso nel possesso di quell'area; - che a seguito di tre ordinanze di revoca del Sindaco di Napoli del 15 luglio 1988, l'area occupata s'era ridotta a mq. 432; - che, pertanto, non era stato ancora pronunciato il decreto di espropriazione; - che, ciononostante, ben potevano essere determinate in favore della proprietaria, sia l'indennità di espropriazione che quella di occupazione, - che: a) l'indennità di espropriazione deve essere determinata secondo il criterio di cui all'art. 13 L. 15 gennaio 1895 n. 2892, sulla base, tra l'altro, di un valore venale, stimato alla data della decisione, pari a L. 56.160.000 corrispondente ad un valore di L. 130.000 a mq.; b) l'indennità di occupazione legittima deve essere determinata sulla base degli interessi legali sulla somma corrispondente al valore venale dell'area occupata per ciascun anno di occupazione; - che l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento delle dette indennità grava unicamente sul concessionario Consorzio I.MA.FI.D. Sulla base di siffatte conclusioni: I) ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del C.I.P.E.; II) ha determinato l'indennità di espropriazione nella misura di L. 28.580.000 ed ha condannato il Consorzio I.MA.FI.D. a depositare presso la Cassa Depositi e prestiti la differenza tra la anzidetta somma e quanto a suo tempo depositato, oltre agli interessi legali su tale differenza dalla data della sentenza a quello del deposito; III) ha condannato il Consorzio I.MA.FI.D a pagare alla Baiano l'indennità di occupazione legittima, che ha liquidato nella misura corrispondente agli interessi legali per anno: a) per il periodo del 10 febbraio 1987 al 15 luglio 1998 sul montante di L. 117.910.000; b) per il periodo dal 16 luglio 1987 al 12 maggio 1997, sul montante di L. 56.160.000. Liberta Baiano ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi di annullamento. L'intimato Consorzio I.MA.FI.D. resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a tre motivi di annullamento. L'intimata Presidenza del Consiglio dei Ministri - C.I.P.E. resiste con controricorso. La Baiano ed il Consorzio I.MA.FI.D. hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 Cod. proc. civ.. Motivi della decisione 1. - A norma dell'art. 335 Cod. proc. civ. si deve disporre la riunione dei ricorsi proposti, in via principale, da Liberta Baiano e, in via incidentale, dal Consorzio I.MA.FI.D in quanto diretti avverso la medesima sentenza della Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli n. 47 del 12 maggio 1997. 2. - Il ricorso incidentale deve essere esaminato con precedenza in quanto, nell'ordine logico - giuridico i suoi motivi rivestono carattere prioritario rispetto a quello formulati nel ricorso incidentale. 3.1. - Nel primo motivo di annullamento il ricorrente incidentale deduce preliminarmente che - come è stato accertato nella sentenza impugnata ed è incontestato - al momento della pronuncia della Giunta Speciale: essa associazione concessionaria occupava l'area di proprietà della Baiano per cui è controversia, in forza dei decreti di occupazione di urgenza a suo tempo emanati; tale occupazione era legittima atteso che il relativo termine finale non era ancora scaduto, stante le proroghe via via succedutesi, nel contempo, non era stato ancora emanato il decreto di espropriazione e di asservimento. Sostiene, poi, che nel giudizio avanti la Giunta Speciale delle Espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli aveva formalmente eccepito che tale circostanza determinava la preclusione allo stesso esame della domanda della Baiano riguardante la determinazione della indennità di espropriazione e di asservimento, stante la carenza di un "requisito del diritto a quelle indennità". Denuncia che la sentenza impugnata ha disatteso, tra l'altro senza alcuna motivazione, siffatta eccezione; e che, così disponendo è incorsa nei vizi di "violazione e falsa applicazione - ex art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C. - degli artt. 19 - 20 L. 865/1971 nonché degli artt. 99 - 100 C.P.C.; omessa declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità della domanda, insussistenza di condizione dell'azione - carenza del presupposto del diritto alle indennità; violazione dell'art. 111, comma 2 Cost., per assoluta carenza di motivazione e/o difetto di esposizione sul punto". 3.2. - La soluzione della questione proposta col motivo presuppone la ricostruzione - anche in chiave storica - della disciplina positiva del tema relativo ai rapporti tra determinazione in sede giurisdizionale dell'indennità di espropriazione e provvedimento di espropriazione per pubblica utilità, dettata con riferimento alle procedure di espropriazione di portata ordinaria e generale. 3.3. - Sul punto, la legge fondamentale sulle espropriazioni 25 giugno 1865 n. 2359 distingue a seconda che tra l'espropriante e l'espropriando si sia raggiunto o no, un accordo sull'ammontare della indennità di espropriazione. Con riferimento, alla seconda ipotesi, che è quella che interessa, detta fonte legislativa prevede: a) la preventiva determinazione dell'indennità in sede amministrativa, sulla base di una perizia effettuata da stimatori nominati dal Tribunale ordinario; b) deposito della somma così determinata presso la Cassa depositi e prestiti; c) la subordinazione della pronuncia del decreto di espropriazione all'effettivo deposito di questa somma; d) l'indicazione "nel decreto in cui si pronuncia l'espropriazione ... (dello) ammontare dell'indennità che fu assegnata colla perizia " (art. 48, c. 2 nel testo precedente la modifica apportata dalla L. 20 marzo 1968 n. 391, ma il precetto è comunemente ritenuto ancora valido nonostante la nuova stesura dell'articolo non lo abbia riprodotto espressamente); e) la "notifica del decreto che pronuncia l'espropriazione ai proprietari espropriati"; f) il potere, infine, di ognuno dei proprietari espropriati di "proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le sue istanze con la stima" nel termine dei trenta giorni successivi alla notifica del decreto di espropriazione, con la conseguenza che "trascorso questo termine senza che sia proposto richiamo al Tribunale contro la stima, l'indennità si avrà definitivamente stabilita nella somma risultante dalla perizia, salvo gli effetti di cui all'art. 54" (art. 51). Quindi, sul piano letterale, l'art. 51 L. n. 2359/1865 costruisce il decreto di espropriazione quale necessario ed indefettibile antecedente della stessa proposizione all'azione diretta ad accertare la congruità della indennità di espropriazione come determinata dalla perizia giudiziale (v. Cass. 18 febbraio 1972 n. 447, S.U. 9 luglio 1965 n. 1427, e già prima 26 novembre 1929 n. 3488). É comunque opinione, peraltro, che nella sostanza, la pronuncia del decreto di espropriazione, costituisca non già un presupposto processuale dell'azione di impugnazione della stima, sibbene soltanto ed unicamente una condizione di quell'azione, ossia un requisito della pronuncia. Tanto, alla stregua del rilievo (formulato in dottrina e condiviso dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema) che l'indagine sull'esistenza del decreto - tendendo ad accertare se sussista e sia tutelata dall'ordinamento la pretesa dell'attore - si risolve concretamente in un esame di merito e, perciò, incide solo sulla probabilità e non sull'ammissibilità e procedibilità di quell'azione; con ulteriore conseguenza che l'emanazione del decreto di espropriazione nel corso del giudizio di opposizione alla stima determina la caducazione della preclusione alla pronuncia sul merito della questione (v. Cass., 18 febbraio 1972 n. 447). 3.4.1. - la successiva L. 22 ottobre 1971 n. 865 ha modificato radicalmente la disciplina del tema che ne occupa, ovviamente con riferimento alle espropriazioni che rimangono assoggettate al procedimento dettato da questa fonte legislativa. Da un canto, svincola la pronuncia del decreto di espropriazione dal preventivo accertamento in sede amministrativa dell'ammontare dell'indennità di espropriazione. Infatti, subordina la pronuncia del decreto di espropriazione alla sola richiesta da parte dell'espropriante il quale dimostri di aver dato esecuzione al decreto in cui il Presidente della Giunta regionale gli aveva ordinato o di pagare l'indennità provvisoria agli espropriandi che l'avessero accettata ovvero di depositare presso la Cassa depositi e prestiti l'ammontare della stessa indennità provvisoria offerta agli espropriandi che non l'avessero accettata (v. art. 13 c. 1 L. n. 865/1971). Dall'altro, in ordine al tema relativo alla determinazione della indennità definitiva di espropriazione, introduce un procedimento strutturato in due fasi (rispettivamente amministrativa e giurisdizionale) distinto dal procedimento finalizzato alla pronuncia del decreto di espropriazione. Nel contempo, ed è quello che più interessa non solo non contiene nessuna disposizione che subordini in modo esplicito od implicito la proponibilità dell'azione giudiziale alla preventiva emissione del decreto di espropriazione, ma anzi - ove si tengano presenti i termini fissati con il procedimento di accertamento della indennità definitiva rispetto a quelli fissati per il procedimento di espropriazione - di fatto, prevede che l'emissione del decreto di espropriazione debba avvenire prima del completamento anche della fase amministrativa del procedimento strumentale all'accertamento delle indennità. Infatti, ove l'indennità provvisoria non venga accettata dall'espropriando, mentre il decreto di espropriazione deve essere pronunciato entro quindici giorni dalla richiesta dell'espropriante (richiesta che può essere presentata immediatamente dopo il deposito della somma offerta a titolo di indennità provvisoria) per quanto attiene alla determinazione della indennità definitiva: a) la disciplina originaria dettata negli artt. 15, 16 e 19 L. n. 865/1971 prevedeva l'intervento di un organo amministrativo che doveva pronunciare entro trenta giorni dalla relativa richiesta; la notificazione del deliberato dell'organo amministrativo agli espropriandi e la pubblicazione dello stesso deliberato nel Foglio degli Annunzi Legali della provincia; il potere degli interessati di agire in via giurisdizionale al fine della determinazione della indennità definitiva di espropriazione mediante un giudizio (c.d. di opposizione alla stima) da proporsi davanti alla competente Corte d'appello entro trenta giorni dall'anzidetta pubblicazione; b) il regime di tale procedimento quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 20 febbraio 1990 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 L. n. 865/1971 nella parte in cui non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della medesima legge) prevede, invece, che una volta pronunciata l'espropriazione, il proprietario espropriato possa introdurre la fase giurisdizionale anche prima della conclusione della fase amministrativa ed immediatamente dopo la pronuncia del decreto di espropriazione. 3.4.2. - Il regime positivo così delineato ha determinato l'insorgere della questione se la pronuncia del decreto di espropriazione costituisca una "condizione dell'azione" anche nell'ambito del giudizio di opposizione alla stima di cui all'art. 19 L. n. 865/1971. Nella giurisprudenza della 1° sezione civile di questa Corte Suprema la questione è stata sempre risolta in senso affermativo sì che in proposito si è formato un orientamento del tutto consolidato (v. Cass. 3 novembre 1989 n. 4601, 6 febbraio 1993 n. 1504, 20 ottobre 1994 n. 8555, 1 marzo 1996 n. 1626, 21 maggio 1997 n. 4537, 5 maggio 1998 n. 4485, 19 maggio 1998 n. 4985). L'orientamento deve essere ribadito in quanto (come si è ritenuto negli arresti appena richiamati) la regola circa l'effetto condizionante dell'avvenuta emanazione del decreto di espropriazione rispetto alla pronuncia giudiziale sulla determinazione della indennità definitiva di esproprio discende direttamente dai principi sostanziali e formali sanciti dall'ordinamento in tema di indennità definitiva e prescinde da qualsiasi espressa situazione. Infatti, l'ordinamento positivo sancisce un indissolubile collegamento tra l'indennità di espropriazione ed il momento del trasferimento della proprietà del bene attraverso l'espropriazione per pubblica utilità, nel senso che l'ammontare dell'indennità deve essere determinato con riferimento alla data del provvedimento che dispone la ablazione del diritto dominicale. Ciò comporta necessariamente che il provvedimento di espropriazione nonché, ovviamente, la sua data costituiscono una componente indefettibile di qualsiasi giudizio avente ad oggetto la determinazione della giusta indennità definitiva. In questa prospettiva, del resto, con riferimento alle procedure espropriative assoggettate al regime di cui alla L. n. 2359/1865, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente ritenuto l'illegittimità del decreto di espropriazione che indichino quale ammontare delle indennità di espropriazione l'importo precedentemente determinato in via amichevole, ove, stante il lasso di tempo intercorso tra siffatto accordo ed il provvedimento di espropriazione, nelle more si siano verificati eventi che abbiano potuto influire in modo determinante sul valore dei beni della stessa categoria di quello oggetto della espropriazione. In altri termini, non può addivenirsi ad una situazione sull'ammontare della indennità definitiva se non in presenza del provvedimento ablatorio; e, pertanto, ontologicamente, il decreto di espropriazione costituisce una condizione dell'azione avente ad oggetto la determinazione - in modo non più modificabile o revocabile ed impugnabile - dell'indennità di espropriazione. A conforto depone il rilievo che dalla soluzione opposta discenderebbe immediatamente che, ove la sentenza fosse emanata in assenza del provvedimento di espropriazione, la determinazione della indennità non potrebbe che rimanere ancorata alla data della relativa pronuncia, il che, però, è inaccettabile. Innanzitutto, in quanto si tradurrebbe nella violazione del principio fondamentale per il quale l'ammontare della indennità definitiva deve essere determinato con riferimento alla data del trasferimento della proprietà che avviene col decreto di espropriazione. Inoltre, perché il giudicato sostanziale formatosi su una siffatta situazione (che è da escludersi possa costituire una pronuncia allo stato) impedirebbe di valutare situazioni sopravvenute che siano essenziali ai fini, addirittura, della stessa attribuzione di una indennità quali la mancanza o, quanto meno, la tardività della pronuncia del decreto di espropriazione e l'eventuale sorgere del diritto del proprietario al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva; o siano in qualsiasi modo rilevanti ai fini dell'applicazione nel caso concreto dei parametri legali di determinazione dell'indennità, si che, comporterebbero un'indennità definitiva di importo diverso. 3.4.3 - Si può legittimamente affermare, allora, che nel nostro ordinamento positivo è insito ed immanente il principio che la pronuncia del provvedimento di espropriazione per pubblica utilità costituisce condizione dell'azione giudiziaria introdotta dagli interessati al fine di conseguire una pronuncia che determini - in modo non più modificabile o revocabile, ed in questo senso, definitiva - il giusto ammontare della relativa indennità. Conseguentemente, tale principio deve trovare l'applicazione anche nei procedimenti aventi il medesimo oggetto non riconducibili ai paradigmi delineati nelle leggi n. 2359/1865 e 865/1971, ove non diversamente disposto in questo espresso. 3.5.1. - Ne discende che il decreto di espropriazione si configura quale condizione dell'azione anche nell'ambito del giudizio - devoluto alla giurisdizione della Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli - avente ad oggetto la determinazione delle indennità specificate nell'art. 18 D.L. Lgt. 27 febbraio 1919 n. 219 convertito, con modificazione della L. 24 agosto 1921 n. 1290 (Provvedimenti a favore della Città di Napoli) spettanti ai proprietari in conseguenza delle espropriazioni relative ad opere da eseguirsi nel Comune di Napoli con i benefici di cui agli artt. 12 e 13 L. 15 gennaio 1885 n. 2892. Infatti, da un canto il paradigma normativo di quel processo è fissato negli artt. da 17 a 21 del richiamato D.L. Lgt. 27 febbraio 1919 n. 219 e nel Regolamento approvato con R.D. 17 aprile 1921 n. 762. Dall'altro, tra quelle norme non è dato individuarne alcuna comportante - in modo diretto o indiretto - l'irrilevanza della pronuncia del provvedimento di espropriazione rispetto alla situazione in ordine all'ammontare (non più modificabile o revocabile) della indennità ad esso connessa: con la conseguenza, perciò, che il principio generale aventi individuato deve trovare applicazione anche in questo giudizio. 3.5.2.1. - È bensì vero che la contraria opposizione è stata accolta in precedenti sentenze di queste stesse Sezioni Unite (in realtà pronunciate sulla base di un quadro normativo diverso da quello attuale) ma il riesame della questione non consente di ribadirla. 3.5.2.2. - L'argomentazione posta a sostegno di quella opzione si riallaccia alla constatazione dell'esistenza di una essenziale antinomia tra i precetti posti, rispettivamente, nella L. 2359/1865 e, con riferimento alle anzidette espropriazioni del Comune di Napoli, nel D.L. Lgt n. 219/1919. Ciò, si sostiene, perché gli artt. 32 e seguenti della Legge fondamentale sulle espropriazioni stabiliscono - e tale disciplina assume la portata di regola cardine del nostro ordinamento positivo in tema di espropriazione per pubblica utilità - che il decreto che pronuncia l'espropriazione debba contenere, a pena di invalidità, l'indicazione dell'ammontare della indennità dell'espropriazione determinata in sede amministrativa dagli arbitri nominati dal Tribunale; ed in questa prospettiva garantiscono la tutela giurisdizionale del diritto degli interessati alla giusta indennità, attraverso l'attribuzione dello speciale rimedio giurisdizionale costituito dalla opposizione alla stima amministrativa davanti al competente Tribunale. E perché, di contro, per l'ipotesi che le parti non abbiano concordato l'ammontare della indennità di espropriazione, il D.L. Lgt. n. 219/1919: da un canto, non prevede il subprocedimento relativo alla determinazione della indennità provvisoria da parte degli arbitri nominati dal Tribunale, e già questo rende impossibile che il decreto di espropriazione possa contenere quella indicazione della indennità provvisoria determinata in sede amministrativa che per la Legge fondamentale sulle espropriazioni costituisce requisito di validità del decreto stesso; dall'altro, si limita ad attribuire alla Giunta speciale il potere di determinare essa l'ammontare della indennità di espropriazione in modo immutabile, irrevocabile ed inimpugnabile una volta formatosi il giudicato formale sulla sua sentenza. Valorizza, poi, l'assunto secondo cui il principio fissato nella legge fondamentale non è suscettibile di deroga; e ne trae che tanto comporta la necessità di procedere al coordinamento ed al contemperamento con tale principio della disciplina dettata dal D.L. Lgt. n. 219/1919 (*) Afferma, da ultimo, che siffatto coordinamento può essere conseguito solo attraverso il riconoscimento della sussistenza di un precetto per cui, le espropriazioni relative ad opere da eseguirsi nel Comune di Napoli con i benefici di cui agli artt. 12 e 13 L. n. 2892/1885, "nel decreto di espropriazione si deve indicare, anziché l'importo della indennità stabilito dai periti, quello determinato dalla giunta speciale, essendo in tale organo riassunti i poteri attribuiti alla legge fondamentale sulle espropriazioni sia ai periti che all'autorità giudiziaria in sede di opposizione alla stima" (v. Cass. S.U. 23 luglio 1966 n. 2009, condivisa da Cass. S.U. 2 febbraio 1976 n. 328). Con la conseguenza, appunto, che la sentenza della Giunta Speciale presso la Corte d'appello di Napoli, non solo non presuppone la pronuncia del decreto di espropriazione, ma, addirittura, deve precederlo, posto che la sua situazione costituisce un dato da inserire nel decreto stesso. In sintesi, dunque, l'opzione qui disattesa risulta ancorata non già alla disciplina ed ai principi propri del procedimento giudiziale davanti alla Giunta Speciale; sibbene, ed unicamente, ad una particolare ricostruzione del regime dettato dalla L. 25 giugno 1865 n. 2359 in tema di contenuto del decreto di espropriazione ove relativo ad opere da eseguirsi nel comune di Napoli, ed alla cui stregua quel provvedimento deve contenere, quale requisito di validità, l'indicazione dell'ammontare della indennità di espropriazione determinata dalla Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli. Sennonché la riassunta argomentazione non deve essere condivisa. I) L'assunto - che ne costituisce l'indefettibile presupposto - secondo cui il decreto di espropriazione relativo ad opere pubbliche da eseguirsi nel Comune di Napoli col beneficio di cui agli artt. 12 e 13 L. n. 2892/1885 deve contenere l'indicazione dell'ammontare della indennità di espropriazione così come determinato dalla Giunta Speciale, deve essere respinto già con riferimento alle espropriazioni assoggettate al procedimento amministrativo disciplinato, per quanto non previsto dalla legislazione speciale su Napoli, dalla Legge fondamentale sulle espropriazioni n. 2359/1865. Per vero, dalle regole dettate dalla L. n. 2359/1865 in tema di decreto di espropriazione si evince che il nucleo essenziale ed indefettibile della relativa disciplina si incentra nel precetto che quel provvedimento deve contenere l'indicazione dell'ammontare dell'indennità provvisoria riconosciuta all'espropriando e non si estende alle modalità di determinazione del relativo ammontare. Vale a dire che per la legge fondamentale sulle espropriazioni costituisce principio inderogabile essenziale unicamente l'enunciazione, del decreto di espropriazione, dell'ammontare della somma spettante al proprietario per la perdita del suo diritto sul bene, e non anche la determinazione di tale ammontare attraverso il subprocedimento costituito dalla stima effettuata dai periti nominati dal Tribunale. Nello stesso ordine di idee, del resto, la sentenza di queste Sezioni Unite n. 2379 del 23 giugno 1932 aveva affermato che l'omissione da parte del Prefetto della richiesta all'autorità giudiziaria della nomina dei periti non determinava alcun pregiudizio all'espropriato rimanendo egli ugualmente tutelato atteso che conserva il diritto di proporre opposizione, ai sensi dell'art. 51 L. n. 2359/1865 al decreto che pronuncia l'espropriazione. Questa conclusione ha una duplice valenza. Per la prima, rende incondivisibile la ricostruzione dei principi fondamentali in tema di contenuto del decreto di espropriazione che costituisce il fulcro della argomentazione addotta a sostegno dell'orientamento qui disatteso e, conseguentemente, travolge l'argomentazione stessa ed i corollari che ne sono stati tratti. Per la seconda, introduce un'indagine il cui esito depone a conforto dell'opzione qui accolta. Infatti, consente una soluzione ricostruttiva idonea a superare l'antinomia tra la disciplina generale e quella speciale per Napoli diversa da quella ipotizzata, quale unica ed esclusiva, dall'orientamento disatteso. Più precisamente consente di affermare che il coordinamento tra le due discipline comporta che il decreto di espropriazione strumentale alle opere da eseguirsi nel Comune di Napoli, deve pur sempre contenere l'indicazione della indennità (provvisoria) di espropriazione, ma deve rapportare il relativo ammontare all'importo autonomamente determinato dal Prefetto sulla base di accertamenti in sede amministrativa. A sostegno della configurabilità di questa regola depongono più ragioni. - È del tutto compatibile con i principi positivi cardine della legge fondamentale dell'espropriazione, in tema di contenuto del decreto di espropriazione: ed è armonica all'evoluzione normativa tesa a svincolare la pronuncia del decreto di espropriazione dalla risoluzione delle questioni sull'ammontare della relativa indennità. - Non contrasta con alcuna disposizione del D.L. Lgt. n. 219/1919. - Anzi, secondo l'art. 12 di questo testo legislativo "per le opere di pubblica utilità da eseguirsi nel Comune di Napoli ... in caso di urgenza l'espropriante potrà mettersi nel possesso dei beni da espropriare ... in seguito alla compilazione dello stato di consistenza di essi, da disporsi dal Prefetto di Napoli, il quale determinerà in questo caso la somma che l'espropriante dovrà depositare in via provvisoria per l'indennità di espropriazione, salva la determinazione dell'indennità definitiva da parte della Giunta arbitrale di cui all'art. 17 del presente decreto". Ora, come è saldo orientamento di questa Corte Suprema, il decreto con il quale il Prefetto di Napoli, provvedendo ai sensi della richiamata disposizione, autorizza l'immissione in possesso e determina l'ammontare della indennità provvisoria è un provvedimento formalmente e sostanzialmente espropriativo per cui è alla data di esso che devono farsi risalire il trasferimento dei beni e la conversione dei medesimi nel loro equivalente pecuniario (cfr. Cass. S.U. 31 gennaio 1959 n. 305, 6 ottobre 1962 n. 28826, 13 febbraio 1963 n. 285, 23 luglio 1966 n. 2009). Ciò significa che la disciplina speciale per le espropriazioni del Comune di Napoli, prevede in modo espresso sia un provvedimento espropriativo contenente l'indicazione di una indennità - testualmente denominata di "espropriazione" e qualificata come "provvisoria" - determinata direttamente ed in via autonoma (ossia a prescindere da qualsiasi precedente sub procedimento) dal Prefetto di Napoli; e sia una pronuncia della Giunta speciale successiva al decreto di espropriazione e comportante il riesame della determinazione della indennità di espropriazione effettuata in via provvisoria in sede amministrativa. Quindi, la regola avanti individuata si inserisce in modo armonico nel sistema del D.L. Lgt. n. 219/1919. Tanto, evidentemente, non può che ribadirne la fondatezza; e, contemporaneamente, inficia l'assunto dell'orientamento qui disatteso secondo cui dal coordinamento tra le disposizioni della legge fondamentale emerge il precetto inderogabile per il quale il decreto che pronuncia le espropriazioni del Comune di Napoli deve contenere l'indicazione dell'ammontare della indennità di espropriazione nella misura determinata dalla Giunta Speciale. - Consente l'applicabilità anche nel processo davanti alla Giunta Speciale del principio di portata generale secondo cui il provvedimento di espropriazione costituisce condizione dell'azione giudiziaria avente ad oggetto la determinazione della indennità definitiva di espropriazione. - Di conseguenza, consente il rispetto anche in siffatto processo del principio fondamentale secondo cui l'ammontare delle indennità definitiva deve essere determinata con riferimento alla situazione di fatto e giuridica esistente al momento del decreto di esproprio; rispetto che non è in alcun modo garantito dall'orientamento ora disatteso. - Consente, infine, di conseguire pienamente quelle esigenze di accelerazione della procedura di espropriazione che sottendono alla introduzione della legislazione speciale per Napoli; ma che invece, rimarrebbero completamente frustrate ove - come si vuole dall'orientamento disatteso - la pronuncia del decreto di espropriazione rimanesse subordinata al passaggio in giudicato formale della sentenza che definisce il giudizio davanti alla Giunta speciale e, quindi, anche all'esaurimento dell'eventuale impugnazione e del giudizio di rinvio. II) Certo è, comunque, che l'argomentazione sottostante all'orientamento disatteso risulta addirittura improponibile con riferimento alle espropriazioni relative ad opere pubbliche da eseguirsi nel Comune di Napoli con l'applicazione dei benefici di cui agli artt. 12 e 13 L. n. 2892/1885, assoggettate ad un procedimento amministrativo la cui disciplina legale, mentre prescrive che il provvedimento che dispone l'espropriazione debba contenere l'indicazione della indennità provvisoria, esclude, peraltro, che tale ammontare debba essere preventivamente determinato attraverso un subprocedimento amministrativo e lo riporta (in vari modi) alla somma offerta dall'espropriante e non accettata dall'espropriando. Infatti, con riferimento a tale procedure espropriative non sussiste, per legge, il postulato cardine dell'argomentazione costituito, come si é visto, dall'asserita esistenza di una prescrizione normativa alla cui stregua il decreto di espropriazione deve contenere l'indicazione dell'ammontare della relativa indennità della misura determinata attraverso un distinto ed autonomo subprocedimento. Pertanto, l'argomentazione non vale con riferimento alle procedure espropriative assoggettate, nella loro fase amministrativa, alla L. 22 ottobre 1971 n. 865, nella quale, come si è detto, il subprocedimento amministrativo diretto alla determinazione della indennità è distinto ed autonomo rispetto alla emanazione del decreto di espropriazione; e questo decreto deve indicare quale ammontare della indennità di espropriazione, la misura determinata in via provvisoria dal Presidente della Giunta Regionale di fatto, sulla base della somma offerta dall'espropriante. Parimenti, e soprattutto, non vale con riferimento alle espropriazioni di immobili del Comune di Napoli strumentali alla attuazione del Programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli di cui al Titolo VIII della L. 14 maggio 1981 n. 219, (*) Infatti, a norma dell'art. 81 di questa fonte legislativa la realizzazione delle opere occorrenti per l'attuazione del Programma deve essere affidata in concessione, e formato oggetto della concessione "tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione delle aree ... ivi comprese le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennità e nelle sue fasi che rivelano ai fini del presente giudizio. La disciplina relativa alle fasi amministrative di queste espropriazioni, dal suo canto, è dettata dall'ordinanza del Sindaco di Napoli nella sua qualità di Commissario straordinario del Governo n. 45 del 16 dicembre 1981 come modificata dall'ordinanza n. 1590 del 17 dicembre 1984; e nelle sue fasi che rilevano ai fini del presente giudizio, tale speciale procedimento espropriativo prevede: I) la predeterminazione della stima dell'indennità da parte di un collegio composto da un delegato del concessionario, da un delegato dell'Ufficio Esproprio del Commissariato Straordinario del Governo e da delegato dell'Ufficio Tecnico Erariale di Napoli e, in caso di disaccordo, tra questi delegati, dall'ufficio espropri del detto Commissariato; la fissazione della indennità "provvisoria" con ordinanza del Sindaco - commissario straordinario e la sua pubblicazione; la notificazione al proprietario dell'ammontare così determinato a cura del concessionario (art. 3 ordinanza n. 1590/1984); II) ove il proprietario non accetti tale ammontare entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta significazione: a) l'obbligo del concessionario di procedere, entro quindici giorni dalla scadenza del termine: - a depositare la indennità base nella misura approvata dal Sindaco di Napoli, presso la Cassa depositi e prestiti (art. 5 ordinanza n.1590/1984); - a richiedere il decreto di espropriazione "la necessaria documentazione ... e con l'indicazione ... per coloro che non hanno accettato...della indennità (di espropriazione) da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti" (art. 5 ordinanza n. 1590/1984); b) l'obbligo del concessionario di comunicare agli interessati l'avvenuto deposito della indennità a mezzo di avviso notificato nelle forme degli atti processuali civili (art. 8 c. 1 ordinanza n. 45/1981); c) il diritto del proprietario e degli interessati al pagamento della indennità di "proporre opposizione alla stima con atto introduttivo da notificarsi al concessionario ed al Sindaco di Napoli - Commissario Straordinario di Governo", entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avvenuto deposito della indennità (art. 8 c. 2 ordinanza n. 45/1981); III) per quanto non espressamente previsto e disciplinato nelle (*) ordinanza base, l'assoggettamento del provvedimento espropriativo alle norme della L. 22 ottobre 1971 n. 865 e successive integrazioni e modificazioni, in quanto applicabili (art. 10 Ordinanza n. 46/1981). Quindi, la disciplina speciale, innanzitutto, che la pronuncia del decreto, di espropriazione avvenga sulla sola base della predeterminazione di una indennità "provvisoria" suscettibile di impugnazione in sede giudiziale; inoltre, il diritto del proprietario di introdurre, indipendentemente dalla pronuncia del decreto di espropriazione, un giudizio "di opposizione alla stima" provvisoria sostanzialmente omologo al processo di cui all'art. 19 n. 865/1971. Vale a dire che prevede in modo espresso un procedimento amministrativo ed un procedimento giudiziario strutturati in modo ontologicamente diverso dal paradigma ipotizzato dall'orientamento qui disatteso, in modo che rispetto ad essi non si può configurare alcun ostacolo a che rimangano assoggettati al principio generale proprio dei procedimenti espropriativi ordinari. Del resto, queste Sezioni unite hanno altra volta affermato che il principio secondo cui l'indennità di espropriazione va determinato con riferimento alla data del decreto di esproprio (che produce duplice effetto della perdita del diritto dominicale e dell'insorgere del diritto del privato espropriato a conseguire la giusta indennità) deve trovare applicazione anche nelle espropriazioni finalizzate alla realizzazione del Programma straordinario di edilizia residenziale di cui alla L. 219/1981 (Cass. S.U. 10 marzo 1998 n. 2644); e tanto, per le ragioni avanti enunciate non può che presupporre la subordinazione della pronuncia della Giunta Speciale alla preventiva emissione del decreto di espropriazione. 3.6. - Si deve dire, di conseguenza, che nel giudizio, avanti la Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli avente ad oggetto la "opposizione alla stima" dell'indennità provvisoria spettante al proprietario per l'espropriazione di un suo bene ubicato nel Comune di Napoli, strumentale alla attuazione del Programma Straordinario di edilizia residenziale di cui al Titolo VIII della L. 14 maggio 1981 n. 219, il decreto di espropriazione costituisce una condizione della relativa azione, si che deve preesistere alla pronuncia della sentenza che definisce quel giudizi (*), con tutte le relative implicazioni. 3.7. - Ne discende che, nella specie - non essendo stato ancora emesso al momento della sentenza il decreto di espropriazione dell'area Baiano - alla Giunta Speciale era preclusa la pronuncia sull'indennità definitiva di espropriazione e di asservimento relativa a detta area; e che, nel determinare; invece, l'ammontare di dette indennità (tra l'altro, ed ovviamente, con riferimento alla situazione esistente alla data della sentenza e non a quella del decreto di espropriazione, e con violazione del principio affermato nella richiamata sentenza di queste Sezioni unite n. 2644/1998) la Giunta è incorsa nelle corrispondenti violazioni di legge denunciate nel motivo. 3.8. - In questi sensi, allora, il motivo risulta fondato e deve essere accolto. 4.1. - Il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale investono la sentenza impugnata nel punto in cui - sulla base del pregresso riconoscimento del diritto della Baiano all'indennità per l'occupazione legittima della sua area - ha affermato che il relativo ammontare deve essere liquidato secondo il criterio degli interessi legali sul valore venale dell'area stessa. Secondo il ricorrente incidentale, questa situazione è viziata per violazione del combinato disposto della L. 14 maggio 1981 n. 219 e 5 bis D.L. 11 luglio 1992 n. 333 (NDR: L. 08.08.1992 n. 359 art. 5 bis) convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992 n. 359, alla cui stregua tale indennità deve essere rapportata quale naturale parametro di riferimento alla indennità di espropriazione e non al valore venale del bene; e per violazione dell'art. 111 Costituzione stante l'assoluto difetto di motivazione. 4.2. - I motivi, sostanzialmente ripetitivi, devono essere esaminati congiuntamente. 4.3. - Gli stessi sono ammissibili in quanto denunciano una violazione di legge e non già un mero vizio di motivazione. Infatti, prospettano una questione che attiene alla identificazione del precetto normativo in tema di criterio legale di determinazione dell'indennità di occupazione legittima, e non già un vizio relativo al giudizio di merito circa la ricostruzione della fattispecie concreta. Le loro censure, poi, non rimangono assorbite dall'argomento del primo motivo, una volta che il diritto alla indennità per l'occupazione legittima sussiste anche in carenza del decreto di espropriazione ed anche se questo provvedimento non sia emanato e si verifichi la c.d. occupazione acquisitiva. 4.4. - Dette censure, infine, sono fondate. Invero, l'indennità di occupazione deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale (che ben può corrispondere all'interesse legale) dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'area finalizzata all'opera pubblica per cui avviene l'espropriazione, e non del valore venale di quel bene, anche quando l'indennità di espropriazione debba essere calcolata in base a criteri speciali ed, in particolare, a quello, rilevante nella specie, di cui all'art. 13 L. 15 maggio (NDR: così nel testo) 1885 n. 2892 sul risanamento della Città di Napoli, richiamato dalla L. 14 maggio 1981 n. 219, per la realizzazione del Programma Straordinario di edilizia residenziale della Città di Napoli. In questo senso è l'ormai consolidato orientamento di queste Sezioni Unite (cfr. le sentenze 10 marzo 1998 n. 2644, 5 maggio 1998 n. 4505, 15 ottobre 1998 nn. 10191 e 10192, 11 novembre 1998 n. 11353) che qui si ribadisce per le ragioni esposte nelle predette sentenze e che si condividono appieno. Ne consegue che, nel discostarsene, la sentenza impugnata è incorsa nella violazione di legge denunciata nei motivi in esame che, perciò, devono essere accolti. 5. - Il ricorso incidentale, perciò, deve essere accolto. 6. - La conclusione determina l'assorbimento del primo, del terzo e del quarto motivo del ricorso principale che denunciano, rispettivamente: l'omessa pronuncia sulla domanda con la quale la Baiano ha chiesto il riconoscimento del proprio diritto alla indennità di asservimento dell'intera area rimanente al di là della zona occupata per effetto delle disposizioni limitative di cui all'art. 4 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404; l'omessa pronuncia sulla domanda con la quale la Baiano ha chiesto il riconoscimento del maggior danno ex art. 1224 comma 2 Cod. civ.; la violazione del principio secondo cui la Giunta speciale - una volta riconosciuto il diritto all'indennità per l'occupazione legittima e proceduto alla sua liquidazione - deve condannare l'occupante a corrisponderne l'ammontare direttamente al proprietario e non anche a depositarlo presso la Cassa Depositi e Prestiti. Invero, l'accoglimento del ricorso incidentale determina l'annullamento di capi e punti della sentenza impugnata che costituiscono antecedenti logico - giuridici necessari dei punti investiti dai mezzi in esame, sicché questi ne rimangono automaticamente travolti. 7. - Il secondo motivo, sempre del ricorso principale, investe, sotto il profilo del vizio di motivazione di cui all'art. 360 n. 5 Cod. proc. civ., il punto della sentenza impugnata che ha determinato il valore venale dell'area occupata. La censura non rimane assorbita dall'accoglimento del ricorso incidentale una volta che la determinazione della indennità definitiva di occupazione legittima non è subordinata alla emanazione del decreto di espropriazione; e che il valore venale del bene costituisce pur sempre una degli elementi del quale occorre tener conto al fine della determinazione della occupazione anche alla stregua del principio avanti enunciato. Il motivo, peraltro, è inammissibile in quanto denuncia un vizio che - come si desume dall'art. 19 D.L. Lgt. n. 219/1919 - non è deducibile col ricorso per cassazione avverso le sentenze della Giunta speciale. 8. - Riassumendo, dunque, occorre: accogliere il ricorso incidentale; dichiarare assorbiti il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale ed inammissibile il secondo motivo dello stesso ricorso; cassare in relazione alla sentenza impugnata; e rinviare alla stessa Giunta speciale per il nuovo esame delle domande Baiano alla stregua dei principi enunciati. Il giudice del rinvio provvederà alla disciplina delle spese del giudizio per cassazione relativo al rapporto processuale tre la Baiano ed il Consorzio I.MA.FI.D.. Non v'é luogo a pronuncia sulle spese in ordine al rapporto tra la Baiano e la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il C.I.P.E. in quanto a queste parti il ricorso per cassazione è stato notificato solo per notizia come si desume dalla circostanza che il mezzo di gravame non formula alcuna censura avverso la declaratoria della carenza della loro legittimazione passiva pronunciata nelle (*) sentenza impugnata. P.Q.M. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE - riunisce i ricorsi per la cassazione della sentenza della Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli n. 47 del 12 maggio 1997, proposti, in via principale, da Liberata Baiano e, in via incidentale dal Consorzio I.MA.FI.D; - accoglie il ricorso incidentale; dichiara assorbiti il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale ed inammissibile il secondo motivo del medesimo ricorso; - cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione relative al rapporto tra la Baiano ed il Consorzio I.MA.FI.D., alla Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli. ""
CASS 493/1998: "" 1. - A suo tempo, il Comune di Sant'Agata di Militello predispose un Programma per al realizzazione di 63 alloggi di edilizia economica e popolare e ne delegò l'attuazione all'Istituto Autonomo per le case Popolari della Provincia (I.A.C.P.) di Messina. Con decreto in data 28 gennaio 1977, l'Assessore ai Lavori Pubblici della Regione Sicilia autorizzò quell'istituto per le Case Popolari ad occupare - in via temporanea e d'urgenza, in nome e per conto del Comune di Sant'Agata, ed al fine dell'attuazione del richiamato Programma - un'area dell'estensione di mq. 5.966, sita nell'ambito del territorio comunale e di proprietà di Benedetto Sanna. Con ordinanza in data 26 marzo 1977 il Sindaco di S. Agata Militello fissò l'ammontare provvisorio delle indennità di espropriazione e di occupazione. L'I.A.C.P. di Messina procedette tempestivamente all'occupazione ed alla realizzazione degli alloggi. Con decreto in data 6 marzo 1982, infine, il Sindaco di Sant'Agata dispose l'espropriazione per pubblica utilità dell'area del Sanna e determinò in L. 3.467.000 l'ammontare complessivo delle indennità di espropriazione e di occupazione. 2. - Con atto di citazione notificato il 17-18 maggio 1982 l'espropriato Benedetto Sanna, richiamò preliminarmente le circostanze fin qui esposte; dedusse che l'ammontare dell'indennità come fissata nel provvedimento sindacale del 6 marzo 1982 era ingiusta, stante le caratteristiche dell'area espropriata avente univoca vocazione edificatoria; pertanto, propose opposizione avverso detta indennità ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 8654; e, all'uopo, convenne il Comune di Sant'Agata di Militello e l'I.A.C.P. di Messina davanti alla Corte d'Appello di Messina, alla quale chiese di "determinare la giusta indennità di espropriazione e di condannare l'ente espropriante al pagamento e versamento di quanto risulterà dovuto". I convenuti si costituirono in giudizio. Il Comune di Sant'Agata eccepì, preliminarmente, il difetto della propria legittimazione passiva, osservando che l'obbligazione avente ad oggetto il pagamento della indennità di espropriazione gravava unicamente sull'I.A.C.P. di Messina, trattandosi del soggetto che aveva richiesto il provvedimento ablativo. Nel merito, oltre a contestare la domanda, chiese che l'ammontare dell'indennità liquidato nel provvedimento di espropriazione fosse congruamente diminuito. L'I.A.C.P. di Messina si limitò a chiedere il rigetto della domanda proposta nei propri confronti. Espletata l'indagine istruttoria anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, l'attore precisò le proprie conclusioni chiedendo alla Corte messinese di determinare il giusto ammontare delle indennità di espropriazione e di occupazione negli importi, rispettivamente, di L. 285.771.400 e di L. 71.442.850; e di condannare i convenuti a pagare in suo favore dette somme, oltre agli interessi, come per legge. La Corte di Messina, pronunciando con sentenza depositata il 10 luglio 1992 ha affermato: che l'obbligazione relativa alla corresponsione delle indennità di espropriazione e di occupazione ricade unicamente sul Comune, in quanto mentre l'espropriazione era stata disposta direttamente in favore di quell'ente, l'I.A.C.P. di Messina era semplicemente titolare del diritto di superficie e mero delegato al compimento degli atti espropriativi; che il terreno occupato ed espropriato aveva vocazione edificatori; che lo stesso terreno aveva un valore venale (correttamente ricostruito dall'ausiliare sulla base sia del metodo analitico che di quello sintetico) L. 47.900 a metro quadro; e che, pertanto, tenuto conto della estensione dell'area oggetto dei provvedimenti ablativi (mq. 5.966) il Sanna ha diritto alle somme di L. 285.771.400 a titolo di indennità di espropriazione, e di L. 71.442.570 (il 5 per cento del valore venale del terreno per ciascuno dei 5 anni del periodo di occupazione) a titolo di indennità di occupazione. Sulla base di queste conclusioni in ordine ai punti logico-giuridici essenziali della pronuncia, la Corte territoriale ha respinto la domanda nei confronti dell'I.A.C.P. di Messina; ha dichiarato che il Comune di Sant'Agata di Militello "è tenuto a corrispondere all'attore le indennità di espropriazione e di occupazione legittima, in misura, rispettivamente, di lire 285.771.400 ed in L. 71.442.850"; ed ha condannato lo stesso Comune a "depositare presso la Cassa depositi e prestiti dette somme - detratte quelle già versate in via amministrativa - con gli interessi legali decorrenti", "dalla data del decreto di espropriazione per la somma liquidata a titolo di indennità di espropriazione e dalla scadenza di ogni singola annualità per la somma liquidata per occupazione legittima". 3. - Il Comune di Sant'Agata di Militello ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due articolati motivi di annullamento. Gli intimati Calogera Sanna, Marianna Sanna, Giuseppe Sanna e Benedetto Sanna (nato il 23 novembre 1960) eredi dell'espropriato Benedetto Sanna deceduto nelle more, resistono con controricorso. L'intimato I.A.C.P. di Messina ha depositato un controricorso nel quale - dopo aver precisato che la statuizione con la quale la Corte di Messina aveva rigettato la domanda del Sanna nei propri confronti è divenuta definitiva ed ha acquisito autorità di cosa giudicata in quanto non ha formato oggetto di impugnazione - ha dichiarato di aderire all'impugnazione proposta dal Comune di Sant'Agata di Militello. Detto controricorso è stato iscritto al n. 13787 del Ruolo Affari civili per il 1992. 4. - Il ricorso, originariamente assegnato alla 1a Sezione civile, è stato rimesso a queste Sezioni Unite per la composizione del contratto, verificatosi nell'ambito della predetta Sezione semplice, in ordine alla questione riguardante l'individuazione del criterio di determinazione della indennità di occupazione a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5-bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359. Motivi della decisione 1. - A norma dell'art. 335 c.p.c., al ricorso proposto dal Comune di Sant'Agata di Militello avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina del 10 luglio 1992 (iscritto al n. 12916 del 1992 R.A.C.), deve essere riunito il procedimento (iscritto al n. 13797 del 1992 R.A.C.) relativo al controricorso dell'I.A.C.P. di Messina portante adesione alla impugnazione principale. 2.1. - Il primo motivo del ricorso inserisce alla statuizione relativa alla determinazione della indennità di espropriazione e propone nei suoi confronti una duplice censura. Con la prima, il ricorrente sostiene che l'entrata in vigore dell'art. 5-bis del D.L. 11 luglio 1992 introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359 ha reso inapplicabile alla fattispecie il criterio indennitario previsto dall'art. 39 legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla cui stregua la Corte territoriale ha fissato l'ammontare della indennità per l'espropriazione dell'area di proprietà di Benedetto Sanna; e che, per ciò solo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice del merito per il nuovo giudizio sulla base del nuovo criterio indennitario. Con la seconda il Comune di Sant'Agata denuncia che, comunque, la Corte territoriale ha giustificato in modo invalido e realizzante il vizio previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. il capo della pronuncia in tema di determinazione del valore "venale" dell'area espropriata. Ad avviso del ricorrente, la Corte è incorsa in quel vizio sia perché ha posto a fondamento del metodo sintetico-comparativo adottato all'anzidetto fine dati incerti, non univoci e, comunque, ricostruiti in modo arbitrario; e sia perché non ha chiarito le ragioni della preterizione di elementi di giudizio contrastanti i dati recepiti quali parametri. 2.2. - La prima ragione di censura è fondata. A mente del sesto e del settimo comma dell'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di quella fonte legislativa l'indennità di espropriazione deve essere liquidata sulla base del criterio fissato nei precedenti commi dello stesso articolo, salvo che il relativo ammontare sia stato già accettato dalle parti, ovvero che lo stesso sia stato già determinato in una pronuncia giurisdizionale non impugnabile o passata in giudicato. Ora, nei riguardi della fattispecie per cui è ricorso non si configura alcuna delle circostanze ostative alla applicabilità del nuovo criterio, di modo che l'indennità spettante ai Sanna per l'espropriazione del loro fondo deve essere liquidata sulla base delle regole di cui all'art. 5-bis legge n. 359 del 1992. Ne consegue l'accoglimento del profilo di censura in esame, e l'annullamento della statuizione impugnata col rinvio al giudice del merito per la nuova pronuncia sul punto. 2.3. - Non è fondata, invece, la censura avverso la determinazione del valore venale dell'area, valore che costituisce uno degli elementi di riferimento per la liquidazione della indennità di espropriazione anche in applicazione del criterio fissato nell'art. 5-bis legge n. 359 del 1992. Per un verso, perché la Corte del merito ha giustificato in modo congruo e corretto il propri convincimento sul punto. Per vero, ne ha dato adeguata spiegazione, sottolineando, tra l'altro, (e questo argomento sicuramente decisivo non è stato contestato) che il dato acquisito sulla base del metodo sintetico-comparativo aveva trovato totale riscontro nelle risultanze dell'indagine condotta col metodo analitico; inoltre, ha enunciato le ragioni del rigetto delle contrarie deduzioni dell'ente espropriante. Per altro verso, perché, a ben vedere, le censure sono affatto generiche e si risolvono nell'inammissibile istanza di un nuovo esame delle risultanze istruttorie. 2.4. - Il motivo, perciò, deve essere accolto solo per quanto di ragione. 3.1. - Il secondo mezzo di annullamento attiene, invece, alla statuizione in tema di indennità di occupazione. Ad avviso del ricorrente anche questa pronuncia è inficiata da due distinti vizi. Sul piano formale ed assorbente, dalla violazione dell'art. 112 c.p.c., e del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Infatti, si sostiene, nell'attribuire al Sanna tale indennità la Corte territoriale ha deciso extra petita stante tanto "l'assenza di ogni rituale domanda in ordine a detta indennità", quanto l'impossibilità di ritenere che la domanda fosse ricompresa in quella diretta alla indennità di espropriazione, atteso che l'indennità di occupazione "si fonda su titoli e presupposti diversi rispetto all'indennità di esproprio, e può essere richiesta e determinata anche separatamente ancor prima ed indipendentemente dalla pronuncia del decreto di espropriazione". Sul piano sostanziale, dalla circostanza che l'indennità di occupazione è stata liquidata secondo il criterio degli interessi sulla concreta indennità di esproprio parametrata al valore venale dell'area occupata, di modo che non può che essere "riliquidata e riferita alla nuova indennità di esproprio da determinarsi in base ai nuovi criteri dettati dalla sopravvenuta legge n. 359 del 1992". 3.2. - In ordine alla censura formulata nel primo profilo del mezzo, dagli atti processuali - che questa Corte di legittimità può apprezzare direttamente dovendo pronunciare sulla denuncia di un error in procedendo - risulta certo, innanzitutto, che in sede di precisazione delle conclusioni (puntualmente riportate nell'epigrafe della sentenza impugnata) il Sanna chiese espressamente alla Corte messinese di determinare anche il giusto ammontare della indennità di occupazione e di condannare i convenuti in solido al pagamento dell'importo così accertato. È da escludere, perciò, che la Corte di Messina abbia pronunciato extra petita. Risulta in modo univoco, altresì, che l'anzidetta domanda non era nuova, una volta che era ricompresa nell'ambito della richiesta formulata sin dall'atto introduttivo del giudizio. Lo si evince dalla circostanza che in quell'atto il Sanna aveva proposto opposizione nei confronti dell'intero provvedimento che aveva fissato nella misura globale ed unitaria di L. 3.467.000 l'ammontare delle due indennità di espropriazione e di occupazione; e dalla constatazione che, pertanto, l'opposizione non poteva che mirare ad una pronuncia che riguardasse entrambe le indennità. Si deve anche escludere, allora, che sussista, quanto meno, la violazione del divieto di nuove domande. Rimane assorbito, così, il rilievo che i convenuti non avevano eccepito che la domanda formulata in sede di conclusioni definitive fosse nuova ed inammissibile; e che, di conseguenza, avevano accettato il contraddittorio ed avevano determinato il dovere del giudice del merito di esaminarla e di pronunciare sulla stessa. Ne discende il rigetto della censura. 3.3.1. - Nel secondo profilo del motivo, il ricorrente accetta, nelle sue linee generali, il principio affermato dal giudice del merito secondo cui l'indennità spettante al proprietario per l'occupazione legittima di un suo immobile deve essere determinata in una somma corrispondente all'ammontare - per ciascun anno di durata dell'occupazione - degli interessi legali commisurati al valore pecuniario dell'immobile stesso. Si limita a sostenere, infatti, che il "valore" cui commisurare gli interessi è quello che assume concreta rilevanza ai fini della determinazione della indennità della successiva espropriazione dell'immobile occupato, e non quella corrispondente al giusto prezzo che quel bene avrebbe avuto in una libera contrattazione di mercato: il così detto valore venale. Con la conseguenza, che allorquando, in relazione ad un immobile legittimamente occupato, l'indennità di espropriazione debba essere fissata sulla base del criterio dettato dall'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992, allora il valore del bene al quale debbono essere commisurati gli interessi legali non è quello venale, ma è quello determinato (o da determinare) sulla base del nuovo criterio indennitario. Stante i limiti della censura, il thema devoluto a questa Corte di legittimità risulta circoscritto alla questione se - fermo restando che nella specie l'indennità di occupazione deve essere determinata in misura pari all'ammontare degli interessi legali sul valore del bene occupato - questo valore debba sempre corrispondere a quello posto a base della indennità spettante per la successiva espropriazione del bene stesso anche quando, ai fini di quest'ultima indennità, siffatto "valore" non coincida con quello venale, ma debba essere determinato in base a diversi e più limitati parametri. 3.3.2. - La questione così identificata è stata altre volte affrontata da questa Corte Suprema, con riferimento a singole fattispecie ablatorie speciali (in quanto disciplinate da leggi settoriali) in ordine alle quali: l'Amministrazione deve provvedere all'esecuzione di un'opera pubblica su un immobile di proprietà di un soggetto privato, da acquisire tramite l'espropriazione per pubblica utilità; l'indennità per quelle espropriazioni deve essere determinata sulla base di criteri caratterizzati dalla sua commisurazione ad un "valore" dell'immobile espropriando non coincidente con quello venale; in attesa della pronuncia del decreto di espropriazione, il soggetto espropriante è autorizzato ad occupare l'area esproprianda; nulla è previsto in ordine ai criteri di determinazione della indennità per questa occupazioni. In concreto, la questione è stata esaminata: - nel passato, con riferimento alle indennità per le occupazioni finalizzate alle espropriazioni per il Risanamento della Città di Napoli di cui alla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per le quali, a norma dell'art. 13 comma 3 della stessa legge, "l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio"; o ad altre espropriazioni assoggettate, per legge, a detto regime; - di recente, con riferimento alle indennità per le occupazioni finalizzate ad espropriazioni la cui indennità debba essere liquidata secondo il criterio fissato nell'art. 5-bis del D.L. n. 333 del 1992 convertito in legge n. 359 del 1992. a) In ordine alla prima delle indicate fattispecie è stato deciso che in mancanza di altri elementi offerti dalle parti, l'indennità per detta occupazione deve essere liquidata in base al calcolo degli interessi legali sull'entità della indennità di espropriazione, da correlarsi, tuttavia, a tale limitato fine, sempre al valore venale dell'immobile, a nulla rilevando, in contrario, che quella indennità debba essere liquidata secondo le regole fissate nell'art. 13 legge n. 2892 del 1885 (Cass., 14 luglio 1965, n. 1498, 21 novembre 1969, n. 3749, 24 settembre 1970, n. 1702, 14 ottobre 1972, n. 3064, 12 dicembre 1972, n. 3566, 9 luglio 1975, n. 2673, 26 marzo 1977, n. 1187, 25 ottobre 1977, n. 4570, 28 giugno 1979, n. 3616, 15 novembre 1985, n. 5605, 10 novembre 1993, n. 11078). Il principio è stato giustificato con la ragione che, avendo la disciplina dettata dall'art. 13 legge n. 2892 del 1885 portata derogatoria rispetto alla regola generale della parametrazione dell'indennità di espropriazione al valore venale fissata nell'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, siffatta caratterizzazione ne impedisce l'applicazione in via estensiva od analogica alla indennità di occupazione. Infatti, l'interpretazione estensiva rimane preclusa dalla diversità ontologica degli istituti, rispettivamente, della espropriazione e di occupazione d'urgenza, una volta che quest'ultima, quand'anche sia preordinata all'espropriazione, ha rispetto a questa figura ablatoria autonomia sia funzionale (in quanto mira ad assicurare la disponibilità di fatto dell'immobile al soggetto interessato) che procedimentale; quella analogica è preclusa a norma dell'art. 14 delle preleggi, stante il suo carattere eccezionale rispetto alla regola generale posta dall'art. 39 legge n. 2359 del 1865. b) In ordine alla ipotesi in cui l'indennità di espropriazione debba essere determinata sulla base del criterio fissato nell'art. 5-bis legge n. 359 del 1992 sussiste, invece, contrasto. Mutuando gli argomenti recepiti in funzione della soluzione data alla precedente ipotesi, è stato affermato che la disposizione dell'art. 5-bis non influisce sulla indennità di occupazione, trattandosi di norma non applicabile analogicamente a fattispecie diversa da quella per la quale è stata posta, in quanto derogatoria al principio generale fissato nell'art. 39 legge n. 2359 del 1865 (così: Cass., 6 luglio 1996, n. 6223, 5 maggio 1995, n. 4914). Ma è stato anche affermato il principio opposto, alla stregua del rilievo che una volta che ai fini della espropriazione il valore dell'immobile deve essere determinato sulla base del nuovo criterio, tale valore non può che essere posto a base anche della liquidazione della indennità di occupazione (v. tra le edite, Cass., 27 gennaio 1995, n. 1014). Da ciò, appunto, la rimessione del ricorso a queste Sezioni Unite per la composizione del contrasto. 3.3.3.1. - Ai fini dell'impostazione della conseguente indagine è opportuno premettere che, come è nozione comune, nell'ambito del nostro ordinamento positivo si individuano tre diverse forme di occupazione dei beni del privato da parte della pubblica amministrazione e per causa di pubblica utilità: a) l'occupazione temporanea di cui all'art. 64 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, funzionale all'approvvigionamento di materiali, all'impianto di cantieri ovvero alla fruizione di altre utilità necessaria all'esecuzione di un'opera pubblica; questa occupazione non cade necessariamente sull'area destinata all'insediamento dell'opera pubblica e postula come normale la restituzione del bene una volta venuta meno la necessità per cui è stata disposta; b) l'occupazione d'urgenza o strumentale di cui all'art. 71 comma 1 prima parte legge n. 2359 del 1865, consistente nella apprensione del possesso del fondo privato imposta dalla necessità di fronteggiare, suo tramite, pubbliche calamità o situazioni di forza maggiore; si tratta di una occupazione che presenta come connaturati i caratteri della temporaneità e della restituzione del bene al privato, dopo che si sia risolta la situazione che l'ha imposta; c) l'occupazione d'urgenza prevista (a seguito della legge 18 dicembre 1879, n. 5188) dall'art. 71 comma 1 ultima parte legge n. 2359 del 1865, che ha il suo presupposto nella necessità per l'Amministrazione di disporre dell'immobile per eseguirvi lavori relativi ad opere pubbliche dichiarate urgenti ed indifferibili. A quest'ultima forma di occupazione sono riconducibili le cosiddette occupazioni d'urgenza preordinate all'espropriazione, che sono disposte allorquando, mentre è stata completata la programmazione dell'opera pubblica dichiarata urgente ed indifferibile da realizzare in un'area, non è stata completata la procedura per il perfezionamento dei negozi giuridici di acquisizione della proprietà dell'area; e che sono finalizzate, appunto, a consentire all'Amministrazione di conseguire l'immediato possesso dell'area e di superare, in questo modo, i tempi necessari per conseguirne la disponibilità all'esito del procedimento espropriativo. Si tratta di una occupazione rispetto alla quale, da un canto, la legittimità del possesso da parte della pubblica amministrazione è limitata nel tempo; dall'altro, però presuppone quale ipotesi normale ed ordinaria che nel suo corso l'Amministrazione acquisti la proprietà dell'immobile e, di converso, il proprietario non ne riacquisti il godimento. In contrapposizione alle figure fin qui richiamate, varie leggi speciali prevedono altre forme di occupazione d'urgenza caratterizzate dall'essere non già temporanee ma definitive, e nel risolversi, perciò, in una vera e propria espropriazione. Tale è, ad esempio, la figura prevista dall'art. 12 cpv. D.Lgs.Lgt. 27 febbraio 1919, n. 219 recante provvedimenti per la città di Napoli, per il quale "in caso di urgenza, l'espropriante potrà immettersi nel possesso del bene da espropriare in seguito alla compilazione dello stato di consistenza di essi da disporsi dal Prefetto di Napoli, il quale determinerà, in questo caso, la somma che l'espropriante dovrà depositare in via provvisoria per la indennità di espropriazione, salva la determinazione della indennità definitiva da parte della Giunta arbitrale di cui all'art. 17 del presente decreto". In questo caso, infatti, l'immissione d'urgenza nel possesso dei beni concreta non già una mera occupazione temporanea d'urgenza, ma un'espropriazione con procedura eccezionale, sì che il decreto del Prefetto che la dispone, è un atto formalmente e sostanzialmente espropriativo e il trasferimento dei beni e la conversione di essi nel loro equivalente pecuniario risale alla data della occupazione (v., Cass., 6 ottobre 1962, n. 2826, 13 febbraio 1963, n. 285, 16 novembre 1966, n. 2768). Se ne trae che nei riguardi di queste occupazioni definitive non si configura un diritto del privato ad una indennità per la mera occupazione del suo bene (come s'è detto, in quest'ipotesi la perdita del godimento coincide con l'ablazione del diritto dominicale) sicché rimangono estranee alla problematica che qui rileva. Ora, nel nostro ordinamento positivo la materia relativa all'indennità per le occupazioni d'urgenza all'espropriazione è disciplinata in modo espresso: - dall'art. 72 comma 4 della legge n. 2359 del 1865, che ha valore di norma di portata generale e che stabilisce che, per determinarla "si debbono osservare le disposizioni dell'art. 24 e segg." della medesima fonte legislativa; - dall'art. 20 comma 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 nel testo novellato dall'art. 14 legge 28 gennaio 1977, n. 1, per il quale deve essere determinata "in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta, per l'espropriazione del'area da occupare, calcolata a norma dell'art. 16, ovvero per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo della indennità annua"; la disposizione, a seguito della previsione di cui all'art. 4 D.L. 2 maggio 1974, n. 115 convertito con legge 27 giugno 1974, n. 247, aveva portata generale afferendo a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali, ma, dopo la sua parziale incostituzionalità dichiarata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 25 gennaio 1980, trova applicazione con riferimento alle espropriazioni di aree agricole per opere pubbliche regionali o di ambito infraregionale; - da plurime disposizioni specifiche dettate per le occupazioni preordinate ad espropriazione finalizzate a scopi speciali; tra esse, l'art. 80 legge 14 maggio 1981, n. 219 (in tema di intervento statale per l'edilizia residenziale a Napoli) in correlazione all'art. 2 legge 29 luglio 1980, n. 835, alla cui stregua "l'indennità da corrispondere in caso di occupazione d'urgenza è pari ad un dodicesimo, per ciascun anno di occupazione, dell'indennità determinata ai sensi del primo comma dell'art. 1 (della stessa legge n. 835 del 1992) ovvero, per ciascun mese o frazione di mese, ad un dodicesimo della indennità annua", peraltro, "maggiorata del 70%". Conseguentemente, salvo che non sia diversamente disposto in modo espresso, la materia relativa alla indennità per le occupazioni di suoli a vocazione edificatoria nei quali devono essere insediate opere di pubblica utilità di competenza statale o interregionale, preordinate alla loro successiva espropriazione, rimane assoggettata alla disciplina fissata nella disposizione generale di cui al quarto comma dell'art. 72 legge n. 2359 del 1865. 3.3.3.2. - La formula di questa norma, apparentemente anodina e neutra, ove valutata con specifico riguardo alle occupazioni preordinate alle espropriazioni, indirizza in realtà perla conclusione che all'immobile deve essere attribuito il medesimo valore ai fini sia dell'indennità per la sua occupazione che a quella per la sua espropriazione; ossia che l'indennità di occupazione deve essere commisurata ad un valore dell'immobile occupato da identificarsi sulla base della applicazione delle medesime regole positive alla cui stregua deve essere fissato il valore dello stesso immobile al fine della liquidazione della indennità per la espropriazione cui l'occupazione stessa è strumentale. Alla conclusione conducono in modo univoco e convergente tutti i canoni ermeneutici. I) In primo luogo, il dato letterale. In particolare, la constatazione che il quarto comma dell'art. 72 rinvia alle norme dettate nel Capo IV del Titolo I della stessa fonte legislativa; ed il rilievo che, posto che questo capo disciplina la materia della indennità di espropriazione ed il modo di determinarla, col rinvio la norma viene a fissare un collegamento tra le due indennità, e fa diventare l'indennità di occupazione riflesso di quella di espropriazione. In questa prospettiva, allora, la circostanza che ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione il valore dell'immobile debba coincidere con quello venale assume un significato ed una portata meramente contingente ed eventuale, legata, cioè, alla sola evenienza che l'indennità espropriativa coincida col valore di mercato dell'immobile. II) L'analisi sistematica, poi, esclude la fondatezza delle ragioni valorizzate a sostegno della diversa interpretazione apparente e restrittiva (in effetti accolta in precedenti decisioni di questa stessa Corte Suprema) della norma ancorata al rilievo che, anche con riferimento alle occupazioni preordinate all'espropriazione, la relativa indennità vale a compensare il proprietario della mancata percezione del reddito dell'immobile occupato, di modo che non può che essere parametrata al valore effettivo dello stesso bene, e non ad altri valori più limitati e ridotti. Per vero, detta interpretazione è stata giustificata sia con l'argomento che il dettato dell'art. 72 comma 4 è posto in diretta correlazione col disposto dell'art. 68 comma 2 della medesima legge n. 2359 del 1865, per il quale "l'indennità deve essere determinata avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata della occupazione, e tenuto conto di tutte le altre valutabili circostanze"; e sia con l'argomento che l'occupazione d'urgenza è sempre caratterizzata in modo essenziale da autonomia funzionale e procedimentale rispetto alla espropriazione, anche quando sia strumentale a questo provvedimento ablatorio. Siffatte enunciazioni non possono essere condivise. a) L'ammissibilità di una esegesi dei testi degli art. 74 comma 4 e art. 68 comma 2 della legge n. 2359 del 1865 da condursi sulla base della correlazione tra i rispettivi precetti è esclusa dallo stesso testo legislativo. Innanzitutto, per ragioni di natura letterale. Il rinvio alle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 72 è limitato alle regole in tema di indennità di espropriazione dettate nel Capo IV del Titolo I della stessa legge, sicché non può riguardare anche la disposizione di cui all'art. 68: sia perché questa è contenuta nel Capo I del Titolo II (riguardante le occupazioni temporanee per l'approvvigionamento dei materiali e per lo sfruttamento temporaneo di altre utilità del fondo occupato); sia perché essa attiene non già alla indennità di espropriazione, bensì a quella di occupazione con limitato ed esclusivo riferimento alle occupazioni previste nel precedente art. 64; e sia perché, diversamente opinando, il rinvio alle disposizioni in tema di indennità di espropriazione non avrebbe alcun senso, una volta che la disciplina circa il modo di determinare l'indennità di occupazione era già fissata in una apposita norma. In secondo luogo, per ragioni sostanziali. In particolare, per la diversità ontologica sussiste tra le figure occupazionali previste, rispettivamente, dagli artt. 64 e 71 della legge n. 2359 del 1865 che presuppone ed impone la diversità dei relativi sistemi giuridici, ed esclude la commistione tra i rispettivi regimi. b) In ordine al secondo argomento costituisce ormai nozione comune che, a partire da quando (in via transitoria con l'art. 20 D.Lgs.Lgt. 6 febbraio 1919, n. 107, e poi in via definitiva con l'art. 39 R.D. 8 febbraio 1923, n. 422) l'ordinamento positivo ha previsto che le opere pubbliche (indicate, prima in modo specifico e poi per intere categorie) possano essere comunque dichiarate o considerate urgenti ed indifferibili, si è avuta la modifica dei presupposti della occupazione d'urgenza di cui all'art. 71 comma 1 ultima parte della legge n. 2359 del 1865 come modifica dalla legge n. 5188 del 1879. In concreto, l'urgenza che determina e legittima l'occupazione non è più quella (originariamente prevista) connessa alla necessità per l'Amministrazione di fronteggiare tempestivamente o situazioni di emergenza causate da calamità, forza maggiore, ovvero specifiche situazioni obbiettive. È costituita, invece, dalla durata del procedimento previsto in via ordinaria per l'espropriazione dell'area sulla quale deve essere realizzata l'opera pubblica, e mira ad annullare l'effetto della durata attraverso l'attribuzione, all'Amministrazione, del potere di dar comunque immediato inizio ai lavori in virtù della piena disponibilità dell'area: dunque, nella sostanza, mira ad una anticipazione degli effetti del provvedimento di espropriazione. Vale a dire che, come questa Corte ha altra volta enunciato, questa figura occupazionale è divenuta uno strumento generale (e per certi versi) necessitato per consentire all'Amministrazione di accelerare l'esecuzione dell'opera pubblica, rendendone possibile il sollecito inizio grazie all'anticipata immissione in possesso dei fondi occorrenti prima ancora che il procedimento espropriativo pervenga alla sua naturale conclusione con la pronuncia del provvedimento ablativo (v. Cass., Sez. Un., 10 giugno 1988, n. 6222, 22 settembre 1984, n. 4816). Tanto - mentre giustifica la denominazione di questa figura occupazionale come occupazione preordinata o preliminare all'espropriazione - comporta necessariamente l'attribuzione all'Amministrazione occupante di poteri sull'immobile affatto incompatibili con quelli dei quali può fruire il mero titolare di un diritto di godimento, una volta che ha anche il potere di procedere all'irreversibile trasformazione dell'area occupata e, conseguentemente, di acquisirne in modo legittimo la proprietà a titolo originario attraverso la c.d. accessione invertita. Di fatto, dunque, comporta l'appropriazione da parte dell'occupante delle facoltà connesse al diritto dominicale sul bene, con la conseguente anticipazione nel tempo dell'esautoramento del proprietario dell'intero contenuto del suo diritto reale. Non solo, ma anche la "temporaneità" dell'occupazione acquista un diverso contenuto. La temporaneità, infatti, non è più correlata alla restituzione dell'immobile al proprietario, che, in effetti, nell'intima logica dell'istituto non è prevista né prevedibile. Ed è proprio da questa constatazione che la giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa meno recente aveva tratto il corollario (poi precluso dalle norme successivamente emanate) che alla occupazione d'urgenza preliminare all'occupazione non fosse applicabile il termine biennale di cui all'art. 73 legge n. 2359 del 1865 e, addirittura, che la stessa non potesse essere soggetta ad alcun limite di tempo (v. Cass., 18 marzo 1954, n. 1577; Cons. St., Sez. IV, 19 ottobre 1960, n. 865). È correlata, invece, alla pronuncia del decreto di espropriazione, onde consentire all'Amministrazione di assicurare legittimamente continuità e definitività agli effetti espropriativi prodottisi in via provvisoria durante il periodo di occupazione. Ebbene, lo scopo, il contenuto ed il regime dell'occupazione preliminare fin qui ricostruiti rendono certo che tra quest'istituito e l'espropriazione sussiste un vincolo strumentale del primo nei confronti del secondo, e (se non proprio una identità) una immanente continuità di funzione. Quindi, quanto meno nello stadio attuale della disciplina positiva in tema di provvedimenti ablatori della proprietà privata, non si può condividere la costruzione secondo cui l'occupazione di urgenza preordinata alla espropriazione è un istituto caratterizzato in modo essenziale da autonomia funzionale rispetto all'espropriazione formale; e secondo cui, perciò, occupazione preliminare ed espropriazione danno vita a due categorie contrapposte non interferenti e non interagenti tra loro. Ciò esclude, in ultima analisi, che l'indagine relativa alla soluzione dei problemi ricostruttivi della disciplina delle materie riguardanti l'occupazione preliminare non prevista in modo espresso dall'ordinamento positivo, possa essere condotta sulla base di una valutazione di questa figura avulsa dal suo collegamento con l'espropriazione. Nel contempo, il collegamento funzionale tra le figure ablatorie dell'occupazione preliminare e della espropriazione, da un canto, e le prescrizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (per i quali è divenuto pressoché obbligatorio che l'esecuzione dell'opera pubblica abbia inizio con un'occupazione d'urgenza dell'area del privato dove debbono insistere) dall'altro, rendono certa la sussistenza di un rapporto anche formale tra i procedimenti relativi ai due istituti. Tanto significa che il procedimento per l'occupazione preliminare, da autonomo e meramente collegato, si è trasformato in un momento normale del procedimento di espropriazione. Da ciò, ormai dominante in dottrina (e qui condivisa) che il procedimento di occupazione costituisce una fase del procedimento di espropriazione o, più esattamente, un subprocedimento nell'ambito del secondo (così, anche Cass., 22 settembre 1984, n. 4816); e che la sua presenza dà luogo ad una variante della procedura ordinaria di espropriazione. III) In una prospettiva meramente astratta e dialettica, dalle conclusioni raggiunte in ordine allo scopo ed alla funzione della occupazione preliminare, nonché al suo collegamento funzionale e procedimentale con l'espropriazione discende necessariamente, innanzitutto, che le indennità spettanti al proprietario per ciascuno dei due istituti ablatori valgono a compensarlo di un medesimo pregiudizio e, precisamente, della perdita di tutte le facoltà connesse al diritto di proprietà; indi, che l'indennità per l'occupazione perde la propria autonomia nei confronti di quella per l'espropriazione, sicché al proprietario non potrebbe che competere un'unica indennità: quella di espropriazione aumentata degli interessi annui per il periodo di durata dell'occupazione. In tale senso, del resto, vi furono plurime pronunce di questa stessa Corte Suprema che, appunto, affermarono il principio che per le occupazioni di urgenza preordinate all'espropriazione non è dovuta una indennità distinta da quella di espropriazione, ma si devono corrispondere soltanto gli interessi su quest'ultima, in quanto dette occupazioni, per essere preordinate all'esproprio, devono considerarsi anticipata immissione nel possesso degli immobili (Cass., Sez. Un., 17 luglio 1965, n. 1591; Sez. Un. 29 dicembre 1967, n. 3025; 7 settembre 1970, n. 1239). In realtà, il nostro ordinamento positivo ha sempre previsto che il proprietario abbia diritto a due distinte indennità; il che, mentre esclude che gli si possa corrispondere un'indennità formalmente unica, ha determinato correttamente l'abbandono del principio giurisprudenziale avanti richiamato. Certo, è, comunque, che l'omogeneità funzionale e procedimentale delle indennità per l'occupazione e l'espropriazione porta necessariamente a ritenere che l'indennità di occupazione non possa che essere un riflesso di quella di espropriazione; e, in definitiva, che - salvo che non sia diversamente disposto in modo espresso - entrambe non possano che essere determinate sulla medesima base e, dunque, con riferimento ad un identico valore dell'immobile. Ne consegue pianamente che la lettura del precetto del quarto comma dell'art. 72 legge n. 2359 del 1865 qui accolta trova conferma anche nella ricostruzione sistematica della natura propria dei provvedimenti ablatori dei quali si tratta. V) Detta interpretazione, infine, è definitivamente avvalorata, se non addirittura imposta, dai principi emergenti da specifiche norme dell'ordinamento positivo e dal sistema da esse delineato. In questo senso presentano notevole valenza le disposizioni legislative che, nel disciplinare in modo espresso i criteri per la determinazione della indennità di occupazione preordinate ad espropriazioni speciali, stabiliscono che debba essere fissata in una percentuale (variamente stabilita) della indennità di espropriazione. Ad esempio, l'art. 20 comma 3 legge n. 865 del 1971; il combinato disposto degli art. 80 comma 6 legge n. 219 del 1981 e art. 2 legge n. 385 del 1980; il combinato disposto dell'art. 3 comma 5 D.L. 26 novembre 1980, n. 776 (recante provvedimenti urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980) convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 1980, n. 874. Per vero, manifestamente, siffatte disposizioni costituiscono puntuale applicazione del principio secondo cui l'indennità per l'occupazione preliminare costituisce un riflesso di quella di espropriazione, si che deve essere ancorata ad un valore del bene determinato in modo omogeneo: nel senso, cioè, che il valore che è (o che dovrebbe essere) assunto a base della indennità per l'espropriazione (ove il relativo provvedimento fosse pronunciato) costituisce il parametro di riferimento anche della indennità di occupazione. Né si può opporre che l'art. 20 legge n. 865 del 1971 e l'art. 3 comma 5 D.L. n. 376 del 1980 convertito in legge n. 874 del 1980 sono stati dichiarati incostituzionali. Il vero è, infatti, che la declaratoria di incostituzionalità inerisce non già al criterio di calcolo della indennità di occupazione fissato in una percentuale di quella di espropriazione, sibbene ed esclusivamente, alle concrete modalità di determinazione del "valore" dell'immobile ai fini della indennità di espropriazione. Tanto, del resto, è stato espressamente chiarito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 62 dell'8 febbraio 1991 che, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 3 comma 5 D.L. n. 376 del 1980 convertito legge n. 874 del 1980, ha precisato che "il riferimento, per la determinazione della indennità di occupazione, alla misura di quella per l'espropriazione non contrasta in linea di principio con la garanzia prevista nell'art. 42, terzo comma, Cost., sempre che la misura della indennità posta a base del computo sia congrua e la percentuale prevista ragionevole". E neppure si può opporre che dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 5 gennaio 1980, la regola di cui al terzo comma dell'art. 20 legge n. 865 del 1971 attiene ad un limitato numero di fattispecie espropriative, una volta, che comunque, il suo precetto non è stato espunto totalmente dall'ordinamento positivo. Ne discende che le norme prima richiamate si configurano non già quale disposizioni eccezionali, ma come precetti esponenziali del corrispondente principio già insito nel sistema positivo in tema di espropriazioni in genere, e di occupazioni preliminari in particolare. Ebbene, di fronte a questo dato, l'armonia del sistema esige che per tutte indistintamente le occupazioni preliminari, qualunque siano le caratteristiche dell'immobile occupato, l'opera da realizzare, il soggetto occupante, la relativa indennità debba essere determinata con riferimento ad un valore del bene occupato determinato secondo i criteri da adottarsi ai fini della liquidazione della indennità spettante per l'espropriazione prevista come momento finale del procedimento ablativo strumentale alla realizzazione dell'opera pubblica per la cui esecuzione si è proceduto all'occupazione. Con una formula sintetica, in una misura percentuale della concreta indennità spettante (o che sarebbe spettata) per la preventivata espropriazione del bene occupato. Tanto, a definitiva ragione, in quanto non è dato individuare una qualsiasi plausibile spiegazione del perché mentre per talune aree l'indennità di occupazione deve essere commisurata all'indennità per l'espropriazione dello stesso bene determinata in base a criteri diversi e più limitati rispetto a quello corrispondente al giusto prezzo in un libero mercato, per altre aree l'indennità debba essere commisurata al valore venale del bene stesso. 3.3.3.2. Si deve dire, allora, - e in questi sensi deve essere composto il contrasto - che l'indennità per l'occupazione preordinata all'espropriazione - ove debba essere determinata ai sensi dell'art. 72 comma 4 legge 25 giugno 1865, n. 2359, il cui precetto trova applicazione generale in carenza di espresse disposizioni che fissino diversi criteri - deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale (che ben può corrispondere al saggio degli interessi legali) dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata finalizzata all'opera pubblica per cui avviene l'occupazione medesima, calcolata secondo i criteri fissati dall'ordinamento positivo per questa distinta indennità. Ne deriva, per ciò solo, che ove l'occupazione di un'area sia preordinata ad una espropriazione la cui indennità dovrebbe essere calcolata secondo il criterio fissato dall'art. 5-bis D.L. 11 luglio n. 1992 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, l'indennità per detta occupazione deve essere fissata in misura pari ad una percentuale, per ciascun anno di occupazione, della somma risultante dall'applicazione del predetto criterio indennitario espropriativo. In realtà siffatta ricostruzione del regime relativo a questa ipotesi specifica emerge anche, in modo autonomo, dalle disposizioni di cui ai commi 6 (come novellato dall'art. 6 comma 65 legge 28 dicembre 1995, n. 549) e art. 7-bis (introdotto dall'art. 3 comma 65 legge 28 dicembre 1996, n. 662) dell'art. 5-bis D.L. n. 359 del 1992 convertito, con modificazioni dalla legge n. 359 del 1992, per le quali, rispettivamente: "le disposizioni del presente articolo si applicano in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; e "in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità cui al comma 1 con esclusione della riduzione del quaranta per cento; in tal caso, l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento". Per vero, da quei precetti si evince la regola che, per detta fonte legislativa, nelle ipotesi da essa considerate, qualunque sia l'evento giuridico (cessione volontaria, espropriazione formale, occupazione acquisitiva) ablatorio del diritto di proprietà del privato su un immobile in funzione dell'insediamento su quel bene di un'opera di publica utilità, il quantum spettante al privato per il ristoro della perdita del suo diritto dominicale deve essere liquidato con riferimento ad un "valore" del bene stesso da determinarsi secondo il medesimo criterio che dovrebbe essere adottato secondo la sua disciplina ai fini della liquidazione della indennità per la sua eventuale espropriazione. Non diversamente può concludersi sol che si consideri che, a mente del comma 7 bis, nel caso dell'occupazione acquisitiva, quel medesimo valore dell'immobile che si sarebbe dovuto assumere ai fini della sua espropriazione formale (che, ovviamente, non potrà mai esservi) costituisce, addirittura, la base di riferimento anche per la liquidazione del risarcimento del danno causato dall'espropriazione sostanziale del bene stesso. Ora, di fronte alla portata generica e generalizzante della formula normativa ed alle conclusioni raggiunte in ordine all'effettivo contenuto del precetto di cui al quarto comma dell'art. 72, legge n. 2359 del 1865, risulta ermeneuticamente corretto inferirne che la regola appena identificata deve trovare applicazione, in via estensiva e non analogica, nei riguardi di tutti i procedimenti amministrativi comunque strumentali alla appropriazione di un bene privato finalizzata alla realizzazione su esso, di un'opera di pubblica utilità. Quindi - tenuto conto della sua funzione e del suo collegamento procedimentale con l'espropriazione formale - anche della occupazione preliminare all'espropriazione. Tanto, tra l'altro, determina la sussistenza di un altro dato positivo atto a suffragare la conclusione - determinante ai fini dell'interpretazione del disposto dell'art. 72, n. 4 legge n. 2359 del 1865 - che il nostro ordinamento positivo è uniformato al principio generale secondo cui l'indennità per le occupazioni d'urgenza di immobili preordinate all'espropriazione è direttamente e strettamente collegata a quella per l'espropriazione dei medesimi beni, di modo che entrambe le liquidazioni devono far riferimento ad un medesimo "valore" dell'immobile interessato dall'opera pubblica. 3.3.3.3. - Ne discende che come sostiene il ricorrente nel secondo profilo del mezzo l'indennità spettante agli Eredi Sanna per l'occupazione legittima del loro fondo deve essere liquidata in misura pari agli interessi legali sull'indennità loro dovuta per la successiva espropriazione come determinata a seguito del nuovo giudizio conseguente all'accoglimento del primo motivo. La relativa censura del ricorrente, quindi, è fondata e deve essere accolta. 3.3.3.4. - Anche il secondo motivo di annullamento, perciò, deve essere accolto solo per quanto di ragione. 4. - In sintesi, allora, occorre accogliere il ricorso in relazione ai profili di censura del primo e del secondo motivo, dei quali si è accertata la fondatezza; cassare in correlazione la sentenza impugnata; e rinviare ad un giudice pari ordinato - che si determina nella stessa Corte d'Appello di Messina, diversa Sezione - per il nuovo giudizio in ordine alla determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione sulla base dei criteri enunciati. Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità. ""
CASS 6492/1990: "" Con decreto del 22 luglio 1952 il prefetto di Reggio Calabria ordinò, a norma degli artt. 141 e segg. del t.u. sulle provvidenze per il terremoto del 1908 approvato con d.l. lgt. 19 agosto 1917 n. 1399, l'espropriazione in favore del Ministero dei Lavori pubblici di un fondo di proprietà di Elisa Costanza Leocata sito in contrada Pentimela del comune di Reggio Calabria, dell'estensione di mq. 44.601 (estensione poi accertata in giudizio di effettivi mq. 39280), da servire per la realizzazione della zona industriale della città. L'indennità fu determinata secondo il criterio del valore venale di cui all'art. 39 della l. 25 giugno 1865 n. 2359, e definita nel suo concreto ammontare, a seguito di opposizione alla stima proposta dall'espropriata, con atto di transazione intervenuto con l'amministrazione espropriante il 26 maggio 1954. Con atto di citazione del 16 febbraio 1978 Giulio Medici, in proprio e nella qualità di procuratore dei germani Francesca Saveria, Vincenzo, Michele, Felice, Elisabetta, Pietro e Filippo, tutti quali eredi dell'originaria espropriata frattanto deceduta, convenne il Ministero dei Lavori pubblici davanti al tribunale di Catanzaro deducendo che l'area espropriata non aveva avuto né avrebbe più potuto avere la destinazione e l'utilizzazione per la quale era stata disposta l'espropriazione; chiese pertanto che fosse disposta la retrocessione dell'immobile in favore degli espropriati ai sensi dell'art. 63 della l. 2359-1865, previa restituzione dell'indennità di espropriazione a suo tempo percepita, ovvero, nel caso che la retrocessione fosse risultata materialmente impossibile, che fosse determinato il controvalore da corrispondersi agli espropriati, con detrazione dell'indennità. L'amministrazione propone varie eccezioni preliminari (difetto di giurisdizione, difetto di legittimazione attiva e passiva, prescrizione) e contestò la fondatezza della domanda. Disposta consulenza tecnica, e rinnovata la stessa con altro consulente, il tribunale, con sentenza del 13 novembre 1985, accolse l'eccezione di prescrizione e rigettò la domanda, sul rilievo che, non essendo più possibile la materiale retrocessione del bene, si era già maturato il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, decorrente dalla data in cui il bene era stato irreversibilmente trasformato in opera pubblica diversa da quella prevista nel decreto di esproprio. Proposto appello dal Medici, in proprio e nella qualità sopra indicata, la sentenza è stata totalmente riformata dalla corte di Catanzaro, la quale, con sentenza non definitiva del 12 gennaio 1987, ha nuovamente disatteso le eccezioni preliminari di difetto di legittimazione attiva e passiva riproposta dall'Amministrazione, ed ha respinto anche l'eccezione di prescrizione, dichiarando quindi il diritto dei germani Medici ad ottenere la retrocessione del bene espropriato, ed attesa l'impossibilità della materiale restituzione di detto bene, condannando l'espropriante al risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra il valore venale dello stesso immobile alla data della pronuncia ed il prezzo che gli espropriati avrebbero dovuto corrispondere per la sua retrocessione. La corte, in particolare, ha osservato che, avendo la domanda di retrocessione un contenuto restitutorio, essa era soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., ed allo stesso termine era necessariamente sottoposto il diritto alla prestazione risarcitoria per equivalente, siccome sostitutiva dell'obbligo di restituzione, e che la decorrenza di tale termine aveva inizio dal momento in cui il diritto alla retrocessione era sorto e poteva essere esercitato, o per non essere stata eseguita l'opera nel termine a tal fine concesso, o per essere divenuto definitivamente impossibile il compimento dell'opera, o per essersi verificata una situazione di giuridica inutilizzabilità del bene espropriato secondo la destinazione originariamente prevista e non attuata; nella specie siffatto momento andava individuato al più in quello dell'approvazione del programma di fabbricazione, avvenuta il 30 ottobre 1969, di cui risultava la certezza della destinazione del fondo Pentimela per scopi diversi da quelli per cui era stata disposta l'espropriazione, e la domanda era stata proposta entro i dieci anni dall'indicato momento. La Corte ha altresì escluso che nell'atto di transazione intervenuto nel giudizio di opposizione a stima tra l'originaria espropriata e l'amministrazione espropriante potesse rinvenirsi anche una volontà di rinuncia ad un eventuale futuro diritto alla retrocessione. Disposte ulteriori indagini tecniche con la richiesta di vari chiarimenti al consulente ed il deposito di relazione suppletiva da parte di quest'ultimo, la Corte d'appello, con sentenza definitiva del 3 marzo 1988, premesso per un verso che il prezzo della retrocessione andava determinato con gli stessi criteri a suo tempo adottati per l'indennità di esproprio, sia in ordine ai sistemi di stima stabiliti dalle leggi applicate nella procedura ablatoria, sia in relazione alla specifica natura che aveva all'epoca il bene espropriato, e che nella specie appariva corretto procedere ad una rivalutazione secondo gli indici ISTAT dell'originaria indennità di espropriazione, e per altro verso che il risarcimento del danno andava ragguagliato all'attuale valore di mercato del terreno tenendo conto delle normali caratteristiche edificatorie acquistate dalla zona, ha determinato in L. 253.869.072 il prezzo della retrocessione ed in L. 6.308.368.000 il valore venale del bene, e condannato l'amministrazione al pagamento della differenza, con gli interessi legali dal giorno della domanda. Contro ambedue le sentenze propone ricorso il Ministero dei Lavori pubblici con sette motivi, illustrati da memoria. I germani Medici, sempre rappresentati da Giulio Medici, resistono con controricorso, anch'esso illustrato da memoria. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso, il Ministro deduce a) che la corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello proposto da Giulio Medici anche nella qualità di procuratore dei propri fratelli, mancando una prova adeguata degli asseriti poteri rappresentativi; b) che erroneamente la stessa corte avrebbe condannato l'Amministrazione a pagare la somma liquidata a titolo di risarcimento dei danni indistintamente a favore dei germani Medici, pur non essendo essi certamente creditori solidali; c) che nom poteva ritenersi prova sufficiente della qualità dichiarata dagli attori, di eredi dell'originaria proprietaria Elisa Leocata, la presentazione della denuncia di successione. 2. Le censure sono in parte inammissibili ed in parte infondate. 2.1. Per quanto riguarda il punto a), come risulta dall'intestazione delle sentenze impugnate, i poteri rappresentativi di Giulio Medici per i propri fratelli furono giustificati sulla base di quattro procure generali notarili, compiutamente indicate in tutti i loro estremi, ed in ordine ad esse nessuna contestazione risulta essere stata mossa dall'amministrazione convenuta nel corso del giudizio di merito; e non può ora un vizio di rappresentanza o di capacità processuale essere dedotto per la prima volta in questa sede di legittimità (cfr. Cas. 2945-80, 1376-80, 3258-77 e numerose altre), per di più prospettando in via meramente ipotetica, senza alcun concreto elemento in suffragio, possibili eventi sopravvenuti che avrebbero potuto far venir meno il potere di rappresentanza, sulla sola considerazione della data non recente delle dette procure. 2.2. Sul punto b) va rilevato che i fratelli Medici hanno agito congiuntamente quali contitolari di un diritto che si assumeva ingiustamente leso dall'amministrazione convenuta, ed a tutti congiuntamente, e non già solidamente, il giudice del merito ha attribuito una somma a titolo di risarcimento per la lesione del loro diritto; quanto di tale somma spetti a ciascuno di essi, in relazione alle rispettive quote di titolarità del diritto riguarda esclusivamente i loro rapporti interni, per l'indicazione dei quali nel presente giudizio la controparte difetta di qualunque interesse. 2.3. Sul punto c) correttamente la corte d'appello ha ritenuto la denuncia di successione a suo tempo presentata dagli attori prova sufficiente della loro qualità di eredi dell'originaria espropriata, di cui essi erano figli, atteso che la presentazione della denuncia di successione costituisce un inderogabile obbligo tributario a carico di tutti gli eredi; è vero che la detta denuncia rimane pur sempre una dichiarazione di parte, ma spetta a chi ne ha interesse allegare e dimostrare che essa non corrisponde alla reale situazione successoria. 3. Con il secondo motivo del ricorso, il Ministero deduce che l'espropriazione era stata disposta a norma degli art. 141 e segg. del d.l. lgt. 19 agosto 1917 n. 1399 non per 'l'esecuzione di un'opera specifica o di un complesso predeterminato e già progettato di opere, ma per effetto dell'inclusione del terreno nel piano di delimitazione di una zona, nel quadro della legislazione speciale diretta a favorire lo sviluppo dei comuni terremotati di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per essa non doveva stabilirsi, come non era stato stabilito nel decreto di esproprio, alcun termine per l'esecuzione delle opere; ne conseguiva l'inapplicabilità dell'art. 63 della l. 25 giugno 1865 n. 2359, che prevede il diritto dell'espropriato alla retrocessione nel caso che "l'opera non siasi eseguita e siano trascorsi i termini all'uopo concessi". Deduce ancora che, anche al lume di tali rilievi, erroneamente la corte d'appello avrebbe interpretato l'atto di transazione intervenuto il 26 maggio 1954 tra l'espropriante e l'originaria espropriata, nel senso che la rinuncia di quest'ultima a qualsiasi diritto o ragione relativi all'espropriazione non si riferiva anche al diritto di chiedere la retrocessione. 4. Tutte le censure sono infondate. 4.1. Il potere di espropriazione è concesso in funzione della necessità di soddisfare l'interesse pubblico volto alla realizzazione di un'opera pubblica determinata, per la quale si rende indispensabile l'acquisizione e l'utilizzazione di un immobile di proprietà privata, e presupposto imprescindibile del detto potere è appunto la dichiarazione di pubblica utilità, espressa o implicita, dell'opera programmata, pur se non è necessario che si tratti di una singola specifica opera, ben potendo la dichiarazione di pubblica utilità riguardare unitariamente un'opera pubblica composita, programmata anche globalmente o in linea di massima, integrante ad esempio, come nel caso dei piani regolatori particolareggiati, dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, dei piani di insediamento industriale e simili, la sistemazione urbanistica complessiva di una zona determinata, nell'ambito della quale si dissolve l'autonomia delle singole opere, confluendo esse idealmente tutte nell'opera globale ed unitaria di assetto del territorio, alla quale soltanto la dichiarazione di pubblica utilità deve essere rapportata per determinarne l'effettivo contenuto (cfr., fra le tante, Cass. 870-84, 6622-83, 3509-78, 239-77). In ogni caso, il potere di espropriazione deve corrispondere ad una necessità concreta, effettiva ed attuale di realizzazione dell'opera pubblica, e non può pertanto avere una durata indefinita lasciando vincolati a tempo indeterminato l'immobile o gli immobili su cui l'intervento pubblico è programmato (cfr. Corte Cost. n. 55 del 1968), donde il principio fondamentale, espresso dall'art. 13 della L. 25 giugno 1865 n. 2359, che la dichiarazione di pubblica utilità deve stabilire i termini di compimento delle espropriazioni e dei lavori. 4.2. La necessaria correlazione tra espropriazione e realizzazione dell'opera pubblica indicata nella dichiarazione di pubblica utilità permane anche dopo che il potere espropriativo sia stato esercitato con l'acquisizione coattiva dell'immobile da parte della pubblica amministrazione, nel senso che (tralasciando qui l'ipotesi di cui agli artt. 60 e 61 della l. 2359-1865 della retrocessione di residui rimasti inutilizzati dopo il compimento dell'opera che pure, sebbene con diverse condizioni e presupposti, riposa sostanzialmente sullo stesso principio), una volta disposta l'espropriazione, se poi il termine fissato nella dichiarazione di pubblica utilità venga a scadere senza che l'opera pubblica alla cui realizzazione l'espropriazione era finalizzata sia stata eseguita nemmeno in parte, il sacrificio subito dal privato viene a rivelarsi, sia pure ex post, ingiustificato, ed allo stesso quindi, a norma dell'art. 63 della l. 2359-1865, è concesso il diritto di ottenere il ritrasferimento dell'immobile, sia pur dietro pagamento del prezzo, da determinarsi allo stesso modo in cui fu determinata l'indennità di espropriazione, realizzandosi così, su richiesta del proprietario espropriato, una sorta di risoluzione (ex nunc) dell'espropriazione (cfr. da ultimo Cass. 6567-87, 575-85). La medesima situazione, con identici effetti, viene a verificarsi quando, anche indipendentemente dalla scadenza del termine fissato nella dichiarazione di pubblica utilità, l'opera pubblica in questa prevista ed in contemplazione della quale l'espropriazione era stata disposta non sia stata attuata, e siano sopravvenuti fatti che tale attuazione abbiano reso, con assoluta certezza, definitivamente impossibile, determinando una irreversibile situazione di giuridica inutilizzabilità dell'immobile espropriato secondo la destinazione originariamente prevista e non attuata (cfr. Cass. 209-86, 870-84, 6622-83, 6829-82, 2062-68 e numerose altre). 4.3. La fattispecie espropriativa cui si riferisce la presente controversia, prevista dagli art. 141 e segg. del d.l. lgt. 19 agosto 1917 n. 1399 sulla provvidenza per il terremoto del 1908, non presente alcun elemento di incompatibilità con l'applicazione dei suddetti principi, rientrando anzi essa pienamente nello schema generale delineato dalla l. 25 giugno 1865 n. 2359. L'art. 141 del detto d.l. lgt. disponeva infatti che nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Villa S. Giovanni doveva essere destinata una zona per l'impianto di stabilimenti industriali, che le opere di detta zona erano dichiarate di pubblica utilità ed il piano che la determinava ne fissava altresì il termine di esecuzione. L'art. 142 disponeva poi che per l'espropriazione dei terreni compresi nel piano si osservavano le norme della l. 25 giugno 1865 n. 2359. Né alcuna incompatibilità con i principi di quest'ultima legge in materia di retrocessione poteva ravvisarsi nella disposizione dell'art. 145 del d.l. del 1917 che consentiva l'alienazione delle aree (espropriate) della zona industriale, ciò essendo possibile "esclusivamente per scopi industriali", e quindi sempre nel rispetto della destinazione indicata nella dichiarazione di pubblica utilità. La corte d'appello, nella sentenza non definitiva, sia pure al fine di ricercare il momento iniziale del termine di prescrizione del diritto degli attori, ha ritenuto che il decreto di espropriazione del 22 luglio 1952 non conteneva alcun termine per la realizzazione delle opere. Ma anzitutto, come si è visto, il termine doveva essere fissato nel piano di delimitazione della zona industriale, che costituiva la dichiarazione di pubblica utilità ed a cui il decreto di esproprio doveva essere rapportato; in secondo luogo, non essendo stata, peraltro, mai in questione la legittimità della pregressa espropriazione in relazione ai suoi presupposti, correttamente, alla stregua dei principi sopra enunciati, la corte di merito ha affermato (con ciò per implicito ritenendo irrilevante l'accertamento del termine della dichiarazione di pubblica utilità e della sua scadenza) che il diritto degli attori alla retrocessione dell'immobile espropriato era comunque sorto per effetto della sopravvenuta impossibilità giuridica di realizzare su di esso il programmato piano di insediamento industriale, impossibilità conseguente alla diversa destinazione urbanistica impressa alla zona dal successivo programma di fabbricazione della città di Reggio Calabria, che impediva in maniera certa e definitiva, come non contesta l'amministrazione ricorrente, l'utilizzazione dell'area espropriata secondo la destinazione prevista, e non attuata, dalla dichiarazione di pubblica utilità e dal decreto di esproprio. 5. Infondata, ed anzi inammissibile, è anche l'ulteriore censura contenuta nel motivo ora in discussione, riguardante l'interpretazione dell'atto di transazione intervenuto il 26 maggio 1954 tra l'espropriante e l'originaria espropriata. La Corte di merito, rilevato che il detto atto di transazione era intervenuto a definizione del giudizio di opposizione alla stima dell'indennità, ha ritenuto che la clausola con la quale l'espropriata accettava la somma offerta dichiarando di non avere null'altro a pretendere e di rinunciare perciò ad ogni diritto o ragione relativi all'espropriazione medesima, non poteva avere altro intento o significato che quello di precludere ogni eventuale futura pretesa dell'attrice in ordine all'indennità di occupazione e di espropriazione, e che la sua portata non poteva ampliarsi fino a ricomprendervi anche la rinuncia al diritto alla retrocessione, a quella data meramente ipotetico. L'apprezzamento della Corte d'appello si presenta logicamente ed adeguatamente motivato e, non essendo peraltro dedotta, né risultando alcuna violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, le contestazioni ad esso mosse dalla ricorrente si risolvono in una quaestio facti che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. 6. I successivi quattro motivi del ricorso si articolano in diverse numerose censure, talvolta ripetute o espresse sotto differenti angolazioni, e comunque tra loro variamente dipendenti, connesse o intrecciate, per cui è opportuno esporle tutte congiuntamente per poi esaminarle e discuterle secondo un più organico ordine logico. 6.1. Con il terzo motivo, l'amministrazione denunciando violazione degli artt. 100 cod. proc. civ. e 63 e 60 della l. 25 giugno 1865 n. 2359, deduce: a) che l'accertata impossibilità materiale della retrocessione per essere stato il bene utilizzato per altra opera pubblica, non potrebbe dar luogo ad un'azione risarcitoria, essendo stato l'immobile legittimamente acquisito per effetto dell'espropriazione, e nessuna illiceità sarebbe pertanto configurabile per la diversa utilizzazione non risultando violato alcun diritto reale altrui, che anzi, costituendo essa lecito esercizio di facoltà dominicali, si porrebbe come limite, ove, come nella specie, già avvenuta, ad un successivo esercizio dello stesso diritto potestativo alla retrocessione; b) che in ogni caso nella specie l'indennità di espropriazione era stata determinata secondo il criterio del valore venale a norma dell'art. 39 della l. 2359-1865, e lo stesso parametro giuridico doveva essere utilizzato per determinare il prezzo della retrocessione, per cui, operandosi con la retrocessione il ritrasferimento ex nunc, non avrebbe potuto darsi che, con riguardo allo stesso momento, quel medesimo valore venale fosse determinato in misura diversa ai fini dell'equivalente pecuniario da attribuire ai retrocessionari per la mancata restituzione materiale del bene, dovendo invece, anche ai fini del prezzo della retrocessione, considerarsi lo stato, le condizioni ed il valore attuali del bene e non un fittizio, immaginario valore agricolo; c) che l'amministrazione dei Lavori pubblici sarebbe carente di legittimazione passiva, altri soggetti pubblici avendo impresso al bene espropriato una diversa destinazione, ed essendo il bene stesso intestato fin dal 1974 all'amministrazione delle Finanze. 6.2. Con il quarto motivo si deduce la nullità della seconda consulenza tecnica, disposta nel giudizio di appello, avendo il consulente, cui era stato affidato l'incarico di determinare il "valore di mercato dell'immobile alla data attuale", arbitrariamente indagato, su richiesta di parte attrice e non del giudice, su un ipotetico prezzo di retrocessione di entità diversa dal valore di mercato. 6.3. Con il quinto motivo, l'amministrazione, denunciando la violazione di varie disposizioni di legge e difetto di motivazione, deduce a) che ai fini della prescrizione del diritto degli attori si sarebbe dovuto tener conto del disposto dell'art. 147, comma 9, dl t.u. delle leggi sul Mezzogiorno 30 giugno 1967 n. 1523 (corrispondente all'art. 21, comma 5, della l. 29 luglio 1957 n. 634), il quale prevede il diritto degli espropriati alla restituzione qualora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro cinque anni dal decreto di esproprio; b) che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni a norma dell'art. 2947 cod. civ., ed erroneamente la corte d'appello avrebbe configurato un diritto risarcitorio che per collegamento con il diritto potestativo alla retrocessione sia sottoposto ad un termine decennale di prescrizione; c) che in ogni caso, ai fini del dies a quo del termine di prescrizione del diritto alla retrocessione, doveva considerarsi non già la data di approvazione (30 ottobre 1969) del programma di fabbricazione che aveva dato alla zona una diversa destinazione urbanistica, ma quella della sua adozione, risalente al 1967, in considerazione dell'entrata in vigore della misura di salvaguardia; d) che allo stesso fine doveva considerarsi il collegamento del programma di fabbricazione con il piano regolatore del nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1966, che localizzava in altro sito la zona industriale; e) che comunque si sarebbe verificata l'usucapione del bene da parte dell'amministrazione espropriante. 6.4. Con il sesto motivo si deduce: a) che erroneamente il prezzo della retrocessione sarebbe stato calcolato in base alla rivalutazione dell'indennità di espropriazione, e non secondo il valore venale attuale del bene; b) che in ogni caso il valore venale determinato ai fini del risarcimento per equivalente sarebbe stato calcolato in base a criteri estimativi illogici ed arbitrari. 7. In ordine ai vari problemi posti dalle esposte censure, va anzitutto osservato che, secondo i principi costantemente e ripetutamente affermati nella giurisprudenza di questa Suprema Corte e che hanno di recente ricevuto il suggello anche della Corte Costituzionale con la sentenza 6 luglio 1987 n. 245, la retrocessione, anche nella fattispecie prevista dall'art. 63 della l. 2359-1865, non risolve ex tunc il precedente trasferimento coattivo operato con il decreto di espropriazione, né i suoi effetti, sebbene non condizionati ad alcuna valutazione dell'autorità amministrativa, si producono automaticamente o ipso iure. La legge invece, verificandosi la situazione di mancata o impossibile esecuzione dell'opera pubblica prevista nella dichiarazione di pubblica utilità ed in funzione della quale l'espropriazione era stata disposta, attribuisce all'espropriato la facoltà di riacquistare l'immobile, vale a dire, più esattamente, il diritto potestativo di ottenere la restituzione del bene verso il pagamento del prezzo, e la retrocessione è attuata solo dalla pronuncia del giudice, che ha natura costitutiva e determina, con efficacia ex nunc, un nuovo trasferimento, in direzione inversa dall'espropriante verso l'espropriato, della proprietà del bene (cfr. Cass. 5979-85, 575-87, 6622-83, 2938-80, 2406-79, 4122-76, 583-72, 2062-68). Prima di tale ritrasferimento, il progresso titolo ablativo conserva piena validità ed efficacia, ed in virtù di esso proprietario del bene è e rimane a pieno titolo l'espropriante; né, come ha sottolineato la Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 245 del 1987, sono configurabili posizioni a rilevanza economica riferibili all'espropriato, la cui sfera, della quale, con l'esaurimento della fase espropriativa e la corresponsione dell'indennizzo, il bene espropriato non fa più parte, non rimane incisa dalla mancata destinazione del bene dell'opera pubblica, e nemmeno dall'utilizzazione di esso per una diversa opera pubblica. Ma un siffatto comportamento dell'espropriante non preclude certamente all'espropriato l'esercizio del diritto potestativo alla retrocessione, che è dato dalla legge incondizionatamente, per il solo fatto della mancata o impossibile esecuzione dell'opera pubblica prevista come fine dell'espropriazione, e si traduce in un fatto illecito, come tale fonte di responsabilità risarcitoria, nel momento in cui, esercitato dall'espropriato con successo il diritto alla retrocessione ed ottenuto il ritrasferimento, esso si riveli tale da impedire definitivamente la concreta materiale attuazione del ricostituito diritto dell'espropriato, precludendo, in ragione della destinazione pubblica in atto del bene, un ordine giudiziale di riduzione in pristino e di restituzione (cfr. Cass. 2406-79, 4692-76, 2062-68). L'illecito, che realizza una situazione analoga a quella di un'occupazione irreversibile sine titulo, prende vita e si consuma al momento della sentenza che pronuncia il diritto alla retrocessione e nello stesso tempo constati l'impossibilità della sua concreta attuazione, proprio perché solo con tale sentenza viene ad essere caducato, con effetto ex nunc, il titolo legittimante la proprietà ed il possesso dell'espropriante (cfr. Cass. 2406-79 citata); ed in quello stesso momento, perciò, prende vita il correlativo diritto del retrocessionario al risarcimento, che non sorge insieme al diritto (potestativo) alla retrocessione né è da questo assorbito, ma ne rimane distinto ed è solo conseguenziale al suo utile esercizio, se la restituzione materiale del bene risulti impossibile. 8. Il diritto al risarcimento conserva la sua natura e rimane soggetto al suo proprio termine di prescrizione di cinque anni a norma dell'art. 2947 cod. civ., ma il detto termine (ed in tal senso va corretta la motivazione in diritto dell'impugnata sentenza non definitiva sul punto, conforme a diritto, che ha rigettato l'eccezione di prescrizione del credito risarcitorio) comincia a decorrere dal momento di verificazione del fatto illecito produttivo del danno, da identificarsi, come si è detto, in quello in cui, resa la sentenza costitutiva del ritrasferimento, la concreta attuazione di questo si riveli, per fatto dell'espropriante, definitivamente impossibile; ed esso quindi, nella specie, non poteva certamente essere decorso al momento della proposizione della domanda di retrocessione, non essendo allora nemmeno insorto in quanto conseguenziale all'accoglimento di questa. 9.1. Non è dubbio, invece, che l'antecedente diritto potestativo alla retrocessione sia soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale stabilito dall'art. 2946 cod. civ., il quale decorre nel momento in cui, non essendo stata eseguita l'opera pubblica cui era finalizzata l'espropriazione, venga a scadere il termine all'uopo fissato nella dichiarazione di pubblica utilità, ovvero la realizzazione di essa sia divenuta impossibile (cfr. Cass. 6622-83, 6829-82). Del tutto inconferente in proposito si presenta il richiamo della ricorrente alla disciplina della restituzione per i beni espropriati a norma delle disposizioni sull'industrializzazione del Mezzogiorno (t.u. 1523-1967 e precedenti), atteso che, a parte ogni altra considerazione, la fattispecie espropriativa da cui trae origine la presente controversia trova la sua fonte esclusivamente nel d.l. lgt. 1399 del 1917 sulla provvidenza per il terremoto del 1908, che a sua volta richiama le disposizioni generali della l. 2359-1865. 9.2. La Corte d'appello ha individuato il dies a quo del termine di prescrizione decennale nella data di approvazione (30 ottobre 1969) del nuovo programma di fabbricazione del comune di Reggio Calabria, che aveva dato al terreno espropriato una destinazione urbanistica diversa e incompatibile con quella per cui era stata disposta l'espropriazione, ed ha di conseguenza escluso che la prescrizione si fosse maturata al momento (16 febbraio 1978) della proposizione della domanda di retrocessione. Tale statuizione non merita censura. In particolare non può essere accolta la tesi della ricorrente che, al detto fine, doveva aversi riguardo alla data di adozione del predetto strumento urbanistico, già da tale data essendo entrate in vigore le misure di salvaguardia. Queste infatti sono dirette, in via provvisoria, ad assicurare la futura attuazione del piano in itinere nelle more del perfezionamento della fattispecie costitutiva, ma è pur sempre con l'approvazione, la quale segna il momento conclusivo e perfezionativo del complesso iter di formazione dello strumento urbanistico, che il programma di fabbricazione viene effettivamente a giuridica esistenza ed acquista efficacia normativa (cfr. Cass. 4823-80), ed è quindi solo dal momento dell'approvazione del piano che può aversi l'effettiva certezza della nuova e diversa destinazione del bene, realizzandosi in tal modo, con la caducazione della precedente dichiarazione di pubblica utilità, il presupposto per poter esercitare il diritto alla retrocessione (cfr. Cass. 6622-83, 6829-82 citate, ed ancora Cass. 209-86, 870-84). 9.3. Neppure può essere accolto l'ulteriore assunto della ricorrente che dovesse farsi riferimento, per l'insorgenza del diritto alla retrocessione e la decorrenza della relativa prescrizione, alla data di approvazione del piano regolatore del nucleo di industrializzazione di Reggio Calabria (15 ottobre 1966), che localizzava in sito diverso la zona industriale. Come ha esattamente osservato la Corte d'appello, il detto piano non aveva disposto lo svincolo della zona già in precedenza destinata ad insediamenti industriali, ed essendo stato approvato sulla base di norme (art. 21 della l. 29 luglio 1957 n. 634 sul Mezzogiorno, e successive modifiche) dirette a favorire "nuove" iniziative industriali, non escludeva di per sé la coesistenza di altra zona industriale nella città, e non dava quindi alcuna certezza dell'impossibilità di realizzare, sull'area espropriata, l'opera originariamente prevista. 10. Manifestamente priva di consistenza è poi la tesi di un asserito acquisito per usucapione dell'area espropriata che ne avrebbe precluso la retrocessione, ove appena si consideri che l'amministrazione ricorrente era già proprietaria pleno iure per effetto dell'espropriazione. 11. Altre censure riguardano la legittimazione passiva della ricorrente, ma le relative questioni, quali che ne possano essere le soluzioni in astratto, non hanno ragione di essere nel caso concreto. L'espropriazione fu infatti nella specie disposta a favore dell'amministrazione dello Stato, che è sempre rimasta proprietaria dell'immobile espropriato, e solo essa pertanto poteva essere legittimata all'azione di retrocessione; né in proposito può assumere alcun rilievo il fatto, dedotto solo nel giudizio di appello, che il bene sia intestato all'amministrazione delle Finanze e non a quella dei Lavori pubblici, tale circostanza potendo integrare al più un errore di identificazione della persona (rappresentante l'Amministrazione dello Stato) cui doveva essere notificato l'atto introduttivo del giudizio, che, a norma dell'art. 4 della l. 25 marzo 1958 n. 260, doveva essere eccepito alla prima udienza. Quanto poi all'assunto che altri (imprecisati) soggetti pubblici avrebbero utilizzato il bene per una diversa destinazione e sarebbero quindi responsabili della mancata restituzione, basta qui il rilievo che non è stato in alcun modo dedotto (né, peraltro, poteva essere dedotto, attesa la preminenza dell'amministrazione dello Stato su ogni altro soggetto pubblico) che ciò sia avvenuto per un atto autoritativo, e non con il consenso dell'amministrazione espropriante e proprietaria. 12. Venendo ora a trattare delle censure che attengono al contenuto dell'obbligo risarcitorio dell'amministrazione espropriante per l'illecita impossibile restituzione del bene retrocesso, ed alla liquidazione del danno, esse sono fondate nei sensi e nei limiti delle osservazioni che seguono. 12.1. Va anzitutto rammentato che la retrocessione non opera né automaticamente, né gratuitamente: essa, come si è già detto, si attua solo per effetto e dal momento della sentenza che dispone il ritrasferimento, e poiché per l'espropriazione fu corrisposto un indennizzo, anche per la retrocessione, al fine di riequilibrare la posizione economica dei soggetti interessati, deve essere pagato un corrispettivo, che la legge denomina "prezzo"; il detto prezzo, proprio per rendere effettivo quel riequilibrio, attribuendo ai soggetti interessati la stessa posizione nel quadro economico delle relative operazioni, deve essere, non già identico, ma omologo alla pregressa indennità di espropriazione, nel senso che esso va determinato sulla base di quegli stessi criteri legali ed astratti alla stregua dei quali si procedette alla stima del bene ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, sempre però con riferimento al valore del bene al momento della pronuncia di retrocessione, questa costituendo il titolo del ritrasferimento ex nunc (cfr. Corte Cost. 245-87, Cass. 2938-80, 2406-79, 4779-77, 4692-76, 4253-76, 4122-76, 1574-73, 583-72, 2062-68). Di modo che, se l'indennità di espropriazione fu determinata con criteri diversi e riduttivi rispetto a quello del valore venale, con i medesimi criteri, sia pur con riferimento al momento attuale, deve essere determinato il prezzo della retrocessione, e da ciò appare evidente, nella detta ipotesi, il vantaggio che l'espropriato può ritrarre dalla retrocessione, il prezzo di questa rimanendo pur sempre inferiore, in virtù di quei criteri riduttivi, al valore venale del bene riacquistato. Ma se l'indennità di esproprio fu determinata secondo il criterio del valore venale, anche il prezzo della retrocessione dovrà corrispondere al valore venale attuale, ed in tal caso le due prestazioni si equivalgono sotto il profilo economico, ma ciò non vale certamente a far venir meno l'interesse dell'espropriato alla retrocessione, rimanendo riservato alla sua libera ed autonoma determinazione di valutare la convenienza di conseguire comunque il bene in natura, sia pur dovendone pagare il prezzo di mercato, e non ricevendone quindi un immediato vantaggio o profitto economico. 12.2. Ed è alla stregua degli stessi principi e delle stesse considerazioni che, ove la restituzione materiale del bene retrocesso non sia possibile per la destinazione, divenuta illecita, ad altra opera pubblica ad esso data dalla p.a., va valutato e risarcito il danno subito dal retrocessionario. Questi ha diritto al controvalore del bene che sarebbe altrimenti entrato nel suo patrimonio, detratto, però, quanto avrebbe dovuto sborsare per il riacquisto, e quindi, in definitiva, alla differenza tra il valore venale del bene al momento della pronuncia di retrocessione ed il prezzo che avrebbe dovuto corrispondere per la retrocessione stessa (cfr. Cass. 2406-79, 4692-76, 2062-68). Ma se pure il prezzo della retrocessione deve essere determinato secondo il valore venale, poiché i due valori vanno riferiti entrambi allo stesso momento della pronuncia, essi saranno necessariamente equivalenti, neutralizzandosi a vicenda; nemmeno in tal caso, tuttavia, può escludersi a priori la configurabilità di un credito risarcitorio del retrocessionario, poiché comunque egli non ha potuto conseguire il bene in natura, pur non dovendone più pagare il prezzo, ed avrà perciò pur sempre diritto al risarcimento di quegli ulteriori danni che, indipendentemente dalla differenza tra i due valori, possa aver risentito per effetto direttamente della mancata disponibilità del bene come tale (cfr. Cass. 2062-68). 12.3. Nella specie la Corte d'appello, dopo aver richiamato i principi sopraesposti in materia di determinazione del prezzo della retrocessione, e dopo aver rilevato che nella pregressa espropriazione l'indennità era stata determinata secondo il criterio del valore venale a norma dell'art. 39 della L. 2359-1865, ha avuto riguardo, ai fini del risarcimento, all'effettivo valore venale dell'immobile in relazione all'attitudine edificatoria intanto acquisita dallo stesso, ed ai fini del prezzo della retrocessione al valore attuale del bene, supposto in relazione alla natura (agricola) che aveva all'epoca dell'espropriazione, determinando quest'ultimo valore, in mancanza di altri concreti elementi, mediante rivalutazione dell'importo dell'indennità di esproprio a suo tempo corrisposta, e nella differenza tra i due valori ha liquidato il danno risarcibile. Tale statuizione non trova giuridica giustificazione. Il criterio dettato dalla legge che regolava l'espropriazione, in base al quale era stata determinata l'indennità alla data dell'esproprio, ed alla stregua del quale, quindi, deve essere determinato anche il prezzo della retrocessione al momento (del passaggio in giudicato) della pronuncia di questa, è quello del "valore venale", inteso, a norma dell'art. 39 della l. 25 giugno 1865 n. 2359, come "il giusto prezzo che l'immobile avrebbe avuto in una libera contrattazione di compravendita". La definizione legale del criterio di stima ha riguardo, cioé, soltanto e semplicemente alla realtà del mercato in un dato momento storico, e prescinde dalla natura del bene, al quale costituisce solo uno dei tanti variabili elementi di fatto, intrinseci o estrinseci al bene stesso, che concorrono a determinare in concreto, nel momento considerato, il prezzo di mercato; e dei predetti elementi, come esistenti alla data dell'esproprio, potrebbe tenersi conto anche al momento della retrocessione, unicamente quando essi siano stati specificamente considerati nell'astratta configurazione normativa del criterio di stima, come è accaduto, ad esempio, nella fattispecie esaminata da Cass. 2406-79, in cui l'indennità di espropriazione del bene poi retrocesso era stata commisurata, in testuale conformità dell'art. 4, comma 4, del r.d.l. 6 luglio 1931 n. 981, "al puro valore venale del terreno, considerato indipendentemente dalla sua edificabilità". Una siffatta limitazione del criterio indennitario del valore venale non si rinviene nella fattispecie espropriativa qui in esame, e non è dubbio pertanto che, se l'indennità di esproprio fu commisurata al "giusto prezzo di mercato", senza alcun'altra specificazione, al tempo dell'espropriazione, così il prezzo della retrocessione deve essere corrispondente, senz'altro, al "giusto prezzo di mercato" dello stesso bene alla data del ritrasferimento; se tale prezzo risulta in concreto aumentato, tra l'altro per una sopravvenuta possibilità (magari dovuta ad iniziative urbanistiche in cui abbia avuto parte anche l'amministrazione espropriante) di più proficua utilizzazione edificatoria che l'immobile non aveva, o aveva in misura più ridotta al tempo dell'esproprio, non si scorge ragione perché di ciò debba comunque avvantaggiarsi l'originario proprietario, non più titolare del bene stesso, a scapito del soggetto che legittimamente, a seguito dell'espropriazione, ne era divenuto proprietario a pieno titolo, e che solo può essere destinatario della tutela, anche costituzionale, accordata al diritto di proprietà (cfr. Corte Cost. n. 245 del 1987, citata). L'argomentazione della Corte d'appello che, venendo in tal caso a coincidere il prezzo della retrocessione con il valore venale, il diritto del privato alla restituzione del bene o al risarcimento per equivalente verrebbe ad essere svuotato di ogni contenuto economico, né egli sarebbe reintegrato nel suo patrimonio, appare a prima vista suggestiva, ma anzitutto prova troppo, perché, se l'immobile abbia conservato le stesse caratteristiche e le stesse possibilità di sfruttamento che aveva al tempo dell'esproprio, si dovrebbe anche in tal caso, per evitare quelle conseguenze, ricercare un modo per ridurre il prezzo della retrocessione rispetto al valore venale. Ma l'argomentazione si rivela priva di pregio, sol che si consideri che, come si è già detto, la retrocessione non determina il ritorno puro e semplice del bene nel patrimonio dell'espropriato, ma implica solo per quest'ultimo la facoltà di riacquistare l'immobile pagandone il prezzo, dando luogo ad un'operazione economica di scambio che, tradotta in termini monetari, può ben risolversi alla pari ove il prezzo debba corrispondere al valore commerciale del bene, e che perciò l'espropriato, titolare di un mero diritto potestativo, è pienamente libero di compiere o di non compiere in base a valutazioni esclusivamente a lui riservate; disposta poi la retrocessione, nel patrimonio del retrocessionario vi sarà,é vero, da un lato il diritto alla restituzione del bene, ma dall'altro anche l'obbligo di corrisponderne il prezzo, e se le relative prestazioni sono, come possono essere, economicamente equivalenti, venendo meno, per fatto dell'espropriante, quella di segno positivo, verrà meno anche l'altra di segno negativo, e semplicemente non vi sarà allora un danno patrimoniale ricollegabile alla differente entità economica delle due contrapposte prestazioni, rimanendo, peraltro, sempre da accertare e risarcire il danno che derivi direttamente dalla mancata disponibilità materiale del bene in natura. Una differenza economica tra valore venale ai fini del risarcimento e valore venale ai fini del prezzo di retrocessione non sarebbe configurabile nemmeno in presenza di eventuali vincoli specifici di destinazione imposti intanto sul bene e preordinati a successiva diversa espropriazione, poiché, come dell'incidenza negativa di tali vincoli non deve tenersi conto nell'accertamento del valore del bene al fine della determinazione dell'indennità di espropriazione o della liquidazione del danno per illecita occupazione, così non se ne deve tener conto neppure al fine di determinare il prezzo della retrocessione; diversamente, il retrocessionario verrebbe ad essere indennizzato due volte per l'imposizione di quei vincoli, una prima volta riacquistando il bene e pagandone un prezzo scontato per l'influenza dei vincoli, ed una seconda volta, in caso di successiva espropriazione o di illecita acquisizione da parte della p.a., ricevendone un controvalore che di quell'incidenza non tiene conto. 12.4. Sul punto in questione devono essere pertanto accolte le censure della ricorrente, contenute in parte nel terzo motivo (sub b), ed in parte nel sesto motivo (sub a), e la sentenza definitiva, che il detto punto ha deciso, deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame, ad altro giudice, che si designa in diversa sezione della stessa Corte d'appello di Catanzaro, la quale si uniformerà al principio secondo il quale la retrocessione di un bene espropriato per la mancata o impossibile esecuzione nei termini dell'opera pubblica programmata (art. 63 della l. 25 giugno 1865 n. 2359) si attua per effetto della pronuncia del giudice, che ha natura costitutiva e determina, con efficacia ex nunc, un nuovo trasferimento della proprietà del bene dall'espropriante all'espropriato, e con riferimento allo stesso momento deve essere determinato il prezzo della retrocessione sulla base degli stessi criteri legali di stima con i quali fu determinata l'indennità di espropriazione, per cui, in caso di indennità liquidata secondo il criterio del valore venale, il prezzo della retrocessione deve corrispondere al valore venale attuale dell'immobile; di conseguenza, ove la restituzione effettiva del bene non risulti in concreto possibile per essere stato irreversibilmente utilizzato nella realizzazione di un'opera pubblica diversa da quella programmata con l'espropriazione, dovendo in tale ipotesi il controvalore del bene spettante al retrocessionario a titolo di risarcimento commisurarsi allo stesso valore venale attuale dell'immobile al momento della pronuncia che, caducando ex nunc il titolo di proprietà dell'espropriante, segna anche il momento consumativo dell'illecito, non vi può essere danni risarcibile che sia ricollegabile alla differenza tra il valore del bene ed il prezzo della retrocessione, ed il retrocessionario avrà diritto solo al risarcimento di quegli altri danni che derivino direttamente dalla mancata disponibilità materiale del bene in natura. 13. Per quanto si è sopra detto devono essere rigettate le altre censure contenute nel terzo motivo e quelle del quinto motivo; rimangono invece assorbite la censura del quarto motivo e le altre censure del sesto motivo, le quali attengono alla determinazione concreta del valore venale del bene oggetto della domanda di retrocessione operata dalla corte di merito ai fini della liquidazione del risarcimento, ed al modo in cui essa è avvenuta, poiché, in ogni caso, qualunque sia in concreto quel valore ed in qualunque modo sia determinato, lo stesso valore venale deve essere considerato anche ai fini del prezzo della retrocessione. 14. Rimane da esaminare il settimo motivo del ricorso, con il quale l'amministrazione lamenta che gli interessi sulla somma attribuita agli attori a titolo di risarcimento siano stati fatti decorrere dal giorno della domanda, anziché da quello della pronuncia che, disponendo la retrocessione, ha accertato la materiale impossibilità della sua attuazione. La censura è fondata. Come si è ripetutamente detto, la sentenza che accoglie la domanda di retrocessione ha natura costitutiva e determina essa stessa, con efficacia ex nunc, il ritrasferimento dell'immobile espropriato, e se la materiale restituzione del bene risulti impossibile per fatto dell'espropriante, l'illecito di quest'ultimo prende vita e si consuma in quello stesso momento della pronuncia, proprio perché solo con essa viene ad essere caducato ex nunc il titolo legittimante la proprietà ed il possesso dell'espropriante; di conseguenza solo da tale data prende vita il diritto del retrocessionario al risarcimento e possono decorrere gli interessi sulla somma liquidata al detto titolo. ""
CASS 434/2002: "" che l'indennità provvisoria di esproprio, determinata in Lire l47.400.000, era da considerare incongrua; che con decreto del 21 maggio 1993 il presidente della provincia di Firenze aveva disposto l'espropriazione dei suoli in questione. Su tali premesse gli attori chiesero che fossero determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con interessi e rivalutazione. La provincia di Firenze si costituì, adducendo che quella liquidata era l'indennità di esproprio legalmente dovuta, che l'indennità di occupazione andava commisurata alla prima, che la rivalutazione e gli interessi non erano dovuti. Chiese quindi che la domanda fosse dichiarata inammissibile o respinta. Espletata una consulenza tecnica la Corte di appello di Firenze, con sentenza non definitiva depositata il 21 marzo 1996, osservò: che, contrariamente all'assunto della convenuta, l'istituzione della provincia di Prato (realizzata con decreto legislativo 27 marzo 1992), nel cui territorio erano ormai compresi gli immobili in questione, non aveva comportato una successione a titolo universale della nuova provincia, non essendovi stata estinzione dell'ente originario, mentre i rapporti obbligatori già facenti capo a quest'ultimo restavano comunque riferibili al medesimo; che, nella specie, gli espropriati avevano maturato il diritto alle indennità di esproprio e di occupazione nei confronti della provincia di Firenze, la quale era obbligata al relativo pagamento nei modi di legge; che l'ente territoriale contestava la determinazione dell'indennità di esproprio, compiuta dal c.t.u. senza considerare la situazione dei terreni espropriati, derivante dal piano di fabbricazione di cui era dotato il comune di Montemurlo all'atto dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; che, in effetti, il c.t.u. non aveva tenuto conto dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, onde era necessario procedere ad altri accertamenti tecnici. Su tali presupposti la Corte fiorentina dichiarò la provincia di Firenze debitrice delle indennità di espropriazione e di occupazione dovute agli attori e dispose con separata ordinanza per l'ulteriore corso, rinviando alla pronuncia definitiva il regolamento delle spese giudiziali. Dato corso ai nuovi accertamenti tecnici la causa fu ancora rimessa all'esame del collegio che, definitivamente pronunziando con sentenza n. 1294 depositata il 28 novembre 1998: a) determinò le indennità di espropriazione e di occupazione dei terreni oggetto di causa nelle rispettive somme di Lire 900.903.000 e di Lire 166.667.000; b) dispose il deposito delle somme indicate e dei relativi interessi; c)condannò l'ente convenuto al pagamento delle spese giudiziali. La Corte di merito considerò (per quanto qui rileva): che sull'eccezione della provincia di Firenze, in ordine all'inedificabilità delle aree espropriate, in quanto sottoposte a vincolo d'inedificabilità dal P. di F. vigente già prima dell'apposizione del vincolo espropriativo, andava osservato che, alla stregua degli accertamenti. del c.t.u., prima dell'apposizione del detto vincolo il comune di Montemurlo, nel cui territorio, era situato il terreno espropriato, era dotato di P. di F. che prevedeva per quest'ultimo la nuova strada (con la stessa larghezza e relative zone di rispetto), per la cui realizzazione da parte della provincia di Firenze era avvenuto l'esproprio, mentre dall'indicato P. di F. le - aree adiacenti erano classificate come "zona residenziale di ristrutturazione C/1", con i relativi parametri urbanistici (indicati in sentenza); che, ancora secondo gli accertamenti del c.t.u., prima dell'adozione e dell'approvazione dell'indicato P. di F. vigeva il disposto della legge 6 agosto 1967, n. 765, art. 17, sicché era prevista la volumetria edificabile di un decimo di mc. per ogni mq. di area edificabile; che - rilevato che la contestazione mossa dalla provincia riguardava unicamente la dedotta insussistenza della vocazione edificatoria in relazione alla sussistenza del vincolo d'inedificabilità - da quanto esposto risultava con chiarezza che l'intera zona in cui era inserito il terreno espropriato era stata conformata come zona edificabile, con la conseguenza che il vincolo per la destinazione a strada previsto dal P. di F. andava ritenuto quale vincolo espropriativo e di esso non doveva tenersi conto ai fini di causa, sicché il terreno de quo andava qualificato a vocazione edificatoria legale; che, peraltro, sempre in base agli accertamenti del c.t.u., sussisteva anche la vocazione edificatoria di fatto; che il consulente di ufficio, con conclusioni sorrette da congrua motivazione immune da vizi logici, e quindi tali da poter essere condivise dal collegio (anche perché non avevano formato oggetto di contestazioni), aveva accertato che il valore espropriativo del terreno in oggetto, effettuata la media tra valore venale (stabilito con i metodi analitico e sintetico-comparativo) e reddito dominicale rivalutato, era pari alla somma di Lire 900.903.000, sulla quale non andava eseguita la detrazione del 40% in mancanza di una congrua offerta, da parte dell'ente convenuto, dell'indennità determinata secondo i criteri della legge n. 359 del 1992; che, quanto alla applicabilità nella specie dell'art. 16 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, detta norma appariva viziata da sospetta illegittimità costituzionale, non prevedendo l'esclusione della sua operatività nei casi (come quello di specie) in cui il terreno edificabile era già oggetto di vincolo espropriativo al momento dell'entrata in vigore dell'obbligo di denunzia; che nel caso in esame, tuttavia, non era necessario sollevare la questione di costituzionalità, perché la norma citata non era applicabile, non essendo stata presentata la denunzia ICI (caso non previsto dalla legge), e non essendo da condividere la tesi secondo cui il valore di riferimento dovrebbe essere quello agricolo, non versandosi in ipotesi d'interpretazione estensiva ma di creazione di norma nuova per fattispecie non analoga; che il debito relativo all'indennità di espropriazione costituiva obbligazione di valuta, onde sullo stesso erano dovuti dal giorno dell'esproprio gli interessi legali per il solo fatto che la somma era rimasta a disposizione dell'ente espropriante, mentre non andavano riconosciuti la rivalutazione o il maggior danno da svalutazione monetaria; che l'indennità di occupazione andava calcolata nella misura degli interessi legali sul valore espropriativo dei beni, per il periodo dall'immissione in possesso (5 luglio 1991) all'emanazione del decreto di esproprio (21 maggio 1993), e quindi nella somma di Lire 166.667.000, somma sulla quale andavano applicati gli interessi legali, di natura compensativa, a partire dalle rispettive scadenze annuali dei frutti alla cui mancata riscossione l'indennità stessa si correlava. Contro entrambe le sentenze la provincia di Firenze, in persona del presidente p.t., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi illustrati con memoria. La SARA s.r.l. e Pierluigi Becciani hanno resistito con controricorso ed hanno del pari depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civile. Motivi della decisione Con il primo mezzo di cassazione la ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 110 e 299 c.p.c., nonché insufficienza della motivazione circa un punto decisivo della controversia. Censura la sentenza non definitiva, nella parte in cui ha ritenuto improprio il riferimento all'istituto della successione universale nell'ipotesi d'istituzione di una nuova provincia, istituto invocato dalla medesima ricorrente con riferimento all'istituzione della provincia di Prato. In realtà l'ente territoriale Provincia di Firenze dovrebbe considerarsi estinto con riferimento all'ambito territoriale oggi di competenza della provincia di Prato, come sarebbe desumibile dal D.Lgs. 27 marzo 1992, n. 254 e dalla sua fase attuativa. In tal senso sarebbero invocabili anche i principi generali in materia di enti pubblici territoriali. Non potrebbe dubitarsi che, con riferimento ad una determinata estensione territoriale, la provincia di Firenze abbia perduto qualsiasi competenza e funzione. La successione universale della provincia di Prato a quella di Firenze rispetto all'ambito territoriale assegnato alla prima non sarebbe dovuta passare attraverso l'estinzione della seconda, ma per il tramite del definitivo passaggio di funzioni alla provincia di Prato in tutte le materie dalla legge attribuite all'ente provinciale, con riguardo all'estensione territoriale di competenza. La Corte territoriale, inoltre, pur negando la successione di un ente all'altro, avrebbe operato un'indebita distinzione tra obbligazioni che dovrebbero seguire le strutture territoriali separate ed obbligazioni che dovrebbero essere regolate da convenzioni tra le due province, per poi concludere in modo contraddittorio che tali accordi comunque non potrebbero essere opposti all'espropriato. Tale ragionamento, mancando l'esatta individuazione del fenomeno da esaminare, porterebbe ad imputare alla provincia di Firenze l'esercizio di funzioni amministrative, in precedenza dalla stessa svolte per la realizzazione di un'opera di pubblico interesse, che oggi andrebbero ad interessare l'ambito territoriale di un ente diverso, rispetto al quale l'attuale ricorrente non avrebbe più alcuna competenza. Le censure qui riassunte non hanno fondamento. In via di principio la successione tra enti pubblici è disciplinata dalla normativa specifica che prevede l'evento. Quando tale disciplina manchi, la successione si verifica allorché l'estinzione di un ente sia disposta al fine di trasferire la sua struttura organizzativa, il suo compendio patrimoniale ed i suoi compiti ad altro ente, permanendo in capo al nuovo soggetto gli scopi perseguiti da quello soppresso (Cass. 7 marzo 1995, n. 2660). Più specificamente, e con riferimento proprio all'istituzione della provincia di Prato, questa Corte ha già affermato che, in tema di successione nel processo, la disciplina dettata dall'art. 110 c.p.c. presuppone il venir meno della parte processuale (Cass. 16 gennaio 1999, n. 398). Il richiamo alla norma ora citata e all'art. 299 c.p.c. non è dunque pertinente. Infatti, non va condivisa la tesi della ricorrente secondo cui "l'ente territoriale Provincia di Firenze deve essere considerato del tutto estinto con riferimento all'ambito territoriale della Provincia di Prato" (ricorso, pag.7). L'estinzione di un ente non può essere parziale ma presuppone la sua scomparsa come soggetto di diritto, il che non è avvenuto nella fattispecie in quanto la provincia di Firenze, a seguito dell'istituzione della provincia di Prato, ha visto soltanto una modificazione del suo territorio nell'ambito della regione Toscana, con conseguente ridistribuzione delle rispettive competenze. Peraltro il D.Lgs. 27 marzo 1992, n. 254 (istitutivo, appunto, della provincia di Prato), nell'art. 3, terzo comma, ha stabilito che, fino alla data delle elezioni dei consigli delle due province, "gli organi della provincia di Firenze continuano ad esercitare le funzioni nell'ambito dell'intero territorio dell'attuale circoscrizione". Le elezioni, come si precisa anche nel ricorso per cassazione (pag. 7), si tennero nell'aprile del 1995. Ne segue che la domanda, proposta con citazione del 16 luglio 1993, non poteva che essere diretta contro la provincia di Firenze, ente espropriante, mentre la successiva entrata in funzione degli organi della provincia di Prato è irrilevante sul piano processuale, dovendo trovare applicazione il principio generale di cui all'art. 111, primo comma, c.p.c. (cfr. Cass. n. 398 del 1999, cit.). La pronunzia della Corte territoriale sul punto, quindi, è corretta. Con il secondo mezzo di cassazione la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, nonché insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. Premesso che la norma citata richiede, per il calcolo dell'indennità di espropriazione per le aree edificabili, l'esistenza al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle possibilità legali ed effettive di edificazione dei terreni oggetto della procedura ablatoria, sostiene che la Corte di appello, condividendo le errate conclusioni del c.t.u., avrebbe ritenuto il carattere edificabile dei suoli oggetto del giudizio, pur mancando il requisito della possibilità legale di edificazione degli stessi. Invero la Corte di merito, nella sentenza non definitiva, avrebbe osservato che la consulenza non aveva in sostanza risposto al quesito circa le possibilità legali di edificazione, facendo leva sull'edificabilità di fatto, sicché la causa sarebbe stata rimessa sul ruolo per il prosieguo dell'istruzione al riguardo. La sentenza definitiva, pur riconoscendo che la relazione integrativa del c.t.u. non aveva aggiunto nulla di significativo alla precedente relazione, invece avrebbe concluso per l'edificabilità di diritto e di fatto dei terreni in questione. Il primo giudice avrebbe erroneamente affermato che il vincolo d'inedificabilità delle aree derivante dal P. di F. doveva farsi coincidere con il vincolo preordinato all'esproprio, non valutabile in sede di stima dei suoli. In altri termini, il detto giudice avrebbe affermato che, per valutare la sussistenza del requisito dell'edificaffilità legale, si dovrebbe fare riferimento alle disposizioni normative precedenti all'esistenza di strumenti urbanistici generali e, in particolare, si dovrebbe ricorrere all'art. 17 della legge n. 765 del 1967. Tale ragionamento proverebbe troppo perché, qualora fosse condivisa la tesi secondo cui - in presenza di strumenti urbanistici contenenti disposizioni di vincolo - si dovrebbe risalire non alle previsioni pianificatorie precedenti all'apposizione del vincolo espropriativo ma alle disposizioni normative preesistenti, ogni terreno oggetto di esproprio sarebbe sempre da considerare edificabile, restando così inoperante il citato art. 5 bis. Invece, per verificare l'edificabilità legale dei terreni in esproprio, la Corte di appello avrebbe dovuto fare esclusivo riferimento al P. di F. preesistente all'apposizione del vincolo, anziché risalire alla normativa pregressa. E ciò sarebbe confermato dal fatto che la prima relazione del c.t.u. (cui nulla di significativo avrebbe aggiunto la relazione integrativa) avrebbe trascurato la destinazione "negativa" dello strumento urbanistico generale, facendo riferimento alla comparazione con le aree limitrofe ed alla concreta attitudine edificatoria della zona, così confondendo i piani dell'edificabilità legale e di quella fattuale. La relazione integrativa avrebbe ancora chiarito l'erroneità dell'argomentare del consulente, il quale avrebbe ritenuto il terreno dotato di possibilità legali di edificazione se considerato non isolatamente ma nella situazione generale, siccome compreso in zona che includeva aree destinate ad edilizia residenziale, a verde pubblico ed a viabilità, così ribadendo l'operata confusione. Invece il terreno oggetto di esproprio non sarebbe stato suscettibile di edificabilità legale, perché la destinazione urbanistica esistente sarebbe stata "incompatibile con ogni forma di edificazione, in quanto il medesimo terreno sarebbe ricaduto, già al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo, in zona sottoposta a vincolo d'inedificabilità assoluta. Non avrebbe rilievo quanto ritenuto dai primi giudici, sulla circostanza che tutta la zona in cui è inserito il terreno in esproprio fosse da considerare edificabile, perché tale rilievo sposterebbe il discorso sul diverso piano delle possibilità effettive di edificazione. Con il terzo (subordinato) motivo la ricorrente adduce ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia. Il consulente di ufficio avrebbe errato nel calcolo dell'indennità di esproprio. In particolare, il valore espropriativo dell'area sarebbe stato accertato sulla base di un indice di fabbricabilità pari a 2 mc/mq., ricavato da quello previsto dallo strumento urbanistico per le zone adiacenti all'area de qua. Ma tale base di calcolo non sarebbe corretta perché, in via di mera ipotesi, la volumetria edificabile sarebbe potuta essere soltanto quella prevista dall'art. 17 della legge n. 765 del 1967. Infatti, se il parametro di valutazione dell'edificabità dei terreni va rinvenuto nella normativa precedente all'adozione degli strumenti di pianificazione comunale, non potrebbe poi prescindersi dal dettato di tale normativa in ordine alle possibilità di edificazione. Ogni diverso parametro (come quello prescelto dal c.t.u.) andrebbe considerato arbitrario perché riferito ad una situazione del tutto irreale. L'alternativa, ad avviso della provincia di Firenze, sarebbe la seguente: o s'ignorano del tutto le previsioni degli strumenti urbanistici generali ovvero si fa ad essi univoco riferimento, con la conseguenza di non poter eludere il vincolo assoluto d'inedificabilità che attingeva i terreni in questione (ricorso, pag. 16). I due motivi che, essendo tra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente, non sono fondati. Si deve premettere che, come emerge dallo stesso tenore del ricorso per cassazione, non è controverso che, alla data di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla data del decreto di espropriazione, lo strumento urbanistico da applicare fosse il piano di fabbricazione di cui il comune di Montemurlo (nel territorio del quale si trovano i suoli espropriati) era dotato. Anzi, a pag. 13 del ricorso per cassazione la provincia di Firenze adduce in modo espresso che "per verificare la capacità edificatoria legale dei terreni oggetto di esproprio, la Corte avrebbe dovuto esclusivamente far riferimento al P. di F. preesistente all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - come risulta dal certificato di destinazione urbanistica - anziché risalire alla normativa pregressa genericamente applicabile a tutti i comuni sprovvisti di piano". Tanto chiarito, si osserva che la sentenza impugnata - sulla scorta degli elementi forniti dal consulente di ufficio - ha accertato che, prima dell'apposizione del vincolo espropriativo oggetto di causa, il comune di Montemurlo era dotato di piano di fabbricazione che prevedeva, per i terreni in esproprio, la nuova strada, con la stessa larghezza e relative zone di rispetto (strada provinciale n. 82, Nuova Montalese) per la cui realizzazione da parte della provincia di Firenze era avvenuta l'espropriazione; che dall'indicato P. di F. le aree adiacenti erano classificate come "zona residenziale di ristrutturazione C/1", con i parametri urbanistici riportati in sentenza (tra cui l'If = 2 mc./mq.); che prima dell'approvazione del P. di F. vigeva il disposto dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. La Corte di merito ha aggiunto che con la relazione integrativa il c.t.u. aveva specificato e chiarito dette circostanze, pur senza aggiungere nulla di significativo ma precisando che la situazione delineata risultava anche dal certificato storico di destinazione urbanistica rilasciato dal sindaco del comune di Montemurlo in data 21 aprile 1994. Dai dati suddetti la sentenza impugnata ha desunto che tutta la zona in cui erano inseriti i terreni in esproprio era stata conformata come edificabile, con la conseguenza che il vincolo d'inedificabilità per la destinazione a strada previsto dal P. di F. andava ritenuto vincolo espropriativo del quale non doveva tenersi conto ai fini dell'indennità. E tale ragionamento, conciso ma chiaro e sufficiente, si sottrae alle censure della ricorrente. Invero, in primo luogo non è esatto che la Corte territoriale, per verificare il requisito dell'edificabilità legale, abbia fatto riferimento alla normativa preesistente allo strumento urbanistico generale (in particolare, all'art. 17 della legge n. 765 del 1967). Il richiamo a tale normativa è stata operata dai giudici del merito per ricostruire la "storia" urbanistica della zona (punto, peraltro, non decisivo). Ma il richiamo determinante è stato operato dalla Corte fiorentina proprio con riferimento al piano di fabbricazione, come emerge in modo testuale dalle motivazioni esposte a pag.6-7 della sentenza impugnata (sopra riassunte), con "indicazione della classificazione urbanistica della zona in cui i suoli in esproprio erano collocati e dei relativi parametri urbanistici. Dal detto piano la sentenza di merito ha desunto l'edificabilità legale dei suoli di cui si tratta, pervenendo a tale conclusione sul rilievo che il vincolo d'inedificabilità per la destinazione a strada previsto dal P. di F. fosse da qualificare vincolo espropriativo, non calcolabile ai fini dell'indennità di espropriazione. Orbene, è stato ripetutamente affermato da questa Corte il principio che, nella stima dei terreni espropriati ai fini della determinazione dell'indennità, non si può tener conto del vincolo espropriativo nè di vincoli d'inedificabilità previsti da strumenti generali preordinati all'espropriazione, ma deve tenersi conto soltanto dei vincoli previsti da strumenti urbanistici di ordine generale non preordinati all'esproprio, esistenti al momento del verificarsi della vicenda ablativa, nonché delle concrete ed intrinseche caratteristiche dei terreni che incidono sull'edificabilità di fatto degli stessi (cfr., ex multis e tra le più recenti, Cass. 15 gennaio 2000, n. 425; 10 febbraio 1999, n. 1113; 9 febbraio 1999, n. 1090). Questa Corte, pronunziando a sezioni unite, ha altresì affermato che, ai fini indennitari e della previa qualificazione dei suoli espropriati alla stregua delle correlative possibilità legali di edificazione al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 5 bis, comma terzo, della legge n. 359 del 1992 (come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza 16 dicembre 1993, n. 442), le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici di secondo livello - influenti di regola su tale qualificazione per il contenuto conformativo della proprietà che ad essi deriva dalla loro funzione di definire, per zone, in via astratta e generale, le possibilità edificatorie connesse al diritto dominicale - possono in via eccezionale avere anche portata e contenuto direttamente ablatori (che ne esclude l'incidenza sulla liquidazione dell'indennità) ove si tratti di vincoli particolari, incidenti su beni determinati in funzione di localizzazione dell'opera pubblica, implicante di per sè la necessaria traslazione di quei beni all'ente pubblico (Cass. sez. un., 23 aprile 2001, n. 173/SU). Nel quadro degli esposti principi, che il collegio condivide, la sentenza impugnata ha attribuito natura espropriativa al vincolo d'inedificabilità per la destinazione a strada previsto dal P. di F. (e non, quindi, dalla normativa precedente: v. sentenza impugnata, pag. 7). Ed a tale risultato è giunta traendo argomento dal rilievo che già prima dell'apposizione del vincolo oggetto di causa il programma di fabbricazione del comune di Montemurlo prevedeva (sui suoli poi espropriati) la nuova strada per la cui realizzazione da parte della provincia di Firenze era avvenuta l'espropriazione. In altri termini la sentenza impugnata ha ritenuto, con motivato apprezzamento di fatto (come tale insuscettibile di censura in questa sede), che tra previsione di piano e vincolo espropriativo - avuto riguardo alle caratteristiche dell'opera pubblica realizzata - sussistesse identità di contenuto (trattandosi di vincolo incidente su beni determinati per la localizzazione di una specifica opera pubblica), con la conseguenza che anche alla suddetta previsione andava attribuito carattere (non conformativo ma) espropriativo, onde da essa doveva prescindersi ai fini della determinazione dell'indennità. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, quindi, alla luce dei principi dinanzi enunciati è corretta l'affermazione della sentenza impugnata circa la natura espropriativa del vincolo stabilito dal programma di fabbricazione. Né può condividersi la tesi della ricorrente secondo la quale sarebbe erroneo l'argomento del c.t.u. (il cui operato è stato condiviso dalla sentenza impugnata), che avrebbe attribuito ai suoli possibilità legali di edificazione, se considerati non isolatamente ma nella situazione generale, in quanto compresi in zona includente aree destinate ad edilizia residenziale, a verde pubblico e a viabilità. Ad avviso della provincia così ragionando si confonderebbe i distinti piani dell'edificaffilità legale e di quella fattuale. Ma si deve replicare che, dovendosi prescindere dal vincolo espropriativo ricadente specificamente sui suoli de quibus, la possibilità legale di edificazione andava desunta proprio dalla zona in cui essi erano collocati, classificata come edificabile dal P. di F., onde non sussiste alcuna indebita commistione tra i due criteri. Quanto, infine, alla subordinata tesi della ricorrente secondo cui, in ogni caso, gli indici di fabbricabilità da considerare ai fini del valore espropriativo sarebbero stati quelli previsti dall'art. 17 della legge n. 765 del 1967, deve osservarsi che questa tesi muove dall'erroneo presupposto che la sentenza impugnata avrebbe rinvenuto il parametro di valutazione dell'edificabilità dei terreni nella normativa precedente all'adozione ed all'approvazione dello strumento di pianificazione comunale. Poiché così non è (si rinvia, sul punto, alle considerazioni sopra svolte) cade anche il richiamo al citato art. 17, comunque non pertinente. Invero, non è esatto che la Corte di merito abbia ignorato le previsioni del P. di F., cui invece ha fatto riferimento. Essa non ha tenuto conto del vincolo d'inedificabilità, considerandone il carattere espropriativo, e ciè è corretto alla luce dei principi di diritto sopra ricordati. E, non dovendosi tenere conto del vincolo espropriativo, altrettanto correttamente sono stati utilizzati gli indici di fabbricabilità della zona in cui i suoli in esproprio erano compresi. Diversamente operando, e seguendo la tesi della ricorrente, si sarebbe dato rilievo (ancorché indiretto) proprio al vincolo dal quale invece si doveva prescindere. Con il quarto mezzo di cassazione la provincia di Firenze denunzia ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, nonché omessa motivazione su punto decisivo della controversia. Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 1993, sostiene che essa non avrebbe inciso sulla normativa concernente il procedimento espropriativo, regolato dagli artt. 15 e ss. della legge n. 865 del 1971, che non farebbe carico all'espropriante di determinare ed offrire l'indennità definitiva di esproprio. Pertanto l'attuazione del diritto per l'espropriato di sottrarsi alla decurtazione del 40% dell'indennità sarebbe rimessa soltanto alla iniziativa, qualora rinunzi a contestare la determinazione dell'indennità in concreto operata dal giudice adito. Il beneficio della mancata decurtazione non sarebbe quindi applicabile quando l'espropriato non abbia richiesto la formulazione dell'offerta da parte dell'espropriante e abbia invece perseverato nell'opposizione, attendendo la liquidazione giudiziale dell'indennità. Nel caso in esame non vi sarebbe stata alcuna manifestazione di volontà conciliativa da parte degli espropriati, i quali non avrebbero richiesto la formulazione di un'offerta, proseguendo invece nel giudizio. Il motivo non è fondato. L'art. 5 bis, primo comma, della legge 8 agosto 1992 n. 359 fissa l'indennità di espropriazione per le aree edificabili nella misura della semisomma tra valore venale e reddito dominicale rivalutato, con riduzione del 40%. In altri termini, l'indennità determinata in via giudiziale è pari al 60% della semisomma. Il secondo comma dello stesso art. 5 bis, però, aggiunge che in ogni fase del procedimento espropriativo il soggetto espropriato può convenire la cessione volontaria del bene. In tal caso la riduzione del 40% non si applica. Come posto in luce dalla Corte costituzionale (sentenze 11 luglio 2000, n. 262, e 19 luglio 2000, n. 300), tale cessione assume - quale che sia il carattere, negoziale o meno, privatistico o pubblicistico, dello strumento adoperato dal legislatore - funzione transattiva e definitoria di ogni pretesa dell'espropriando, sia rispetto al trasferimento (non più coattivo) del bene, sia rispetto al quantum patrimoniale, trasformato da indennità in prezzo o corrispettivo. Il procedimento espropriativo si conclude con la pronunzia del decreto di espropriazione, che segna il momento del passaggio di proprietà dall'espropriato all'espropriante. Invero la procedura disciplinata dalla legge n,n. 865 del 1971 (cui la ricorrente si richiama) è strutturata in modo che, se non avviene la cessione volontaria (art. 12 legge cit.), il profilo concernente la determinazione dell'indennità definitiva (per esigenze di sollecita acquisizione del bene al fine di pubblica utilità) si scinde dalla vicenda espropriativa. Il decreto di esproprio va emesso dopo il pagamento delle indennità accettate o il deposito di quelle non accettate (art. 13 legge n. 865 del 1971), mentre la stima dell'indennità definitiva da parte della Commissione provinciale avviene, almeno di regola, successivamente alla pronuncia del decreto medesimo (artt. 15 e 16 della legge n. 865 del 1971, e successive modificazioni, in particolare ad opera della legge 28 gennaio 1977, n. 10), tant'è che l'art. 19 della legge n. 865/1971 collega il termine per l'opposizione alla stima non al decreto di esproprio ma all'inserzione, nel Foglio degli annunzi legali della provincia, della relazione che la riguarda (la Corte costituzionale, poi, con sentenza 22 febbraio 1990, n. 67, dichiarò l'art. 19 illegittimo "nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità finché manchi la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge"). In questo contesto normativo si possono fissare alcuni punti: a) la riduzione del 40 per cento è prevista dalla legge come componente ordinaria dell'indennità determinata ai sensi del primo comma dell'art. 5 bis; b) tale riduzione, tuttavia, può essere esclusa convenendo la cessione volontaria del bene in ogni fase del procedimento espropriativo (art. 5 bis, comma secondo); c) la cessione volontaria, dunque, non può più avere luogo quando è stato emesso il decreto di esproprio, e ciò non soltanto in ossequio al testuale tenore dell'art. 5 bis, comma secondo, ma anche perché con il decreto di esproprio il bene è già trasferito, onde una cessione successiva verrebbe ad essere priva di oggetto (diversa questione, estranea alla presente vicenda, è quella relativa a possibili accordi sul quantum dell'indennità, successivi alla pronunzia del decreto di esproprio e non appartenenti alla sequenza procedimentale descritta dal legislatore); d) la cessione volontaria, come si desume dal tenore degli artt. 11 e 12 della legge n. 865 del 1971 (e successive modificazioni), presuppone l'offerta da parte dell'espropriante di una indennità provvisoria che il proprietario espropriando possa accettare, e che quindi sia congrua, tale cioè da garantire all'espropriato un serio ristoro. Detta offerta può essere anche rinnovata dalla P.A. finché il procedimento espropriativo non sia concluso, qualora la prima non sia valida o efficace. Ne deriva che, quando manchi una valida (e congrua) offerta dell'indennità provvisoria effettuata durante il procedimento espropriativo, a parte l'eventuale vizio procedimentale (che qui non rileva) il proprietario non deve subire la decurtazione del 40 per cento, perché non è stato messo in condizione di esercitare il diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria del bene. Poste queste premesse (e fermo il punto che, nella specie, il decreto di esproprio è intervenuto dopo l'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, onde non è applicabile la sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 1993, relativa ai soggetti già espropriati al momento di entrata in vigore di detta legge), si deve osservare che la tesi della ricorrente, secondo cui spetterebbe all'espropriato l'iniziativa di chiedere all'espropriante la formulazione di un'offerta, non può essere condivisa. Pur volendo aderire alla prospettazione del "momento negoziale", propugnata dalla ricorrente, spetta al soggetto che ha promosso il procedimento espropriativo ed è il beneficiario dell'espropriazione (restando per conseguenza obbligato al pagamento della relativa indennità) formulare un'offerta che il destinatario dell'ablazione possa accettare, esercitando il diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria. Non a caso, del resto, pur nel meccanismo previsto dagli artt. 11 e 12 della legge n. 865 del 1971 (e successive modificazioni), il proprietario espropriando non è chiamato ad assumere iniziative circa l'importo dell'indennità (provvisoria) ma soltanto ad accettare o rifiutare l'indennità che gli viene comunicata (e quindi offerta). Nel caso in esame, come emerge dalla sentenza impugnata e dalla narrativa in fatto del ricorso per cassazione, gli espropriati non accettarono l'indennità determinata in via provvisoria dall'amministrazione provinciale, ritenendola incongrua. Tale valutazione è stata condivisa dalla Corte di merito, che non ha effettuato la detrazione del 40% "in mancanza di una congrua offerta da parte del convenuto di un'indennità determinata secondo i criteri di cui alla L. 359/92". Si tratta di una conclusione conforme ai principi sopra enunciati, mentre nessuna censura è stata formulata in ordine alla valutazione di non congruità. Di qui il rigetto della censura. Con il quinto mezzo di cassazione la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 16 D. legislativo n. 504 del 1992, nonché erronea ed insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. La Corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere inapplicabile nella fattispecie l'art. 16 cit., ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio. Richiamato il tenore di detta norma, entrata in vigore il 1° gennaio 1993, la provincia di Firenze afferma che, poiché il decreto di espropriazione intervenne nel maggio di quell'anno, la norma medesima avrebbe dovuto trovare applicazione, essendo illogico e non convincente il contrario argomento desunto dalla mancata presentazione, nel caso de quo, della denunzia a fini ICI. Tale argomento non potrebbe essere condiviso perché non spiegherebbe la ratio in base alla quale la violazione di un obbligo tributario dovrebbe avere un effetto premiante per i contravventori. Una possibile soluzione, per scongiurare una simile distorsione del disposto normativo, potrebbe essere quella di parametrare l'indennità al valore agricolo dei terreni. Neppure questo motivo è fondato. L'art. 16, primo comma, del D. l.vo 30 dicembre 1992, n. 504 (istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili), dispone che in caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta, qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti. Come il testuale tenore della norma pone in luce essa, per l'esproprio delle aree fabbricabili, contempla un meccanismo riduttivo della relativa indennità, che va commisurata al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato, qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti. L'applicabilità della norma è, dunque, ancorata ad un duplice presupposto: a) che l'espropriato abbia presentato dichiarazione o denuncia ai fini dell'applicazione dell'imposta (I.C.I); b) che il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti. L'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione a fini I.C.I. da parte dell'espropriato, invece, non è prevista e disciplinata dall'art. 16 cit., ne' tale carenza di disciplina può essere colmata in via d'interpretazione (secondo la tesi della ricorrente, per la quale in caso di omessa dichiarazione l'indennità andrebbe parametrata al valore agricolo dei suoli), perché in realtà la presunta operazione ermeneutica si risolverebbe nell'inserimento nel dettato normativo di una integrazione non consentita all'interprete (cfr. Cass. 22 aprile 2000, n. 5283, segnatamente in motivazione); e ciò a prescindere dai profili di legittimità costituzionale che una simile comporterebbe con riguardo ai principi, ripetutamente affermati dal giudice delle leggi, circa la serietà del ristoro che l'indennità espropriativa deve comunque assicurare. In realtà la ratio della norma è da ravvisare nel fatto che il legislatore, avvalendosi dell'ampio potere discrezionale riservatogli in relazione alle varie finalità cui di volta in volta s'ispira l'attività d'imposizione fiscale, ha inteso introdurre un elemento dissuasivo non dell'evasione totale (ritenendo al riguardo sufficienti gli strumenti di controllo, di accertamento e sanzionatori di cui dispone l'amministrazione finanziaria), bensì dell'elusione, che si manifesta col dichiarare valori per le aree edificabili di gran lunga inferiori a quelli collegati al valore venale, ancorché sottoposto al meccanismo correttivo di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. ""
CASS 6769/2009: "" 1. Il Tribunale di Napoli con sentenza dell'8 giugno 2001 condannò il Funzionario CIPE delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri L. n. 219 del 1981, ex art. 84, al risarcimento dei danni in favore di D.G.M. e D.V.R. per l'illegittima occupazione ed irreversibile trasformazione di un terreno di loro proprietà, esteso complessivamente mq. 2000 (di cui mq. 1800 in esecuzione dell'ordinanza commissariale 30 dicembre 1986 e la restante porzione in seguito alle ordinanze CIPE 11 aprile e 22 giugno 1990), ed utilizzato per la realizzazione di un raccordo stradale nell'ambito del programma di edilizia residenziale di cui al titolo Vili della menzionata L. n. 219 del 1981: danni che liquidò in complessive L. 198.931.680, oltre all'indennizzo per l'occupazione illegittima determinato in L. 27.574.312. Rigettò analoghe richieste dei proprietari nei confronti del Consorzio COGERI, concessionario dell'opera e delegato al compimento delle espropriazioni, per mancanza di legittimazione passiva. L'impugnazione dell'Amministrazione dello Stato è stata accolta dalla Corte di appello di Napoli che, con sentenza del 6 maggio 2004 ha respinto, invece, la richiesta risarcitoria nei confronti del Funzionario CIPE, ritenuto privo della titolarità passiva del rapporto obbligatorio per aver affidato in concessione l'opera unitamente alle procedure espropriative al Consorzio COGERI; ha condannato quest'ultimo ente a corrispondere ai proprietari per l'avvenuta occupazione espropriativa del loro fondo la somma di Euro 180.184,34, comprensiva di interessi legali e svalutazione monetaria, osservando: a) che tra l'Amministrazione statale ed il Consorzio COGERI era intercorsa una concessione c.d. traslativa, specificamente prevista dalla L. 219 del 1981, che rendeva responsabile dell'illegittima ablazione esclusivamente il concessionario delegato al compimento dell'intera procedura espropriativa ed autore dell'occupazione, peraltro dopo la scadenza del termine trimestrale di efficacia concessogli dalla L. n. 865 del 1971, art. 20; b)che era irrilevante il decreto di espropriazione sopravvenuto nel 1995 una volta che il Consorzio si era immesso nel possesso del terreno D. G. - D.V. senza alcun titolo e che lo aveva irreversibilmente trasformato nell'opera pubblica programmata nel periodo compreso tra il (OMISSIS), dando luogo alla cd. occupazione acquisitiva; c) che tale situazione non poteva considerarsi sanata dal D.Lgs. n. 354 del 1999, art. 9, che aveva introdotto proroghe per qualsiasi tipologia di occupazione - quindi pur illegittima - perchè l'espropriazione si era già conclusa in epoca antecedente al menzionato provvedimento legislativo; che dunque non era ad essa applicabile; d)che una porzione del fondo ubicata in zona C3 dello strumento urbanistico del comune aveva destinazione agricola;per cui tenendo conto che alcune compravendite nell'anno 1984 indicavano un valore di L. 15.000 mq. e che la trasformazione radicale era avvenuta nell'anno (OMISSIS), si perveniva ad un prezzo di L. 22.350 mq. Mentre per la restante porzione edificatoria, la stima doveva essere compiuta applicando il criterio riduttivo introdotto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, sulla base di un valore di L. 159.996 mq. Per la cassazione della sentenza gli espropriati hanno proposto ricorso per tre motivi; cui resistono sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri che il Consorzio COGERI con controricorso. Quest'ultimo ente ha formulato, altresì, ricorso incidentale per 4 motivi. Motivi della decisione 2. I ricorsi vanno, anzitutto riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., perchè proposti contro la medesima sentenza. Con il primo motivo di quello principale, il D.G. e D.V. R., deducendo violazione dell'art. 2043 e 2055 c.c., nonchè della L. n. 219 del 1981, censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto la legittimazione passiva del solo Consorzio COGERI, assolvendo da ogni addebito il Funzionario CIPE che invece doveva ritenersi corresponsabile dell'illecita ablazione:anzitutto perchè quest'ultimo era il beneficiario dell'opera pubblica, nonchè l'ente delegante cui incombeva l'onere di coordinare i tempi dell'attività amministrativa con quelli dell'attività materiale; quindi perchè il delegante secondo la giurisprudenza di questa Corte, resa anche a Sezioni Unite, ha il potere-dovere di esercitare i propri poteri di controllo e di stimolo sul comportamento del delegato; per cui la relativa omissione costituisce causa concorrente nella produzione dell'illecito. Sia infine perchè; per l'insorgenza della responsabilità solidale è sufficiente che i fatti avvenuti per ultimi produttivi dell'evento dannoso indipendentemente dalla loro idoneità a configurare anche altri illeciti previsti dall'ordinamento siano indotti secondo una prevedibile evoluzione, da una causa iniziale che perciò non può scadere al rango di occasione. A sua volta il Consorzio COGERI, con il primo motivo del ricorso incidentale, deducendo violazione della L. n. 219 del 1981, art. 80, e ss., nonchè insufficiente ed erronea motivazione su punti decisivi della controversia censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la responsabilità esclusiva di esso ente nell'illegittima appropriazione dell'immobile D.G. - D.V. senza considerare: a) che non eragli stato trasferito il potere ablatorio, ma esso ente aveva agito al più in nome e per conto del concedente come dimostrava il fatto che i verbali di consistenza erano redatti dai funzionar CIPE e che si era limitato ad anticipare l'importo degli indennizzi; b)che la propria responsabilità non poteva farsi discendere neppure dalla clausola di manleva a favore del concedente contenuta nell'art. 6 della Convenzione: perchè la stessa riguardava le contestazioni delle imprese appaltatrici, nonchè di eventuali terzi in merito all'esecuzione dei lavori; ed era da porsi in relazione all'obbligo di vigilanza a carico del concedente che per il successivo art. 17, non poteva ridurre la responsabilità di esso concessionario; c) che gli erano stati devoluti compiti meramente esecutivi si da rendere la sua posizione analoga a quella di un nuncius in quanto gli era consentita soltanto l'immissione in possesso dopo che lo stato di consistenza era stato redatto dal concedente, di proporre uno schema di stima, nonchè di preparare la documentazione necessaria per la pronuncia del decreto di esproprio; d) che d'altra parte lo stato di consistenza dei terreni veniva preparato dai funzionari del Delegato CIPE, cui competeva peraltro di concedere proroghe o di adottare il decreto ablativo. 3. Le suesposte censure sono infondate. Anche in questa controversia il Consorzio COGERI ed i proprietari espropriati per sostenere la responsabilità esclusiva (il primo) o solidale (i secondi) dell'Amministrazione dello Stato nel verificarsi dell'occupazione espropriativa del terreno di costoro, hanno elencato le attività amministrative asseritamente di competenza di quest'ultima e quelle che per legge o per la convenzione intercorsa tra di essa ed il concessionario Consorzio avrebbero dovuto gravare sul ricorrente incidentale, ovvero sono state da questo effettivamente svolte;ed incentrando l'esame quasi esclusivamente sul rapporto obbligatorio tra dette amministrazioni, hanno cercato di dimostrare che nell'ipotesi di cooperazione di più enti alla realizzazione di un'opera pubblica, allorquando il procedimento di espropriazione debba essere curato o portato a compimento da un soggetto diverso da quello che è ne beneficiario, detta responsabilità va accertata esclusivamente in funzione del rapporto fra le competenze ad ognuno devolute dalla legge o dalle convenzioni (di volta in volta intercorse tra di essi), nonchè, in particolar modo, delle rispettive inadempienze procedimentali: perciò ponendo in secondo piano quello, invece, fondamentale con il diritto di proprietà dell'espropriato, leso innanzitutto dall'attività materiale illecita che gli ha impedito "di godere e di disporre" del proprio bene e/o che glielo ha sottratto definitivamente. Le Sezioni Unite, e numerose pronunce della 1^ sezione civile della Corte, hanno invece che nell'azione intrapresa a seguito di occupazione illegittima dei loro terreni da parte delle pubbliche amministrazioni, i titolari (espropriandi o espropriati) fanno valere il loro diritto di proprietà, quale riconosciuto dagli art. 42 Cost., ed art. 1 dell'allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sugli immobili dapprima appresi e, poi, detenuti senza titolo dagli enti esproprianti, deducendo di esserne stati illegittimamente privati del godimento; ed invocando la tutela concessa dagli artt. 2043 e 2058 c.c., contro il fatto ingiusto delle controparti, non supportato da idonea attività provvedimentale e ritenuto lesivo del loro diritto dominicale. La ragione giuridica costitutiva della loro pretesa non trae, quindi, ragione e fondamento dal rapporto derivante dalla concessione tra gli enti a questa interessati, nonchè dai rispettivi obblighi assunti in ordine al compimento di questo o di quello degli atti del procedimento ablativo, cui il proprietario resta del tutto estraneo: avendo, invece, anche i D.G. - D.V. intrapreso un'azione (reintegratoria e/o) risarcitoria correlata al diritto di proprietà sugli immobili in questione, preesistente al procedimento ablatorio, e non affievolito per il mancato compimento di questo, in cui il fatto generatore del danno è costituito dalla condotta illecita di detti enti, concretatasi anzitutto nell'apprensione degli immobili senza alcun titolo e, quindi, nel perdurare della detenzione abusiva ed irreversibile senza più rimettere i beni nella disponibilità dei proprietari. Ed il nesso di causalità con l'evento dannoso è ravvisato esclusivamente in relazione al contenuto dell'attività lesiva suddetta nonchè all'attitudine di questa a produrre danno di continuo, che perdura nel tempo, sino a quando permanga la situazione illegittima posta in essere e nella quale si concreta una ininterrotta violazione del loro interesse a goderne e disporne entro i limiti riconosciuti dall'art. 832 c.c.: o se ne verifichi l'acquisizione in favore dell'amministrazione espropriante, pur senza che questa abbia conseguito il provvedimento ablatorio richiesto dalla legge. Proprio in questa prospettiva è stata inquadrata detta anomala e definitiva appropriazione dell'immobile privato nella materia espropriativa fin dalle prime sentenze delle Sezioni Unite che ne hanno evidenziato presupposti ed elementi costitutivi: avvertendo che il relativo istituto, non si riferisce al "fenomeno indeterminato e generico, dell'apprensione "sine titulo" da parte di un ente pubblico, per qualsivoglia ragione e fine, di un bene immobile del privato"; bensì a quello specifico, "caratterizzato quale suo indefettibile punto di partenza da una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e quale suo indefettibile punto di arrivo dalla realizzazione dell'opera medesima; nonchè dall'inserimento tra questi due poli, di una attività esecutiva manipolatrice del bene altrui nella sua fisionomia materiale di comportamento dettato dalle leggi in materia", che ne attua l'irreversibile e definitiva trasformazione nell'opera pubblica preventivata dalla dichiarazione di p.u.. Per cui, a prescindere dall'assetto dominicale del nuovo bene che qui non rileva, l'intera vicenda non perde per tale effetto traslativo la sua connotazione tipica di fatto illecito sia con riguardo al momento dell'occupazione abusiva, sia con riguardo alla costruzione dell'opera pubblica con violazione delle norme che fissano i casi ed i modi per il sacrificio della proprietà privata ai fini pubblici, sia con riguardo all'attività materiale medio tempore espletata nel corso dell'occupazione (Cass. sez. un. 761/1998; 12546/1992; nonchè 10840/1997): perciò interamente ed unitariamente qualificate dall'illecito comportamento dell'ente al quale sono riconducibili sia l'occupazione (illegittima ab origine o divenuta tale) sia l'impossibilità della restituzione (cui segue l'effetto acquisitivo del suolo). Tant'è che la giurisprudenza e poi lo stesso legislatore (L. n. 458 del 1988, art. 3; L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 7; L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis) hanno attribuito in compenso al proprietario che ha perduto l'immobile l'opportuna tutela risarcitoria, pur discendente dallo stesso precetto contenuto nell'art. 42 Cost., comma 3, (Corte Cost. 188/1995; 369/1996; 148/1999), e non il credito indennitario (in senso stretto) in rispondenza di un lecito acquisto della proprietà a titolo originario (decreto di esproprio o contratto di cessione). Le Sezioni Unite devono allora ribadire ancora una volta il risultato cui è pervenuta la giurisprudenza della Corte, da ultimo posto in rilievo dalla propria precedente pronuncia 24397/2007: 1) che, siccome nello schema dell'occupazione espropriativa l'illecito si perfeziona con effetto estintivo della proprietà privata al momento della radicale ed irreversibile trasformazione del fondo, se avvenuta in periodo di occupazione illegittima o alla scadenza dell'occupazione legittima, ricorrendo nel caso concreto la prima di dette fattispecie, di occupazione "ab inizio" illegittima, tutta l'attività svolta nel corso dell'occupazione da chiunque esplicata - per definizione illecita -, rende l'autore o gli autori responsabili del relativo risarcimento ai sensi degli artt. 2043 e 2055 c.c.; 2) che detta responsabilità grava sempre e comunque anzitutto sull'ente che ha consumato l'illecita apprensione in danno del proprietario e posto in essere il mutamento del suo regime di appartenenza dell'immobile (Cass. 11890/2006; 6591/2003; 15687/2001; 1814/2000; 834/1999); 3) che all'ente suddetto non è consentito invocare la non imputabilità in ordine alla mancata o ritardata pronuncia del decreto ablativo, anche quando sia dipesa da omissione o inerzia di altra amministrazione, in quanto nel comportamento di chi ha appreso l'immobile altrui senza titolo e/o ne conserva abusivamente la detenzione ed infine persevera nell'esecuzione dell'opera, pur essendo a conoscenza della illegittimità dell'occupazione, possono individuarsi tutti gli elementi della responsabilità aquiliana: la condotta attiva od omissiva, l'elemento psicologico della colpa, il danno, il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio; e non è possibile per le medesime ragioni neppure trasferire la responsabilità dell'illegittima vicenda ablatoria in capo all'ente beneficiario o destinatario dell'opera pubblica inglobante quel fondo, ovvero a quello che per legge o per atto amministrativo ne diviene proprietario (Cass. 6591/2003). 4. Nel caso concreto la sentenza impugnata ha accertato, ed il Consorzio COGERI confermato: a)che è stato detto ente a conseguire (in data 30 dicembre 1986 ed 11 aprile 1990) i decreti di occupazione temporanea del fondo D.G. - D.V. e ad immettersi nel relativo possesso - pur dopo la scadenza del termine trimestrale concesso dalla L. n. 865 del 1971, art. 20, con verbali del 29 settembre 1987 e 21 novembre 1990 (pag. 11 e 15 sent.); b) che sempre il Consorzio ha attuato la irreversibile trasformazione del terreno esteso complessivamente mq. 2000 nella circonvallazione stradale programmata dalla dichiarazione di p.u. (pag. 15 - 16 sent.); c) che il decreto ablativo era stato ottenuto inutilmente soltanto nel 1995, allorchè dunque l'espropriazione ed il conseguente trasferimento coattivo dell'immobile si erano già conclusi da diversi anni. Ne ha tratto la corretta conclusione, in aderenza ai principi appena esposti, che la responsabilità nei confronti dei proprietari del bene - che è la sola che qui rileva - grava certamente sul Consorzio in quanto autore dell'illegittima ablazione/e perciò obbligato dall'art. 2043 c.c., al risarcimento "del danno ingiusto...cagionato", che nell'occupazione acquisitiva (art. 42 Cost., comma 3) si identifica con il controvalore dell'immobile loro definitivamente sottratto. La giurisprudenza di legittimità ha avvertito che tale conclusione non muta nel caso che interessa la fattispecie, in cui un ente curi la realizzazione di un'opera di pertinenza di altra amministrazione o, per altro verso un'ipotesi di collaborazione tra di essi nella sua esecuzione, atteso il carattere personale delle relativa responsabilità che riverbera i suoi effetti anzitutto su chi agisce; e perchè, d'altra parte, nel vigente ordinamento, i casi di scissione della responsabilità dall'attività (e cioè di attività irresponsabile), sono rari, si fondano per lo più, su ragioni di solidarietà sociale ovvero di sostanziale imputazione ad un soggetto diverso dall'agente; e sono specificamente indicati dal legislatore (artt. 2048 e 2049 c.c., e art. 834 c.c. e ss.). Per cui le sezioni Unite devono dare ulteriore continuità alla regola del tutto consolidata, che nel caso di illegittima ed irreversibile trasformazione dell'immobile privato, non vi è, nè vi potrebbe essere ragione per tutelare l'ente che ha effettivamente agito per realizzare tale risultato al di fuori della procedura espropriativa; e non vi è peraltro alcuna norma che autorizzi il distacco della sua responsabilità dall'attività compiuta, per cui va mantenuto fermo il principio, del tutto pacifico anche nella giurisprudenza meno recente (Cass. 13 dicembre 1980 n. 6452; 15 dicembre 1980 n. 6494), che, dato il tenore dell'art. 2043 c.c., è proprio detto ente sia esso delegato ovvero concessionario o semplice appaltatore L. n. 2248 del 1848, ex art. 324, All. F, che ha proceduto alla materiale apprensione del bene, al compimento delle attività anche giuridiche necessarie a tal fine, nonchè all'esecuzione dell'opera pubblica, il titolare passivo del rapporto obbligatorio collegato alla vicenda estintivo - acquisitiva dalla stessa provocata. In tale situazione può dunque residuare soltanto la questione di una eventuale responsabilità concorrente dell'altro ente nei confronti del proprietario illegittimamente espropriato, ove ne ricorra un comportamento parimenti colposo:soprattutto nel caso in cui sia proprio quest'ultimo il soggetto competente a conseguire il decreto di esproprio che, se tempestivamente adottato, avrebbe mantenuto la vicenda ablatoria nei binari di una espropriazione rituale per cui il problema che può porsi è esclusivamente quello di accertare se alla causazione di quel danno (inconfutabilmente "ingiusto" perchè incidente sul diritto di proprietà) avessero, e in che misura, contribuito eventuali negligenze o colpevoli inerzie di detto ente. Le quali sono pur esse da accertare alla stregua del medesimo rapporto di causalità stabilito dagli artt. 40 e 41 c.p., e non certamente in base al rapporto interno tra gli enti in questione, come disciplinato da atti e convenzioni tra di loro intercorsi: neppure se si concretino in assunzioni unilaterali di responsabilità nonchè dell'intero onere economico della costruzione dell'opera, o, comunque dell'impegno di apprestare i mezzi finanziari, infine in quello di fornire una qualche collaborazione al quale risulti, poi, inadempiente;e ciò, perfino quando proprio l'inadempimento abbia concorso alla mancata o ritardata adozione del decreto ablativo:ciò potendo al più comportare una facoltà di rivalsa (ove ne ricorrano i presupposti: cfr. Cass. 12958/2004) dell'ente danneggiato nei confronti di quello autore dell'inadempimento o del comportamento colposo che ha impedito il perfezionarsi del procedimento di esproprio. 5. Fra le ipotesi di corresponsabilità ora delineate la più ricorrente nella casistica giudiziaria ed oggi invocata dai ricorrenti principali, è sicuramente quella originata dalla L. n. 865 del 1971; che dopo aver previsto un duplice possibile procedimento per l'acquisto delle aree necessarie alla realizzazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica e disposto che le stesse devono far parte del patrimonio indisponibile dei Comuni (art. 35), nel disciplinare il secondo, in cui gli Istituti e cooperative incaricati della costruzione dei relativi alloggi, provvedono direttamente alla loro acquisizione, stabilisce che essa deve avvenire "in nome e per conto dei Comuni, d'intesa con questi ultimi" (art. 60): e tale formula, riportata in numerosissimi decreti ablativi emessi in applicazione della norma, è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che quest'ultima, anche quando il comune accolga la richiesta del concessionario o assegnatario di procedere direttamente alla acquisizione delle aree, conferisce a costui soltanto una mera delega che si esaurisce nel compimento "in nome e per conto del comune" degli atti della procedura necessari al conseguimento dei decreti ablativi. Questa nuova forma di cooperazione - in virtù della quale un soggetto è abilitato a compiere determinate attività per conto di un altro, di cui spende il nome, ed al quale, dunque, continua a competere la qualifica di espropriante, ha influenzato anche le espropriazioni disposte in settori diversi e non per le realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica:in cui si sono via via moltiplicati gli incarichi, normalmente contenuti in apposita convenzione, o altro titolo contrattuale, a concessionari (e soggetti delegati) ad espletare il procedimento di espropriazione "in nome e per conto" dell'amministrazione concedente (o delegante), così utilizzando la formula di cui all'art. 60, nell'interpretazione offerta da questa Corte. Per cui, le Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato che qualora l'amministrazione espropriante avvalendosi di tale schema, affidi ad altro soggetto, anche mediante una concessione, la realizzazione di un'opera pubblica, e gli deleghi nello stesso tempo gli oneri concernenti la procedura ablatoria, l'illecito in cui consiste l'occupazione appropriativa, per cui, a causa della trasformazione irreversibile del suolo in mancanza del decreto di esproprio, si verifica comunque la perdita della proprietà a danno del privato, è ascrivibile anzitutto al soggetto che ne sia stato autore materiale (artt. 40 e 41 c.p.), pur senza essere munito di un titolo che l'autorizzasse;per cui anche in tal caso a nulla rileva l'indagine sollecitata dal Consorzio circa i le inadempienze dell'ente delegante nell'esercizio dei poteri conservati per lo svolgimento della procedura ablatoria, nonchè la loro efficienza causale in merito al mancato conseguimento del decreto di esproprio: essendo decisiva per configurarne comunque la responsabilità nei confronti del proprietario, ancora una volta la definitiva illecita sottrazione del suo bene senza aver tempestivamente conseguito (malgrado la delega al compimento degli atti della procedura ablativa) un titolo che lo autorizzasse. Conclusivamente, neppure in tale fattispecie, il delegato è esente da responsabilità per il fatto che l'opera sia stata ultimata in periodo di occupazione legittima perchè, come già rilevato da queste Sezioni Unite (Cass. 10922/1995 e succ.) "proprio su di lui ricade, questa volta, il predetto onere di armonizzare attività materiale e attività amministrativa, facendo sì che il decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e che quindi la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità: altrimenti essa degrada in illecito, di cui il soggetto, delegato anche alla cura dell'espropriazione, non può non rispondere per il suo colpevole comportamento omissivo". Ma in questa ipotesi la giurisprudenza ha osservato che può sussistere, altresì, una corresponsabilità solidale dell'Ente delegante, il quale con il conferimento del mandato non si spoglia delle responsabilità relative allo svolgimento della procedura espropriativa secondo i suoi parametri soprattutto temporali;e conserva quindi l'obbligo di sorvegliarne il corretto svolgimento, anche perchè questa si svolge non solo in nome e per conto di detta amministrazione, ma altresì d'intesa con essa. Sicchè è da ritenere che l'ente delegante (il più delle volte beneficiario dell'opera), conservi un potere di controllo o di stimolo dei comportamenti del delegato - si tratti di un ente, di una cooperativa, o di un'impresa - il cui mancato o insufficiente esercizio obbliga lo stesso delegante, in presenza di tutti i presupposti, al relativo risarcimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2055 c.c., (Cass. 14959/2007; 23279/2006; 18237/2002; 9812/2001). Si deve aggiungere per completezza che questa fattispecie non è l'unica in cui la giurisprudenza di questa Corte ha ravvisato un'ipotesi di responsabilità solidale tra gli enti che hanno concorso agli effetti traslativi dell'occupazione - trasformazione dell'immobile altrui : essendo questa esemplificativamente configurabile anche nelle ipotesi in cui un ente abbia proceduto alla illegittima acquisizione del fondo privato ed altro alla sua irreversibile trasformazione (Cass. 5781/1984;9062/2002) ovvero in cui il primo ne abbia tollerato l'utilizzazione da parte del secondo (Cass. 6133/1985). Ed ancora in tutte quelle in cui l'ente espropriante abbia affidato a vario titolo la costruzione di un'opera pubblica ad altro ente senza completare la procedura espropriativa (Cass. 8858/1990; 1814/2000). La sentenza impugnata ha tuttavia escluso che nel caso concreto ricorresse taluna di dette ipotesi, sotto un duplice profilo: anzitutto perchè il Consorzio, dopo avere ottenuto il primo decreto di occupazione 30 dicembre 1986 relativo ad una superficie di mq. 1800 di terreno, aveva fatto inutilmente scadere il termine di tre mesi di cui si è detto per prenderne possesso, procedendo alla sua formale immissione soltanto in data 29 settembre 1987, dopo che il provvedimento era divenuto inefficace; e si era appropriato della restante porzione di mq. 200 senza conseguire alcun titolo autorizzativo, inutilmente ottenuto nel 1990 allorquando già entrambe le aree erano state radicalmente trasformate e l'illegittima ablazione si era ormai conclusa già da anni (pag. 12 sent.). Senza, dunque alcuna responsabilità pur solo omissiva dell'Amministrazione dello Stato, peraltro neanche prospettata dai ricorrenti, al riguardo. E quindi) e soprattutto perchè dai documenti prodotti dalle parti non risultava affatto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri avesse affidato al Consorzio COGERI il compito di svolgere la procedura di espropriazione non solo per suo conto, ma anche in suo nome:avendo invece, la Corte di appello; l'accertato che gli interventi costruttivi sono stati affidati all'ente suddetto in concessione secondo lo schema tipico della L. n. 219 del 1981, art. 80 e ss.; e che il Consorzio ha svolto in piena autonomia l'intera procedura ablativa, dal progetto dell'opera agli atti di immissione in possesso ed alla irreversibile trasformazione dei terreni: realizzata senza attendere alcun provvedimento ablatorio (pag. 11). 6. Dagli accertamenti suddetti ha quindi tratto correttamente la conseguenza che la concessione prevista dalla convenzione rientrasse nella tipologia delle c.d. concessioni traslative, peculiari del resto di detta legge speciale, nella quale, essendo necessario procedere alle espropriazioni degli immobili necessari alla realizzazione dell'opera pubblica, vengono trasferiti dall'espropriante al concessionario non solo gli oneri concernenti il compimento di (uno o più) atti della procedura ablativa (tra cui quello di provvedere al pagamento delle relative indennità), ma anche le funzioni e le potestà in origine sue proprie per conseguirne il trasferimento coattivo. Le Sezioni Unite hanno infatti costantemente rilevato che nel quadro di tale normativa assumono rilevanza della cit. L. artt. 80, 81 e 84: ed in particolar modo l'art. 81, disciplinante le modalità degli interventi di cui al precedente art. 80, il quale stabilisce che le opere sono affidate in concessione - a mezzo di apposite convenzioni in deroga alle norme vigenti - a società ed imprese di costruzione idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale. Aggiunge nel terzo comma che "Formano oggetto della concessione tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione delle aree occupate, ivi comprese le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennità ai sensi della presente legge", nonchè "la formulazione del programma costruttivo sulla base delle indicazioni del sindaco di Napoli per quanto concerne il numero degli alloggi da realizzare, le tipologie degli stessi, le prescrizioni urbanistico - edilizie da osservare e i termini per la realizzazione dell'intervento, la progettazione esecutiva delle opere, la realizzazione delle stesse". Hanno, quindi, ripetutamente affermato (Cass. 2644/1998; 8496/1998; 104/1999; 14378/2001; 12760/2002 ecc.) che, l'attribuzione dei pubblici poteri al concessionario, come l'articolata formula legislativa rivela è talmente ampia, esplicita ed onnicomprensiva (essa contempla, tra l'altro anche le procedure di espropriazione e il pagamento delle indennità) senza possibilità di deroga per il Commissario straordinario ("Le opere sono affidate in concessione"..."Formano oggetto di concessione...") proprio allo strumento della concessione ed, traslativa: caratterizzata secondo la più qualificata dottrina e la giurisprudenza, anche lontana nel tempo (Cass. 3087/1982; 6474/1983; 6017/1984), dal trasferimento, in tutto o in parte, al concessionario dell'esercizio delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione delle opere. In questo caso, infatti, il procedimento di espropriazione si svolge e viene portato a compimento ad iniziativa di un soggetto diverso da quello che è titolare del relativo potere di chiedere l'esproprio ed il concessionario acquistando, sia pure temporaneamente e precariamente poteri e facoltà trasferitigli dall'amministrazione concedente, si sostituisce a quest'ultima nello svolgimento dell'attività organizzativa e direttiva necessaria per realizzare l'opera pubblica;e pur non essendone, nè potendone essere destinatario, e, pur restando sottoposto ai poteri di supremazia, di ingerenza e di controllo dell' amministrazione concedente, agisce in nome proprio ed in tale qualità compie materialmente l'attività ablativa (sia pure per conto di quella). Con il risultato che in questo caso non è più possibile scindere le funzioni conferitegli, ed il concessionario sulla base della concessione cd. traslativa, assume anche la qualità di soggetto attivo del rapporto espropriativo con conseguente legittimazione passiva esclusiva rispetto a tutte le obbligazioni indennitarie e risarcitorie che ad esso si ricollegano (Cass. 8197/2005; 12958/2004; 5123/2003; 2102/2002). La Corte ha avvertito altresì che siffatta situazione è in tutto e per tutto assimilabile alle figure organizzatorie di diritto pubblico aventi rilevanza esterna della delegazione amministrativa intersoggettiva, dell'affidamento improprio e della sostituzione, configurabili soltanto tra enti pubblici diversi; e se ne discosta perchè il trasferimento (in tutto o in parte) delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione delle opere, avviene per lo più in favore di soggetti privati. Ed il Collegio deve ribadire questo orientamento, non posto in crisi dal rilievo del Consorzio che il decreto di esproprio avrebbe dovuto essere predisposto ed adottato dal Funzionario delegato CIPE: avendo già questa Corte ripetutamente avvertito che non deve confondersi il trasferimento delle funzioni proprie del concedente in materia espropriativa, con lo specifico potere autoritativo conferito dalla legge a determinate autorità amministrative - quali il Prefetto, il Presidente della Giunta regionale, il Funzionario delegato CIPE o il Sindaco - di emettere sia il decreto di occupazione temporanea, che quello di esproprio;le quali sono assegnatarie in via esclusiva di tale competenza funzionale, non sono identificabili con l'espropriante e non è possibile riferirne l'attività all'amministrazione di appartenenza in base al rapporto di immedesimazione organica. Ed anzi, per costante giurisprudenza di questa Corte devono restare estranee tanto al giudizio di opposizione alla stima dei relativi indennizzi, che a quello per ottenere il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva (Cass. 10354/2005; 15687/2001 cit.; 1991/2000; 6957/1996). Il trasferimento, invece, deve riguardare i poteri e le funzioni assegnati dalla legge al concedente, a cominciare dalla progettazione delle opere nonchè dalla loro approvazione comportante dichiarazione di p.u. delle stesse: e perciò necessariamente comprendenti il compimento di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche occorrenti per la loro realizzazione, fra cui in particolare qui rilevano quelle dirette all'acquisizione delle aree occupate anche mediante le procedure di espropriazione. In relazione alle quali, dunque, il concessionario è facultato a svolgere in nome proprio - nella sequenza, con le modalità e nei tempi previsti dalle leggi sulle espropriazioni per p.u. - quella medesima serie di compiti, adempimenti ed attività procedimentali devoluti dal legislatore all'espropriante, quale mezzo necessario per il conseguimento di un risultato (non ottenibile tramite gli strumenti privatistici), rappresentato dalla pronuncia dei decreti ablatori o dalla stipula del contratto di cessione volontaria;con conseguente potere - dovere, per quanto qui interessa, di determinare, offrire e depositare le relative indennità o di corrispondere, in caso di occupazione espropriativa, il risarcimento del danno di cui si è detto. Il che è puntualmente avvenuto nel caso concreto in cui lo stesso Consorzio COGERI, sostituito per effetto della concessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha dato atto di essersi avvalso di tutti i poteri e le facoltà riservati dalla legge all'amministrazione concedente:dal conseguimento dei decreti di occupazione nonchè dall'immissione autoritativa in possesso dei terreni dei ricorrenti alla determinazione dell'indennizzo dovuto ai proprietari, utilizzando, come è prerogativa delle amministrazioni esproprianti, il parere tecnico dell'UTE; ed ha infine riconosciuto di avere direttamente ed autonomamente provveduto all'offerta ed al deposito dell'indennità: perciò a nulla rilevando che le relative somme possano essergli restituite dall'Amministrazione statale in forza di un rapporto obbligatorio con essa intercorrente, cui sono rimasti del tutto estranei gli espropriati. Si deve aggiungere per completezza che negli anni passati qualificati studiosi hanno mostrato perplessità nei confronti di questa categoria di concessione, in relazione all'affidamento del proprietario, il più delle volte ignaro del rapporto intercorrente tra concedente e concessionario;nonchè alle ripercussioni in termini di garanzia e di solvibilità di quest'ultimo posto che diviene unico titolare del rapporto espropriativo: timori questi del resto resi palesi proprio dalla formulazione della L. n. 219 del 1981, art. 81, laddove ha stabilito che dette convenzioni devono essere stipulate "con società ed imprese di costruzione idonee sotto il profilo tecnico ed imprenditoriale". Per cui questa Corte, anche a sezioni unite, proprio per rafforzare la tutela spettante al proprietario espropriato, ha specificato: 1) che il mero ricorso allo, strumento della concessione traslativa con l'attribuzione al concessionario affidatario dell'opera, della titolarità di poteri espropriativi, non può comportare indiscriminatamente l'esclusione di ogni responsabilità al riguardo del concedente. Perchè ciò avvenga è infatti necessario in osservanza al principio di legalità dell'azione amministrativa, che l'attribuzione all'affidatario di detti poteri e l'accollo da parte sua degli obblighi indennitari siano previsti da una legge che espressamente li autorizzi: non essendo altrimenti consentito alla p.a. disporne a sua discrezione onde sollevarsi dalle responsabilità che il legislatore le attribuisce; 2) che d'altra parte, ove detta legge non lo preveda o non lo consenta, l'accollo degli obblighi indennitari (e risarcitori) può essere utilmente invocato purchè non sia rimasto fatto interno tra espropriante ed affidatario, e quest'ultimo nell'attività che lo abbia portato in contatto con il soggetto passivo dell'esproprio, si sia correttamente manifestato come titolare delle relative obbligazioni, oltre che investito dell'esercizio del potare espropriativo (Cass. 6807/2007; 25544/2006; 464/2006; 821/2004); 3) che in ogni altro caso si aggiunge la responsabilità del concedente a quella dell'affidatario quale che sia il contenuto della delega conferita a quest'ultimo, nonchè delle pattuizioni tra detti soggetti intercorse. Ma nel caso concreto proprio la L. n. 219 del 1981, art. 81, che d'altra parte ha introdotto una disciplina speciale sotto diversi profili in deroga alla disciplina sulle espropriazioni, autorizza il ricorso alla concessione traslativa; con la conseguenza che la fonte della responsabilità esclusiva del concessionario e della sua legittimazione passiva sia in relazione al risarcimento del danno per le appropriazioni legittime, che in relazione al pagamento dell'indennità dovute in conseguenza di espropriazioni rituali, deve essere individuata proprio nelle menzionate norme di legge. 7. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, il Consorzio COGERI, deducendo violazione del D.Lgs. n. 354 del 1999, art. 9, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il procedimento si era concluso con l'occupazione c.d. espropriativa degli immobili D.G. - D.V. senza considerare: a) che con decreto 11 aprile 1990 non soltanto era stata autorizzata l'occupazione di urgenza della minore porzione di mq. 200 non compresa nel precedente decreto 30 dicembre 1986, ma era stata rinnovata anche quella di mq. 1.800, già oggetto di quest'ultimo provvedimento; b) che l'immissione in possesso era avvenuta con verbale del 21 settembre 1990, entro il termine di 6 mesi come prorogato dal menzionato D.Lgs. n. 354, art. 9, che aveva raddoppiato quello originario di 3 mesi concesso dalla L. n. 865 del 1971, art. 20; c) che comunque l'eccezionale normativa di sanatoria introdotta da quest'ultima legge si applicava non soltanto alle occupazioni in corso, come erroneamente ritenuto dalla Corte di appello, ma anche a quelle divenute inefficaci per inutile scadenza di detto termine, nonchè a quelle protratte oltre la scadenza del termine massimo autorizzato dalla legge o dal provvedimento;ed infine a quelle fin dall'origine illegittime: trattandosi di un provvedimento eccezionale dalla palese e dichiarata efficacia retroattiva poi nuovamente prorogato fino al 31 dicembre 2004 che aveva inteso recuperare tutte indistintamente le occupazioni necessarie per consentire il completamento del programma di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del Novembre 1980, di cui al titolo 7^ della L. n. 219 del 1981. Anche questo motivo è infondato. Lo stesso Consorzio ha ammesso di aver provveduto all'occupazione del primo appezzamento di terreno esteso mq. 1.800 con verbale del 29 settembre 1987, dopo la scadenza del termine di tre mesi dal decreto 30 dicembre 1986, concesso dalla L. n. 865 del 1971, art. 20, pacificamente applicabile alle espropriazioni disposte a norma della L. 14 maggio 1981, n. 219, (Cass. sez. un. 10942/1990; 2048/1992; 6481/1995). E non ha mai contestato quanto accertato dalla sentenza impugnata, che cioè nello stesso periodo l'immissione in possesso è avvenuta per la maggiore superficie di 2.000 mq.; e che l'intera area è stata trasformata nell'opera realizzanda durante il lasso di tempo compreso tra (OMISSIS). Per cui, essendo stata sempre in contestazione nei giudizi di merito la vigenza a tale data della dichiarazione di p.u., la Corte di appello ha correttamente concluso che ricorrendone tutti i presupposti alla medesima data del (OMISSIS) si era verificata l'occupazione acquisitiva di entrambe le porzioni di terreno, con la conseguente conclusione della vicenda ablativa;ed applicando la giurisprudenza di questa Corte risalente alla fondamentale sentenza 1464/1983 di queste Sezioni Unite, ha dichiarato nulli ed irrilevanti i successivi provvedimenti ablatori - fra cui il nuovo decreto di occupazione temporanea 11 aprile 1990 ed il decreto di esproprio 25 gennaio 1995 - perchè privi di causa e di oggetto dato che il fondo D.G. - D.V. apparteneva già da diversi anni all'Amministrazione statale. Non è poi esatto che la Corte territoriale abbia in tal modo disapplicato il provvedimento di proroga introdotto dal citato D.Lgs. n. 354 del 1999, art. 9, per averne erroneamente limitato l'applicazione ai provvedimenti in corso e non averne compreso il carattere eccezionale:in quanto la sentenza impugnata ha dato atto che lo stesso aveva inteso sanare qualsiasi genere di occupazione, anche di fatto o senza (più) titolo perciò pur esse prorogate di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo; e che tale termine è stato ulteriormente prorogato dal D.L. n. 390 del 2001, e da quelli successivi fino a raggiungere la data ultima del 31 dicembre 2004. In conformità del resto all'interpretazione della legge offerta da questa Corte, di avere cioè disposto la incondizionata proroga biennale dei termini d'efficacia dei decreti d'occupazione d'urgenza, a prescindere dal fatto che le occupazioni in corso alla sua data di entrata in vigore fossero ancora dotate del requisito della legittimità (Art. 9, comma 2:"In deroga alla L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, sono protratti di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo 8^ della L. 14 maggio 1981, n. 219, e sono prolungati a sei mesi, a decorrere dall'emanazione dei relativi decreti, i termini per l'occupazione delle aree"). Ciò per la necessità di pervenire, pur a distanza di quasi 20 anni dalla L. n. 219 del 1981, alla definitiva conclusione di quel programma straordinario, attraverso il recupero di legittimità di procedimenti espropriativi introdotti più di un decennio addietro e mai portati a termine/nonchè di consentire la possibilità di emettere decreti di esproprio ancora validi ed efficaci, in tal modo evitando il generalizzato ricorso, da parte dei proprietari, alla richiesta del risarcimento del danno attraverso l'utilizzo dell'istituto pretorio dell'occupazione espropriativa (Cass. 8197/2005; 17709/2002). 8. Ma nel caso concreto non si trattava di stabilire se l'occupazione temporanea fosse ancora valida ed efficace allorquando è sopravvenuto il D.Lgs. n. 354 del 1999, art. 9, e quindi se la norma di legge fosse applicabile anche quelle non più in corso per la già avvenuta scadenza del termine finale: in quanto nella fattispecie., alla data della sua entrata in vigore non era più in corso lo stesso procedimento di espropriazione completamente definito già da oltre un decennio, in data (OMISSIS) con il trasferimento coattivo dei beni D.G. - D.V. trasformati nel preventivato raccordo stradale all'amministrazione statale per effetto dell'occupazione acquisitiva. Pertanto questa Corte in siffatta ipotesi ha ripetutamente escluso l'applicabilità della proroga (Cass. 3966/2004; 7544/2005; sez. un. 13588/2008) proprio perchè tale finalità della legge, coordinata con il dato testuale dell'ampio riferimento alle occupazioni in atto, che vengono "protratte" di due anni a partire dalla data della sua entrata in vigore con contestuale "prolungamento" a sei mesi dal termine entro cui il decreto autorizzativo deve essere eseguito, induce a ritenere che la disposizione prescinde dalla legittimità o illegittimità dell'occupazione al tempo della sua emanazione. Ma che resta comunque fermo il presupposto della pendenza della procedura ablativa; sicchè il citato art. 9, può valere a restituire legittimità ad occupazioni divenute inefficaci od illegittime solo se il menzionato obbiettivo di recupero della procedura espropriativa sia conseguibile:in quanto, sulla scorta della disciplina previgente, non si sia già perfezionato il fatto illecito acquisitivo, per effetto del concorrere dell'illegittimità dell'occupazione e dell'irreversibile trasformazione del suolo occupato (c.d. occupazione espropriativa). Ha tratto conferma della correttezza di detta esclusione: A) dal disposto della legge delega n. 144 del 1999, art. 42, (in base alla quale è stato emanato il D.Lgs. n. 354 del 1999), per il quale gli emanandi decreti legislativi dovevano uniformarsi al principio e criterio direttivo (comma 6, lett. f) di "dettare i criteri necessari al completamento delle procedure di espropriazione in corso"; B) dal fatto che alla legge delega hanno dichiarato di uniformarsi la stessa intestazione del D.Lgs. n. 354 del 1999, ("Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo 8^ della L. 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma della L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 42, comma 6), ed ancor più specificamente il titolo dell'art. 9, rivolto ad attuare il "Completamento delle procedure di espropriazione in corso" - perciò costituenti la "ratio" dichiarata della norma, nonchè la condizione e nel contempo il limite di applicabilità della proroga da essa introdotta; C) dal successivo comma 3, che attribuisce al Prefetto ed ai rappresentanti legali degli enti destinatari, la competenza ad adottare il decreto di espropriazione previa verifica (tra l'altro) della esistenza "del provvedimento di occupazione dell'area, dei provvedimenti indicanti il termine finale dei lavori, delle procedure espropriative nonchè delle eventuali proroghe":perciò consentendo agevolmente di individuare le fattispecie in cui difettando il presupposto della "procedura di espropriazione in corso" (che è nozione diversa dall'occupazione temporanea in corso), non se ne può attuare "il completamento", e resta esclusa l'applicazione del comma 2, della norma; D) dall'esclusione - direttamente ricavabile dal ricordato comma 3, in cui la finalità suddetta è stata già conseguita per essere il procedimento ablativo già completato (alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 354), mediante adozione del decreto di esproprio; cui sono equiparabili le altre due vie di "completamento" della procedura costituite dalla stipulazione del contratto di cessione volontaria, nonchè dal verificarsi dell'occupazione espropriativa: identica negli effetti ai precedenti istituti ed in cui, la sola deviazione dal modello procedimentale tipico è imputabile al comportamento procedimentale dell'amministrazione espropriante che realizza l'opera pubblica pur senza essere munita di un titolo idoneo (decreto ablativo, contratto di cessione) a consentire la radicale ed irreversibile trasformazione del fondo privato; E) dall'abnorme risultato cui si perverrebbe con l'interpretazione opposta, posto che in ciascuna delle tre ipotesi la prevista proroga dell'occupazione, rivolta a consentirne l'acquisizione, ove egualmente applicata, verrebbe, invece, ad incidere su di un bene già appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dell'amministrazione. E risulterebbe, quindi, priva sia dell'oggetto (immobile di proprietà privata) sul quale dovrebbe operare, sia dell'aspetto funzionale che con essa la norma intendeva perseguire, raggiungendo paradossalmente non la finalità di "completare le espropriazioni in corso", bensì quella opposta di riaprire le espropriazioni già concluse e completate; F) dal potere di verifica attribuito ai Prefetti dal comma 3, sub a) della norma circa l'esistenza "dei provvedimenti indicanti il termine finale dei lavori, delle procedure espropriative nonchè delle eventuali proroghe": in difetto della quale la legge non ritiene all'evidenza applicabile la proroga mancando la dichiarazione di p.u. e con essa lo stesso procedimento di espropriazione in corso;ed a tal fine dell'art. 9, comma 1, che significativamente precede il 2^ relativo alla proroga delle occupazioni - impone all'amministrazione di provvedere (all'emanazione della dichiarazione di p.u. nonchè) "alla fissazione dei termini stabiliti dalla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 13, e, conseguentemente, ove necessario alla proroga degli stessi":con ciò dimostrando la piena consapevolezza del legislatore che in tutti i casi di inesistenza, nullità, annullamento o inefficacia della dichiarazione di p.u., ove l'amministrazione non ottemperi al disposto del ricordato comma 1, a nulla rileva il fatto che sussista un decreto di occupazione d'urgenza e/o che risulti prorogato ex lege, venendo questo travolto (in tutto o per il periodo eccedente la scadenza della dichiarazione di p.u.) dalla mancanza dell'atto presupposto (Cass. 4088/2001; 1814/2000; 415/2000). Si deve aggiungere che tale risultato interpretativo ha ricevuto conferma anche dalla recente L. 17 del 2007, di conversione del D.L. n. 300 del 2006, il cui art. 3, ha aggiunto al D.Lgs. n. 354 del 1999, art. 9, il comma 3 bis in base al quale la disposizione del comma 2, "si interpreta come applicabile esclusivamente alle occupazioni di urgenza preordinate all'espropriazione":perciò con esclusione non solo dei procedimenti espropriativi non più in corso, bensì anche delle occupazioni temporanee già cessate che pur avevano finalità meramente detentive. Mentre infatti per quelle preordinate all'espropriazione pur se divenute inefficaci, in deroga alla L. n. 865 del 1971, art. 20, il provvedimento ablatorio torna eccezionalmente a rivivere per effetto della peculiare proroga perchè "destinato a realizzazione degli interventi di cui al titolo 8^ della L. 14 maggio 1981, n. 219", le occupazioni di urgenza non aventi siffatta destinazione non possono beneficiare del provvedimento legislativo e continuano ad essere disciplinate dal menzionato art. 20: in conseguenza del quale l'inutile scadenza del termine indicato nel provvedimento ablatorio comporta l'illegittimità dell'ulteriore protrarsi dell'occupazione nonchè l'obbligo di restituzione del bene al proprietario. Nè il Consorzio, nè l'Amministrazione dello Stato hanno prospettato considerazioni contrarie a queste argomentazioni, essendosi il solo ricorrente incidentale limitato a ribadire il principio mai posto in discussione dalla giurisprudenza (ma ora ulteriormente circoscritto dalla L. n. 17 del 2007, art. 3), che la proroga in questione si applica anche alle occupazioni temporanee divenute inefficaci o non più in corso, perchè già scadute; per cui le Sezioni Unite devono ribadire, che nelle ipotesi contrarie di procedimento espropriativo non supportato da valida dichiarazione di p.u., o per converso già definito (dal decreto ablativo, dal contratto di cessione o dall'occupazione espropriativa), neppure l'art. 9, consente di restituire efficacia ad occupazioni divenute inefficaci od illegittime: proprio perchè in ciascuna di queste ipotesi si resta al di fuori di qualsiasi procedimento espropriativo "in corso" da completare con l'ausilio della sanatoria introdotta dalla legge mediante l'adozione del decreto ablativo di cui al comma 3, ovvero del decreto di acquisizione di cui al comma successivo negli altri casi di utilizzazione del bene. 9. Con il secondo motivo del ricorso principale, D.G.M.e la D.V., deducendo violazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65, che ha aggiunto il comma 7 bis, alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, censurano la sentenza impugnata per avere liquidato l'indennizzo risarcitorio in base al criterio riduttivo previsto da quest'ultima norma senza considerare: a) che la stessa era stata abrogata dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 58, divenuto operante fin dalla data della sua entrata in vigore; b) che in ogni caso la delibera che aveva disposto l'occupazione temporanea di una superficie determinata facultando il concessionario ad apprendere ulteriori aree necessarie per la realizzazione del raccordo stradale era affetta per la sua mancata individuazione di queste ultime da carenza di potere; c) che quanto meno per la porzione eccedente la superficie determinata, l'occupazione doveva considerarsi "usurpativa" e carente di una valida dichiarazione di p.u.: perciò da risarcire con il criterio generale dell'art. 2043 c.c.. Con il terzo motivo deducendo ulteriore violazione di legge si duole che l'area estesa mq. 1050, compresa in zona CR agricola sia stata valutata senza tener conto delle indagini condotte dal c.t.u. che aveva evidenziato la presenza di tutti gli elementi favorevoli ad una edificabilità di fatto; e neppure il principio per cui l'edificabilità non comprende soltanto quella residenziale abitativa, ma anche altre forme di trasformazione del suolo. Per cui doveva essere ad essi consentito valorizzare possibili destinazione di detta superficie ulteriori e diverse da quella agricola, intermedie fra di essa e quelle edificatorie. Il Collegio ritiene che deve essere accolto soltanto il secondo motivo nei limiti che seguono. Proprio perchè i ricorrenti hanno riferito che la porzione di terreno estesa mq. 1050 era compresa dallo strumento urbanistico del comune di Cipriano in zona CR avente destinazione agricola, non è ad essi più consentito invocare una pretesa edificabilità di fatto (come accertata dal c.t.u.) divergente dalla previsione degli strumenti urbanistici o da vincoli imposti dalla legge, in quanto la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, ha inteso richiedere che l'edificabilità di fatto si armonizzi con quella legale; onde il carattere edificatorio del fondo espropriato deve essere escluso, senza che le eventuali possibilità "effettive" di edificazione, o, comunque, di sfruttamento economico del fondo in via alternativa, vengano minimamente in considerazione quante volte non sussistano le possibilità legali di edificazione. Mentre la cosiddetto edificabilità "di fatto", riproposta dagli espropriati, rileva esclusivamente in via suppletiva (non ricorrente nella fattispecie) - in carenza di strumenti urbanistici - ovvero, in via complementare (ed integrativa), agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata, di cui sia stata invece accertata l'edificabilità, incidente sul calcolo dell'indennizzo. Per la medesima ragione è fuor di luogo invocare il principio giurisprudenziale che l'edificabilità non comprende soltanto quella residenziale, ma anche tutte le trasformazioni del suolo riconducibili alla nozione tecnica ed economica di edificazione:essendo lo stesso rivolto non già ad attribuire per altra via natura egualmente edificatoria ad aree in relazione alle quali lo strumento urbanistico esclude tale qualità, ma soltanto ad enucleare le possibili tipologie in cui detta destinazione si traduce allorchè da questo riconosciuta e consentita;nonchè ad evidenziarne la diversa edificabilità di fatto e, quindi, il maggiore o minore valore degli immobili in funzione del tipo di costruzione consentita (Cass. 10343/2005; 11729/2003; 10073/2003). E' invece esatto che la liquidazione del danno da occupazione appropriativa di un suolo non edificabile deve essere compiuta non necessariamente in base alla sua utilizzazione agricola, essendo al proprietario consentito di dimostrare una diversa destinazione del bene ugualmente compatibile con la sua ormai accertata inedificabilità; e che, di conseguenza, esso, in quanto suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, abbia un'effettiva valutazione di mercato che rispecchi siffatte possibilità di utilizzazione intermedia tra quella agricola e quella edificatoria. Ma proprio a tale principio si è attenuta la Corte di appello, la quale, - dopo avere accertato che il valore agricolo del terreno era pari a L. 8.300 mq., è pervenuta alla valutazione ben più elevata di L. 22.350 mq. in base all'esame dei contratti di vendita della stessa zona attestanti il suo prezzo di mercato in base a possibili destinazioni diverse da quella agricola (e tuttavia non edificatorie), e d'altra parte i ricorrenti non hanno neppure allegato quali ulteriori (lecite) destinazioni erano suscettibili di incrementare tale valore nè tanto meno trascritto gli accertamenti del c.t.u. ovvero il contenuto di altri documenti da cui si ricava una più elevata valutazione rendendo illogica quella compiuta dalla sentenza impugnata; che perciò resiste alle censure degli espropriati. Quanto alla porzione edificatoria, pur essa appresa senza alcun titolo e valutata in base al criterio riduttivo di cui all'art. 5 bis, comma 7 bis, che il D.P.R. n. 327 del 2001, T.U. sulle espropriazioni p.u., contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti, ha recepito nell'art. 55, proprio per le occupazioni espropriative verificatesi fino alla data del (OMISSIS), il Collegio deve rilevare che lo stesso è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla nota sentenza 349/2007 della Corte Costituzionale: perchè la norma, non prevedendo un ristoro integrale del danno subito per effetto dell'occupazione acquisitiva da parte della pubblica amministrazione, corrispondente al valore di mercato del bene occupato, è in contrasto con gli obblighi internazionali sanciti dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e per ciò stesso viola l'art. 117 Cost., comma 1. Per cui, a seguito di detta declaratoria di incostituzionalità è stato ripristinato l'originario criterio di stima dell'indennizzo dovuto al proprietario che ha subito l'occupazione appropriativa, corrispondente al valore venale pieno dell'immobile espropriato (L. n. 2359 del 1865, art. 39): si da raggiungere, secondo la Corte Costituzionale, "la sua massima estensione consentita"in luogo del "massimo di contributo di riparazione che nell'ambito degli scopi di generale interesse, la pubblica amministrazione può garantire all'espropriato" nell'ipotesi di trasferimento coattivo in cui sia osservata la sequenza procedimentale stabilita dalla legge. L'applicazione di questo criterio è stata del resto ribadita dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, il cui comma 89, sub e) ha modificato il cit. T.U. art. 55 sulle espropriazioni per p.u. appr. con D.P.R. n. 327 del 2001, disponendo che "nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di p.u., in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del (OMISSIS), il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene". 10. Inammissibile è infine anche l'ultimo motivo del ricorso incidentale, con cui il Consorzio, deducendo violazione della L. n. 1034 del 1971, art. 5, censura la sentenza impugnata per aver dichiarato la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo sulla propria domanda di rivalsa perchè l'atto concessorio aveva statuito in ottemperanza alla L. n. 219 del 1981, che i rapporti controversi tra le parti dovevano essere devolute ad un collegio arbitrale;in luogo del quale perciò la giurisdizione spettava al giudice ordinario. Il Consorzio, infatti, non ha neppure dedotto quale sia stato il rapporto obbligatorio intercorso con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e quali obbligazioni siano state trasfuse nell'atto di concessione ire quali inadempimenti del concedente intendeva fare valere con la domanda di rivalsa. Non è poi specificato se la facoltà di ricorrere ad un Collegio arbitrale fosse ricavata da una disposizione di legge; ovvero se la stessa costituisse una clausola della concessione che il Consorzio era peraltro tenuto a trascrivere integralmente;per cui sotto questo profilo il motivo non è autosufficiente non contenendo una esposizione del fatto sostanziale e processuale, nonchè degli elementi indispensabili per una precisa cognizione sia delle ragioni che dell'oggetto della censura; e perciò non consentendo al Giudice di legittimità di avere una chiara e completa visione dell'oggetto della doglianza e quindi di identificare il diritto del Consorzio che si assume violato nè i principi di diritto in tesi disapplicati dalla sentenza impugnata con la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice ordinario. 11. Cassata pertanto la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, la Corte non essendo necessaria ulteriore istruzione deve decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., condannando il Consorzio CO.GE.RI al risarcimento del danno a favore degli espropriati che deve essere liquidato, per quanto riguarda l'appezzamento di terreno avente natura edificatoria ubicato in zona (OMISSIS) ed esteso mq. 950, considerandone l'intero valore venale di Euro 78.499,99, come già determinato dalla sentenza impugnata;con la conseguenza che: a) il valore dell'intero terreno espropriato diviene di Euro 90.619,94, (Euro 78.499,99 + Euro 12.119,95); b) il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima già determinato in Euro 1.865,64, diviene pari ad Euro 304127; c) l'ammontare di detto risarcimento pari a complessivi Euro 93.661,21, rivalutato fino al marzo 2004 in base all'indice ISTAT 1,7871 come determinato dalla Corte di appello senza alcuna censura delle parti al riguardo diviene di Euro 167.381,95; d) gli interessi legali sulla sorte di Euro 93.661,21, via via rivalutata in base al criterio enunciato da queste Sezioni Uniti con la decisione 1712/1995, espressamente recepita dalla sentenza impugnata, vanno aumentati all'importo di Euro 122.284,52; e) la somma complessiva dovuta agli espropriati a titolo di risarcimento del danno, rivalutazione monetaria ed interessi legali fino alla data del 28 aprile 2004, in cui è stata pubblicata la sentenza di appello, risulta pari ad Euro 289.666,47, con gli interessi legali dal 28 aprile 2004 fino alla data dell'effettivo soddisfo. Va, infine mantenuta ferma la regolamentazione delle spese processuali relativa ai giudizi di merito adottata dalla sentenza impugnata, mentre quelle del giudizio di legittimità vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte, a sezioni unite, riunisce i ricorsi, accoglie il secondo motivo del principale, respinge gli altri nonchè il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna il Consorzio CO.GE.RI a corrispondere agli espropriati, a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di Euro 289.666,47, con gli interessi legali dal 28 aprile 2004 fino alla data dell'effettivo soddisfo. Mantiene ferme le statuizioni relative al regolamento delle spese processuali e condanna il Consorzio CO.GE.RI al pagamento delle spese processuali che liquida in favore degli espropriati D.G. - D.V. in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00, per onorario di difesa, oltre spese generali ed accessori come per legge; ed in favore del Funzionario. CIPE in complessivi Euro 4.000,00, oltre alle spese prenotate a debito. Dichiara interamente compensate quelle tra gli espropriati e quest'ultima amministrazione. ""
CASS 8502/2006: "" Con atto di citazione notificato rispettivamente il 12 febbraio 2000 e il 15 febbraio 2000, G.P., M.S., M. A. e Me.An., in proprio e quali eredi di M.R., convenivano in giudizio, innanzi alla Corte d'appello di Firenze, il Comune di Prato e la G.I.D.A. - Gestione Impianti Depurazione Acque s.p.a., chiedendo la determinazione della giusta indennità di esproprio e di occupazione di alcuni terreni agricoli della superficie di 5.900 mq di loro proprietà - anche per successione, la G. quale vedova e gli altri attori quali figli, da M.R., coltivatore diretto deceduto il 17 marzo 1999 - posti nel Comune di Prato, occupati in via d'urgenza il 2 dicembre 1995 ed espropriati con decreto 3 novembre 1999. Nell'atto di citazione gli attori deducevano che, mentre M.R., in data 25 febbraio 1998 aveva accettato il pagamento dell'importo di L. 447.323.800, quale indennità per il soprasuolo e le piantagioni esistenti sull'area occupata, l'indennità provvisoria determinata dal Sindaco con decreto del 23 novembre 1998 non era stata accettata perchè non rispondente ai giusti criteri di valutazione (in quanto effettuata sulla base dei valori agricoli medi dell'anno 1997 e non già dell'anno 1998) e incompleta (in quanto relativa a 38 mesi anzichè ai 48 per i quali si era protratta l'occupazione), senza inoltre tenere conto del danno aziendale derivante dal non aver potuto il M., nei quattro anni di occupazione, percepire i redditi forniti dall'attività vivaistica. Deducevano altresì che, a causa della inadeguatezza dell'offerta, il medesimo de cuius non aveva potuto esercitare il diritto, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 17, di ottenere il prezzo di cessione in misura tripla in caso di raggiungimento di accordo sulla cessione volontaria dell'area. Costituitosi il contraddittorio, il Comune di Prato eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva; il medesimo Comune e GIDA s.p.a. contestavano comunque la fondatezza della domanda, per essere l'indennità conforme ai valori determinati in via provvisoria. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza in data 19 giugno - 31 luglio 2001, in parziale accoglimento della domanda, determinava l'indennità di espropriazione nella maggior somma conseguente all'applicazione delle tabelle dei valori agricoli medi relativi a colture a vivaio per la provincia di Prato per l'anno 1998, pari a L. 10.500 mq; determinava l'indennità di occupazione nella maggior misura dell'indennità di esproprio per il maggior periodo di 47 mesi, condannando GIDA s.p.a. al pagamento della differenza tra quanto già eventualmente depositato e quanto dovuto, con gli interessi legali dalla domanda. La Corte riteneva in primo luogo che unica legittimata fosse la GIDA s.p.a.. Nel merito, la Corte, essendo pacifica la natura agricola dei terreni espropriati e la determinazione delle indennità, rispettivamente, ai sensi della L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 20, rilevava che gli attori avevano lamentato il mancato riconoscimento del danno aziendale, dapprima, ai sensi della L. n. 2359 del 1865, art. 40 (inapplicabile alla specie, non vertendosi in ipotesi di espropriazione parziale), poi ai sensi dell'art. 46 della medesima legge (del pari inapplicabile, perchè relativo alla posizione del proprietario del fondo contiguo) e infine, in comparsa conclusionale, sostenendo che tale danno rientrava tra i criteri di determinazione dell'indennità di esproprio, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 15 e che non poteva ritenersi indennizzato dal mero pagamento del prezzo delle piantagioni esistenti sul fondo espropriato. Prospettazione, questa, non condivisa dalla Corte, la quale riteneva che proprio in base al valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, era stato riconosciuto il più elevato valore medio di L. 10.310 mq (valore rapportato alle tabelle per l'anno 1997). Del resto, avendo gli attori percepito l'indennizzo per i soprassuoli, il richiesto danno aziendale avrebbe costituito null'altro che una duplicazione dell'indennizzo. Che se poi, con il riferimento alle colture effettivamente praticate, gli attori avessero inteso ottenere un'indennità di esproprio commisurata al valore venale dei terreni ai sensi dell'art. 15, facendo discendere dall'applicazione di tale norma criteri diversi, in caso di mancata accettazione, da quelli stabiliti dal successivo art. 16, la richiesta doveva ritenersi del pari infondata, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'indennità di espropriazione non è automaticamente pari al prezzo di mercato del fondo agricolo e al suo valore venale, ma è commisurata al valore agricolo del fondo, determinato sulla base del parametro del valore medio nell'anno solare precedente al provvedimento ablativo, dei terreni ubicati nella medesima zona agraria. La Corte riteneva invece fondata la doglianza relativa alla individuazione delle tabelle applicabili, essendo indubbio che il decreto di esproprio era intervenuto nel 1999, sicchè le tabelle da prendere in considerazione erano quelle del 1998. Del pari fondata era la doglianza concernente la protrazione dell'occupazione per 47 mesi in luogo dei 38 calcolati. Il marginale accoglimento dell'opposizione induceva peraltro la Corte ad escludere che agli attori potesse essere riconosciuto il diritto alla triplicazione dell'indennità, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 17. La mancata cessione volontaria dei terreni, nel caso di specie, non poteva ricondursi alla inadeguatezza dell'offerta, ma alla errata valutazione dell'espropriato circa gli importi che egli riteneva spettargli. In particolare, ha osservato la Corte territoriale, "esclusa infatti la spettanza del cd. danno aziendale, costituente la voce più cospicua, la commisurazione dell'indennità di esproprio in base alle tabelle del 1997, con una differenza in meno di poco più di L. 1.000.000 e l'offerta dell'indennità di occupazione per il minor periodo di trentotto mesi anzichè quarantasette (dato, questo, riconosciuto dal soggetto beneficiario dell'esproprio, che si dichiara disposto a corrispondere la differenza) non costituiscono ragionevole e giustificato motivo per non addivenire alla cessione volontaria, il cui mancato esperimento, per le conseguenze pregiudizievoli, rimane imputabile all'espropriato". La Corte, infine, riconosceva dovuti sulle maggiori somme gli interessi legali dalla domanda giudiziale. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono G.P. e gli altri attori sulla base di tre motivi, illustrati da memoria; resiste, con controricorso, del pari illustrato da memoria, GIDA s.p.a.. Il Comune di Prato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo, i ricorrenti, dopo aver precisato di accettare la decisione quanto alla statuizione relativa al difetto di legittimazione passiva del Comune di Prato, deducono "Violazione di legge - Errata interpretazione e applicazione della L. 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 15, 16 e 19, come modificati dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14, in relazione ad una errata interpretazione dell'art. 2555 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) - Omessa ed illogica motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)". Ad avviso dei ricorrenti, in caso di mancata accettazione dell'indennità provvisoria della L. n. 865 del 1971, ex art. 12, l'indennità espropriativa dovrebbe essere calcolata, ai sensi degli artt. 15 e 16, sulla base del valore agricolo in relazione alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato e in relazione all'esercizio dell'azienda agricola. In sostanza, assumono i ricorrenti, l'art. 16 conterrebbe i criteri per la determinazione dell'indennità provvisoria, ricavandola da quella tabellare del valore medio dei terreni agricoli della stessa regione a parità di colture, mentre l'art. 15 detterebbe i criteri per la determinazione dell'indennità definitiva sulla base del valore agricolo, non medio ma reale, dei terreni in riferimento al maggiore o minore pregio delle colture effettivamente praticate e della incidenza dell'esproprio sull'esercizio dell'azienda agraria, di cui il fondo espropriato è una componente. I ricorrenti, peraltro, danno atto del diverso orientamento espresso da questa Corte, che ritengono non convincente, in quanto introduce un elemento di rigidità e di generalizzazione della regola indennitaria, contrastante con l'art. 42 Cost.. Sotto un secondo profilo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la indennizzabilità del danno aziendale, ritenendo che il pregiudizio subito a causa dell'esproprio fosse adeguatamente indennizzato dal pagamento del prezzo delle piantagioni esistenti sul fondo stesso. La decisione impugnata violerebbe la L. n. 865 del 1971, art. 15, il quale considera la situazione del bene espropriato e fissa le circostanze ad esso relative che assumono rilevanza giuridica ai fini della valutazione del fondo in vista della determinazione dell'indennità: le colture in esso effettivamente praticate e l'incidenza dell'espropriazione sull'esercizio dell'azienda agricola, mentre l'art. 16 fissa il parametro esterno al quale occorre far riferimento, individuando i criteri per la valutazione del fondo. In questa prospettiva, tenuto conto che i terreni costituiscono un elemento essenziale del complesso dei beni organizzato dall'imprenditore agricolo per l'esercizio dell'impresa, insieme alle scorte, al personale, ai mezzi meccanici, all'avviamento e altro, sarebbe ingiusto ritenere che il prezzo pagato per le piantagioni sia sufficiente a soddisfare l'incidenza che la completa sottrazione dei terreni coltivati ha avuto sull'esercizio dell'azienda vivaistica, che a seguito dell'espropriazione ha dovuto cessare. Del pregiudizio all'attività imprenditoriale, dunque, si sarebbe dovuto tenere conto nella determinazione dell'indennità, in aggiunta al pagamento delle piantagioni. La sentenza n. 8797 del 1992 di questa Corte, letta nella sua interezza, offrirebbe un'indicazione in tal senso, là dove afferma che, ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 15, l'indennità di esproprio deve essere commisurata sulla base dei parametri costituiti sia dal valore medio, sia dall'incidenza dell'espropriazione nei riguardi dell'esercizio dell'azienda agricola della quale il fondo è elemento. Nel non tenere conto di tale indicazione, la Corte di Firenze avrebbe anche violato l'art. 2555 cod. civ., giacchè, mentre il computo nell'indennità di esproprio delle piantagioni risponde al criterio di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 43, e non può indennizzare da solo il pregiudizio subito dall'azienda agricola, ne risulterebbe ridotto il concetto giuridico di azienda vivaistica al solo elemento dei soprasuoli, non essendo in esso ricompresi tutti gli altri elementi che concorrono a costituire il complesso di beni materiali e immateriali, economicamente collegati per l'esercizio dell'impresa, che si distingue nettamente dai beni che la compongono. Ed ancora, la Corte non avrebbe considerato che l'indennità versata per le piantagioni trova la sua causale nel sinallagma tra cessione (costretta) delle piante contro il loro prezzo di mercato, mentre l'art. 15 prevede tra i criteri determinativi dell'indennità di esproprio anche l'incidenza dell'espropriazione sull'esercizio dell'azienda agricola, della quale il fondo è elemento. Infine, la soluzione accolta dalla sentenza impugnata equiparerebbe situazioni differenti, quali quella dei proprietari che sul fondo espropriato esercitano un'azienda agricola e proprietari che sul fondo hanno solo i soprasuoli. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione di legge, errata interpretazione della L. n. 865 del 1971, art. 17 e illogicità e insufficienza di motivazione. La censura si appunta sull'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la marginalità dell'errore nella determinazione dell'indennità non avrebbe giustificato la mancata cessione volontaria, sicchè non poteva trovare applicazione la triplicazione dell'indennità stessa, ai sensi dell'art. 17. In proposito, i ricorrenti rilevano che la differenza tra tabelle del 1997 e tabelle del 1998 è stata ripetuta anche nell'indennità definitiva di esproprio, pur in pendenza dell'opposizione, sicchè, se essi avessero accettato l'indennità offerta per usufruire della triplicazione, sarebbero stati costretti a riscuotere una somma comunque inferiore a quella loro dovuta. Inoltre, con riferimento ai terreni agricoli, per i quali vige un meccanismo di determinazione legale e automatica dell'indennità sulla base del valore medio, non sarebbe possibile, a differenza di quanto avviene per i terreni edificabili, svolgere alcuna valutazione di congruità dell'offerta: o questa è conforme ai criteri legali, ed allora la mancata accettazione giustifica la perdita del beneficio della triplicazione, ovvero essa non è conforme a quei criteri, ed allora la mancata cessione volontaria è giustificata, con conseguente sussistenza del diritto alla maggiorazione prevista per i coltivatori diretti dal citato art. 17. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano violazione di legge in riferimento alla L. n. 865 del 1971, art. 20. La Corte avrebbe errato nel riconoscere il diritto dei ricorrenti ad una maggiore indennità di occupazione alla sola differenza sulla maggiore indennità di esproprio riferita ai valori agricoli medi del 1998 e per la durata dell'occupazione (47 mesi in luogo dei 38 indennizzati); con ciò non ha applicato il criterio secondo cui l'indennità di occupazione deve essere determinata in 1/12 della indennità di esproprio per ogni anno di occupazione. Indennità di esproprio da valutare nella sua interezza e non solo con riferimento al valore agrario dei terreni secondo le tabelle della Commissione provinciale. In sostanza, quindi, ai fini dell'indennità di occupazione si sarebbe dovuto tenere conto anche del valore delle piantagioni. Il primo profilo del primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 8797 del 1992) che "anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 30 gennaio 1980, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 15, commi 5, 6 e 7, la disciplina legislativa in ordine in criteri per la determinazione dell'indennità definitiva per l'espropriazione dei terreni a destinazione agricola rimane fissata non solo nella citata L. n. 865 del 1971, art. 15, ma anche nel successivo art. 16, come modificati dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 14. Infatti, ha osservato la Corte, "sul piano sistematico, le disposizioni contenute nelle due norme risultano complementari ed inscindibili, danno vita ad complesso omogeneo, e concorrono tutte a fissare la disciplina per le dette espropriazioni. Più precisamente, l'art. 15 considera la situazione del bene espropriato e fissa le circostanze ad esso relative che assumono rilevanza giuridica ai fini della valutazione del fondo in funzione della determinazione dell'indennità: le colture in esso effettivamente praticate e l'incidenza dell'espropriazione sull'esercizio dell'azienda agricola. L'art. 16, dal suo canto, fissa il parametro esterno al quale occorre far riferimento, ossia fissa i criteri per la valutazione del fondo". In base a tali considerazioni, la Corte ha quindi respinto, in quella occasione, l'affermazione del giudice del merito, secondo cui la disciplina relativa all'indennità definitiva per l'espropriazione di terreni agricoli è contenuta esclusivamente nella L. n. 865 del 1971, art. 15 e non anche nel successivo art. 16, norma, questa, che riguarda esclusivamente la determinazione dell'indennità in via provvisoria. Infatti, tale "conclusione è ribadita, innanzitutto, dalla considerazione che l'art. 16 è diretto a disciplinare l'attività di un organo il cui compito istituzionale attiene alla determinazione dell'indennità definitiva, e dalla connessa constatazione, che da questo rilievo discende, che le disposizioni di questa norma riguardano esclusivamente l'indennità definitiva. Inoltre, dall'evidente inaccettabilità della conclusione (...) per la quale secondo il sistema della L. n. 865 del 1971, i criteri dettati per la determinazione dell'indennità provvisoria sono diversi da quelli fissati per la determinazione dell'indennità definitiva. Il vero è, invece, che vi è un unico criterio, ed è quello fissato per la determinazione dell'indennità definitiva; tanto, del resto, è perfettamente razionale in quanto è il dato conseguito attraverso l'adozione dei criteri per la stima definitiva che consente all'espropriando di valutare la congruità dell'indennità fissata in via provvisoria e di accettarla o no. Ora, dalle fonti normative così individuate discende che l'indennità per le espropriazioni delle quali si tratta è commisurata al valore agricolo del fondo. Ossia il valore determinato sulla base dei parametri costituiti sia dal valore medio (cioè ottenuto sulla media dei valori concretamente individuati) nell'anno solare precedente al provvedimento ablativo dei terreni, ubicati nell'ambito della medesima regione agraria, nei quali erano effettivamente praticate le colture altrettanto effettivamente praticate nel fondo espropriato; e sia dell'incidenza dell'espropriazione nei riguardi dell'esercizio dell'azienda agricola della quale il fondo è elemento. Dunque, l'indennità non è automaticamente pari al prezzo di mercato del fondo agricolo ed al suo valore venale". Pertanto, ha concluso in quel caso la Corte, "la Corte territoriale ha realmente errato nell'individuare le fonti normative dei criteri per la determinazione dell'indennità definitiva per l'espropriazione di terreni agricoli e, di conseguenza, nel ricollegare detta indennità direttamente al valore venale e di mercato del fondo, senza procedere alla più complessa indagine avanti ricostruita". Il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dai principi ora richiamati, e ribaditi nelle successive sentenze 7 giugno 1994, n. 5506, 29 novembre 2000, n. 15288,14 marzo 2001, n. 3662 e 2 agosto 2002, n. 11593, e che la motivazione del giudice del merito resista quindi alle censure dei ricorrenti. In proposito, deve infatti rilevarsi che la Corte d'appello di Firenze, nel respingere il capo di domanda concernente, appunto, la richiesta di valutazione nella indennità di espropriazione della incidenza di questa sull'esercizio dell'impresa agricola, ha, da un lato, rilevato che l'indennità è stata commisurata, nella specie, "proprio in base al valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola" (L. n. 865 del 1971, art. 15), in quanto "è stato riconosciuto il più elevato valore medio di L. 10.310/mq proprio in relazione alle colture effettivamente praticate"; e, dall'altro, che, avendo inoltre gli attori ottenuto per i soprassuoli l'ulteriore importo di L. 447.323.800, il richiesto danno aziendale non costituirebbe altro che una indebita e illegittima duplicazione del pregiudizio già congruamente indennizzato con la corresponsione, da un lato, dell'indennità di occupazione e, dall'altro, dell'indennità di espropriazione, maggiorata del menzionato importo per i soprassuoli". Una simile argomentazione non merita, come detto le censure formulate dai ricorrenti. Occorre, in proposito, ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "nella determinazione dell'indennità di espropriazione di suoli agricoli non è consentita alcuna considerazione separata tra il valore del suolo e quello delle colture su di esso praticate (cd. soprassuolo), tenuto conto del fatto che il valore agricolo medio viene calcolato con riferimento ai tipi di coltura effettivamente praticati, sicchè non possono formare oggetto di separato ristoro le piantagioni esistenti sul fondo espropriato" (Cass. 9 aprile 2003, n. 5566), essendo il criterio del valore tabellare per la determinazione indennitaria dei suoli agricoli, commisurato al tipo di piantagioni praticato sul fondo, ispirato al principio dell'onnicomprensività, a differenza dal sistema previgente, di cui alla L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 43 (Cass. 9 marzo 2004, n. 4732). Risulta pertanto corretta la valutazione espressa dalla Corte d'appello, secondo cui l'eventuale ulteriore considerazione, ai fini della indennità di espropriazione, della incidenza del provvedimento ablativo sull'esercizio della azienda agricola, finirebbe con il consentire ai proprietari espropriati una duplicazione di indennità: una volta che si escluda la possibilità di valorizzare, ai fini della determinazione della indennità di esproprio di un terreno agricolo, la rilevanza delle piantagioni e delle essenze arboree su quel terreno insistenti, al riconoscimento al proprietario del suolo di un indennizzo per il valore delle piantagioni altro significato non può attribuirsi che quello di ristoro del pregiudizio arrecato dall'espropriazione all'attività aziendale su quel terreno esercitata. Le considerazioni sin qui svolte valgono anche a ritenere infondato il secondo profilo del primo motivo del ricorso, in relazione al quale deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di inammissibilità prospettata dalla resistente. Premesso, infatti, che la Corte d'appello di Firenze, nella sentenza impugnata, pur dando atto della diversità delle prospettazioni formulate dagli attori, tutte comunque volte a conseguire il riconoscimento del diritto a vedere indennizzato il pregiudizio arrecato dalla vicenda espropriativa alla azienda agricola, ha tuttavia deciso in ordine a tale domanda, era onere della resistente proporre ricorso incidentale per far valere la inammissibilità della statuizione in proposito adottata dalla Corte d'appello. Non avendo a tanto proceduto la GIDA s.p.a., non può non concludersi che la qualificazione della domanda ritenuta in sentenza non può più essere messa in discussione in questa sede. Il profilo, benchè ammissibile, è tuttavia infondato per le medesime ragioni da ultimo esposte: pur ammettendosi la prospettazione dei ricorrenti circa l'autonoma risarcibilità del danno all'azienda, il riconoscimento del valore dei soprassuoli, in una situazione in cui di detta componente non si sarebbe dovuto tenere conto, altro significato non può avere che quello del ristoro, svincolato dal valore venale del fondo oggetto di espropriazione, del pregiudizio da detta espropriazione arrecato all'esercizio dell'azienda agricola. Vanno pertanto disattese tutte le ulteriori censure svolte nel profilo di motivo in esame, e in particolare quella concernente la mancata considerazione della azienda, da intendersi nel senso di cui all'art. 2555 cod. civ., giacchè l'indennità di espropriazione deve essere rapportata solo al valore del bene espropriato, con esclusione di ogni altro pregiudizio a carattere personale e indiretto subito dall'espropriato (Cass., 13 novembre 1974, n. 3596), ivi compreso il pregiudizio all'attività di impresa, ancorchè insistente nell'immobile soggetto ad espropriazione (Cass., 26 giugno 1995, n. 7224). Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. La Corte d'appello, pur riconoscendo che la somma offerta a titolo di indennità di espropriazione dall'amministrazione espropriante non rispondeva pienamente a quella effettivamente dovuta, perchè computata sulla base delle tabelle relative all'anno 1997 anzichè a quelle dell'anno 1998, e che del pari l'indennità di occupazione era stata computata con riferimento a soli 37 mesi e non anche a 48 mesi, pari al periodo di occupazione, ha nondimeno ritenuto che ai ricorrenti non spettasse la triplicazione dell'indennità ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 17; e ciò sulla base del rilievo che l'indennità offerta doveva ritenersi congrua rispetto al valore dei beni, computato ai sensi degli artt. 15 e 16 della medesima legge, e che la mancata accettazione della stessa, con il conseguente mancato perfezionamento della cessione volontaria del bene oggetto di espropriazione, era riferibile non già alla inadeguatezza dell'offerta, ma alla errata valutazione dell'espropriato in ordine ai pretesi maggiori importi che riteneva spettargli. Anche per questo aspetto la sentenza impugnata si sottrae alle censure formulate dai ricorrenti. Questa Corte ha infatti avuto modo di precisare, nella sentenza 7 ottobre 2005, n. 19635, che, in epoca antecedente ai criteri di calcolo dell'indennità introdotti dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, era stata enunciata "la regola che le disposizioni della L. n. 865 del 1971, art. 12, rivolte anche a personalizzare la determinazione dell'indennità di esproprio e ad assicurare la facoltà dell'espropriato di convenire la cessione volontaria del bene, configurassero regole procedimentali che tutelano in via immediata e diretta posizioni di diritto soggettivo dell'espropriando medesimo, in considerazione della loro stretta connessione con la determinazione dell'indennizzo e con il presupposto legittimante il potere ablativo dell'amministrazione, E che, a fronte dell'inosservanza di dette disposizioni da parte dell'espropriante, doveva riconoscersi al privato la possibilità di esperire azione risarcitoria onde fare valere le omissioni o i vizi della fase subprocedimentale di determinazione dell'indennità provvisoria in sede amministrativa, che si fossero tradotti in un impedimento all'esercizio della facoltà di convenire la cessione volontaria e di conseguire in tal modo i benefici economici concessi dal legislatore (Cass. S.U., n. 1397 del 1987, n. 253 del 1987, n. 7080 del 1986). Sopravvenuto l'art. 5-bis, la Corte costituzionale, con la nota sentenza additiva n. 283 del 1993, ne dichiarò costituzionalmente illegittimo il comma 2, nella parte in cui non prevedeva, in favore dei proprietari di aree con destinazione edificabile, già espropriati al momento dell'entrata in vigore della legge di conversione e nei confronti dei quali l'indennità di espropriazione non era ancora divenuta incontestabile, il diritto di accettare l'indennità di cui al comma 1, con esclusione della riduzione del 40%; per cui, pur mantenendo inalterata la sostanza del meccanismo transattivo che ispira la cessione volontaria del bene espropriando, introdusse, limitatamente alle suddette fattispecie - denominate di diritto transitorio - l'istituto dell'accettazione come accordo sulla determinazione dell'indennità che sottrae l'espropriato alla riduzione del 40% dell'importo corrispondente alla semi-somma del valore di mercato e del reddito dominicale rivalutato. E la giurisprudenza di questa Corte, a seguito di tale intervento, ha completato la tutela dell'espropriando anche in questa fase del procedimento ablativo, pervenendo ai seguenti principi: a) l'accettazione da parte dell'espropriato, per poter essere attuata, richiede una nuova determinazione dell'indennità di esproprio, operata dall'espropriante sulla base dei sopravvenuti criteri di cui alla L. n. 359 del 1992, art 5-bis; b) la nuova indennità deve essere formalmente offerta all'espropriato, al fine di porto in condizioni di accettarla, così impedendo la decurtazione del 40%; c) nel caso in cui la proposta non sia stata formulata o l'offerta sia palesemente incongrua o irrisoria, nel giudizio di opposizione alla stima, il giudice deve procedere alla determinazione dell'indennità senza far luogo alla decurtazione del 40%, che l'art. 5-bis, comma 2, nel testo risultante dalla sua parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, in tal caso non prevede. Siffatta disciplina è stata, quindi, estesa anche alle espropriazioni - cd. a regime - successive all'entrata in vigore dell'art. 5-bis citato, in cui l'espropriando mantiene integra la facoltà di convenire la cessione volontaria, e dunque di allacciare trattative contrattuali paritarie con l'espropriante, principalmente sul prezzo di cessione di dette aree, osservandosi al riguardo: a) che l'art. 5-bis ha ulteriormente privilegiato la cessione volontaria, consentendola entro i limiti di durata della intera procedura espropriativa (che per definizione si conclude con il decreto di esproprio) e attribuendo un premio del 40% in più al proprietario che prescelga la via transattiva; con la conseguenza che a quest'ultimo è data la scelta tra la contestazione giudiziale dell'indennità, che comporta l'applicazione del criterio riduttivo di cui al comma 1, e quella della cessione volontaria ad un prezzo maggiorato; b) che però questo non esclude, anche al lume delle decisioni n. 262 del 2000 e n. 300 del 2000 della stessa Corte costituzionale, che nei casi più manifesti di anomalia nell'applicazione delle norme denunciate e di malfunzionamento degli organi amministrativi, non possa rivelarsi la necessità di rimedi applicativi ispirati a scelte di tutela delle parti per evitare che l'indennità finisca per dipendere da mancate offerte ovvero da offerte palesemente irrisorie, simboliche, strumentalmente mirate ad ottenere l'abbattimento; c) che, pertanto, in base a tale lettura dei primi due commi dell'art. 5-bis, apparsa la più conforme al dettato costituzionale, l'indennità offerta deve essere (in positivo) seria, attendibile, effettivamente commisurata ai nuovi criteri e adeguata alla natura (commi 3 e 4) e al valore dell'immobile sì da garantire (e non elidere) la facoltà di scelta, di cui si è detto, del proprietario; e che in mancanza di tali caratteri (riservati all'apprezzamento valutativo del giudice di merito), l'indennità offerta diviene assolutamente inadeguata e perciò non più rispondente alla sua stessa funzione, sì da impedire all'espropriando di addivenire alla cessione volontaria e da imporre l'esonero dell'ulteriore riduzione del 40% previsto per il solo caso in cui quest'ultima venga effettivamente conclusa. Questi principi, da ultimo recepiti dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 che, sempre per le aree edificatorie, parifica all'accordo di cessione la sua mancata conclusione "per fatto non imputabile all'espropriato o perchè a questi sia stata offerta una indennità provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva", devono essere applicati anche per i terreni inedificabili nell'ipotesi di offerta dell'indennità al proprietario coltivatore diretto: anzitutto, perchè identico è il tenore delle rispettive norme che prevedono un prezzo maggiorato nella sola fattispecie di cessione volontaria e ne impongono il calcolo secondo un parametro rigidamente predeterminato (il 40% in più per le aree edificabili e la triplicazione per quelle agricole), che non lascia spazio alcuno nè al potere discrezionale dell'espropriante, nè alla contrattazione tra le parti, al contrario di quanto previsto per la maggiorazione spettante al proprietario non coltivatore diretto, in relazione alla quale la L. n. 865 del 1971, art. 12, comma 1, fissa soltanto un importo massimo entro il quale è rimessa all'autonomia delle parti la possibilità di raggiungere l'accordo. Quindi, perchè le medesime considerazioni che hanno indotto la giurisprudenza (e ora il legislatore) ad equiparare l'ipotesi di cessione volontaria a quella in cui la stessa non possa concludersi per fatto imputabile all'espropriante valgono nella fattispecie in cui unico e unitario è il subprocedimento di determinazione e offerta dell'indennità provvisoria, identica la sua disciplina, e, soprattutto, identica è la consistenza della posizione soggettiva dell'espropriando, di diritto soggettivo perfetto a ricevere l'offerta in misura adeguata e conforme ai parametri di legge nonchè a convenire la cessione onde percepire la maggiore indennità stabilita, identica deve essere la tutela della parte posta in condizione di non potersi avvalere del beneficio. Si deve aggiungere che per le aree edificabili il criterio introdotto dall'art. 5-bis prevede un elemento libero nel calcolo dell'indennità, rappresentato dal valore venale dell'immobile, sul quale possono manifestarsi notevoli divergenze di valutazione tra le parti e si incentra l'apprezzamento soggettivo dell'espropriando circa la convenienza di accettare una somma ritenuta inferiore, ma corretta dal beneficio, ovvero di rischiare la valutazione giudiziale. Laddove per l'indennità per i fondi agricoli la L. n. 865 del 1971, art. 17, comma 3, ne dispone la stima "in ogni caso in misura uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma dell'art. 16 corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato ...", il quale è a sua volta predeterminato dalle Commissioni provinciali "ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica". Sicchè non residuando spazio alcuno all'apprezzamento soggettivo delle parti e alla loro autonomia di contrattazione, il settore delle aree agricole è proprio quello in cui più si manifestano l'interesse e la convenienza di addivenire alla cessione volontaria, e in cui dunque il meccanismo transattivo non può essere rimesso alla volontà dell'espropriante di formulare o meno l'offerta dell'indennità ovvero di commisurarla ai criteri e ai valori riportati senza alcun margine di discrezionalità nelle relative tabelle. Spetta quindi al giudice di merito, nel suo prudente apprezzamento, valutare la vicenda amministrativa concernente la determinazione dell'indennità onde verificare non solo se un'offerta provvisoria vi sia stata, come richiede la legge, ma anche se questa sia conforme a corretti parametri di legge, con particolare riguardo sia all'annata agraria da considerare, sia alle colture da cui ricavare i valori tabellari; e in caso negativo, se la divergenza tra l'offerta e la pretesa che non abbia consentito la cessione volontaria sia dovuta alla particolare natura del fondo che abbia generato un diverso fisiologico apprezzamento, ovvero alla scelta dell'espropriante di parametri palesemente erronei e tali da rendere l'indennità palesemente incongrua, assolutamente inadeguata e perciò più non rispondente alla sua stessa funzione". Orbene, deve rilevarsi che la Corte d'appello di Firenze ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla ora richiamata sentenza di questa Corte, che il Collegio condivide e fa propri. Il Giudice del merito ha infatti ritenuto che l'indennità offerta dall'espropriante non fosse palesemente incongrua e che esclusa "la sussistenza del danno aziendale, costituente la voce più cospicua, la commisurazione dell'indennità di esproprio in base alle tabelle del 1997, con una differenza in meno di poco più di L. 1.000.000, e l'offerta dell'indennità di occupazione per il minor periodo di trentotto mesi anzichè di quarantasette (dato, questo, riconosciuto dal soggetto beneficiario dell'esproprio, che si dichiara disposto a corrispondere la differenza) non costituiscono ragionevole e giustificato motivo per non addivenire alla cessione volontaria, il cui mancato esperimento, con le conseguenze pregiudizievoli, rimane imputabile all'espropriato", il quale è incorso in una errata valutazione in ordine ai pretesi maggiori importi che riteneva spettargli. In sostanza, poichè il giudice del merito non ha escluso in radice il diritto dell'espropriato alla triplicazione della indennità, quale effetto di un'offerta incongrua, ma ha, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, compiuto l'accertamento ad esso richiesto, ritenendo adeguata l'offerta dell'indennità provvisoria e imputabile ad una errata valutazione della parte la scelta di non addivenire alla cessione volontaria del bene, il motivo di ricorso in esame deve essere rigettato, non potendosi in questa sede censurare la valutazione di fatto del giudice del merito circa la congruità dell'offerta dell'indennità provvisoria e circa le ragioni della mancata accettazione della stessa. Venendo, quindi al terzo motivo di ricorso, deve preliminarmente essere rigettata l'eccezione di inammissibilità, per novità della questione, sollevata dalla controricorrente GIDA s.p.a. Dalla stessa sentenza impugnata emerge, infatti, che nel giudizio di merito i ricorrenti avevano prospettato una questione di legittimità costituzionale della L. n. 865 del 1971, art. 20, questione che la Corte d'appello ha ritenuto manifestamente infondata, per l'ipotesi in cui non la si fosse dovuta ritenere "abbandonata nei successivi scritti difensivi operanti un radicale mutamento di prospettiva". Orbene, risulta evidente che la questione prospettata dai ricorrenti ad altro non poteva riferirsi che alla pretesa che nel computo della indennità di espropriazione, utilizzabile ai fini della determinazione della indennità di occupazione, si tenesse conto anche della parte dell'indennità volta a ristorare l'espropriato del lamentato danno aziendale. Il motivo è peraltro infondato. E' saldo nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l'indennità di occupazione legittima di un terreno agricolo va determinata ai sensi della L. n. 865 del 1971, art 20, comma 3, come modificato dalla L. n. 10 del 1977, art. 14, che ne dispone la stima "in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, a un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata a norma dell'art. 16 ovvero per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua" (Cass., n. 19635 del 2005, cit.; Cass., n. 6086 del 2004). E a tale principio, che il Collegio condivide, si è attenuta la Corte d'appello con la sentenza impugnata. Del resto, stante la impostazione del motivo in termini di consequenzialità rispetto all'accoglimento del primo motivo, nel senso che la indennità di occupazione avrebbe dovuto essere calcolata con riferimento alla indennità di espropriazione quale risultante dall'applicazione dei criteri pretesi dai ricorrenti, la infondatezza del motivo discende pianamente dalla dichiarazione di non fondatezza del primo motivo di ricorso. Si deve solo aggiungere che la denunciata illegittimità costituzionale della L. n. 865 del 1971, art. 20 appare manifestamente non sussistente, giacchè altro è il valore del bene espropriato, determinato ai sensi degli artt. 15 e 16, altro è il valore del soprassuolo, nella specie riconosciuto ai ricorrenti, che non concorre a determinare il valore del bene ai fini del computo della indennità di espropriazione. ""
CASS 1993/6635: "" Con decreto in data 29.12.1977 il Prefetto di Roma pronunziava l'espropriazione ai sensi della L. 22.11.1972 n. 771, in favore della Seconda Università statale di Roma, di un'area di mq. 4980 destinata a vigneto di proprietà dei fratelli Mario e Maurizio Battistoni. L'indennita veniva determinata dall'Ufficio tecnico erariale in L. 6.225.000. Dopo la pubblicazione per estratto (ai sensi dell'art. 2, 12° c. di detta legge) in data 13 gennaio 1978 sul foglio Annunzi legali della Provincia di Roma, il decreto di espropriazione veniva notificato agli espropriati in data 12 aprile 1978, mediante consegna a mani proprie per Mario Battistoni e a mani dello stesso Mario per l'altro espropriato Maurizio Battistoni, indicato dal messo notificatore come "convivente e capace". Successivamente, con lettera del 7 aprile 1981, la Prefettura di Roma trasmetteva ai fratelli Battistoni, su richiesta dei medesimi, copia autentica del decreto di espropriazione sopra menzionato. Con atto in data 5 luglio 1981 gli stessi ricorrevano allo speciale Collegio arbitrale costituito presso la Corte di Appello di Roma per richiedere la rideterminazione dell'indennità e il riconoscimento del diritto all'indennità aggiuntiva ai sensi dell'art. 2, 7° c. della legge 22.11.1972 n. 771, in ragione della loro qualità di coltivatori diretti del fondo in questione. L'Amministrazione eccepiva la tardività dell'opposizione, in relazione alla predetta notifica eseguita in data 12.4.1978, ma di questa i Battistoni eccepivano l'invalidità in base alla documentazione esibita. All'esito dell'istruttoria disposta sul punto (interrogatorio e prova testimoniale, il Collegio arbitrale riteneva provato in modo incontestabile che non esisteva la supposta situazione di convivenza tra Mario e Maurizio Battistoni, i quali abitavano in appartamenti complementari distinti ed autonomi dello stesso edificio. Detto giudice pertanto, ritenuta la tempestività dell'opposizione, determinava l'indennità nella maggior somma di L. 12.948.000, riconoscendo il diritto degli opponenti altresì all'indennità aggiuntiva. Osservava tra l'altro il Collegio che per il combinato disposto degli artt. 2, 12° c. legge n. 771/1972 e 51, 2° c. legge n. 2359/1865, l'opposizione va proposta entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione nel F.A.L. o, comunque, non oltre il trentesimo giorno dalla notificazione del decreto, se successiva alla pubblicazione nel F.A.L.; che tuttavia il decreto di espropriazione era stato notificato in modo irrituale nei confronti di Maurizio Battistoni, all'epoca non convivente nel medesimo appartamento col fratello Mario, come invece attestato nella relata di notifica, cosicché il termine per l'opposizione non poteva decorrere dalla data di tale invalida notifica; che di conseguenza doveva ritenersi ammissibile l'opposizione proposta dallo stesso assieme al fratello Mario con atto del 6 luglio 1981, in relazione alla data di inoltro del decreto di espropriazione effettuato dalla Prefettura a mezzo raccomandata del 7 aprile 1981. Avverso questa sentenza la Seconda Università statale di Roma ha proposto ricorso per cassazione in base a tre motivi. Resistono con controricorso Mario e Maurizio Battistoni. La decisione della causa è stata rimessa dalla I Sezione Civile di questa Corte alle Sezioni Unite. Per il contrasto di giurisprudenza determinatosi all'interno della I Sezione sulla questione oggetto del terzo motivo. Motivi della decisione 1. - Col primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 2, 12° c. L. 22 novembre 1972 n. 771 e dell'art. 51, 2° c. L. 23 giugno 1865 n. 2359, nonché violazione dell'art. 2700 C.C. e 139 CPC. Si sostiene che, data l'efficacia da riconoscersi all'attestazione fatta in relata dall'ufficiale giudiziario, il giudice di merito non poteva escludere, se non a seguito di querela di falso, e non perciò in base i risultati di una prova testimoniale peraltro generica, la verità di quanto risultava attestato circa la convivenza tra i due fratelli Battistoni; cosicché la notifica del decreto di espropriazione doveva ritenersi regolare e perciò definitiva l'indennità di espropriazione determinata in sede amministrativa, perché non opposta entro il termine di decadenza previsto in materia. Il motivo è infondato. L'efficacia probatoria che l'art. 2700 C.C. riconosce all'atto pubblico (che fa prova piena, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che questi dichiari avvenuti in sua presenza), non si estende infatti al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti; e perciò detta fede privilegiata non si estende al contenuto sostanziale e in tema di notifica di atti giudiziari, alla veridicità delle dichiarazioni rese dal consegnatario dell'atto circa le qualità o le condizioni personali del destinatario della notifica, quali appunto la situazione di convivenza, quando questa non è frutto di indagini o accertamenti compiuti dall'ufficiale giudiziario. In tale ipotesi è perciò ammessa la prova contraria da parte dell'interessato, senza necessità di ricorrere alla querela di falso, al fine di dimostrare che la predetta situazione non ha corrispondenza con la realtà. Ed è quanto il Collegio arbitrale ha nel caso in esame fatto, ritenendo l'assenza di convivenza in base alla valutazione attenta e corretta delle risultanze probatorie, con giudizio non sindacabile nella presente sede di legittimità. 2. - Con il secondo motivo di ricorso si deduce poi la violazione dello stesso art. 2, 12° comma legge n. 771/1972, oltre che il vizio di difetto di motivazione. La ricorrente sostiene che il giudice di merito non ha minimamente motivato sull'eccezione pure sollevata di tardività dell'opposizione per inosservanza del termine di trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di espropriazione sul F.A.L. fissato dal citato art. 2; termine decorso a fare data da tale pubblicazione, avvenuta il 13.1.1978. Anche tale censura è priva di fondamento. Nell'ipotesi di espropriazione eseguita ai sensi della legge 22 novembre 1972 n. 771 (diretta all'acquisizione delle aree occorrenti per la istituzione della seconda Università di Roma), e in tema di determinazione della indennità di espropriazione, la legge 26 aprile 1976 n. 226, (n.d.r.: così nel testo) nel dichiarare inapplicabili relativamente agli espropri disposti ai sensi della legge n. 771/1972, le norme di cui alla legge 22.10.1971 n. 865 (dichiarate invece applicabili dall'art. 4 D.L. 2 maggio 1974 come modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974 n. 247), ha reso ancora operante la disposizione generale di cui all'art. 51 della legge fondamentale n. 2359 del 1865, ferme restando le particolari modalità del procedimento espropriativo e del procedimento di determinazione della stima (da parte dell'U.T.E., anziché dei periti nominati dal giudice) quali previste nella ricordata legge n. 771/72. Per effetto di ciò, essendo rimasta ferma la disposizione di cui al citato art. 51, secondo il quale va eseguita la notifica agli espropriati del decreto di esproprio e da tale notifica decorre anche il termine per l'opposizione alla stima da parte dei medesimi (secondo comma), risulta confermata la essenzialità della notifica del decreto di espropriazione ai diretti interessati, anche ai fini dell'opposizione alla stima. E rispetto a tale adempimento l'inserzione dell'estratto del decreto di espropriazione prevista dalla legge n. 771/1972 all'art. 2, 12° comma è formalità successiva, che è idonea a far decorrere il termine per l'opposizione alla stima, collegato nella norma speciale a detta pubblicazione nel F.A.L., solo se questa abbia costituito l'atto finale del procedimento e sia stato preceduto da valida notifica del decreto di espropriazione, contenente menzione della stima dell'U.T.E. (cui l'undicesimo comma dello stesso art. 2 attribuisce, come nel sistema della legge n. 2359/1865, gli effetti della perizia giudiziaria). Risulta pertanto applicabile il principio giurisprudenziale, costantemente affermato da questa Corte anche con riferimento all'opposizione a stima quale disciplinata dall'art. 19 della legge n. 865/1971 (Cass. 20.12.1982 n. 7055; Id. 6.10.1987 n. 7437), secondo il quale la decorrenza del termine per l'opposizione a stima dal giorno della pubblicazione nel F.A.L. dell'avviso di deposito della relazione di stima trova applicazine solo nell'ipotesi normale in cui il decreto di espropriazione preceda la suddetta relazione; con la conseguenza che qualora invece, per anomalia del procedimento, il decreto stesso intervenga successivamente, ovvero qualora il decreto, pur se emesso, non risulti regolarmente notificato, l'indicato termine per l'opposizione non può decorrere (sul punto, con riferimento all'opposizione a stima ex art. 51 L. n. 2359/1865, cfr. Cass. 8.11.1974 n. 3426 Sez. Un. 28.5.1971 n. 1589 e 6.3.1969 n. 706) e decorrerà invece dal giorno in cui il proprietario espropriato acquista conoscenza legale della determinazione dell'indennità attraverso la regolare notifica del decreto d'esproprio. Tale principio è stato, sia pure con motivazione sintetica, tenuto presente nella sentenza impugnata, allorquando si è ricordato che l'opposizione all'indennità va proposta entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione nel F.A.L. "e comunque", cioé in ogni caso, "non oltre il trentesimo giorno dalla notificazione del decreto". Ciò dopo avere rilevato in punto di fatto che la notifica valida del decreto fu successiva (di oltre tre mesi) alla inserzione nel F.A.L. e che perciò la sequenza ordinaria degli atti del procedimento espropriativo non aveva seguito il suo corso ordinario in quanto si era proceduto alla pubblicazione per estratto del decreto nel F.A.L. prevista dall'art. 7, 12° c. L. n. 771/1972 senza che fosse stata previamente eseguita, a norma dell'art. 51, 2° c. L. n. 2359/1865 applicabile in materia, la previa notifica del decreto di esproprio. Contrariamente a quanto assume la ricorrente pertanto la questione di tardività dell'opposizione rispetto a detto diverso termine iniziale risulta debitamente esaminata nella sentenza del Collegio arbitrale, con motivazione, in definitiva, congrua e comunque esente da errori di diritto. 3. - Col terzo motivo di ricorso si denunzia la violazione degli art. 1292 e 2969 C.C. e si deduce che i due espropriati erano proprietari "pro quota" dell'immobile, sicché non sussistendo solidarietà nel credito ad ognuno spettava una propria azione per fare valere l'incongruità della stima. Da ciò consegue che anche a volere ritenere che l'opposizione tardiva può essere esercitata dal soggetto al quale il decreto di espropriazione non fu validamente notificato, in nessun caso l'ammissibilità poteva estendersi all'espropriato che aveva ricevuto la notifica in sue mani ed aveva lasciato trascorrere oltre tre anni per lamentare l'esiguità della stima. Replicano i resistenti che l'opposizione alla stima proposta da uno dei comproprietari ha efficacia anche nei confronti degli altri comproprietari non opponenti in quanto la determinazione dell'indennità va operata unitariamente, in rapporto al bene nella sue entità oggettiva e non alle singole quote. La questione sulla quale queste Sezioni Unite sono chiamate a pronunziarsi per risolvere il contrasto di giurisprudenza determinatosi, a seguito della sentenza n. 8661/92 della I Sezione Civile consapevolmente discostatasi dalla giurisprudenza formatasi in senso opposto a partire dalla sentenza n. 2645/1969 della stessa I Sezione civile, consiste nello stabilire se, nel caso di espropriazione di un bene comune e indiviso tra più soggetti, l'opposizione proposta da taluno dei partecipanti alla comunione spieghi i suoi effetti anche nei confronti degli altri che non abbiano proposto opposizione, ovvero se per questi ultimi l'indennità oggetto della stima amministrativa, frazionabile quale diritto di credito tra tutti i comproprietari espropriati, diventi definitiva nella parte che concerne le loro quote di comproprietà. Secondo la sentenza 17.7.1969 n. 2645, il decreto di espropriazione incide sull'oggetto e non sulla natura del diritto espropriato: il diritto reale degli espropriati si trasferisce sulla somma depositata e la comunione sull'indennità permane fino al momento in cui questa sarà divenuta definitiva. E per il carattere dell'unicità della indennità le quote dei singoli comproprietari sono soggette a variare col variare della misura dell'indennità, dovendo essere commisurate all'indennità definitiva. Il sistema di legge tende alla determinazione dell'indennità definitiva e tale principio non consente una definitività solo "soggettiva", limitata cioé ai comproprietari non opponenti, ma postula una definitività "oggettiva", unica per tutti i comproprietari; per cui l'opposizione di taluno di costoro impedisce alla stima provvisoria di diventare definitiva e rimette in discussione il tutto, non essendo ammissibile che per effetto della predetta opposizione la valutazione del bene, che è lo stesso per tutti i comproprietari e oggetto di uguale diritto, risulti diversa rispetto a quella che resta ferma per i comproprietari non opponenti. La sentenza n. 3262/74 e quella n. 2053/78, dalla unitarietà dell'indennità fanno derivare il corollario che è ammissibile l'intervento del comproprietario non opponente nel giudizio proposto tempestivamente da altro comproprietario e che non esiste tra i comproprietari del bene indiviso oggetto di esproprio litisconsorzio necessario, in quanto tutti i contitolari della medesima posizione giuridica, sebbene plurisoggettiva, possono giovarsi dell'iniziativa giudiziaria intrapresa da uno di loro. La sentenza 10.8.1974 n. 2392, poi, nel caso in cui il giudizio di opposizione alla stima relativamente ad un fondo espropriato appartenente a più persone sia stato deciso solo nei confronti dei comproprietari opponenti e sia stata invece ritenuta tardiva la domanda di altri comproprietari, ha ritenuto che il giudice di rinvio (dopo la cassazione di tale sentenza) è tenuto a determinare l'indennità, con riferimento all'intero valore del bene, nei confronti di tutti i comproprietari e non solo di quelli che avevano tempestivamente proposto l'opposizione. La sentenza n. 4053/1990, ancora, ha ritenuto, con riguardo all'opposizione giudiziale alla stima, che anche se solo taluno degli aventi diritto faccia opposizione, questa estende i suoi effetti agli altri contitolari, dovendo il giudice determinare la stima in rapporto al bene considerato nel suo complesso ed unità e non alle singole quote spettanti ai compartecipi. La sentenza n. 2180 e 2421/92 ribadiscono infine il principio secondo cui il giudizio di opposizione tende a determinare l'indennità nel suo complesso e unitariamente e non le singole quote spettanti ai comproprietari; e che la comunione, avente ad oggetto dopo l'esproprio, l'indennità, permane fino a che questa non divenga definitiva e ne sia disposto lo svincolo. La sentenza 8661/92, invece, si è discostata da tale indirizzo giurisprudenziale. Essa nega anzitutto che all'indennità di espropriazione possa essere riconosciuta la struttura di diritto essenzialmente reale, con la sola sostituzione del "pretium" alla "res". Al bene ablato, essa sostiene, si sostituisce un diritto di credito puro e semplice, come è confermato da tutta la tematica sviluppatasi ini tema di ritardo nell'adempimento, fondata appunto sulla natura creditizia del diritto di cui si lamenta la lesione. Nel caso di bene indiviso il diritto si paralizza in altrettante autonome posizioni creditizie, ciascuna correlata alla quota di comproprietà, suscettibile di autonome vicende giuridiche. Non può quindi il comproprietario espropriato non opponente giovarsi dell'opposizione fatta da altro comproprietario; e correlativamente il giudice, che pur deve rideterminare l'indennità spettante al comproprietario con riferimento al valore dell'intero bene, deve ordinare la eventuale integrazione del deposito solo in favore di quest'ultimo. Secondo tale sentenza la natura parziaria, originaria ed immediata, del diritto all'indennità in caso di esproprio di bene indiviso troverebbe conferma, per quanto riguarda la procedura espropriativa, nel fatto che anche per l'ipotesi di cui all'art. 12 L. n. 865/1971 la facoltà di concludere un accordo con l'espropriante spetta solo in relazione alla quota, (con la conseguenza che su questa poi non incide la rideterminazione dell'indennità conseguita da altro comproprietario in sede di opposizione; e nel fatto che, per effetto della decisione n. 67/1990 della Corte Costituzionale (secondo la quale l'art. 19 della legge n. 865/71 è illegittimo nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità finché manchi la relazione di stima prevista dai precedenti art. 15 e 16), deve ritenersi ora possibile per ciascun espropriato di richiedere la determinazione dell'indennità separatamente dagli altri comproprietari. Secondo la stessa sentenza n. 8661/92 non è infine secondario il fatto che, in caso di occupazione appropriativa, a ciascun comproprietario spetta un autonomo diritto al risarcimento del danno ini proporzione della propria quota. 4. - La soluzione data alla questione dalla giurisprudenza maggioritaria è da ritenere quella corretta, pur con le precisazioni in appresso indicate. La premessa da cui muove la sentenza n. 8661/92 è certamente esatta quando nega che il diritto all'indennità depositata abbia natura sostanzialmente reale. In realtà, quando si afferma che dopo l'emissione del decreto d'esproprio il diritto reale dell'espropriazione si trasferisce sulla somma depositata e che perciò, nel caso di bene indiviso, la comunione permane sull'indennità, si fa evidentemente riferimento alla situazione in indisponibilità che, nel sistema delle leggi in materia di espropriazione, è prevista per tutta la fase di liquidazione dell'indennità fino alla determinazione definitiva, e che è posta a tutela, oltre che dell'espropriante (il quale vuole conseguire l'effetto liberatorio collegato al pagamento nei confronti dell'effettivo titolare del diritto reale espropriato), soprattutto dei soggetti ai quali è imposto il sacrificio derivante dall'esproprio; e cioé degli effettivi titolari dei diritti reali immobiliari, anche parziari, relativi al bene ablato, i quali hanno modo di far valere le proprie ragioni nella fase dello svincolo dell'indennità depositata, dopo che la stessa è divenuta definitiva. Situazione che, a ben vedere, può interessare anche i comproprietari dello stesso bene espropriato i cui diritti "pro quota" rispetto alle risultanze catastali poste a base dell'espropriazione possono anche essere diversi. Il diritto all'indennità non può perciò essere qualificato come diritto reale sostitutivo della proprietà sul bene, ma come diritto di credito, a ricevere cioé l'indennizzo che, in base ai criteri di legge, è dovuto al proprietario del bene per il sacrificio impostogli per ragioni di pubblico interesse. Due importanti rilievi sono però da fare al riguardo, ragionando per il momento in termini generali. Il primo è che, trattandosi di diritto che nasce in conseguenza del trasferimento autoritativo operato col decreto di espropriazione, prima di tale provvedimento non è parlarsi di diritto di credito del proprietario espropriando, il quale è ancora titolare del diritto reale e solo se decide di addivenire alla cessione volontaria del bene o di accettare l'indennità nella misura offerta dell'espropriante diviene creditore dei relativi importi. Per quanto riguarda invece la fase successiva al decreto di esproprio, se è vero che l'espropriato non è più titolare di un diritto di natura reale, non è meno vero che il suo credito è soggetto ancora ad un procedimento di determinazione prima d'ufficio (perizia giudiziaria o stima amministrativa) o poi a istanza di parte e diventa liquido solo dal momento in cui, divenuta definitiva l'indennità (per mancata opposizione alla stima o per la conclusione del relativo giudizio) si procederà allo svincolo delle somme depositate in favore degli aventi diritto. Il secondo rilievo è poi, quando si passi ad esaminare la situazione dell'espropriazione del bene indiviso tra più comproprietari, che nessuna utile conseguenza può trarsi dal fatto che si tratti di un diritto di credito, perché questo non significa ancora che almeno finquando la stima non è divenuta definitiva si frazioni in una serie di diritti autonomi a favore di ciascun singolo comproprietario, nella misura corrispondente al diritto reale "pro quota" ormai trasferito. L'indagine sulla natura del diritto spettante al singolo comproprietario nell'ipotesi di espropriazione di bene indiviso non può essere del resto condotto in base a concetti astratti, qualificando tale diritto a seconda dei punti di vista, come autonomo e parziario o come corrispondente a obbligazione ad oggetto indivisibile. Si tratta infatti come si è detto di diritto che nasce nel corso della procedura espropriativa e che da questa deve perciò desumere la propria regolamentazione. Occorrerà allora prendere atto del fatto che, nella disciplina dettata sia dalla legge n. 2359/1865 sia dalla legge n. 865/1971, l'ipotesi dell'espropriazione del bene indiviso non è affatto considerata ed è anzi, forze volutamente, ignorata. E'agevole infatti rilevare che in dette leggi il riferimento costante è sempre ai singoli beni (il complesso dei quali è ritenuto necessario per la realizzazione dell'opera pubblica) e al valore unitario che a ciascuno di essi considerato come elemento del costo complessivo dell'opera predetta) deve essere attribuito ai fini della indennità spettante al proprietario. Per quanto riguarda quest'ultima, i proprietari che possono, con espressa dichiarazione scritta, accettare l'indennità provvisoria, o addivenire ad accordi amichevoli (secondo la legge n. 2359/1865), o convenire la cessione volontaria del bene, sono sempre i proprietari come individuati ai fini della procedura espropriativa (in base alle risultanze catastali) e salvo riscontro sul loro diritto, come sugli eventuali diritti di terzi, in sede di svincolo) e cioé i proprietari, unitariamente considerati, dei singoli beni da espropriare. Quando si perviene poi al deposito dell'indennità provvisoria e alla stima (giudiziaria o amministrativa) dell'indennità che viene posta a base del decreto di esproprio, il procedimento di determinazione dell'indennità definitiva segue precise modalità che risultano improntate per quanto riguarda l'opposizione giudiziale alla stima sempre all'accertamento dell'altro dato essenziale ai fini della procedura espropriativa e cioé il valore da corrispondersi agli espropriati in base ad una determinazione definitiva e non pì contestabile. Limitando l'esame (stanti i limiti derivanti dall'oggetto della presente controversia) al giudizio di opposizione, che (almeno di regola) è destinato a svolgere e concludersi dopo l'emissione del decreto di esproprio, va ricordato che si tratta di giudizio diretto non alla condanna dello espropriante al pagamento dell'indennità in favore degli effettivi proprietari del bene espropriato ma alla determinazione della giusta indennità in vista delle summenzionate esigenze della procedura ablativa, da attribuirsi poi (secondo le modalità previste dagli art. 52 ss. della legge n. 2359/1865 e dopo che su di essa siano stati fatti eventualmente valere ai sensi anche dell'art. 14 L. n. 865/71 i diritti reali immobiliari spettanti ai terzi) a coloro che risulteranno essere i titolari dei diritti reali espropriati. Quello che è importante notare è che, istituzionalmente, il giudizio di opposizione alla stima non tende perciò almeno in via diretta all'accertamento del diritto reale a favore del soggetto che, indicato come proprietario nella procedura espropriativa (ma che potrebbe non esserlo), come tale si legittima all'opposizione. Esso tende invece alla determinazione definitiva dell'indennità dopo aver dato l'opportunità agli interessati di far valere in via giudiziaria i propri diritti in proposito; e cioé ad un risultato che conseguirebbe ugualmente stanti le garanzie comunque offerte dalla stima amministrativa (o giudiziaria), effettuata in precedenza, dell'indennità poi depositata dalla mancata proposizione dell'opposizione. Si spiega così (specie se si ha al riguardo al procedimento ex art. 19 della legge n. 865/71 che attribuisce la competenza a conoscerne alla Corte di Appello in unico grado) come non possono essere introdotte in tale giudizio domande risarcitorie o questioni estranee alla stima e come, all'esito, in caso di accoglimento della domanda degli espropriati, il giudice dovrà disporre solo l'integrazione del deposito già effettuato e non potrà pronunziare condanna al pagamento del maggiore importo determinato. 5. - Tornando ora al problema dell'indennità spettante ai più proprietari del bene espropriato indiviso, e sempre con riferimento all'ipotesi dell'opposizione alla stima, deve ritenersi che il diritto spettante, dopo l'esproprio al singolo comproprietario, anche se non più di natura reale ma di natura obbligatoria, non è un diritto di credito autonomo e frazionario sol perché al bene indiviso, oggetto di un diritto reale unitario, commisurato alla quota ideale, si è sostituito un diritto di credito, che è in sé frazionabile tra i più contitolari. A parte la considerazione che, per quanto sopra detto, la somma depositata dopo la stima amministrativa non è oggetto del diritto all'indennità spettante ai proprietari espropriati, ancora da liquidare nel suo finale ammontare, né dell'obbligo corrispondente a carico dell'espropriante (che non potrebbe essere adempiuto, "pro quota", a favore di taluno dei comproprietari espropriati fin quando non sarà divenuta definitiva la stima e finquando non saranno state risolte le eventuali contestazioni con gli altri titolari di diritti reali anche parziari sul bene), è dirimente il rilievo che nel sistema delle leggi espropriative il procedimento di determinazione dell'indennità definitiva, dovuta dallo espropriante, tende sia in fase amministrativa precedente all'esproprio, sia in fase di controllo giudiziario sulla stima amministrativa alla determinazione del giusto indennizzo dovuto in corrispondenza dell'espropriazione del bene, unitariamente considerato nell'ipotesi qui all'esame alla liquidazione dei diritti spettanti ai singoli comproprietari in occasione del trasferimento autoritativo del bene stesso. Ciò tanto più se si tiene presente che (come si è già osservato) su questo possono esservi diritti di terzi (acquirenti del bene in questione che on abbiano trascritto) o degli stessi altri comproprietari (che vantino una quota diversa da quella risultante dai dati catastali) che, come pure si è visto, non potrebbero trovare tutela nel giudizio di opposizione alla stima. La conclusione è pertanto che la unitarietà della stima comporta unitarietà anche della pronuncia del giudice destinata a confermare, modificare o integrare il provvedimento amministrativo di determinazione dell'indennità e che non esiste, nel caso di espropriazione di bene indiviso, un diritto di credito autonomo azionabile "pro quota" col giudizio di opposizione. Esiste invece un diritto obbligatorio in via di determinazione e il cui definitivo importo resterà fissato anche in conseguenza del comportamento che le parti del processo ablativo, espropriante e espropriati, avranno adottato rispetto alla facoltà di proporre opposizione giudiziale. Sul piano processuale, il diritto di ciascun comproprietario espropriato è un diritto potestativo concesso (oltre che all'espropriante) pariteticamente a ciascuno degli espropriati, nell'interesse anche degli altri, con riferimento all'intero importo dell'indennità a liquidarsi per il bene già in proprietà comune, espropriato anch'esso nella sua entità oggettiva unitaria. Legittimati all'opposizione sono, dal lato attivo, tutti i comproprietari senza necessità di contraddittorio tra loro (problema distinto è ovviamente quello del litisconsorzio passivo quando opponente sia l'espropriante, dovendosi porre tutti i comproprietari controinteressati in condizione di far valere le proprie ragioni). La circostanza che per produrre l'opposizione è previsto un termine di decadenza non significa che si verifichi, nei confronti del non opponente, una definitività "pro quota" della stima e che perciò l'opposizione coltivata dagli altri comproprietari porti ad una definizione del loro credito "pro quota", anche se dopo un'ideale rideterminazione della stima dello intero bene: la pari legittimazione all'opposizione significa invece che ciascuno potrà, con l'opposizione, fare valere ragioni proprie, eventualmente distinte, rispetto agli altri comproprietari, mentre affidandosi solo all'iniziativa del comproprietario diligente occorrerà rimettersi a tutte le conseguenze, favorevoli e sfavorevoli, che la sua azione produce. E' tuttavia ammesso (come già riconobbe Cass., n. 3624/74) l'intervento litisconsortile (art. 105 c.p.c.) nel detto giudizio dei comproprietari non opponenti ed anche nei loro confronti, pur se non presenti in causa e pur se decaduti dall'opposizione, si produrranno gli effetti derivanti dalla sentenza nel giudizio di opposizione, che determina in modo unitario e inscindibile la definitività della stima, precisando l'entita complessiva dell'indennità dovuta per l'espropriazione del bene. All'unitarietà della stima corrisponde insomma unitarietà dell'indennità. 6. - Alla luce di quanto si qui esposto non possono condividersi gli argomenti e le osservazioni che si leggono nella sentenza difforme n. 8661/92. Il principio della unicità della stima amministrativa da cui deriva quello dell'infrazionabilità dell'indennità tra i comproprietari pur se riguardato con riferimento al sistema della legge n. 865/71, non ha affatto contorni sfumati ed è anzi ben confermato per il fatto stesso che l'ipotesi dell'espropriazione bene indiviso non è stato, volutamente, regolata in legge, tenendosi fermo il parametro del bene unico per il quale è dovuta un'unica indennità (anche se questa è poi onnicomprensiva, nell'interesse dell'espropriante, per quanto attiene ai diritti dei terzi). Il richiamo che la sentenza fa all'ipotesi della cessione volontaria del bene quale regolata dall'art. 12 I comma L. n. 865/71 è inappropriato, in quanto in tale norma (pur parlandosi di proprietario espropriando" per significare che la cessione può essere convenuta anche da uno solo dei proprietari dei vari fondi compresi nel piano) non si parla di cessioni di quote di comproprietà ed in quanto comunque si tratta di convenzione anteriore all'esproprio, fatta da chi è ancora proprietario e intende conseguire l'indennità con le modalità semplificate di cui ai successivi commi dello steso art. 12. Per quanto riguarda le ulteriori argomentazioni in ordine all'ipotesi di espropriazione sostanziale e a quella di mancata pronuncia del decreto di espropriazione (di cui si è occupata la sentenza n. 67/1990 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'art. 19 L. n. 865/71 nella parte in cui non prevede la possibilità di richiedere la riliquidazione dell'indennità quando, pur in presenza del decreto di espropriazione, sia mancata la stima amministrativa ed il deposito), va osservato, quanto alla prima che l'occupazione appropriativa del bene si svolge fuori del contesto procedimentale dettato dalle leggi in materia di espropriazione e non presenta quindi le esigenze e i connotati sopra ricordati; quanto alla seconda, va osservato che non si vede come, in caso di mancato deposito dell'(intera) indennità, che impedisce a tutti i comproprietari l'opposizione, senza distinzione tra comproprietari diligenti e inattivi, possa desumersi una legittimazione del singolo comproprietario ad agire in opposizione solo "pro quota", in presenza di un'indennità provvisoria e di un decreto di espropriazione che invece riguardano ancora una volta il bene nella sua globalità. La giurisprudenza maggioritaria ha anzi il pregio di preservare i caratteri fondamentali del giudizio di opposizione alla stima, che non ha natura impugnatoria e non tende ad una determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione avulsa dal procedimento amministrativo, ma solo ad offrire una tutela giurisdizionale limitatamente al punto concernente il giusto ammontare dell'indennizzo dovuto dall'espropriante. In conclusione deve essere pertanto confermato il principio giurisprudenziale secondo cui, nell'ipotesi di espropriazione di bene indiviso spettante in proprietà a più soggetti, l'opposizione proposta dal singolo comproprietario avverso la stima amministrativa estende i suoi effetti, necessariamente unitari, anche nei confronti dei comproprietari non opponenti o rimasti estranei al giudizio promosso dal comproprietario diligene, del quale essi non solo litisconsorti necessari. ""
CASS 746/1999: "" Con atto di citazione notificato il 19, 20 e 28 marzo 1997 al Consorzio Imafid, e alla s.p.a. Infratecna, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al C.i.p.e., alla Tangenziale s.p.a. e al Sindaco di Napoli, Vincenzo Umberto D'Arista quale proprietario di terreni - siti in Napoli, loc. Pigna, riportati in catasto terreni al foglio 95, particella 170/d, poi 579 oggi 689 di mq. 2.137 circa; particella 618 di mq. 1.211 circa e particella 688 di mq 654 circa - interessati alla realizzazione del programma di cui al titolo VIII della L. 219/81, si dolse che sugli stessi, individuati dal Sindaco di Napoli quale Commissario straordinario di Governo ed occupati, in virtù delle ordinanze commissariali nn. 1/81, 2218/85? (*) 2219/85, 541/83, 775/83, 5359/87, 5360/87 e 5361/87, a mezzo dei concessionari Consorzio Imafid ed Infratecna s.p.a., erano state realizzate delle opere, senza l'offerta di alcuna somma per l'espropriazione e l'occupazione dei beni. Tanto premesso, chiese la determinazione giudiziale di tutte le indennità spettanti in considerazione della grande estensione di terreno interessato, nonché dell'altissimo valore di mercato dei cespiti, ubicati nel centro cittadino, con la condanna dei convenuti, evocati in giudizio, davanti alla Giunta Speciale, al pagamento dell'indennità di esproprio di quella di occupazione legittima, oltre agli interessi a norma di legge ed al rimborso delle spese. Instauratosi il contraddittorio, mentre i concessionari Imafid e Infratecna eccepirono l'improponibilità, l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande, il difetto di legittimazione attiva e della propria legittimazione passiva, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il C.I.P.E., la Tangenziale s.p.a. e il Sindaco di Napoli si limitarono ad eccepire il difetto della propria legittimazione passiva, chiedendo l'estromissione dal giudizio. Con sentenza n. 27 del 26.3.1998 la Giunta Speciale per le espropriazioni della Corte di Appello di Napoli ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Comune di Napoli e della Tangenziale di Napoli s.p.a., compensando totalmente le spese processuali tra le parti. Nel merito, in favore della parte attrice, ha determinato in L. 64.429.337 l'indennità di espropriazione dovuta, dalla s.p.a. Nuova Mecfond in liquidazione che ha incorporato la Infratecna s.p.a., mentre ha determinato in L 36.450.663 l'indennità di espropriazione dovuta dal Consorzio Imafid, condannando entrambi a depositare la somma pari alla differenza tra l'importo di cui sopra e quello eventualmente già depositato, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione fino alla data dell'effettivo deposito. Inoltre, ha determinato l'indennità di occupazione legittima nella misura corrispondente al saggio degli interessi legali per anno sul valore venale condannando al pagamento dei relativi importi sia la Nuova Mecfond, sia il Consorzio Imafid. I soccombenti sono stati condannati al rimborso delle spese processuali, in ragione di 4/5 a carico della Nuova Mecfond e di 1/5 a carico del consorzio Imafid. Avverso questa decisione hanno proposto ricorso entrambi i soccombenti, il Consorzio Imafid sulla base di due motivi e la Nuova Mecfond, sulla base di cinque motivi. Resiste con controricorsi il privato espropriato che ha, altresì, depositato tempestive memorie. Motivi della decisione 1. Preliminarmente vanno riuniti, d'ufficio, i ricorsi proposti dal Consorzio Imafid e da Nuova Mecfond, trattandosi di impugnative, separatamente proposte ma avverso la stessa decisione. 1.1 Con i primi due motivi del ricorso proposto dalla Nuova Mecfond, aventi carattere pregiudiziale, si ripropone l'eccezione preliminare del difetto di competenza della Giunta speciale, a conoscere dell'opposizione all'indennità di esproprio, e, in subordine, anche quella di occupazione. Pur dando atto del consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di legittimità, la ricorrente ripropone i suoi dubbi, richiamando, da un lato, l'origine della Giunta, nata in un altro contesto storico, ancorato ad un dato criterio di determinazione dell'indennità, ritenuto superato, dall'altro la competenza funzionale ed inderogabile della Corte d'Appello ai sensi dell'art. 19 l. 865 del 1971. La censura non ha fondamento. Queste sezioni unite, anche di recente, hanno avuto modo di affermare espressamente che il rinvio formulato dall'art. 80 l. 14 maggio 1981 n. 219 agli art. 12 e 13 l. 15 gennaio 1885 n. 2892 sul risanamento di Napoli, rende applicabile alle espropriazioni per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le aree del Mezzogiorno colpite dal sisma del 1980, sia la disciplina sostanziale che quella processuale, compresa l'attribuzione della competenza, in materia di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio e di occupazione, alla giunta speciale presso la corte d'appello di Napoli. In particolare, proprio in relazione alla competenza per la determinazione sia della indennità di occupazione che di quella di esproprio, in funzione della realizzazione del programma straordinario per l'edilizia residenziale di Napoli, le sezioni unite hanno ribadito che la competenza appartiene alla giunta speciale per le espropriazioni presso la corte d'appello di Napoli, precisando che l'art. 80 l. 14 maggio 1981 n. 219, richiamando i criteri di cui all'art. 13 l. 15 gennaio 1885 n. 2892 sul risanamento di Napoli, introduce in materia espropriativa una disciplina speciale, idonea a prevalere sui criteri indennitari di cui all'art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359 (Cass., sez. un., 10.3.1998, n. 2645; Cass., sez. un., 27.7.1998, n. 7351). In definitiva, la competenza giurisdizionale in ordine all'opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa va determinata con riferimento alla normativa in base alla quale l'amministrazione ha promosso il procedimento ablativo e determinato l'indennità stessa, con la conseguenza che nel caso di espropriazione per la realizzazione di programma straordinario di edilizia residenziale in Napoli, ai sensi della l. 14 maggio 1981 n. 219, sugli interventi nelle zone terremotate, la giurisdizione spetta alla giunta speciale presso la corte di appello di Napoli, che è organo di giurisdizione speciale, cui sono demandate le controversie attinenti all'indennità di espropriazione nel comune e nella provincia di Napoli. Con la precisazione che siffatta competenza giurisdizionale della giunta speciale per le espropriazioni di pubblica utilità presso la corte d'appello di Napoli in materia di determinazione dell'indennità, sia di occupazione sia di esproprio (Cass., sez. un., 10.3.1998, n. 2645; Cass., sez. un., 1.7.1997, n. 5898; Cass., sez. un., 10.11.1993, n. 11078). 2. Con il primo motivo del ricorso Imafid e con il quarto motivo del ricorso della Nuova Mecfond s.p.a., da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, si censura l'impugnata sentenza per aver determinata l'indennità di occupazione legittima nella misura degli interessi legali sul valore venale dell'immobile. La censura è fondata. L'indennità per le occupazioni preordinate all'espropriazione, se determinabile ai sensi dell'art. 72, 4° comma, l. 2359 del 1865, il cui precetto trova generale applicazione in assenza di peculiari disposizioni che fissino diversi criteri, deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale, legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali, sull'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, finalizzata all'opera pubblica per cui avviene l'occupazione medesima, calcolata secondo i criteri fissati dall'ordinamento positivo per questa distinta indennità. Ne consegue, con riferimento alle occupazioni finalizzate alle espropriazioni per la città di Napoli, di cui alla l. 15 gennaio 1885 n. 2882 (NDR: così nel testo) per le quali, a norma dell'art. 13, 3° comma, stessa legge "l'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio", nonché a quelle finalizzate ad espropriazioni assoggettate, per legge, a tale regime, l'indennità di occupazione deve essere liquidata sulla base di una percentuale dell'indennità dovuta per l'espropriazione calcolata secondo i criteri di cui al predetto 3° comma della l. n. 2892 del 1885 e non sulla base di una percentuale del valore venale degli stabili espropriati, posto che tale legge non contiene alcuna espressa previsione in materia di criteri per l'indennità di occupazione, rendendo così applicabile la disciplina del menzionato art. 72 l. n. 2359 del 1865 (Cass., sez. un. 5.5.1998, n. 4505). 2.1 In conclusione, la materia relativa alla indennità per le occupazioni di suoli a vocazione edificatoria preordinate alla successiva espropriazione deve ritenersi assoggettata alla disciplina generale della norma di cui all'art. 72, 4 comma, l. 2359 del 1865, da interpretarsi nel senso che, all'immobile, va attribuito il medesimo valore per la determinazione tanto dell'indennità per l'occupazione quanto di quella per la sua successiva espropriazione, essendo il procedimento per l'occupazione preliminare divenuto - da autonomo e meramente collegato - mera fase subprocedimentale del più ampio procedimento espropriativo, attesa la omogeneità morfologica e funzionale - compensazione di un medesimo pregiudizio - delle indennità spettanti al proprietario in relazione a ciascuno dei due provvedimenti ablatori, e la conseguente perdita di autonomia, sotto tale profilo, dell'indennità di occupazione rispetto a quella espropriativa. Alla stregua delle esposte considerazioni l'indennità di occupazione, se determinabile ai sensi dell'art. 72 4 comma della l. n. 2359 del 1865 (il cui precetto trova generale applicazione in assenza di peculiari disposizioni che fissino diversi criteri), deve, pertanto, essere sempre liquidata in misura corrispondente ad una percentuale, legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali, dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, e non anche con riferimento al valore venale del bene, anche nella ipotesi in cui la determinazione (ovvero la rideterminazione) dell'indennità di esproprio sia soggetta ai criteri di cui all'art. 5 bis l. n. 359 del 1992, non rilevando, all'uopo, la natura eccezionale o meno di tale normativa (Cass., sez. un., 20.1.1998, n. 493). 3. Con il secondo motivo del Consorzio Imafid, si censura l'impugnata decisione, per aver proceduto alla predetta determinazione dell'indennità, senza tener conto della mancanza di un decreto di esproprio, emesso prima della decisione e quindi dell'insussistenza di una condizione dell'azione. La censura è fondata. La soluzione della questione proposta col motivo presuppone la ricostruzione della disciplina positiva dei rapporti tra determinazione in sede giurisdizionale dell'indennità di espropriazione e provvedimento di espropriazione per pubblica utilità. 3.1 Sul punto, la legge fondamentale sulle espropriazioni 25 giugno 1865 n. 2359 distingue a seconda che tra l'espropriazione e l'espropriando si sia raggiunto o no, un accordo sull'ammontare della indennità di espropriazione. Con riferimento, alla seconda ipotesi si prevede: a) la preventiva determinazione della indennità in sede amministrativa, sulla base di una perizia effettuata da stimatori nominati dal Tribunale ordinario; b) il deposito della somma così determinata presso la Cassa depositi e prestiti; c) la subordinazione della pronuncia del decreto di espropriazione all'effettivo deposito di questa somma; d) l'indicazione "nel decreto in cui si pronuncia l'espropriazione... (dello) ammontare della indennità che fu assegnata colla perizia" (art. 48, c. 2 nel testo precedente la modifica apportata dalla L. 20 marzo 1968 n. 391, ma il precetto è comunemente ritenuto ancora valido nonostante la nuova stesura dell'articolo non lo abbia riprodotto espressamente); e) la "notifica del decreto ai proprietari espropriati"; f) il potere dei proprietari espropriati di "proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le sue istanze contro la stima" nel termine di trenta giorni successivi alla notifica del decreto di espropriazione. 3.2 L'art. 51 L. n. 2359/1865 costruisce il decreto di espropriazione quale necessario ed indefettibile antecedente della stessa proposizione dell'azione diretta ad accertare la congruità della indennità di espropriazione come determinata dalla perizia giudiziale (Cass. 18 febbraio 1972 n. 447, Cass., sez. un. 9 luglio 1965 n. 1427, e già prima 26 novembre 1929 n. 3488). Tuttavia la pronuncia del decreto di espropriazione costituisce non già un presupposto processuale dell'azione di impugnazione della stima, sebbene soltanto una condizione di quell'azione, ossia un requisito della pronuncia e, perciò, incide solo sulla proponibilità e non sull'ammissibilità e procedibilità di quell'azione; con l'ulteriore conseguenza che l'emanazione del decreto di espropriazione nel corso del giudizio di opposizione alla stima determina la caducazione della preclusione alla pronuncia sul merito della questione (Cass., 18 febbraio 1972 n. 447). 3.3. La successiva L. 22 ottobre 1971 n. 865 ha modificato radicalmente la disciplina con riferimento alle espropriazioni che rimangono assoggettate al nuovo procedimento che svincola la pronuncia del decreto di espropriazione dal preventivo accertamento in sede amministrativa dell'ammontare dell'indennità di espropriazione. Infatti, subordina la pronuncia del decreto di espropriazione alla sola richiesta da parte dell'espropriante il quale dimostri di aver dato esecuzione al decreto con cui il Presidente della Giunta regionale gli aveva ordinato o di pagare l'indennità provvisoria agli espropriandi che l'avessero accettata, ovvero di depositare presso la Cassa depositi e prestiti l'ammontare della stessa indennità provvisoria offerta agli espropriandi che non l'avessero accettata (v. art. 13 c. 1 L. n. 865/1971). Infatti, ove l'indennità provvisoria non sia accettata dall'espropriando, mentre il decreto di espropriazione deve essere pronunciato entro quindici giorni dalla richiesta dell'espropriante per quanto attiene alla determinazione della indennità definitiva, la disciplina originaria dettata negli artt. 15, 16 e 19 L. n. 865/1971 prevedeva l'intervento di un organo amministrativo che doveva pronunciare entro trenta giorni dalla relativa richiesta; la notificazione del deliberato dell'organo amministrativo agli espropriandi e la pubblicazione dello stesso deliberato nel Foglio degli Annunzi Legali della provincia; il potere degli interessati di agire in via giurisdizionale al fine della determinazione della indennità definitiva di espropriazione mediante un giudizio (c.d. di opposizione alla stima) da proporsi davanti alla competente Corte d'appello entro trenta giorni dalla anzidetta pubblicazione, A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 67 del 20 febbraio 1990 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 L. n. 865/1971 nella parte in cui non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità finché manchi in relazione di stima prevista dagli artt. 15 e 16 della medesima legge) si prevede che, una volta pronunciata l'espropriazione, il proprietario espropriato possa introdurre la fase giurisdizionale anche prima della conclusione della fase amministrativa ed immediatamente dopo la pronuncia del decreto di espropriazione. 3.4. Il regime positivo così delineato ha determinato l'insorgere della questione se la pronuncia del decreto di espropriazione costituisca una "condizione dell'azione" anche nell'ambito del giudizio di opposizione alla stima di cui all'art. 19 L. n. 865/1971. Nella giurisprudenza di questa Corte la questione è stata sempre risolta in senso affermativo, sì che in proposito si è formato un orientamento del tutto consolidato (v. Cass. 3 novembre 1989 n. 4601, 6 febbraio 1993 n. 1504, 20 ottobre 1994 n. 8555, 1 marzo 1996 n. 1626, 21 maggio 1997 n. 4537, 5 maggio 1998 n. 4485, 19 maggio 1998 n. 4985). L'ordinamento positivo sancisce un indissolubile collegamento tra l'indennità di espropriazione ed il momento del trasferimento della proprietà del bene attraverso l'espropriazione per pubblica utilità, nel senso che l'ammontare dell'indennità deve essere determinato con riferimento alla data del provvedimento che dispone la ablazione del diritto dominicale. Ciò comporta necessariamente che il provvedimento di espropriazione nonché, ovviamente, la sua data costituiscono una componente indefettibile di qualsiasi giudizio avente ad oggetto la determinazione della giusta indennità definitiva. In questa prospettiva, del resto, con riferimento alle procedure espropriative assoggettate al regime di cui alla L. n. 2359/1865, la giurisprudenza amministrativa ha costantemente ritenuto l'illegittimità dei decreti di espropriazione che indichino, quale ammontare dell'indennità di espropriazione, l'importo precedentemente determinato in via amichevole ove, stante il lasso di tempo intercorso tra siffatto accordo ed il provvedimento di espropriazione, nelle more si siano verificati eventi che abbiano potuto influire in modo determinante sul valore dei beni della stessa categoria di quello oggetto della espropriazione. 3.5 In altri termini, non può addivenirsi ad una statuizione sull'ammontare della indennità definitiva se non in presenza del provvedimento ablatorio; e, pertanto, ontologicamente, il decreto di espropriazione costituisce una condizione dell'azione avente ad oggetto la determinazione - in modo non più modificabile o revocabile ed impugnabile - dell'indennità di espropriazione. A conforto depone il rilievo che dalla soluzione opposta discenderebbe immediatamente che, ove la sentenza fosse emanata in assenza del provvedimento di espropriazione, la determinazione della indennità non potrebbe che rimanere ancora alla data della relativa pronuncia, il che, però, è inaccettabile. Innanzitutto, in quanto si tradurrebbe nella violazione del principio fondamentale per il quale l'ammontare della indennità definitiva deve essere determinato con riferimento alla data del trasferimento della proprietà che avviene col decreto di espropriazione. Inoltre, perché il giudicato sostanziale formatosi su una siffatta statuizione impedirebbe di valutare situazioni sopravvenute che siano essenziali ai fini, addirittura, della stessa attribuzione di una indennità. quali la mancanza o, quanto meno, la tardività della pronuncia del decreto di espropriazione e l'eventuale sorgere del diritto del proprietario al risarcimento del danno da occupazione acquisitiva; o siano in qualsiasi modo rilevanti ai fini dell'applicazione nel caso concreto dei parametri legali di determinazione della indennità, si che, comporterebbero un'indennità definitiva di importo diverso. 3.6 Si può, pertanto, legittimamente affermare che, nel nostro ordinamento positivo, è insito il principio che la pronuncia del provvedimento di espropriazione per pubblica utilità costituisce condizione dell'azione giudiziaria introdotta dagli interessati al fine di conseguire una pronuncia che determini - in modo non più modificabile o revocabile, - il giusto ammontare della relativa indennità. Conseguentemente, tale principio deve trovare applicazione anche nei procedimenti aventi il medesimo oggetto, non riconducibili ai paradigmi delineati nelle leggi n. 2359/1865 e 865/1971, ove non diversamente disposto in modo espresso. Ne discende che il decreto di espropriazione si configura quale condizione dell'azione anche nell'ambito del giudizio - devoluto alla giurisdizione della Giunta Speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli - avente ad oggetto la determinazione delle indennità specificate nell'art. 18 D.L.Lgt. 27 febbraio 1919 n. 219 convertito, con modificazioni dalla L 24 agosto 1921 n. 1290 spettanti ai proprietari in conseguenza delle espropriazioni relative ad opere da eseguirsi nel Comune di Napoli con i benefici di cui agli artt. 12 e 13 L. 15 gennaio 1885 n. 2892. Infatti, da un canto, il paradigma normativo di quel processo è fissato negli artt. da 17 a 21 del richiamato D.L.Lgt. 27 febbraio 1919 n. 219 e nel Regolamento approvato con R.D. 17 aprile 1921 n. 762. Dall'altro, tra quelle norme non è dato individuarne alcuna comportante l'irrilevanza della pronuncia del provvedimento di espropriazione rispetto alla statuizione in ordine all'ammontare (non più modificabile o revocabile) della indennità ad esso connessa: con la conseguenza, perciò, che il principio generale individuato, deve trovare applicazione anche in questo giudizio con riferimento alle espropriazioni di immobili nel Comune di Napoli strumentali alla attuazione del Programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli di cui al Titolo VIII della L. 14 maggio 1981 n. 219. 3.8 A norma dell'art. 81 di questa fonte legislativa la realizzazione delle opere occorrenti per l'attuazione del Programma deve essere affidata in concessione, e formano oggetto della concessione "tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione delle aree... ivi comprese le procedure di espropriazione ed il pagamento delle indennità e nelle sue fasi che rilevano ai fini del presente giudizio. La disciplina relativa alle fasi amministrative di queste espropriazioni, dettata dall'ordinanza del Sindaco di Napoli, nella sua qualità di Commissario straordinario del Governo, n. 45 del 16 dicembre 1981, come modificata dall'ordinanza n. 1590 del 17 dicembre 1984, prevede la predeterminazione della stima dell'indennità da parte di un collegio composto da un delegato del concessionario, da un delegato dell'Ufficio Esproprio del Commissario Straordinario del Governo e da delegato dell'Ufficio Tecnico Erariale di Napoli e, in caso di disaccordo, tra questi delegati, dall'ufficio espropri del detto Commissario. La fissazione della indennità "provvisoria" con ordinanza del Sindaco - commissario straordinario e la sua notificazione al proprietario dell'ammontare così determinato a cura del concessionario (art. 3 ordinanza n. 1590/1984). Ove il proprietario non accetti tale ammontare entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta significazione sussiste l'obbligo del concessionario di procedere, entro quindici giorni dalla scadenza di quel termine a depositare la indennità base nella misura approvata dal Sindaco di Napoli, presso la Cassa depositi e prestiti (art. 5 ordinanza n. 1590/1984) ed a richiedere il decreto di espropriazione "con la necessaria documentazione.... e con l'indicazione.... per coloro che non hanno accettato... della indennità (di espropriazione) da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti" (art. 5 ordinanza n. 1590/1984). 3.9 Come queste Sezioni Unite hanno affermato, il principio secondo cui l'indennità di espropriazione va determinata con riferimento alla data del decreto di esproprio (che produce il duplice effetto della perdita del diritto dominicale e dell'insorgere del diritto del privato espropriato a conseguire la giusta indennità) deve trovare applicazione anche nelle espropriazioni finalizzate alla realizzazione del Programma straordinario di edilizia residenziale di cui alla L. n. 219/1981 (Cass. sez. un. 10 marzo 1998 n. 2644). Ne consegue che, nel giudizio avanti la Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte d'appello di Napoli, avente ad oggetto la "opposizione alla stima" dell'indennità provvisoria spettante al proprietario per l'espropriazione di un suo bene ubicato nel Comune di Napoli, strumentale alla attuazione del Programma Straordinario di edilizia residenziale di cui al Titolo VIII della L. 14 maggio 1981 n. 219, il decreto di espropriazione costituisce una condizione della relativa azione, si che deve preesistere alla pronuncia della sentenza che definisce quel giudizi, con tutte le relative implicazioni. 3.10 Nella specie, non essendo stato ancora emesso al momento della sentenza il decreto di espropriazione, alla Giunta speciale era preclusa la pronuncia sull'indennità definitiva di espropriazione. Le esposte argomentazioni comportano l'assorbimento del terzo motivo del ricorso Nuova Mecfond. 4. Del tutto inammissibile è il quinto motivo della Nuova Mecfond s.p.a. con il quale si censura l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. Infatti è giurisprudenza consolidata di questa corte il ritenere che il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione avverso le decisioni della giunta speciale per le espropriazioni presso la corte d'appello di Napoli è consentito solo per vizi di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, sempre che non emerga dal provvedimento impugnato una materiale assenza o una mera apparenza della motivazione (Cass., sez. un., 10.3.1998, n. 2645). ""
CASS 110/1999: "" Che con ordinanze n. 1, 2 e 4/81 il commissario straordinario di governo aveva individuato i cespiti descritti tra quelli da espropriare, nell'ambito del programma di ricostruzione ex titolo VIII~ della legge n. 219 del 1981; Che contro tale individuazione, e limitatamente all'edificio in Napoli al corso Secondigliano distinto con i numeri civici da 304 a 314, le proprietarie avevano presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Campania, il quale lo aveva accolto con sentenza n. 312 del 1986, impugnata con appello; Che, stante l'esecutività della sentenza del TAR (ex art. 33 primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034), il consorzio concessionario avrebbe dovuto procedere alle notifiche delle indennità esclusivamente per gli immobili con ingresso dai n. civici 300 e 302, per i quali l'individuazione non era stata annullata e che in effetti erano stati acquisiti dal commissario straordinario; Che, essendo ancora pendente l'appello, esse ritenevano necessario proporre opposizione avverso tutte le indennità liquidate, perché irrisorie in quanto fissate in circa lire 117.000.000 contro una valutazione di lire 1.371.231.000 operata dal loro consulente di parte. Su tali premesse le attrici convennero in giudizio davanti alla giunta speciale per le espropriazioni, istituita presso la corte d'appello di Napoli, il consorzio EDINA ed il sindaco di Napoli, quale commissario straordinario di governo ex titolo VIII~ della legge n. 219 del 1981, proponendo opposizione alla stima e chiedendo che: 1) fossero determinate le giuste indennità di espropriazione e di occupazione relative all'intero complesso immobiliare di loro proprietà, condannando chi di ragione tra i convenuti, anche in solido, al relativo pagamento in proporzione delle rispettive quote di pertinenza, con la rivalutazione monetaria e gli interessi come per legge; 2) fosse condannato chi di ragione tra i convenuti, anche in solido, al pagamento delle spese giudiziali. Instaurato il contraddittorio, il consorzio EDINA eccepì il difetto di giurisdizione della giunta, il difetto della propria legittimazione passiva, l'irricevibilità e l'inammissibilità delle domande, chiedendone comunque il rigetto. Si costituì anche il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, eccependo l'inammissibilità, l'improponibilità e l'infondatezza delle domande, il difetto di giurisdizione della giunta e la carenza di legittimazione attiva. Nel corso del giudizio il Consiglio di Stato in s.g. pronunciò la sentenza n. 723/90 depositata il 3 ottobre 1990, con la quale respinse l'appello del sindaco di Napoli contro la sentenza del TAR Campania n. 312/86, che aveva annullato i provvedimenti di individuazione ed occupazione relativi al fabbricato in Napoli al corso Secondigliano 310 di proprietà delle attrici, riportato al NCEU, fol. 5, particella 432, sub 5, 6, 14, 15, 16. Nell'udienza del 7 marzo 1996 le attrici dichiararono che: L'indennità di espropriazione era richiesta limitatamente ai cespiti espropriati, di fatto occupati e demoliti (particella 432 sub 3 e 9, e particella 430 sub 6 oltre al cortile ed al locale interno al civico 296); L'indennità di occupazione era richiesta relativamente all'intero complesso immobiliare. All'esito dell'istruzione la giunta speciale, con sentenza n. 84/96 depositata il 14 novembre 1996, notificata al consorzio EDINA il 6 febbraio 1997: a) dichiarò il difetto di legittimazione passiva della presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, compensando le spese giudiziali tra le attrici e l'amministrazione; b) dichiarò che non era dovuta alcuna somma a titolo d'indennità di espropriazione dal consorzio EDINA alle attrici, relativamente ai cespiti censiti alla particella 432 sub 5, 6, 14, 15 e 16; c) determinò l'indennità di espropriazione dovuta dal consorzio EDINA alle attrici, relativamente ai cespiti censiti alla particella 430 sub 6 ed alla particella 432 sub 9 in lire 19.113.275 ed ordinò al detto consorzio di depositare presso la Cassa depositi e prestiti la somma pari alla differenza tra l'importo di cui sopra e quello già depositato, oltre agli interessi legali dalla data del decreto di espropriazione (21 marzo 1990); d) condannò il consorzio EDINA a pagare, in favore delle attrici, mediante deposito con le stesse modalità, l'indennità di occupazione legittima in misura corrispondente al saggio degli interessi legali per anno sul valore pieno dei cespiti censiti alla particella 432 sub 5, 6, 14, 15 e 16, pari a lire 587.562.000, con decorrenza dall'11 giugno 1981 alla data di deposito della sentenza n. 723/90 del Consiglio di Stato, che aveva annullato il provvedimento di individuazione e di occupazione (3 ottobre 1990), oltre agli interessi legali ulteriori sull'importo così determinato da quest'ultima data a quella dell'effettivo deposito del dovuto; e) condannò il consorzio EDINA a pagare alle attrici, mediante deposito con le stesse modalità, l'indennità di occupazione legittima nella misura corrispondente al saggio degli interessi legali per anno sul valore pieno dei cespiti espropriati, censiti alla particella 430 sub 6 ed alla particella 432 sub 9, pari a lire 37.200.000, con decorrenza dall'11 giugno 1981 alla data del decreto di espropriazione (21 marzo 1990), oltre agli interessi legali ulteriori sull'importo così determinato, da quest'ultima data a quella di effettivo deposito del dovuto; f) condannò il consorzio EDINA al pagamento delle spese giudiziali (come in sentenza). La giunta speciale considerò: Che andava esclusa la legittimazione passiva ad causam della presidenza del Consiglio dei Ministri, perché - ai sensi degli artt. 80, 81 e 84 della legge 14 maggio 1981 n. 219, nonché dell'ordinanza commissariale n. 45 del 16 dicembre 1981 - per le opere di cui al programma edilizio affidate in concessione mediante apposite convenzioni, è demandato all'ente concessionario il compimento in nome proprio di tutte le operazioni (materiali, tecniche e giuridiche) occorrenti per la realizzazione del programma edilizio, ancorché comportanti l'esercizio di poteri di carattere pubblicistico, quali quelli inerenti all'espletamento delle procedure di espropriazione, all'offerta, al pagamento o al deposito delle indennità; Che, pertanto, l'ente concessionario assumeva la qualità di soggetto responsabile nei confronti dell'espropriato per tutte le obbligazioni delle quali, anche se anteriormente insorte, non poteva non essere consapevole nel momento della sottoscrizione del capitolato di concessione; Che del pari andava respinta l'eccezione secondo la quale nessuna somma si sarebbe dovuta versare alle attrici a titolo d'indennità di occupazione, perché l'art. 80 sesto comma ultima parte della legge n. 219 del 1981 (ritenuta legittima con ordinanza n. 607/1987 della Corte costituzionale) riconosce ai proprietari "tutte le indennità previste dalla legge 29 luglio 1980 n. 385", la quale nell'art. 2 contempla anche l'indennità di occupazione; Che, peraltro, tale interpretazione era conforme al principio generale per cui ogni occupazione temporanea e di urgenza di beni immobili ingenera un'obbligazione indennitaria, diretta a compensare - per tutta la sua durata - il nocumento connesso al mancato godimento del bene occupato, vale a dire una perdita che, essendo diversa da quella derivante dall'espropriazione, postula un separato ristoro; Che il fabbricato in Napoli al corso Secondigliano n. 310, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 723/90 (passata in giudicato), non era più oggetto della richiesta di rideterminazione dell'indennità di espropriazione; Che, quindi, la domanda delle attrici andava limitata: - alla determinazione dell'indennità di occupazione del fabbricato in Napoli al corso Secondigliano 310, e precisamente dei cespiti censiti alla particella 432 sub 5, 6, 14, 15 e 16; - alla determinazione dell'indennità di espropriazione ed occupazione, relativamente ai cespiti al corso Secondigliano n. 296 censiti alla particella 430 sub 6 ed alla particella 432 sub 9; che gli immobili (di cui le signore Laurenza erano proprietarie in virtù dei titoli richiamati in sentenza) presentavano la consistenza, le caratteristiche, le identificazioni catastali e le destinazioni, come analiticamente riportate nella sentenza medesima (v. pag. 7, 8, 9) e per essi erano state stimate dall'ufficio commissariale le indennità in quest'ultima indicate; che il decreto di espropriazione relativo al cespite censito alla particella 432 sub 3 era stato emesso il 21 settembre 1989 col n. 2177, quello relativo al cespite censito alla particella 430 sub 6 era stato emesso il 21 marzo 1990 col n. 2975, mentre non risultava emesso decreto di esproprio relativamente ai cespiti censiti alla particella 432 sub 5, 6, 9, 14, 15 e 16; che il consulente tecnico delle attrici aveva stimato il valore dei cespiti nell'importo complessivo di lire 1.371.231.000, senza però fornire alcun dato storico comparativo; che il consulente tecnico del consorzio aveva stimato in lire 90.048.000 il valore di mercato dell'immobile censito alla particella 432 sub 3, del pari senza fornire alcun dato storico di raffronto; che, però, l'immobile censito alla particella 432 sub 3 era stato oggetto, in ordine all'opposizione a stima dell'indennità di espropriazione ed alla richiesta dell'indennità di occupazione, di separato giudizio deciso dalla G.S.E. con sentenza n. 69 del 1996; che - essendo stato annullato (con la citata sentenza del Consiglio di Stato) il provvedimento d'individuazione ed occupazione relativamente ai cespiti di cui alla particella 432 sub 5, 6, 14, 15 e 16 - non era dovuta somma alcuna a titolo d'indennità di espropriazione per detti immobili; che, invece, relativamente ai cespiti censiti alle particelle 432 sub 9 e 430 sub 6 la giunta (all'esito delle indagini tecniche espletate) riteneva congruo determinare, con riferimento al marzo 1990, il valore di mercato in totale pari a lire 37.200.000, al quale, in mancanza della prova di fitti certi, andava aggiunto il coacervo decennale della rendita catastale, ammontante a lire 1.026.550, sicché, operando la media aritmetica tra il valore di mercato e il coacervo decennale, si otteneva l'indennità di espropriazione effettivamente dovuta, nell'importo di lire 19.113.275, che il consorzio era tenuto a pagare, detratto l'importo già depositato, con gli interessi legali dal 21 marzo 1990; che la giunta - preso atto dell'annullamento in sede giurisdizionale dei provvedimenti d'individuazione ed occupazione degli immobili delle attrici censiti alla particella 432 sub 5, 6, 14, 15 e 16 - era tenuta a calcolare il valore di mercato di tali cespiti ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione spettante alle attrici medesime dall'11 giugno 1981 fino alla data di deposito della sentenza del Consiglio di Stato; che tale valore di mercato ammontava a lire 587.862.000, onde l'indennità di occupazione andava liquidata nella misura convenzionale, corrispondente al saggio degli interessi legali per anno sul detto valore, con riferimento al periodo indicato (11 giugno 1981/3 ottobre 1990); che alle attrici con le stesse modalità di calcolo era dovuta l'indennità di occupazione per i cespiti occupati ed espropriati, censiti alla particella 430 sub 6 ed alla particella 432 sub 9, da determinare sul valore di mercato di lire 37.200.000, con decorrenza dalla data della perdita del possesso (11 giugno 1981) alla data del decreto di espropriazione (21 marzo 1990), oltre agli interessi legali fino alla data dell'effettivo deposito. Contro la detta sentenza il consorzio EDINA, in persona del presidente dott. Augusto Sabatelli, ha proposto ricorso per cassazione a queste sezioni unite, affidato a sette motivi. Esso ha poi depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Le signore Laurenza e la presidenza del Consiglio dei Ministri resistono con separati controricorsi. Motivi della decisione Deve essere esaminato con priorità, per ragioni di ordine logico, il sesto motivo del ricorso del consorzio, col quale - denunziandosi violazione dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981 n. 219, della legge n. 2359 del 1865 e della legge n. 865 del 1971, falsa applicazione della detta legge n. 219 del 1981 e della legge n. 2892 del 1885, difetto di giurisdizione, eccesso di potere per difetto d'istruttoria, difetto assoluto di motivazione, con riferimento all'art. 360 n. 1 c.p.c. - si ripropongono il difetto di giurisdizione e l'incompetenza funzionale, anche con riguardo alla parte dell'impugnata sentenza relativa alla rideterminazione dell'indennità di espropriazione, sull'assunto che la giurisdizione della G.S.E. dovrebbe ritenersi superata per la deroga contenuta nell'art. 80 della legge 14 maggio 1981 n. 219. La priorità nasce dal rilievo che la censura contesta in radice la competenza giurisdizionale della giunta speciale nella materia de qua, in quanto afferma che sia le espressioni letterali sia la mens legis ricavabili dal sistema di tutta la legge indurrebbero ad escludere che il legislatore abbia voluto riservare le cause di opposizione alla stima alla detta giunta speciale, pur stabilendo che i criteri di determinazione dell'indennità debbano essere quelli degli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892. L'art. 80, inoltre, farebbe riferimento alla opposizione alla stima ed userebbe quindi una formula identica a quella dell'art. 51 della legge n. 2359 del 1865 nonché dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971. Il motivo non ha fondamento. Come questa corte ha più volte affermato, il rinvio formulato dall'art. 80 della legge 14 maggio 1981 n. 219 gli agli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 sul risanamento di Napoli rende applicabile alle espropriazioni per la realizzazione del programma straordinaria di edilizia residenziale, per le aree del Mezzogiorno colpite dal sisma del 1980, sia la disciplina sostanziale che quella processuale, compresa l'attribuzione della competenza giurisdizionale - in materia di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio e di occupazione - alla giunta speciale presso la corte di appello di Napoli (cfr., tra le altre, Cass., sez. un., 10 marzo 1998, n. 2645; I~ luglio 1997, n. 5898; 25 maggio 1995, n. 5804; 13 luglio 1993, n. 7703). Questo orientamento, che il collegio condivide ed al quale intende dare continuità, è basato sul tenore della normativa vigente. Invero, premesso che l'individuazione del giudice competente a conoscere dell'opposizione alla stima dell'indennità espropriativa va effettuata con riferimento alle norme secondo cui l'amministrazione ha promosso il procedimento ablativo e determinato l'indennità, si deve osservare che l'art. 80 sesto comma della legge n. 219 del 1981, nell'attribuire all'espropriato il diritto di chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità, rinvia per questo effetto agli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892. A sua volta l'art. 17 del DLL 27 febbraio 1919 n. 219 dispone che, per l'esecuzione delle opere contemplate nello stesso decreto, nella legge 11 luglio 1913 n. 921 e per tutte quelle da eseguirsi nel comune di Napoli con i benefici degli artt. 12 e 13 della legge n. 2892 del 1885, quando fra il proprietario e l'espropriante non si sia amichevolmente concordata l'indennità di espropriazione, la determinazione dell'indennità stessa resta devoluta alla giunta speciale istituita dal medesimo art. 17 presso la corte di appello di Napoli. Il combinato disposto tra le norme ora citate vale dunque a radicare la giurisdizione della giunta nella materia de qua. E l'art. 80 della legge n. 219 del 1981, lungi dal derogare a tale giurisdizione (come sostiene il ricorrente senza però addurre al riguardo alcun elemento persuasivo), in realtà la conferma e ne costituisce anzi uno dei canoni legali di collegamento, proprio attraverso il rinvio operato agli artt. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892, a loro volta richiamati dall'art. 17 del DLL n. 219 del 1919. E quanto al rilievo che l'art. 80 cita l'opposizione alla stima, adottando quindi una formula identica a quella dell'art. 51 della legge n. 2359/1865 nonché dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971, é agevole replicare che il dato letterale non vale certo a superare gli argomenti logico - sistematici ora evidenziati. Pertanto il motivo esaminato deve essere respinto. Con il primo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981 n. 219, violazione dell'ordinanza del sindaco commissario di governo n. 45 del 16 dicembre 1981, difetto di giurisdizione, eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, omessa pronuncia con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 1, 3 e 5 c.p.c. Andrebbe rilevato il difetto di giurisdizione della giunta speciale relativamente alla domanda avente per oggetto l'indennità di occupazione concernente l'intero compendio immobiliare. La stessa sentenza impugnata dà atto che, con decisione n. 723/90, il Consiglio di Stato ha statuito l'illegittimità dell'intervento espropriativo in ordine al fabbricato sito in Napoli al civico 310 del corso Secondigliano. In conseguenza di ciò, già davanti alla G.S.E. si sarebbe precisato che, essendo stata pronunciata l'illegittimità della disposta occupazione con efficacia senz'altro ex tunc, ogni domanda attinente a quest'ultima (essendo la stessa divenuta illegittima) non potrebbe avere ad oggetto richieste d'indennità ed andrebbe rivolta al giudice avente giurisdizione nella specie, ossia al tribunale competente per territorio. Sul punto la sentenza impugnata avrebbe omesso qualsiasi motivazione; e la cosa risulterebbe tanto più incomprensibile in quanto la medesima sentenza, per l'indicato ordine di ragioni, avrebbe escluso di poter riconoscere l'indennità di espropriazione, sicché soltanto con evidente contraddizione avrebbe poi provveduto per l'indennità di occupazione. La censura è fondata, nei sensi in prosieguo indicati. La sentenza impugnata pone in rilievo che, con decisione del TAR per la Campania n. 312 del 1986, confermata dal Consiglio di Stato con pronuncia n. 723/90 depositata il 3 ottobre 1990 (passata in giudicato), che respinse l'appello proposto dalla P.A. contro la prima statuizione, furono annullati i provvedimenti di individuazione ed occupazione relativi al fabbricato in Napoli al corso Secondigliano 310, riportato nel NCEU al foglio 5 particella 432, sub 5, 6, 14, 15 e 16 (v. pag. 4). Su tale presupposto "rileva che il fabbricato in Napoli al corso Secondigliano n. 310 a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 723/90, passata in giudicato, non è più oggetto della richiesta di rideterminazione dell'indennità di espropriazione" (v. pag. 6). Procede tuttavia, relativamente allo stesso immobile (fabbricato in Napoli al corso Secondigliano 310, cespiti censiti alla particella 432 sub 5, 6, 14, 15 e 16), alla determinazione dell'indennità di occupazione per il periodo dall'11 giugno 1981 fino al 3 ottobre 1990 (data di deposito della sentenza del Consiglio di Stato), in misura pari al saggio degli interessi legali per anno sul valore di mercato dei detti beni, calcolato in lire 587.862.000. In tal guisa operando, tuttavia, la sentenza impugnata ha omesso di considerare che la pronuncia di annullamento adottata dal giudice amministrativo aveva efficacia ex tunc, rendeva quindi illegittima l'occupazione - in relazione ai cespiti per i quali era intervenuta la decisione di annullamento - fin dall'origine, con la conseguenza che per quei beni non poteva essere richiesta e liquidata un'indennità per occupazione legittima, ma (ricorrendone gli estremi) un risarcimento dei danni per occupazione illegittima; domanda, quest'ultima, esulante dalla competenza giurisdizionale della giunta speciale che, ai sensi dell'art. 18 del DLL 27 febbraio 1919 n. 219, è limitata alla determinazione giudiziale delle indennità di espropriazione e di occupazione legittima (Cass., sez. un., 30 dicembre 1992, n. 13703). Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui ha provveduto a liquidare l'indennità di occupazione legittima per i cespiti censiti alla particella 432 sub 5, 6, 14, 15 e 16 (v. capo 4 del dispositivo della sentenza medesima). La cassazione in ordine a tale capo va disposta senza rinvio, stante la riscontrata carenza di giurisdizione, e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda concernente l'occupazione per i cespiti predetti. Con il secondo mezzo di cassazione il ricorrente denunzia violazione dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, nonché eccesso di potere per motivazione insufficiente, perplessa e contraddittoria, con riferimento all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., sostenendo che, essendo entrato in vigore (nelle more del giudizio) il detto art. 5 bis, erroneamente la giunta speciale non avrebbe applicato la normativa sopravvenuta. La doglianza non ha fondamento perché, come già affermato da questa corte, i nuovi criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione, di cui all'art. 5 bis l. 8 agosto 1992 n. 359, applicabili in generale, in sostituzione del criterio del valore venale di cui all'art. 39 l. 25 giugno 1865 n. 2359, alle aree fabbricabili o a destinazione edificatoria, non si applicano alle espropriazioni disposte in base alla legge n. 219 del 1981, per le quali la determinazione dell'indennità è regolata in modo speciale mediante il richiamo agli artt. 12 e 13 della l. 15 gennaio 1885 n. 2892 (Cass., sez. un., 13 maggio 1998, n. 4821; 6 novembre 1993, n. 10998). Con il terzo motivo, poi, si deduce ancora violazione e falsa applicazione dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981 n. 219, dell'ordinanza n. 45/1981 del sindaco commissario di governo, eccesso di potere per difetto d'istruttoria, difetto assoluto di motivazione, omessa valutazione di circostanze decisive, difetto di giurisdizione, omessa pronuncia, in relazione all'art. 360, n. 1, 3 e 5, c.p.c. In ordine alla domanda relativa all'indennità di occupazione, davanti alla giunta speciale sarebbe stato osservato quanto segue: a) l'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 sarebbe applicabile al caso in esame, ad onta del diverso avviso espresso dalla giurisprudenza di questa corte, che avrebbe considerato vigente in materia la disciplina di carattere speciale nascente dall'art. 80 comma sesto della legge n. 219 del 1981. Dovrebbe comunque giungersi ad una conclusione differente con riferimento alla disciplina dell'indennità di occupazione, regolata dalla normativa generale. Da ciò discenderebbero ulteriori considerazioni: 1) l'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 avrebbe superato la previgente identità dell'indennizzo espropriativo con il giusto prezzo del bene in una libera contrattazione, sicché gli interessi legali a titolo d'indennità di occupazione andrebbero riconosciuti sull'importo liquidato ai sensi della legge n. 219 del 1981 quale indennità di esproprio; 2) in forza del rinvio operato dall'art. 80 sesto comma della legge n. 219 del 1981 si renderebbe applicabile l'art. 2 della legge n. 385 del 1980, ma con l'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992 sarebbe venuto a mancare il supporto giuridico al collegamento tra interessi legali e valore venale del bene espropriato, quali fattori di determinazione dell'indennità di occupazione legittima; b) sussisterebbe difetto di giurisdizione della giunta speciale in ordine all'indennità di occupazione, perché l'art. 80 comma sesto della legge 219 del 1981 si riferirebbe soltanto all'indennità di espropriazione. Inoltre, non essendoci stata offerta della relativa indennità, il proprietario non potrebbe rivolgersi al giudice dell'opposizione alla stima, ma al giudice amministrativo affinché obblighi l'amministrazione a determinarla oppure al giudice ordinario per la relativa pronuncia di condanna; c) sussisterebbe altresì il difetto di legittimazione passiva del consorzio, in quanto, ai sensi dell'art. 80 della legge n. 219 del 1981, l'individuazione delle aree, l'occupazione e la redazione del verbale di consistenza sarebbero riferibili al sindaco o ad un suo delegato, nel caso di specie il concessionario avrebbe ricevuto la consegna del cespite soltanto nel 1983, cioé due anni dopo l'occupazione (11 giugno 1981), onde a nessun titolo si potrebbe affermare la legittimazione passiva del concessionario medesimo per attività dallo stesso non effettuate e rispetto alle quali potrebbe sussistere, al più, un suo obbligo di pagamento, quando fosse riconosciuto a favore del proprietario - ma in contraddittorio con l'unico possibile legittimato, cioé il sindaco commissario straordinario - un debito di quest'ultimo; d) andrebbe esclusa la spettanza nel caso di specie dell'indennità di occupazione, perché la materiale occupazione degli edifici sarebbe avvenuta in termini variamente articolati, nelle more dei quali il sindaco commissario straordinario di governo avrebbe dato facoltà alle parti di restare negli immobili o di riscuotere il canone di locazione, prevedendo espressamente che nessun indennizzo si sarebbe dovuto erogare fino alla materiale occupazione dei beni. Pertanto le opponenti avrebbero dovuto provare la data nella quale in concreto avevano perduto il godimento dei cespiti, restando esclusa la coincidenza di tale data con quella della redazione dei verbali di occupazione; e) nulla sarebbe dovuto per l'occupazione dei cespiti o, meglio, l'indicato indennizzo sarebbe compreso - in caso di opposizione - in quello assicurato dalla legge per l'espropriazione, come dovrebbe desumersi dall'art. 80 della legge n. 219 del 1981; f) andrebbero ribadite l'illegittimità e l'incongruità di ancorare l'indennità di occupazione al valore venale dell'immobile; g) tale indennità, comunque, non potrebbe essere determinata in misura pari agli interessi legali, anche qualora fosse riconosciuta la legittimità della pretesa; h) la legge n. 219 del 1981 non recherebbe disposizioni relative all'indennità di occupazione; i) sull'indennità predetta, in ogni caso, non sarebbero dovuti interessi e svalutazione, trattandosi di debiti di valuta. Tutti i profili suddetti sarebbero stati ignorati dalla G.S.E., che non avrebbe addotto alcuna motivazione per pervenire alle diverse soluzioni in questa sede impugnate. Le complesse censure come sopra articolate devono formare oggetto di esame congiunto (perché tra loro connesse) secondo il rispettivo ordine logico. Pertanto si osserva quanto segue: Non sussiste il difetto di giurisdizione della G.S.E. in ordine alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima, nel quadro degli interventi di cui al titolo VIII~ della legge n. 219 del 1981. Essendo pacifico che nella specie si verte in tema di un programma straordinario di edilizia residenziale rientrante nella previsione dell'art. 80 di tale legge, è il sesto comma di questa norma che, con il rinvio in esso operato, radica la competenza giurisdizionale (per la determinazione della citata indennità) del detto organo secondo costante giurisprudenza di queste sezioni unite (v. le sentenze indicate nell'esame del sesto motivo, trattato con priorità). Non è esatto che la norma in questione si riferisca soltanto all'indennità di espropriazione. Essa attribuisce agli espropriati tutte le indennità previste dalla legge 29 luglio 1980 n. 385 e quest'ultima nell'art. 2 prevede per l'appunto l'indennità per le occupazioni di urgenza (in termini, per l'attribuzione alla giunta speciale della cognizione esclusiva circa le controversie concernenti le indennità dovute per le occupazioni strumentali ai successivi provvedimenti ablativi, v., tra le altre, Cass., sez. un., 10 novembre 1993, n. 11078). Neppure rileva che, nella specie, non sia stata offerta alcuna indennità, perché né l'art. 80 della legge n. 219 del 1981 né la normativa di cui al DLL 27 febbraio 1919 n. 219 condizionano a tale offerta la proposizione al suddetto organo di giurisdizione speciale della domanda per la determinazione dell'indennità medesima. Non sussiste il difetto di legittimazione passiva (recte: di titolarità passiva delle obbligazioni indennitarie) in capo al consorzio. Come questa corte a sezioni unite ha ripetutamente affermato, quando - ai sensi degli artt. 80, 81 e 84 della legge 14 maggio 1981 n. 219 - le opere attuative del piano di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici sono state oggetto di concessione c.d. traslativa, con attribuzione al concessionario di poteri pubblicistici (compresi quelli occorrenti per l'espletamento delle procedure ablatorie: v. art. 81 terzo comma della legge n. 219 del 1981), lo stesso concessionario, quale soggetto attivo del rapporto espropriativo, diviene unico titolare del lato passivo di tutte le obbligazioni indennitarie che a quel rapporto si collegano (v., da ultimo, ex multis, Cass., sez. un., I~ giugno 1998, n. 8496; 10 marzo 1998, n. 2644, nonché la precedente giurisprudenza in tali pronunzie richiamata). Il dato, del resto, trova esplicito riconoscimento normativo, perché l'art. 81 terzo comma della legge n. 219 del 1981 stabilisce che forma oggetto della concessione (tra l'altro) "il pagamento delle indennità ai sensi della presente legge". Vi è dunque una precisa imputazione legale in capo al concessionario della titolarità passiva delle obbligazioni indennitarie. L'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 non si applica alle espropriazioni disposte in base alla legge n. 219 del 1981 (v. quanto esposto a proposito del secondo motivo). Né giova addurre che i principi affermati a proposito dell'indennità di espropriazione non sarebbero applicabili all'indennità di occupazione, perché tale principio ignora lo stretto collegamento strumentale e funzionale esistente tra le due indennità (v., al riguardo, Cass., sez. un., 20 gennaio 1998 n. 493, e, con riferimento alle ipotesi in cui l'indennità di espropriazione sia calcolata con criteri speciali, Cass., sez. un,, 10 marzo 1998, n. 2644). Correttamente, quindi, la G.S.E. non ha tenuto conto del citato art. 5 bis. La tesi secondo cui le proprietarie avrebbero dovuto provare la data in cui in concreto avevano perduto il godimento dei cespiti, dovendosi escludere la coincidenza di tale data con quella di redazione dei verbali di occupazione, non può essere condivisa. La sentenza impugnata, attraverso l'esame dei verbali di consistenza ed occupazione in data 11 giugno 1981, ha accertato che l'occupazione medesima era stata realizzata. Tale accertamento non è superabile con l'affermazione che l'occupazione materiale degli immobili "sarebbe avvenuta in termini variamente articolati secondo le necessità che sarebbero emerse dal programma costruttivo di ciascun intervento debitamente approvato". A parte la genericità dell'assunto, il verbale di occupazione impone di presumere che questa sia stata portata a compimento, sicché sarebbe ricaduto sull'attuale ricorrente l'onere di dimostrare il contrario, trattandosi di un fatto modificativo o estintivo della pretesa azionata nei suoi confronti (art. 2697, comma secondo, c.c.). Neppure può essere condivisa la tesi - peraltro in contrasto con la richiamata giurisprudenza di questa corte - secondo cui, in caso di opposizione alla stima, l'indennità di occupazione sarebbe compresa in quella di espropriazione. L'art. 80, sesto comma, della legge n. 219 del 1981 chiaramente si riferisce ad entrambe le indennità. E tale riferimento concerne sia la determinazione operata in sede amministrativa, sia quella effettuata in sede giurisdizionale, attraverso l'opposizione alla stima. La diversa tesi propugnata dal ricorrente, secondo cui l'opposizione alla stima riguarderebbe la sola indennità di espropriazione, è priva di ogni aggancio normativo e, peraltro, condurrebbe ad un'interpretazione incostituzionale della norma, in quanto priverebbe l'espropriato del diritto di agire in giudizio per conseguire anche l'indennità di occupazione, la quale, come questa corte ha altre volte affermato, postula un ristoro separato dall'indennità espropriativa, essendo diretta a compensare - per tutta la durata dello stato di temporanea indisponibilità del bene - il detrimento dato dal suo mancato godimento (v., da ultimo, Cass., sez. un., 13 maggio 1998, n. 4821). É invece fondata la censura, relativa al criterio di determinazione dell'indennità di occupazione seguito dalla giunta (il discorso, a questo punto, vale per i cespiti censiti alla particella 430 sub 6 ed alla particella 432 sub 9, stante l'accoglimento del motivo concernente i beni oggetto delle pronunzie del giudice amministrativo) ed ancorato al valore pieno degli immobili espropriati anziché all'importo determinato come indennità di espropriazione. Invero questa corte ha recentemente affermato il principio secondo cui la materia relativa all'indennità per le occupazioni di suoli a vocazione edificatoria, preordinate alla successiva espropriazione, deve ritenersi assoggettata alla norma di cui all'art. 72, quarto comma, della legge n. 2359 del 1865, da interpretare nel senso che all'immobile va attribuito il medesimo valore per la determinazione tanto dell'indennità per l'occupazione quanto di quella per la sua successiva espropriazione (essendo il procedimento per l'occupazione preliminare divenuto - da autonomo e meramente collegato - fase subprocedimentale del più ampio procedimento espropriativo), attesa la omogeneità morfologica e funzionale delle indennità spettanti al proprietario in relazione a ciascuno dei due provvedimenti e la conseguente perdita di autonomia, sotto tale profilo, dell'indennità di occupazione rispetto a quella espropriativa. Detta indennità di occupazione, se determinabile ai sensi dell'art. 72 quarto comma della legge n. 2359 del 1865 (il cui precetto trova generale applicazione in assenza di peculiari disposizioni che fissino diversi criteri), deve pertanto essere sempre liquidata in misura corrispondente ad una percentuale (legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali) dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'area occupata, e non anche con riferimento al valore venale del bene, pur nell'ipotesi in cui la determinazione (ovvero la rideterminazione) dell'indennità di esproprio sia soggetta ai criteri di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, non rilevando all'uopo la natura eccezionale o meno di tale normativa (Cass., sez. un., 20 gennaio 1998, n. 493; v. anche Cass., 5 maggio 1998, n. 4498). Il principio è stato altresì affermato con riferimento alle ipotesi in cui l'indennità di espropriazione sia calcolata con criteri speciali (e, segnatamente, in base all'art. 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892 sul risanamento di Napoli, richiamata dalla legge 14 maggio 1981 n. 219 sulla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale per le aree del Mezzogiorno colpite dal sisma del 1980), chiarendosi che anche in tal caso l'indennità di occupazione va liquidata in misura corrispondente ad una percentuale, che ben può corrispondere all'interesse legale, dell'indennità dovuta per l'espropriazione dell'area finalizzata all'opera pubblica per cui avviene l'occupazione medesima (Cass., sez. un., 10 marzo 1998, n. 2644). Gli argomenti a sostegno di tale orientamento, che va consolidandosi ed al quale il collegio intende dare continuità, possono riassumersi nelle seguenti proposizioni. Tra le diverse tipologie di provvedimenti di occupazione (per la cui analisi si rinvia alla citata Cass., sez. un., n. 493 del 1998), viene qui in evidenza l'occupazione preordinata alla successiva espropriazione del bene. È vero che i due procedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione restano distinti, in quanto il secondo può anche non realizzarsi o non giungere a compimento. È pur vero, però, che nel sistema normativo (al quale occorre riferirsi considerandone non le eventuali patologie bensì la regolare dinamica istituzionale) è venuta enucleandosi una nozione, che trova la sua norma base nell'art. 72 della legge n. 2359 del 1865, alla stregua della quale l'occupazione di urgenza finalizzata alla successiva espropriazione è diretta a consentire al soggetto espropriante di ottenere subito la disponibilità concreta del bene, rendendo così possibile il sollecito inizio dell'opera pubblica grazie all'anticipata immissione in possesso del bene medesimo, prima ancora che il procedimento espropriativo pervenga alla sua naturale conclusione. Essendo questo lo scopo dell'occupazione di urgenza preordinata all'esproprio, risulta evidente che i due procedimenti, ancorché distinti, sono tra loro collegati da un nesso strumentale e funzionale, in quanto il primo permette al soggetto espropriante di disporre subito del bene e di dare corso all'esecuzione dell'opera pubblica, in sostanza anticipando gli effetti del successivo provvedimento ablatorio. Se così è, l'indennità di occupazione - volta a rimunerare il proprietario per il detrimento costituito dallo stato d'indisponibilità del bene per la durata di tale indisponibilità - non può che essere parametrata al valore attribuibile a quel bene in sede di espropriazione, perché a tale valore si riferisce la perdita patrimoniale che, quanto al fatto ablatorio, va compensata con l'indennità di esproprio e, quanto alla perdita reddituale (postulante un separato ristoro) deve trovare compenso, in assenza di un meccanismo normativamente previsto, attraverso un criterio che ben può essere individuato negli interessi legali (frutti civili) sulla somma spettante per l'appunto a titolo d'indennità di espropriazione. La conseguenza è che, qualora quest'ultima indennità per legge debba essere determinata in misura diversa dal valore venale del bene, occorre riferirsi non a tale valore bensì a quello che la legge medesima attribuisce al bene ai fini espropriativi: conclusione imposta sia dal segnalato nesso esistente tra occupazione ed espropriazione, sia da ragioni di coerenza e di armonia del sistema, perché, se il bene esistente nel patrimonio dell'espropriando ha un valore normativamente determinabile ai fini dell'ablazione, i frutti civili per il mancato godimento del bene, durante lo stato d'indisponibilità cagionato dall'occupazione finalizzata a quell'evento ablatorio, vanno necessariamente calcolati su quello stesso importo. Le conclusioni fin qui svolte trovano applicazione anche nel caso di procedimenti regolati dalla legge n. 219 del 1981, non ravvisandosi argomenti di contrasto con tale normativa che valgano ad infirmarle. Nei sensi predetti, dunque, la censura ora esaminata deve essere accolta, affermandosi che l'indennità di occupazione deve essere liquidata sulla base di una percentuale (corrispondente agli interessi legali) dell'indennità dovuta per l'espropriazione come calcolata secondo i criteri di cui alla legge n. 2892 del 1885 e non sulla base di una percentuale del valore venale del bene espropriato (Cass., S.U., 5 maggio 1998, n. 4505). Non può invece essere condiviso l'ulteriore assunto del ricorrente, secondo cui l'indennità di occupazione non potrebbe in ogni caso essere determinata in misura pari agli interessi legali. Invero tale criterio di liquidazione può essere legittimamente adottato dal giudice, poiché risponde all'esigenza di attribuire al proprietario quanto meno la somma corrispondente ai frutti civili che egli avrebbe percepito se gli fosse stata corrisposta, al momento dell'occupazione, l'indennità di esproprio. Infine, quanto al rilievo di cui al capo i) del terzo motivo, la sentenza impugnata non riconosce svalutazione (onde il rilievo stesso é inammissibile in parte qua), mentre la questione relativa agli interessi spettanti sull'indennità di occupazione legittima rimane assorbita (ed affidata al giudice del rinvio) dovendosi procedere a nuova determinazione di tale indennità per effetto dell'accoglimento della censura sul criterio adottato dalla giunta speciale. Con il quarto mezzo di cassazione il consorzio EDINA deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 80 della l. 14 maggio 1981 n. 219, 12 e 13 della l. n. 2892 del 1885, eccesso di potere per difetto d'istruttoria, omessa valutazione di circostanze rilevanti, difetto di motivazione ed omessa pronuncia, in relazione all'art. 360, n. 1, 3 e 5 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe riconosciuto anche le indennità di espropriazione ed occupazione relative ai cespiti distinti nel NCEU alle particelle 430 sub 6 e 432 sub 9. Ciò sull'erroneo presupposto che tali beni sarebbero rimasti estranei al giudizio conclusosi davanti al Consiglio di Stato con la sentenza n. 723 del 1990. Per contro già davanti alla G.S.E. sarebbe stato precisato: "Parimenti inammissibile ed infondata appare la parte della domanda tesa ad ottenere indennità di espropriazione limitata alle particelle espropriate con il decreto esibito e di fatto occupate e demolite, contraddistinte con i numeri 432 sub 3-9, sub 6 e cortile e locale interno civico 296. In punto di fatto va sottolineata la circostanza che non solo l'assunto avversario contrasta con la ricostruzione dei cespiti operata dal consulente tecnico di parte delle opponenti, ing. Russo, ma contrasta soprattutto con gli stati di consistenza e il decreto di esproprio già in atti. Infatti da tali documenti è dato evincere che l'unico cespite residuato alla pronunzia del giudice amministrativo (e attualmente ricompreso nel procedimento espropriativo) è quello di cui alla particella 432 sub 3, non risultando agli atti alcun riferimento al sub 9 della stessa particella nonché alla stessa particella sub 6, per le quali la controparte non ha dato prova del loro attuale coinvolgimento nel procedimento, limitandosi a chiedere un'ispezione dello stato dei luoghi del tutto inammissibile davanti ad un giudice speciale a composizione tecnica capace di valutare ampiamente ogni prova documentale fornita dalle parti. Ne segue che ogni domanda, ferme restando tutte le eccezioni di fatto e di diritto già precisate, non può che riguardare l'unica particella per la quale la procedura espropriativa ha avuto compimento, a nulla rilevando l'avvenuta espropriazione e demolizione di fatto che, in assenza di un provvedimento che la legittima, potrebbe fondare, al più, soltanto una domanda risarcitoria, per la quale - si ripete - l'Ecc.ma Giunta speciale adita è del tutto priva di giurisdizione". La sentenza impugnata avrebbe omesso qualunque motivazione al riguardo, onde il punto andrebbe riproposto come mezzo d'impugnazione. Il motivo deve essere dichiarato inammissibile. Contrariamente alla tesi del ricorrente, la giunta speciale ha effettuato una dettagliata individuazione ed analisi dei cespiti interessati alla procedura, prendendo le mosse dai titoli di provenienza, esaminando i verbali di consistenza ed occupazione, considerando le schede di valutazione redatte dall'ufficio commissariale e l'ordinanza di fissazione dell'indennità, rilevando che l'immobile censito alla particella 432 sub 3 era stato oggetto, in ordine all'opposizione a stima dell'indennità di espropriazione ed alla richiesta dell'indennità di occupazione, di separato giudizio definito con sentenza n. 69/96 e tenendo conto delle decisioni adottate dai giudici amministrativi (sempre ai fini dell'individuazione dei cespiti interessati: v. pag. 7 - 13 della sentenza impugnata). Si tratta di accertamenti e valutazioni compiuti da un giudice speciale a composizione tecnica che, come lo stesso ricorrente ebbe a dedurre, è "capace di valutare ampiamente ogni prova documentale fornita dalle parti". Ne deriva che l'assunto del consorzio svolto nel motivo in esame viene a porsi in contrasto con gli accertamenti di fatto compiuti da quel giudice e non suscettibili di riesame nella presente sede di legittimità. Di qui l'inammissibilità del mezzo. Con il quinto motivo il consorzio denunzia violazione dell'ordinanza del sindaco - commissario di governo n. 45 del 16 dicembre 1981, eccesso di potere per difetto d'istruttoria, difetto assoluto di motivazione, in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c. Secondo la sentenza impugnata, al fine di determinare l'indennizzo andrebbe considerato il valore dei cespiti alla data del decreto di esproprio, ove esistente, o a quella coincidente con il deposito della sentenza che annulla l'intervento espropriativo, relativamente ai cespiti di cui alla particella 432, sub 5, 6, 14, 15 e 16. Si dovrebbe invece pervenire a conclusione diversa ed aver riguardo alla data di deposito dell'indennità, tenuto conto delle particolarità del procedimento espropriativo de quo, articolato esclusivamente sulla legge n. 219 del 1981 e sulle ordinanze commissariali. Segnatamente, l'ordinanza commissariale n. 45 del 16 dicembre 1981 avrebbe reso del tutto autonoma la definizione dell'indennizzo dal decreto di esproprio, e ciò sarebbe dimostrato dalla circostanza che l'opposizione alla stima, da rinnovare in sede giudiziaria, andrebbe proposta entro trenta giorni dalla notifica della comunicazione del deposito dell'indennità e, quindi, anche in assenza del decreto di espropriazione, onde il giudizio stesso potrebbe concludersi senza l'intervento di questo. Neppure questo motivo è fondato. Il richiamo ai cespiti di cui alla particella 432 sub 5, 6, 14, 15 e 16 è assorbito dall'accoglimento del primo mezzo di cassazione, concernente i cespiti suddetti. Quanto al resto, il riferimento alla data del decreto di esproprio come momento per calcolare il valore del bene al fine di determinare l'indennizzo è giustificato dall'esigenza che l'indennizzo espropriativo sia quantificato tenendo conto delle caratteristiche dell'area espropriata nel momento in cui il proprietario ne è privato (salvo che ci sia un congegno correttivo della distorsione conseguente alla scissione temporale tra il momento dell'esproprio e quello della determinazione dell'indennità espropriativa). In tal senso si è espressa anche la Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1993, n. 442 (in motivazione); e sulla stessa linea si è pronunciata anche questa corte (Cass., 9 aprile 1993, n. 4344). Né questo indirizzo può considerarsi derogato dall'ordinanza commissariale n. 45 del 16 dicembre 1981. A parte il rilievo che il potere di ordinanza attribuito agli organismi commissariali dall'art. 84 terzo comma della legge n. 219 del 1981 trova un limite nelle norme di cui al titolo VIII~ della stessa legge, nelle norme della Costituzione e nei principi generali dell'ordinamento (e l'indirizzo suddetto ha fondamento costituzionale, essendo diretto ad assicurare all'espropriato un serio ristoro nel quadro dell'art. 42 terzo comma Cost.: v. la citata sentenza del giudice delle leggi), si deve osservare che l'ordinanza n. 45 non giustifica la conclusione che il ricorrente vorrebbe trarne. Invero, la circostanza che l'opposizione alla stima debba essere proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito dell'indennità stabilisce un termine procedimentale ma non introduce affatto il principio che, in sede giudiziaria, la stima medesima debba poi essere eseguita con riferimento alla data di quel deposito e non alla data in cui il proprietario è definitivamente privato del bene. 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CASS 29786/2008: "" Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 23 maggio 2001, condannò l'ANAS (Ente Nazionale delle strade, poi s.p.a. Anas) al pagamento in favore di N. e B.G. della somma di L. 1.863.125.000, oltre accessori per l'avvenuta occupazione espropriativa di alcuni terreni di loro proprietà ubicati nel territorio del comune di (OMISSIS) (in catasto al fg. (OMISSIS) per una estensione di mq. 21.680) onde realizzare alcune opere pubbliche (costruzione della variante agli abitati di (OMISSIS) e (OMISSIS)); e rigettò analoghe domande delle proprietarie nei confronti dell'A.T.I. COESTRA, incaricata dell'esecuzione dei lavori. In parziale accoglimento dell'impugnazione incidentale proposta dalle B., la Corte di appello di Firenze con sentenza del 20 gennaio 2005 ha elevato la somma dovuta a costoro all'importo di Euro 1.050.469, 95 in essa comprendendo l'indennità per l'occupazione temporanea dei terreni disposta con decreti del Prefetto di Firenze dell'11 luglio 1991 e 28 maggio 1992; ha respinto l'appello dell'ANAS, osservando: a) che la giurisdizione a conoscere della controversia spettava al giudice ordinario avendo essa per oggetto comportamenti materiali della p.a. per essere divenuta inefficace la dichiarazione di p.u. delle opere da realizzare: perciò non rientranti nella materia urbanistica; b) che la legittimazione passiva si apparteneva esclusivamente all'Azienda non ricorrendo nel caso nè l'ipotesi di concessione traslativa, nè quella di delegazione amministrativa soggettiva ed essendosi l'attività della COESTRA di costruzione delle opere esaurita nel periodo di occupazione temporanea; per cui doveva essere dichiarato assorbito l'appello incidentale dell'impresa; c) che non poteva trovare applicazione l'istituto dell'occupazione espropriativa, più volte dichiarato dalla Corte Edu in contrasto con la Convenzione europea; e che tuttavia essendo impossibile la restituzione degli immobili alle proprietarie, ad esse spettava il risarcimento del danno da commisurare al valore dei beni illegittimamente ablati; d) che ne era pacifica la destinazione edificatoria, sia per la loro notevole edificabilità di fatto, sia per la natura espropriativa dei vincoli di viabilità da cui erano gravati, sia perchè tale natura era stata ad essi espressamente riconosciuta dalla COESTRA allorchè aveva offerto alle proprietarie le indennità in nome e per conto dell'ANAS; e) che l'indennità di occupazione doveva essere calcolata per espresso riconoscimento delle parti, in misura percentuale dell'indennità virtuale spettante per l'espropriazione dei terreni, aventi natura edificatoria. Per la cassazione della sentenza l'ANAS ha proposto ricorso per 6 motivi; ai quali resistono sia le proprietarie B., che l'ATI COESTRA, le quali hanno formulato a loro volta ricorso incidentale affidato rispettivamente a 3 e ad un motivo. Motivi della decisione 2. Tutti i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., perchè proposti contro la medesima sentenza. E' anzitutto priva di consistenza l'eccezione degli espropriati di inammissibilità del ricorso dell'ANAS per violazione del principio di autosufficienza, per non avere l'Azienda riprodotto il contenuto dei decreti ministeriali del 1991 e 1992 sui quali aveva fondato una ricostruzione dei fatti diversa da quella della decisione impugnata, nè l'art. 9 del capitolato speciale di appalto con la COESTRA invocato nel secondo motivo del ricorso unitamente ad altra documentazione, nè infine le parti della sentenza impugnate nei singoli motivi del ricorso: in quanto ai fini della sussistenza del requisito della "esposizione sommaria dei fatti di causa", prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione dall'art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, è necessario, in ossequio al principio suddetto, soltanto che in esso si rinvengano tutti gli elementi indispensabili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dovere ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, onde acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si collocano le decisioni censurate e i motivi delle doglianze prospettate. Ed a tale onere l'ANAS ha adempiuto in modo adeguato avendo esposto da pag. 1 a pag. 46 del ricorso in modo assolutamente specifico e dettagliato non soltanto lo svolgimento della vicenda processuale in ogni fase del giudizio di merito, ma anche le posizioni delle parti, le loro richieste con relative motivazioni in ognuna di esse; ed infine le statuizioni adottate da ciascun giudice con le rispettive motivazioni spesso pedissequamente riprodotte soprattutto con riferimento alle argomentazioni giuridiche; per cui al giudice di legittimità è stata offerta, proprio in aderenza al principio di autosufficienza del ricorso, una chiara e completa visione dell'oggetto non solo dell'impugnazione, ma anche dell'intera controversia, ed in particolar modo delle questioni da risolvere e delle ragioni per cui si chieda la cassazione della sentenza di merito senza necessità di dover ricorrere ad altre fonti o al contenuto di altri atti del processo. Mentre la dedotta omessa trascrizione del contenuto di questo o di quel documento o di parte della decisione che ciascun motivo intende impugnare resta del tutto estranea sia alla lettera che alla ratio dell'art. 366 c.p.c., n. 3, che postula soltanto "l'esposizione sommaria dei fatti della causa", "e può al più incidere sulla ammissibilità, sulla portata e/o fondatezza della relativa censura, nonchè sull'ambito delle questioni che al giudice di legittimità diviene possibile esaminare. 3. Con il secondo motivo del ricorso principale, da esaminare con precedenza, l'ANAS, denunciando violazione degli art. 2043 e 2677 c.c., nonchè omessa, illogica e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per avere ribadito la propria legittimazione passiva, da un lato escludendo che si versasse in ipotesi di trasferimento di poteri espropriativi alla appaltatrice Coestra; ma dall'altro ammettendo che quest'ultima aveva agito in nome e per conto di essa Azienda ed a questa contraddittoriamente rimproverando di non aver vigilato in merito al corretto esercizio di detti poteri, nonchè al tempestivo svolgimento delle relative procedure da parte della concessionaria. Addebita alla Corte Territoriale di non aver considerato che in effetti l'impresa aveva agito in nome proprio, di non aver svolto alcuna indagine sull'esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza di essa Azienda, nè sulle ragioni per le quali la procedura ablativa non era stata completata con l'emissione del decreto di esproprio, per di più ritenendo l'appaltatore esente da responsabilità per il solo fatto di aver completato i lavori prima della scadenza del termine di occupazione legittima. Con il secondo motivo del ricorso incidentale i B., deducendo violazione dell'art. 2043 cod. civ., chiedono, a loro volta, ove venga accolto il superiore motivo di ricorso il riconoscimento della legittimazione passiva sia in capo all'ANAS, che alla Coestra, non esclusa dal fatto che il primo giudice aveva respinto la loro richiesta di condanna di detta impresa, posto che anche questa statuizione era stata da essa contestata in grado di appello. Infine con un primo ricorso incidentale rivolto nei confronti dell'ANAS, l'ATI COESTRA, deducendo violazione dell'art. 277 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per non aver rilevato e dichiarato inammissibile l'appello dell'ANAS ove aveva chiesto l'accertamento della responsabilità esclusiva di essa società, perchè interessato soltanto a conseguire il rigetto delle domande nei propri confronti e non anche che l'impresa fosse dichiarata responsabile esclusiva dell'illecita espropriazione (e del resto la relativa domanda non era stata formulata in primo grado). Alla relativa impugnazione erano invece, legittimati i soli B. che non l'avevano formulata, consentendo il passaggio in giudicato della decisione del Tribunale nei loro confronti. Con un secondo ricorso incidentale proposto nei confronti di costoro in via condizionata all'accoglimento del ricorso dei B., l'ATI, deducendo violazione dell'art. 2041 cod. civ., art. 277 cod. proc. civ., si duole del mancato esame della propria domanda di condanna dell'ANAS al pagamento dei rimborsi stabiliti dall'art. 9 del Capitolato speciale per le somme eventualmente anticipate da essa impresa in conseguenza dell'espropriazione. Quest'ultimo ricorso è inammissibile perchè quello dell'ANAS è stato notificato, per ultimo alle B. in data 7 luglio 2005; sicchè doveva essere depositato nella cancelleria di questa Corte entro e non oltre il 27 luglio 2005. Da tale data è quindi iniziato a decorrere il termine di 20 giorni concesso alla COESTRA dall'art. 370 cod. proc. civ., per proporlo e notificarlo alle controparti, che tenuto conto della sospensione feriale disposta dalla L. n. 742 del 1969, è inutilmente scaduto l'1 ottobre successivo, posto che detto ricorso è stato notificato alle controparti soltanto a partire dal 27 ottobre 2005. 4. Per quanto riguarda, invece, la doglianza dell'ANAS, il Collegio deve disattendere l'eccezione di inammissibilità formulata dai B. per il fatto che il primo giudice ne aveva ritenuto la legittimazione esclusiva fondandola anche sulla circostanza che la Coestra ne aveva chiesto la condanna in forza delle pattuizioni contrattuali intercorse tra di esse e l'Azienda non aveva censurato tale argomentazione (tale statuizione era così passata in giudicato). E ciò per una serie di ragioni: anzitutto perchè questa Corte ha ripetutamente affermato che la ricorrenza della specificità dei motivi non può essere definita in via generale ed assoluta, ma va correlata con la motivazione della sentenza impugnata e deve ritenersi sussistente quando alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono contrapposte quelle dell'appellato in modo da incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime: come nell'ipotesi in cui, con riferimento ad un autonomo capo di sentenza, l'appellante, pur non procedendo all'esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza, svolga il motivo di appello in modo incompatibile con la complessiva argomentazione della decisione impugnata sul punto, posto che l'esame dei singoli passaggi della stessa è inutile, una volta che l'appellante abbia esposto argomentazioni incompatibili con le stesse premesse del ragionamento della sentenza impugnata. Per cui siccome nel caso l'ANAS, con il secondo motivo di appello, come accertato dalla sentenza impugnata (e ribadito dagli stessi B.: pag. 9 controric.), aveva escluso in radice la propria titolarità passiva del rapporto obbligatorio controverso, specificandone le ragioni e prospettando considerazioni del tutto incompatibili con quelle esposte dalla sentenza di primo grado per affermarne la legittimazione esclusiva, non era necessaria la confutazione dei singoli passaggi argomentativi di quest'ultima, emergendo dal complesso delle deduzioni e dalle argomentazioni formulate a sostegno del motivo la volontà chiara ed univoca dell'appellante di sottoporre al giudice dell'impugnazione tutte le questioni dibattute dalle parti in primo grado che avrebbero dovuto escludere la propria legittimazione. E d'altra parte il passaggio argomentativo relativo alla richiesta della COESTRA di condanna dell'ANAS non era neppure autonomo ed indipendente rispetto alle ragioni per cui il Tribunale aveva già disatteso l'eccezione dell'ANAS, ma costituiva un profilo aggiuntivo rispetto ad esse, inidoneo a consentire di configurare l'acquiescenza dell'ANAS rispetto ad esso: tale ritenuto dalla Corte di appello che ha infatti riesaminato l'intera questione della titolarità passiva del rapporto in questione, e quindi nel merito il gravame dell'ANAS, rigettandolo. Senza dire, infine che detta acquiescenza alla sentenza del Tribunale non poteva essere fatta valere per la prima volta nel giudizio di legittimità; ed ancora che seppure i proprietari erano in concreto vittoriosi in merito all'eccezione in esame riproposta dall'ANAS, onde proporre la questione dell'acquiescenza decisa implicitamente dal giudice di appello in senso ad essi sfavorevole, dovevano proporre ricorso incidentale anche in ordine ad essa onde evitare il formarsi sul punto del giudicato: non trovando applicazione nel giudizio di legittimità il principio posto dall'art. 346 cod. proc. civ., che la parte vittoriosa in primo grado può limitarsi a riproporre in appello le domande e le eccezioni (in senso stretto) respinte o ritenute assorbite. Non è poi esatto che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appello dell'ANAS sulla legittimazione almeno nella parte in cui l'ente chiedeva l'accertamento della responsabilità esclusiva della COESTRA: perchè proprio questa eccezione era stata opposta dall'ANAS in primo grado alla richiesta risarcitoria delle proprietarie, ivi sostenendo l'ente il difetto di titolarità passiva del rapporto obbligatorio in quanto la responsabilità esclusiva dell'illecita ablazione era addebitabile all'impresa appaltatrice. E le due richieste non erano scindibili - dato che intanto l'ANAS espropriante poteva essere esonerato da ogni responsabilità in ordine all'illecita sottrazione, in quanto la stessa fosse interamente addebitabile all'impresa che l'aveva eseguita - e l'ente aveva interesse all'accertamento completo in quanto ove il Tribunale non avesse configurato la responsabilità esclusiva dell'ATI, ma ne avesse attribuito una qualunque percentuale all'Azienda, quest'ultima per il disposto dell'art. 1292 cod. civ., poteva essere costretta dalle proprietarie "all'adempimento per la totalità". Laddove se la scelta di costoro fosse caduta sull'ATI, l'ANAS era esposta all'azione di regresso prevista dall'art. 1299 cod. civ., nei confronti del debitore in solido che ha pagato l'intero debito. In definitiva, l'ANAS aveva interesse ad ottenere la declaratoria della esclusiva responsabilità dell'impresa e la propria liberazione dalla pretesa delle proprietarie sicchè si è realizzata sotto il profilo processuale un'ipotesi di causa unica ed inscindibile nell'ambito della quale i due convenuti sono venuti a trovarsi in una situazione di litisconsorzio alternativo; mentre sul piano sostanziale si trattava di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario, ovvero di stabilire se ed in quale misura l'una si ponesse come limite dell'altra (Cass. 847/2007; 11946/2003; 5164/2003). Respinta, pertanto dal Tribunale l'eccezione suddetta, l'ente l'ha riproposta negli stessi termini sostanziali e per le medesime ragioni per cui l'aveva formulata ai primi giudici: perciò limitandosi ad impugnare la statuizione sfavorevole contro di essa ed a richiedere un nuovo esame, senza proporre alcuna domanda nuova; sicchè l'impugnazione era sotto ogni profilo ammissibile ed essa ha riprodotto la medesima situazione sussistente in primo grado di accertamento della responsabilità alternativa dei due convenuti, ovvero di misura ed influenza di ciascuna di esse nei confronti dell'altra: perciò a nulla rilevando la mancata estensione della domanda dei B. nei confronti dell'ATI COESTRA. 5. La censura dell'ANAS contro la disamina di dette responsabilità risulta, poi, fondata. La Corte di appello infatti ha risolto la questione esclusivamente esaminando gli istituti della concessione traslativa e della delegazione amministrativa intersoggettiva che ha escluso nel caso concreto, senza considerare anzitutto che nessuna delle parti le aveva prospettate: anche perchè la delegazione in questione è configurabile esclusivamente tra enti pubblici (mentre la s.p.a. COESTRA è un'impresa privata) e la stessa Azienda nelle sue difese, svolte anche in questo giudizio di legittimità, ha ricordato che in tutti i propri provvedimenti amministrativi (espressamente menzionati) è specificamente precisato che l'intera attività della società appaltatrice era stata eseguita per proprio conto (pag. 52): perciò inequivocabilmente escludendo pure la configurabilità della concessione traslativa, la quale richiede non soltanto il trasferimento dei poteri e delle facoltà peculiari dell'espropriante al concessionario, ma anche che questo svolga la relativa funzione in nome proprio ed in tale qualità compia (anche materialmente) l'attività appropriativa. Fuorviata da tale opzione, peraltro ritenuta l'unica possibile, la Corte non si è quindi neppure chiesta quale altra tipologia di cooperazione potesse intercorrere in positivo tra l'ente e l'impresa e quali conseguenze la stessa comportasse nell'illecita occupazione dei terreni B.; ed ancor prima, e soprattutto, non si è avveduta, che nel caso non si era in presenza di un'azione di rivalsa dell'uno di detti soggetti nei confronti dell'altro, bensì di un'azione di risarcimento del danno intrapresa ex art. 2043 c.c. e art. 2058 cod. civ., dagli espropriati per far valere il loro diritto di proprietà, quale riconosciuto dall'art. 42 Cost. ed art. 1 dell'allegato alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sugli immobili detenuti senza titolo dagli enti esproprianti, e non più restituiti per la loro irreversibile trasformazione nell'opera pubblica programmata dalla dichiarazione di p.u.: perciò qualificata anzitutto dall'illecito comportamento dell'ente al quale sono riconducibili sia l'occupazione (illegittima ab origine o divenuta tale) sia l'impossibilità della restituzione del suolo. Laddove tale (principale) profilo è stato sbrigativamente risolto con il mero richiamo ai principi enunciati da questa Corte con riferimento alla concessione di opera pubblica eseguita e conclusa dal concessionario durante il periodo di occupazione temporanea: e, quindi ad una fattispecie in cui lo stesso resta completamente estraneo al procedimento di esproprio. Nel caso invece, siffatto presupposto non poteva ricorrere in base alla stessa situazione fattuale riferita dalla sentenza impugnata, per la quale "Il Prefetto di Firenze aveva autorizzato l'occupazione, da parte della COESTRA, incaricata dell'esecuzione dei lavori", con due distinti decreti, aventi per oggetto diversi terreni appartenenti agli espropriandi. La Corte ha poi spiegato nell'esaminare il motivo di appello dell'ANAS che l'ente nell'art. 9 del Capitolato di appalto aveva conferito all'impresa appaltatrice "il mandato di svolgere in rappresentanza dell'ANAS, salvo i rimborsi, tutte le procedure tecniche, amministrative e finanziarie anche in sede contenziosa, connesse con le occupazione d'urgenza, le espropriazioni ed asservimenti occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate" (pag. 9). Ha quindi aggiunto che anche in tal caso in cui ad altri veniva delegata la cura della procedura espropriativa, la qualifica di espropriante restava in capo all'Amministrazione, perciò tenuta al controllo del suo razionale svolgimento di essa da parte del delegato; ed ha evidenziato, infine che anche in occasione della determinazione dell'indennità avvenuta nel febbraio del 1997, la relativa offerta ai proprietari era stata formulata dalla COESTRA "in nome e per conto dell'ANAS". Cui ha rimproverato, in ciò ravvisando la ragione della sua responsabilità, di non aver considerato che l'attività espropriativa svolta dal delegato era comunque eseguita non solo in nome e per conto di detta Azienda, ma anche "d'intesa con quest'ultima". Dette circostanze sono state confermate sia dalla COESTRA (che ha riportato pur essa il contenuto dell'art. 9 del Capitolato e ribadito il proprio obbligo di corrispondere le indennità dovute agli espropriati: pag. 17 controric.), sia dai B. che hanno trascritto nel loro controricorso, tra l'altro il contenuto di interi provvedimenti amministrativi attestanti che l'impresa delegata aveva richiesto e conseguito i decreti di occupazione temporanea, aveva domandato la proroga della dichiarazione di p.u. ed espletato ulteriori atti della procedura ablativa. Pertanto, sulla base di tali accertamenti di fatto, compiuti dalla Corte Territoriale e confermati dalle parti, doveva nel caso trovare applicazione l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, resa anche a sezioni unite, la quale ha ripetutamente affermato che qualora l'amministrazione espropriante avvalendosi dello schema introdotto dalla L. n. 865 del 1971, artt. 35 e 60, per l'edilizia economica e sociale, affidi ad altro soggetto, (anche mediante una concessione), la realizzazione di un'opera pubblica, e gli deleghi nello stesso tempo gli oneri concernenti la procedura ablatoria (e non anche tutti i poteri suoi propri, di soggetto espropriante, come è peculiare della concessione ed, traslativa), da compiere "in nome e per conto" del delegante, l'illecito in cui consiste l'occupazione appropriativa, comportante la perdita della proprietà del privato, è ascrivibile anzitutto al soggetto che ne sia stato autore materiale (artt. 40 e 41 cod. pen.), pur senza essere munito di un titolo che l'autorizzasse; per cui anche in tal caso a nulla rilevano le inadempienze dell'ente delegante nell'esercizio dei poteri conservati per lo svolgimento della procedura ablatoria, nonchè la loro efficienza causale in merito al mancato conseguimento del decreto di esproprio tessendo decisiva per configurarne comunque la responsabilità nei confronti del proprietario, la definitiva sottrazione illecita del suo bene. La quale, d'altra parte, sussiste anche nell'ipotesi in cui la radicale trasformazione si sia verificata nel corso del periodo di occupazione temporanea, in quanto l'anticipazione nel tempo dell'esautoramento del proprietario da ogni contenuto del diritto si presenta come assistita da un crisma di legittimità rigidamente condizionato alla pronuncia del decreto di espropriazione prima della scadenza del termine assegnato alla occupazione medesima; scaduto il quale l'attività di irreversibile trasformazione diviene priva di giustificazione e quindi abusiva, ed al suo autore è addebitabile il perdurare dell'occupazione senza aver tempestivamente conseguito (malgrado la delega al compimento degli atti della procedura ablativa) un titolo che lo autorizzasse (Cass. 6534/2005, 12137/2001, 9812/2001). Conclusivamente, neppure in tale fattispecie, il delegato è esente da responsabilità per il fatto che l'opera sia stata ultimata in periodo di occupazione legittima perchè, come già rilevato dalle Sezioni Unite (Cass. 10922/1995; 11177/1995 e da ultimo: 24397/2007) "proprio su di lui ricade, questa volta, il predetto onere di armonizzare attività materiale e attività amministrativa, facendo sì che il decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e che quindi la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità: altrimenti essa degrada in illecito, di cui il soggetto, delegato anche alla cura dell'espropriazione, non può non rispondere per il suo colpevole comportamento omissivo". Ma in questa ipotesi può sussistere - come finisce per riconoscere la decisione gravata (pag. 10) senza avvedersi che l'argomento presuppone la responsabilità principale del soggetto delegato - una corresponsabilità solidale dell'Ente delegante, il quale con il conferimento del mandato non si spoglia delle responsabilità relative allo svolgimento della procedura espropriativa secondo i suoi parametri soprattutto temporali, - e conserva quindi l'obbligo di sorvegliarne il corretto svolgimento, anche perchè questa si svolge non solo in nome e per conto di detta amministrazione, ma altresì d'intesa con essa. Ed è da ritenere che quest'ultima conservi un potere di controllo o di stimolo dei comportamenti del delegato - si tratti di un ente, di una cooperativa, o di un'impresa - il cui mancato o insufficiente esercizio obbliga lo stesso delegante, in presenza di tutti i presupposti, al relativo risarcimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 2043 e 2055 cod. civ. (Cass. 14959/2007, 23279/2006, 18237/2002; 9812/2001). Sicchè al relativo accertamento dovrà procedere il giudice di rinvio unitamente al completo riesame dell'eccezione dell'ANAS relativa al proprio difetto di titolarità passiva del rapporto obbligatorio di cui si discute, in conformità ai principi appena esposti; nonchè in esito ad essa al ricorso incidentale dei B. nei confronti della COESTRA, che conseguentemente resta assorbito e subordinato all'accertamento della responsabilità o della corresponsabilità dell'impresa, nell'ambito del rapporto unitario di cui si è detto avanti. 6. Con il primo motivo del ricorso principale, l'ANAS deducendo violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 13, si duole che la Corte di appello abbia ravvisato la sussistenza di un'occupazione illegittima (ora qualificandola espropriativa, ora escludendo la configurabilità dell'istituto) in danno degli espropriati B. per essere inutilmente spirato il termine di efficacia della dichiarazione di p.u. (con conseguente invalidità dei decreti di occupazione temporanea): senza considerare che invece la stessa era stata riapprovata e/o prorogata con provvedimento dell'Azienda del 5 marzo 1997, per cui, all'epoca considerata dai giudici di merito, sussisteva in capo all'ANAS il potere di completare la procedura espropriativa, il provvedimento di occupazione temporanea era ancora efficace e non era configurabile alcuna carenza di potere dell'espropriante (peraltro comunque esclusa dalla giurisprudenza amministrativa) anche perchè non era stato ancora definito il giudizio davanti al TAR intrapreso dai proprietari per ottenere l'annullamento del relativo provvedimento. Il motivo è infondato pur se va interamente corretta ai sensi dell'art. 384 c.p.c., la motivazione con cui la decisione impugnata ha respinto analoga doglianza sollevata in appello dall'ANAS. Con essa infatti, l'ente non aveva inteso dubitare dell'appartenenza della presente controversia alla giurisdizione ordinaria (perciò rendendo superflua la risposta in tali sensi della Corte toscana), ma del fatto che il diritto dominicale delle B., "degradato" ad interesse legittimo in conseguenza delle dichiarazioni di p.u. contenute nel D.M. Lavori Pubblici 4 aprile 1991 e D.M. Lavori Pubblici 6 aprile 1992, che avevano approvato le opere poi realizzate dalla COESTRA, abbia potuto riacquistare la propria originaria consistenza: essendo intervenuto il menzionato provvedimento 5 aprile 1997 di proroga o di riapprovazione di entrambe le dichiarazioni che aveva mantenuto all'ANAS il potere ablativo impedendo che la ulteriore detenzione dei loro fondi potesse essere qualificata illecita; aveva conservato in capo ai proprietari una posizione di interesse legittimo; e perfino se invalido non poteva dunque essere disapplicato dal giudice ordinario, come avevano fatto entrambi i giudici di merito, ma soltanto caducato dal giudice amministrativo, cui apparteneva peraltro la giurisdizione a conoscerne della eventuale illegittimità. Pertanto la questione, sotto nessun profilo nuova, perchè già devoluta al giudice di appello e poi riproposta nei medesimi termini con il ricorso, non poneva affatto alcun problema di giurisdizione, bensì quello di stabilire se per effetto della scadenza di entrambe le dichiarazioni di p.u. del 1991 e 19 92, il comportamento dell'ente espropriante (e della società delegata) dovesse essere qualificato senza potere; ovvero se tale conseguenza era stata evitata dal sopravvenire del provvedimento di proroga-riapprovazione del 1997, - ed infine se quest'ultimo provvedimento potesse essere direttamente disapplicato dal giudice ordinario ovvero dovesse necessariamente venire impugnato davanti al giudice amministrativo. Al riguardo il Collegio deve rilevare che è pacifico in punto di fatto - per essere stato accertato dalla sentenza impugnata e confermato dalle parti - che la prima dichiarazione conteneva il termine massimo di 900 giorni per la ultimazione delle opere ivi programmate e quello di 1800 giorni per il completamento delle espropriazioni; per cui, pur essendo stati i lavori eseguiti dalla COESTRA entro l'anno 1995, anche quest'ultimo termine, che era il più lungo, è inutilmente scaduto il 9 marzo 1996 senza che l'ANAS avesse conseguito il decreto ablativo. Ed analoga sorte ha subito la seconda dichiarazione che riportava a sua volta il termine rispettivamente di 360 giorni (lavori) e 1800 giorni (espropriazioni), pur essi inutilmente spirati (quanto all'ultimo) il 12 marzo 1997 senza il completamento della procedura. Al lume di questi eventi la censura dell'ANAS doveva essere disattesa dalla Corte di appello e deve essere respinta da questa Corte, per una serie di ragioni: a)anzitutto seppure il provvedimento del 1997 dovesse considerasi di proroga o di riapprovazione delle precedenti dichiarazioni, neppure l'ANAS ha mai dedotto che in epoca successiva siano stati conseguiti i decreti di espropriazione degli immobili B.; per cui il provvedimento avrebbe avuto il solo effetto di spostare il momento del verificarsi dell'occupazione acquisitiva nel tempo, ma non di evitarla. Con la conseguenza che sotto tale profilo l'ente difetta addirittura di interesse a sostenere che l'effetto traslativo della proprietà ed il proprio obbligo risarcitorio debbano essere spostati in epoca successiva, in cui presumibilmente il valore degli immobili B. era notevolmente ed ulteriormente aumentato; b) in ogni caso, i decreti di occupazione temporanea emessi rispettivamente con D.M. 11 luglio 1991 e D.M. 17 giugno 1992, costituenti i titoli che autorizzavano la detenzione dei fondi espropriati per la durata massima di legge di 5 anni (L. n. 865 del 1971, art. 20) erano per tale ragione insuscettibili di proroga; e d'altra parte non potevano beneficiare di quella di due anni concessa dalla L. n. 158 del 1991, art. 22, perchè ad essi successiva, sicchè al più tardi alla loro rispettiva scadenza, essendo la radicale trasformazione degli immobili già realizzata nel corso dell'anno 1995, si sarebbe in realtà verificata l'occupazione espropriativa che per i terreni oggetto della dichiarazione di p.u. del 1991 avrebbe concluso l'intera vicenda ablativa l'11 luglio 1996, e per quelli oggetto della dichiarazione di p.u. del 1992 l'avrebbe definita il 17 giugno 1997; c) in realtà detta vicenda per quanto si è detto avanti si è verificata alla scadenza del termine di 1800 giorni di cui al D.M. 4 aprile 1991 e D.M. 6 aprile 1992, che ha comportato la decadenza della dichiarazione di p.u., e quindi il venir meno del potere espropriativo dell'ANAS (cfr 9); d) dopo tali date qualsiasi provvedimento di natura ablatoria - dichiarazione di p.u., decreto di occupazione d'urgenza, decreto di esproprio, provvedimenti di proroga - è divenuto "irrilevante" perchè privo di causa e di oggetto che erano quelli di realizzare autoritativamente un'opera pubblica su di un immobile altrui nonchè di realizzarne il trasferimento all'amministrazione espropriante; laddove nel caso entrambe le finalità erano state in precedenza conseguite, il procedimento ablativo si era concluso, e gli immobili B. erano stati già acquisiti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'amministrazione espropriante, perciò rendendo giuridicamente nullo o inesistente ogni ulteriore atto (dell'ormai conclusa procedura) rivolti a siffatti risultati; che conseguentemente secondo la giurisprudenza di questa Corte devono essere considerati dal giudice ordinario inidonei a produrre qualsiasi effetto giuridico senza necessità di ricorso al giudice amministrativo. Consegue altresì che per le ragioni esposte deve considerarsi conforme a diritto la statuizione impugnata laddove ha confermato il carattere illecito dell'occupazione (appropriativa) dei terreni dei B. ed ha accolto le loro richieste rivolte ad ottenere il risarcimento del danno per la loro illegittima ablazione. 7. Con il terzo motivo, l'ANAS, denunciando violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 55, della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, L. n. 865 del 1971, artt. 16 e 19 e della L. n. 2359 del 1865, art. 13, nonchè difetti ed illogicità della motivazione su punti decisivi della controversia in ordine alla valutazione del danno suddetto addebita alla Corte toscana: a) di avere disapplicato i criteri posti dall'art. 5 bis menzionato per la relativa liquidazione senza compiere alcuna indagine sulla data effettiva del verificarsi dell'occupazione appropriativa; e senza considerare che se tale momento era successivo alla data del 30 settembre 1996 diveniva irrilevante ogni contestazione all'istituto in questione in quanto il risarcimento del danno dovuto al proprietario doveva essere parametrato per il disposto del comma 7 bis di detta norma all'intero valore del bene ablato. Mentre se l'espropriazione si era perfezionata in precedenza il criterio riduttivo da essa introdotto diveniva obbligatorio per effetto della menzionata disposizione legislativa non disapplicabile direttamente dal giudice ordinario per asserito contrasto con le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e con i principi enunciati dalla Corte Edu; b) di aver intrapreso un'inutile quanto inconsistente polemica nei confronti della giurisprudenza della Cassazione onde dimostrare l'illegittimità dell'istituto dell'occupazione espropriativa, posto che per compiere la valutazione dei beni espropriati era decisivo esclusivamente stabilire l'epoca in cui si era perfezionato l'illecito e la destinazione dei terreni espropriati al lume del criterio dell'edificabilità legale introdotto dai primi commi dell'art. 5 bis; c) di non aver considerato al riguardo che nessun ausilio poteva ricavarsi dagli strumenti urbanistici remoti che attribuivano ai fondi natura edificatoria: essendo, invece decisivo che quelli attuali siffatta vocazione avevano escluso destinando le aree, come accertato dal c.t.u. parte a viabilità, parte a verde pubblico e ad attrezzature pubbliche. E di essere incorsa in errore anche nella valutazione dei vincoli preordinati ad espropriazione, da escludere trattandosi di opere pubbliche previste direttamente dal P.R.G. ed interessanti un numero indefinito di immobili che rispondevano alla programmazione urbanistica generale del comune, nonchè al suo potere di identificare le zone e gli spazi pubblici per ciascuna di esse; sì da essere compresi nella categoria dei vincoli conformativi perciò incidenti sulla natura e sul valore dei fondi espropriati; d) di non aver considerato altresì che siffatte disposizioni non erano neppure in contrasto con quelle della Convenzione europea, coma interpretate dalla Corte Edu, che si erano occupate dell'illiceità dell'espropriazione, della impossibilità della restituito in integrum, nonchè dei criteri eccessivamente riduttivi del risarcimento del danno, senza tuttavia rivolgere alcuna critica alla normativa contenuta nell'art. 5 bis; che anche sotto tale profilo era stata arbitrariamente disapplicata. Tutte queste censure sono fondate. La Corte di appello per indennizzare i terreni B. come aree con destinazione edificatoria e valutarli in base al loro valore venale (in epoca imprecisata), ha ritenuto di dover disapplicare l'intera normativa contenuta nel menzionato L. n. 359 del 1992, art. 5 bis e di giustificare la disapplicazione istituendo una singolare equazione tra di essa e l'istituto dell'occupazione espropriativa: considerato dalla Corte CEDU quale una delle tipologie di espropriazione indiretta, dichiarata incompatibile con i principi posti a tutela della proprietà privata dall'art. 1 dell'All. 1 della Convenzione europea; e per tale ragione lo ha espunto dall'ordinamento giuridico unitamente alle disposizioni legislative nelle quali è stato identificato. Ma così argomentando è incorsa in una serie di errori logico- giuridici che hanno finito per sottrarre l'espropriazione in esame alla disciplina sostanziale e processuale sua propria e sottoporla a regole e valutazioni soggettive, che non trovano riscontro nell'attuale sistema normativo. I ricorrenti B., infatti, invocando proprio l'occupazione acquisitiva avevano dedotto di aver avuto sottratta la proprietà dei loro immobili per l'avvenuta loro radicale trasformazione nel corso dell'anno 1995 ed avevano chiesto il pagamento dell'indennizzo previsto dall'art. 42 Cost., da liquidare nella sua massima consistenza risarcitoria corrispondente al loro controvalore. Nè tale situazione in fatto, nè l'applicazione di detto istituto erano state contestate dagli enti esproprianti, i quali si erano limitati a negarne la ricorrenza nel caso concreto per l'asserita vigenza della dichiarazione di p.u. all'epoca del trasferimento della proprietà dei beni, che avrebbe reso l'espropriazione legittima; e ad invocare in subordine il criterio di liquidazione riduttivo dell'indennizzo introdotto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, oppure quello ancor meno elevato spettante per le aree non edificabili. Il Tribunale ha integralmente accolto la prospettazione dei proprietari cui ha attribuito in luogo della illecita e definitiva sottrazione dei terreni, il loro valore venale intero; e la statuizione è stata impugnata dai proprietari limitatamente al quantum del risarcimento liquidato, da essi preteso in misura più elevata. Mentre l'ANAS (oltre al proprio difetto di legittimazione passiva) ha riproposto le difese già prospettate senza successo in primo grado. La Corte di appello ancora una volta ha escluso la legittimità dell'espropriazione per la vigenza di una dichiarazione di p.u. dopo la scadenza di quelle contenute nel D.M. 4 aprile 1991 e D.M. 6 aprile 1992, respingendo il relativo motivo di impugnazione dell'Azienda; per cui il thema decidendum restava limitato a stabilire, secondo quanto alla stessa devoluto da tutti gli altri motivi di gravame, quali criteri dovevano applicarsi per quantificare l'indennizzo risarcitorio dovuto ai proprietari per l'avvenuta occupazione appropriativa (a questo punto non più contestabile) tra quelli più favorevoli invocati dai proprietari e quelli riduttivi contrapposti dall'ANAS. E la scelta di escludere in radice dalla legislazione vigente l'istituto suddetto, applicato dai primi giudici ed a questo punto non rimesso in discussione da alcuna delle parti, si è tradotta in un palese vizio di ultrapetizione (art. 112 cod. proc. civ.), per avere la sentenza impugnata escluso sia la situazione fattuale, che la definitiva sottrazione illegittima dei beni B. accertate in primo grado e non impugnate nei motivi di appello. Siffatta scelta incorre altresì nel vizio di contraddittorietà ed illogicità manifesta denunciato dall'ANAS, in quanto la sentenza impugnata aveva invece invocato ed applicato i principi sull'occupazione appropriativa sia per giustificare la disapplicazione del provvedimento 5 marzo 1997 dell'ente di proroga- riapprovazione della dichiarazione di p.u. ("si è in presenza di una ablazione illegittima della proprietà del privato da parte dell'amministrazione": pag. 6), sia per individuare l'ente responsabile dell'illegittima ablazione, perciò tenuto al risarcimento del danno (pag. 6-9) e respingere i motivi di appello al riguardo formulati dall'ANAS; per cui è stato raggiunto l'abnorme risultato di disciplinare l'espropriazione in esame, nonchè di esaminare e risolvere i motivi di impugnazione ad essa relativi, in conformità ai principi enunciati dalla giurisprudenza per questo istituto, del quale poi, nella parte conclusiva della decisione sono state, invece, negate legittimità ed applicabilità. Si deve aggiungere che la contestazione ha assunto carattere meramente formale e non è sfociata in alcun risultato utile perchè la Corte Territoriale l'ha conclusa senza indicare quale istituto avrebbe applicato in luogo di quello considerato in contrasto con la Convenzione europea; e senza neppure recepire quello attinto dalla Corte europea nelle sentenze di condanna dello Stato italiano per avere tutelato l'espropriazione indiretta, inidonea secondo i giudici di Strasburgo a sottrarre la titolarità dell'immobile all'originario proprietario: perciò rimasto tale. Laddove al termine della lunga disquisizione la decisione impugnata è contraddittoriamente pervenuta alla conclusione che i proprietari B. avevano subito "l'ablazione illegittima dei loro terreni edificabili"; che ne era inattuabile la 'restituito in integrum" per l'avvenuta realizzazione dell'opera pubblica programmata dalle dichiarazioni di p.u.; e che pertanto essi avevano diritto all'integrale risarcimento del danno, poi liquidato in misura corrispondente al valore degli immobili ablati: nel che consistono appunto l'essenza, la funzione e la disciplina dell'occupazione espropriativa, caratterizzata secondo la giurisprudenza di legittimità, da una espropriazione sostanziale o di valore, per l'avvenuta realizzazione dell'opera pubblica che più non consente la restituzione del bene all'originario proprietario ed il suo ripristino nella consistenza e situazione originarie; e, per converso dall'obbligo dell'espropriante di corrispondere al soggetto illegittimamente privato del diritto dominicale l'intero valore venale dell'immobile sottrattogli (Cass. sez. un. 1464/1983; 3940/1988; Corte Costit. 188/1995; 384/1990). E con gli stessi caratteri avallata dal legislatore nel settore dell'edilizia economica e sociale, ove è stata esclusa la restituzione del terreno al proprietario, cui, in sostituzione è stato attribuito il menzionato diritto al risarcimento del danno (L. n. 458 del 1988, art. 3). D'altra parte, senza il trasferimento autoritativo dei terreni B. e la loro illegittima ablazione sarebbe mancato il titolo che consentiva alla Corte di appello di liquidare l'indennizzo sostitutivo commisurandolo al loro intero valore venale. Pertanto questa Corte deve limitarsi ad escludere la legittimità di tale dichiarazione meramente formale di disapplicazione dell'istituto per avere tanto la giurisprudenza di legittimità, quanto la Corte Costituzionale - soprattutto con le note recenti sentenze 348 e 349/2007 - ribadito la regola che al giudice non è consentito disapplicare direttamente una norma interna asseritamente in contrasto con le disposizioni ed i principi della Convenzione europea, poichè la prospettata incompatibilità tra le due norme può essere denunciata esclusivamente come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell'art. 117 Cost., comma 1, di esclusiva competenza del giudice delle leggi. E perchè il legislatore ha recentemente ribadito la vigenza dell'occupazione espropriativa disponendo con la Legge Finanziaria n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, sub e), che ha modificato l'originario testo dell'art. art. 55 del T.U. sulle espropriazioni per p.u. appr. con D.P.R. n. 327 del 2001, e lo ha adeguato alla ricordata pronuncia 349/2007 della Consulta, che il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene anche "Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996". 8. La contestazione dell'istituto se non ha influito sul riconoscimento dell'illegittima ablazione in danno dei B., nè sull'attribuzione agli stessi dell'indennizzo di cui si è detto, ha tuttavia comportato l'abnorme disapplicazione dell'intera normativa contenuta nella L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, che la Corte di appello ha disinvoltamente collegato all'occupazione acquisitiva, senza considerare, per un verso che la stessa disciplina tutte le tipologie di espropriazioni - legittime ed illegittime - di terreni, in particolare stabilendo il criterio per determinarne la natura, nonchè l'epoca cui deve essere compiuta la relativa ricognizione; e che la Corte Costituzionale ha ripetutamente considerato conformi al precetto contenuto nell'art. 42 Cost. (Corte Cost. 283/1992; 443/1993; 261/1997) le relative disposizioni sulle quali non sussiste peraltro alcuna pronuncia di incompatibilità con la Convenzione europea da parte della Corte Edu. E la prima di esse nell'attribuire valenza decisiva per stabilire della destinazione dell'immobile al cd. criterio dell'edificabilità legale desumibile esclusivamente dagli strumenti urbanistici di pianificazione del territorio, richiede che la ricognizione delle possibilità legali ed effettive di edificazione venga eseguita al momento del verificarsi della vicenda ablatoria; ed identifica siffatto momento in quello di adozione del decreto ablativo, ove si tratta di determinare l'indennità di espropriazione ed il procedimento è, perciò, ritualmente definito dal provvedimento suddetto (Cass. 3838/2004; 10570/2003; 7066/2003; 4140/2003; 818/1999 sez. un.). Mentre in mancanza, qualora l'immobile venga egualmente trasformato irreversibilmente nell'opera pubblica programmata, provocandone l'acquisto in capo alla P.A. espropriante in forza della occupazione espropriativa, come è avvenuto nel caso concreto, tale momento coincide con la radicale trasformazione, ove operata in periodo di detenzione illegittima dell'area, ovvero con l'inutile scadenza del periodo di occupazione legittima durante il quale la trasformazione è avvenuta (Cass. 3645/2003; 1225/2002; 320/2001; 1816/2000; 7655/1997). E resta escluso che la valutazione possa compiersi alla stregua di una classificazione urbanistica remota e non più attuale, o di una condizione "preurbanistica" che avalli il ricorso al criterio di edificabilità di fatto: come invece ha fatto la Corte di appello facendo erroneamente riferimento alla destinazione urbanistica considerata dal Piano di ricostruzione antecedente a quello vigente all'epoca suddetta che l'ANAS ha indicato nel P.R.G. approvato dalla G.R. con Delib. 20 ottobre 1976, n. 11850 e dalla successiva variante appr. con successiva Delib. della stessa Giunta 22 maggio 1989, n. 4402. Ma la decisione gravata ha errato anche laddove ha ricavato la natura edificatoria dei terreni: a) dalla loro pacifica edificabilità di fatto; b) dal vincolo di viabilità preordinato all'esproprio; c) dall'offerta di indennizzo che la COESTRA aveva inviato ai proprietari per conto dell' ANAS, pararne trandolo ai terreni edificabili. Il primo ed il terzo indice infatti non sono presi in alcuna considerazione dal sistema posto dall'art. 5 bis, il quale: 1) ha introdotto una rigida dicotomia, che non lascia spazi per un "tertium genus", tra "aree edificabili" ed "aree agricole" cui ha equiparato quelle "non classificabili come edificabili", associandola ad una verifica oggettiva e non legata a valutazioni opinabili, che può esser data solo dalla classificazione urbanistica dell'area in considerazione; 2) ha qualificato edificabile un'area solo se, e per il solo fatto che, come tale, essa risulti classificata al momento della vicenda ablativa, intesa come appena spiegato, dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza della edificabilità legale; 3) più non consente di far riferimento ad una pretesa edificabilità di fatto divergente dalla previsione degli strumenti urbanistici o da vincoli imposti dalla legge, in quanto ha inteso richiedere che l'edificabilità di fatto si armonizzi con quella legale, onde il carattere edificatorio del fondo espropriato deve essere escluso, senza che le eventuali possibilità "effettive" di edificazione, o, comunque, di sfruttamento economico del fondo in via alternativa, vengano minimamente in considerazione quante volte non sussistano le possibilità legali di edificazione; 4) ha ritenuto che non può essere classificata come "edificabile" un'area allorquando gli strumenti urbanistici non preordinati all'espropriazione l'assoggettino a vincolo di inedificabilità o le attribuiscano destinazione agricola, perchè in entrambi questi casi alla stessa vengono precluse le possibilità legali di edificazione (Cass. sez. un. 23 aprile 2001, n. 172 e successive). D'altra parte, la stessa Corte territoriale ha riferito che i terreni B. ricadono "in zona in parte destinata a verde pubblico ed attrezzature sportive", - e l'ANAS ha ribadito siffatto accertamento trascrivendo le risultanze delle indagini peritali da cui risulta che alcune aree erano ubicate in zone destinate a verde pubblico ed attrezzature sportive o altre attrezzature pubbliche, altre aree in zone destinate a viabilità ovvero a percorsi pedonali; per cui, siccome i giudici di secondo grado hanno confermato siffatte destinazioni (pag. 25), a nulla rilevava per le considerazioni avanti esposte la destinazione loro impressa dai precedenti piani di ricostruzione, essendo invece decisivo che per lo strumento urbanistico vigente all'epoca in cui doveva compiersi la ricognizione legale delle aree, che le zone suddette risultassero concretamente vincolate ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature sportive ecc), che non ne tollera la realizzazione ad iniziativa privata neppure attraverso strumenti di convenzionamento (Cass. 24585/2005; 2812/2006; 11322/2005; 23973/2004; 12966/2004). In tal caso, infatti, la classificazione ha apportato un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione e che sono, come tali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigente legislazione edilizia, con la conseguenza che le aree andavano qualificate come non edificabili. Laddove, solo se il vincolo posto dalla classificazione introduca una destinazione realizzabile per espressa previsione dello strumento urbanistico anche ad iniziativa privata, o promiscua pubblico privata, che non comporta, cioè, interventi (o successive espropriazioni) ad esclusiva iniziativa pubblica e, quindi, attuabili anche dal soggetto privato (non importa se direttamente ovvero in seguito ad accordi di natura complessa), detto vincolo non sarebbe stato inidoneo ad escludere la vocazione edificatoria dei suoli B.. Assolutamente erronea è infine l'equivalenza prospettata dalla decisione tra destinazione a viabilità e vincoli preordinati ad espropriazione che non comporterebbe ancora l'automatica conseguenza della natura edificatoria dei terreni, ma soltanto quella che del vincolo non si deve tener conto, e cioè si deve totalmente prescindere da esso (art. 5 bis, 3 comma): risultando invece ancora una volta decisiva per la classificazione dell'area gravata la destinazione attribuita dallo strumento urbanistico generale alla zona in cui la stessa è compresa. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è assolutamente consolidata nel ritenere con particolare riguardo alla qualificazione di suoli destinati alla realizzazione di opere di viabilità previste dal piano regolatore, che l'indicazione delle opere necessarie (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 7, comma 2, n. 1), comporta una situazione di inedificabilità delle parti del territorio interessate, che non concreta un vincolo preordinato ad esproprio a meno che non si tratti di destinazione assimilabile all'indicazione delle reti stradali all'interno e a servizio delle singole zone (L. n. 1150 del 1942, art. 13), come tali riconducibili a vincolo imposto a titolo particolare, a carattere espropriativo (Cass. 19924/2007; 13199/2006; 24837/2005; 3386/2004; 296/2002). Solo in tale ultimo caso, infatti, detti vincoli discendono dalle specifiche prescrizioni (cfr. della cit. L. n. 1187 del 1968, art. 2) riguardanti singoli immobili interessati alla realizzazione delle relative opere pubbliche previste nel piano o da particolari disposizioni di legge (ovvero precisate in appositi provvedimenti amministrativi) e da effettuare nell'interesse della collettività; e, nell'ambito della programmazione e pianificazione urbanistica, interviene in un momento logicamente successivo a quello della zonizzazione del territorio, perchè corrispondente ad ulteriori vicende collegate all'emersione di nuovi e specifici interessi pubblici, variamente accertati. E trattandosi di imposizioni discrezionalmente fissate, comportanti, secondo la Corte Costituzionale (sent. 179/1999; 344/1995; 379/1994), come effetto pratico uno svuotamento di rilevante entità ed incisività del contenuto del diritto di proprietà, ed in particolar modo, la esclusione o limitazione immediatamente operativa, delle possibilità edificatorie per determinati beni in vista dell'attuazione delle opere di utilità generale, i vincoli in questione, quale che ne sia il contenuto, poichè collegati esclusivamente all'insorgere di questi nuovi specifici interessi ed al procedimento ablativo volto a rendere concreta questa finalità, non sono ascrivibili al modo di essere della proprietà privata, così come preventivamente conformata dagli strumenti urbanistici. In conclusione, la sola indagine devoluta alla Corte Territoriale - che, invece l'ha omessa del tutto - era quella di accertare la destinazione attribuita dagli strumenti urbanistici del comune di Pontassieve ai terreni (illegittimamente) espropriati all'epoca avanti indicata: perchè se edificabile, la liquidazione giudiziale dell'indennizzo deve essere compiuta essendo stato dichiarato incostituzionale ad opera della ricordata decisione della Consulta 349/2007 il criterio di calcolo riduttivo introdotto dalla L. n. 662del 1996, art. 3, comma 65 - in base al valore in comune commercio delle aree omogenee (c.d. metodo sintetico-comparativo), ovvero tenendo conto degli indici di fabbricabilità della zona urbanistica in cui ciascun terreno è ubicato (c.d. metodo analitico- ricostruttivo). Mentre se la destinazione di detti terreni non era edificatoria, i terreni dovevano essere qualificati non edificabili. E trattandosi non di indennità di espropriazione (da determinarsi con il criterio tabellare di cui alla L. n. 855 del 1971, art. 16, cui rinvia il comma 4, dell'art. 5 bis), ma di risarcimento del danno da c.d. occupazione espropriativa, doveva essere consentito ai proprietari di dimostrare, avuto riguardo alle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini in relazione alle utilizzazioni consentite dagli strumenti di pianificazione del territorio, che il loro terreno, all'interno della categoria suoli inedificabili, debba essere apprezzato e valutato in funzione di una diversa (da quella agricola) destinazione del bene ugualmente compatibile con la sua ormai accertata inedificabilità (Cass. 14783/2007; 6281/2004; 9683/2000). 9. L'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale comporta l'assorbimento del quarto relativo al valore delle aree espropriate, fondato sul presupposto ancora invece da accertare, della loro ritenuta edificabilità; nonchè del quinto relativo agli accessori dell'indennizzo (rivalutazione monetaria) riconosciuti ai proprietari. Con il sesto motivo, invece, l'ANAS, deducendo violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, del T.U. sulle espropriazioni per p.u. appr. con D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 37 e 55; della L. n. 865 del 1971, art. 20 e L. n. 2359 del 1865, art. 13, censura la sentenza impugnata anche in ordine alla determinazione dell'indennità di occupazione temporanea, assumendo: a) che nell'accertare la destinazione "legale" dei terreni erano stati compiuti gli stessi errori denunciati per la liquidazione del risarcimento del danno spettante per l'avvenuta occupazione acquisitiva, che avevano indotto la Corte ad attribuire erroneamente agli stessi natura edificatoria; b) che anche la durata dell'occupazione temporanea consentita dal relativo D.M. 4 aprile 1991 e relativo D.M. 6 aprile 1992, doveva essere ridotta in quanto spirato il termine di ultimazione dei lavori contenuto nelle dichiarazioni di p.u. rispettivamente di g. 900 e di g. 360, entrambe erano divenute inefficaci travolgendo per il periodo successivo anche i decreti autorizzativi dell'occupazione; c) che infine era erronea pure l'epoca in cui erano state valutate le aree e determinata l'indennità virtuale di espropriazione, corrispondente all'ultimo anno di occupazione; mentre il valore secondo la giurisprudenza di legittimità doveva essere calcolato con riferimento a ciascun anno di occupazione per il quale era dovuto l'indennizzo. Anche queste censure devono essere accolte. E' vero, infatti, che questa Corte ha ripetutamente affermato che i termini entro i quali devono cominciare e compiersi le espropriazioni ed i lavori, stabiliti dalla L. n. 2359 del 1865, art. 13, comma 1, non hanno eguale rilievo rispetto all'efficacia temporale della dichiarazione di pubblica utilità, in quanto l'inosservanza del termine per il compimento della procedura espropriativa non ne determina la decadenza, qualora non sia ancora perento il termine finale per il compimento dell'opera. Ma ciò vuoi dire soltanto che qualora la dichiarazione preveda due diverse scadenze per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, non basta che sia scaduto il primo di essi per determinarne l'inefficacia che consegue soltanto all'inutile decorso del secondo, che nella prassi è di regola quello più lungo. Allorquando, invece, sia più breve il termine fissato per l'ultimazione dei lavori, come si è verificato nella fattispecie, decreti ablatori possono essere emessi e conservano efficacia finchè sia ancora in corso il relativo termine che assume questa volta il ruolo di termine finale determinante, secondo l'espressione letterale dell'art. 13; il quale postulando il mancato rispetto dei termini prefissati nella dichiarazione di p.u. comporta la perdita del potere espropriativo solo qualora siano decorsi tutti e quattro i ricordati termini, determinando ipso iure la decadenza della dichiarazione medesima (Cass. sez. un. 13075/2007; sez. 1^ 16907/2003). Pertanto siccome entrambi i giudici di merito hanno accertato che tanto il D.M. 4 aprile 1991, quanto quello D.M. 6 aprile 1992 stabilivano un termine di 1800 giorni per il completamento della procedura (assai più lungo di quello concesso per l'esecuzione dell'opera), è soltanto alla scadenza di quest'ultimo termine, come si è osservato in precedenza al 5, che si è verificata la decadenza della rispettiva dichiarazione di p.u.; la quale per il periodo successivo ha reso invalidi i decreti di occupazione 11 luglio 1991 e 17 giugno 1992 ancora in corso proprio perchè più non supportati da ciascuna di dette dichiarazioni (Cass. sez. un. 10024/2007; sez. 1^ 20459/2005; 2870/2005), più non consentendo il pagamento dell'indennizzo alle proprietarie, che deve conclusivamente essere corrisposto fino al 9 marzo 1996 (Decreto 11 luglio 1991) e 12 marzo 1997 (Decreto 12 giugno 1992). Anche per quanto riguarda la sua determinazione la Corte di Firenze è, poi, incorsa negli errori evidenziati per la liquidazione del risarcimento del danno avendo attribuito ai terreni destinazione edificatoria senza alcuna indagine al riguardo per il solo fatto che tale natura era stata ad essi attribuita (in base agli errati criteri di cui si è detto) allorchè era stato determinato il danno per l'occupazione acquisitiva. Non ha quindi considerato che detto indennizzo non presenta alcun collegamento con il danno in questione, derivando dal provvedimento di occupazione temporanea preordinata all'espropriazione di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 72 e L. n. 865 del 1971, art. 20, il quale attribuisce immediatamente alla P.A. il diritto di disporre dell'immobile privato allo scopo di accelerare la realizzazione dell'opera pubblica per la quale è stato emanato, perciò incidendo in misura corrispondente sui poteri dominicali del titolare del bene, privandolo (temporaneamente) in tutto o in parte delle facoltà di godimento e di disposizione. E producendo, per converso, un'obbligazione indennitaria volta a compensare, per tutta la durata dell'indisponibilità del bene, fino all'esproprio, il detrimento provocato dal suo mancato godimento (piuttosto che dal ritardo con cui viene corrisposta l'indennità di espropriazione): ossia una perdita reddituale che, essendo diversa da quella patrimoniale della perdita della proprietà del bene, impone un ristoro separato ed aggiuntivo, non assorbibile nell'indennità di espropriazione, nè allorquando si tratta come nel caso concreto della c.d. occupazione espropriativa, nel risarcimento del danno dovuto per tale illegittima ablazione (Cass. sez. un. 493/1998; 111/1999; 388/2000, nonchè Cass. 2364/2006; 10532/2002; 9926/2001). Consegue che è errato anche il momento in cui doveva essere effettuata la ricognizione legale delle aree che avrebbe dovuto coincidere con quello di ciascun decreto di occupazione temporanea, nel quale è attuata automaticamente la compressione del diritto dominicale; con la conseguenza che il giudice di rinvio dovrà valutare alle relative date le possibilità edificatorie, legali ed effettive dei fondi B. onde determinare l'indennizzo loro dovuto per l'occupazione temporanea (Cass. 7066/2003; 3645/2003;1225/2002; 320/2001). Ma la Corte di appello è incorsa in un ulteriore non meno grave errore anche con riferimento all'annualità cui ha calcolato il valore venale di ciascun terreno onde determinare l'indennità virtuale di espropriazione; che senza alcuna specificazione è stata fatta coincidere con l'ultima. Sennonchè questa Corte ha ripetutamente affermato che seppure dopo la declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza 470/1990 della Corte Costituzionale, il proprietario può richiedere l'indennità suddetta sin dalla scadenza di ciascun anno di occupazione, a prescindere dalla mancata liquidazione del suo ammontare in sede amministrativa o della comunicazione all'interessato della determinazione amministrativa, è altrettanto certo che la stessa deve essere corrisposta anno per anno, ed alla scadenza di ciascuno dei periodi annuali o, comunque, alla cessazione della occupazione, ove ciò avvenga anteriormente alla scadenza dell'anno: derivando dall'unico provvedimento di occupazione tanti rapporti autonomi, aventi durata annuale (o inferiore) e ciascuno con apposito indennizzo da pagarsi in un'unica soluzione e da commisurarsi all'indennità di espropriazione - effettiva o virtuale - dovuta se l'immobile fosse stato espropriato in quell'anno (Cass. 6102/2001; 320/2001; 13942/1999). Ma se, il diritto alla indennità di occupazione matura al compimento di ogni singola annualità, a ciascuno di questi momenti deve essere calcolato il parametro di riferimento che (per le aree fabbricabili) tiene conto, del valore venale del bene, passibile nel tempo di variazioni dipendenti dalla vicenda dello specifico mercato immobiliare di riferimento (nonchè dell'aumento o della diminuzione del costo della vita); con la conseguenza che, se la determinazione monetaria del valore venale del bene abbia subito variazioni apprezzabili nello sviluppo della occupazione legittima e registrabili alle singole consecutive scadenze annuali, ad ogni scadenza dovrà procedersi al calcolo virtuale della indennità di espropriazione (Cass. 13942/1999; 10561/1993) per commisurare ad essa la indennità di occupazione in quel momento maturata ed esigibile: indipendentemente dall'ulteriore sviluppo della occupazione e dal tempo in cui sarà pronunciata l'espropriazione e determinata la relativa indennità (o in cui l'effetto traslativo sarà diversamente conseguito). Eguali considerazioni valgono per le aree agricole o non edificabili per le quali, secondo il disposto della L. n. 865 del 1971, art. 20, l'indennità va determinata in una somma pari, per ciascun anno di occupazione ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata a norma del precedente art. 16, che ne dispone il calcolo in base ai valori agricoli medi determinati annualmente dalla Commissione provinciale di cui all'art. 15; con la conseguenza che il giudice di rinvio se accerterà che gli immobili avevano quest'ultima destinazione dovrà attenersi al criterio di stima dettato da detta normativa. Mentre se la destinazione risulterà edificabile l'indennità dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 5 bis, commi 1 e 2, ad opera della sentenza 348/2007 della Corte Costituzionale dovrà essere determinata in misura corrispondente ad una percentuale, legittimamente riferibile al saggio degli interessi legali, della indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area occupata (valore venale dell'immobile) alla scadenza di ciascuna annualità. 10. Assorbiti, pertanto sìa il primo motivo del ricorso incidentale dei B. relativo alla misura del risarcimento del danno, sia il terzo, relativo al regolamento delle spese del primo giudizio di appello, la Corte conclusivamente deve: ""
CDS 1768/2003: "" GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Cons. Stato Sez. VI, 04-04-2003, n. 1768 Fatto Diritto P.Q.M. Svolgimento del processo La ricorrente in primo grado Guidi è proprietaria di aree site nel Comune di Codigoro, interessate dall'occupazione di urgenza alla quale l'ATI Bonatti era stata autorizzata, fino al 20/7/2000 dal Prefetto di Ferrara, in funzione della realizzazione di opere civili, di armamento e segnalamento del raccordo ferroviario Codigoro- stabilimento Falco di Pomposa, come da progetto esecutivo approvato con D.M. Trasporti 21/7/1996 e dichiarazione di p.u. indifferibilità ed urgenza, di cui al precedente D.M. Trasporti 21 luglio 1995. Avverso tale decreto prefettizio gli interessati proponevano ricorso avanti al Tar Emilia Romagna - Bologna, respinto con sentenza n. 773/1997; nelle more i lavori venivano sospesi dal maggio del 1997 al settembre del 1997, per poi riprendere all'indomani della pubblicazione della sentenza. Con lettera del 26/4/2000 vaniva comunicata l'avvenuta pubblicazione, presso il Comune di Codigoro, dei piani particellari e delle ditte da espropriare; il successivo 30 maggio 2000 la ditta Guidi presentava le proprie controdeduzioni. Infine con il decreto prefettizio impugnato in primo grado 13/7/2000 n. 14380 si prorogava, fino al 30/9/2001, l'occupazione d'urgenza disposta con decreto del 3/8/1996. A sostegno del ricorso di primo grado sono state dedotte le seguenti censure: 1) Eccesso di potere per falso presupposto di fatto, disparità di trattamento, manifesta ingiustizia contraddittorietà per non avere la ricorrente, comproprietaria di una parte rilevante dei terreni occupati, ricevuto la notifica del decreto impugnato. 2) Violazione dell'art. 13 della legge n. 2365/1865 ; eccesso di potere per carenza di motivazione e falso ed erroneo presupposto di fatto. L'art. 4 del D.M. 21 luglio 1995 individuava, ai sensi dell'invocato art. 13, termini tassativi per l'inizio ed il completamento dei lavori e cioè: - avvio delle procedure espropriative entro sei mesi dalla suddetta data; inizio dei lavori entro otto mesi; - completamento delle procedure espropriative e delle opere entro cinque anni. Poiché nessuno dei suddetti termini sarebbe stato rispettato, con il provvedimento di proroga si tenterebbe illegittimamente di sanare ex post il suddetto comportamento inerte, senza che ne sussistano i presupposti in quanto: a) difetterebbero reali cause di forza maggiore, essendo il rallentamento dei lavori imputabile alla sola ditta concessionaria b) il progetto sarebbe stato modificato, come da comunicazione della concessionaria in data 17/4/1999 (rettifica del tracciato, aumento verso nord della superficie da espropriare (mq 840),e decremento di pari superficie dal lato sud). Nella carenza di un legittimo provvedimento di proroga , dovrebbe conseguentemente, ritenersi decaduta la dichiarazione di pubblica utilità e consumato il potere espropriativo. 3) Violazione dell'art. 7 della legge n. 241 /1990 in quanto detta norma andrebbe applicata anche alla fattispecie, poiché: - in generale la proroga del decreto di occupazione di urgenza costituisce un provvedimento negativo per i destinatari e determina una compressione della disponibilità del bene ed un vincolo assoluto al diritto di proprietà; - nel caso particolare, stante l'avvenuta modifica particellare rispetto al progetto originario, sussisterebbe una diversità sostanziale tra il provvedimento iniziale e quello impugnato; 4) Violazione degli artt. 7 e 14 della legge n. 109/1994 in quanto dai provvedimenti impugnati non risulterebbe il nominativo del responsabile del procedimento e l'indicazione dei mezzi finanziari; 5) Violazione degli artt. 14,16,25 della legge n. 109/1994 ed eccesso di potere, in quanto dal provvedimento impugnato non risulterebbe parimenti l'avvenuta approvazione del nuovo progetto definitivo, atto presupposto dell'occupazione d'urgenza, siccome equivalente a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza; 6) Violazione dell'art. 1 della legge n. 1/1978 non risultando adottate le necessarie varianti agli strumenti urbanistici in relazione alla nuova parte particellare, secondo la procedura prevista dalla novella dell'invocato art.1, intervenuta per effetto dell'art. 4 comma 3° della legge n. 415/1998 (approvazione del progetto definitivo ed esecutivo). Le amministrazioni intimate hanno resistito al ricorso, in particolare la difesa erariale ha eccepito: - il difetto di legittimazione attiva e di interesse al ricorso della ricorrente non più proprietaria del terreno di cui si discute per averlo venduto alla Azienda Agricola Guidi; - il difetto di legittimazione passiva del Ministero dei Trasporti e della Gestione Governativa Ferrovie Padane, nell'assunto che il concessionario sia l'unico soggetto legittimato ai fini del presente giudizio; - il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo rispetto all'azione risarcitoria avanzata dal ricorrente. La concessionaria ha eccepito: - la tardività del ricorso rispetto al termine breve di trenta giorni per la notifica, nella specie valevole ai sensi dell'art. 19 della legge n. 135/1997; - l'inammissibilità del gravame per intervenuta acquiescenza desunta dalle osservazioni presentate dalla ditta ricorrente il 30/5/2000, in sede di procedura espropriativa; nonché dal consenso dalla medesima, prestato il 17/5/1999 , allo spostamento dell'asse del tracciato ed altresì per difetto di notifica al Comune di Codigoro; - il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di risarcimento danni ex art. 34 comma 3° lett. b) del d.lvo n. 80/1998. Tutte le parti resistenti in primo grado hanno altresì contestato nel merito le censure avversarie e ne chiedono la reiezione. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda a svariati effetti, annullatori e declaratori, ma non risarcitori, con la sentenza impugnata. Con il ricorso in appello n. 12176/2001 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Ufficio del Territorio di Ferrara hanno impugnato la sentenza sostenendo il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni statali essendo la procedura espropriativa delegata all'impresa Bonatti, unico soggetto legittimato a resistere alla domanda. Con il ricorso in appello n. 12165 /2001 l'impresa Bonatti ha impugnato la sentenza devolvendo, con l'impugnazione, l'intero giudizio al giudice d'appello e contestando il ragionamento e le conclusioni cui è pervenuto il Tar nella sentenza impugnata. Sono stati proposti appelli incidentali nei due giudizi, che, chiamati per la discussione all'udienza del 7/5/2002, sono stati riuniti e decisi mediante pubblicazione del dispositivo. Motivi della decisione 1. L'appello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è fondato e deve essere accolto, l'appello della Bonatti spa è infondato e merita il rigetto mentre gli appelli incidentali meritano di essere accolti per quanto di ragione. 2. La prima questione in ordine logico attiene alla eccepita inammissibilità dell'appello del Ministero e della Bonatti per mancata notifica del ricorso alla Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Padane, presente nel giudizio di primo grado (memoria della Azienda Agricola Guidi 24/4/2002). 2.1. Il motivo è infondato - in disparte la circostanza per cui dall'omessa notifica non deriverebbe l'inammissibilità dell'appello ma solo la necessità di integrare il contraddittorio (CdS Ad. Plen. 28/10/1980 n. 39) - poiché la Gestione Governativa delle Ferrovie Padane è indicata distintamente nell'atto di appello del Ministero ed è destinataria di notifica a mezzo del servizio postale, ritualmente pervenuta (come da cartolina di ricevimento n. 36551 depositata in atti il 20/2/2002) così come è indicata nell'atto di appello della Bonatti spa, notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (come da cartolina depositata in data 14/1/2002). 2.2. La circostanza poi che la Gestione Commissariale non abbia proposto appello avverso la sentenza, come invece il Ministero delle Infrastrutture e l'Ufficio del Territorio di Ferrara, è irrilevante ai fini della correttezza della notifica dell'appello della Bonatti spa all'Avvocatura dello Stato che è sempre il procuratore costituito in primo grado, quindi legittimato a ricevere l'impugnazione, anche qualora nel prosieguo del giudizio la parte rappresentata abbia deciso di rimanere inattiva. Ciò senza poi dare rilievo all'ulteriore circostanza per cui in seguito alla delega dello Stato alle Regioni di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale operata dal D.P.C.M. 16/11/2000 in base a quanto disposto dall'art. 8 del d.lgs. 19/11/1997 n. 422, sono cessate a far data dall'1/1/2001, tutte le gestioni commissariali governative delle ferrovie. 3. Può essere in conseguenza esaminato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 3.1. Il Ministero fa valere a sostegno dell'appello un orientamento della giurisprudenza della Cassazione in merito al difetto di legittimazione della pubblica amministrazione delegante a fronte di azione risarcitoria da occupazione illegittima ed appropriativa nel caso in cui vi sia un soggetto concessionario o delegato allo svolgimento delle procedure espropriative; si tratta di un orientamento giurisprudenziale scientemente disatteso dal giudice di prime cure. 3.2. E' chiaro che il limitato oggetto dell'eccezione è l'azione risarcitoria riproposta con l'appello incidentale della Guidi Giuliana, non potendosi certo negare la legittimazione passiva del Ministero rispetto all'azione di annullamento formulata dai ricorrenti in primo grado, essendo il Ministero soggetto da qualificare, a questa stregua, quale amministrazione resistente alla quale si deve l'adozione di uno dei due atti impugnati. 3.3. La Bonatti spa è, per quanto disposto dalla convenzione in atti intercorsa con la Gestione Commissariale Ferrovie Padane, concessionario "responsabile" delle prestazioni occorrenti per l'ammodernamento ed il potenziamento della ferrovia, compresa "la progettazione esecutiva, le procedure espropriative ed i relativi indennizzi". 3.4. In proposito la giurisprudenza ha distinto il caso in cui, nell'occupazione appropriativa, vi sia corresponsabilità fra delegante e delegato, nel quale si deve ritenere rispondano entrambi, perché l'occupazione avviene non in nome e per conto ma d'intesa (art. 60 della legge 22/10/1971 n. 865), caso che comporta la conservazione in capo all'amministrazione del potere espropriativo (Cass. 20/9/1999 n. 10129); dal diverso caso in cui al delegato è trasferito ogni potere di realizzazione dell'opera (caso che si realizza nell'ipotesi di concessione) (Cass. 1/12/1999 n. 13403; in tal caso il concessionario diviene, per quanto specificato da Cass. 29/4/1999 n. 4323 organo indiretto dell'amministrazione, pur agendo in nome proprio e pur non essendo il destinatario dell'opera pubblica). 3.5. Il concessionario in tale ultimo caso è legittimato passivo in quanto soggetto attivo del rapporto espropriativo ed unico titolare delle obbligazioni che ad esso si ricollegano, anche se permane un potere di supremazia, ingerenza e controllo dell'amministrazione (così Cass. n. 4323/1999; ma anche in senso analogo Cass. n. 8246/2000; Cass. Sez. Un. n. 745/1999; Cass. Sez. Un. n. 2645/1998). 3.6. Ne consegue l'accoglimento dell'appello del Ministero che ha fatto valere il principio di esclusività della responsabilità del concessionario nel caso di delegazione intersoggettiva "c.d. propria" (o con trasferimento di poteri e responsabilità). Va peraltro precisato che il difetto di legittimazione passiva riguarda la sola azione risarcitoria e non si estende all'Ufficio del Territorio peraltro non attinto dalla sentenza di condanna del giudice di primo grado. Ne consegue la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato il Ministero appellante in solido con l'ATI Bonatti. 4. Si deve ora passare all'esame del ricorso in appello dell'ATI Bonatti. 4.1. In primo luogo va affrontata la questione relativa all'eccepito difetto di legittimazione attiva della Guidi Giuliana. 4.2. Va rilevato in proposito che le risultanze catastali alle quali fa riferimento in sentenza il Collegio di primo grado comprovano l'evidente interesse e la legittimazione attiva a ricorrere. In punto di fatto si deve rilevare che la Guidi Giuliana è anche destinataria dell'atto di offerta dell'indennità provvisoria di esproprio (cfr. deposito in atti del 19/4/2002) sicché anche sotto questo profilo risulta confermata la legittimazione attiva dell'odierna appellata, poiché è la stessa concessionaria ad individuarla quale proprietaria destinataria dell'offerta. 5. Vi è in la questione relativa alla pretesa acquiescenza o carenza di interesse a ricorrere proposta sotto svariati profili in primo grado e riproposta con l'appello dell'ATI Bonatti. 5.1. In primo luogo occorre affrontare l'incidenza sull'attuale controversia della sentenza n. 773/1997 del Tar Emilia Romagna, sentenza che, riguardando atti diversi, quali quelli di approvazione del progetto esecutivo e di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere non può spiegare alcun effetto sulla presente causa nella quale si controverte in ordine alla legittimità della proroga delle procedure espropriative e di occupazione d'urgenza (sicché non può essere opposto alcun giudicato al ricorrente). 5.2. Poi si deve esaminare la rilevanza della dichiarazione liberatoria 17/5/1999 prodotta in primo grado dalla difesa Bonatti e delle osservazioni svolte nell'ambito della procedura espropriativa. 5.3. Orbene alle osservazioni di cui alla nota 30/5/2000 (doc. 14 della produzione Guidi in primo grado) non può riconoscersi alcuna efficacia ai fini dell'acquiescenza alla proroga della procedura espropriativa, in quanto rese dall'Azienda Agricola Guidi - e non dalla ricorrente odierna appellante - in data antecedente all'adozione degli atti di proroga impugnati, prive di manifestazioni di consenso alla cessione delle aree, formulate in un contesto procedimentale dialogico di verifica della legittimità e della correttezza delle procedure espropriative (v'è un puntuale riferimento, in detta nota, alla qualificazione giuridica delle dichiarazioni rese da intendersi quali osservazioni conseguenti a deposito e pubblicizzazione di atti della procedura espropriativa) ed, in ultimo, manifestanti numerose perlessità sulla regolarità degli atti adottati. Ne consegue il rigetto dell'eccezione di acquiescenza sotto questo profilo. 5.4. Ulteriore profilo è quello relativo alla dichiarazione del 17/5/1999 (doc.8 della produzione Bonatti in appello). 5.5. Anche questo documento è privo di rilievo al fine di documentare l'acquiescenza nel senso voluto dall'ATI appellante. 5.6. Si deve ricordare che l'acquiescenza postula da parte del ricorrente un comportamento chiaro ed inequivocabile, dal quale possa evincersi la sua volontà di accettare gli effetti del provvedimento, rinunciando a far valere contro di esso eventuali motivi di impugnativa (CdS, V, 30/3/1998 n. 398). L'acquiescenza ad un provvedimento amministrativo sussiste, quindi, solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti o comportamenti univoci posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che dimostrino la chiara ed irrefutabile volontà dello stesso di accettare gli effetti e l'operatività; pertanto va esclusa la possibilità di affermare la sussistenza dell'acquiescenza per mera presunzione, non potendosi in tal caso trovare univoco riscontro della volontà dell'interessato di accettare tutte le conseguenze dell'atto amministrativo (CdS, V, 26/10/1998 n. 1544). 5.7. La liberatoria dell'Azienda Agricola Guidi riguarda solo alcuni ripristini eseguiti dopo le occupazioni parziali realizzate per la costruzione di un manufatto sul canale Galvano e per un errore di tracciato. Essa è effettuata limitatamente alle predette occupazioni e non può presumersi da detta dichiarazione nulla di più di quanto essa letteralmente manifesta. Ne deriva la possibilità - per la ricorrente azienda Guidi Giuliano - di impugnare la proroga dell'occupazione e gli atti presupposti. 5.8. Ulteriore questione riguarda l'acquiescenza intervenuta per omessa impugnativa del provvedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità, punto sul quale si lamenta l'omessa pronuncia in sentenza di primo grado. 5.9. In relazione a tale ultimo profilo della eccepita acquiescenza si deve rilevare che il ricorso di primo grado pur non indicando il D.M. 6/4/2000 espressamente fra gli atti impugnati rivolge sostanzialmente anche avverso tale D.M. i motivi d'impugnazione; tale D.M. è poi oggetto dell'atto di estensione dell'impugnativa del 17/1/2001 (in atti) non essendo stato originariamente pienamente conosciuto dalla ricorrente. In virtù di tale atto di estensione dell'impugnativa - recante motivi aggiunti proposti avverso atto non conosciuto in precedenza - le censure avanzate di violazione di legge ed eccesso di potere per insussistenza dei presupposti della proroga e di violazione di legge per omessa comunicazione di avvio del procedimento sono da riferire ad entrambi gli atti impugnati sin dal ricorso originario (tanto che proprio in fine del ricorso introduttivo del giudizio, con riferimento al primo motivo, si specifica: "dal D.M. 6/7/2000 non emerge alcuna ragione che dia contezza ai privati del supporto dell'agire dell'amministrazione", mentre, con riferimento al secondo motivo, lo stesso ricorso lamenta che le "informazioni relative alla proroga dei termini dell'espropriazione sono state tenute nascoste all'interessata"). Anche questo profilo di eccepita acquiescenza non sussiste. 6. Si può ora esaminare il merito del ricorso. 6.1. La prima questione attiene alla sussistenza o meno dei presupposti per la proroga delle procedure espropriative e di occupazione. 6.2. Occorre brevemente ricostruire lo ius positum in tema di provvedimenti di proroga. 6.3. Come è noto l'art. 13 della legge del 1865 dispone che il decreto dichiarativo della pubblica utilità deve contenere anche i termini entro i quali devono iniziarsi e completarsi le espropriazioni ed i lavori. L'indicazione spetta quindi allo stesso soggetto competente a dichiarare la pubblica utilità dell'opera. I termini sono quattro: l'inizio delle espropriazioni, il compimento delle stesse, l'inizio dei lavori e la loro chiusura. Essi possono essere indicati anche per relationem, attraverso il rinvio ad altri atti o provvedimenti dai quali i termini possono desumersi. La legge stabilisce che, scaduti tali termini la dichiarazione di pubblica utilità diviene inefficace e che non può procedersi all'espropriazione se non in base ad una nuova dichiarazione di pubblica utilità. 6.4. L'inefficacia può essere evitata prorogando i termini per casi di forza maggiore o altre ragioni indipendenti dalla volontà. Testualmente l'art. 13 della legge n.2359 del 1865 sancisce che: "l'Autorità che stabilì i suddetti termini li può prorogare per casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo". La proroga deve essere pronunciata prima della scadenza del termine originario (CdS IV 15/4/1987 n. 232), se i termini sono stati fissati dall'autorità amministrativa è la stessa autorità che deve disporre la proroga, per un tempo prefissato, se il termine è fissato dalla legge, la proroga viene disposta con decreto ministeriale per un tempo non eccedente il terzo di quello originario. 6.5. In tema di ragioni che possono fondare la proroga la giurisprudenza ha tradizionalmente ricordato la forza maggiore e le altre ragioni indipendenti dalla volontà dell'espropriante riconducendo queste ultime ad obiettive difficoltà che si frappongono al compimento degli atti espropriativi (CdS IV 1/4/1999 n. 495), non superabili agevolmente (CdS IV 15/7/1993 n. 717). Il provvedimento di proroga deve essere motivato (Csi 10/9/1991 n. 364) e non è sufficiente l'indicazione che il protrarsi delle procedure non consente il rispetto dei termini originariamente fissati (Csi n. 364/1991) circostanza quest'ultima che potrebbe essere imputabile all'amministrazione. Si è ritenuto - in questo quadro - imputabile all'amministrazione la ripetizione della notifica dell'offerta dell'indennità di esproprio ad alcuni intestatari di particelle, quali livellari e non proprietari a titolo pieno, o il caso della richiesta di pareri non obbligatori (CdS IV 25/11/1991 n. 982). Il problema, sempre vivo sul piano casistico, è quello della imputabilità dei ritardi, nei casi dubbi che richiederebbero una certa attività e diligenza dell'ente espropriante per essere superati 6.6. La giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato, manifestando un orientamento garantista verso le posizioni dei privati, ha sostenuto che la proroga dei termini è istituto di carattere eccezionale, ancorato all'esistenza di obiettive difficoltà al compimento di atti espropriativi, in alcun modo dipendenti dalla volontà dell'ente espropriante (CdS 19/1/2000 n. 248). 6.7. L'orientamento garantista è argomentato dal carattere non dovuto della proroga, dalla eccezionalità delle cause giustificative di essa, riconducibili alla forza maggiore o altre ragioni equiparabili , dalla natura perentoria dei termini di completamento dei lavori e delle procedure ablatorie in prima battuta prefissati nella dichiarazione di pubblica utilità. 6.8. La prefissione di termini - è stato argomentato - risponde alla necessità di rilievo costituzionale (art. 42 comma 3° della Cost.), di limitare il potere discrezionale della pubblica amministrazione, al fine di evitare di mantenere i beni espropriabili in stato di soggezione a tempo indeterminato, inoltre, essa risponde all'ulteriore finalità di tutelate l'interesse pubblico a che l'opera venga eseguita in un arco di tempo valutato congruo per l'interesse generale per evidenti ragioni di serietà dell'azione amministrativa (CdS Sez. II 5/11/1997 n. 2001/94 ; CdS IV 20/4/1993 n. 436; Csi 10/9/1991 n. 364; CdS IV, 17/9/1989 n. 623). 6.9. Si conclude rilevando che la legittimità della proroga è ancorata all'esistenza di obbiettive difficoltà al compimento di atti espropriativi (in alcun modo dipendenti dalla volontà dell'ente espropriante) che, impedendo il regolare corso del procedimento, non possono altrimenti essere superate, non offrendo l'ordinamento a tal fine altro idoneo strumento giuridico (in termini analoghi CdS V 21/7/1997 n. 724; CdS IV 15/7/1993 n. 717; CdS IV 25/11/1991 n. 982; CdS IV 21/12/1985 n. 810). Ne consegue la necessità di uno scrutinio scrupoloso ed esigente delle reali ragioni e dei presupposti a base delle proroghe discrezionali, richiedendosi in conclusione: 1) l'identità fra autorità che stabilì i termini ed autorità che provvede alla proroga, salvo mutamenti di competenza in forza di leggi sopravvenute; 2) l'individuazione di cause di forza maggiore o altre ragioni indipendenti dalla volontà dei concessionari che giustifichino la proroga; 3) l'identità fra progetto originario e progetto da realizzarsi a seguito della proroga. 6.10. In ultimo giova sottolineare che l'art. 13 si riferisce alle procedure espropriative e non è automaticamente applicabile alle procedure di occupazione d'urgenza, perché non è possibile sovrapporre i termini dell'una fase e dell'altra. 6.11. In punto di fatto occorre ricordare poi che l'art. 4 del D.M. 21/7/1995 n. 2473 (50) 910/24 individuava i termini per l'inizio e la fine della procedura, prevedendo il completamento delle procedure e delle opere entro cinque anni e quindi entro il 21/7/2000. 6.12. La proroga è stata disposta dal Ministero dei Trasporti e quindi nulla quaestio sul primo requisito evidenziato sub 6.9 (come rilevato anche dal ricorrente in primo grado odierno appellato). 6.13. Sussiste invece - come rilevato dal giudice di primo grado - una lacunosità ed insufficienza del provvedimento nell'individuazione delle cause giustificative della proroga. Il D.M. impugnato infatti fa riferimento all'impossibilità di ultimare le opere connesse al completamento delle pratiche espropriative per quanto ritenuto nella nota 24/5/2000 prot. n. 1614 inviata dal concessionario. 6.14. Detta nota fa riferimento alla circostanza per cui non si violerebbe comunque il termine massimo quinquennale previsto per le occupazioni d'urgenza, adduce poi mere difficoltà attuative ed esecutive , relative al perfezionamento dei tipi di frazionamento, ai fini della determinazione delle superfici di esproprio, ed evidenzia che le tempistiche di approvazione dei tipi di frazionamento dipendono dall'Ufficio del Territorio di Ferrara. 6.15. La motivazione del decreto non sembra fare altro che rinviare a mere difficoltà attuative relative alla lunghezza delle procedure, non evidenzia alcun fatto obiettivo non dipendente dalla volontà del concessionario (non potendo poi rilevare in alcun modo la tempistica dell'Ufficio del Territorio di Ferrara che sovrintende alla procedura espropriativa). 6.16. La causa posta a base della richiesta di proroga è imputabile al concessionario poiché è relativa alla mera lunga durata della procedura. 6.17. Non può condividersi l'assunto dell'ATI appellante secondo il quale basterebbe a giustificare la proroga la mera necessità di completare la procedura per evitare un danno all'amministrazione e quindi alla collettività. Tale ricostruzione della mens legislatoris, dimentica del dato letterale della norma che fa riferimento a cause di forza maggiore ed a ragioni non dipendenti dalla volontà dell'espropriante, giustificherebbe le sanatorie ex post di comportamenti inerziali che potrebbero poi essere superati in forza di provvedimenti di proroga che consentano ulteriori spazi di operatività ai concessionari. Ne risulterebbe - anche senza considerare il vulnus alla proprietà e limitando l'esame al piano del mero interesse erariale - compromessa l'efficienza nella realizzazione delle opere pubbliche. 6.18. Né può avere rilievo la circostanza per cui - in dipendenza della esclusione di una proroga per meri ritardi - si creerebbe "una ingiustificata situazione di vantaggio per il privato che, pur avendo visto già trasformato il proprio bene, dalla mancata proroga del vincolo espropriativo in assenza di condizioni di eccezionalità tali da giustificare la proroga viene ad acquisire un vantaggio economico privo di riferimento ad una concreta modificazione della situazione sostanziale delle aree in occupazione". 6.19. I riflessi vantaggiosi sulla sfera patrimoniale del privato sono la conseguenza del principio di legalità dell'azione amministrativa (e delle responsabilità della pubblica amministrazione quale principio fondamentale del sistema dopo la sentenza Cass. Sez. Un. n. 500/1999), per cui la situazione che si determina a seguito della impossibilità della proroga è - anche in considerazione della necessità di prevedere per legge i casi di espropriazione - non certo "ingiustificata" costituendo un mero riflesso del principio di legalità che permea l'azione amministrativa in generale e nei rapporti con la proprietà privata in particolare (cfr. sulla valenza del principio di legalità e sulla contrarietà dell'istituto dell'occupazione appropriativa per accessione invertita alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo la sentenza della Corte Europea dei diritti umani 30 maggio 2000 Soc. alberghiera Belvedere c. Gov. Italiano). 6.20. Rispetto quindi al momento in cui il Consiglio di Stato ha affinato il suo indirizzo giurisprudenziale garantista in tema di proroga dei termini dell'espropriazione è intervenuta la novità costituita dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che conferma l'esigenza di riportare l'azione amministrativa in materia di espropri al principio di legalità, esigenza che si armonizza con la considerazione della proroga dei termini quale istituto eccezionale. 6.21. Quanto poi alla prospettazione dell'ulteriore argomento secondo il quale potrebbe prescindersi da uno scrutinio motivazionale approfondito laddove non si ecceda il termine quinquennale massimo previsto dalla legge (il riferimento è all'art. 20 della legge n. 1971 /865), deve osservarsi che il predetto termine nella specie, è superato dal decreto di esproprio, se calcolato con riferimento alle procedure espropriative e alla data di emanazione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell'opera e che detto limite quinquennale, previsto per le procedure d'occupazione d'urgenza, non può essere considerato come un limite utilizzabile anche per le procedure espropriative per l'autonomia dei due procedimenti connessi. Ciò significa che il termine non è invocabile per prorogare la procedura di esproprio ma è termine dell'occupazione d'urgenza, che non può essere protratto mediante proroghe o rinnovi, ciò non esclude la prorogabilità del minore termine eventualmente concesso dal singolo provvedimento, sempre che la durata complessiva non venga a superare il quinquennio (CdS IV 3/7/1979 n. 588) e sempre che sussista la pendenza di una procedura espropriativa (CdS IV 17/11/1981 n. 885). Naturalmente nella specie la possibilità di sfruttare il maggior termine dell'occupazione d'urgenza non rileva poiché ciò che viene in considerazione è il fatto presupposto del superamento del termine prefissato per la emanazione del decreto d'esproprio, per la durata massima delle procedure espropriative, termine che costituisce il presupposto di legittimità dell'occupazione d'urgenza di cui all'art. 20 della legge n. 865/1971 (l'art. 20 comma 1° si riferisce all'"occupazione di urgenza delle aree da espropriare") in quanto la pendenza di una procedura espropriativa costituisce un presupposto di legittimità della occupazione di urgenza finalizzata all'esproprio, con la conseguenza che, divenuta inefficace o annullata la dichiarazione di pubblica utilità, diviene inefficace o illegittima in via derivata e viene travolta anche l'occupazione d'urgenza (CdS Ad. Plen. 24/1/2000 n. 2). 6.22. Un ulteriore argomento viene portato a sostegno della proroga - ed evidenziato nell'atto di appello - quello relativo al ritardo nelle immissioni in possesso rispetto al termine prefissato nel provvedimento del 21/7/1995. 6.23. Ma, in disparte la circostanza per cui tale ritardo viene evidenziato per sottolineare che il termine quinquennale di occupazione d'urgenza non è decorso (e tale termine non è argomento sufficiente a prorogare il termine per l'adozione del decreto di esproprio), si deve rilevare che nella nota 24/5/2000 si fa valere il mero ritardo nell'immissione in possesso senza alcuna spiegazione relativa alle ragioni di tale mancato rispetto dei tempi prefissati. 6.24. Solo in sede di scritti difensivi si è addotta la circostanza per cui i tempi si sarebbero protratti a causa della procedura contenziosa proposta dai danti causa del ricorrente in primo grado ma ciò costituisce allegazione postuma, tra l'altro generica poiché non basta la pendenza di una procedura contenziosa per giustificare inerzie nella procedura ma occorre verificare se, nel corso della procedura, siano stati adottati provvedimenti inibitori o aventi come effetto quello della sospensione dei lavori. Nella specie esattamente il giudice di primo grado ha rilevato , con argomento che merita adesione, che il Prefetto di Ferrara ha sospeso i lavori solo dal maggio 1997 al settembre 1997, mentre la proroga è stata concessa per un periodo tre volte superiore. Deve poi rilevarsi che il punto centrale - che avrebbe dovuto essere giustificato per ragioni oggettive - è il ritardo nell'emanazione del decreto di esproprio sul quale proprio nulla di concreto viene prospettato dall'ATI appellante e dall'amministrazione. 6.25. Non sussiste poi il denunciato vizio di ultrapetizione della sentenza che - nell'assunto dell'ATI appellante - avrebbe esteso la propria cognizione al provvedimento ministeriale avverso il quale non sarebbe stata mossa alcuna censura. Il rilievo è infondato in fatto: il ricorso di primo grado impugna i due atti , censura la proroga concessa dal Ministero (a pag. 5 ad es. si evidenzia che sussiste uno solo dei requisiti della proroga la competenza del soggetto ossia il Ministero) e, di riflesso, la proroga prefettizia, quale atto connesso. 6.26. Da tutto quanto esposto deriva la legittimità e la conferma della sentenza nella parte in cui ha accolto il primo motivo del ricorso di primo grado. 7. Si deve ora esaminare l'appello della Bonatti sul capo della sentenza relativo all'applicabilità dell'art. 7 della legge n. 241/1990 alla procedura ablatoria in esame. 7.1. Viene in rilievo in via generale il rapporto fra legge n. 241/1990 e proroga della dichiarazione di pubblica utilità e dell'occupazione di urgenza. 7.2. Sulla violazione dell'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento occorre ricordare che se è vero che la legge n. 241/1990 ha inteso attuare un'espansione delle istanze partecipative in funzione democratica e di trasparenza, al fine di consentire, attraverso il contraddittorio, la tutela delle ragioni del cittadino e la contestuale garanzia del buon andamento amministrativo quale si ha nel caso in cui l'istruttoria sia aperta, informata, partecipata, completa ed esauriente , tuttavia tale obbligo non appare incondizionato. 7.3. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha escluso che si debba dare la comunicazione quando sussistano particolari esigenze di celerità (CdS Sez. II 12/2/1993 n. 392/92 CdS V n. 111/1996), non vi siano soggetti tenuti a partecipare al procedimento o comunque destinatari del provvedimento finale o si tratti di atti normativi o di carattere generale (CdS VI n. 214/1995), nel caso di atti vincolati, salvo che sia da approfondire il presupposto fattuale dell'atto, perché contestato (CdS V, n. 1562/95; CdS V n. 1223/1996) in tutti gli altri casi in cui la comunicazione risulti superflua per avere comunque l'interesse protetto ricevuto tutela (CdS V n. 283/1996). 7.4. In tema di procedure di esproprio è d'obbligo il riferimento al noto arresto del CdS Ad. Plen. n. 14/1999 che ha escluso che vi sia un'urgenza qualificata ex lege nel caso di procedure ablatorie connotate da dichiarazione legale ed astratta di indifferibilità ed urgenza. 7.5. Si tratta di una sentenza "storica" che ha esteso i principi partecipativi alla materia dell'espropriazione, seguita da CdS Ad Plen. n. 2/2000, che ne ha tratto la logica conseguenza dell'efficacia invalidante della dichiarazione di pubblica utilità non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento rilevando anche che viene invalidato il successivo provvedimento di occupazione di urgenza. 7.6. La comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta necessaria anche nel procedimento finalizzato a prorogare i termini del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità. Si è rilevato infatti che la proroga è un sub procedimento autonomo (all'interno di quello più generale volto alla dichiarazione di pubblica utilità, anche se implicito, nell'approvazione del progetto di opera pubblica). Tale sub-procedimento sarebbe capace di ledere in via autonoma la sfera giuridica del proprietario, quantomeno sotto il profilo del ritardo nell'emanazione del decreto di esproprio e conseguentemente nel pagamento della relativa indennità, a fortori nel caso in cui siano stati già realizzati lavori ed il suolo sia stato completamente trasformato (CdS IV n. 248/2000). 7.7. La proroga è poi un provvedimento discrezionale, rispetto al quale la partecipazione del privato non è inutile e può servire ad evidenziare la sussistenza degli eccezionali presupposti per l'adozione del provvedimento. 7.8. Naturalmente la proroga - per deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento solo nel caso in cui si tratti di prorogare i termini per l'adozione del decreto di esproprio e solo per una volta, non certo nel caso di successiva proroga (nel termine massimo infraquinquennale) dell'occupazione d'urgenza conseguente alla concessa proroga della procedura espropriativa. 7.9. Ne consegue che la proroga impugnata è illegittima per non essere stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, senza che possa avere rilievo la partecipazione all'originario procedimento espropriativo. 7.10. Per quanto esposto va confermata la sentenza anche in ordine al capo- motivo che ha accolto la doglianza relativa alla omessa comunicazione di avvio del procedimento, annullando i provvedimenti impugnati. Del pari rimane ferma la declaratoria di inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità in conseguenza di detti annullamenti . 8. Deve ora affrontarsi la questione - tormentatissima - di giurisdizione posta dall'appellante ATI Bonatti in relazione alla domanda di condanna, riproposta con l'appello incidentale, eccezione avanzata dall'appellante sia che si qualifichi la causa come indennitaria sia che la si qualifichi come risarcitoria. 8.1. Il problema - come è noto - nasce dall'art. 34 del d.lgs. n. 80/1998, come riprodotto dall'art. 7 della legge n. 205/2000, il quale dispone, al comma 1°, che "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia". 8.2. La stessa norma precisa, al comma 2°, che: "agli effetti del presente decreto la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti di uso del territorio" ed al comma 3 aggiunge: "nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa ed ablativa". 8.3. La questione riguarda la giurisdizione in materia di controversie relative all'occupazione acquisitiva (istituto fra l'altro scomparso per effetto della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, 2000, Belvedere c. Gov. Italiano prima citata) ed alla domanda di risarcimento danni conseguente detta occupazione (nel sistema antecedente la pronuncia del giudice europeo) (si ricordi che le cause risarcitorie nelle materie di giurisdizione esclusiva appartengono al giudice amministrativo ed ora, a seguito della legge n. 205/2000 anche le cause risarcitorie connesse a quelle di giurisdizione generale di legittimità). 8.4. Nella specie non rileva la predetta sentenza del giudice internazionale poiché anche se il ricorrente in primo grado ha chiesto la restituzione del suolo ovvero il pagamento di quanto dovuto, e , quindi, ha chiesto l'equivalente economico del bene espropriatogli sostanzialmente, con azione di chiara natura risarcitoria (come ogni azione relativa ai danni da occupazione irreversibile del suolo), il Tar, con la sentenza impugnata, ha ritenuto impossibile il ripristino, in applicazione dell'istituto dell'accessione invertita pur dichiarato illegittimo; in appello tuttavia il ricorso incidentale proposto dall'appellato non ha ad oggetto la domanda di ripristino del suolo, con il corollario per cui può ritenersi intervenuta in appello una rinuncia abdicativa (alla stregua di Cass. 13/4/1987 n. 3872 che ha ritenuto rilevante la volontà di dimettere il bene insita nella stessa domanda risarcitoria) al diritto di proprietà ciò in quanto , anche dopo la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che ha dichiarato l'illegittimità dell'occupazione appropriativa, il privato rimane libero di chiedere la retrocessione del suolo o l'equivalente economico del valore del bene, secondo i principi generali in tema di risarcimento danni. 8.5. Tornando alla giurisdizione, vanno esaminati partitamente gli argomenti espressi, in dottrina e giurisprudenza a favore della giurisdizione del giudice amministrativo e, all'opposto, del giudice ordinario. 8.6. Cominciando dalla tesi che ritiene in materia la giurisdizione del giudice amministrativo si deve rilevare che gli argomenti possono così sintetizzarsi : 1) alcune sentenze (Tar Campania Napoli V 22/12/1999 n. 3271; Tribunale Palermo Sez. I 20/5/1999) ed alcune opinioni dottrinali hanno ritenuto che l'occupazione acquisitiva sarebbe un "comportamento" della pubblica amministrazione, che, concretando un uso ed una trasformazione del territorio, rientrerebbe tra quelli riconducibili alla materia urbanistica, estesa dall'art. 34 a qualsiasi uso del territorio. Il mantenimento della giurisdizione del giudice ordinario sull'indennità espropriativa costituirebbe l'unica deroga alla regola generale della devoluzione di tutto il territorio alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e nell'ambito di tale eccezione non rientrerebbe l'occupazione acquisitiva che è istituto ontologicamente diverso, perché fonte di un'obbligazione risarcitoria e non indennitaria; 2) le cause risarcitorie, ai sensi dell'art. 35 comma 1° dello stesso decreto legislativo n. 80/1998 sono attribuite al giudice amministrativo nelle materie di giurisdizione esclusive (ed ora anche nella giurisdizione generale di legittimità) ad esse non farebbero eccezione quelle in tema di comportamenti della p.a. come l'occupazione acquisitiva; 3) non era necessario che il legislatore devolvesse esplicitamente al giudice amministrativo le controversie in tema di occupazione acquisitiva poiché ciò sarebbe chiaramente desumibile non solo dall'art. 34 comma 1°, ove fa riferimento a "comportamenti" ma anche dalla deroga di cui al successivo comma 3°, che fa riferimento a controversie indennitarie, in ultimo l'occupazione appropriativa non è una materia ma, piuttosto, un istituto giuridico (al tramonto). 4) conclusivamente si è osservato, da autorevole dottrina, che la deroga di cui al comma 3° o è inutile per esservi in materia di espropriazione la giurisdizione secondo il tradizionale schema di riparto,oppure non può che sottintendere un'inclusione dell'espropriazione nella materia urbanistica. L'opposta tesi è stata ritenuta in giurisprudenza da alcuni Tribunali civili (Napoli, 23/11/1999; Taranto 3/1/2000) e da alcuni Tar (ex plurimis: Tar Reggio Calabria 23 /6/2000 n. 1025) con particolare dovizia di argomenti: 1) si è distinta, dalla giurisprudenza citata, l'espropriazione dalla materia urbanistica; 2) l'espropriazione, legittima o illegittima, ha lo stesso presupposto ossia la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, o la presenza di un interesse pubblico, l'occupazione sarebbe "espropriazione sostanziale" ossia espropriazione non corretta, non condotta secondo i canoni del giusto procedimento, rispettoso della legge, come tale sarebbe la patologia di una materia non espressamente attribuita al giudice amministrativo; 3) l'urbanistica riguarderebbe l'uso del territorio a partire dall'esercizio dei poteri di pianificazione , non certo gli espropri, materia più attinente a quella dei lavori pubblici che dei poteri pianificatori; 4) si argomenta anche dal testo originario del decreto legislativo n. 80/1998 che conteneva un riferimento ai "vincoli di qualsiasi natura imposti sulla proprietà privata" per dedurre dalla scomparsa dell'inciso l'impossibilità di ricondurre vincoli ed espropri alla giurisdizione del giudice amministrativo, si aggiunge che la devoluzione di una materia così importante alla giurisdizione esclusiva avrebbe dovuto comportare maggiore chiarezza precettiva, non potendo desumersi solo da un'eccezione l'esistenza di una regola non affermata; 5) si aggiunge che ove l'occupazione appropriativa venisse devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo ne deriverebbe - come conseguenza, comunque l'esistenza della giurisdizione del giudice ordinario sull'occupazione usurpativa (effettuata senza previa dichiarazione di pubblica utilità) poiché la giurisprudenza amministrativa subordina l'azione risarcitoria all'annullamento di un atto amministrativo e l'art. 35 del d.lgs n. 80/1998 all'ultimo comma, fa riferimento espresso al "risarcimento danni conseguente all'annullamento di atti amministrativi"; 6) si rileva che la formulazione letterale dell'art. 34 della legge n. 80/1998 sembra escludere che nelle materie devolute il sindacato giurisdizionale possa essere promosso dalla pubblica amministrazione in contrasto con la finalità della massima estensione della giurisdizione esclusiva, che sarebbe meglio limitare ai casi espressamente previsti; 7) si rileva che, stante l'eccezione dell'art. 3 comma 3°, non sarebbe perseguibile la finalità di concentrazione delle tutele, con la chiara conclusione della superfluità dell'eccezione di cui al comma 3°, che assumerebbe un mero significato di cautela del legislatore (che avrebbe, in sostanza, ribadito che, in materia, rimarrebbe fermo il sistema di riparto preesistente). 8.7. Si deve ora procedere ad un riesame critico delle varie argomentazioni esposte. 8.8. Per quanto attiene la portata del termine "urbanistica" occorre ricordare che se è vero che la nozione della materia, ritagliata dal legislatore in occasione del trasferimento di funzioni statali alle regioni di cui al d.p.r. n. 616/77 e poi al d.lgs n. 112/1998 è differente dalla materia dell'espropriazione, è altresì vero che il legislatore del d.lgs n. 80/1998 sembra accoglierne una nozione autonoma, quando definisce l'urbanistica, "agli effetti del presente decreto" come materia "concernente tutti gli aspetti di uso del territorio". 8.9. Si tratta di una definizione globale, più consona alle finalità della devoluzione di controversie ai giudici dei diversi ordini sulla base dei criteri di riparto, mentre la distribuzione delle competenze fra Stato e regioni ammette ritagli e limitazioni propri di una logica distributiva del potere fra diversi livelli delle pubbliche amministrazioni. 8.10. Non v'è nulla di scandaloso nell'elaborazione di nozioni autonome di urbanistica, poiché il legislatore non deve offrire un concetto della materia per soddisfare esigenze definitorie e sistematiche ma deve utilizzare il concetto per risolvere di volta in volta il problema pratico del riparto di giurisdizione o dei confini delle competenze statali e regionali, sicché la stessa nozione assume diversi significati in diversi contesti normativi (art. 80 del d.p.r. n. 616/77; artt. 51-67 del d.lgs n. 112/1998; art. 34 del d.lgs n. 80/1998). 8.11. La giurisprudenza del Consiglio di Stato sembra aderire ad una nozione ampia del concetto di materia urbanistica di cui all'art. 34 cit. (si pensi alla nota CdS ord. n. 1/2000 ove si specifica che tale materia riguarda "ogni modifica del territorio , dell'ambiente e le loro componenti"). 8.12. Anche il giudice del riparto fa rientrare nella materia urbanistica non solo l'esercizio della potestà amministrativa di pianificazione territoriale ma anche "gli aspetti ulteriori dell'uso del territorio, ivi compreso quello gestionale" costituito dall'attuazione dei piani (Cass. Sez. Un. 14/7/2000 n. 494). 8.13. E' vero che le norme di cui all'art. 80, 81, 106 del d.p.r. n. 616/77 e la Carta Costituzionale (art. 42 e 117) distinguono la materia urbanistica e quella delle espropriazioni, operando così una netta distinzione fra i due concetti, è anche vero tuttavia che l'espropriazione, in sé considerata non è una materia, né un settore dell'urbanistica, ma uno strumento di cui la pubblica amministrazione si avvale per l'esercizio della funzione amministrativa e che è funzionale alla realizzazione dell'interesse pubblico, quindi anche dell'assetto urbanistico , calato nei piani. 8.14. Né si dica che in tale ottica andrebbe distinta la procedura espropriativa servente rispetto alla realizzazione di una previsione di piano, dalla procedura espropriativa servente altri interessi (acque pubbliche, trasporti, viabilità) poiché ne deriverebbe una scissione della giurisdizione che avrebbe come risultato il mancato raggiungimento delle finalità di concentrazione che erano proprie della riforma. 8.15. D'altra parte la pubblica amministrazione usa del territorio anche quando realizza una strada o una ferrovia, non solo quando effettua espropri a fini di edilizia o abitativi o per servizi all'urbe. 8.16. La segmentazione del riparto che risulterebbe ove si considerassero devolute alla giurisdizione esclusiva solo le controversie in materia di espropriazioni afferenti la materia urbanistica sarebbe ulteriormente complicata dal limite espresso dell'art. 34 comma 3° che mantiene al giudice ordinario le controversie in tema di indennità. 8.17. Ne risulta la necessità di una scelta che miri a perseguire il risultato voluto dal legislatore ossia la concentrazione delle controversie presso un unico giudice. 8.18. E' vero che, stante il limite dell'art. 34 comma 3°, non sembra possibile ricondurre tutte le controversie ad un unico giudice, ma il problema è l'individuazione di opzioni interpretative esatte e compatibili con la massima concentrazione possibile, non la creazione di ulteriori distinzioni e "subtilitates" in tema di riparto. 8.19. L'argomento più forte, sul piano letterale e logico, per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di espropriazione, salve le controversie indennitarie è proprio dato dall'eccezione, alla quale non può essere attribuito altro significato se non quello di precisare che, rispetto alla regola implicita della devoluzione al giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva delle controversie suddette, permane l'ambito di giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie indennitarie e di opposizione alla stima. 8.20. Non coglie nel segno l'interpretazione che si sforza di attribuire una diversa valenza all'eccezione in esame, ed allora - in disparte gli argomenti che ricomprendono nell'eccezione anche le cause risarcitorie (devolvendo tutto il resto al giudice amministrativo), non dovendosi distinguere fra espropri legittimi ed illegittimi, ma dovendosi trattare unitariamente tutte le controversie aventi ad oggetto corrispettivi di atti sostanzialmente ablativi, o che limitano l'eccezione alla sola materia della reiterazione dei vincoli (devolvendo tutto il resto sempre al giudice amministrativo) - assume rilievo sistematico, interessante ai fini della ricostruzione della nozione, ma non convincente, la dottrina che attribuisce all'eccezione il solo significato di dire che nulla è innovato in materia urbanistica. 8.21. L'argomento non è persuasivo perché forza il dato letterale della norma. La norma letteralmente si riferisce solo alle cause indennitarie non a quelle risarcitorie, la giurisdizione del giudice amministrativo per il resto è affermata anche per i meri comportamenti, e per le controversie risarcitorie, con rimando a quella definizione di urbanistica che appare di ampiezza totalizzante, già esaminata, sia pure per incidens dalla giurisprudenza amministrativa del giudice d'appello. 8.22. Alla stregua delle conclusioni raggiunte non può certo ritenersi che appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in tema di risarcimento danni da occupazione appropriativa. Va ulteriormente segnalato che il problema interpretativo affrontato è ora risolto, nel senso della previsione di un campo espresso di giurisdizione esclusiva, dall'art. 53 del t.u. espropriazione (non ancora entrato in vigore al momento della decisione della presente controversia) e che i dubbi di costituzionalità per eccesso di delega avanzati in riferimento al dlgs. 80/1998 (su cui ex plurimis di recente Cass. Sez. Un. 11/12/2001 n. 15641) non hanno rilevanza se riferiti alla legge formale, ossia alla legge n. 205/2000 , interpretata con riferimento all'art. 45 comma 18 , rimasto non modificato, che devolve le controversie al giudice amministrativo a partire dal 1/7/1998 (in deroga all'art. 5 del c.p.c.) (così Corte Cost. 16/4/2002 n. 123). 8.23. Deve quindi respingersi il motivo d'appello dell'ATI Bonatti che ripropone l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria dei danni subiti per effetto dell'occupazione appropriativa . 9. Va ora affrontato la questione oggetto di uno specifico ulteriore motivo dell'appello principale relativo alla affermata esistenza - in sentenza - di una fattispecie di occupazione usurpativa e dei danni conseguenti. 9.1L'appellante ATI censura la sentenza poiché essa, pur avendo ritenuto la sostanziale identità del progetto in ordine al quale era intervenuta la proroga, e, quindi, l'irrilevanza del mutamento di tracciato ai fini della illegittimità della proroga, ha ritenuto, contraddittoriamente, esistente la fattispecie dell'occupazione usurpativa, quasi che , per parte della procedura non vi fosse la copertura di una dichiarazione di pubblica utilità (sia pure divenuta inefficace per effetto dell'annullamento della proroga impugnata). 9.2. La questione è oggetto anche di un motivo dei ricorsi d'appello incidentali sicché essa può essere esaminata congiuntamente ai motivi dei ricorsi incidentale ed è da essi assorbita logicamente poiché la sentenza di primo grado ha rigettato la domanda risarcitoria non riconoscendo nel merito alcuna somma per occupazione usurpativa né ad altro titolo non comportando alcuna pronuncia sfavorevole per la Bonatti. 9.3. In queste condizioni processuali la vera questione da decidere attiene al motivo degli appelli incidentali della Guidi con i quali l'appellata proprietaria agricola censura la sentenza per la parte in cui non ha ritenuto fondato il vizio dedotto di illegittimità della proroga perché avente ad oggetto un progetto diverso da quello originariamente approvato. 9.4. Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale proposta dalla Bonatti per tardività della notifica in quanto il regime processuale dell'appello incidentale stabilito dall'art. 37 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054 richiamato dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 - che impone la notificazione entro il termine di trenta giorni successivo a quello assegnato per il deposito dell'appello principale - è applicabile alle sole ipotesi di appello incidentale proprio, intendendosi per tale quello sorretto da un interesse avvinto da un nesso sostanziale di pregiudizialità a quello sotteso all'appello principale, mentre devono essere osservati gli ordinari termini di cui all'art. 28 comma 2° della n. 1034/1971 sui Tar ossia sessanta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado od un anno dalla sua pubblicazione nell'ipotesi di appello che , ancorché qualificato come incidentale - come nella specie - sia volto contro un capo autonomo della sentenza già appellata ovvero sia diretto a far valere un interesse autonomo (cfr. CdS VI 11/9/1999 n. 1179; CdS V 15/7/1983 n. 328). Nella specie la sentenza impugnata non è stata notificata e l'appello incidentale - proposto avverso capi autonomi della decisione gravata con appello principale ed al fine di far valere un interesse autonomo e distinto quale quello all'accoglimento della domanda risarcitoria - è intervenuto tempestivamente nei termini ordinari. 9.5. Nel merito l'appello incidentale nella parte in cui, contestando il difetto di correlazione fra gli atti espropriativi e la superficie occupata, mira ad ottenere il risarcimento danni per occupazione usurpativa, è infondato; mentre è fondato per quanto attiene alla domanda di risarcimento danni da occupazione appropriativa, sia pure nei limiti che si preciseranno di seguito. 9.6. Il Collegio ritiene che la fattispecie di variazione del tracciato - come già valutato dal giudice di prime cure - sia riconducibile alla mera irregolarità (alla luce della relazione tecnica prodotta dalla difesa erariale il 7/11/2000, non contestata in modo specifico doc. 11 della produzione della Bonatti), alla stregua di inesattezza del tracciato che non può tradursi in un vizio d'illegittimità della procedura (CdS IV n. 1628/1999; CdS IV n. 533/1986). Ciò che risulta chiaro è che i mappali interessati dalla variazione di tracciato erano già compresi negli atti ablativi originari e che le variazioni non hanno comportato alcun aumento della superficie globale da espropriare (cfr. relazione tecnica impresa Bonatti in data 6/11/2000 e relazione tecnica sugli espropri in data 6/11/2000 prodotte dalla difesa erariale in primo grado). Ne consegue l'irrilevanza dello spostamento ai fini della identità del progetto approvato. Se il decremento delle aree da espropriare è rimasto mera dichiarazione di intenti ciò non può che trovare rimedio in altra sede, ma non si riflette sulla qualificazione degli atti adottati dall'amministrazione e sulla sostanziale identità del progetto. In coerenza con la ritenuta identità del progetto si deve ritenere la irrilevanza della variazione del tracciato a fini della configurazione di un'occupazione usurpativa ossia sganciata da qualsiasi previa valutazione dell'interesse pubblico, con i conseguenti riflessi sulle modalità di computo del risarcimento e dell'indennità da occupazione illegittima. ""
TAR VE 1462/2007: "" L'impugnativa, proposta sub RG. n. 447/2002 e segnatamente relativa al tratto di variante compresa tra il Comune di San Michele delle Badesse e l'innesto nel Comune di Resana con la Strada Statale n. 245, è stata determinata dalla circostanza che la realizzazione della nuova opera coinvolgeva alcuni immobili di proprietà dei medesimi Signori S.: essa è stata accolta dalla Sezione, dapprima con dispositivo di sentenza n. 41/2003 del 17 dicembre 2003, e successivamente con sentenza n. 2664 dd. 12 agosto 2004, recante l'annullamento dell'intero procedimento espropriativo per la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, per la mancata attivazione preventiva della procedura di verifica ambientale e per la mancata fissazione dei termini per l'avvio e la conclusione dei procedimenti di espropriazione. V.S. S.p.a. e la Provincia di Padova hanno impugnato tale pronuncia con separati appelli proposti innanzi al Consiglio di Stato. Con dispositivo di decisione n. 17 del 2006 e con successiva decisione n. 2773 dd. 16 maggio 2006 la Sezione IV del. Consiglio di Stato, ha rigettato l'appello proposto da V.S. e dichiarato improcedibile quello proposto dalla Provincia di Padova, confermando in tal modo la statuizione di annullamento disposta in primo grado. Gli atti della procedura espropriativa sono stati in tal modo definitivamente annullati; in particolare, sono stati annullati: la deliberazione 15 maggio 1998, Reg. n. 198, Prot. 34777, della Giunta Provinciale di Padova, recante l'approvazione del progetto definitivo dell'opera; l'intesa StatoRegione, raggiunta al riguardo nella Conferenza di servizi del 28 luglio 1999; il decreto 14 marzo 2000 del Presidente - Provveditore regionale alle opere pubbliche per il Veneto, con cui è stato approvato il progetto definitivo con le prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza dei servizi del 28 luglio 1999; la deliberazione 15 febbraio 2001, Reg. n. 51 Prot. 11956 della Giunta provinciale di Padova, con cui è stato approvato il progetto esecutivo; la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo da parte della Regione Veneto; il decreto 29 luglio 2002 n. 51/2002 del Dirigente regionale della direzione infrastrutture di trasporto, con il quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera e fissazione dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e dei procedimenti di esproprio; i decreti di occupazione d'urgenza. La sopradescritta procedura espropriativa è stata annullata per vizi del procedimento: mancata comunicazione dell'avvio del procedimento,mancata attivazione preventiva della procedura di verifica ambientale, mancata fissazione dei termini per l'espropriazione. La difesa degli attuali ricorrenti - Signori A.S., F.S., M.S., F.S., A., S., E.S., L.S. e A.S. - rimarca che la pregressa procedura instaurata da V.S. e annullata per effetto delle predette statuizioni giudiziali non è stata contraddistinta da un'istruttoria adeguata, anche e soprattutto in ordine all'impatto che avrebbe avuto una strada di tal genere sul territorio e sulle proprietà dei numerosi soggetti interessati, e si richiama in tal senso alla tavola prodotta nel precedente giudizio da V.S., risalente al gennaio 2004 e recante la descrizione dei lavori sino a quel momento eseguiti (cfr. doc. 4 di parte ricorrente). La medesima difesa rileva che dal confronto di tale tavola con l'indicazione dello stato dei luoghi (cfr. ibidem, doc.ti nn. 5 e 6 - situazione ante occupazionedell'azienda agricola S.) emergerebbe che le abitazioni dei Signori A.S. e F.S. neppure sarebbero indicate, come non sarebbe indicato il capannone agricolo pertinente all'azienda agricola. 1.3. La difesa dei ricorrenti, dopo aver premesso ciò, reputa pertanto necessario illustrare, posizione per posizione, il contenuto della proprietà dei ricorrenti complessivamente coinvolta dalla realizzazione dell'opera, nonché quali siano le parti di proprietà direttamente o indirettamente interessate dal pregresso e dall'attuale procedimento ablatorio. La medesima difesa afferma, pertanto, che i Signori S. sono proprietari di alcuni terreni e di alcuni edifici ubicati nei Comuni di Camposampiero e di Loreggia (Padova: cfr. ibidem, doc.ti 5 usque 8, recanti le indicazioni catastali di tali proprietà, nonché doc. 88, recante fotografie dei luoghi). In particolare, i terreni e gli edifici degli S. che sono stati assoggettati alla precedente procedura espropriativa sono individuati nelle tavole allegate corrispondenti ai doc.ti 9 e 10 di parte ricorrente, elencanti i mappali occupati nel corso dell'anno 2003. Più esattamente, va rilevato quanto segue. A) Il Signor A.S. è stato titolare di un'azienda agricola costituita da oltre 10 campi veronesi (cfr. ibidem, doc. 92). La proprietà si compone dei seguenti immobili, ubicati nei Comuni di Camposampiero e di Loreggia, così catastalmente indicati: Comune di Camposampiero, foglio 11, mappale 384, superficie 1.67.27; Comune di Camposampiero: foglio 20, mappale 179, superficie 0.40.80; foglio 20, mappale 181, superficie 0.75.80; foglio 20, mappale 371, superficie 0.34.66. La proprietà del signor A.S. assommava pertanto a mq. 31.853 ed era organizzata su di un'area omogenea e collegata (cfr. ibidem, doc.ti 5, 6, 11 e 12). Il Signor A.S. è inoltre proprietario nel Comune di Camposampiero del terreno corrispondente al mappale n. 315, sul quale insiste l'abitazione familiare individuata a sua volta dal mappale n. 188, subalterni nn. 7 ed 8 (cfr. ibidem, doc.ti 27 e 28). Sul medesimo mappale n. 385 è stato inoltre regolarmente realizzato un fabbricato rurale della superficie di 1200 mq. destinato a deposito dei macchinari e delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo, nonché di merci e prodotti (cfr. ibidem, doc. ti 12 e 13). Con i decreti nn. 300 e n. 307 del 5 novembre 2002 è stata disposta l'occupazione d'urgenza di parte di tali immobili (cfr. ibidem, doc.ti 14 e 15). Mediante la successiva immissione in possesso sono state quindi individuate le aree da espropriare, ossia: foglio 11, mappale 384 parte, superficie occupata mq. 9452; foglio 20, mappale 179 parte, superficie occupata mq. 2289; foglio 20, mappale 181 parte, superficie occupata mq. 6020; foglio 20, mappale 371 parte, superficie occupata mq. 575. La superficie appresa risulta complessivamente pari a 18.336 mq. (cfr. ibidem, doc.ti 9 e 10); peraltro, oltre metà del fondo è stato oggetto di occupazione d'urgenza fin dal novembre del 2002, nel mentre non sarebbe stato possibile coltivare in modo organico la restante porzione, in quanto completamente frazionata ed interclusa, (cfr. ibidem, doc.ti 16 e 17). V.S. ha poi proseguito la procedura espropriativa, sino ad arrivare, in data 29 dicembre 2005 all'emissione del decreto d'esproprio (cfr. ibidem, doc.ti 18 e 19), dopo aver frazionato i mappali, ed ha acquisito le aree di seguito indicate: Comune di Camposampiero foglio 11, mapp. n. 384, divenuto 384b, ora 400, di mq. 8780; Comune di Loreggia: foglio 20, mapp. n. 179 divenuto 179b, successivamente 412a ed ora 450 di mq. 1500; foglio 20, mapp. n. 181, divenuto 181b, successivamente 423a ed ora 452 di mq. 4385; foglio 20, mappale n. 371 divenuto 371b, successivamente 426 di mq. 630. Complessivamente, nel dicembre 2005 sono stati pertanto trasferiti alla proprietà della Regione Veneto mq. 15.295.di terreno. Tutto il terreno residuo, per complessivi mq.16.658, comprensivi di abitazione, passaggi, ed annessi rustici sarebbe stato suddiviso in più aree residuali, difficilmente coltivabili (cfr. ibidem, doc.ti 16 e 17) e prevalentemente ricadenti nella fascia di rispetto stradale. La stessa abitazione del Sig. A.S. ricadrebbe in tale fascia, distando 20 metri circa dall'area oggetto di espropriazione. La difesa dei ricorrenti rimarca che in tale fascia è massima la ricaduta delle polveri nocive alla salute delle piante e, come risulta dal progetto dell'opera viaria, sono addirittura ivi sconsigliate le coltivazioni. Gli annessi rustici e le attrezzature agricole risulterebbero ora sovradimensionati rispetto alle esigenze del fondo, e sarebbero pertanto inutilizzabili a causa della cancellazione, di fatto, dell'azienda agricola. Dopo l'esproprio delle aree, V.S. ha iniziato a realizzare l'opera, trasformando parzialmente lo stato dei luoghi (cfr. ibidem, doc.ti 20 e 21 - planimetrie dello stato attuale e doc. 22 - fotografie). Dopo l'annullamento dell'intera procedura espropriativa, V.S. ha quindi avviato il procedimento per l'acquisizione dell'area a" sensi dell'art. 43 del T.U. approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. Nella comunicazione di avvio del procedimento, e nel successivo decreto di acquisizione, V.S. ha indicato i seguenti beni da acquisire a tale titolo: Comune di Camposampiero, foglio 11 , mapp. n. 400 per una superficie pari a mq. 8780; Comune di Loreggia: foglio 20, mapp. n. 426 per una superficie pari a mq. 630; foglio n. 20, mapp. n. 450 per una superficie pari a mq. 1500; foglio n. 20, mapp. n. 452 per una superficie pari a mq. 4385. Complessivamente, il nuovo decreto di acquisizione ha riguardato una superficie pari a mq. 15295 (cfr. ibidem, doc.ti. 23 e 24). La difesa dei ricorrenti evidenza, quindi, sin d'ora un'illegittima estensione dell'area appresa, posto che il decreto di occupazione d'urgenza, ed il successivo decreto di esproprio prevedevano il trasferimento di proprietà del mappale n. 426 (ex 371 e 371b), la cui superficie era allora catastalmente indicata in mq. 630 (cfr. ibidem, doc. 25), mentre nel decreto di occupazione d'urgenza, e nel successivo decreto di esproprio la superficie medesima era indicata in mq. 575. Secondo la difesa dei ricorrenti, pertanto, V.S. si sarebbe appropriata di una superficie di circa 55 mq., in ordine alla quale non sussisterebbero i presupposti per disporne l'acquisizione a" sensi dell'art. 43 del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001. Inoltre, la medesima difesa rileva che i mappali nn. 451 e 453 afferenti al foglio 20 del Comune di Loreggia non sono stati oggetto di decreto di acquisizione (cfr. ibidem, doc.ti 24 e 93), sebbene gli stessi originariamente facevano parte dei mappali nn.179 e 181 ed hanno già subito la trasformazione in quanto su di essi è posizionato il terrapieno dell'opera In relazione a ciò, quindi, risulterebbe palese l'occupazione senza titolo da parte di V.S., anche a" sensi dell'art. 43 del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001, di un'area sulla quale sono già state realizzate alcune parti dell'opera viaria. Inoltre, in considerazione della conformazione alquanto lunga e stretta dell'area individuata con i due anzidetti mappali nn. 451 e 453, risulterebbe che i tecnici di V.S. dovrebbero transitare proprio su tali aree per poter accedere alla restante parte dell'opera; e, nonostante che l'area di proprietà del Sig. A.S. sia stata oggetto di occupazione, e nonostante essa sia stata trasferita per un certo periodo alla proprietà della Regione, nessun indennizzo sarebbe stato previsto a favore di tale ricorrente per il danno da lui subito in dipendenza dell'illegittima occupazione: danno che avrebbe dovuto - altresì - comprendere quello subito nei due periodi dell'illecito, ossia quello anteriore al provvedimento di cui all'art. 43 del T.U. approvato con D.P.R. n. 327 del 2001 e quello ad esso successivo. Inoltre, la difesa dei ricorrenti sin d'ora evidenzia che V.S. avrebbe arbitrariamente frazionato la finitima proprietà del Sig. F.S. assegnando in comproprietà al Sig. A.S. un'area che, prima dell'espropriazione, era di esclusiva proprietà del predetto Sig. F.S.. Infine, la medesima difesa evidenzia che V.S. non avrebbe svolto alcuna verifica susseguente all'annullamento del decreto di esproprio, e seguiterebbe pertanto a ritenere che il mappale n. 426 sia ancora di proprietà del signor S.A.: quest'ultimo, viceversa, essendo rientrato nel pieno possesso della proprietà per effetto dell'annullamento ope iudicis dell'esproprio, con atto prot. n. 152.650 del 5 giugno 2006 formato unitamente alla propria moglie E.Z. e regolarmente trascritto in data 9 giugno 2006, ha donato il mappale n. 426 del foglio 20, sito nel Comune di Loreggia e della superficie di 630 mq. ai propri figli F.S., M.S., F.S., A.S., E.S., A.S. e L.S. (cfr. ibidem, doc. n. 26). Tale passaggio di proprietà risulta anche dalla visura catastale (cfr. ibidem, doc. 25): e in relazione a ciò, pertanto, la difesa dei ricorrenti reputa che per tale area l'acquisizione in proprietà risulterebbe comunque avvenuta senza idoneo titolo, non essendo stato il relativo decreto notificato ai proprietari catastalmente inscritti. B) Il Sig. F.S. è proprietario di un edificio e di un terreno ad esso adiacente, adibito a giardino e confinate con la proprietà del padre, Sig. A.S.. La proprietà del Sig. F.S. è ubicata nel Comune di Camposampiero, e risulta così composta: catasto fabbricati, foglio 11, mappale 188- 11, qual. cat. A/2 - Cl.1- abitazione civile; foglio 11, mappale 188- 10, qual. cat. A/2- Cl.1, sup. 67 - magazzino di pertinenza; catasto terreni: foglio 11, mappale 311, superficie pari a mq. 1450. Le proprietà sono indicate nella planimetria allegata di cui al doc.7 di parte ricorrente, nonchè nelle relative visure catastali (cfr. ibidem, doc.ti 29 e 30) e nell'allegato tecnico redatto nel 2002 (cfr. ibidem, doc. 31). La difesa dei ricorrenti precisa che i sopradescritti beni sono stati donati al Sig. F.S. da parte dei suoi genitori con atto rep. N. 40027 dell'l dicembre 1988 (cfr. ibidem, doc. 32). Prima dell'occupazione d'urgenza, il Sig. F.S. era dunque proprietario della sopradescritta abitazione (mappali n. 188 - 11 e 188 - 12) e del terreno corrispondente al mappale n.311, avente una superficie pari a mq. 1450. Dapprima con il decreto di occupazione d'urgenza n. 300 del 5 novembre 2002 (cfr. ibidem, doc. 14), poi con l'immissione in possesso (cfr. ibidem, doc. 34), e successivamente con il decreto di esproprio n. 3679 del 29 dicembre 2005 (cfr. ibidem, doc. n. 19),1'area dianzi descritta è stata frazionata per iniziativa di V.S.: la parte trasferita alla proprietà della Regione Veneto, per una superficie di 100 mq., è stata individuata come mappale n. 398 (cfr. ibidem, doc.ti 11 e 33), nel mentre la rimanente parte di giardino, ridotta a mq. 1350 (cfr. ibidem, doc. 30), individuata come mappale n. 311, sempre ad iniziativa di V.S. sarebbe stata arbitrariamente intestata insieme all'abitazione di S.F., in comproprietà di A.S. e F.S., anziché in proprietà esclusiva di F.S., come in origine. La conseguenza di tale errore sarebbe risultata evidente con il decreto di acquisizione emesso a" sensi dell'art. 43 del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001: V.S. avrebbe ivi erroneamente considerato l'abitazione e il terreno di F.S. (abitazione peraltro erroneamente indicata sul mappale n. 398 anziché sul mappale n. 311) in comproprietà di S.A. e S.F., ed avrebbe tuttavia disposto il pagamento dell'indennità da deprezzamento dell'immobile a S.A., che è invece completamente estraneo all' area ed all'immobile. Quindi i numerosi frazionamenti disposti da V.S. avrebbero comportato che i mappali n. 311 e 398 di proprietà esclusiva di S.F., fossero attribuiti anche in comproprietà con il padre A.. Fatta questa premessa, occorre descrivere il danno subito da S.F.. L'area oggetto di occupazione e di esproprio (doc. allo n. 19) riguarda un" area cortilizia pertinente l'abitazione del signor S.F., con conseguente demolizione della recinzione per un tratto di circa 45 metri, ed estirpamento di diverse decine di piante ornamentali e da frutto. Inoltre la vicinanza della strada alla casa di abitazione avrebbe comportato una rilevante svalutazione dell'immobile: infatti la casa di abitazione ricade nella fascia di rispetto stradale e dista circa 9 m dall'area oggetto di esproprio. Trattasi della fascia dove è massima la ricaduta delle polveri nocive alla salute delle persone e delle piante e, come risulta dal progetto approvato dall' Amministrazione, vengono sconsigliate le coltivazioni in tali aree. L'altezza del manufatto stradale rispetto al piano campagna è di circa 7 metri, e con le barriere fonoisolanti arriva a 9,5 metri. L'abitazione è ad unico piano, ha la cucina e le camere prospicienti al terrapieno della strada e ad un viadotto della stessa. Dopo l'annullamento degli atti della precedente procedura di espropriazione, V.S. ha avviato il procedimento di cui all'art. 43 del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001 anche nei confronti del Sig. F.S., senza, peraltro confermare l'acquisizione dell'area, ma solo al fine di individuare il danno subito per la svalutazione dell'immobile. V.S., come si è detto, avrebbe a tale riguardo confuso l'immobile di proprietà di A.S. con quello di F.S., riconducendo il relativo mappale n. 398 alla comproprietà di entrambi anziché restituirlo al signor F.S.. Nel decreto di acquisizione V.S. ha riconosciuto una diminuzione di valore di uno degli immobili pari ad Euro 45.000.00.- , ma non sarebbe dato di comprendere a quale immobile sia stato riconosciuto il danno, posto che il pagamento della somma di Euro 45.000,00.- è stato disposto nei confronti di A.S. e, tuttavia, l'atto risulta notificato anche a F.S.. La difesa dei ricorrenti evidenzia, a tale riguardo, che le due abitazioni sono autonomamente individuate e che la distanza dalla strada è in entrambi i casi la medesima; e che, nondimeno, V.S. ha disposto il pagamento di Euro 45.000,00.- soltanto a beneficio di A.S. e non già anche a beneficio di F.S., nonostante che quest'ultimo fosse stato destinatario della comunicazione di avvio del procedimento precedentemente inoltrata, ed abbia un titolo autonomo a vedersi risarcito il danno. La medesima difesa rimarca - altresì - che se, in ipotesi, l'immobile in questione fosse stato considerato in comproprietà, la somma non avrebbe dovuto essere destinata al solo A.S. ma anche a F.S., ed evidenzia che, nonostante la proprietà di F.S. sia stata oggetto di occupazione e sia stata trasferita per un certo periodo alla titolarità della Regione Veneto (segnatamente, dopo il decreto di occupazione d'urgenza n. 300 del 5 novembre 2002, per effetto del decreto di esproprio n. 3679 del 29 dicembre 2005) nessun ristoro patrimoniale sarebbe stato previsto a favore del medesimo Sig. F.S. per il danno da lui subito in conseguenza dell'illegittima occupazione e dell'altrettanto illegittima ablazione da lui subita. Anche in tal caso, infatti, ad avviso della difesa dei ricorrenti il danno avrebbe dovuto comprendere il pregiudizio subito nell'epoca anteriore al provvedimento di cui all'art. 43 del T.U. approvato con D.P.R. n. 327 del 2001 sia in quella successiva. Inoltre, il signor F.S., alla stessa guisa degli altri suoi fratelli, avrebbe dovuto essere destinatario dell'avviso di avvio del procedimento in quanto divenuto comproprietario del mappale n. 426 per effetto della predetta donazione disposta dai suoi genitori. C) Il Signor M.S. è proprietario di un edificio e di un terreno ubicati in Comune di Loreggia e così catastalmente indicati: foglio 20, mappale 271- 2, qual. cat. A/3- Cl.1, rendita cat. 386,05 - abitazione civile; foglio 20, mappale 271- 3, qual. cat. C/6- Cl.2, sup. 21, rendita cat. 39,04 - pertinenza scoperta. Tale mappale è ora indicato come n. 427 (cfr. ibidem, doc.ti 8, 35 e 36 - visure catastali, e 37 - allegato tecnico redatto nel 2002). Parte della proprietà del Sig. M.S. è stata oggetto dell' occupazione d'urgenza, posto che con comunicazione Prot. n. 11657 dd. 28 ottobre 2002 gli è stato notificato l'avviso di deposito del piano particellare e del progetto dei lavori, mentre in data 20 dicembre 2002, con nota Prot. n. 128665 gli è stato notificato l'avviso di immissione in possesso (cfr. ibidem, doc.ti 38 e 39). Con decreto n. 307 del 5 novembre 2002 è stata occupata anche una piccola parte del terreno di proprietà di M.S. (cfr. ibidem, doc.ti 40 e 41). L'area che avrebbe dovuto essere oggetto di esproprio riguardava parte del cortile dell'abitazione con demolizione della recinzione per un tratto di circa 5 metri. La difesa dei ricorrenti afferma che la proprietà assoggettata ad occupazione d'urgenza era assai ridotta, ma che il danno consisteva essenzialmente dalla svalutazione dell'edificio adibito ad abitazione, posto che lo stesso, allorquando l'opera sarà ultimata, praticamente non potrebbe essere utilizzato a causa della sua posizione. Infatti, la casa di abitazione, articolata su due piani, risulterà circondata ad ovest dal viadotto, nel mentre a nord sarà chiusa dal terrapieno. Anche tale edificio ricade nella fascia di rispetto stradale e dista circa 14 metri dal viadotto, posto all'altezza di circa 7,40 metri rispetto al piano di campagna. Tale altezza, considerando anche le barriere fonoisolanti, arriva a 10 metri. Anche in questo caso la fascia di rispetto si identifica con quella di massima ricaduta delle polveri nocive alla salute delle persone e delle piante, ed ivi, come risulta dal progetto approvato dall'Amministrazione, vengono sconsigliate le coltivazioni. Inoltre, la posizione del viadotto costituirebbe per il futuro un constante pericolo, posto che i veicoli eventualmente coinvolti in incidenti potrebbero cadere sulla proprietà: e, nondimeno, l'evidenza del danno subito dal Sig. M.S. non avrebbe avuto considerazioni di sorta da parte di V.S., la quale avrebbe omesso di riconoscere al riguardo risarcimenti o indennizzi, sia per il periodo anteriore all'emanazione del provvedimento di cui all'art. 43 cit., sia per il periodo susseguente ad esso. La difesa dei ricorrenti rimarca che V.S. avrebbe - per contro - riconosciuto agli altri espropriati con cui ha concordato 1a rinuncia al ricorso originariamente proposto anche l'indennizzo del danno indiretto, ossia del pregiudizio derivante dalla svalutazione dell'immobile a causa della vicinanza della strada. (...) La medesima difesa evidenzia, inoltre, che nonostante fosse prossima l'udienza pubblica davanti al Consiglio di Stato, è stato parimenti emesso da parte della Provincia di Padova il provvedimento di esproprio nei confronti dei soggetti direttamente coinvolti dalla realizzazione dell'opera (cfr. ibidem, doc.ti. 18 e 19) e che, sempre in prossimità della medesima udienza, con provvedimenti nn. 18/06 e 19/06 del 26 gennaio 2006, la Commissione Provinciale per la determinazione dell'indennità di espropriazione ha fissato in via definitiva l'ammontare dell'indennità medesima nei confronti dei Signori A.S. e F.S.. Per il Sig. A.S. l'indennità è stata fissata nella misura di Euro 159.845,86.- oltre all'indennità di occupazione temporanea nella misura di 1/12 annuo dell'indennità definitiva e senza riconoscimento degli ulteriori pregiudizi subiti. Per il signor F.S. l'indennità è stata fissata nella misura Euro 51.400,00.- oltre all'indennità di occupazione temporanea nella misura di 1/12 annuo dell'indennità definitiva e senza riconoscimento degli ulteriori pregiudizi subiti Nessuna indennità è stata fissata per M.S., la cui proprietà è stata comunque resa oggetto di occupazione d'urgenza, e nessuna indennità è stata riconosciuta agli altri ricorrenti per il danno indiretto. I Signori F. e A.S. hanno quindi impugnato sub R.G. 698/2006 innanzi a questa stessa Sezione i predetti decreti di esproprio, già trascritti presso la Conservatoria dei pubblici registri immobiliari e comunicati all'Ufficio del Territorio competente, ed hanno altresì contestato innanzi alla Corte di Appello di Venezia la determinazione definitiva dell'indennità di esproprio (cfr. ibidem, doc.ti 62 e 63). Soltanto a seguito di tali impugnative, l'Amministrazione Provinciale di Padova ha revocato i decreti di esproprio ed ha annullato la determinazione dell' indennità definitiva di esproprio (cfr. ibidem, doc.ti 65 e 66). Il predetto ricorso proposto sub R.G. 698 del 2006 è stato dichiarato improcedibile con sentenza n. 1142 dd. 27 aprile 2006. La difesa dei ricorrenti precisa che, in conseguenza di quanto sopra, anche per il procedimento già instaurato davanti alla Corte di Appello di Venezia dovrà prendersi atto della cessata materia del contendere. Successivamente, con nota Prot. n. 5510/06 d.d 20 marzo 2006 V.S. ha inviato la comunicazione di avvio del procedimento per la procedura acquisitiva di cui all'art. 43 del D.P.R. 327 del 2001 (cfr. ibidem, doc. 69). La comunicazione è stata rivolta autonomamente ai signori A.S. e F.S., nel mentre per quanto attiene ad A., F. e M.S.o sarebbe stata inviata un'unica comunicazione nei confronti di F.S.. Agli altri ricorrenti tale avviso non sarebbe stato inoltrato. Inoltre, il Sig. E.S., pur ricorrente nel giudizio di annullamento della procedura espropriativa, neppure è stato indicato negli atti. Alla comunicazione anzidetta è stata allegata una relazione di stima redatta dall'Ing. A.R., Responsabile del procedimento attivato da V.S., dalla quale risulterebbe un valore delle aree da acquisire pari ad Euro 159.845,86.- : importo, questo, che la difesa dei ricorrenti afferma essere identico all'indennità di espropriazione determinata dalla Commissione provinciale per la determinazione dell'indennità di espropriazione. I Signori F., A. e F.S. hanno partecipato al procedimento, evidenziando che il valore del danno da riconoscere sarebbe - a loro avviso - sensibilmente diverso (cfr. ibidem, doc.ti 70 e 71). Con susseguente nota Prot. n. 9.232/06 del 19 maggio 2006, a firma dell'anzidetto Responsabile del procedimento, V.S. ha comunicato ai predetti Signori F., A. e F.S. la proroga di trenta giorni del termine per la conclusione del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di acquisizione in proprietà di cui all'art. 43 del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001, "considerato che la molteplicità delle argomentazioni prospettate e degli elementi sottoposti a valutazione ha richiesto lo svolgimento di una approfondita attività istruttoria diretta a verificare la correttezza" delle stime effettuate al riguardo "e a determinare conseguentemente ogni importo effettivamente dovuto al privato" (cfr. ibidem, doc.72). Successivamente, V.S. ha emanato il decreto Prot. 11207 - 10/2006 dd. 16 giugno 2006, a firma del Dirigente per le Espropriazioni (nonché precedente Responsabile del procedimento) Ing. A.R., recante l'acquisizione coattiva di cui all'art. 43 del D.P.R. 327 del 2001. Tale provvedimento risulta emanato sulla scorta di una stima effettuata su incarico di V.S. da parte del Prof. G.S., Ordinario di Economia ed Estimo Civile presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Padova (cfr. doc. 16 depositato dalla difesa di V.S. in data 9 ottobre 2006); esso: a) non reca previsioni risarcitorie per il periodo antecedente alla sua adozione; b) considera - come si è detto innanzi - i singoli beni dei Signori A.S. e F.S. come una proprietà indivisa; c) individua, in ordine al mappale n. 398, una serie di voci di danno tra le quali è pure menzionato il deprezzamento di un edificio, peraltro ivi inesistente; d) reca l'acquisizione coattiva dei beni di proprietà di A.S., stabilendo contestualmente nella misura di Euro 243.160,00.- il conseguente danno da risarcire; e) non reca previsioni risarcitorie a favore del Sig. F.S., nonostante il riconoscimento dell'avvenuto deprezzamento dell'immobile di sua proprietà; e) risulta notificato "anche al Sig. S.F., in quanto comproprietario dell'edificio ad uso abitazione insistente sul mappale n. 398 foglio 11 comune di Camposampiero ... titolare dei diritti indennitari relativi, derivanti dalla svalutazione del fabbricato, così come determinato nella perizia di stima, per il quale è stata determinata un'indennità per deprezzamento di Euro 45.000,00", nel mentre nulla sarebbe stato previsto a favore degli altri ricorrenti 1.4. Ciò posto, con il ricorso in epigrafe i Signori A.S., A.S., E.S., F.S., F.S., M.S., A.S. e L.S. chiedono l'annullamento del predetto decreto Prot. 11207 - 10/2006 dd. 16 giugno 2006, emesso a firma del Dirigente per le Espropriazioni (nonché precedente Responsabile del procedimento) Ing. A.R. e recante l'acquisizione coattiva di cui all'art. 43 del D.P.R. 327 del 2001 nei confronti di taluni dei beni immobili dianzi descritti. La difesa dei ricorrenti precisa, in via preliminare, che tale impugnativa consiste nell'esercizio in via principale dell'azione volta alla restituzione del bene, ed in via subordinata, qualora il giudice adito escluda la restituzione dei beni, è finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno conseguente all'avvenuta apprensione contra ius dei beni medesimi. La difesa dei ricorrenti illustra, sempre in via preliminare, la legittimazione ad agire da parte di ciascuno degli S., richiamando in tal senso Cons. Stato, A.P., 29 aprile 2005 n. 2, laddove testualmente afferma "che la realizzazione dell'opera pubblica non fa venir meno l'obbligo per l'amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente espropriato ... Infatti ...ove possibile in fatto e richiesto dalla parte, la tutela in forma specifica prevale sulla tutela risarcitoria". La difesa dei ricorrenti evidenzia, inoltre, che l'art. 43 del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001 prevede che in caso di acquisizione del bene al patrimonio indisponibile della P.A. al proprietario vadano risarciti i danni, ed evidenzia che tali danni devono consistere nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato, e secondo parametri che non possono essere meno favorevoli di quelli previsti dal medesimo D.P.R. n. 327 del 2001 per 1'espropriazione legittima. La difesa dei ricorrenti richiama - altresì - l'art. 44 del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001 intitolato "Indennità per l'imposizione di servitù", collocato nel Capo VIII ("Indennità dovuta al titolare del bene non espropriato") e che testualmente dispone: "è dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà". Sempre ad avviso della stessa difesa, inoltre, l'invero ampia formulazione utilizzata dall'art 43 cit. (cfr. ivi: "può disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni") consentirebbe di individuare i danni da risarcire anche nella diminuzione di valore del bene colpito dall'acquisizione dell'area e dalla realizzazione dell'opera, anche con riguardo alle immissioni di fumi, rumori, ecc., al globale peggioramento della qualità della vita ed alla svalutazione commerciale delle abitazioni. Secondo quanto affermato dalla medesima difesa, tutti i ricorrenti che hanno promosso la precedente impugnativa giudiziale dalla quale è conseguito l'annullamento dell'intera procedura espropriativa e che hanno subito un danno (diretto o indiretto) in dipendenza dei provvedimenti allora impugnati possono - ora - validamente contestare nella presente, nuova sede di giudizio il provvedimento di acquisizione di cui all'art. 43 del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001, se per effetto di quest'ultimo risulta - per l'appunto - omessa la valutazione congrua dei danni già da essi subiti. Sempre secondo la difesa dei ricorrenti, risulterebbe assodato che la legittimazione ad agire spetta a tutti i soggetti nei confronti dei quali la procedura di cui all'anzidetto art. 43 è destinata ad esplicare i suoi effetti: e, tra questi, potrebbero conseguentemente rientrare anche i soggetti che dall'acquisizione hanno subito un danno, sia pure indiretto; ed un evidente indice in tal senso sarebbe ricavabile dalla circostanza che la stessa V.S. avrebbe accertato la diminuzione di valore dell'immobile di alcuni dei ricorrenti, nel mentre gli originari ricorrenti dell'impugnativa precedentemente proposta sub R.G.747/2002 e che ha determinato l'annullamento della procedura espropriativa si sarebbero visti riconoscere, sia pure in diversa misura, il deprezzamento degli immobili situati in una fascia di circa 30 - 40 metri dal perimetro dell'opera. In caso contrario, non si comprenderebbe - sempre ad avviso della medesima difesa - in virtù di quale norma ad alcuni spetterebbe il risarcimento per la svalutazione dell'immobile, ed ad altri non spetterebbe un risarcimento al medesimo titolo; ed, in particolare, non sarebbe conforme alla Costituzione un'interpretazione che consentisse di arrecare una svalutazione all'edificio di proprietà del Sig. A.S. solo perchè è stata acquisita anche il terreno di pertinenza, e non consentisse il riconoscimento del danno da svalutazione a beneficio di coloro che non hanno subito un'espropriazione diretta, ma che subiscono comunque le anzidette - e alquanto negative - conseguenze della realizzazione dell'opera. La stessa difesa rimarca la circostanza che tutti i ricorrenti hanno subito il periodo di occupazione illegittima, sfociata nell'annullamento degli atti, e che a tale riguardo "il danno potrà essere risarcito interamente attraverso il risarcimento per equivalente, escludendosi la restituzione e dovendosi comunque distinguere i due periodi quello dell'illecito, anteriore al provvedimento ex art. 43 e quello successivo adesso disciplinato dalla normativa di cui al richiamato articolo. Nel primo periodo si dà luogo a risarcimento del danno. Nel secondo periodo ad un indennizzo da atto illecito (il provvedimento ex art. 43) identico nella sua entità al danno liquidato per equivalente ai sensi della lett. c) del comma 2 dell'art. 43 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327" (Cons. Giust. Sic., Sez. giurisdizionale, 21 dicembre 2005 n. 934). La difesa dei ricorrenti afferma - inoltre - che ulteriori presupposti di legittimazione ad agire per tutti i ricorrenti andrebbero ravvisati nel danno morale da essi asseritamente subito, nonché nelle spese da essi comunque sostenute in dipendenza dei procedimenti dei quali sono stati parte e - da ultimo - nella circostanza che tutti sono divenuti medio tempore comproprietari della predetta particella catastale 426 resa anch'essa oggetto dell'acquisizione coattiva qui contestata. Per quanto attiene alla legittimazione passiva delle Amministrazioni intimate mediante l'atto introduttivo del presente giudizio (ossia V.S., Regione Veneto e Provincia di Padova), la medesima difesa afferma - innanzitutto - che nessun dubbio sussisterebbe per la posizione di V.S., posto che tale Società ha condotto la procedura espropriativa, ha realizzato l'opera e ha da ultimo adottato il decreto di acquisizione qui impugnato; tale responsabilità si estenderebbe sia per la parte di danni antecedente al decreto di acquisizione, sia per la parte ad esso successiva. (...) nota pronuncia della Corte Europea dei diritti dell'uomo 17 maggio 2005, Pasculli c. Italia, ricorso 36818/97, secondo la quale "il meccanismo dell'espropriazione indiretta permette in generale all'Amministrazione di oltrepassare le regole fissate in materia di espropriazione con il rischio di un risultato imprevedibile o arbitrario per gli interessati, sia che si tratti di un'illegittimità sin dall'inizio, sia di un'illegittimità sopravvenuta"; I ricorrenti chiedono in subordine a tale ultimo punto l'accertamento al proprio diritto al risarcimento del danno spettante per l'occupazione illegittima dell'area e per l'acquisizione della stessa. A tale ultimo riguardo, l'atto introduttivo del giudizio, dopo aver ribadito la fondatezza della partizione del pregiudizio patrimoniale complessivamente subito dai ricorrenti nelle due categorie del danno antecedente all'adozione del provvedimento acquisitivo di cui all'art. 43 del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001 e del danno susseguente a quest'ultimo, individua le seguenti poste di danno c.d. "antecedente": a) danno da occupazione illegittima; b) danno da mancato guadagno per l'utilizzo dell'azienda agricola comprensiva degli immobili, c) danno da perdita del reddito aziendale; d) danno da immissioni nocive nel fondo e nelle abitazioni; e) danno non patrimoniale (morale ed esistenziale); f) danno ai diritti della personalità; g) danno per le spese tecniche e legali sostenute in conseguenza del procedimento espropriativi dichiarato illegittimo; h) rimborso delle maggiori imposte e spese conseguenti all'occupazione. Venendo alla specifica trattazione delle surriferite componenti di danno, la difesa dei ricorrenti espone quanto segue. A) Danno da occupazione illegittima. Esso si identificherebbe con il pregiudizio economico - subito, in particolare, da A., F. e M.S. - in dipendenza dell'occupazione delle aree durante la procedura espropriativa. L'occupazione sarebbe avvenuta per il periodo che va dal 5 novembre 2002 al16 giugno 2006. L'area occupata assommerebbe a mq. 18336 per A.S., a mq. 100 per F.S. e a mq. 3 per M.S.. Per quanto riguarda l'Azienda Agricola di A.S. la valutazione di tale danno viene individuata assumendo come parametro il valore indicato dall'art. 50 del D.P.R. 327 del 2001, ossia in un dodicesimo del valore dell'area espropriata per ogni anno e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua. (...) In particolare, l'impossibilità di fruire degli spazi esterni all'abitazione, il disturbo del sonno, ed in generale tutti i danni conseguenti alla situazione di un esproprio, da essi ritenuto illegittimo e poi accertato come tale in sede di giudizio, avrebbero creato nei ricorrenti uno stato d'animo di preoccupazione e di paura per la compromissione della proprietà, nonché uno stato di irritabilità, con conseguente modifica in pejus delle loro condizioni di vita. La difesa dei ricorrenti afferma che tutto ciò identificherebbe la lesione di una posizione soggettiva di rango non soltanto costituzionale ma anche agevolmente riferibile ai diritti primari riconosciuti agli individui e, pertanto, risarcibile anche con riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale riconoscerebbe in tali ipotesi il risarcimento del danno morale. La medesima difesa afferma che i criteri per l'individuazione di tale componente di danno potrebbero essere individuati in una percentuale del danno materiale subito da ciascuno dei ricorrenti, considerando che per quanto riguarda i soggetti che sono nelle vicinanze della strada, e che hanno subito l'espropriazione illecita ovvero soltanto l'acquisizione coattiva (ossia A., M., F. e F.S.) tale componente di danno dovrebbe ragionevolmente risultare più elevata. (...) F) Danno per le spese tecniche e legali sostenute in conseguenza del procedimento espropriativo dichiarato illegittimo. Ad avviso della difesa dei ricorrenti dall'obbligo di risarcire il danno discenderebbe anche la necessità che i ricorrenti medesimi (ad esclusione di L. e A.S.) ottengano il rimborso di tutte le spese tecniche e legali che hanno sostenuto per difendere la proprietà dall'illecita occupazione da essi subita. La medesima difesa afferma al riguardo che, a" sensi dell'art. 1223 c.c.,il risarcimento del danno deve comprendere sia la perdita subita dal creditore che il mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta, e che in tale previsione rientrerebbero pertanto anche le spese effettuate per la tutela della proprietà violata. Ciò posto, la medesima difesa chiede i seguenti risarcimenti a seconda del giudizio: (cfr. ibidem, doc. 76 usque 80): 1) ricorso al T.A.R. Veneto R.G. n. 447/2002: Euro 50.000,00.- 2) costituzione in giudizio per gli appelli R.G. n. 12119/03 e R.G. n. 430/04 davanti al Consiglio di Stato: Euro 50.000,00.- 3) ricorso al T.A.R. Veneto avverso i decreti di esproprio: Euro 10.000,00.- (...) L'area oggetto di esproprio dista rispetto all'abitazione del Sig. A.S. circa 20 metri. Precedentemente all'immissione del possesso da parte dell'ente espropriante, il Sig. A.S. conduceva un'azienda agricola della superficie di ha 3.18.53.;a seguito dell' immissione del possesso 1'ente espropriante ha rilevato una porzione di Ha 1.74.82, ed a seguito dell' acquisizione ha acquisito una porzione di mq. 15.295, ai quali devono essere peraltro tolti i mq. 630 corrispondenti al mappale n. 426 donato ai figli. Pertanto, risulterebbero appresi complessivamente mq. 14.665 di terreno. La rimanente porzione di ha 1.65.58 è stata suddivisa, sempre per effetto della riconfigurazione del fondo conseguente ai lavori necessari alla costruzione dell'opera, in cinque parti di cui quattro intercluse, lunghe e strette. Inoltre, tali porzioni residue del fondo ricadrebbero tutte nella fascia di rispetto stradale dove sono sconsigliate le coltivazioni a causa dell'estrema vicinanza dalle fonti di inquinamento da gas di scarico delle vetture. L'espropriazione e la successiva acquisizione dell'area avrebbero pertanto determinato la distruzione di fatto del preesistente fondo rustico, posto che le porzioni rimaste non consentirebbero di svolgere profittevolmente l'attività agricola. La difesa dei ricorrenti evidenzia che anche i fabbricati di proprietà del Sig. A.S. sarebbero stati pregiudicati nella loro conveniente fruibilità dai lavori realizzati nelle loro immediate adiacenze. In tal senso, la medesima difesa afferma che l'azienda agricola del Sig. A.S. era dotata di un fabbricato rurale di recente costruzione, destinato a magazzino e ricovero di attrezzi ed avente una superficie di mq 1.200. Tale edificio sarebbe stato dimensionato per la superficie di un fondo pari a più di tre ettari; ma a seguito dell'esproprio della rilevante porzione di terreni a destinazione agricola predetti, anche il manufatto in questione - seppure non direttamente oggetto di procedura espropriativa - avrebbe subito rilevanti pregiudizi, risultando a causa della cessazione di fatto dell'azienda agricola, totalmente inutilizzabile; né lo stesso, anche perché collocato in area classificata agricola dalla vigente strumentazione urbanistica comunale, potrebbe essere diversamente utilizzato. (...) Ad avviso di V.S., tale richiesta risulterebbe "evidentemente inammissibile e infondata" (cfr. pag. 11 della memoria di V.S. dd. 28 settembre 2006) e, comunque, del tutto strumentale, posto che i ricorrenti anzidetti, fallita la possibilità di concludere l'accordo transattivo con il soggetto espropriante e non essendo direttamente interessati dall'esecuzione dell'opera viaria, si sono visti escludere dal procedimento di acquisizione, rientrandovi comunque soltanto per effetto della medio tempore intervenuta donazione di una quota del predetto mappale n. 426: ma, sempre ad avviso della difesa di V.S., risulterebbe con altrettanta evidenza che i ricorrenti medesimi, anche se hanno acquisito tale proprietà, per certo non potrebbero ottenere indennizzi o risarcimenti eccedenti la porzione di immobile ad essi pervenuta in conseguenza dell'anzidetto atto di liberalità. 2.3. Nel merito, la difesa di V.S. ha innanzitutto precisato che, a seguito dei rilievi formulati da parte di taluni dei ricorrenti - peraltro, non in sede di contraddittorio procedimentale di cui all'art. 7 e ss. della L. 241 del 1990 ma soltanto nella presente sede di giudizio - è stato emanato da parte del Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni della medesima V.S. il decreto n. 12/2007 - Prot. n. 4391 dd. 14 marzo 2007 - recante integrazioni al provvedimento di acquisizione qui impugnato per quanto segnatamente attiene ai mappali nn. 451 e 453 - precedentemente esclusi per mero errore materiale - e al mappale n. 426, prendendo atto della donazione disposta dal Sig. A.S. a favore degli altri coricorrenti, con contestuale aggiornamento dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, quantificato in Euro 265.051,64.- (cfr. doc. 1 di V.S. depositato il 16 aprile 2007) A tale nuovo decreto - notificato a tutti gli interessati - è stata pure allegata una relazione di stima del risarcimento del danno nella quale, muovendo dalle risultanze della precedente relazione a firma del Prof. G.S. (Ordinario di Economia e di estimo presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova e consulente incaricato da V.S. ai fini della quantificazione degli importi spettanti agli aventi titolo in sede di emanazione del provvedimento di acquisizione: cfr. doc. 16 di V.S. depositato il 9 ottobre 2006), si giustifica tale riliquidazione. Per quanto attiene al primo motivo di ricorso, V.S. reputa la sussistenza della propria competenza ad emettere il provvedimento di acquisizione in quanto l'art. 43 del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001 dispone che esso deve essere adottato dalla "autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico" ; ne deriverebbe, quindi, che la V.S. è legittimata ad acquisire il bene proprio in quanto essa si identifica con l'autorità che lo utilizza per indubitabili esigenze di pubblico interesse, ed anche perché "autorità espropriante", a" sensi dell'art. 3 del medesimo T.U. Inoltre - sempre ad avviso di V.S. - gli stessi ricorrenti riconoscerebbero che, a" sensi dell'art. 6, comma 8, del T.U. anzidetto l'esercizio dei poteri espropriativi possa essere delegato dalla Regione ad altro soggetto; non rivestirebbe, per contro, fondamento l'assunto dei ricorrenti medesimi secondo il quale, nella specie, non sarebbe stato delegato anche il potere di emanare il provvedimento acquisitivo di cui all'art. 43 del T.U., posto che - viceversa - nell'ambito dei poteri espropriativi il soggetto delegato avrebbe anche il potere di emanare l'atto acquisitivo del bene al patrimonio del soggetto delegante, sia che si tratti del provvedimento di esproprio vero e proprio conseguente ad un procedimento ablatorio ordinariamente compiutosi, sia che si tratti del provvedimento "straordinario", ovvero "sanante" emesso a" sensi dell'art. 43 del T.U. medesimo. Secondo la tesi di V.S., infatti, il provvedimento adottato dal soggetto delegato produce i propri effetti nella sfera giuridica del soggetto delegante, comportando il trasferimento della titolarità del bene. La difesa di V.S. evidenzia, inoltre, per quanto specificatamente attiene alla competenza del Dirigente dell'Ufficio espropri di V.S., che l'art. 6 del T.U. 327 del 2001, dopo aver disposto al comma 1 che "l'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica ... è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativi che si renda necessario", al comma 8 precisa che "il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana il provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso"; e proprio in conseguenza di ciò - ribadisce sempre la medesima difesa - sarebbe stato costituito l'Ufficio per le espropriazioni presso la medesima Società. La difesa di V.S. evidenzia, inoltre, che il precedente decreto di espropriazione era stato adottato dalla Provincia di Padova in quanto all'epoca (dicembre 2005) la realizzazione della Strada Statale n. 307 non era assoggettata alla disciplina introdotta "a regime" nel T.U. 327 del 2001, ma - a" sensi dell'art. 57 del medesimo T.U. - alla disciplina transitoria che contemplava la perdurante applicazione delle disposizioni precedentemente emanate in materia. Viceversa, dopo la pronuncia giudiziale di annullamento dei provvedimenti relativi all'opera in questione, ivi compresa la dichiarazione di pubblica utilità che costituiva il discrimine per l'applicazione del predetto regime transitorio in luogo della disciplina "a regime", la competenza di V.S. ad emanare il provvedimento qui reso oggetto d'impugnativa risulterebbe - sempre ad avviso della medesima difesa - del tutto assodata. Per quanto attiene alle ulteriori censure contenute nell'atto introduttivo del presente giudizio, la difesa di V.S. rileva che con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso i ricorrenti hanno in sostanza affermato che sarebbe stato violato l'art. 7 della L. 241 del 1990 in quanto l'avvio del procedimento acquisitivo non sarebbe stato comunicato a tutti gli interessati e che, anche a prescindere dalla circostanza che ciò sarebbe derivato dallo stesso contegno di questi ultimi, rimasti silenti nel corso del procedimento medesimo sulle medesime circostanze da essi poi dedotte nella presente sede di giudizio, ogni ragione di contendere al riguardo risulterebbe venuta meno per effetto del predetto decreto integrativo di acquisizione n. 12 del 2007 intervenuto in corso di causa. Per quanto attiene al quarto e quinto motivo di ricorso, la difesa dei ricorrenti rileva invece che le relative censure risultano dirette ad affermare l'insussistenza dei presupposti per l'emanazione del provvedimento acquisitivo di cui all'art. 43 del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001, e ciò in considerazione dell'asserita "incongruità" e "irragionevolezza" del danno. La medesima difesa - altresì - reputa che il medesimo ordine di censure sia stato, in buona sostanza, riproposto anche nei restanti motivi di ricorso, ancorché formulati in via subordinata. Ciò posto, V.S. afferma che, anche al di là dell'assorbente eccezione di carenza di giurisdizione di questo giudice in ordine alle domande di risarcimento del danno, le censure dei ricorrenti risulterebbero comunque inammissibili o infondate. In primo luogo, infatti, secondo la resistente Società i ricorrenti pretenderebbero di ottenere il risarcimento per danni che comunque non discenderebbero dal provvedimento di acquisizione impugnato e in ordine ai quali i medesimi ricorrenti non allegherebbero il benché minimo principio di prova. La medesima V.S. afferma - invece - che nel provvedimento impugnato risulterebbe correttamente considerato, agli effetti della quantificazione del danno, il valore dei beni utilizzati per fini di pubblica utilità, tenendo conto della natura e della collocazione delle opere realizzate, della consistenza dei lotti, della loro ubicazione e destinazione urbanistica, nonché dell'andamento del mercato fondiario, determinando pure la diminuzione di valore della parte residua dei beni medesimi oltre al danno subito a decorrere dalla data di occupazione delle aree (17 gennaio 2003), pari - quest'ultimo - al valore del singolo bene utilizzato per scopi di pubblica utilità, al minor valore delle parti residue del bene medesimo e al valore delle migliorie eventualmente presenti. Inoltre, sono stati determinati la rivalutazione monetaria e gli interessi pervenendo al riconoscimento di un danno complessivo pari - sempre secondo la tesi di V.S. - ad Euro 243.160,00.- 3. Si è parimenti costituita in giudizio la Provincia di Padova, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva: difetto che non sarebbe scalfito dalla considerazione dei ricorrenti secondo la quale la Provincia medesima dovrebbe comunque rispondere per i danni da essi subiti antecedentemente all'emanazione del provvedimento di acquisizione qui reso oggetto di impugnativa. Secondo la difesa della Provincia, infatti, la determinazione e la liquidazione dell'indennità di occupazione, che costituisce una delle voci del complessivo importo del risarcimento previsto dal decreto di acquisizione qui reso oggetto di impugnativa, risulterebbero attività rientranti comunque nella competenza di V.S.. La Provincia rileva - sempre in tal senso - che essa si sarebbe limitata ad elaborare, su delega della Regione Veneto, la sola progettazione esecutiva dell'opera, dalla quale è poi conseguita la procedura espropriativa annullata ope iudicis, e precisa che essa, dopo l'ultimazione dell'opera viaria, non ne sarà il soggetto gestore: circostanza, quest'ultima, reputata dirimente al fine di affermare la fondatezza della propria domanda di estromissione dalla causa. Nel merito, la Provincia replica comunque alle censure proposte dai ricorrenti, concludendo per la loro reiezione, e parimenti eccepisce il difetto di giurisdizione di questo giudice in ordine alle domande risarcitorie contestualmente proposte dai ricorrenti medesimi. 4. Non si è costituita in giudizio la Regione Veneto. 5. Alla pubblica udienza del 27 aprile 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione. 6.1. Tutto ciò doverosamente premesso, il Collegio deve preliminarmente farsi carico di disaminare l'eccezione di carenza di giurisdizione proposta dalle difese delle parti intimate. 6.2. In effetti, l'art. 53, comma 1, del T.U. 327 del 2001 dispone che "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti alla applicazione delle disposizioni del testo unico"; ma con sentenza n. 191 dd. 11 maggio 2006 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della disposizione testè riportata nella parte in cui, devolvendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a "comportamenti delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti ad essa equiparati", non esclude i comportamenti non riconducibili nemmeno mediatamente all'esercizio di alcun potere. In conseguenza di ciò, quindi, per effetto di tale pronuncia del giudice delle leggi risulterebbe devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria ogni controversia per il risarcimento dei danni da occupazione usurpativa, ivi dunque compresa - secondo la prospettazione delle difese di V.S. e della Provincia di Padova - quella oggetto di causa. Il Collegio, peraltro, evidenzia - in adesione ad una tesi già enunciata, ad es., da T.A.R. Abruzzo, Sez. Pescara, 15 giugno 2006 n. 345 ma richiamata in via qui meramente marginale, avuto riguardo alla complessiva economia di causa che emergerà appresso, al Par. 8. - che l'anzidetto comma 1 dell'art. 43 cit. è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo là dove la locuzione, prescindendo da ogni qualificazione dei "comportamenti" ivi riferiti, ha attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte controversie nelle quali sia parte la pubblica amministrazione, e cioè ha fatto del giudice amministrativo il giudice dell'amministrazione piuttosto che l'organo di garanzia della giustizia nell'amministrazione (cfr. art. 100 Cost.). Tuttavia, nelle ipotesi nelle quali i "comportamenti" causativi di danno ingiusto costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità, ovvero di indifferibilità e urgenza) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazione, la norma non è stata ritenuta affetta da illegittimità costituzionale, posto che anche tali "comportamenti" costituiscono comunque esercizio, ancorché viziato da illegittimità, di una pubblica funzione . Se così è, tale considerazione di fondo - peraltro già formulata dalla stessa Corte Costituzionale con la precedente sua sentenza n. 204 dd. 6 luglio 2004 - "comporta che deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a "comportamenti" (di impossessamento del bene altrui) collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di "comportamenti" posti in essere in carenza di potere, ovvero in via di mero fatto" (cfr. Corte Cost., sent. 191 del 2006 cit.): dimodochè, l'attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo della tutela risarcitoria - che si fonda sull'esigenza, coerente con i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost., di concentrare davanti ad un unico giudice l'intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica (così Corte di Cassazione, SS.UU.., 22 luglio 1999 n. 500) - non si giustifica "quando la pubblica amministrazione non abbia in concreto esercitato, nemmeno mediatamente, il potere che la legge le attribuisce per la cura dell'interesse pubblico". Nel caso in esame, per quanto attiene alle domande risarcitorie, va evidenziato che l'occupazione dei beni in questione risulta in ogni collegata all'esercizio di una potestà amministrativa, in quanto comunque disposta in esecuzione di una dichiarazione di pubblica utilità, sia pure poi annullata da parte di questo stesso giudice in quanto ritenuta illegittima: e ciò, di per sé, costituisce condizione necessaria e sufficiente per poter affermare la sussistenza al riguardo della giurisdizione del giudice amministrativo. 7. Torna pure opportuno rilevare, sempre in via preliminare e in relazione alle censure proposte dalla difesa dei ricorrenti in ordine alla stessa compatibilità della disciplina contenuta nell'art. 43 cit. rispetto all'indirizzo giurisprudenziale assunto in materia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, che l'articolo in esame consente alla pubblica amministrazione "che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità ..., valutati gli interessi in conflitto ... (di) disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni", con l'ulteriore precisazione che tale atto di acquisizione debba dare "atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area,indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si è verificata"e debba determinare "la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta"; e va anche considerato che ivi pure si afferma - segnatamente al comma 2 - che qualora sia stata esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, la pubblica amministrazione può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, di disporre la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. La genesi della disciplina testè riassunta è stata oggetto di diffusa analisi da parte dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che con decisione 29 aprile 2006, n. 2, ha avuto modo di rilevare che la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva ritenuto il quadro ordinamentale italiano (ed in particolare l'istituto della c.d. "accessione invertita") non conforme alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e delle susseguenti sue modifiche ed integrazioni, resa esecutiva con L. 4 agosto 1955 n. 848 e successive modifiche, ed in particolare all'art. 1 del Protocollo addizionale sottoscritto a Strasburgo l'11 gennaio 1994 e reso esecutivo con L. 28 agosto 1997 n. 296, in forza del quale - per quanto qui segnatamente interessa - "ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai princìpi generali del diritto internazionale.", peraltro senza "pregiudizio al diritto degli Stati di emanare leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende." (cfr. sentenze 30 maggio 2000, ric. n. 24638/94, Carbonara e Ventura, e 30 maggio 2000, ric. n. 31524/96, Società Belvedere Alberghiera) e ciò sulla base del rilievo che un comportamento illecito o illegittimo non può fondare l'acquisto di un diritto, per cui l'accessione invertita è stata ritenuta contrastante con il principio di legalità, inteso come preminenza del diritto. Tuttavia, la medesima giurisprudenza della Corte sopranazionale ha altrettanto inequivocabilmente precisato che compete all'ordinamento interno (nella specie, italiano) l'individuazione di efficaci mezzi di tutela in relazione a fattispecie nelle quali l'acquisizione del bene sia divenuta sine titulo; e, conseguentemente, la Corte medesima ha ritenuto che la realizzazione dell'opera pubblica non costituisce impedimento alla restituzione dell'area illegittimamente espropriata, e ciò a prescindere dalle modalità (occupazione appropriativa od usurpativa) di acquisizione del terreno, dovendo anzi ritenersi che, in tale ottica, la stessa distinzione tra occupazione appropriativa e usurpativa non assuma più rilevanza. Secondo quanto rilevato dall'anzidetta pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, i principi affermati dalla Corte dei diritti dell'uomo hanno trovato specifica attuazione proprio nella disciplina contenuta nell'area. 43 cit. e dianzi riassunta, laddove riconducendo al medesimo regime ogni forma di occupazione senza titolo, si afferma la possibilità dell'acquisto della proprietà da parte dell'Amministrazione, con un formale provvedimento amministrativo, "valutati gli interessi in conflitto"; ossia con un procedimento comparativo da condurre con particolare rigore, in quanto l'atto di acquisizione, che assorbe dichiarazione di pubblica utilità e decreto di esproprio, deve non solo considerare la pubblica utilità dell'opera, ma deve altresì tener conto che il potere acquisitivo (avente, in qualche misura, valore "sanante" dell'illegittimità della procedura espropriativa, anche se solo ex nunc) ha natura eccezionale e non può risolversi in una mera alternativa alla procedura ordinaria. Pertanto, sempre secondo quanto affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nell'ipotesi di illegittimità della procedura espropriativa e di realizzazione dell'opera pubblica, l'unico rimedio riconosciuto dall'ordinamento per evitare la restituzione dell'area è l'emanazione di un (legittimo) provvedimento di acquisizione a" sensi dell'art. 43 cit.,, in assenza del quale l'Amministrazione procedente non può addurre l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica quale causa di impossibilità oggettiva e, quindi, come impedimento alla restituzione. In tal senso, deve dunque concludersi che l'istituto dell'acquisizione "c.d. sanante" di cui all'art. 43, commi 1 e 2, del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001 risulta conforme ai principi costituzionali, nonché ai principi affermati dalla predetta giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, in quanto: a) l'acquisto del bene avviene in virtù di un provvedimento previsto dalla legge e, soprattutto, con efficacia ex nunc, sicché sono rispettate le esigenze di chiarezza dell'ordinamento e di preminenza del diritto; b) il provvedimento è sindacabile e l'esercizio della discrezionalità è circondato da particolari cautele di cui va verificato il rispetto in sede giurisdizionale; c) è in ogni caso assicurato il risarcimento del danno; d) in assenza di provvedimento, la restituzione dell'area non può essere impedita, se non per scelta autonoma del privato che rinunci alla restituzione. Nella medesima decisione dell'Adunanza Plenaria, si afferma pure che la disciplina contenuta nell'art. 43 cit. risulta applicabile anche nei confronti delle procedure nelle quali risulti intervenuta - come nella specie - prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001 la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza; con la conseguenza che la disciplina medesima consente, in caso di apprensione e modifica di res sine titulo o con titolo annullato, la possibilità di neutralizzare la domanda di restituzione della parte interessata o con l'adozione di un atto formale preordinato all'acquisizione del bene (con corresponsione di quanto spettante a titolo risarcitorio) o con la speciale domanda giudiziale formulata nel relativo processo. 8. A questo punto può convenientemente denotarsi che nell'economia della presente causa, assume valenza assorbente la constatazione che l'eccezione di difetto di giurisdizione riguarda le sole domande di ristoro patrimoniale formulate dai ricorrenti, nel mentre non coinvolge l'avvenuto esercizio del potere - assodatamente autoritativo, e pertanto sicuramente rientrante nella giurisdizione del giudice amministrativo - di valutare discretivamente gli interessi in conflitto al fine di adottare l'eventuale provvedimento acquisitivo con conseguente assunzioni a proprio carico dei relativi danni, e non già degli obblighi di indennizzo altrimenti discendenti dall'espropriazione. La predetta sentenza n. 191 del 2006 non elimina, infatti, dal testo dell'art. 43 cit. gli elementi letterali che consentono di riferire tale azione amministrativa, ivi - per l'appunto - presupposta rispetto alla quantificazione del danno subito dalla privata proprietà; come rientrante nella giurisdizione esclusiva di cui al predetto art. 53 del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001. Ciò consente, quindi, di passare alla disamina del merito di causa per quanto segnatamente attiene al primo ordine di censure proposto dai ricorrenti, il quale infatti assume una valenza del tutto assorbente rispetto ai susseguenti motivi di ricorso proprio in quanto essenzialmente incentrato su di una mera questione di competenza ad emettere il provvedimento acquisitivo. Ove tale questione fosse risolta in senso favorevole alla tesi qui fatta valere dai ricorrenti, dovrebbe essere comunque disposto l'annullamento del provvedimento anzidetto, senza peraltro coinvolgere le conseguenti questioni di carattere patrimoniale che saranno - al caso - riesaminate ex novo dalla stessa Amministrazione chiamata ad esprimersi, in vece di quella riconosciuta incompetente, in ordine alla sussistenza dei presupposti per poter procedere all'acquisizione di cui all'art. 43 cit. 9. Tale considerazione consente pure di accogliere - limitatamente alla presente causa e, quindi, nel mero presupposto che nel presente giudizio non si formulano statuizioni a contenuto risarcitorio o indennitario - la richiesta della Provincia di Padova di dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo la stessa partecipato al procedimento conclusosi con l'adozione del provvedimento acquisitivo qui impugnato. 10. La medesima considerazione esposta al Par. 8 consente - altresì - di respingere l'eccezione, sollevata dalla difesa di V.S., di carenza di legittimazione dei ricorrenti M., F., A., E., L. e A.S. ad impugnare il provvedimento di acquisizione, posto che la medio tempore intervenuta donazione in loro favore pro quota del predetto mappale n. 426 li ha per certo abilitati ad ottenere l'annullamento del provvedimento acquisitivo nel presupposto dell'avvenuta sua emanazione senza previa notifica dell'avvio, a" sensi dell'art. 7 e ss. della L. 241 del 1990, del relativo procedimento. Allo stesso tempo, peraltro, la parimenti sopravvenuta emanazione del decreto integrativo n. 12/2007 - Prot. n. 4391 dd. 14 marzo 2007 non elimina l'interesse strumentale (cfr. ex multis, per la relativa nozione e ammissibilità quale posizione legittimante nel processo amministrativo, Cons. Stato, Sez. IV, 20 dicembre 2002 n. 7255) dei predetti ricorrenti ad ottenere comunque la caducazione del provvedimento "integrato" - id est quello originariamente emesso e qui, per l'appunto, da essi impugnato - al fine di ottenere da parte dell'Autorità ritenuta competente una rivalutazione della propria posizione anche per quanto attiene ai danni eccedenti il mero ristoro patrimoniale in dipendenza dell'ablazione delle predette quote del mappale n. 426. 11.1. Ciò posto, il primo ordine di motivi di impugnazione formulato dai ricorrenti e recante la censura di incompetenza di V.S. ad emettere il provvedimento di acquisizione va accolto. 11.2. Come si è detto innanzi, secondo la tesi di V.S., la sussistenza della propria competenza ad emettere il provvedimento di acquisizione si fonderebbe essenzialmente sulla circostanza che l'art. 43 del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001 dispone che il provvedimento medesimo deve essere adottato dalla "autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico". Va peraltro rilevato che, se V.S. utilizza il bene di cui trattasi per indubitabili esigenze di pubblico interesse, ciò avviene soltanto in forza della concessione che la medesima Società ha ottenuto da parte della Regione Veneto, a" sensi dell'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2001 n. 29; e va soprattutto evidenziato che, sempre a" sensi dell'anzidetto art. 43 del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001, il soggetto pubblico adotta il provvedimento acquisitivo al fine di includere il bene immobile che ne è oggetto "al suo patrimonio indisponibile". Se così è, risulta con ogni evidenza che V.S., Società per azioni costituita il 21 dicembre 2001 in attuazione della predetta L.R. 25 ottobre 2001 n. 29 avente ad oggetto "Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali", per quanto qui segnatamente interessa è mero soggetto gestore delle strade di interesse regionale di cui al combinato disposto degli artt. 96, comma 1, e 95, comma 1, lett. c), della L.R. 25 ottobre 2001 n. 29 e successive modifiche: strade che - secondo le disposizioni di legge testè richiamate - sono annoverate quali beni demaniali della Regione. Può marginalmente rilevarsi che tale circostanza parrebbe introdurre, nella specie, un'incoerenza tra la previsione dell'art. 43 del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001 che, di per sé, contempla il trasferimento degli immobili acquisiti nella categoria dei beni patrimoniali indisponibili di cui all'art. 826, terzo comma, c.c. in quanto "destinati ad un pubblico servizio" e la disciplina di fonte regionale che sembra viceversa configurare le strade di interesse regionale quale demanio necessario: anche se va soggiunto che il problema medesimo dovrebbe ragionevolmente superarsi mediante la successiva adozione di un ulteriore provvedimento che, dopo aver preso atto dell'avvenuta acquisizione a" sensi dell'art. 43 cit. delle aree private illegittimamente trasformate in strada quale patrimonio indisponibile, incorpori i corrispondenti mappali nel bene demaniale rappresentato dall'intera opera viaria. Importa, viceversa, qui rilevare che V.S. è soggetto societario di diritto privato che, in quanto tale, non può comunque essere titolare di un "patrimonio indisponibile", ossia di una categoria di ben essenzialmente pubblici per quanto disposto dal predetto art. 826 c.c. Né V.S. può dirsi nella specie delegata da parte della Regione ad acquisire i beni immobili al patrimonio indisponibile di quest'ultima a" sensi dell'art. 43 cit., posto che - come a ragione hanno evidenziato i ricorrenti nell'atto introduttivo del presente ricorso - la concessione in essere tra Regione Veneto e V.S. (cfr. doc. 73 di parte ricorrente) di per sé reca una delega dell'Amministrazione Regionale a V.S. avente per oggetto le sole attività inerenti gli espropri, così come contemplato dall'art. 8, comma 6, del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001, ma non già le attività finalizzate ad emettere il provvedimento acquisitivo qui reso oggetto di impugnativa. La disciplina di cui all'art. 43 del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001 si configura, infatti, come modalità ablatoria della proprietà privata del tutto speciale rispetto al normale procedimento di espropriazione, e - in quanto tale - non può pertanto reputarsi implicitamente compresa in una delega testualmente riferita alle sole "attività inerenti gli espropri per la realizzazione delle opere pubbliche secondo la normativa vigente in materia" (cfr. doc. 73 cit., art. 2). Del resto, e proprio in conseguenza della stessa eccezionalità dell'istituto acquisitorio di cui all'art. 43 cit., anche il ristoro patrimoniale riconosciuto al proprietario muta considerevolmente nei suoi presupposti e nel suo quantum, in quanto configurato quale risarcimento del danno anziché quale indennizzo a fronte di un'attività amministrativa compiuta secundum ius; ed anche ciò fa, dunque, ritenere come naturalmente ed esclusivamente compreso nella delega accordata dalla Regione l'espletamento di attività legittime, e non già anche la corresponsione di somme a titolo di danno in dipendenza di espropri espletati contra ius. ""
TAR CT 348/2006: "" I. Con il ric. n. 1439/04 la ricorrente EDILRE premette di avere presentato al comune di Catania in data 4 giugno 2002 una richiesta per il rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un impianto industriale nell'ambito dell'area di sviluppo industriale di Pantano d'Arci, contrada Rotolo. Il comune, in un primo momento, chiedeva alla ricorrente di acquisire il nulla osta da parte del consorzio A., ma nelle more la ricorrente apprendeva che in data 30 ottobre 2003 era stata adottata la deliberazione numero 18 con la quale il consorzio A. di Catania aveva approvato una convenzione tra lo stesso consorzio e la società I., società interamente posseduta dal medesimo comune di Catania, volta alla espropriazione, tra le altre, delle aree di proprietà della ricorrente in quanto destinate ad essere utilizzate nell'ambito dell'intervento programmato (realizzazione di un distretto HiTech). Avverso tale deliberazione la ricorrente proponeva il ricorso introduttivo, affidato a sette censure, qui sinteticamente riportate: 1. omesso avvio del procedimento prima della emissione della dichiarazione di pubblica utilità; 2. la legge regionale 1 del 1984 non consentirebbe ai consorzi di delegare ad un privato l'attività di esproprio; 3. violazione dello statuto consortile a causa della partecipazione di un estraneo, precisamente l'amministratore delegato di I.; 4. incompetenza del comitato direttivo a deliberare l'inserimento nel programma triennale delle infrastrutture; 5. il programma sarebbe stato predisposto da I., sulla base di criteri sconosciuti e diversi da quelli previsti dalla legge regionale 1 del 1984 6. illegittimità costituzionale dell'articolo 71 della legge regionale numero 4 del 2003, che ha prorogato i vincoli preordinati ad esproprio dei piani A. che erano decaduti da almeno 10 anni; 7. poiché questi espropri si devono intendere regolati a tutt'oggi dal testo unico delle leggi sul mezzogiorno, la dichiarazione di pubblica utilità avrebbe dovuto riportare i termini di cui all'articolo 13 della legge fondamentale numero 2359 del 1865. II. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 7/8 ottobre 2004 e depositato nella successiva data del 14 ottobre, la ricorrente, avendo ricevuto il 5.8.2004 avviso di avvio del procedimento di espropriazione, impugna lo stesso, nonché la nota dell'Assessorato all'Industria del 9 luglio 2004, la deliberazione del Comitato Direttivo n° 6 del 17.3.2004 con gli allegati, la deliberazione del Consiglio Generale n° 03/04 del 19.3.2004, la nota 5171 del 13.7.2004 di diniego del nulla osta, la deliberazione n° 28/04 del 14.7.2004, la deliberazione n° 29/04 del 14.7.2004, il provvedimento del responsabile dell'ufficio espropriazioni (DDAT 34/04) con il quale è stato individuato il responsabile del procedimento espropriativo, la deliberazione del 9.7.2004 e la Determina Dirigenziale n. 35/04 del 16.7.2004 di approvazione, con effetto di dichiarazione di p. u., del programma Hi-tech. Avverso tali atti la ricorrente fa valere i seguenti vizi: 1) illegittimità derivata, in quanto i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti si inseriscono nella medesima serie procedimentale di quelli impugnati con il ricorso introduttivo e quindi sono viziati per invalidità derivata dai medesimi vizi; 2) violazione e falsa applicazione dell'articolo 22 della legge regionale numero 9 del 31 maggio 2004, difetto dei presupposti: con tale motivo la ricorrente deduce che nella vicenda in questione deve escludersi l'applicazione di tale disposizione in quanto il vincolo pre espropriativo non è stato mai apposto in alcuno strumento urbanistico, tant'è vero che il consorzio A. di Catania, consapevole di ciò, una prima volta ha dichiarato la pubblica utilità con la deliberazione numero 18 del 2003 di approvazione del progetto, una seconda volta l'ha fatto con l'allegato alla deliberazione numero 35 del 16 luglio 2004, ma senza superare la illegittimità dovuta al fatto che il progetto non è conforme allo strumento urbanistico, né è stata mai disposta alcuna variante della destinazione urbanistica dell'area; 3) illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge regionale numero 9 del 31 maggio 2004, in quanto ove si dovesse ritenere che detta norma abbia rinnovato i vincoli preordinati all'espropriazione previsti nel piano del consorzio A. di Catania, la norma sarebbe costituzionalmente illegittima per avere irragionevolmente prorogato vincoli scaduti da decenni, con violazione dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 3 e 42; 4) violazione dell'articolo 11 del testo unico sulle espropriazioni, per inversione procedimentale tra la ipotetica variante al piano urbanistico e la comunicazione di avvio; 5) violazione del testo unico sulle espropriazioni per la circostanza che non esiste alcun vincolo preespropriativo; 6) (erroneamente numerato come 8) violazione degli articoli 22 e 23 della legge regionale 1 del 1984, in quanto l'approvazione del programma impugnato è avvenuta mediante uno strumento convenzionale che sottrae tutta l'attività svolta ai necessari controlli e verifiche pubbliche e ciò nonostante vengano utilizzati poteri autoritativi; 7) (erroneamente numerato come 9) violazione nel testo unico delle leggi sul mezzogiorno, in quanto questi espropri si devono intendere regolati a tutt'oggi dal citato testo unico, per cui la dichiarazione di pubblica utilità avrebbe dovuto riportare i termini di cui all'articolo 13 della legge fondamentale numero 2359 del 1865. 8) (erroneamente numerato come 10) violazione dell'articolo 8 della legge regionale 7 del 2002, in quanto il cosiddetto programma hi-tech non avrebbe potuto essere inserito nel programma triennale delle opere pubbliche del consorzio perché non è opera del consorzio e non è opera pubblica. III. Con secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 27/28 dicembre 2004 e depositato nella successiva data del 10 gennaio 2005, la ricorrente, avendo ottenuto a seguito di ricorso ai sensi della legge numero 241 del 1990, iscritto al numero 5391 del 2004 ruolo generale Tar Catania, copia integrale degli atti della procedura, impugna gli stessi atti già impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti ed inoltre la deliberazione del comitato esecutivo numero 47 del novembre 2004, con la quale (come si evince dalla lettura della stessa, prodotta dall'Avv.ra Stato) viene autorizzato il ricorso alla procedura espropriativa ai sensi degli artt. 22 e 22 bis del t.u. espropriazioni, e la determina numero 7 del 7 dicembre 2004 di autorizzazione ad introdursi nelle aree della ricorrente, facendo valere le seguenti censure: 1) eccesso di potere per sviamento e falsa causa, nonché violazione della legge regionale numero 1 del 1984, in quanto l'acquisizione mediante espropriazione in favore della I. di aree private, da lottizzare in difformità al piano A., rivendendole poi ad imprese private, comporta evidente sviamento dai fini istituzionali del consorzio A.; 2) in merito alla deliberazione numero 18 del 2003 vengono riproposti i motivi di cui al ricorso introduttivo; 3) (erroneamente numerata come 2) in merito alla deliberazione del comitato direttivo numero 6/ 2004 e alla deliberazione del consiglio generale numero 3/2004 vengono lamentate violazione dell'articolo 8 legge regionale numero 7/ 2002, violazione dell'articolo 22 della legge regionale 9/2004 ed illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione (già motivi secondo e terzo del primo ricorso per motivi aggiunti); 4) (erroneamente numerata come 3) in ordine alla nota dell'Assessorato industria numero 1483/2004 ed alla delibera del consiglio di amministrazione di I. del 9 luglio 2004 la ricorrente, pur precisando che la nota regionale non ha natura procedimentale, limitandosi ad affermare che sarebbe in corso di emanazione un'apposita nota esplicativa circa l'applicazione del d.p.r. n. 327/2001 in relazione alla individuazione dell'autorità espropriante, ne lamenta la illegittimità; 5) (erroneamente numerata come 4) in ordine alle deliberazioni del comitato direttivo del consorzio A. numeri 28, 29 e 30/2004, con le quali è stato costituito l'ufficio espropriazioni, si è preso atto della convenzione già approvata con la deliberazione numero 18/2003 e, infine, si è preso atto dello schema di approvazione del progetto definitivo del programma Hi-Tech, la ricorrente lamenta la illegittimità per errore sui presupposti in quanto detti atti presuppongono una dichiarazione di pubblica utilità mai adottata e comunque in carenza di alcun vincolo espropriativo sull'area della ricorrente; 6) (erroneamente numerata come 5) violazione del testo unico sulle espropriazioni, per inversione procedimentale tra la ipotetica variante al piano urbanistico e la comunicazione di avvio (censura analoga a quella formulata con il 4° motivo del precedente ricorso per m.a.); 7) (erroneamente numerata come 6) violazione del testo unico sulle espropriazioni per la circostanza che non esiste alcun vincolo preespropriativo (censura analoga a quella formulata con il 5° motivo del precedente ricorso per m.a.); 8) (erroneamente numerata come 7 e analoga alla censura di cui al 6° motivo del precedente ricorso per m.a.) violazione degli articoli 22 e 23 della legge regionale 1 del 1984, in quanto l'approvazione del programma impugnato è avvenuta mediante uno strumento convenzionale che sottrae tutta l'attività svolta ai necessari controlli e verifiche pubbliche e ciò nonostante vengano utilizzati poteri autoritativi; 9) (erroneamente numerata come 8 e analoga alla censura di cui al 7° motivo del precedente ricorso per m.a.) violazione nel testo unico delle leggi sul mezzogiorno, in quanto la dichiarazione di pubblica utilità avrebbe dovuto riportare i termini di cui all'articolo 13 della L. n. 2359/1865; 10) (erroneamente numerata come 9) illegittimità derivata: i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti si inseriscono nella medesima serie procedimentale di quelli impugnati con il ricorso introduttivo. IV. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 10.5.2005 e depositato nella successiva data del 16 maggio 2005, la ricorrente, adducendo di avere conosciuto ulteriori atti in occasione della verificazione disposta sui ricorsi numeri 4666/2004 e 4770/2004, impugna i medesimi atti della procedura già impugnati con i precedenti ricorsi deducendo, questa volta, la difformità del distretto hi-tech rispetto le previsioni urbanistiche del piano regolatore generale nonché dello stesso piano A.. Con ordinanza numero 607/04 è stata rigettata la domanda di sospensione per carenza del pregiudizio grave ed irreparabile. V. Ricorsi numeri 4666/2004 e 4770/2004 R.G. Con il ric. n.4666/04 il consorzio A. impugna il parere favorevole espresso dalla commissione edilizia del comune di Catania il 4 giugno 2004 nei confronti del progetto di Edil.Re volto alla realizzazione di un impianto industriale nell'ambito dell'area di sviluppo industriale di Pantano d'Arci, contrada Rotolo nonché la concessione edilizia rilasciata mediante silenzio assenso. Al riguardo deduce che, avendo ricevuto da parte del comune di Catania il progetto in questione allo scopo di emettere il nulla osta, ritenuto necessario ai fini del rilascio della concessione edilizia, il consorzio richiedeva alla ditta documentazione integrativa, che veniva trasmessa nel novembre del 2003. Ma nel frattempo con la deliberazione numero 18 del 30 ottobre 2003 il consorzio approvava il progetto HiTech interessante un'area di circa 25 ettari nella quale risultava ricompreso il terreno di proprietà della controinteressata. Pertanto, con nota del 13 luglio 2004 numero 5171, trasmessa alla controinteressata, comunicava che il progetto di quest'ultima era stato respinto in relazione al procedimento espropriativo volto alla realizzazione del distretto. (...)Ritiene il collegio che tale eccezione debba essere disattesa in quanto le conferenze dei servizi in questione hanno carattere meramente istruttorio, come è palese dal tenore e finalità delle stesse e soprattutto dalla circostanza che il rappresentante del comune di Catania intervenuto non era titolare di poteri deliberatavi ed in particolare dei poteri di variante dello strumento urbanistico esistente, variante necessaria in considerazione del fatto che, come verrà meglio chiarito nel prosieguo della motivazione e per come risultato acclarato in sede di verificazione, la localizzazione del programma HiTech non rispondeva alle destinazione urbanistica delle aree destinate ad essere espropriate. Sotto tale profilo, oltretutto, non sarebbe stata neppure sufficiente la presenza del comune di Catania, dal momento che la variante allo strumento urbanistico costituisce atto complesso riconducibile alla manifestazione di volontà dell'amministrazione comunale e dell'assessorato regionale, quest'ultimo non coinvolto nelle conferenze dei servizi in questione. A questo punto, viene preliminarmente presa in esame la richiesta istruttoria formulata dalla ricorrente in data 2 aprile 2004 e reiterata con la memoria conclusiva limitatamente agli atti non esibiti dal consorzio. In particolare la ricorrente espone che, contestualmente alla richiesta istruttoria depositata sul ricorso n.1439/04, ha proposto ricorso ai sensi della legge 241 del 1990 volto ad ottenere l'accesso ed il rilascio di copia di tutti gli atti relativi alla procedura espropriativa in questione. Con sentenza numero 285 del 2005 di accoglimento parziale del ricorso, al consorzio ASI è stato ordinato il rilascio di una serie di atti, tra i quali le minute ed i brogliacci delle deliberazioni afferenti la procedura espropriativa nonché gli atti istruttori su richieste di concessioni edilizie presentate da operatori industriali sulle medesime aree incise dal progetto in questione. (...)Risulta pacifico che anteriormente all'adozione di tale deliberazione nessuna comunicazione di avvio del procedimento venne notificata alla società ricorrente, coinvolta nel procedimento in quanto destinata ad essere espropriata delle aree di sua proprietà. E tanto determina la illegittimità della deliberazione impugnata. Questa sezione, con la recente sentenza del 21.7.2005 N. 1525/05 (peraltro relativa ad una espropriazione disposta da consorzio A.) ha posto il principio, che va qui riaffermato, della illegittimità delle dichiarazioni di pubblica utilità non precedute dall'adempimento delle formalità partecipative sancite dalla legge numero 241 del 1990 e dalla legge regionale numero 10 del 1991, ed in particolare si è così espressa: il C.g.a. ha avuto modo di affermare chiaramente il principio - condiviso dal collegio - che "l'avviso di avvio del procedimento deve essere inviato al proprietario del fondo espropriando anteriormente all'adozione dell'atto implicante dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento ed al fine di consentirgli di intervenire utilmente del procedimento per la determinazione del relativo contenuto dispositivo" (ord. n. 1584/2004) omissis come già lo stesso C.g.a. ha rilevato in analoga controversia (omissis), la censura di omessa partecipazione deve ritenersi fondata proprio in relazione alla mancata partecipazione al procedimento anteriore alla dichiarazione di p.u.; ne consegue ovviamente che tale censura investe tutti gli atti impugnati anteriori e successivi alla predetta dichiarazione, e che essi sono tutti inficiati irrimediabilmente dall'essere stati emanati senza consentire al ricorrente di "intervenire utilmente nel procedimento per la determinazione del relativo contenuto dispositivo" (così si esprime il giudice d'appello nella più volte richiamata ord. n. 1584/2004)". La sopra ricordata sentenza merita di essere condivisa. Muovendo dal principio sopra ricordato si perviene alla illegittimità della deliberazione impugnata per violazione della normativa procedimentale invocata dalla società ricorrente. Va poi osservato che nella sopra richiamata decisione il collegio ha ritenuto applicabile la nuova disciplina processuale dettata in tema di partecipazione al procedimento, e precisamente la seconda parte del secondo comma dell'art. 21 octies di detta legge, introdotto dall'art. 14 della legge n. 15 del 2005, secondo cui "il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato". Ma, nel caso in questione, così come in quello esaminato dalla sentenza n.1525/2005, pur potendosi, in astratto, applicare la norma sopravvenuta in quanto norma processuale (sulla questione dell'efficacia temporale di tale disposizione si fa rinvio alla citata sentenza numero 1525/2005 ed agli ampi richiami giurisprudenziali ivi riportati), tuttavia la stessa non è stata invocata dall'amministrazione, la quale non ha dunque dimostrato in giudizio la superfluità della partecipazione della società proprietaria dell'area ai fini dell'adozione dei provvedimenti impugnati. Conseguentemente risulta sussistente la violazione della normativa sul procedimento dedotta con il primo motivo del ricorso introduttivo. IV. Ad avviso del collegio vanno altresì esaminate le censure seconda e quarta del ricorso introduttivo, attesa l'autonomia della deliberazione impugnata relativamente all'approvazione del programma di intervento proposto da I.. Le doglianze della ricorrente, volte a censurare la delega alla predetta società di tutta l'attività riservata al consorzio, con riferimento al programma approvato, risultano fondate. Anche ad ammettere la delegabilità a detta società dell'attività materiale relativa alla gestione delle procedure espropriative, secondo la prospettazione dell'Amm.ne, delegabilità riconducibile alle previsioni del testo unico in materia di espropriazione, nel caso specifico la convenzione tra il consorzio ASI ed I. allegata alla deliberazione impugnata numero 18 ed approvata con il medesimo atto evidenzia l'intenzione del consorzio di spogliarsi di tutte le sue potestà pubblicistiche con riferimento alla gestione delle aree espropriate, successivamente alla realizzazione dei lavori ed alla esecuzione delle forniture relative al progetto approvato, con particolare riferimento alla selezione delle imprese destinatarie finali dell'assegnazione dei lotti di terreno, in virtù di un bando da concordarsi tra il consorzio A. ed I.,e sulla base di procedure selettive gestite autonomamente da quest'ultima, seppure sulla base di linee di indirizzo concordate con il consorzio A., ed attuate mediante una commissione mista composta da membri di nomina mista (da parte del consorzio A. e di I.). Si vedano in particolare i punti 9,10 ed 11 della convenzione (con i quali viene previsto che il bando tipo sulla cui base individuare le imprese da insediarsi sull'area dovrà essere concordato tra consorzio A. ed I. , le procedure di selezione delle imprese saranno poste in essere da I., seppure sulla base di linee di indirizzo concordate con il consorzio, ed attuate a mezzo di apposita commissione i cui componenti dovranno essere nominati da consorzio A. ed I.), il cui contenuto viola sia le puntuali previsioni di cui alla legge regionale numero 1 del 1984, che riserva ai consorzi l'assegnazione dei terreni che siano stati acquisiti in favore delle imprese che intendano realizzare iniziative compatibili nel comprensorio, sulla base di condizioni previamente determinate, sia con le stesse previsioni dello statuto del consorzio ASI di Catania, approvato con decreto del presidente della regione dell'11 febbraio 1986, in particolare articolo 6. La gestione condivisa di tali potestà pubbliche, con particolare riferimento ai criteri di scelta delle imprese destinatarie finali del beneficio dell'assegnazione dei lotti di terreno, non trova alcun appiglio nella normativa di settore, come d'altra parte è logico in considerazione del fatto che, come verrà meglio spiegato successivamente, l'acquisizione di terreni di privati in capo al consorzio A. mediante procedura espropriativa (non al fine della realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità quali infrastrutture ed opere di urbanizzazione, bensì) con la finalità di assegnare ad altri privati i rustici industriali deve ritenersi evenienza eccezionale, finalizzata ad agevolare imprese private individuabili mediante criteri predeterminati. Anche i predetti motivi di ricorso risultano quindi fondati. V. Per completezza, stante il carattere pregiudiziale della censura di incompetenza, il collegio esamina il terzo motivo di ricorso e lo ritiene infondato: contrariamente alla prospettazione della ricorrente, il comitato direttivo con la deliberazione impugnata non ha localizzato le aree destinate ad essere espropriate per le realizzazione dell'intervento in questione, essendo partito dall'erroneo presupposto che le aree destinate a tale intervento fossero già sottoposte a vincolo preordinato ad esproprio sulla base della destinazione di cui al piano regolatore vigente nonché della proroga dei vincoli di cui alla legge regionale numero 4/2003, ed ha pertanto ritenuto che dette opere fossero immediatamente acquisibili mediante esproprio in quanto precedentemente asservite. Tale presupposto, erroneo in quanto sulle aree in questione non era stato precedentemente apposto alcun vincolo, come meglio si vedrà in relazione ai successivi ricorsi per motivi aggiunti, ha comportato che il comitato direttivo si sia attenuto, nell'esercizio dei poteri connessi alle procedura espropriativa in questione, ai limiti delle proprie competenze, senza cioè invadere i compiti demandati al consiglio generale dall'articolo 8 della legge regionale numero 1/1984. Tale censura risulta pertanto infondata. La sussistenza delle richiamate censure comporta la fondatezza del ricorso, che viene quindi accolto con annullamento della deliberazione impugnata ed assorbimento delle ulteriori censure. VI. Il collegio prende in esame il primo ricorso per motivi aggiunti. Il ricorso è inammissibile nella parte in cui viene impugnata la nota dell'Assessorato all'industria del 9 luglio 2004, in quanto tale nota (non prodotta dalla ricorrente in allegato ad alcuno dei ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti, ma depositata dall'amministrazione resistente) non ha carattere provvedimentale ma esprime l'avviso dell'Assessorato regionale in ordine alla competenza a gestire la procedura espropriativa alla luce del recepimento in Sicilia del T.U. in materia di espropriazione . Stante la insussistenza di alcun effetto lesivo da parte di tale nota, avverso la quale, in ogni caso, non viene dedotta alcuna specifica censura, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in parte qua. Il ricorso è parimenti inammissibile nella parte in cui viene impugnata la nota del consorzio ASI numero 5171 del 13 luglio 2004 di diniego del nulla osta nel procedimento volto al rilascio alla ricorrente di concessione edilizia. Il collegio osserva infatti che tale nota è stata già impugnata con ricorso incidentale proposto da E. contro il consorzio A. sul ricorso numero 4666/04, che risulta notificato in data 6.10.2004, e depositato in data 11 ottobre, e quindi prima delle date di notifica e deposito (rispettivamente 7 -8/10/04 e 14.10.2004) del primo ricorso per motivi aggiunti al ricorso numero 1439/04 in epigrafe. Ebbene, la proposizione del ricorso incidentale ha consumato il diritto d'azione del ricorrente, sicché il successivo ricorso proposto tra le stesse parti avente (in parte qua) lo stesso "petitum" e la stessa "causa petendi" si presenta inammissibile perché incorre nel divieto del "ne bis in idem " (T.A.R. Lazio, sez. III, 12 ottobre 2004, n. 10754). Questo collegio, ove dovesse pronunciarsi sul ricorso in epigrafe, si troverebbe nella situazione di dover decidere nuovamente la medesima questione della quale è stato investito con altra impugnazione anteriormente proposta. Il ricorso per motivi aggiunti deve quindi essere dichiarato inammissibile in parte qua. Infine, l'impugnazione per motivi aggiunti deve pure essere dichiarata inammissibile nella parte in cui ha ad oggetto la deliberazione di I. del 9 luglio 2004, della quale non consta alcun contenuto lesivo in capo alla ricorrente, la quale peraltro non la grava di specifiche censure, rimanendo sul punto il ricorso assolutamente generico. VII. Il collegio passa all'esame dei motivi di ricorso formulati con il ricorso per motivi aggiunti avverso gli atti del consorzio A., meglio elencati nelle premesse di fatto. Con il primo motivo viene dedotta illegittimità derivata in quanto i provvedimenti impugnati si inserirebbero nella medesima serie procedimentale di quelli impugnati con il ricorso introduttivo, per cui sarebbero viziati in via derivata dai medesimi vizi già dedotti con il ricorso introduttivo. Il collegio ritiene fondata tale censura, in quanto la illegittimità (e conseguente caducazione) della dichiarazione di pubblica utilità emessa con deliberazione 18/2003 inficia in via derivata gli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti trattandosi di atti successivamente adottati dal consorzio A., con i quali, in particolare delib. C.G. n.3/04, è stato approvato lo schema di programma triennale delle opere pubbliche, come predisposto dal comitato direttivo con deliberazione numero 6/04 del 17 marzo 2004, con l'inserimento del progetto Hi-Tech, sul presupposto, esplicitato in entrambe le deliberazioni, della intervenuta approvazione di tale ultimo progetto con la deliberazione numero 18/2003. VIII. Il collegio ritiene comunque che la ricorrente mantenga l'interesse all'esame degli altri motivi di ricorso in considerazione del fatto che gli atti consequenziali impugnati con questo nonché con i successivi ricorsi per motivi aggiunti trovano nella dichiarazione di pubblica utilità autonomamente pronunciata con determina dirigenziale numero 35 del 16 luglio 2004 un ulteriore presupposto. Vanno a questo punto esaminati congiuntamente i motivi secondo, quarto e quinto del ricorso per motivi aggiunti, con i quali la società ricorrente lamenta che sull'area di sua proprietà interessata dalla procedura espropriativa in questione non risultava apposto alcun vincolo preordinato all'esproprio. Tale censura risulta fondata alla luce delle risultanze della verificazione disposta sui ricorsi num. 4666 e 4770 del 2004, la quale ha accertato come nella zona in questione non risultassero apposti vincoli di destinazione comportanti la localizzazione di infrastrutture ovvero di opere di interesse generale. Il verificatore ha difatti accertato che a seguito del recepimento del piano regolatore del consorzio A., approvato con decreto del 27 febbraio 1968, nell'ambito del piano regolatore generale di Catania, per effetto dell'accoglimento in sede regionale dell'opposizione numero 1250, la destinazione impressa all'area in contestazione è quella definita "area per l'industria", destinazione confermata nella successiva variante numero 6 al piano regolatore A,, che, peraltro, non risulta mai essere stata recepita con la successiva variante al piano regolatore generale del comune di Catania. A tale riguardo, è bene fornire alcune precisazioni circa la natura dei piani regolatori redatti, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n.1/1984, dai consorzi A, ed approvati dalla regione. Contrariamente alla tesi sostenuta dalle amministrazioni resistenti, i piani regolatori A, costituiscono strumenti equiparabili ai piani territoriali di coordinamento, e cioè strumenti ai quali i comuni devono necessariamente adeguarsi nella redazione dei propri strumenti urbanistici, ma, pur trattandosi di piani sovracomunali, non hanno alcuna efficacia di disciplina diretta dell'uso del territorio (Consiglio Stato, sez. IV, 7 aprile 1988, n. 308; Tar Sardegna, sezione II, 18 aprile 2005 numero 778) . In altri termini, i comuni, in sede di redazione dei propri piani regolatori, sono tenuti a conformarsi alle disposizioni contenute nel piano regolatore del consorzio A., ma qualora ciò non avvenga va escluso ogni effetto automatico di conformazione dell'uso del territorio, potendo unicamente i consorzi A. reagire con gli ordinari strumenti giurisdizionali avverso l'inadempimento dei comuni (Cassazione Civile, sezione I, 23 marzo 2001 numero 4200; Idem, II, 13.11.1996 n. 9941). Pertanto , in assenza di recepimento delle prescrizioni dei piani regolatori dei consorzi A. nell'ambito dei piani regolatori comunali successivamente adottati, dette prescrizioni non sono rilevanti come parametro di legittimità di atti amministrativi. Ciò posto, vengono in rilievo le contrapposte tesi del consorzio A. e della ricorrente in ordine alla sorte dei suoli ricompresi nell'ambito di un piano regolatore A. recepito nel piano regolatore comunale e destinati ad insediamenti. Le tesi che si fronteggiano, diametralmente opposte, trovano spazio nella obiettiva lacunosità della disciplina di cui alla legge regionale numero 1/1984. Secondo l'amministrazione resistente, tutte le aree a qualsiasi titolo ricomprese nell'ambito di un piano regolatore generale A. sono destinate ad essere espropriate dai consorzi A.. Le stesse non potrebbero essere utilizzate dai privati proprietari neppure allorquando gli stessi intendono costruirvi in conformità alla destinazione impressa dal piano. Dall'esame della disciplina, secondo l'amministrazione, si ricaverebbe il principio secondo il quale per effetto dell'approvazione del piano A. tutte le aree ivi ricomprese sarebbero destinate ad essere espropriate dal consorzio, vuoi per realizzare infrastrutture ed altre opere pubbliche e di interesse pubblico, vuoi per essere assegnate ad altre imprese sulla base di apposite graduatorie. Tale regime giuridico condurrebbe alla sicura applicazione della sopravvenienza normativa di cui alle leggi regionali n.4/2003 e n.9/2004, in particolare articolo 9, che ha prorogato i vincoli di piano A. ancorché scaduti, con effetto di dichiarazione di pubblica utilità. Muovendo infatti dalle superiori premesse, il consorzio perviene alla conclusione che sul terreno di proprietà della società ricorrente risultava impresso il vincolo di esproprio, già in seguito al mero inserimento nell'ambito del piano regolatore A., quale che fosse la destinazione impressa, come la conseguente declaratoria della pubblica utilità ex art.9 L.R. numero 22 del 2004. A tale tesi si contrappone la tesi della ricorrente, la quale sostiene invece che la legge regionale numero 1/1984, così come le disposizioni statali che regolamentano la materia, nel delineare la disciplina dei suoli ricompresi nell'ambito dei piani ASI ricalca la tradizionale distinzione di cui agli strumenti urbanistici generali tra localizzazioni e zonizzazioni. Secondo la E., quindi, soltanto i terreni che in sede di piano A. (sempre che lo stesso sia stato recepito dallo strumento urbanistico comunale) risultino destinati ad opere di urbanizzazione primaria o secondaria subiscono un vincolo pre-espropriativo, invece le altre aree, dove risulta possibile la realizzazione di insediamenti industriali, sono edificabili dai privati, e vengono espropriate unicamente quando, ritenendo necessario il consorzio A. acquisirle per insediamenti industriali, li inserisce in un programma triennale di interventi. Pertanto, le aree destinate alla edificazione privata all'interno dei piani A. subirebbero l'apposizione di un vincolo pre-espropriativo solo a seguito dell'inclusione nel programma triennale . Così delineate le due contrapposte tesi, ritiene il collegio che la prospettazione del consorzio A., nonostante i brillanti sforzi argomentativi della relativa difesa, sia infondata, ed anzi si scontri con superiori parametri costituzionali. Dalle disposizioni di cui al titolo III della legge regionale 4.1.1984 n.1 si evince che i piani regolatori dei consorzi A. (enti di diritto pubblico non economici sottoposti alla vigilanza e tutela dell'Assessore regionale per l'industria mediante i quali la Regione Siciliana svolge la propria attività di intervento nell'ambito delle areee destinate ad insediamenti industriali: artt. 1 e 2 L.R. 4.1.1984 n.1), analogamente a quanto previsto per gli strumenti urbanistici generali, devono prevedere sia aree destinate a servizi pubblici o di pubblico interesse e ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sia aree destinate alla edificazione. È innegabile che nel primo caso la inclusione nel piano A. recepito nello strumento urbanistico comunale comporta la apposizione di un vincolo pre-espropriativo, ma ritenere che anche le aree destinate alla edificazione privata debbano tutte essere espropriate dal consorzio A., il quale poi provvederà all'assegnazione ad imprese private sulla base di una graduatoria, oltre a non ricavarsi obiettivamente dal tenore letterale della normativa, si scontra con parametri costituzionali quali l'articolo 42, relativo alla tutela della proprietà privata, risultando assolutamente ingiustificata ed abnorme la previsione di un esproprio generalizzato, il quale peraltro risulterebbe privo di una razionale giustificazione e foriero di un lievitare insostenibile dei costi per i consorzi A., senza che se ne possa in alcun modo apprezzare un qualche vantaggio per la collettività. Deve invece ritenersi che la disciplina dei piani regolatori A. ricalchi quella che il legislatore ha previsto per la predisposizione degli strumenti urbanistici comunali, distinguendo tra vincoli gravanti sui terreni nei quali vengono localizzate infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico ovvero spazi di interesse pubblico, nonché opere di urbanizzazione, e vincoli conformativi, volti a disciplinare l'edificazione in tutti gli altri terreni, indicando la tipologia delle costruzioni nelle varie aree e le regole costruttive. Vero è che anche aree destinate alla edilizia possono essere espropriate dai consorzi A. al fine dell'assegnazione ad imprese per la realizzazione di insediamenti industriali. Posto infatti che la funzione dei piani A. è quella di indirizzare l'attività produttiva in determinate parti del territorio, appare funzionale che alcuni terreni possano essere espropriati al fine di essere assegnati ad imprese che abbiano i requisiti di legge per la realizzazione di specifici insediamenti, ritenuta auspicabile per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo dell'area. Ma in questo caso la apposizione del vincolo espropriativo deriva dalla predisposizione dei programmi di intervento di cui all'articolo 22 della legge regionale numero 1/1984, che appunto prevede che i programmi in questione devono contenere l'indicazione sia delle aree da espropriare per l'esecuzione di opere ed infrastrutture, sia delle aree da espropriare per essere destinate ad insediamenti industriali, sia, infine, di opere e infrastrutture e servizi tecnologici e sociali da realizzare. Solo al momento della predisposizione di tale programma di intervento, deve ritenersi che venga apposto il vincolo espropriativo su aree che, per essere destinate alla edificazione, non subivano fino ad allora alcun vincolo. La erroneità della tesi dell'amministrazione risulta, peraltro, palese sol che si riguardi al disposto di cui all'articolo 26 della medesima legge regionale numero 1/1984, che stabilisce che "l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad anticipare ai consorzi di cui alla presente legge le somme occorrenti all'acquisizione, anche mediante espropri, dei terreni necessari per l'insediamento o l'ampliamento delle iniziative industriali". Evidentemente, qualora tutti i territori ricompresi nell'ambito dei piani A. fossero destinati ad esproprio generalizzato, come sostiene il consorzio A. resistente, tale norma non avrebbe ragione di esistere, e sarebbe priva di senso, laddove prevede i finanziamenti delle somme occorrenti all'acquisto "anche mediante esproprio" di terreni necessari per la edificazione di iniziative industriali. Tale disposizione evidenzia come la funzione di piani A. non è affatto l'espropriazione generalizzata di tutti i terreni ivi ricompresi. Tale orientamento è confermato dalla sopravvenuta legge regionale numero 20/ 2005, che con l'articolo 3 ha modificato ed integrato l'articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 2000 numero 32, che per quanto attiene le parti che qui vengono in rilievo stabilisce adesso che: "omissis 5. Le aree comprese nei piani comunali attuativi per insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n.865,, e quelle ricadenti nei piani regolatori corredati da prescrizioni attuative dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, possono essere espropriate secondo le modalità indicate ai seguenti commi, ferma restando, per quanto non previsto, la normativa vigente in materia di espropriazioni per pubblica utilità. 6. Su istanza delle imprese o di loro consorzi, volta ad ottenere l'assegnazione di lotti per l'insediamento delle imprese medesime, i comuni e i consorzi per le aree di sviluppo industriale possono effettuare la procedura espropriativa di aree specificatamente individuate, anche avvalendosi di liberi professionisti scelti da un apposito elenco istituito dall'ente medesimo, senza oneri finanziari a carico dei propri bilanci. L'istanza è assistita da idonee garanzie estese a tutti gli oneri espropriativi e di urbanizzazione primaria dell'area interessata e può essere accolta a condizione che sia assicurato lo sviluppo omogeneo e armonioso del territorio. 7. Ricevuta l'istanza, l'autorità espropriante determina un termine di trenta giorni, mediante adeguate forme di pubblicità, per la partecipazione di altri imprenditori all'assegnazione delle aree alle medesime condizioni offerte dal soggetto promotore, dando priorità ai progetti di investimento che creino maggiore occupazione, che abbiano minore impatto ambientale e per la cui realizzazione siano stati concessi finanziamenti pubblici. Nel caso di esclusione del promotore, spetta a quest'ultimo il rimborso, da parte degli assegnatari, delle spese sostenute per la predisposizione della proposta. 8. In presenza di progetti di investimento di importo superiore a dieci milioni di euro, l'autorità espropriante può direttamente addivenire ad una convenzione con il soggetto promotore. 9. In nessun caso le aree possono essere assegnate ad imprese di costruzione e immobiliari che abbiano lo scopo di rivendere o dare in locazione i lotti anche edificati ad altre imprese. 10. L'impresa assegnataria versa direttamente al proprietario del terreno il prezzo corrispondente all'ammontare dell'indennità di esproprio in caso di cessione volontaria ovvero, in caso di non accettazione, provvede a depositare l'indennità determinata alla Cassa depositi e prestiti ed assume l'impegno di tenere indenne l'autorità espropriante da oneri derivanti da eventuali procedure contenziose, si fa carico di ogni altra spesa relativa alla procedura espropriativa e realizza, direttamente e contestualmente all'insediamento, le relative opere di urbanizzazione primaria. 11. La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche su iniziativa dei comuni o dei consorzi per le aree di sviluppo industriale, che in tale ipotesi procedono, mediante avviso pubblico, all'individuazione delle imprese assegnatarie dei lotti. 12. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla fattispecie prevista dall'articolo 36 della legge regionale 7 agosto 1997n.30.. 13. I proprietari di terreni ricompresi nelle aree di cui ai precedenti commi possono richiederne l'assegnazione in deroga alle graduatorie nel rispetto dei vincoli di destinazione dell'insediamento produttivo e dei termini per la realizzazione dello stabilimento". Con tale recente intervento il legislatore regionale, per quanto qui rileva, da un canto ricollega le espropriazioni alla esistenza di un piano attuativo relativo al piano regolatore A., dall'altra le espropriazioni in questione sono limitate ad aree specificatamente individuate, ciò che conferma la erroneità della tesi circa l'esproprio generalizzato di tutte le aree rientranti nei piani A.. Ne consegue, pertanto, che, come sostenuto dalla E., sul suo terreno non risultava apposto alcun vincolo espropriativo alla data di entrata in vigore della legge numero 9/ 2004, di guisa che la declaratoria di pubblica utilità ex lege ivi disposta (art.22, comma 1: "L'efficacia dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 71 della legge regionale 16 aprile 2003 n.4, preordinati all'espropriazione delle aree ricadenti nell'ambito dei e nei regolatori e dei nuclei di sviluppo industriale dei consorzi Aree di sviluppo industriale (A.), di cui alla legge regionale 4 gennaio 1984 numero 1, già decaduti per decorrenza di termini, è prorogata sino al 31 dicembre 2007".) non esercita alcuna influenza sulla sorte del suo terreno. E tanto esime il collegio dal prendere in esame tale norma, in relazione alla quale, su altro ricorso (n.531/2005 R.G.), questa sezione ha sollevato questione di legittimità costituzionale. Pertanto le censure in questione, volte ad evidenziare la illegittimità degli atti impugnati dovuta alla circostanza che gli stessi hanno ritenuto erroneamente esistente un vincolo preordinato ad esproprio sull'area in testa alla ricorrente, risultano fondate, e risulta illegittimo l'inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche nonché la determina dirigenziale di approvazione con effetti di dichiarazione di pubblica utilità del programma HiTech in quanto fondati sull'erroneo presupposto della esistenza sui terreni interessati di un vincolo di esproprio. IX. Così come in occasione del precedente ricorso introduttivo, il collegio prende altresì in esame il sesto (erroneamente numerato come 8) motivo di ricorso , con il quale si lamenta violazione degli articoli 22 e 23 della legge regionale n.1 del 1984, in quanto l'approvazione del programma impugnato è avvenuta mediante uno strumento convenzionale che sottrae tutta l'attività svolta ai necessari controlli e verifiche pubbliche e ciò nonostante vengano utilizzati poteri autoritativi. Tale censura è del tutto analoga alle censure formulate con i motivi secondo e quarto del ricorso introduttivo, e risulta fondata per le identiche ragioni esposte in occasione dell'esame dei predetti motivi del ricorso introduttivo. X. La fondatezza delle censure fin qui esaminate comporta l'accoglimento del primo ricorso per motivi aggiunti, con assorbimento delle ulteriori censure ivi svolte, ed il conseguente annullamento delle deliberazioni del comitato direttivo numero 6 del 17 marzo 2004 e del consiglio generale numero 3 del 19 marzo del 2004 nonché della determina dirigenziale numero 35 del 16 luglio 2004 di approvazione con effetto di dichiarazione di pubblica utilità del programma HiTech. Quanto alle deliberazioni numero 28 e 29 del 14 luglio 2004, si osserva che la numero 28 è volta ad istituire l'ufficio espropriazioni, e viene quindi travolta per invalidità derivata limitatamente alla parte della deliberazione che fa riferimento al progetto Hi-Tech, in quanto viene meno il necessario presupposto, cioè l'approvazione di detto progetto con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, mentre rimane ferma limitatamente alla parte di carattere organizzativo generale degli uffici dell'ente, alla cui rimozione la ricorrente non ha alcun interesse ed avverso la quale non muove, d'altro canto, specifiche censure. Per quanto riguarda la deliberazione numero 29, la stessa è una mera presa d'atto della sottoscrizione della convenzione tra il Consorzio A. ed I.: da tale deliberazione la ricorrente non riceva alcun pregiudizio, pertanto il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in parte qua. Viceversa è invalida la deliberazione numero 30 del 22 luglio 2004, di presa d'atto dello schema di approvazione del progetto definitivo allegato alla determina dirigenziale numero 35 del 16 luglio 2004, nonché la stessa determina numero 35, in quanto affette dai vizi enunciati con i motivi di ricorso sopra indicati e ritenuti fondati. Parimenti illegittima per invalidità derivata risulta la deliberazione n. 34 del 16 luglio 2004 di nomina del responsabile del procedimento espropriativo. XI. Viene preso in esame il secondo ricorso per motivi aggiunti. Tale ricorso risulta inammissibile con riferimento alle censure mosse avverso la nota dell'assessorato industria 9 luglio 2004 numero 1483, già impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti, per le medesime ragioni evidenziate in occasione dell'esame del citato primo ricorso per motivi aggiunti nella parte relativa alla impugnazione della medesima nota, vale a dire attesa la non lesività della stessa, dato il contenuto di mera esternazione di opinione. Tanto esime il collegio dal rilevarne la evidente tardività: il contenuto essenziale di tale nota risulta riportato nel ricorso proposto dal consorzio A. contro il comune di Catania, iscritto al numero 4666/04 e notificato alla Edil.Re in data 6.8.2004, per cui, data la conoscenza intervenuta in tale data del contenuto della nota regionale in questione, risulterebbero comunque tardive le censure formulate solo con il secondo ricorso per motivi aggiunti al ricorso numero 1439, notificato in data 27/30 dicembre 2004. Il ricorso risulta pure inammissibile con riferimento alla (reiterata) impugnazione della deliberazione del consiglio di amministrazione di I. del 9 luglio 2004, trattandosi di atto privo di alcun effetto lesivo in capo alla ricorrente. Il ricorso è poi parzialmente improcedibile, con riferimento agli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e con il primo ricorso per motivi aggiunti, precisamente fino alla determina dirigenziale numero 35 del 16 luglio 2004; la già intervenuta caducazione di tali atti in accoglimento del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il secondo ricorso per motivi aggiunti in parte qua. XII. Per quanto attiene agli ulteriori atti impugnati con il secondo ricorso per motivi aggiunti, precisamente la deliberazione del comitato esecutivo numero 47/2004, con la quale viene autorizzato il ricorso alla procedura espropriativa ai sensi degli artt. 22 e 22 bis del t.u. espropriazioni, e la determina numero 7 del 7 dicembre 2004 di autorizzazione ad introdursi nelle aree della ricorrente, risultano affetti dal vizio di illegittimità derivata dedotto con l'ultimo motivo del ricorso in questione, in quanto si tratta di atti che si inseriscono nella medesima serie procedimentale di quelli impugnati con i precedenti gravami nei quali trovano il loro necessario presupposto. ""
CDS 5443/2002: "" Con lettera del 26/4/2000 vaniva comunicata l'avvenuta pubblicazione, presso il Comune di Codigoro, dei piani particellari e delle ditte da espropriare; il successivo 30 maggio 2000 la ditta Guidi presentava le proprie controdeduzioni. Infine con il decreto prefettizio impugnato in primo grado 13/7/2000 n. 14380 si prorogava, fino al 30/9/2001 l'occupazione d'urgenza disposta con decreto del 3/8/1996. A sostegno del ricorso di primo grado sono state dedotte le seguenti censure: 1) Violazione dell'art. 13 della legge n. 2365/1865; eccesso di potere per carenza di motivazione e falso ed erroneo presupposto di fatto. L'art. 4 del D.M. 21 luglio 1995 individuava, ai sensi dell'invocato art. 13, termini tassativi per l'inizio ed il completamento dei lavori e cioè: - avvio delle procedure espropriative entro sei mesi dalla suddetta data; - inizio dei lavori entro otto mesi; completamento delle procedure espropriative e delle opere entro cinque anni. Poiché nessuno dei suddetti termini sarebbe stato rispettato, con il provvedimento di proroga si tenterebbe illegittimamente di sanare ex post il suddetto comportamento inerte, senza che ne sussistano i presupposti in quanto: - difetterebbero reali cause di forza maggiore, essendo il rallentamento dei lavori imputabile alla sola ditta concessionaria; - il progetto sarebbe stato modificato, come da comunicazione della concessionaria in data 17/4/1999 (rettifica del tracciato, aumento verso nord della superficie da espropriare (mq 840), e decremento di pari superficie dal lato sud). Nella carenza di un legittimo provvedimento di proroga, dovrebbe conseguentemente, ritenersi decaduta la dichiarazione di pubblica utilità e consumato il potere espropriativo. (...)- l'inammissibilità del gravame per intervenuta acquiescenza desunta dalle osservazioni presentate dalla ditta ricorrente il 30/5/2000, in sede di procedura espropriativa; nonché dal consenso dalla medesima prestato il 17/5/1999, allo spostamento dell'asse del tracciato ed altresì per difetto di notifica al Comune di Codigoro; - il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di risarcimento danni ex art. 34 comma 3 lett. b) del d.l.vo n. 80/1998. Tutte le parti resistenti in primo grado hanno altresì contestato nel merito le censure avversarie e ne hanno chiesto la reiezione. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda a svariati effetti, annullatori, declaratori e risarcitori, con la sentenza impugnata. Con il ricorso in appello n. 12141/2001 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l'Ufficio del Territorio di Ferrara hanno impugnato la sentenza sostenendo il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni statali essendo la procedura espropriativa delegata all'impresa Bonatti, unico soggetto legittimato a resistere alla domanda. Con il ricorso in appello n. 12164/2001 l'impresa Monatti ha impugnato la sentenza devolvendo, con l'impugnazione, al giudice d'appello l'intero giudizio e contestando il ragionamento e le conclusioni cui è pervenuto il Tar nella sentenza impugnata. Sono stati proposti appelli incidentali nei due giudizi, che, chiamati per la discussione all'udienza del 7/5/2002, sono stati riuniti e decisi mediante pubblicazione del dispositivo. Motivi della decisione 1. L'appello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è fondato e deve essere accolto, l'appello della Bonatti s.p.a. è fondato per quanto di ragione e deve essere accolto in parte per quanto si preciserà di seguito, mentre gli appelli incidentali meritano il rigetto. 2. La prima questione in ordine logico attiene all'eccepita inammissibilità dell'appello del Ministero e della Bonatti per mancata notifica del ricorso alla Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie Padane, presente nel giudizio di primo grado (memoria dell'Azienda Agricola Guidi 22/4/2002). 2.1. Il motivo è infondato - in disparte la circostanza per cui dall'omessa notifica non deriverebbe l'inammissibilità dell'appello ma solo la necessità di integrare il contraddittorio (CdS Ad. Plen. 28/10/1980 n. 39) - poiché la Gestione Governativa delle Ferrovie Padane è indicata distintamente nell'atto di appello del Ministero ed è destinataria di notifica a mezzo del servizio postale, ritualmente pervenuta (come da cartolina di ricevimento n. 36552 depositata in atti il 12/1/2002) così come è indicata nell'atto di appello della Bonatti s.p.a., notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma in data 15/12/2001 (vedasi la relata di notifica). 2.2. La circostanza poi che la Gestione Commissariale non abbia proposto appello avverso la sentenza, come invece il Ministero delle Infrastrutture e l'Ufficio del Territorio di Ferrara, è irrilevante ai fini della correttezza della notifica dell'appello della Bonatti s.p.a. all'Avvocatura dello Stato che è sempre il procuratore costituito in primo grado, quindi legittimato a ricevere l'impugnazione, anche qualora nel prosieguo del giudizio la parte rappresentata abbia deciso di rimanere inattiva. Ciò senza poi dare rilievo all'ulteriore circostanza per cui in seguito alla delega dello Stato alle Regioni di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale operata dal D.P.C.M. 16/11/2000 in base a quanto disposto dall'art. 8 del d.lgs. 19/11/1997 n. 422, sono cessate a far data dall'1/1/2001, tutte le gestioni commissariali governative delle ferrovie. 3. Può essere in conseguenza esaminato il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 3.1. Il Ministero fa valere a sostegno dell'appello un orientamento della giurisprudenza della Cassazione in merito al difetto di legittimazione della pubblica amministrazione delegante a fronte di azione risarcitoria da occupazione illegittima ed appropriativa nel caso in cui vi sia un soggetto concessionario o delegato allo svolgimento delle procedure espropriative; si tratta di un orientamento giurisprudenziale scientemente disatteso dal giudice di prime cure. 3.2. E' chiaro che il limitato oggetto dell'eccezione è l'azione risarcitoria, non potendosi certo negare la legittimazione passiva del Ministero rispetto all'azione di annullamento formulata dai ricorrenti in primo grado, essendo il Ministero soggetto da qualificare, a questa stregua, quale amministrazione resistente alla quale si deve l'adozione di uno dei due atti impugnati. 3.3. La Bonatti s.p.a. è, per quanto disposto dalla convenzione in atti intercorsa con la Gestione Commissariale Ferrovie Padane, concessionario "responsabile" delle prestazioni occorrenti per l'ammodernamento ed il potenziamento della ferrovia, compresa "la progettazione esecutiva, le procedure espropriative ed i relativi indennizzi". 3.4. In proposito la giurisprudenza ha distinto il caso in cui, nell'occupazione appropriativa, vi sia corresponsabilità fra delegante e delegato, nel quale si deve ritenere rispondano entrambi, perché l'occupazione avviene non in nome e per conto ma d'intesa (art. 60 della legge 22/10/1971 n. 865), caso che comporta la conservazione in capo all'amministrazione del potere espropriativo (Cass. 20/9/1999 n. 10129); dal diverso caso in cui al delegato è trasferito ogni potere di realizzazione dell'opera (caso che si realizza nell'ipotesi di concessione) (Cass. 1/12/1999 n. 13403; in tal caso il concessionario diviene, per quanto specificato da Cass. 29/4/1999 n. 4323 organo indiretto dell'amministrazione, pur agendo in nome proprio e pur non essendo il destinatario dell'opera pubblica). 3.5. Il concessionario in tale ultimo caso è legittimato passivo in quanto soggetto attivo del rapporto espropriativo ed unico titolare delle obbligazioni che ad esso si ricollegano, anche se permane un potere di supremazia, ingerenza e controllo dell'amministrazione (così Cass. n. 4323/1999; ma anche in senso analogo Cass. n. 8246/2000; Cass. Sez. Un. n. 745/1999; Cass. Sez. Un. n. 2645/1998). 3.6. Ne consegue l'accoglimento dell'appello del Ministero che ha fatto valere il principio di esclusività della responsabilità del concessionario nel caso di delegazione intersoggettiva "c.d. propria" (o con trasferimento di poteri e responsabilità). Va peraltro precisato che il difetto di legittimazione passiva riguarda la sola azione risarcitoria e non si estende all'Ufficio del Territorio peraltro non attinto dalla sentenza di condanna del giudice di primo grado. Ne consegue la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato il Ministero appellante in solido con l'ATI Bonatti. 4. Si deve ora passare all'esame del ricorso in appello dell'ATI Bonatti. 4.1. In primo luogo va esaminata la questione relativa all'eccezione di tardività del ricorso di primo grado dell'azienda Agricola Guidi Giuliano, riproposta in appello. 4.2. Sul punto il Tar ha rilevato che il decreto prefettizio impugnato (recante proroga dell'occupazione di urgenza) è stato notificato al ricorrente in data 21/7/2000 e - durante la pendenza del termine dimidiato di trenta giorni, previsto dall'art. 19 della legge n. 135/1997 - è entrata in vigore la legge n. 205/2000 che ha abrogato l'art. 19 ed ha ripristinato l'originario termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso nella materia de qua. 4.3. L'impresa Bonatti con l'appello deduce l'erroneità dell'assunto della sentenza che ha ritenuto tempestiva l'impugnazione proposta oltre il termine di trenta giorni di cui all'art. 19 della legge n. 135/1997. La legge n. 205/2000 è normativa di carattere processuale, come tale esplicante la propria efficacia solo sui processi già instaurati. Mentre, nel caso di specie, la notifica e l'instaurazione della lite non si erano ancora verificate al momento dell'entrata in vigore della legge predetta con il risultato che l'impugnazione resterebbe regolata dalla previgente disciplina, con termine dimidiato e con intervenuta decadenza di parte ricorrente per la notifica oltre tale termine. 4.4. Il Consiglio di Stato ha avuto modo di rilevare che la normativa di cui alla legge n. 205/2000 è di immediata applicazione, in mancanza di una disciplina transitoria, come tutte le normative processuali (CdS Ad. Plen. n. 1/2001). Ciò significa che essa incide sui termini processuali ancora in corso (ed in particolare sui termini di proposizione del ricorso nella specie riportati alla loro fisionomia originaria) e si rivela applicabile indipendentemente dall'avvenuta instaurazione o meno della lite, come esattamente rilevato dal giudice di prime cure. 4.5. Ma v'è di più: anche se si assumesse - contro l'insegnamento dell'Adunanza Plenaria - il criterio discretivo invocato dall'appellante (ossia l'instaurazione della lite, la notifica del ricorso alla data di entrata in vigore della legge così interpretandosi l'applicabilità immediata con riferimento ai "processi instaurandi", l'unica ragionevole conseguenza sarebbe l'ipotizzabile esclusione dei processi instaurati prima dell'entrata in vigore della legge n. 205/2000 dall'ambito di applicabilità della riforma con conseguente "trascinamento", per quei processi, della vecchia disciplina) non ne potrebbe certo conseguire l'esclusione dall'ambito di applicazione della legge n. 205/2000 dei processi ancora da instaurare se non a pena di rendere (inammissibilmente) la normativa di riforma meramente retroattiva. 4.6 Ne consegue il rigetto del motivo d'appello che ripropone l'eccezione di tardività del ricorso di primo grado. 5. Vi è poi la questione relativa alla pretesa acquiescenza o carenza di interesse a ricorrere proposta sotto svariati profili in primo grado e riproposta con l'appello dell'ATI Bonatti. 5.1. In primo luogo occorre affrontare l'incidenza sull'attuale controversia della sentenza n. 773/1997 del Tar Emilia Romagna, sentenza che, riguardando atti diversi, quali quelli di approvazione del progetto esecutivo e di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere non può spiegare alcun effetto sulla presente causa nella quale si controverte in ordine alla legittimità della proroga delle procedure espropriative e di occupazione d'urgenza (sicché non può essere opposto alcun giudicato al ricorrente). 5.2. Poi si deve esaminare la rilevanza della dichiarazione liberatoria 17/5/1999 prodotta in primo grado dalla difesa Bonatti e delle osservazioni svolte nell'ambito della procedura espropriativa. 5.3. Orbene alle osservazioni di cui alla nota 30/5/2000 (doc. 14 della produzione Guidi in primo grado) non può riconoscersi alcuna efficacia ai fini dell'acquiescenza alla proroga della procedura espropriativa, in quanto rese in data antecedente all'adozione degli atti di proroga impugnati, prive di manifestazioni di consenso alla cessione delle aree, formulate in un contesto procedimentale dialogico di verifica della legittimità e della correttezza delle procedure espropriative (v'è un puntuale riferimento, in detta nota, alla qualificazione giuridica delle dichiarazioni rese da intendersi quali osservazioni conseguenti a deposito e pubblicizzazione di atti della procedura espropriativa) ed, in ultimo, manifestanti numerose perplessità sulla regolarità degli atti adottati. Ne consegue il rigetto dell'eccezione di acquiescenza sotto questo profilo. 5.4. Ulteriore profilo è quello relativo alla dichiarazione del 17/5/1999 (doc.8 della produzione Bonatti in appello). 5.5. Anche questo documento è privo di rilievo al fine di documentare l'acquiescenza nel senso voluto dall'ATI appellante. 5.6. Si deve ricordare che l'acquiescenza postula da parte del ricorrente un comportamento chiaro ed inequivocabile, dal quale possa evincersi la sua volontà di accettare gli effetti del provvedimento, rinunciando a far valere contro di esso eventuali motivi di impugnativa (CdS, V, 30/3/1998 n. 398). L'acquiescenza ad un provvedimento amministrativo sussiste, quindi, solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di atti o comportamenti univoci posti liberamente in essere dal destinatario dell'atto, che dimostrino la chiara ed irrefutabile volontà dello stesso di accettare gli effetti e l'operatività; pertanto va esclusa la possibilità di affermare la sussistenza dell'acquiescenza per mera presunzione, non potendosi in tal caso trovare univoco riscontro della volontà dell'interessato di accettare tutte le conseguenze dell'atto amministrativo (CdS, V, 26/10/1998 n. 1544). 5.7. La liberatoria dell'Azienda Agricola Guidi riguarda solo alcuni ripristini eseguiti dopo le occupazioni parziali realizzate per la costruzione di un manufatto sul canale Galvano e per un errore di tracciato. Essa è effettuata limitatamente alle predette occupazioni e non può presumersi da detta dichiarazione nulla di più di quanto essa letteralmente manifesta. Ne deriva la possibilità - per la ricorrente azienda Guidi Giuliano - di impugnare la proroga dell'occupazione e gli atti presupposti. 5.8. Ulteriore questione riguarda l'acquiescenza intervenuta per omessa impugnativa del provvedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilità, punto sul quale si lamenta l'omessa pronuncia in sentenza di primo grado. 5.9. In relazione a tale ultimo profilo della eccepita acquiescenza si deve rilevare che il ricorso di primo grado è inequivoco nell'indicare il D.M. 6/4/2000 fra gli atti impugnati e che le censure avanzate di violazione di legge ed eccesso di potere per insussistenza dei presupposti della proroga e di violazione di legge per omessa comunicazione di avvio del procedimento sono da riferire ad entrambi gli atti impugnati (tanto che proprio in fine della pag. 5 del ricorso introduttivo del giudizio, con riferimento al primo motivo, si specifica: "dal D.M. 6/7/2000 non emerge alcuna ragione che dia contezza ai privati del supporto dell'agire dell'amministrazione", mentre, con riferimento al secondo motivo, a pag. 7 del ricorso si lamenta che le "informazioni relative alla proroga dei termini dell'espropriazione sono state tenute nascoste all'interessato"). Anche questo profilo di eccepita acquiescenza non sussiste. 6. Si può ora esaminare il merito del ricorso. 6.1. La prima questione attiene alla sussistenza o meno dei presupposti per la proroga delle procedure espropriative e di occupazione. 6.2. Occorre brevemente ricostruire lo ius positum in tema di provvedimenti di proroga. 6. 3. Come è noto l'art. 13 della legge del 1865 dispone che il decreto dichiarativo della pubblica utilità deve contenere anche i termini entro i quali devono iniziarsi e completarsi le espropriazioni ed i lavori. L'indicazione spetta quindi allo stesso soggetto competente a dichiarare la pubblica utilità dell'opera. I termini sono quattro: l'inizio delle espropriazioni, il compimento delle stesse, l'inizio dei lavori e la loro chiusura. Essi possono essere indicati anche per relationem, attraverso il rinvio ad altri atti o provvedimenti dai quali i termini possono desumersi. La legge stabilisce che, scaduti tali termini, la dichiarazione di pubblica utilità diviene inefficace e che non può procedersi all'espropriazione se non in base ad una nuova dichiarazione di pubblica utilità. 6.4. L'inefficacia può essere evitata prorogando i termini per casi di forza maggiore o altre ragioni indipendenti dalla volontà. Testualmente l'art. 13 della legge n. 2359 del 1865 sancisce che: "l'Autorità che stabilì i suddetti termini li può prorogare per casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo". La proroga deve essere pronunciata prima della scadenza del termine originario (CdS IV 15/4/1987 n. 232), se i termini sono stati fissati dall'autorità amministrativa è la stessa autorità che deve disporre la proroga, per un tempo prefissato, se il termine è fissato dalla legge, la proroga viene disposta con decreto ministeriale per un tempo non eccedente il terzo di quello originario. 6.5. In tema di ragioni che possono fondare la proroga la giurisprudenza ha tradizionalmente ricordato la forza maggiore e le altre ragioni indipendenti dalla volontà dell'espropriante riconducendo queste ultime ad obiettive difficoltà che si frappongono al compimento degli atti espropriativi (CdS IV 1/4/1999 n. 495), non superabili agevolmente (CdS IV 15/7/1993 n. 717). Il provvedimento di proroga deve essere motivato (Csi 10/9/1991 n. 364) e non è sufficiente l'indicazione che il protrarsi delle procedure non consente il rispetto dei termini originariamente fissati (Csi n. 364/1991) circostanza quest'ultima che potrebbe essere imputabile all'amministrazione. Si è ritenuto - in questo quadro - imputabile all'amministrazione la ripetizione della notifica dell'offerta dell'indennità di esproprio ad alcuni intestatari di particelle, quali livellari e non proprietari a titolo pieno, o il caso della richiesta di pareri non obbligatori (CdS IV 25/11/1991 n. 982). Il problema, sempre vivo sul piano casistico, è quello della imputabilità dei ritardi, nei casi dubbi che richiederebbero una certa attività e diligenza dell'ente espropriante per essere superati. 6.6. La giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato, manifestando un orientamento garantista verso le posizioni dei privati, ha sostenuto che la proroga dei termini è istituto di carattere eccezionale, ancorato all'esistenza di obiettive difficoltà al compimento di atti espropriativi, in alcun modo dipendenti dalla volontà dell'ente espropriante (CdS 19/1/2000 n. 248). 6.7. L'orientamento garantista è argomentato dal carattere non dovuto della proroga, dalla eccezionalità delle cause giustificative di essa, riconducibili alla forza maggiore o altre ragioni equiparabili, dalla natura perentoria dei termini di completamento dei lavori e delle procedure ablatorie in prima battuta prefissati nella dichiarazione di pubblica utilità. 6.8. La prefissione di termini - è stato argomentato - risponde alla necessità di rilievo costituzionale (art. 42 comma 3 della Cost.), di limitare il potere discrezionale della pubblica amministrazione, al fine di evitare di mantenere i beni espropriabili in stato di soggezione a tempo indeterminato, inoltre, essa risponde all'ulteriore finalità di tutelare l'interesse pubblico a che l'opera venga eseguita in un arco di tempo valutato congruo per l'interesse generale per evidenti ragioni di serietà dell'azione amministrativa (CdS Sez.II 5/11/1997 n. 2001/94; CdS IV 20/4/1993 n. 436; Csi 10/9/1991 n. 364; CdS IV, 17/9/1989 n. 623). 6.9. Si conclude rilevando che la legittimità della proroga è ancorata all'esistenza di obbiettive difficoltà al compimento di atti espropriativi (in alcun modo dipendenti dalla volontà dell'ente espropriante) che, impedendo il regolare corso del procedimento, non possono altrimenti essere superate, non offrendo l'ordinamento a tal fine altro idoneo strumento giuridico (in termini analoghi CdS V 21/7/1997 n. 724; CdS IV 15/7/1993 n. 717; CdS IV 25/11/1991 n. 982; CdS IV 21/12/1985 n. 810). Ne consegue la necessità di uno scrutinio scrupoloso ed esigente delle reali ragioni e dei presupposti a base delle proroghe discrezionali, richiedendosi in conclusione: 1) l'identità fra autorità che stabilì i termini ed autorità che provvede alla proroga, salvo mutamenti di competenza in forza di leggi sopravvenute; 2) l'individuazione di cause di forza maggiore o altre ragioni indipendenti dalla volontà dei concessionari che giustifichino la proroga; 3) l'identità fra progetto originario e progetto da realizzarsi a seguito della proroga. 6.10. In ultimo giova sottolineare che l'art. 13 si riferisce alle procedure espropriative e non è automaticamente applicabile alle procedure di occupazione d'urgenza, perché non è possibile sovrapporre i termini dell'una fase e dell'altra. 6.11. In punto di fatto occorre ricordare poi che l'art. 4 del D.M. 21/7/1995 n. 2473(50) 910/24 individuava i termini per l'inizio e la fine della procedura, prevedendo il completamento delle procedure e delle opere entro cinque anni e quindi entro il 21/7/2000. 6.12. La proroga è stata disposta dal Ministero dei Trasporti e quindi nulla quaestio sul primo requisito evidenziato sub 6.9 (come rilevato anche dal ricorrente in primo grado odierno appellato). 6.13. Sussiste invece - come rilevato dal giudice di primo grado - una lacunosità ed insufficienza del provvedimento nell'individuazione delle cause giustificative della proroga. Il D.M. impugnato infatti fa riferimento all'impossibilità di ultimare le opere connesse al completamento delle pratiche espropriative per quanto ritenuto nella nota 24/5/2000 prot. n. 1614 inviata dal concessionario. 6.14. Detta nota fa riferimento alla circostanza per cui non si violerebbe comunque il termine massimo quinquennale previsto per le occupazioni d'urgenza, adduce poi mere difficoltà attuative ed esecutive, relative al perfezionamento dei tipi di frazionamento, ai fini della determinazione delle superfici di esproprio, ed evidenzia che le tempistiche di approvazione dei tipi di frazionamento dipendono dall'Ufficio del Territorio di Ferrara. 6.15. La motivazione del decreto non sembra fare altro che rinviare a mere difficoltà attuative relative alla lunghezza delle procedure, non evidenzia alcun fatto obiettivo non dipendente dalla volontà del concessionario (non potendo poi rilevare in alcun modo la tempistica dell'Ufficio del Territorio di Ferrara che sovrintende alla procedura espropriativa). 6.16. La causa posta a base della richiesta di proroga è imputabile al concessionario poiché è relativa alla mera lunga durata della procedura. 6.17. Non può condividersi l'assunto dell'ATI appellante secondo la quale basterebbe a giustificare la proroga la mera necessità di completare la procedura per evitare un danno all'amministrazione e quindi alla collettività. Tale ricostruzione della mens legislatoris, dimentica del dato letterale della norma che fa riferimento a cause di forza maggiore ed a ragioni non dipendenti dalla volontà dell'espropriante, giustificherebbe le sanatorie ex post di comportamenti inerziali che potrebbero poi essere superati in forza di provvedimenti di proroga che consentano ulteriori spazi di operatività ai concessionari. Ne risulterebbe - anche senza considerare il vulnus alla proprietà e limitando l'esame al piano del mero interesse erariale - compromessa l'efficienza nella realizzazione delle opere pubbliche. 6.18. Né può avere rilievo la circostanza per cui - in dipendenza dell'esclusione di una proroga per meri ritardi - si creerebbe "un'ingiustificata situazione di vantaggio per il privato che, pur avendo visto già trasformato il proprio bene, dalla mancata proroga del vincolo espropriativo in assenza di condizioni di eccezionalità tali da giustificare la proroga viene ad acquisire un vantaggio economico privo di riferimento ad una concreta modificazione della situazione sostanziale delle aree in occupazione". 6.19. I riflessi vantaggiosi sulla sfera patrimoniale del privato sono la conseguenza del principio di legalità dell'azione amministrativa (e delle responsabilità della pubblica amministrazione quale principio fondamentale del sistema dopo la sentenza Cass. Sez. Un. n. 500/1999), per cui la situazione che si determina a seguito dell'impossibilità della proroga è - anche in considerazione della necessità di prevedere per legge i casi di espropriazione - non certo "ingiustificata" costituendo un mero riflesso del principio di legalità che permea l'azione amministrativa in generale e nei rapporti con la proprietà privata in particolare (cfr. sulla valenza del principio di legalità e sulla contrarietà dell'istituto dell'occupazione appropriativa per accessione invertita alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo la sentenza della Corte Europea dei diritti umani 30 maggio 2000 Soc. alberghiera Belvedere c. Gov. Italiano). 6.20. Rispetto quindi al momento in cui il Consiglio di Stato ha affinato il suo indirizzo giurisprudenziale garantista in tema di proroga dei termini dell'espropriazione è intervenuta la novità costituita dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che conferma l'esigenza di riportare l'azione amministrativa in materia di espropri al principio di legalità, esigenza che si armonizza con la considerazione della proroga dei termini quale istituto eccezionale. 6.21. Quanto poi alla prospettazione dell'ulteriore argomento secondo il quale potrebbe prescindersi da uno scrutinio motivazionale approfondito laddove non si ecceda il termine quinquennale massimo previsto dalla legge (il riferimento è all'art. 20 della legge n. 865/1971), deve osservarsi che il predetto termine nella specie, è superato dal decreto di esproprio, se calcolato con riferimento alle procedure espropriative e alla data di emanazione del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell'opera e che detto limite quinquennale, previsto per le procedure d'occupazione d'urgenza, non può essere considerato come un limite utilizzabile anche per le procedure espropriative per l'autonomia dei due procedimenti connessi. Ciò significa che il termine non è invocabile per prorogare la procedura di esproprio ma è termine dell'occupazione d'urgenza, che non può essere protratto mediante proroghe o rinnovi, ciò non esclude la prorogabilità del minore termine eventualmente concesso dal singolo provvedimento, sempre che la durata complessiva non venga a superare il quinquennio (CdS IV 3/7/1979 n. 588) e sempre che sussista la pendenza di una procedura espropriativa (CdS IV 17/11/1981 n. 885). Naturalmente nella specie la possibilità di sfruttare il maggior termine dell'occupazione d'urgenza non rileva poiché ciò che viene in considerazione è il fatto presupposto del superamento del termine prefissato per l'emanazione del decreto d'esproprio, per la durata massima delle procedure espropriative, termine che costituisce il presupposto di legittimità dell'occupazione d'urgenza di cui all'art. 20 della legge n. 865/1971 (l'art. 20 comma 1 si riferisce alla "occupazione di urgenza delle aree da espropriare") con la conseguenza che, divenuta inefficace o annullata la dichiarazione di pubblica utilità, diviene inefficace o illegittima in via derivata e viene travolta anche l'occupazione d'urgenza (CdS Ad. Plen. 24/1/2000 n. 2). 6.22. Un ulteriore argomento viene portato a sostegno della proroga - ed evidenziato nell'atto di appello - quello relativo al ritardo nelle immissioni in possesso rispetto al termine prefissato nel provvedimento del 21/7/1995. 6.23. Ma, in disparte la circostanza per cui tale ritardo viene evidenziato per sottolineare che il termine quinquennale di occupazione d'urgenza non è decorso (e tale termine non è argomento sufficiente a prorogare il termine per l'adozione del decreto di esproprio), si deve rilevare che nella nota 24/5/2000 si fa valere il mero ritardo nell'immissione in possesso senza alcuna spiegazione relativa alle ragioni di tale mancato rispetto dei tempi prefissati. 6.24. Solo in sede di scritti difensivi si è addotta la circostanza per cui i tempi si sarebbero protratti a causa della procedura contenziosa proposta dai danti causa del ricorrente in primo grado ma ciò costituisce allegazione postuma, tra l'altro generica poiché non basta la pendenza di una procedura contenziosa per giustificare inerzie nella procedura ma occorre verificare se, nel corso della procedura siano stati adottati provvedimenti inibitori o aventi come effetto quello della sospensione dei lavori. Nella specie esattamente il giudice di primo grado ha rilevato , con argomento che merita adesione, che il Prefetto di Ferrara ha sospeso i lavori solo dal maggio 1997 al settembre 1997, mentre la proroga è stata concessa per un periodo tre volte superiore. Deve poi rilevarsi che il punto centrale - che avrebbe dovuto essere giustificato per ragioni oggettive - è il ritardo nell'emanazione del decreto di esproprio sul quale proprio nulla di concreto viene prospettato dall'ATI appellante e dall'amministrazione. 6.25. Non sussiste poi il denunciato vizio di ultrapetizione della sentenza che - nell'assunto dell'ATI appellante - avrebbe esteso la propria cognizione al provvedimento ministeriale avverso il quale non sarebbe stata mossa alcuna censura. Il rilievo è infondato in fatto : il ricorso di primo grado impugna i due atti, censura la proroga concessa dal Ministero (a pag. 5 ad es. si evidenzia che sussiste uno solo dei requisiti della proroga la competenza del soggetto ossia il Ministero ) e, di riflesso, la proroga prefettizia, quale atto connesso. 6.26. Da tutto quanto esposto deriva la legittimità e la conferma della sentenza nella parte in cui ha accolto il primo motivo del ricorso di primo grado. 7. Si deve ora esaminare l'appello della Bonatti sul capo della sentenza relativo all'applicabilità dell'art. 7 della legge n. 241/1990 alla procedura ablatoria in esame. 7.1. Viene in rilievo in via generale il rapporto fra legge n. 241/1990 e proroga della dichiarazione di pubblica utilità e dell'occupazione di urgenza. 7.2. Sulla violazione dell'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento occorre ricordare che se è vero che la legge n. 241/1990 ha inteso attuare un'espansione delle istanze partecipative in funzione democratica e di trasparenza, al fine di consentire, attraverso il contraddittorio, la tutela delle ragioni del cittadino e la contestuale garanzia del buon andamento amministrativo quale si ha nel caso in cui l'istruttoria sia aperta, informata, partecipata, completa ed esauriente, tuttavia tale obbligo non appare incondizionato. 7.3. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha escluso che si debba dare la comunicazione quando sussistano particolari esigenze di celerità (CdS Sez.II 12/2/1993 n. 392/92 CdS V n. 111/1996), non vi siano soggetti tenuti a partecipare al procedimento o comunque destinatari del provvedimento finale o si tratti di atti normativi o di carattere generale (CdS VI n. 214/1995 ), nel caso di atti vincolati,salvo che sia da approfondire il presupposto fattuale dell'atto, perché contestato (CdS V, n. 1562/95; CdS V n. 1223/1996) in tutti gli altri casi in cui la comunicazione risulti superflua per avere comunque l'interesse protetto ricevuto tutela (CdS V n. 283/1996). 7.4. In tema di procedure di esproprio è d'obbligo il riferimento al noto arresto del CdS Ad. Plen. n. 14/1999 che ha escluso che vi sia un'urgenza qualificata ex lege nel caso di procedure ablatorie connotate da dichiarazione legale ed astratta di indifferibilità ed urgenza. 7.5.. Si tratta di una sentenza "storica" che ha esteso i principi partecipativi alla materia dell'espropriazione, seguita da CdS Ad. Plen. n. 2/2000, che ne ha tratto la logica conseguenza dell'efficacia invalidante della dichiarazione di pubblica utilità non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento rilevando anche che viene invalidato il successivo provvedimento di occupazione di urgenza. 7.6. La comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta necessaria anche nel procedimento finalizzato a prorogare i termini del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità. Si è rilevato infatti che la proroga è un sub procedimento autonomo (all'interno di quello più generale volto alla dichiarazione di pubblica utilità, anche se implicito , nell'approvazione del progetto di opera pubblica). Tale sub-procedimento sarebbe capace di ledere in via autonoma la sfera giuridica del proprietario, quantomeno sotto il profilo del ritardo nell'emanazione del decreto di esproprio e conseguentemente nel pagamento della relativa indennità, a fortori nel caso in cui siano stati già realizzati lavori ed il suolo sia stato completamente trasformato (CdS IV n. 248/2000). 7.7. La proroga è poi un provvedimento discrezionale, rispetto al quale la partecipazione del privato non è inutile e può servire ad evidenziare la sussistenza degli eccezionali presupposti per l'adozione del provvedimento. 7.8. Naturalmente la proroga deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento solo nel caso in cui si tratti di prorogare i termini per l'adozione del decreto di esproprio e solo per una volta, non certo nel caso di successiva proroga (nel termine massimo infraquinquennale) dell'occupazione d'urgenza conseguente alla concessa proroga della procedura espropriativa. 7.9. Ne consegue che la proroga impugnata è illegittima per non essere stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, senza che possa avere rilievo la partecipazione all'originario procedimento espropriativo. 7.10. Per quanto esposto va confermata la sentenza anche in ordine al capo-motivo che ha accolto la doglianza relativa all'omessa comunicazione di avvio del procedimento, annullando i provvedimenti impugnati. Del pari rimane ferma la declaratoria di inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità in conseguenza di detti annullamenti. 8. Deve ora affrontarsi la questione - tormentatissima - di giurisdizione posta dall'appellante ATI Bonatti in relazione alla domanda di condanna, eccezione avanzata dall'appellante sia che si qualifichi la causa come indennitaria sia che la si qualifichi come risarcitoria. 8.1. Il problema - come è noto - nasce dall'art. 34 del d.lgs. n. 80/1998, come riprodotto dall'art. 7 della legge n. 205/2000, il quale dispone, al comma 1, che "sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia". 8.2. La stessa norma precisa, al comma 2, che: "agli effetti del presente decreto la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti di uso del territorio" ed al comma 3 aggiunge: "nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa ed ablativa". 8.3. La questione riguarda la giurisdizione in materia di controversie relative all'occupazione acquisitiva (istituto fra l'altro scomparso per effetto della sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, 2000, Belvedere c. Gov. Italiano prima citata) ed alla domanda di risarcimento danni conseguente detta occupazione (nel sistema antecedente la pronuncia del giudice europeo) (si ricordi che le cause risarcitorie nelle materie di giurisdizione esclusiva appartengono al giudice amministrativo ed ora, a seguito della legge n. 205/2000 anche le cause risarcitorie connesse a quelle di giurisdizione generale di legittimità). 8.4. Nella specie non rileva la predetta sentenza del giudice internazionale poiché anche se il ricorrente in primo grado ha chiesto la restituzione del suolo ovvero il pagamento di quanto dovuto, e, quindi, ha chiesto l'equivalente economico del bene espropriatogli sostanzialmente, con azione di chiara natura risarcitoria (come ogni azione relativa ai danni da occupazione irreversibile del suolo), il Tar, con la sentenza impugnata, ha ritenuto impossibile il ripristino, in applicazione dell'istituto dell'accessione invertita pur dichiarato illegittimo; in appello tuttavia il ricorso incidentale proposto dall'appellato non ha ad oggetto la domanda di ripristino del suolo, con il corollario per cui può ritenersi intervenuta in appello una rinuncia abdicativa (alla stregua di Cass. 13/4/1987 n. 3872 che ha ritenuto rilevante la volontà di dimettere il bene insita nella stessa domanda risarcitoria) al diritto di proprietà ciò in quanto, anche dopo la sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che ha dichiarato l'illegittimità dell'occupazione appropriativa, il privato rimane libero di chiedere la retrocessione del suolo o l'equivalente economico del valore del bene, secondo i principi generali in tema di risarcimento danni. 8.5. Tornando alla giurisdizione, vanno esaminati partitamente gli argomenti espressi, in dottrina e giurisprudenza a favore della giurisdizione del giudice amministrativo e, all'opposto, del giudice ordinario. 8.6. Cominciando dalla tesi che ritiene in materia la giurisdizione del giudice amministrativo si deve rilevare che gli argomenti possono così sintetizzarsi: 1) alcune sentenze (Tar Campania Napoli V 22/12/1999 n. 3271; Tribunale Palermo Sez.I 20/5/1999) ed alcune opinioni dottrinali hanno ritenuto che l'occupazione acquisitiva sarebbe un "comportamento" della pubblica amministrazione, che, concretando un uso ed una trasformazione del territorio, rientrerebbe tra quelli riconducibili alla materia urbanistica, estesa dall'art. 34 a qualsiasi uso del territorio. Il mantenimento della giurisdizione del giudice ordinario sull'indennità espropriativa costituirebbe l'unica deroga alla regola generale della devoluzione di tutto il territorio alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e nell'ambito di tale eccezione non rientrerebbe l'occupazione acquisitiva che è istituto ontologicamente diverso, perché fonte di un'obbligazione risarcitoria e non indennitaria; 2) le cause risarcitorie, ai sensi dell'art. 35 comma 1 dello stesso decreto legislativo n. 80/1998 sono attribuite al giudice amministrativo nelle materie di giurisdizione esclusiva (ed ora anche nella giurisdizione generale di legittimità) ad esse non farebbero eccezione quelle in tema di comportamenti della p.a. come l'occupazione acquisitiva; 3) non era necessario che il legislatore devolvesse esplicitamente al giudice amministrativo le controversie in tema di occupazione acquisitiva poiché ciò sarebbe chiaramente desumibile non solo dall'art. 34 comma 1, ove fa riferimento a "comportamenti" ma anche dalla deroga di cui al successivo comma 3, che fa riferimento a controversie indennitarie; in ultimo l'occupazione appropriativa non è una materia ma, piuttosto, un istituto giuridico (al tramonto). 4) conclusivamente, si è osservato, da autorevole dottrina, che la deroga di cui al comma 3 o è inutile per esservi in materia di espropriazione la giurisdizione secondo il tradizionale schema di riparto, oppure non può che sottintendere un'inclusione dell'espropriazione nella materia urbanistica. L'opposta tesi è stata ritenuta in giurisprudenza da alcuni Tribunali civili (Napoli, 23/11/1999; Taranto 3/1/2000) e da alcuni Tar (ex plurimis: Tar Reggio Calabria 23 /6/2000 n. 1025) con particolare dovizia di argomenti: 1) si è distinta, dalla giurisprudenza citata, l'espropriazione dalla materia urbanistica; 2) l'espropriazione , legittima o illegittima, ha lo stesso presupposto ossia la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, o la presenza di un interesse pubblico, l'occupazione sarebbe "espropriazione sostanziale" ossia espropriazione non corretta, non condotta secondo i canoni del giusto procedimento, rispettoso della legge, come tale sarebbe la patologia di una materia non espressamente attribuita al giudice amministrativo; 3) l'urbanistica riguarderebbe l'uso del territorio a partire dall'esercizio dei poteri di pianificazione, non certo gli espropri, materia più attinente a quella dei lavori pubblici che dei poteri pianificatori; 4) si argomenta anche dal testo originario del decreto legislativo n. 80/1998 che conteneva un riferimento ai "vincoli di qualsiasi natura imposti sulla proprietà privata" per dedurre dalla scomparsa dell'inciso l'impossibilità di ricondurre vincoli ed espropri alla giurisdizione del giudice amministrativo, si aggiunge che la devoluzione di una materia così importante alla giurisdizione esclusiva avrebbe dovuto comportare maggiore chiarezza precettiva, non potendo desumersi solo da un'eccezione l'esistenza di una regola non affermata; 5) si aggiunge che ove l'occupazione appropriativa venisse devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo ne deriverebbe, come conseguenza, comunque l'esistenza della giurisdizione del giudice ordinario sull'occupazione usurpativa (effettuata senza previa dichiarazione di pubblica utilità) poiché la giurisprudenza amministrativa subordina l'azione risarcitoria all'annullamento di un atto amministrativo e l'art. 35 del d.lgs n. 80/1998 all'ultimo comma, fa riferimento espresso al "risarcimento danni conseguente all'annullamento di atti amministrativi"; 6) si rileva che la formulazione letterale dell'art. 34 della legge n. 80/1998 sembra escludere che nelle materie devolute il sindacato giurisdizionale possa essere promosso dalla pubblica amministrazione in contrasto con la finalità della massima estensione della giurisdizione esclusiva, che sarebbe meglio limitare ai casi espressamente previsti; 7) si rileva che, stante l'eccezione dell'art. 3 comma 3, non sarebbe perseguibile la finalità di concentrazione delle tutele, con la chiara conclusione della superfluità dell'eccezione di cui al comma 3, che assumerebbe un mero significato di cautela del legislatore (che avrebbe, in sostanza, ribadito che, in materia, rimarrebbe fermo il sistema di riparto preesistente). 8.7. Si deve ora procedere ad un riesame critico delle varie argomentazioni esposte. 8.8. Per quanto attiene la portata del termine "urbanistica" occorre ricordare che se è vero che la nozione della materia, ritagliata dal legislatore in occasione del trasferimento di funzioni statali alle regioni di cui al d.p.r. n. 616/77 e poi al d.lgs n. 112/1998 è differente dalla materia dell'espropriazione, è altresì vero che il legislatore del d.lgs n. 80/1998 sembra accoglierne una nozione autonoma, quando definisce l''urbanistica, "agli effetti del presente decreto" come materia "concernente tutti gli aspetti di uso del territorio". 8.9. Si tratta di una definizione globale, più consona alle finalità della devoluzione di controversie ai giudici dei diversi ordini sulla base dei criteri di riparto , mentre la distribuzione delle competenze fra Stato e regioni ammette ritagli e limitazioni propri di una logica distributiva del potere fra diversi livelli delle pubbliche amministrazioni. 8.10. Non v'è nulla di scandaloso nell'elaborazione di nozioni autonome di urbanistica, poiché il legislatore non deve offrire un concetto della materia per soddisfare esigenze definitorie e sistematiche ma deve utilizzare il concetto per risolvere di volta in volta il problema pratico del riparto di giurisdizione o dei confini delle competenze statali e regionali,sicché la stessa nozione assume diversi significati in diversi contesti normativi (art. 80 del d.p.r. n. 616/77; artt.51-67 del d.lgs n. 112/1998; art. 34 del d.lgs n. 80/1998). 8.11. La giurisprudenza del Consiglio di Stato sembra aderire ad una nozione ampia del concetto di materia urbanistica di cui all'art. 34 cit. (si pensi alla nota CdS ord. n. 1/2000 ove si specifica che tale materia riguarda "ogni modifica del territorio , dell'ambiente e le loro componenti"). 8.12. Anche il giudice del riparto fa rientrare nella materia urbanistica non solo l'esercizio della potestà amministrativa di pianificazione territoriale ma anche "gli aspetti ulteriori dell'uso del territorio, ivi compreso quello gestionale" costituito dall'attuazione dei piani (Cass. Sez. Un. 14/7/2000 n. 494). 8.13. E' vero che le norme di cui agli artt.80, 81, 106 del d.p.r. n. 616/77 e la Carta Costituzionale (artt.42 e 117) distinguono la materia urbanistica e quella delle espropriazioni, operando così una netta distinzione fra i due concetti, è anche vero tuttavia che l'espropriazione, in sé considerata non è una materia, né un settore dell'urbanistica,ma uno strumento di cui la pubblica amministrazione si avvale per l'esercizio della funzione amministrativa e che è funzionale alla realizzazione dell'interesse pubblico, quindi anche dell'assetto urbanistico, calato nei piani. 8.14. Né si dica che in tale ottica andrebbe distinta la procedura espropriativa servente rispetto alla realizzazione di una previsione di piano, dalla procedura espropriativa servente altri interessi (acque pubbliche, trasporti, viabilità) poiché ne deriverebbe una scissione della giurisdizione che avrebbe come risultato il mancato raggiungimento delle finalità di concentrazione che erano proprie della riforma. 8.15. D'altra parte la pubblica amministrazione usa del territorio anche quando realizza una strada o una ferrovia, non solo quando effettua espropri a fini di edilizia o abitativi o per servizi all'urbe. 8.16. La segmentazione del riparto che risulterebbe ove si considerassero devolute alla giurisdizione esclusiva solo le controversie in materia di espropriazioni afferenti la materia urbanistica sarebbe ulteriormente complicata dal limite espresso dell'art. 34 comma 3 che mantiene al giudice ordinario le controversie in tema di indennità. 8.17. Ne risulta la necessità di una scelta che miri a perseguire il risultato voluto dal legislatore ossia la concentrazione delle controversie presso un unico giudice. 8.18. E' vero che, stante il limite dell'art. 34 comma 3, non sembra possibile ricondurre tutte le controversie ad un unico giudice, ma il problema è l'individuazione di opzioni interpretative esatte e compatibili con la massima concentrazione possibile, non la creazione di ulteriori distinzioni e "subtilitates" in tema di riparto. 8.19. L'argomento più forte, sul piano letterale e logico, per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di espropriazione, salve le controversie indennitarie è proprio dato dall'eccezione,alla quale non può essere attribuito altro significato se non quello di precisare che, rispetto alla regola implicita della devoluzione al giudice amministrativo in giurisdizione esclusiva delle controversie suddette, permane l'ambito di giurisdizione del giudice ordinario in materia di controversie indennitarie e di opposizione alla stima. 8.20. Non coglie nel segno l'interpretazione che si sforza di attribuire una diversa valenza all'eccezione in esame, ed allora - in disparte gli argomenti che ricomprendono nell'eccezione anche le cause risarcitorie (devolvendo tutto il resto al giudice amministrativo), non dovendosi distinguere fra espropri legittimi ed illegittimi, ma dovendosi trattare unitariamente tutte le controversie aventi ad oggetto corrispettivi di atti sostanzialmente ablativi, o che limitano l'eccezione alla sola materia della reiterazione dei vincoli (devolvendo tutto il resto sempre al giudice amministrativo) - assume rilievo sistematico, interessante ai fini della ricostruzione della nozione, ma non convincente, la dottrina che attribuisce all'eccezione il solo significato di dire che nulla è innovato in materia urbanistica. 8.21. L'argomento non è persuasivo perché forza il dato letterale della norma. La norma letteralmente si riferisce solo alle cause indennitarie non a quelle risarcitorie, la giurisdizione del giudice amministrativo per il resto è affermata anche per i meri comportamenti, e per le controversie risarcitorie, con rimando a quella definizione di urbanistica che appare di ampiezza totalizzante, già esaminata, sia pure per incidens dalla giurisprudenza amministrativa del giudice d'appello. 8.22. Alla stregua delle conclusioni raggiunte non può certo ritenersi che appartengano alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in tema di risarcimento danni da occupazione appropriativa. Va ulteriormente segnalato che il problema interpretativo affrontato è ora risolto, nel senso della previsione di un campo espresso di giurisdizione esclusiva, dall'art. 53 del t.u. espropriazione (non ancora entrato in vigore al momento della decisione della presente controversia) e che i dubbi di costituzionalità per eccesso di delega avanzati in riferimento al d.lgs. 80/1998 (su cui ex plurimis di recente Cass. Sez. Un. 11/12/2001 n. 15641) non hanno rilevanza se riferiti alla legge formale, ossia alla legge n. 205/2000, interpretata con riferimento all'art. 45 comma 18, rimasto non modificato, che devolve le controversie al giudice amministrativo a partire dal 1/7/1998 (in deroga all'art. 5 del c.p.c.) (così Corte Cost. 16/4/2002 n. 123). 8.23. Deve quindi respingersi il motivo d'appello dell'ATI Bonatti che ripropone l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria dei danni subiti per effetto dell'occupazione appropriativa. 9. Va ora affrontato la questione oggetto di uno specifico ulteriore motivo dell'appello principale relativo alla affermata esistenza - in sentenza - di una fattispecie di occupazione usurpativa e dei danni conseguenti. 9.1. L'appellante ATI censura la sentenza poiché essa, pur avendo ritenuto la sostanziale identità del progetto in ordine al quale era intervenuta la proroga, e, quindi, l'irrilevanza del mutamento di tracciato ai fini dell'illegittimità della proroga, ha ritenuto, contraddittoriamente, esistente la fattispecie dell'occupazione usurpativa, quasi che, per parte della procedura non vi fosse la copertura di una dichiarazione di pubblica utilità (sia pure divenuta inefficace per effetto dell'annullamento della proroga impugnata). 9.2. La questione è oggetto anche di un motivo del ricorso d'appello incidentale sicché essa può essere esaminata congiuntamente al motivo del ricorso incidentale, avendo l'appellata azienda agricola censurato la sentenza per la parte in cui non ha ritenuto fondato il vizio dedotto di illegittimità della proroga perché avente ad oggetto un progetto diverso da quello originariamente approvato. 9.3. Il ricorso principale è sul punto fondato e deve essere accolto, il ricorso incidentale è infondato. 9.4. Il Collegio ritiene che la fattispecie - come già valutato dal giudice di prime cure - sia riconducibile alla mera irregolarità (alla luce della relazione tecnica prodotta dalla difesa erariale il 7/11/2000, non contestata in modo specifico), alla stregua di inesattezza del tracciato che non può tradursi in un vizio d'illegittimità della procedura (CdS IV n. 1628/1999; CdS IV n. 533/1986). Ciò che risulta chiaro è che i mappali interessati dalla variazione di tracciato erano già compresi negli atti ablativi originari e che le variazioni non hanno comportato alcun aumento della superficie globale da espropriare (cfr. relazione tecnica impresa Bonatti in data 6/11/2000 e relazione tecnica sugli espropri in data 6/11/2000 prodotte dalla difesa erariale in primo grado). Ne consegue l'irrilevanza dello spostamento ai fini della identità del progetto approvato. Se il decremento delle aree da espropriare è rimasto mera dichiarazione di intenti ciò non può che trovare rimedio in altra sede, ma non si riflette sulla qualificazione degli atti adottati dall'amministrazione e sulla sostanziale identità del progetto. In coerenza con la ritenuta identità del progetto si deve ritenere l'irrilevanza della variazione del tracciato a fini della configurazione di un'occupazione usurpativa ossia sganciata da qualsiasi previa valutazione dell'interesse pubblico, con i conseguenti riflessi sulle modalità di computo del risarcimento e dell'indennità da occupazione illegittima. 9.5. La sentenza, in accoglimento parziale, sul punto, dell'appello principale dell'ATI Bonatti, deve essere conseguentemente riformata, nel senso che nel risarcire i danni derivanti dall'occupazione successiva all'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità non deve tenersi conto della regola dell'integralità della riparazione prevista per i casi di occupazione usurpativa (ex plurimis: Cass. Sez.I 30/1/2001 n. 1266 punto 9.4 della sentenza) non ricorrendo nella specie tale forma di illecito poiché non è stata annullata la dichiarazione originaria ma solo la sua proroga. Si versa quindi in situazione di trasformazione irreversibile del suolo avvenuta durante un'occupazione legittima poi scaduta e illegittimamente prorogata ma dopo la trasformazione irreversibile (punto 8.4 della sentenza non fatto oggetto di specifica censura). Si deve, in conclusione, in ogni caso applicare il metodo di quantificazione dei danni previsto in caso di occupazione appropriativa e si deve commisurare il risarcimento danni per il complesso dei suoli al valore venale delle aree dell'azienda Guidi al 20/7/2000 (data di scadenza dell'occupazione legittima) senza distinguere fra quelli oggetto di variazione del tracciato e quelli previsti nel progetto originario. 10. Devono ora affrontarsi le ulteriori censure avanzate con l'appello principale dell'ATI Bonatti in ordine ai criteri risarcitori indicati in sentenza (VIII c e seguenti dell'atto di appello). 10.1. In primo luogo viene in evidenza la questione relativa alla qualificazione dei terreni come agricoli, ai quali la sentenza tuttavia applica il criterio del risarcimento a valore di mercato e non quello previsto dall'art. 16 della legge n. 865/1971. 10.2. Il motivo è infondato. 10.3. L'art. 16 della legge n. 865/1971 è dettato al fine di quantificare l'indennità di esproprio e non può avere rilevanza nella quantificazione del risarcimento danni da occupazione appropriativa di aree agricole che deve avvenire a valore di mercato. I criteri enunciati dall'art. 16 cit. hanno valore solo indicativo quali parametri da utilizzare nella quantificazione, che comunque deve avvenire a valore di mercato (Cass. sez.I n. 1090/2000). 10.4. Si lamenta poi dall'appellante ATI Bonatti l'applicazione automatica della svalutazione monetaria fatta in sentenza, senza previa dimostrazione del maggior danno, ma anche tale motivo è privo di pregio in considerazione della natura di illecito extracontrattuale della occupazione appropriativa, per cui la svalutazione monetaria è un metodo di reintegrazione del valore, non soggetto ai limiti relativi al suo riconoscimento in materia di obbligazioni pecuniarie. Mentre, quanto alla svalutazione riconosciuta sulla indennità di occupazione legittima "virtuale" essa invero ha carattere di debito di valore rivalutabile presuntivamente ex art. 1124 cod. civ. nei limiti degli indici Istat ossia dell'impiego delle somme operato da un modesto consumatore (Cass. Sez. Un. n. 761/1998) sicché ferma la debenza della rivalutazione da parte della p.a. cambierà il metodo di calcolo in ragione della diversa natura della somma riconosciuta. 10.5. Si lamenta poi ultrapetizione per la pronuncia che ha riconosciuto gli interessi legali sull'indennità di occupazione,ritenendo inesistente in atti domanda, questo rilievo è fondato avendo il ricorso chiesto "il pagamento di quanto dovuto a favore dei ricorrenti...tenuto conto della natura produttiva delle aree oggetto di esproprio e fissando altresì i criteri in base ai quali l'amministrazione dovrà proporre, a favore della parte ricorrente, il pagamento della somma richiesta ed il tempo entro cui versarla tenuto conto del danno da questi subito". ""
TAR PE 131/2008: "" Con nota notificata il 1°.12.2005 il Comune comunicava alla ricorrente l'avvio di procedimento di variante al PRG e di imposizione di vincolo preordinato all'esproprio per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del detto Parco archeologico. (...) Dopo aver stigmatizzato, con altro mezzo di gravame, la mancata determinazione dell'indennità di espropriazione, né in via provvisoria, né in via definitiva, si denuncia che il progetto definitivo, approvato con atto 305/2005 e divenuto efficace con deliberazione n. 38/2006, ha contemplato per le espropriazioni la somma complessiva di - 150.000,00, ritenuta insufficiente. Si rileva quindi con il quarto motivo l'erronea indicazione della deliberazione di G.M. n. 183 del 20.1.2005 di approvazione del primo progetto preliminare. Con il quinto motivo viene dedotta la mancata osservanza del termine di venti giorni previsto per l'invio dell'avviso di avvio del procedimento relativo all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Detto avviso è stato inviato alla sola signora L.M. e non alle altre comproprietarie il 1°.12.2005, a meno di 20 giorni dalla deliberazione di C.C. del 20.12.2005, n. 305, la cui tempestiva adozione ha vanificato inoltre in parte il termine di 30 giorni che l'avviso aveva assegnato all'interessata per presentare osservazioni. Con l'ultima censura si denuncia l'omesso inoltro alla regione della deliberazione consiliare n. 305/2005, resa efficace dallo stesso Comune con deliberazione n. 38/2006, in virtù dell'art. 43 della L.R. 3.3.1999, n. 11, che nella specie era inapplicabile in forza di quanto previsto dall'art. 19 del DPR 327/2001. Con atto di motivi aggiunti notificato il 26.7.2006 la ricorrente impugna il provvedimento n. 70187 del 3.7.2006, notificato il 10.7.2006, avente ad oggetto "notifica ex art.20, comma 1, DPR 327/2001. Realizzazione del Parco Archeologico e naturalistico di Colle del Telegrafo", nonché la perizia di stima redatta in data 30.6.2006, atti avverso i quali deduce l'illegittimità derivata dai vizi degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, di cui vengono riproposti tutti i motivi. Si è costituita in giudizio, tramite l'Avvocatura dello Stato, l'Amministrazione del Ministero per i beni e le attività culturali - Sovrintendenza per i beni archeologici per l'Abruzzo - che ricorda come l'intervento di scavo archeologico, finanziato dalla Regione con DM 8/294 del 28.7.2004, è stato avviato sulla base di un rapporto di collaborazione con il Comune di Pescara, con cui è stato sottoscritto un Accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lvo 18.8.2000, n. 267; ricorda anche che a seguito del decreto di occupazione temporanea del 13.4.2005 sono stati eseguiti gli scavi dai quali sono emersi "rilevanti resti archeologici" (come da relazione versata in atti), che occupano l'intera superficie della particella 229, procedendo pertanto al vincolo dei resti archeologici con conseguente avvio del procedimento di dichiarazione di interesse archeologico e culturale della zona. Nel merito l'Avvocatura contesta il ricorso ritenendolo infondato. Con un secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 26-27 luglio 2007, la ricorrente contesta gli atti relativi al procedimento espropriativo ( provvedimento n. 91016 del 5.7.2007 e decreto di esproprio n. 15/AA del 3.7.2007). Dopo aver ripercorso la cronistoria della vicenda, la ricorrente, avverso gli atti di cui sopra, deduce l'illegittimità derivata dai vizi degli atti presupposti, denunciati con i ricorsi n. 218/2005 e 186/2006, di cui vengono riproposti integralmente i relativi motivi. Con una seconda doglianza viene denunciato un vizio autonomo del decreto di esproprio e dell'avviso relativo alla sua esecuzione in quanto non sarebbe mai stato portato a compimento il procedimento di cui all'art. 21, commi 2 e seguenti, del DPR 327/2001 ai fini della determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione, il che legittima anche dubbi sulla possibilità della sua emanazione prima del completamento di tale procedimento. Si è costituito in giudizio il Comune di Pescara che, con una prima memoria, chiede genericamente il rigetto del ricorso e dell'istanza cautelare. In data 4.9.2007 il Comune ha depositato una seconda articolata memoria difensiva con cui preliminarmente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per mancata specifica impugnativa del P.R.G. approvato nel 2003 che ha impresso al terreno della ricorrente la destinazione in contestazione, mentre nel merito esamina le singole censure mosse, confutandole analiticamente e chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato. RIC. 190/2006 Con ricorso notificato il 2.5.2006 il signor D.F.M.G., proprietario di aree in località Colle del Telegrafo del Comune di Pescara, impugna gli atti in epigrafe indicati, ripercorrendo i vari passaggi del procedimento teso alla realizzazione di un Parco archeologico nella zona. Deduce i seguenti motivi: - Violazione degli artt. 5 e 9 della Costituzione in materia di tutela del paesaggio, in quanto sui terreni soggetti ad esproprio è stato imposto il vincolo paesistico sin dal 1974 (D.M. 7.5.1974, n. 325300), in guisa che detti immobili, che costituiscono una "categoria originalmente di interesse pubblico", sono soggetti alla disciplina posta dall'art. 42.2 della Cost.ne, al quale è del tutto estranea la materia delle espropriazioni. - Violazione degli artt. 2-ter e 2-quater della L.109/2005 in quanto il Comune di Pescara ha ritenuto di procedere all'esproprio senza alcuna indagine tecnica a campione da cui potesse rilevarsi la presenza di significativi reperti archeologici. - Violazione dell'art. 11 DPR 327/2001, come modificato dal D.Lvo 302/2002 in rapporto anche all'art. 7 della L.241/1990 per tardiva comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento, che non è stato inviato nel termine di almeno venti giorni prima della deliberazione n. 305 del 20.12.2005 di adozione del progetto definitivo. - Eccesso di potere per incongruità dell'azione amministrativa, posto che il piano di esproprio determinerebbe l'interclusione di un terreno di mq. 300 del ricorrente, non soggetto ad esproprio e quindi non indennizzabile, attualmente locato alla Spa Omnitel, con l'impossibilità di accedervi e di esercitare il diritto di proprietà. - Violazione dell'art. 25.2 del DPR 554/21.12.1999 per mancanza di alcuni atti a corredo del progetto definitivo, quali la relazione geologica, geotecnica, idrogeologica, idraulica e sismica, nonché gli elaborati grafici. - L'indennità di esproprio indicata in euro 150.000,00 nella deliberazione n. 305/2005 per mq. 29.645 da espropriare appare del tutto irrisoria, tenuto conto del valore a mq. di soli - 5,06. Conclude chiedendo il risarcimento dei danni. Si è costituito in giudizio il Comune di Pescara, che eccepisce in primo luogo l'inammissibilità del ricorso per l'omessa impugnativa dell'atto presupposto e cioè il PRG del 2003, mentre nel merito replica ai singoli motivi di ricorso, chiedendo che lo stesso sia respinto. Il ricorrente ha notificato il 28.7.2007 e depositato il 30 successivo atto di motivi aggiunti con cui impugna il decreto di esproprio del 3.7.2007 e l'avviso di esecuzione di detto decreto, atti contro i quali deduce gli stessi primi due motivi dedotto con l'atto introduttivo del giudizio. Con il terzo motivo aggiunto viene dedotta l'illegittimità derivata per la violazione dell'art. 11 DPR 327/2001. Il quarto motivo è identico al quarto del ricorso principale. L'illegittimità derivata per violazione dell'art. 25.2 DPR 554/1999 viene dedotta con il quinto motivo aggiunto. L'ultima censura investe l'esiguità dell'indennità di esproprio, prevista in euro 9.643,46 per mq. 3.205, per cui a mq. si ha l'irrisorio valore di euro 3,00. Conclude reiterando la richiesta risarcitoria. Anche all'atto di motivi aggiunti replica il Comune di Pescara con una seconda memoria difensiva. RIC. 449/2007. Le medesime ricorrenti di cui al ricorso n. 218/2005, signore L., P., A.M. e A.R.M., con l'odierno gravame notificato l'11.10.2007, impugnano l'atto di approvazione della variante al PRG del Comune di Pescara (delib.C.C. n. 94/8.6.2007) e il decreto di esproprio del 30.7.2007 di loro terreni, al fine della realizzazione del Parco Archeologico di Colle del Telegrafo, nonché gli atti a detto decreto presupposti (delib. C.C. n. 183/02; G.M. n. 72/02; C.C. 305/05 e C.C. 38/06). Dopo aver riferito del proposito, poi vanificatosi, di realizzare nel 1966 sui terreni di loro proprietà una struttura ricettiva, le istanti rammentano le destinazioni a verde pubblico impresse e reiterate dai vari strumenti urbanistici succedutisi dal 1975 in poi fino a pervenire al PRG del 1997 che tipizzava detti terreni come "F1 zona sottoposta a tutela paesistica: verde pubblico e parco pubblico", reiterando il vincolo preordinato all'espropriazione. Dopo aver inoltre riferito di due proposte di programma integrato di intervento non recepite dal Comune, viene richiamata la deliberazione consiliare n. 183 del 1°.10.2002 di approvazione di un Accordo di programma tra Comune e Soprintendenza, finanziato dalla Regione, per la realizzazione di un "Parco Archeologico in località Colle del Telegrafo". In ordine al vincolo archeologico, si richiamano inoltre tre decreti della Soprintendenza di occupazione temporanea (del 7.3.2002, 13.4.2005, 29.6.2006) per l'effettuazione di scavi, a seguito dei quali è stato avviato il procedimento per "la dichiarazione del notevole interesse culturale dei resti archeologici, con imposizione del vincolo archeologico (comunicaz. del 5.5.2006). La destinazione a parco pubblico, con reiterazione del vincolo espropriativo, è stata confermata nella variante generale al PRG adottata con delib. C.C. 164 del 26.7.2004 ed approvata con delib. 94 dell'8.6.2007. Dopo aver riferito che proposte alternative all'esproprio sono state disattese dal comune e che i diversi atti della procedura sono stati oggetto di due ricorsi (nn. 218/2005 e 186/2006), tre delle quattro ricorrenti, alle quali i provvedimenti impugnati non sono stati notificati, precisano che intendono agire nel presente giudizio, quali portatrici di un proprio interesse. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi. I) In ordine al vincolo archeologico. Ia) Illegittimità del vincolo archeologico per mancata conclusione del procedimento dichiarativo del notevole interesse culturale nel termine di 240 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento stesso (art. 14.5 D.Lvo 42/2004). Ib) la mancata conclusione del procedimento significa scarsa importanza archeologica dei reperti. Ic) Mancanza del presupposto (interesse archeologico dell'area) sulla cui base è stata avviata non solo la procedura di apposizione del vincolo archeologico, ma anche la procedura espropriativa, il tutto -si supponedovuto solo alla disponibilità di un apposito finanziamento regionale. II) In ordine all'illegittimità ex se della procedura espropriativa. IIa) Si rileva che la procedura espropriativa è stata attivata nei confronti della sola signora L.M. e non nei confronti delle altre eredi M., alle quali non risulta notificato alcuno degli atti della procedura e che pertanto potrebbero far valere vizi che la signora L.M. non può più far valere per decorso dei termini. IIb) Si afferma che la scelta di realizzare il Parco archeologico sia dipesa solo dalla disponibilità del finanziamento regionale e non già dall'esigenza di valorizzare un patrimonio archeologico la cui esistenza sarebbe tutta da verificare. Detto finanziamento avrebbe condizionato l'intera procedura, determinandone le carenze sotto diversi profili (mancanza indagini circa la sussistenza e consistenza dei reperti, carenza di progettazione, omessa previsione indennità per reiterazione vincolo, mancata previsione dei termini di inizio e fine lavori e delle procedure espropriative, mancata sottoposizione del progetto alla Soprintendenza, mancata approvazione da parte della Regione della delibera di variante al PRG, ecc.). IIc) Si contesta il quantum dell'indennità di esproprio, lamentando che non si è consentito ai proprietari di partecipare al procedimento di determinazione dell'indennità. IId) Viene evidenziata la violazione delle norme poste a tutela della partecipazione degli interessati al procedimento di esproprio finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica per l'omessa comunicazione circa il procedimento di approvazione dell'Accordo di programma, nonché dell'approvazione del progetto preliminare e definitivo, per cui le ricorrenti non hanno potuto far valere le loro ragioni tra cui quella di convenire la cessione volontaria, quella di soluzioni alternative, ecc. IIe) Si rileva che la coesistenza nell'ambito della medesima procedura di due progetti preliminari genera confusione, soprattutto se accompagnata dall'inosservanza delle norme di partecipazione. IIf) Viene osservato che la deliberazione di C.C. 183 dell'1.10.2002 di approvazione dell'Accordo di Programma, da cui deriva la dichiarazione implcita di p.u., non contiene alcun accenno ai tempi e ai costi dell'intervento, in violazione dell'art. 13.8 DPR 327/2001. Essendo inoltre decorsi cinque anni dall'efficacia dell'atto di cui sopra, il potere ablatorio dovrebbe essere non più esercitatile perché privo della dichiarazione di p.u. IIg) Si denuncia quindi l'atteggiamento di immotivata chiusura delle trattative volte a trovare una soluzione concordata al problema della realizzazione del Parco. III) In ordine all'illegittimità delle previsioni di PRG conseguenti all'approvazione della variante. III a) Dopo aver premesso che l'imposizione su un'area privata della destinazione a verde pubblico-parco pubblico comporta un vicolo preordinato all'esproprio, si rileva che la reiterazione del vincolo sulle aree delle ricorrenti doveva essere: a) giustificata da inderogabili esigenze di interesse pubblico da comparare con il sacrificio imposto al privato; b) motivata in modo congruo; c) supportata dalla previsione di un indennizzo; d) accompagnata dalla previsione di una negoziazione volta a individuare soluzioni alternative con riferimento anche a "sistemi compensativi". IIIb) la reiterazione sine die del vincolo è incompatibile con la garanzia del diritto di proprietà. IIIc) L'obbligo di riqualificare l'area dopo la scadenza del vincolo non può di certo ritenersi assolto con l'adozione di previsioni urbanistiche confermative del vincolo scaduto. IIId) Di fronte al vincolo scaduto il comune avrebbe dovuto valutare di nuovo l'interesse pubblico, comparandolo con il sacrificio imposto al privato e individuando comunque soluzioni in grado di mediare l'interesse pubblico con quello dei privati. Le ricorrenti ritengono che il comportamento del Comune integri gli estremi della colpa grave ed obblighi l'ente al risarcimento dei danni ingiustamente patiti, da quantificare anche mediante CTU. Concludono chiedendo l'accertamento, in via incidentale, dell'insussistenza della dichiarazione di rilevante interesse culturale della zona, l'annullamento degli atti della procedura, la condanna del Comune al risarcimento dei danni, l'annullamento degli atti di approvazione della variante generale al PRG nella parte in cui reitera il vincolo preordinato all'esproprio del terreno delle ricorrenti, il risarcimento dei danni subiti per la reiterazione dei vincoli scaduti. (...) L'eccezione va disattesa poiché con le censure prospettate non si contesta la destinazione di PRG impressa alla zona di cui sopra, ma si deducono vizi autonomi che attengono esclusivamente alla procedura seguita per l'approvazione del progetto preliminare e di quello definitivo in variante al PRG e di imposizione di vincolo preordinato all'espropriazione. Può pertanto esaminarsi il ricorso nel merito, iniziando dal primo motivo che non appare fondato. Ad un primo progetto preliminare approvato con delib. di G.M. del 20.1.2005, n. 72 per la realizzazione del Parco archeologico e naturalistico di Colle del Telegrafo, comportante vincolo preordinato all'esproprio e che prevedeva una spesa di euro 1.000.000,00, ne è seguito un altro, approvato con delib del 1°.12.2005, n. 1181, necessitato dall'esito delle indagini di scavo che hanno di fatto imposto un provvedimento di modifica del primo progetto, il che ha comportato l'esatta individuazione delle particelle interessate dall'esproprio, con il ridimensionamento ad euro 500.000,00 della spesa originaria. Secondo la giurisprudenza, l'approvazione di un nuovo progetto preliminare in materia di opere riguardanti terreni con valore archeologico, è pienamente giustificata dall'esigenza di una appropriata tutela dei terreni stessi, alla luce dei risultati dei saggi disposti dalla Sovrintendenza e non vanifica di per sé l'istruttoria in precedenza compiuta e gli elementi di conoscenza con la stessa acquisiti (C.S., sez. IV, 11.4.2007, n. 1668). E" pertanto fisiologico che nella materia de qua un progetto preliminare, che peraltro per sua natura può presentarsi approssimativo, possa subire modificazioni a seguito dei risultati delle indagini condotte, come nella specie è accaduto, essendo state individuate aree diverse di esproprio ed aree da assoggettare a servitù di passaggio, in modo da dare continuità all'intero percorso di attraversamento e camminamento del Colle. Giova peraltro precisare che le aree su cui sono state eseguite le attività di scavo archeologico sono contenute in entrambe le previsioni dei progetti preliminari e che il progetto esecutivo è stato comunque trasmesso alla Regione, con nota del 28.2.2006, n. 792. L'inserimento nel programma triennale 2005/2007 dei LL.PP. e nell'elenco annuale 2005 ha riguardato sia il primo progetto preliminare che il secondo, in base a quanto risulta dai relativi provvedimenti di approvazione. Poiché, peraltro, dei due progetti preliminari è stata data comunicazione alla ricorrente in data 23.2.2005 e in data 1°.12.2005, la censura, proposta con ricorso notificato il 28.4.2006, appare anche tardiva. Venendo all'esame del secondo motivo, si rileva che nel provvedimento di approvazione del secondo progetto preliminare è stata ravvisata la necessità di applicare gli artt. 8 e 9 del DPR 327/2001, essendo sorti dubbi, esistenti anche in giurisprudenza, circa la natura conformativa o preordinata all'esproprio del vincolo di destinazione a "verde pubblico", per cui si è ritenuto, in base a tali norme, di sottoporre l'area della ricorrente a specifico vincolo preordinato all'esproprio da parte del PRG, mediante la previsione dell'opera da realizzare in modo specifico e singolo ("lenticolare"), vincolo che costituisce il presupposto per la regolare dichiarazione di pubblica utilità, attraverso l'approvazione di apposita variante al piano urbanistico generale, procedura questa correttamente seguita dall'ente con la deliberazione consiliare del 20.12.2005, n. 305 di approvazione del progetto definitivo in variante al PRG., comportante dichiarazione di p.u. e apposizione di vincolo preordinato all'esproprio. Alla stregua di quanto esposto non si comprende la norma violata, né il senso dell'asserita illegittimità di tutta la pregressa attività svolta dall'amministrazione sulla base di un progetto preliminare "mai pervenuto a definitiva approvazione", quando al secondo progetto preliminare ha fatto seguito - come visto - l'atto consiliare di approvazione del progetto definitivo, in conformità della sequenza procedimentale prevista, in materia, dalla L. 109/1994. Quanto alla rilevata illegittimità dell'occupazione delle aree e dell'inizio dei lavori di scavo sulla base di un semplice progetto preliminare, si rammenta che le occupazioni sono state legittimate in via temporanea sulla base di tre decreti della Sovrintendenza, al fine di effettuare saggi di scavo. Con la terza censura la ricorrente cade in evidente contraddizione ove afferma, da un canto, che non sarebbe stata determinata nessuna indennità di espropriazione, né in via provvisoria, né in via definitiva, e, dall'altro, contesta, con censura inammissibile per difetto di giurisdizione, appartenendo questa all'A.G.O. (TAR Veneto, sez.I, 5.4.2006, n. 823), il quantum di detta indennità (euro 150.000,00), stabilito con la delib. di C.C. n. 38 del 16.2.2006, sottolineando come nel primo progetto preliminare era stata prevista un'indennità di esproprio di euro 457.000,00. L'indennità provvisoria inoltre è stata determinata con atto dirigenziale n. 116 del 28.8.2006, comunicato alla signora L. il 12.9.2006 e stabilita in euro 24.673,51 per la partic. 944 di 8.195 mq. e in euro 55.125,17 per la partic. 229 di mq. 18.280. In ordine al quarto motivo, si rileva che del tutto ininfluente, in quanto mera irregolarità che non incide sulla legittimità degli atti, è il rilevato error calami nell'indicare in tre atti deliberativi (n.1181/2005, 305/2005 e 38/2006) con l'errato numero 183, invece che con l'esatto numero 72, quello della deliberazione 20.1.2005 di approvazione del primo progetto preliminare. Privo di pregio è anche il quinto motivo. L'art. 11 del DPR 327/2007, che riguarda gli atti di adozione di varianti al piano regolatore assunte per la realizzazione di una singola opera pubblica (nella specie, la delib. C.C. 305 del 20.12.2005), dispone che al proprietario del bene da assoggettare al vincolo preordinato all'esproprio va inviato l'avviso di avvio del procedimento almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale. Detto avviso nella specie risulta recapitato il 1°.12.2005, mentre l'atto consiliare è stato adottato il 20.12.2005, sicchè non sarebbe stato rispettato, sia pure per un giorno, il termine minimo previsto di giorni venti, con violazione di una norma sul procedimento, qual'è l'art. 11 citato. Senonchè, nella specie risulta invocabile l'art. 21 octies della L. 241/1990, che stabilisce il principio della non annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento qualora, per la natura vincolata dell'atto, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. In disparte l'assoluta tenuità della violazione della norma, non osservata solo per un giorno, per cui sostanzialmente potrebbe ritenersi garantita la partecipazione al procedimento dell'interessata, si rileva che nella specie il vincolo non poteva che essere posto sul terreno della predetta su cui, a seguito delle indagini svolte, erano stati reperiti resti di interesse archeologico, di talchè del tutto predeterminato, sotto il profilo dell'area da assoggettare al vincolo, era il contenuto del provvedimento da assumere. Che l'area da vincolare fosse quella di proprietà della ricorrente risultava anche dagli atti di approvazione dei due progetti preliminari. Si deve in ogni caso osservare che già in data 28.2.2005 la ricorrente aveva ricevuto la notifica della comunicazione di avvio di procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità. Viene quindi rilevato che della procedura è stata interessata la sola signora L.M., mentre vi sarebbero altre comproprietarie. Al riguardo è agevole replicare che la ragione di ciò risiede nel fatto che la predetta risulta l'unica intestataria catastale del terreno interessato dall'opera pubblica. E" agli intestatari catastali infatti che, ai sensi dell'art. 11 del DPR 327/2001, va effettuata la comunicazione di avvio delle procedure ablative, con la conseguenza che l'Amministrazione non è tenuta ad un'indagine ulteriore, finalizzata ad accertare l'identità degli effettivi proprietari (C.S., sez. IV, 14.10.2005, n. 5727) Infondato si appalesa anche l'ultimo rilievo dedotto di violazione dell'art. 19 del DPR 327/2001 per non essere stata trasmessa alla Regione la deliberazione n. 305/2005 di approvazione del progetto definitivo di opera pubblica in variante al PRG e comportante l'apposizione di vincolo preordinato all'espropriazione e per avere il Comune autoapprovato il progetto, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 3.3.1999, n. 11. Non risulta che il DPR 327/2001 abbia abrogato o comunque fatto venir meno, per incompatibilità, normative di delega da parte delle regioni delle funzioni relative all'approvazione del PRG o di sue varianti. Il 4° e ultimo comma dell'art. 19 menzionato, usando la seguente frase: ". se la Regione o l'ente da questa delegato all'approvazione del piano urbanistico comunale.", ha chiaramente inteso salvaguardare le varie normative regionali di trasferimento di tali funzioni, in attuazione del D.Lvo 112/1998 e del DPR 616/10997, funzioni che in Abruzzo erano state delegate prima alle Province e poi, in virtù del ricordato art. 43, ai Comuni. Per le ragioni innanzi esposte gli atti impugnati sfuggono alle censure mosse. Per quanto concerne la nota del 3.7.2006, n. 70187, oggetto del primo atto di motivi aggiunti, di cui si denuncia l'illegittimità derivata per i vizi formulati con il ricorso principale, si rinvia a quanto innanzi controdedotto, rilevando che non sussiste alcuna illegittimità derivata di tale nota. Con il secondo atto di motivi aggiunti la ricorrente investe gli atti di esproprio, deducendo anche qui l'illegittimità derivata dai vizi mossi con il ricorso introduttivo e con il ricorso n. 218/2005 che ha ad oggetto il decreto della Soprintendenza per i beni archeologici per l'Abruzzo di Chieti di occupazione temporanea per 12 mesi della particella 229, di proprietà della ricorrente e delle altre comproprietarie. Anche in tal caso si rinvia a quanto innanzi argomentato, rilevando, in relazione all'infondatezza dei motivi dedotti, che non sussiste alcuna illegittimità derivata, come pure nessuna illegittimità derivata sussiste in riferimento ai motivi mossi con il ricorso n. 218/2005, innanzi esaminati e ritenuti infondati. Va ora esaminato il RIC. 190/2006, notificato il 2.5.2006 e proposto dal signor M.. In ordine all'eccezione d'inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa del PRG del 2003 che conferiva al terreno del ricorrente la destinazione a verde pubblico, si osserva che il ricorrente non contesta detta destinazione, poiché denuncia vizi del procedimento di approvazione del progetto preliminare e definitivo per la realizzazione di un Parco archeologico. Con il primo motivo si sostiene l'illegittimità della procedura ablatoria riguardante terreno sottoposto a vincolo paesistico e come tale non espropriabile. L'assunto va respinto in quanto nessuna norma prevede che un terreno vincolato sotto il profilo paesistico non possa essere trasferito coattivamente mediante espropriazione per una causa di pubblica utilità, costituente il presupposto fondamentale della procedura espropriativa.La causa di pubblica utilità, coincidente, peraltro, nella specie con la realizzazione di un Parco pubblico archeologico, non sottrae affatto la fruibilità dell'area alla collettività, ma anzi ne garantisce un godimento più razionale ed ampio, in quanto esteso anche all'interesse archeologico, non incompatibile con quello paesistico. Le doglianze mosse con il secondo motivo di gravame appaiono destituite di fondamento in punto di fatto, in quanto già l'atto n. 72 del 20.1.2005 di approvazione del primo progetto preliminare risultava corredato di una relazione generale che faceva riferimento alle ricerche effettuate (nella specie dalla competente Soprintendenza archeologica), affermandosi che "dall'analisi delle strutture archeologiche rinvenute e dei materiali ceramici ad essi connessi è stato possibile ricostruire l'occupazione della sommità del colle, documentata a partire sin dall'età romana-repubblicana e proseguita fino all'età medioevale". Altri riferimenti a strutture murarie ed insediamenti sono contenuti nei due periodi che seguono della relazione. Anche l'atto di modifica del primo progetto preliminare fa riferimento alle "indagini di scavo documentate" e a "reperti archeologici rinvenuti grazie alle operazioni di scavo" condotte dalla Soprintendenza. Quanto al terzo motivo dedotto, si rinvia a quanto innanzi argomentato, nell'abito del ric. n.186/2006, in relazione ad analoga censura svolta con il quinto motivo. Con il quarto motivo viene genericamente paventata, ma non dimostrata, l'interclusione del terreno del ricorrente a causa della realizzazione del Parco archeologico. Detti timori non sembrano fondati, stando alle repliche del Comune, secondo cui l'area individuata con la p.lla 762, costituente la strada di accesso al realizzando Parco, è soggetta solo ad asservimento, come risulta dal piano particellare di esproprio allegato alla delib. 72/2005, mentre per accedere ai fondi residui esiste già una pubblica viabilità denominata "strada vicinale Colle del Telegrafo ". Insussistente è anche la dedotta violazione dell'art. 25.2 del DPR 554/1999, in quanto, tenuto conto della natura dei lavori, costituiti prevalentemente da camminamenti a raso, non risultano necessari alcuni dei documenti previsti dalla norma, quali la relazione geologica, geotecnica, idrogeologica, idraulica e sismica, come risulta dalla relazione generale del progetto preliminare. Inammissibili sono infine le censure relative all'entità dell'indennità prevista, che esulano dalla giurisdizione del G.A. per appartenere alla cognizione della Corte d'Appello in unico grado . Va ora esaminato il RIC. 449/2007.L'eccezione di tardività del ricorso formulata dalla difesa del Comune di Pescara non è fondata in quanto a nulla rileva che le ricorrenti fossero a conoscenza della procedura espropriativa, come si desumerebbe da una proposta avanzata in data 15.5.2007, in cui tuttavia non si fa menzione specifica di nessun atto che possa provare da parte delle predette la eccepita conoscenza, che deve essere relativa ad atti concretamente individuati. Quanto al rilievo afferente l'omessa impugnativa del PRG del 2003, si rinvia a quanto sopra rilevato in occasione di similare eccezione mossa ai ric.nn. 186/2006 e 190/2006.Quanto alla richiesta dell'Avvocatura dello Stato, avanzata nell'interesse dell'Amministrazione statale intimata, di essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, non essendo impugnato alcun suo provvedimento, si rileva che le ricorrenti formulano osservazioni, con il primo motivo dedotto, relative all'atto della Soprintendenza del 5.5.2006, di avvio del procedimento "per la dichiarazione del notevole interesse culturale dei resti archeologici del suddetto abitato antico", ex artt.10-14 del D.Lvo 42/2004. Pur non impugnando specifici atti della Soprintendenza, deducono l'illegittimità del vincolo preordinato all'esproprio e del decreto di esproprio, nel rilievo che l'atto di cui sopra ha perso validità, non essendo stato concluso il procedimento avviato nei 240 giorni previsti dal relativo decreto ministeriale, il che proverebbe lo scarso o inesistente valore della zona dal punto di vista archeologico. L'assunto non merita di essere condiviso, poiché l'Avvocatura, che sia pure indirettamente deve ritenersi interessata al giudizio, con la memoria depositata il 23.11.2007 ha precisato che la mancata conclusione del procedimento è dipesa da "un marginale rilievo sulla qualità dell'allegato grafico, non tempestivamente comunicato alla Soprintendenza", il che comporta il rinnovo del procedimento. Che, d'altro canto, al mancato completamento del detto iter procedimentale non possa attribuirsi il valore che ritiene parte ricorrente è dimostrato dalle relazioni (preliminare e descrittiva) che attestano il ritrovamento di importanti evidenze archeologiche, che a loro volta hanno imposto un terzo decreto della Soprintendenza, non impugnato, di occupazione temporanea del sito (Decr. N. 23 del 29.6.2006) per "procedere ad ulteriori saggi di scavo nelle zone già interessate dai rinvenimenti già effettuati fino ad ora nell'intero comprensorio di Colle del Telegrafo, al fine di proseguire l'indagine per un più ampio studio dell'importante contesto". Se i ritrovamenti fossero stati scarsi o quasi inesistenti, gli scavi sarebbero stati abbandonati ! La consistenza di contro dei reperti finora ritrovati costituisce il supporto probatorio che legittima il proseguimento delle indagini e la presunzione di più ampie ed estese emergenze archeologiche. (TAR Campania, NA, sez. VII, 3.8.2006, n. 7794). Venendo all'esame delle censure relative all'illegittimità della procedura espropriativa, per la quale ci si lamenta che è stata attivata nei confronti della sola signora L.M., che è una delle eredi dello scultore V.M., si rinvia a quanto in proposito già argomentato in occasione dell'esame del ricorso 186/2006. Si aggiunge che la mancata notifica degli atti espropriativi agli effettivi proprietari, diversi da quelli indicati in catasto, non invalida gli atti stessi e non legittima una difesa tardiva da parte di tali ultimi interessati, essendo onere del privato curare l'aggiornamento dei dati catastali (C.S., sez. IV, 30.11.2006, n.7014). Il rilievo secondo cui la scelta di realizzare il Parco archeologico sarebbe stata determinata dalla disponibilità del finanziamento regionale, che avrebbe a sua volta comportato il sovvertimento della procedura di acquisizione coattiva dei beni, appare del tutto pretestuoso, apodittico e infondato, atteso che indagini in loco, sia pure limitate, erano state già effettuate nel 1964 e proseguite nel corso del 1974 e 2004, facendo emergere reperti che facevano ragionevolmente presumere e ipotizzare la presenza di ulteriori testimonianze di interesse archeologico, la cui rilevanza spetta alla competente Autorità di valutare nell'esercizio di un potere tecnico-discrezionale, insindacabile in sede di legittimità, salvo che non risulti affetto da macroscopici errori, illogicità o eclatante travisamento dei fatti, che nella specie devono escludersi, in ragione della sempre maggiore consistenza dei reperti archeologici ritrovati man mano che gli scavi sono progrediti. Quanto alla mancata previsione dell'indennità dovuta per reiterazione di vincolo preordinato all'esproprio e che va commisurata, ex art. 39.1 DPR 327/2001, all'entità del danno effettivamente prodotto, si tratta di censura smentita dalle deliberazioni impugnate (n.164/2004 e 94/2007), in cui è stata indicata l'indennità a tale titolo quantificata in - 178.693,50 annuiQuanto alla doglianza circa la mancata indicazione dei termini iniziali e finali dei lavori e delle espropriazioni, si osserva che nel sistema delineato dal DPR 327/2001 non è più necessaria l'indicazione dei termini iniziali e finali delle opere e della espropriazione, non richiesta nel primo atto della procedura dall'art. 13 del citato T.U. Il comma 3 del menzionato art. 13 prevede solo la facoltà, ma non la necessità, di stabilire nel provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell'opera il termine entro cui va emanato il decreto di esproprio, termine che, se manca, viene stabilito dal successivo comma quarto in cinque anni dall'intervenuta dichiarazione di p.u. entro cui il decreto ablatorio deve essere emanato. In ogni caso l'art. 23, con norma di chiusura, stabilisce a sua volta che il decreto di esproprio è emanato entro il termine di efficacia della detta dichiarazione di p.u. (TAR Campania, NA, sez. V, 8.2.2006, n.1777). In ordine al rilievo circa la mancata approvazione da parte della regione della deliberazione consiliare di approvazione del progetto definitivo in variante al PRG., si rinvia a quanto osservato in sede di esame di analoga censura proposta nel ricorso n. 186/2006.Destituite di fondamento sono anche le censure relative alla misura dell'indennità di esproprio e alla mancata determinazione in contraddittorio della stessa, ex artt. 20 e 21 DPR 327/2001. Con nota del 3.7.2006, n. 70187 si invitava la ricorrente a precisare, anche in base ad una relazione esplicativa, il valore da attribuire all'area, ai fini della determinazione dell'indennità in questione, tanto che l'interessata trasmetteva al Comune, con nota del 27.7.2006, perizia di stima relativa agli immobili siti sul Colle del Telegrafo, il che prova la partecipazione al procedimento della predetta. Con successiva nota n. 94553 del 4.9.2006 il Comune notificava la determinazione relativa all'indennità provvisoria di esproprio, avvertendo che ove non fosse stata condivisa, la ricorrente avrebbe potuto designare, ai fini della determinazione dell'indennità definitiva, un tecnico di propria fiducia, ai sensi dell'art. 21.2 DPR citato, tecnico in effetti designato, dopo di che si è provveduto al deposito dell'indennità provvisoria e alla successiva emanazione del decreto di esproprio del 3.7.2007. In ordine alla partecipazione al procedimento dell'intestataria catastale, si aggiunge che alla stessa sono state inviate tutte le comunicazioni prescritte (vedansi nota n. 19338/23.2.2005 relativa al deposito del progetto preliminare; n. 131559/1.12.2005 relativa all'adozione del progetto definitivo, con variante al PRG e imposizione di vincolo preordinato all'esproprio; n. 23082/28.2.2006 relativa all'approvazione del progetto definitivo; 70187/3.7.2006, sopra citata). Relativamente all'asserita confusione di più progetti (due preliminari e uno definitivo), si rinvia alle ragioni espresse nell'ambito del ric. 186/2006. Destituita di fondamento è anche la dedotta violazione dell'art. 13.8 del DPR 327/2001 perché la deliberazione di CC. 183/2002 di approvazione dell'Accordo di programma non contiene alcun cenno ai tempi e ai costi dell'intervento. In proposito è agevole replicare che il censurato atto ha natura meramente programmatica e che gli elementi di cui in esso viene lamentata la mancanza sono presenti negli atti di imposizione del vincolo specifico preordinato all'esproprio imposto con le deliberazioni consiliari nn. 305/2005 e 38/2006, con cui è stato approvato, in variante al PRG, il progetto definitivo dei lavori del realizzando parco archeologico, comportante la dichiarazione di p.u. e il vincolo menzionato. Quanto all'illegittimità del potere ablatorio esercitato per la pretesa sopravvenuta inefficacia, per decorso dei cinque anni, della dichiarazione di p.u., che si fa erroneamente risalire all'Accordo di programma del 1°.10.2002, si osserva che detto potere è stato legittimamente esercitato in data 3.7.2007 in relazione ad una valida dichiarazione di p.u., qual'è quella di cui all'atto consiliare n. 305 del 20.12.2005, di adozione del progetto definitivo (approvato poi con l'atto n.38/2006), comportante la predetta dichiarazione. Per quel che concerne poi le trattative o il raggiungimento di un accordo bonario alternativo alla procedura espropriativa, l'amministrazione, con la comunicazione del 1°.6.2007, n. 1681, che faceva riferimento alla nota del 16.5.2007, ha ritenuto non praticabili le soluzioni proposte come alternativa al procedimento di acquisizione coattiva. Le doglianze mosse in proposito sono del tutto generiche e inconsistenti. Vengono infine mosse censure avverso la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, atteso che sull'area delle ricorrenti era stato da tempo imposto il vincolo di verde pubblico, scaduto e reiterato con il PRG del 2003 e confermato quindi con gli atti di adozione ed approvazione della variante generale al PRG (n. 164/2004 e n.94/2007). Deve rilevarsi in primo luogo che già con il PRG adottato nel 2001 ed approvato nel 2003 era stata confermata la zonizzazione dell'area di proprietà della ricorrente come zona "F1 verde pubblico, parco pubblico", con la reiterazione quindi del vincolo preordinato all'esproprio e che gli atti del PRG, certamente lesivi della posizione giuridica dell'istante, non risultano impugnati, per cui le censure avverso la reiterazione del vincolo, con riferimento agli atti appena indicati (n. 164/2004 e n. 94/2007), appaiono inammissibili per carenza di interesse, in quanto, anche ove venissero cadutati, resterebbe pur sempre in vita detto vincolo previsto nel citato strumento urbanistico generale. Il vincolo specifico preordinato all'esproprio era peraltro stato imposto con le delibere consiliari n. 305/2005 e n. 38/2006, con cui era stato approvato, in variante al PRG, il progetto definitivo dei lavori del realizzando Parco archeologico, comportante la dichiarazione di p.u. e il vincolo anzidetto. Tali atti, aventi una portata sicuramente lesiva per quanto concerne il profilo della reiterazione del vincolo, non risultano né tempestivamente impugnati sul punto, né impugnati con l'odierno gravame, per cui inammissibili sono le censure prospettate al riguardo, con riferimento agli atti n. 164/2004 e n. 94/2007 di approvazione di una variante generale al PRG e con cui è stata confermata la destinazione di zona impressa alle aree della ricorrente. Nell'esame del ricorso 186/2006 si è peraltro rilevato come il Comune avesse ravvisato la necessità di adottare detti provvedimenti (305/2005 e 38/2006) per i dubbi sorti, esistenti anche in giurisprudenza, circa la natura conformativa o preordinata all'esproprio del vincolo di destinazione a "verde pubblico", per cui si è ritenuto, in base a tali norme, di sottoporre l'area della ricorrente a specifico vincolo preordinato all'esproprio da parte del PRG, mediante la previsione dell'opera da realizzare in modo specifico e singolo ("lenticolare"), vincolo che costituisce il presupposto per la regolare dichiarazione di pubblica utilità, attraverso l'approvazione di apposita variante al piano urbanistico generale, procedura questa correttamente seguita dall'ente con la deliberazione consiliare del 20.12.2005, n. 305 di approvazione del progetto definitivo in variante al PRG., comportante dichiarazione di p.u. e apposizione di vincolo preordinato all'esproprio. Le censure rivolte avverso la reiterazione del vincolo, con riferimento alle "previsioni" di PRG conseguenti all'approvazione della variante, che per completezza, si ritiene di esaminare, non appaiono comunque fondate. Il principio della necessità della motivazione che deve sorreggere la scelta di reiterare un vincolo urbanistico preordinato all'espropriazione, già affermato dalla giurisprudenza (C.S., sez.IV, n. 159/1994) e successivamente più volte ribadito, è stato espressamente disposto dall'art. 9.4 del DPR. 327/2001. ""
TR BA 28/3/2007: "" A sostegno della domanda rappresentava parte attrice: che il Consorzio ASI veniva autorizzato, con decreto del Presidente della Provincia di Bari n. 436 del 2.11.94, ad occupare in via d'urgenza gli immobili siti nel territorio dei Comuni di Bitonto, Modugno e Bari - S. Spirito per la realizzazione di insediamento destinati a servizi, in attuazione del Piano regolatore Generale del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari - Modugno, tra cui erano ricompresi quelli di proprietà di P.M.; che con avviso n. 3049 prot. del 30.11.94 il Consorzio comunicava che in data 30.12.94 propri tecnici avrebbero provveduto alla compilazione dello stato di consistenza ed immissione in possesso, invitando il sig. P. a presenziare alle operazioni, anche al fine di sottoscrivere il verbale di amichevole accordo; che il 23.2.95 P.M. conveniva con il Consorzio ASI la cessione volontaria del proprio immobile, sottoscrivendo verbale di amichevole accordo con cui venivano determinate le indennità spettanti nella misura di Lire 57.000.000; che con mandato di pagamento n. 349 del 17.5.95 il Consorzio liquidava al sig. P. detta somma per l'indennità definitiva di espropriazione dei fondi rustici di sua proprietà; che con nota n. 3171 di prot. dell'8.10.96 il sig. P. veniva invitato per il giorno 15.10.96 presso la sede del Consorzio ASI per la stipula dell'atto di cessione volontaria del suolo di sua proprietà, precisandosi in detta nota che il Consorzio avrebbe contestualmente provveduto al pagamento delle somme dovute a titolo di interessi legali per ritardato pagamento delle indennità di occupazione e di esproprio; che con raccomandata del 15.10.96 il sig. P. contestava la legittimità della procedura espropriativa, in virtù dell'annullamento con sentenza del 12.12.95 del TAR Puglia di tutti gli atti del procedimento espropriativo e dichiarava di considerare la somma da lui percepita quale acconto sul risarcimento dei maggiori danni conseguenti alla illegittima occupazione del proprio suolo ed alla espropriazione di fatto dello stesso; che ritenuta la pretestuosità di tali assunti, il Consorzio con nota prot. n. 894 del 10.3.97 rinnovava l'invito alla stipula dell'atto di cessione volontaria per il giorno 25.3.97, essendo rimasto disatteso tale invito; che pertanto il Consorzio offriva al sig. P. la complessiva somma di Lire 1.782.958 (di cui Lire 1.558.756 per indennità di occupazione e Lire 224.203 per relativi interessi) e chiedeva emettersi sentenza produttiva degli effetti del contratto non concluso. Con comparsa del 7.1.98 si costituiva P.M., chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. Deduceva al riguardo: di avere sottoscritto solo un verbale di amichevole accordo relativo alle indennità spettantigli ed accettate nella misura di Lire 57.000.000, non avendo assunto alcuna obbligazione di cedere volontariamente il bene; che l'obbligo assunto si limitava alla non contestazione dell'indennità nel caso di perfezionamento della proceduta ablatoria, fattispecie non verificatasi per la mancata emissione del decreto di esproprio, evidenziando incidenter tantum che a tanto il Consorzio non avrebbe provveduto perché con sentenza del TAR Puglia era stato dichiarato l'annullamento dei decreti di occupazione carenti di dichiarazione di pubblica utilità e conseguentemente del piano particellare di esproprio dei fondi rustici interessati alla realizzazione della zona a servizi per l'agglomerato Bari - Modugno; che il mancato completamento della procedura espropriativa comportava l'inefficacia del verbale di amichevole accordo del 23.2.95; che l'intervenuta realizzazione della rete viaria da parte del Consorzio, che aveva inglobato nell'area i terreni provvisoriamente occupati di proprietà del P., facevano sorgere in capo al proprietario il diritto al risarcimento del danno secondo il valore di mercato del bene, con detrazione delle somme ricevute in acconto, da individuarsi nella misura di Lire 40.000 al mq., richiesta dallo stesso Consorzio ai consorziati per i terreni ricadenti in dette aree. Formulava quindi il convenuto domanda riconvenzionale diretta ad ottenere: la condanna del Consorzio ASI al pagamento del controvalore dei suoli di sua proprietà al prezzo di mercato pari a Lire 40.000 al mq. o di quell'altra somma ritenuta di giustizia, con riferimento alla data di effettiva immissione in possesso, maggiorata di interessi legali e del danno da svalutazione monetaria sino al soddisfo e detratte le somme già corrisposte; la condanna di detto Consorzio al pagamento delle somme dovute per occupazione temporanea d'urgenza di detti suoli determinata secondo le norme vigenti oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dalla data di immissione in possesso e fino al soddisfo; la condanna dell'ASI al pagamento delle spese processuali. Assegnati alle parti i termini ex art. 180, 183 co. V e 184 c.p.c. ed in assenza di ulteriori richieste istruttorie, il giudice disponeva effettuarsi CTU diretta a determinare le caratteristiche del fondo, la valutazione del valore venale dello stesso in relazione all'epoca di irreversibile trasformazione e la conseguente misura del risarcimento del danno spettante per l'effetto dell'occupazione appropriativa del fondo, nominando l'ing. E.T. Il 28.11.2000 veniva depositata dal consulente la relazione di CTU e, a seguito di contestazioni sollevate da parte del Consorzio circa la dedotta esistenza di vincoli di inedificabilità su detto suolo, venivano dal giudice richiesti chiarimenti scritti al CTU. Depositati in data 9.3.2002 i chiarimenti scritti, alla successiva udienza del 20.3.2002 il Consorzio depositava ulteriore documentazione e formulava ulteriori rilievi alle conclusioni del CTU, sicché il giudice disponeva la convocazione del CTU ed autorizzava le parti a depositare relazioni di CTP. Depositata in data 7.11.2002 dal CTU ulteriore relazione, nella quale si modificavano in parte le conclusioni precedentemente raggiunte in merito alla stima del risarcimento e delle indennità, il giudice disponeva nuovamente la comparizione del CTU onde rendere i chiarimenti nel contraddittorio. Alla successiva udienza del 29.2.2003 il CTU ing. T. confermava i risultati della propria integrazione ed il giudice autorizzava nuovamente il Consorzio ASI al deposito di relazione di CTP entro il 15.3.2003, autorizzando il deposito di note difensive. All'udienza del 15.10.2003 si costituiva per il sig. P. l'avv. F.R. in sostituzione dell'avv. T.R., rinunciante al mandato, ed entrambe le parti chiedevano fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.1.2005, subentrato nelle more questo giudice al magistrato precedentemente designato, i procuratori delle parti rassegnavano le rispettive conclusioni. Il procuratore del Consorzio ASI si riportava all'atto di citazione, alla memoria istruttoria del 16.9.98, alla memoria dell'8.9.2003 ed alle consulenze di parte degli ing. S. e D.S. versate in atti, nonché a tutti gli atti e verbalizzazioni di causa; in ordine alla proposta domanda riconvenzionale, insisteva nel rigetto della stessa, essendo congrua e satisfattiva la somma di Lire 57.000.000 già percepita dal convenuto P., con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese processuali. Il procuratore di P.M. si riportava integralmente agli atti di causa ed in particolare alla comparsa di costituzione e risposta nonché a tutti gli atti di causa ed alle determinazioni della CTU dell'ing. T., impugnando e contestando tutto quanto ex adverso detto, prodotto, richiesto ed eccepito anche con specifico riferimento alle richiamate consulenze. La causa veniva quindi ritenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Motivi della decisione Occorre in primo luogo operare una ricostruzione della vicenda espropriativa, quale risultante dalla documentazione in atti. Con decreto del Prefetto della Provincia di Bari n. 704/1.7.C/I Sett. del 15.9.93, il Consorzio ASI fu autorizzato ad occupare temporaneamente ed in via d'urgenza la parte degli immobili ricadenti nei territori dei Comuni di Bitonto, Modugno e Bari, necessari alla realizzazione degli insediamenti destinati a servizi, tra cui erano compresi i suoli di proprietà di P.M., quali esattamente descritti in atto di citazione. In detto decreto prefettizio si prescriveva che le espropriazioni dovessero essere iniziate entro un mese dalla data del decreto ed ultimate entro il 31.12.1993 e che i lavori dovessero essere ultimati entro il 31.12.1994. In data 17.11.93 fu redatto tra le parti del presente giudizio un primo verbale di stato di consistenza ed immissione in possesso dei suoli di proprietà di P.M., ricadenti nel suolo di Modugno e riportati in catasto al fg. xxx, partita xxx, p.lla xxx di mq. 3522 e p.lla xxx di mq. 4239, per una complessiva superficie di mq. 7.761, dandosi atto altresì che il fondo era coltivato a vigneto a tendone per uva da tavola, con paletti in castagno e tiranti in filo di ferro e che nella particella n. xxx ricadevano un vano appoggio in muratura in tufo ed una cisterna di acqua piovana. In data 9.12.1993 veniva sottoscritto tra le parti il "verbale di amichevole accordo", con il quale si determinava in Lire 57.000.000 l'ammontare complessivo delle indennità di espropriazione, ricavata aggiungendo all'indennità di Lire 7.000/mq. per i suoli, una indennità di Lire 4.640.000 per il vano e la cisterna. Risulta altresì che con nota n. 62 del 1.2.1994, la Prefettura di Bari comunicava al Consorzio ASI la cessazione dei propri poteri espropriativi al 31.12.1993, precisando che "l'atto conclusivo del procedimento espropriativo potrà ottenersi nei modi previsti dalle norme regolanti le procedure espropriative ordinarie", sicché l'ASI, con delibera del Commissario Straordinario n. 232 del 14.9.1994, confermava la sussistenza dei presupposti di legge per la pubblica utilità dell'opera e finanziava la spesa prevista per le espropriazioni, disponendo provvedersi al pagamento diretto ed al deposito delle relative indennità e richiedersi al Presidente della Provincia di Bari il decreto di occupazione temporanea, con autorizzazione al pagamento diretto per le ditte concordatarie ed il deposito per le altre individuate. Il decreto di occupazione n. 436 veniva quindi emesso dal Presidente della Provincia di Bari in data 2.11.94, stabilendosi i termini di inizio delle espropriazioni entro tre mesi dalla data della suddetta delibera commissariale e della fine della espropriazioni entro due anni dall'inizio delle stesse. Il 30.12.1994 veniva rinnovata la procedura di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza, con espresso richiamo al precedente verbale del 17.11.1993, e seguiva un secondo verbale di amichevole accordo stilato tra le parti in data 23.2.1995. Il sig. P. riceveva quindi la somma di Lire 57.000.000, con assegno circolare pagato il 18.5.95. Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, l'avviata procedura espropriativa non risulta essersi conclusa con alcun decreto di esproprio, né tuttavia risulta, a seguito degli accertamenti eseguiti dal CTU, che si sia verificata l'irreversibile trasformazione del suolo con la realizzazione sullo stesso dell'opera pubblica. Tanto premesso, occorre in primo luogo esaminare la fondatezza della domanda ex art. 2932 c.c. formulata dal Consorzio ASI. Va al riguardo affermato che ai verbali "di amichevole accordo" stipulati tra le parti e specificamente a quello del 23.2.1995 invocato dal Consorzio a sostegno della propria domanda, non può in nessun modo attribuirsi il valore di obbligazione alla stipula dell'atto di cessione volontaria. La procedura espropriativa nei confronti del sig. P. (com'è dato rilevare dall'espresso richiamo contenuto nel decreto prefettizio n. 704/1 del 15.9.1993, con cui si autorizzava l'occupazione d'urgenza) fu infatti promossa ai sensi del DPR n. 218/78, il cui art. 53 co. 1 aveva dichiarato ex lege di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, le opere necessarie per l'attuazione di iniziative di industrializzazione nel Mezzogiorno, disciplinando altresì la procedura per le espropriazioni e disponendo l'applicazione della L. n. 2359/1865 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto disposto dai commi successivi, i quali non derogavano all'applicabilità degli artt. 25 e 26 della L. n. 2359/1865 in tema di determinazione convenzionale dell'indennità mediante accettazione dell'offerta dell'espropriante o mediante successiva trattativa e negoziazione. Nella fattispecie in oggetto deve pertanto ritenersi che il verbale di amichevole accordo firmato dalle parti in data 9.12.1993 e reiterato in data 23.2.1995, sia stato stipulato ai sensi dell'art. 26 della L. n. 2359/1865, essendosi le stesse limitate a concordare l'ammontare delle indennità spettanti all'avente diritto per l'occupazione permanente dei beni immobili di proprietà del P. nell'ambito della procedura di espropriazione per pubblica utilità promossa dal Consorzio ASI ai sensi dell'art. 53 L. n. 218/78, senza nulla pattuire o concordare in merito all'immediata cessione dei beni, non essendovi alcuno specifico riferimento alla volontà di trasferire detti beni. Detta pattuizione aveva pertanto contenuto e natura peculiari, finalizzati a determinare convenzionalmente l'indennità e come tale deve ritenersi inserita nella procedura espropriativa e connessa alle vicende della procedura medesima, non potendosi operare confusione con l'"atto di cessione volontaria" previsto dall'art. 12 L. n. 865/71, non ricorrente nel caso di specie, avente la diversa natura di contratto finalizzato al trasferimento del bene convenzionalmente anziché in via autoritativa e pertanto destinato a rimanere indipendente ed avulso rispetto alla procedura espropriativa. In tal senso si è peraltro già reiteratamente pronunciata la S.C. (Cass., sent. n. 12704/2001), affermando che l'accordo sull'indennità di espropriazione non ha alcun effetto traslativo della proprietà del bene, ma si inserisce nel procedimento ablativo, nel senso che le pattuizioni in esso contenute si connotano come atti integrativi del procedimento stesso, ma sono tuttavia, condizionate alla sua conclusione, cioè alla stipulazione di una cessione volontaria o all'emanazione del decreto di esproprio, i quali realizzano il trasferimento della proprietà dall'espropriato all'espropriante. Ne consegue che, qualora tali condizioni manchino, l'accordo sull'indennità resta caducato e privo di qualsiasi effetto giuridico e, pertanto, l'obbligo dell'amministrazione espropriante non può più trovare il suo momento genetico in esso, ancorché con l'attribuzione degli accessori per il ritardo, bensì in una fattispecie risarcitoria per la perdurante ed illegittima occupazione dell'immobile (Cass., sent. n. 11864/2001; n. 6968/2002). Sulla scorta di tali considerazioni relative al contenuto ed alla natura dell'atto negoziale di cui si chiede l'applicazione, sull'errato presupposto dell'equiparazione del verbale di amichevole accordo sull'indennità all'atto di cessione volontaria del bene, deve essere rigettata la domanda di adempimento in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto di trasferimento del suolo, formulata dal Consorzio ASI, non risultando raggiunta la prova che il convenuto abbia sul punto assunto alcuna specifica obbligazione a contrarre ed a cedere volontariamente il proprio suolo, svincolando detta cessione dall'esito della procedura espropriativa in corso. Deve ritenersi pertanto accertata l'inefficacia dell'accordo sulla determinazione dell'indennità, per la mancata conclusione della procedura espropriativa nel termine previsto nello stesso decreto di occupazione d'urgenza. Quanto alla domanda di risarcimento del danno formulata dal proprietario del suolo, deve rilevarsi quanto segue. Riguardo agli effetti della sentenza n. 35 del 1996 con cui il TAR Puglia ha annullato, su istanza di alcuni proprietari dei suoli oggetto della procedura espropriativa, i decreti di occupazione per carenza di dichiarazione di pubblica utilità ed il piano particellare di esproprio, va preliminarmente chiarito, benché la circostanza sia stata rappresentata "incidenter tantum" in atto di citazione, che detto provvedimento (oggetto peraltro di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato) ha efficacia solo nei confronti delle parti che hanno impugnato l'atto in via amministrativa, dovendo ravvisarsi nella fattispecie natura di atto plurimo con diverso oggetto e diversi destinatari e non già di atto collettivo, producendo conseguentemente la pronuncia giurisdizionale effetti solo nei confronti dei soggetti che hanno impugnato l'atto e non nei confronti di coloro che sono rimasti estranei a detto giudizio (Cass. S.U., sent. n. 7070/1993; n. 2038/96). Tanto premesso, passando ad esaminare la domanda di risarcimento del danno sotto lo specifico profilo della dedotta avvenuta irreversibile trasformazione del suolo in assenza di decreto di esproprio, il CTU ha rilevato che sull'intera area di proprietà dell'attore ed oggetto dell'occupazione d'urgenza, non è stata eseguita opera di qualsivoglia natura, essendo inutilmente decorso il termine per la legittima occupazione, da individuarsi alla data del 14.12.1996 (scadenza del termine di due anni dall'inizio della rinnovata procedura espropriativa) senza che fosse eseguita opera alcuna. Sul punto il CTU, contrariamente a quanto affermato da parte attrice a sostegno della propria domanda di risarcimento del danno da perdita della proprietà, ha escluso che i terreni occupati siano stati "inglobati" nell'area oggetto delle opere eseguite, poiché detti suoli non sono stati destinati a strada ma a servizi, né sono stati utilizzati a strada, essendo ciò impedito dal P.R.G., non facendo parte detto suolo neppure di quelle aree che - comprese negli svincoli, nelle rotatorie, nella costruzione di complanari e similari -, pur non essendo propriamente destinate a strada, ne vengono a far parte. Precisamente nella fattispecie in oggetto si tratta di una vasta area a servizi compresa fra due strade del P.R.G. distanti l'una dall'altra quasi 500 metri, che non può considerarsi inglobata per il solo fatto che sono state costruite le strade di bordo della grande fascia destinata a servizi, poiché le strade sono lontane dal suolo in esame e non ne alterano la possibilità di utilizzo secondo la loro destinazione a servizi. Tale conclusione non ha peraltro costituito oggetto di alcuna specifica contestazione. Ne consegue che manca un titolo idoneo al trasferimento del bene in capo all'espropriante, non risultando emesso nei termini alcun decreto di esproprio e non essendosi neppure realizzata accessione invertita od occupazione acquisitiva. In merito a quest'ultima fattispecie, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che il perfezionamento della fattispecie estintivo-acquisitiva comporta sia l'irrilevanza del successivo decreto di esproprio tardivamente emesso dalla P.A. per sanare gli effetti dell'illecito perpetrato, sia l'esclusione della permanenza del diritto dominicale in capo al proprietario, di fatto spogliato delle facoltà di godimento e di utilizzo del bene. Sicché l'eventuale decreto di esproprio, allo scadere del periodo di occupazione legittima, è da ritenere inutiliter dato, perché gli effetti espropriativi sono stati già prodotti dall'attività manipolatrice della P.A., dovendo ritenersi che questa sia tenuta ad esercitare il potere di esproprio nel rispetto del principio di legalità e con l'osservanza dei termini del procedimento, commettendo un illecito civile se si appropria di beni altrui con modalità diverse da quelle fissate dalla legge (Cass. S.U., sent. 10.6.88 n. 3940). Qualora peraltro la realizzazione dell'opera pubblica sia avvenuta precedentemente alla scadenza dell'occupazione legittima, eventualmente prorogata in presenza dei presupposti di legge, deve ritenersi che la fattispecie si perfezioni solo alla detta scadenza (Cass., sent. n. 9473/99). Se, infatti, i termini di occupazione non sono decorsi, la compressione delle facoltà di godimento del proprietario appare legittima e nei confronti di quest'ultimo le vicende del fondo si appalesano irrilevanti. E' proprio la connotazione di illiceità del fenomeno appropriativo ad escludere che il diritto al risarcimento possa ritenersi maturato prima che sia venuto meno il titolo di detenzione del bene a favore della P.A., poiché fino a tale momento il decreto di esproprio potrebbe ulteriormente intervenire (Cass., sent. n. 5879/98). Deve pertanto affermarsi che la cosiddetta accessione invertita che consuma l'illecito si verifica quando, in presenza di una dichiarazione di pubblica utilità, si sia verificata l'irreversibile trasformazione del bene occupato e sia scaduto il termine di occupazione legittima, senza che l'autorità competente abbia emesso il decreto d'esproprio. Difatti l'irreversibile destinazione del fondo alla realizzazione dell'opera da luogo ad un illecito istantaneo, seppure ad effetti permanenti, che comporta l'acquisto a titolo originario della proprietà in capo alla P.A. e l'insorgere del diritto al risarcimento del danno in favore del proprietario illecitamente privato del suo diritto dominicale. Posto che non può essere riconosciuta al verbale di amichevole accordo sull'indennità di espropriazione la natura di obbligazione al trasferimento del bene e che non risulta eseguita sul suolo in oggetto alcuna opera che ne abbia determinato l'irreversibile trasformazione, deve ritenersi che la proprietà non sia stata acquisita dall'espropriante e sia rimasta in capo all'originario proprietario, benché lo stesso sia rimasto di fatto spogliato del possesso del bene sulla base di un atto autoritativo, divenuto illegittimo per il mancato completamento della procedura espropriativa nei termini di occupazione legittima. Va dichiarata pertanto infondata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno da perdita della proprietà, poiché non essendosi mai perfezionato il procedimento espropriativo con un atto di esproprio, il bene occupato, allo scadere del periodo di occupazione legittima, non risulta in alcun modo acquisito (né in fatto, né in diritto) nella proprietà dell'ASI. Devono quindi ritenersi individuati nella fattispecie in oggetto un periodo di occupazione legittima, avente scadenza al 14.12.1996, nel corso del quale l'espropriante ha detenuto il bene in virtù di un titolo legittimante (decreto di occupazione) ed un successivo periodo di occupazione illegittima, atteso che a seguito della scadenza del periodo di occupazione legittima detto bene è di fatto rimasto nella disponibilità dell'ente espropriante, che non ha provveduto a reimmetterne nel possesso il proprietario, con ciò realizzandosi l'illecito aquiliano dell'ingiusta compressione del godimento del bene da parte del proprietario. Va infatti considerato che il proprietario, una volta sottrattagli la disponibilità del bene sulla scorta di un atto autoritativo ab origine legittimo (decreto di occupazione) ed una volta immesso con apposito atto l'espropriante nel possesso del bene, non abbia alcuna possibilità, in assenza di un successivo atto che lo reimmetta nel legittimo possesso di detto bene (o di una pronuncia giudiziale che accerti l'illegittimità dell'occupazione), di rientrare arbitrariamente nel proprio fondo riacquistandone il possesso materiale, occorrendo all'uopo un atto od un provvedimento che a ciò lo legittimi, così consentendogli l'effettivo godimento del bene medesimo (Cass., sent. n. 2952/2003; n. 10866/99). Incombeva pertanto sull'ente che aveva avviato il procedimento espropriativo l'obbligo di restituirlo al proprietario con un atto di reimmissione nel possesso, essendo invece accaduto che detto bene, dopo il decorso del periodo di occupazione legittima e nonostante la mancata emissione di un decreto di esproprio, sia stato illegittimamente occupato e ritenuto dal Consorzio ASI, il quale ne ha vantato peraltro il diritto al trasferimento ex art. 2932 c.c., essendo quindi un dato obiettivo acquisito quello della mancata disponibilità e del godimento di detto bene da parte del proprietario sulla base di un comportamento illegittimo dell'espropriante. Orbene, escluso che si sia realizzata un'accessione invertita e che la ditta espropriante abbia il diritto a vedersi trasferire coattivamente il suolo sulla base dell'accordo amichevole di determinazione dell'indennità, a poco rileva che parte convenuta non abbia manifestato l'intenzione di chiedere la retrocessione del suolo, non potendo in alcun modo, nella fattispecie, addivenirsi ad un trasferimento della proprietà che non sia rimesso alla volontà delle parti titolari dei rispettivi diritti. Può costituire infatti oggetto di pronuncia nel presente giudizio, in base al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., solo l'accertamento del diritto del proprietario ad ottenere il risarcimento del danno sulla base della dedotta illegittimità della procedura espropriativa per avvenuta incorporazione del suolo nell'opera pubblica e, quindi per accessione invertita, nonché per la determinazione dell'indennità di occupazione. Per quanto precedentemente affermato riguardo alla mancanza dei presupposti per la realizzazione dell'accessione invertita, non può essere riconosciuto al proprietario il risarcimento del danno per la perdita della proprietà del bene, spettandogli invece l'indennità per l'occupazione, sia legittima che illegittima. Ai fini della determinazione di detta indennità, che ha costituito oggetto di specifica ed autonoma domanda, deve rilevarsi quanto segue. Quanto all'indennità da occupazione legittima, dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992 n. 359, va determinata, alla stregua degli interessi legali annui non con riferimento al valore venale del bene, ma avendo riguardo ai nuovi criteri dettati per l'indennità di espropriazione. Deve osservarsi sul punto che la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 493/98, ha precisato che all'immobile va attribuito il medesimo valore sia per l'indennità di esproprio che per quella di occupazione, sulla premessa che l'occupazione di urgenza mira ad una anticipazione degli effetti del provvedimento di espropriazione. Le Sezioni Unite hanno affermato che l'omogeneità funzionale e procedimentale dei due provvedimenti ablatori induce a ritenere che l'indennità di occupazione costituisca un "riflesso" di quella di espropriazione e pertanto l'una e l'altra non possano che essere determinate sulla medesima base e perciò con riferimento ad un identico "valore" dell'immobile. Benché nel caso in esame all'occupazione del fondo non sia seguita né l'espropriazione né l'irreversibile trasformazione, è noto tuttavia che dalle disposizioni di cui al comma 6 (come novellato dall'art. 1 comma 65, L. 549/95) e 7 bis (introdotto dall'art. 3 comma 65, L. n. 662/96) dell'art. 5 bis d.l. n. 333/92 convertito nella legge 359/992), le Sezioni Unite hanno ricavato la regola che nelle ipotesi in esse considerate, qualunque sia l'evento giuridico (cessione volontaria, espropriazione formale, occupazione acquisitiva) ablatorio del diritto di proprietà del privato su un immobile, in funzione dell'insediamento di un'opera di pubblica utilità, il quantum spettante al privato a ristoro del suo diritto deve essere liquidato con riferimento a un valore da determinarsi secondo il criterio che dovrebbe essere adottato ai fini della liquidazione della indennità per la sua (eventuale) formale espropriazione. Sulla scorta di tali conclusioni la S.C. (sent. n. 11791/98) ha precisato che la stessa regola deve trovare applicazione, in via estensiva nei riguardi di tutti i procedimenti amministrativi comunque strumentali all'appropriazione di un bene privato finalizzato alla realizzazione su di esso di un'opera di pubblica utilità e quindi, tenuto conto della sua funzione e del suo collegamento procedimentale con l'espropriazione formale, anche nei riguardi dell'occupazione preliminare all'espropriazione. Ne consegue che il riferimento al criterio indennitario legislativamente determinato deve valere per la determinazione della indennità dovuta per la occupazione preordinata a quella espropriazione pur se la stessa occupazione non sia stata in concreto seguita da un atto o da un comportamento ablatorio. Ad analoga conclusione deve giungersi per la determinazione dell'indennità per l'occupazione illegittima, poiché secondo il più recente orientamento della S.C. (Cass., sent. n. 17142/2004; n. 2952/2003) il danno derivante dalla mera illegittima occupazione, senza che si verifichi la perdita della proprietà per irreversibile trasformazione va determinato, ove il proprietario del bene non fornisca la prova di un danno maggiore, avvalendosi del criterio sussidiario ed equitativo degli interessi legali per ogni anno di occupazione sulla somma corrispondente all'indennità di espropriazione del bene, posto che detta indennità, rispecchiando le caratteristiche oggettive dell'immobile, è idonea a fungere in via presuntiva da parametro pienamente reintegrativo del pregiudizio subito dal patrimonio del danneggiato. (...) Ne discende che la presunta indennità di espropriazione, da calcolarsi secondo l'art. 5 bis comma 7 bis L. 359/92 (come introdotto con il comma 65 dell'art. 3 della l. n. 662/96) e con applicazione degli indici ISTAT al valore di mercato, dall'anno 2000 all'anno 1993, va determinata sul valore stimato dal CTU (per semplicità calcolato nella misura del 50% del valore venale) pari a Lire 9.159/mq, per un importo complessivo pari a Lire 71.082.999 (Lire 9159 x 7761). Come si è detto, l'indennità di occupazione va determinata mediante l'applicazione degli interessi legali (pari al 10% dall'anno 1993 all'anno 1996, al 5% per gli anni 97 e 98, e al 2,50% per gli anni 99 e 2000) sulla totale indennità presunta di esproprio, che, incrementata del 10%, porta ad una indennità di Lire 36.128.665, pari ad Euro 18.658,90, arrotondata ad Euro 18.659,00 (secondo il prospetto dettagliato riportato a pag. 9 della relazione del CTU depositata il 7.11.2002). Il metodo di stima utilizzato dal CTU e le risultanze che ne sono derivate, appaiono condivisibili in quanto esenti da errori di metodo e da vizi logici mentre, per altro verso, non sono condivisibili le obiezioni mosse dal Consorzio ASI convenuto. Infondato appare il rilievo inerente la qualificazione edificatoria anziché agricola attribuita al suolo, poiché al piano regolatore delle aree di sviluppo industriale, adottato con il procedimento disciplinato dall'art. 51 del DPR n. 218/78, in conformità dei principi generali deve attribuirsi natura conformativa e non di vincolo preordinato all'esproprio. Difatti la sua approvazione produce gli effetti del piano territoriale di coordinamento di cui alla L. n. 1150/42, art. 5 e 6, mentre i vincoli preordinati all'espropriazione nascono dalla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere, emessa ai sensi dell'art. 53 co. 1 del DPR n. 218/78. ""
TR CB 28/1/2005: "" Riguardo alla prescrizione, invece, giova evidenziare che le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni d'urgenza stabilite dall'art. 1, comma 5 bis, D.L. 22-12-1984 n. 901, conv. legge 1-3-1985 n. 42, dall'art. 14, comma 2, D.L. 29-12-1987 n. 534, conv. legge 29-2-1988 n. 47, e dall'art. 22, legge 20-5-1991 n. 158, si applicano anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dalle singole leggi di proroga e sono automaticamente efficaci, anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti, come è stato definitivamente chiarito dal Legislatore con la norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 4, legge 1-8-2002 n. 166 (cfr., per l'automaticità delle proroghe, Cass., Sez. I, 15-11-2004, n. 21621). Ne deriva che l'occupazione d'urgenza di cui trattasi, autorizzata per la durata di cinque anni a decorrere dal 14-1-1984, per effetto delle anzidette proroghe si è automaticamente protratta per ulteriori cinque anni, sino al 14-1-1994, e che la fattispecie traslativa prodotta dall'occupazione appropriativa deve intendersi perfezionata in coincidenza con quest'ultima data, prima della quale si era già compiuta, secondo la ricostruzione pacificamente operata dalle parti, l'irreversibile destinazione del suolo alla realizzazione dell'opera pubblica. Di conseguenza, il corso della prescrizione quinquennale, iniziato il 14-1-1994, è stato efficacemente interrotto dalla lettera di messa in mora del 2-5-1997, protocollata dall'ente territoriale al n. 7074 (cfr. sub 2 della produzione degli attori), e dalla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio, avvenuta il 20-3-2000. Nel merito, la domanda di risarcimento danni è solo parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. Invero, sono pacifiche tra le parti: l'appartenenza agli attori del diritto di credito indicato in citazione, loro pervenuto per successione mortis causa dall'originario proprietario del terreno espropriato P.M., coniuge della K. e padre di P.M., deceduto il 3-7-1999; la natura edificabile del suolo oggetto di occupazione (cfr. piano particolare di esproprio allegato al decreto di occupazione del 14-1-1984); l'esistenza di valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità ed urgenza dell'opera pubblica di cui trattasi; l'esistenza di valido ed efficace decreto di occupazione d'urgenza del terreno anzidetto; l'immissione in possesso dell'ente espropriante nel termine all'uopo prescritto; l'ultimazione dell'opera pubblica entro il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e in epoca anteriore al 14-1-1994, data di scadenza del termine dell'occupazione d'urgenza come prorogata dalle norme precedentemente richiamate. La fattispecie acquisitiva nella quale si sostanzia l'evento dannoso subito dagli attori si è perfezionata, dunque, il 14-1-1994, alla scadenza del termine dell'occupazione legittima, prima della quale la procedura ablatoria avrebbe potuto giungere legittimamente a compimento con l'emissione del decreto di esproprio (cfr.: Cass., Sez. I, 15-11-2004, n. 21621; Cass., Sez. I, 25-3-2003, n. 4358). Essendosi compiuta la vicenda acquisitiva in epoca anteriore al 30-9-1996, ad essa si applica, per effetto della norma transitoria posta dall'art. 55 DPR 8-6-2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, la disciplina ivi prevista, corrispondente a quella di cui all'art. 5 bis, comma 7 bis, D.L. 11-7-1992 n. 333 conv. legge 8-8-1992 n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, legge 23-12-1996 n. 662, che per le aree edificabili prevede la liquidazione del danno secondo gli stessi criteri stabiliti per la determinazione dell'indennità di esproprio (semisomma del valore venale e del reddito dominicale rivalutato) ma senza la decurtazione del 40% e con l'aggiunta di una maggiorazione del 10% sull'importo risultante dalla semisomma del valore venale e del reddito dominicale rivalutato. Siffatta disciplina è stata riconosciuta costituzionalmente legittima da Corte cost. 30-4-1999 n. 148, che, sulla premessa (affermata già da Corte cost. 2-11-1996 n. 369) che "la regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale", ha sostenuto la congruità della norma in argomento rispetto ai parametri di riferimento costituiti dagli artt. 3 e 42 della Costituzione sia in ragione dell'eccezionalità della soluzione adottata, desunta dalla dichiarata temporaneità della norma stessa, destinata ad essere assorbita dall'emanazione di una nuova disciplina organica di tutte le espropriazioni per pubblica utilità, e dalla finalità egualmente temporanea perseguita, essendo la disposizione de qua rivolta a regolare soltanto situazioni passate (le occupazioni illegittime di suoli intervenute anteriormente al 30-9-1996) in vista del conseguimento di prioritari obiettivi di risanamento della finanza pubblica, sia in relazione al più favorevole trattamento riservato al danneggiato, che rispetto al soggetto passivo di una procedura espropriativa legittima beneficia di un incremento giudicato non irrisorio né meramente apparente. Le considerazioni del Giudice delle leggi non fugano tutte le perplessità che da tempo ruotano intorno all'istituto dell'occupazione appropriativa, soprattutto dopo che la giurisprudenza di legittimità ha finalmente chiarito che l'indennità di esproprio deve tendenzialmente coincidere con la semisomma del valore venale dell'immobile e del reddito dominicale rivalutato, applicandosi la riduzione del 40% solo nel caso in cui l'espropriando abbia rifiutato un'offerta di importo corrispondente o non apprezzabilmente divergente rispetto alla semisomma anzidetta (cfr. Cass., S.U., 2-7-2004, n. 12139). Può, infatti, seriamente dubitarsi che sia equo e ragionevole un componimento degli interessi in gioco che di fatto, ad onta della sua dichiarata temporaneità, accolla in via definitiva ed indifferenziata a tutti soggetti che hanno subito occupazioni illegittime di suoli avvenute prima del 30-9-1996 la quasi totalità del costo delle inefficienze della pubblica amministrazione, rappresentato dalla differenza tra l'indennità di esproprio ed il valore venale del bene. La verifica di compatibilità del sistema con i canoni costituzionali sopra richiamati impone, dunque, di approfondire l'analisi dell'istituto dell'occupazione appropriativa, al fine stabilire se la tendenziale equiparazione dei suoi effetti a quelli del procedimento espropriativo formale sia effettivamente giustificata, in tutto o in parte, dalla sostanziale coincidenza di taluni degli elementi che caratterizzano i due istituti. Detta verifica, peraltro, deve svolgersi ricostruendo l'effettiva operatività del fenomeno dell'occupazione appropriativa alla luce dei principi in tema di tutela del diritto di proprietà posti dall'art. 1 del protocollo n. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (d'ora in avanti Cedu), ratificata dall'Italia con la legge 4-8-1955 n. 848. Le norme racchiuse nell'art. 1 del citato protocollo, infatti, non diversamente da tutte le altre norme della Cedu, impongono agli Stati contraenti obblighi giuridici immediatamente vincolanti e, una volta introdotte nell'ordinamento interno dei singoli Stati, sono ivi munite di immediata precettività, costituendo fonte di diritti ed obblighi per tutti i soggetti. Tali norme sono, altresì, insuscettibili di abrogazione in forza di successive disposizioni di legge ordinaria giacché, derivando esse da una fonte riconducibile ad una competenza atipica, possono essere caducate solo da un atto promanante dalla stessa fonte. Spetta, perciò, ai giudici nazionali il potere dovere di applicare direttamente le norme della Cedu pertinenti alle controversie portate allo loro cognizione, disapplicando le norme interne giudicate incompatibili con quelle della Cedu (cfr. in motivazione, sulla precettività immediata delle norme della Cedu, sul carattere di fonte atipica e sul potere di disapplicazione riconosciuto ai giudici nazionali: Corte cost. 19-1-1993, n. 10; Cass., Sez. I, 11-6-2004, n. 11096; Cass., S.U. penali, 28 gen/13 feb 2004, n. 5876; Cass., S.U., 6-5-2003, n. 6853; Cass., S.U., 14-4-2003, n. 5902; Cass., Sez. I, 19-7-2002, n. 10542; Cass., Sez. I, 8-7-1998, n. 6672). Tanto premesso, il Tribunale rileva che l'art. 1, prima frase, del protocollo cit. tutela in via generale la proprietà privata, stabilendo che "ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni". Le altre due frasi dell'art. 1 cit. si riferiscono specificamente all'interferenza delle pubbliche autorità con la proprietà e stabiliscono, in deroga alla prima frase, i limiti entro i quali tale ingerenza può legittimamente esplicarsi. La seconda frase, in particolare, legittima la privazione della proprietà purché ciò avvenga "per causa di pubblica utilità e alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale", locuzione che nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. le due sentenze del 30-5-2000 relative ai casi soc. B.A. e C. e V.) è stata precisata nel senso che la sottrazione della proprietà del bene da parte della pubblica autorità deve avvenire nel rispetto del principio di legalità e senza connotazioni di arbitrarietà e deve essere rivolta alla realizzazione di uno scopo di pubblica utilità in modo tale, peraltro, che sia mantenuto un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo, che non devono subire un pregiudizio eccessivo. In questo bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello del privato proprietario si giustifica, secondo la Corte europea, la previsione di un indennizzo ragionevole, anche se inferiore al valore di mercato del bene espropriato (cfr. Corte europea diritti dell'uomo 21-2-1986, caso James ed altri). Tale assunto non è in contrasto con altra decisione nella quale è stato affermato che la riduzione dell'indennizzo espropriativo al disotto del valore venale del bene espropriato contrasta con la convenzione, giacché in quest'ultimo caso (il riferimento è alla recente sentenza della Corte europea del 29-7-2004, caso S.) la rottura del giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse generale e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo è stata ravvisata nel notevole ritardo con il quale era stata liquidata l'indennità di esproprio, che aveva consentito alla pubblica amministrazione di beneficiare dell'applicazione retroattiva del criterio riduttivo introdotto dall'art. 3, comma 65, legge 23-12-1996 n. 662. Il giusto equilibrio è stato alterato, quindi, non dalla riduzione in sé dell'entità dell'indennizzo ma dal tempo impiegato per pervenire alla liquidazione e la censura ben si comprende se si considera che il pagamento dell'indennità di esproprio costituisce oggetto di un'obbligazione di valuta, che in quanto tale non assicura al creditore l'equivalente monetario del bene perduto con riferimento ai valori correnti all'epoca della liquidazione. Il rispetto del principio di legalità implica, inoltre, che le norme interne legittimanti misure espropriative siano sufficientemente accessibili, precise e prevedibili, in modo tale da consentire al soggetto che le subisce di attivarsi efficacemente e tempestivamente per la tutela dei suoi diritti. Infine, con specifico riferimento all'istituto dell'occupazione appropriativa, la Corte europea ha espresso riserve sulla compatibilità con il principio di legalità di un meccanismo che, in via generale, permette alla pubblica amministrazione di trarre beneficio da una situazione illegale e per effetto della quale il privato si trova dinanzi al fatto compiuto, e non ha risolto la questione solo perché nelle fattispecie decise essa era assorbita dalla già riscontrata violazione della Cedu, in un caso perché era assente a monte la causa di pubblica utilità (Corte europea diritti dell'uomo 30-5-2000, caso soc. B.A.) e nell'altro perché all'epoca dei fatti mancava una disciplina normativa sufficientemente chiara, precisa ed accessibile (Corte europea diritti dell'uomo 30-5-2000, caso C. e V.). Il quadro normativo desumibile dall'art. 1 del protocollo cit. è stato ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità compatibile con l'istituto dell'occupazione appropriativa (cfr.: Cass., Sez. I, 11-6-2004, n. 11096; Cass., S.U., 15-5-2003, n. 7504; Cass., S.U., 6-5-2003, n. 6853; Cass., S.U., 14-4-2003, n. 5902). La Corte di cassazione, argomentando dalla distinzione tra occupazione usurpativa, caratterizzata dall'assenza di una causa di pubblica utilità, e occupazione appropriativa, fondata invece sulla presenza indefettibile di una causa di pubblica utilità valida ed efficace, e dalla circostanza che la regola dell'integralità della riparazione può essere mitigata in vista del perseguimento di obiettivi di interesse generale che giustifichino l'attribuzione di un rimborso inferiore al valore corrente di mercato, ha sostenuto che la deroga al criterio del risarcimento integrale è resa legittima dalla causa di pubblica utilità che deve necessariamente sorreggere l'occupazione appropriativa. Ha aggiunto, inoltre, che dopo le iniziali oscillazioni della giurisprudenza il quadro normativo, a far data da Cass., S.U., 26-2-1983, n. 1464, che ha ricostruito l'istituto nella sua attuale configurazione desumendolo dai principi generali dell'ordinamento, è divenuto sufficientemente chiaro, preciso e prevedibile, tanto più dopo che il Legislatore, dapprima con l'art. 3, legge 27-10-1988 n. 458, e successivamente con l'art. 3, comma 65, legge 23-12-1996 n. 662, lo ha munito di sicura base testuale, recependo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza inaugurata da Cass., S.U., 26-2-1983, n. 1464, e modulando la misura del risarcimento in modo tale da assicurare al soggetto che ha subito l'occupazione appropriativa un importo maggiore dell'indennità spettante a chi è stato espropriato legittimamente. Riguardo alla necessità di proporre la domanda di risarcimento entro il termine quinquennale di prescrizione, infine, la Corte di Cassazione ha rilevato che trattasi di un principio (quello della domanda) e di un istituto (la prescrizione) di carattere generale, l'uno e l'altro consacrati in precise ed inequivocabili disposizioni di legge (gli artt. 2907 c.c. e 99 c.p.c., da un lato, e 2934,1° comma, e 2947, 1° comma, c.c., dall'altro), rispetto alle quali non si sono mai profilati apprezzabili dubbi interpretativi o applicativi. Le considerazioni espresse dai Giudici di legittimità sul ruolo svolto dalla dichiarazione di pubblica utilità nella delimitazione dell'operatività dell'istituto dell'occupazione appropriativa e sulla sua conseguente rispondenza al requisito della "causa di pubblica utilità" richiesto dall'art. 1 del protocollo cit. meritano, ad avviso del Tribunale, piena ed incondizionata adesione. Ed invero, nella giurisprudenza della Corte europea si è da tempo consolidato il principio in base al quale le valutazioni del Legislatore nazionale in tema di individuazione delle ragioni di pubblica utilità e di interesse generale godono di ampi margini di discrezionalità e sfuggono al sindacato del Giudice sopranazionale, salvo il limite della non manifesta irragionevolezza della disciplina adottata (cfr.: Corte europea diritti dell'uomo 21-2-1986, caso James ed altri; Corte europea diritti dell'uomo 23-11-2000, caso ex Re di Grecia), onde non può seriamente dubitarsi che la nozione di pubblica utilità individuata dalla legislazione italiana in materia di espropriazioni, caratterizzata da un articolato complesso di garanzie sostanziali e procedimentali idonee a consentire un esteso e penetrante controllo di legalità, soddisfi la previsione minimale stabilita dalla Cedu. Riguardo al diverso tema del rispetto del principio di legalità, invece, il giudicante ritiene di doversi in parte discostare dall'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per le seguenti ragioni. Sotto il profilo dell'esistenza di norme di diritto interno sufficientemente accessibili, precise e prevedibili, deve rilevarsi che la Corte europea, pur stimando inutile la risoluzione astratta della questione relativa all'assimilabilità alle disposizioni legislative di un istituto di matrice giurisprudenziale qual è quello dell'espropriazione indiretta, nel caso concreto sottoposto al suo esame (cfr. Corte europea diritti dell'uomo 30-5-2000, caso C. e V.) ha affermato che l'ordinamento italiano non aveva offerto agli espropriati una tutela adeguata, giacché l'imprevedibilità della norma applicata, desunta dalla giurisprudenza in assenza di disposizioni espresse e attraverso una lunga ed inizialmente oscillante evoluzione interpretativa costituita, oltretutto, da pronunce non vincolanti aldilà dei singoli casi decisi, aveva determinato l'effetto di privare i ricorrenti della proprietà di un terreno senza riconoscere loro alcun ristoro per la perdita subita. Le ragioni della riconosciuta incompatibilità dell'istituto con il principio della chiarezza, precisione e prevedibilità delle norme interne sono dunque due: 1) le incertezze ed oscillazioni registrate in giurisprudenza nel periodo compreso tra la realizzazione dell'opera pubblica ed il definivo assestamento compiutosi nel 1983 (Cass., S.U., 26-2-1983, n. 1464); 2) la natura non vincolante delle sentenze della Corte di cassazione al di fuori del singolo caso deciso. Orbene, il consolidamento definitivo dell'istituto dell'occupazione appropriativa a partire da Cass., S.U., 26-2-1983, n. 1464, esclude soltanto il primo motivo di incompatibilità, non certamente il secondo. Non è infrequente, infatti, che principi giurisprudenziali profondamente radicati siano improvvisamente e clamorosamente travolti da successivi ripensamenti, come dimostra la vicenda dell'anatocismo bancario, la cui legittimità, costantemente affermata per decenni dalla Corte di cassazione, è stata drasticamente esclusa a partire dalle note pronunce rese nel 1999. La situazione di incertezza ed imprevedibilità del quadro normativo è cessata solo dopo che il Legislatore prima, con l'art. 3 della legge 27-10-1988 n. 458, e la Corte Costituzionale poi, con la declaratoria di parziale incostituzionalità dello stesso art. 3 cit. (cfr. Corte cost. 27-12-1991, n. 486), hanno conferito pieno ed inequivocabile riconoscimento all'istituto dell'occupazione appropriativa nella configurazione invalsa nella giurisprudenza. Con l'art. 3 cit. ("il proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, ha diritto al risarcimento del danno causato da provvedimento espropriativo dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato, con esclusione della retrocessione del bene"), il Legislatore ha preso atto dell'esistenza del fenomeno dell'occupazione appropriativa e ne ha esteso l'applicazione, peraltro in modo parziale, ad una particolare tipologia di opere di interesse pubblico, costituita dagli edifici di edilizia residenziale agevolata e convenzionata, che in precedenza era esclusa dalla fattispecie acquisitiva perché relativa ad opere non "pubbliche" perché realizzate da privati. Con la sentenza n. 486 del 27-12-1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 4-1-1992, la Corte Costituzionale, partendo dal presupposto che l'istituto dell'occupazione appropriativa come delineato dall'indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass., S.U., 26-2-1983, n. 1464, deve considerarsi recepito a pieno titolo nell'ordinamento italiano e che l'art. 3 legge 458/88 ne costituisce una particolare applicazione al settore specifico dell'edilizia residenziale pubblica, è pervenuta alla dichiarazione di parziale incostituzionalità di quest'ultima norma nella parte in cui non prevede l'obbligo, per la pubblica amministrazione, di corrispondere il risarcimento del danno a favore del proprietario di immobile utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata anche nel caso in cui non sia stato emesso alcun provvedimento di esproprio. Tale pronunzia, che ai sensi dell'art. 136 Cost. è vincolante per tutti i giudici ordinari e speciali, assume che la norma denunziata è in contrasto con l'art. 3 Cost. perché irragionevolmente diversifica, nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, il trattamento normativo di due situazioni (utilizzazione di suoli per finalità di interesse pubblico in base a provvedimento di esproprio dichiarato illegittimo con sentenza passata in giudicato e utilizzazione di suoli per la stessa finalità ma in assenza di provvedimento espropriativo) che nell'ambito del fenomeno generale dell'occupazione appropriativa sono assoggettate, invece, alla medesima regolamentazione. Il percorso argomentativo seguito dal Giudice delle Leggi rivela dunque che la pronunzia additiva in argomento comprende inscindibilmente il definitivo riconoscimento dell'istituto dell'occupazione appropriativa, cristallizzato nelle sue linee essenziali in conformità alla ricostruzione offertane da Cass., S.U., 26-2-1983, n. 1464, e Cass., S.U., 10-6-1988, n. 3940. A partire dal 4-1-1992, quindi, la figura dell'occupazione appropriativa così delineata cessa di essere una enunciazione meramente giurisprudenziale e rimane svincolata dalla mutevole evoluzione degli orientamenti interpretativi. Ne deriva, conseguentemente, il superamento anche della seconda obiezione sollevata dalla Corte europea. Dai rilievi appena svolti discende agevolmente che il principio della domanda e la prescrizionale quinquennale del diritto al risarcimento del danno da occupazione appropriativa sono, in se stessi, pienamente compatibili con l'art. 1 del protocollo. La violazione della Cedu, infatti, non deriva dalla circostanza che l'interessato abbia l'onere di proporre una domanda entro un termine che, astrattamente considerato, è sicuramente congruo, ma dall'insufficiente definizione normativa dell'istituto dell'occupazione appropriativa, che può in concreto impedire o rendere estremamente difficoltoso il conseguimento della tutela prevista per la perdita della proprietà. Di conseguenza, mentre per le espropriazioni indirette perfezionatesi dopo il 4-1-1992 la prescrizione della pretesa risarcitoria non pone problemi sotto l'aspetto considerato, essendo avvenuta in epoca di sufficiente chiarezza, precisione e prevedibilità delle norme applicabili, per le appropriazioni perfezionatesi nel periodo precedente occorre distinguere secondo le peculiarità dei singoli casi. L'applicazione delle norme della Cedu e l'eventuale disapplicazione delle norme di diritto interno che risultino con essa incompatibili non si risolve, infatti, in un giudizio il cui oggetto è costituito in via principale dalla verifica della legittimità delle norme interne rispetto alla Cedu ma consiste nel giudicare se un diritto fondamentale del singolo richiedente sia stato leso da una condotta contraria alle previsioni della Cedu, onde il controllo sulla legittimità della norma interna avviene incidenter tantum, con effetti limitati al caso deciso. Ciò vale anche nel caso in cui si ritenga che le decisioni della Corte europea rappresentino precedenti vincolanti per i giudici nazionali, poiché il vincolo si riferisce all'interpretazione delle norme della Cedu, mentre l'oggetto del giudizio dinanzi alla Corte europea è pur sempre circoscritto alla violazione del diritto fondamentale azionato dal singolo richiedente, il cui positivo accertamento determina unicamente la disapplicazione della norma interna nel caso concreto deciso. Quindi, se, nonostante l'assenza di norme sufficientemente chiare, precise e prevedibili in epoca anteriore al 4-1-1992, il privato che ha subito un'espropriazione indiretta è riuscito ad evitare la prescrizione promovendo un giudizio, protrattosi per una durata ragionevole, all'esito del quale ha ottenuto un risarcimento per equivalente corrispondente al valore venale del cespite espropriato, maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, nessuna violazione del diritto di proprietà può ravvisarsi in tal caso, avendo il sistema assicurato il pieno ristoro della perdita subita. Esemplare in questo senso è la sentenza Z. (cfr. Corte europea diritti dell'uomo 7-8-1996, caso Z.), che ha riconosciuto come il meccanismo risarcitorio previsto dall'art. 3, legge 27-10-1988 n. 458, conformato alle conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza in materia di occupazione appropriativa, costituisca una forma di riparazione sufficiente a compensare il privato espropriato ed ha affermato la violazione del diritto di proprietà soltanto in relazione all'estrema difficoltà incontrata dal ricorrente per ottenere il risarcimento, riconosciutogli solo dopo una defatigante trafila giudiziaria durata circa diciotto anni. Nelle ipotesi in cui sia stata dichiarata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per decorso del termine quinquennale, la violazione dell'art. 1 del protocollo deve essere ritenuta sussistente ogniqualvolta la prescrizione stessa sia maturata prima del 4-1-1992 o in epoca di poco successiva, ricorrendo la medesima ratio che ha condotto la Corte europea ad affermare la responsabilità dello Stato italiano nel caso C. e V. (imprevedibilità del quadro normativo che ha reso impossibile o estremamente difficoltosa la tutela del diritto). Nelle ipotesi in cui la prescrizione sia maturata in epoca alquanto successiva al 4-1-1992 ma prima del compimento del quinquennio da tale data, invece, deve operarsi una valutazione caso per caso, tenendo presente, peraltro, che il privato dispone di uno strumento semplice ed agevolmente accessibile per interrompere il corso della prescrizione, costituito dalla messa in mora stragiudiziale (cfr. art. 2943, 4° comma, c.c.), onde la violazione dell'art. 1 del protocollo può ravvisarsi solo se, avuto riguardo alle condizioni personali e sociali del soggetto ed all'ampiezza del termine residuo di prescrizione, si ritenga che egli si sia trovato in una condizione di impossibilità o di estrema difficoltà a compiere l'atto stragiudiziale interruttivo. Riguardo al secondo profilo della questione della compatibilità dell'espropriazione indiretta con il principio di legalità, osserva il Tribunale che i dubbi della Corte europea si appuntano sul fatto che detta misura ablatoria consente alla pubblica amministrazione di trarre beneficio da una situazione illegale (cfr. le due sentenze del 30-5-2000, rese nei casi B.A. e C. e V.). Nell'impostare la questione la Corte europea premette che l'art. 1 del protocollo esige, come priorità assoluta ed inderogabile, che l'ingerenza della pubblica autorità nel godimento del diritto dell'individuo al rispetto dei suoi beni sia "legale" ed argomenta tale assunto dal principio della preminenza del diritto, fondamentale nelle società democratiche, che permea tutte le norme della Cedu ed implica il dovere dello Stato e delle pubbliche autorità di non sottrarsi al giudizio ed alla sentenza resa contro di loro (cfr. par. 56 della sentenza B. e par. 63 della sentenza C. e V.). Con particolare riferimento alla fattispecie acquisitiva in esame, la Corte europea individua la situazione illegale nell'occupazione illegale del suolo e distingue tale fatto illecito dall'effetto espropriativo conseguente all'irreversibile destinazione del bene alla realizzazione dell'opera pubblica (cfr. par. 59 della sentenza B. e par. 66 della sentenza C. e V.: La Corte rileva così che, secondo il principio consacrato dalla sentenza n. 1464 del 1983 della Corte di Cassazione, ogni espropriazione indiretta ha luogo in seguito ad un'occupazione illegale di un terreno. Questa illegalità può essere originaria, se l'occupazione non è mai stata autorizzata, ovvero può sopravvenire, se l'occupazione si protrae oltre il periodo autorizzato). Le riserve espresse dalla Corte europea si indirizzano, perciò, sulla natura illecita dello spossessamento del proprietario piuttosto che sulla privazione della proprietà attraverso un meccanismo ablatorio diverso dal procedimento formale di esproprio. Questo rilievo permette di evidenziare che nell'ambito dell'occupazione appropriativa coesistono due tipologie di situazioni notevolmente diverse tra loro. Nell'una il proprietario, dopo avere subito l'affievolimento del suo diritto dominicale per effetto della dichiarazione di pubblica utilità, viene privato del diritto al possesso attraverso un ulteriore provvedimento amministrativo con il quale l'ente espropriante è autorizzato ad occupare d'urgenza il terreno e a realizzare l'opera pubblica prima dell'emissione del decreto di esproprio e pone in essere la destinazione irreversibile del suolo alla realizzazione dell'opera prima della scadenza del termine concessogli con il provvedimento di autorizzazione all'occupazione d'urgenza. In tal caso, la pubblica amministrazione procedente non commette alcun illecito sino alla scadenza del termine dell'occupazione autorizzata e l'effetto espropriativo si produce senza soluzione di continuità nel momento stesso in cui scade il termine dell'occupazione autorizzata, onde l'illecito non consiste nell'occupazione del suolo e neppure nella sua irreversibile trasformazione, bensì nell'omesso completamento della procedura di esproprio formale, che determina il trasferimento dell'immobile in favore della pubblica amministrazione senza rendere contestualmente esigibile l'indennità di esproprio. La legittimità dell'occupazione, inoltre, impedisce al privato di esercitare l'azione possessoria o quella petitoria di rilascio per ottenere la restituzione del terreno prima che esso venga irreversibilmente destinato alla realizzazione dell'opera pubblica. Nell'altra tipologia di situazioni, invece, la pubblica amministrazione, dopo la dichiarazione di pubblica utilità, occupa il suolo senza essersi preventivamente munita di valido decreto di autorizzazione all'occupazione d'urgenza, perché inesistente ab inizio o successivamente annullato dal Giudice Amministrativo, oppure procede alla irreversibile trasformazione del suolo in epoca successiva alla scadenza del termine dell'occupazione autorizzata. In tali casi l'occupazione è indiscutibilmente illecita ed il proprietario conserva integro il suo diritto al possesso ovvero alla materiale disponibilità del bene, a tutela del quale può esercitare l'azione di spoglio e/o l'azione petitoria di restituzione contro la pubblica amministrazione, sprovvista di titolo che la abiliti ad immettersi nel possesso del suolo o a continuare a possederlo, giacché la dichiarazione di pubblica utilità affievolisce unicamente il diritto di proprietà, assoggettandolo alla procedura di esproprio, ma è priva di qualsiasi effetto apprensivo-occupativo incidente sulla materiale disponibilità delle aree interessate all'opera pubblica (cfr.: Cass., S.U. 13-7-2001, n. 9544; Cass., S.U., 27-5-1999, n. 301; Cass., S.U., 30-12-1998, n. 12906; Cass., S.U., 11-11-1998, n. 11351; Cass., S.U., 26-2-1993, n. 2414; si vedano anche Cass., S.U., 17-4-2003, n. 6189, e Cass., S.U., 22-12-1999, n. 924, che hanno dichiarato il difetto di giurisdizione sul presupposto dell'esistenza di atti amministrativi che autorizzavano la pubblica amministrazione all'apprensione materiale del bene). L'effetto espropriativo si produce qui in virtù di una condotta assolutamente arbitraria della pubblica amministrazione, che secondo diritto avrebbe il dovere di rilasciare il fondo al proprietario senza compiere alcuna attività di trasformazione ed invece procede in via di fatto a realizzare l'opera pubblica, così sottraendosi s'illecitamente all'azione possessoria e a quella petitoria di restituzione. In questa seconda tipologia di situazioni l'illegalità consiste, dunque, nell'avere determinato la privazione della proprietà con una condotta attiva contra ius. La rilevata diversità, ad avviso del giudicante, consente di ritenere che nella prima tipologia di situazioni la vicenda espropriativa, pur connotandosi di illiceità nella misura in cui non emettendosi il formale decreto ablatorio si impedisce al proprietario di esigere l'indennità di esproprio, si svolge per il resto secondo modalità in tutto conformi alla legge ed assicura al soggetto espropriato un ristoro sostitutivo superiore all'importo dell'indennità di esproprio e soggetto al più favorevole regime delle obbligazioni di valore (cfr. Cass., Sez. I, 11-6-2004, n. 11096). Detta vicenda espropriativa configura, quindi, una figura ablatoria alternativa al procedimento formale e disciplinata da norme che, per le considerazioni precedentemente svolte, devono adesso giudicarsi sufficientemente accessibili, precise e prevedibili. Essa deve essere giudicata, perciò, pienamente compatibile con il principio di legalità come indicato nella Cedu e come interpretato dalla Corte europea. L'attuale misura del risarcimento prevista per le occupazioni appropriative avvenute prima del 30-9-1996, inoltre, pur essendo inferiore al valore integrale del bene espropriato e prossima all'importo dell'indennità di espropriazione (cfr. Cass., S.U., 2-7-2004, n. 12139, che ha qualificato l'esclusione della riduzione del 40% come componente mobile dell'indennità di esproprio), realizza un componimento ragionevole dei contrapposti interessi in gioco, tenuto conto della sostanziale omogeneità tra le due forme di esproprio, il cui margine di diversità appare ragionevolmente colmato dalla previsione di una maggiorazione del 10% e dall'attribuzione congiunta della rivalutazione monetaria sull'importo iniziale e degli interessi compensativi, e delle eccezionali ragioni di pubblico interesse che stanno alla base della disposta riduzione dell'entità del risarcimento, costituite da contingenti ed imprescindibili necessità di contenimento della spesa pubblica finalizzate al rispetto degli impegni assunti dall'Italia in sede comunitaria (cfr.: Corte europea diritti dell'uomo, 21-2-1986, caso James ed altri, e 25-3-1999, caso Papachelas). Né in contrario possono fondatamente addursi le decisioni con le quali la Corte europea ha stabilito il quantum spettante ai ricorrenti nei casi B.A. e C. e V. (cfr. Corte europea diritti dell'uomo 30-10-2003, caso soc. B.A., e 13-12-2003, caso C. e V.), determinandolo con criteri di notevole larghezza (valutazione dei cespiti con riferimento al tempo della liquidazione anziché a quello dell'espropriazione ed attribuzione di tutti gli incrementi di valore medio tempore intervenuti), rapportati al valore attuale integrale dei beni oggetto di occupazione appropriativa. In tali casi, infatti, la Corte europea aveva precedentemente ritenuto insussistente la causa di pubblica utilità ovvero violato il principio di legalità, pervenendo, conseguentemente, all'applicazione della regola generale della restituito in integrum implicita nella prima frase dell'art. 1 del protocollo ("ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni"), rispetto alla quale le altre due frasi si pongono come particolari fattispecie di deroga. Viceversa, nella seconda tipologia di situazioni la vicenda che determina l'effetto espropriativo si svolge secondo modalità che sono illecite sin dall'inizio dell'occupazione o che diventano tali prima che il suolo occupato sia stato irreversibilmente destinato alla realizzazione dell'opera pubblica. La condotta della pubblica amministrazione si traduce, dunque, in uno spossessamento illecito che le consente di manipolare in maniera altrettanto illecita il terreno occupato ed il Legislatore, anziché sanzionare siffatto comportamento con la restituzione o il risarcimento per equivalente, lo premia facendo acquisire all'occupante la proprietà del bene ed imponendogli unicamente l'obbligo di corrispondere all'espropriato una somma inferiore al valore del cespite perduto. E' proprio in tali casi, perciò, che si realizza quell'occupazione illegale, fonte dell'effetto espropriativo, che ha suscitato i dubbi della Corte europea circa la compatibilità dell'occupazione acquisitiva con il principio di legalità sotteso all'art. 1 del protocollo. E la soluzione del dubbio, ad avviso del giudicante, non può che essere nel senso dell'incompatibilità della norma interna rispetto all'art. 1 del protocollo, dovendosi richiamare le considerazioni svolte dalla Corte europea sulla necessità prioritaria ed inderogabile che l'ingerenza della pubblica autorità nel godimento del diritto di proprietà sia legale, ciò che non si verifica quando la P.A. pone in essere condotte contra ius, sanzionabili attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria, e, grazie al completamento dell'attività illecita intrapresa, acquista la proprietà del bene occupato e si sottrae alle azioni di spoglio e di restituzione. Pertanto, alla stregua di tutti i precedenti rilievi, il rispetto dell'ari. 1 del protocollo impone la disapplicazione della normativa transitoria interna in materia di occupazione appropriativa solo nelle situazioni in cui il suolo sia stato irreversibilmente destinato alla realizzazione dell'opera pubblica in un periodo in cui la pubblica amministrazione era priva di titolo legittimante l'occupazione, per inesistenza o invalidità del decreto di occupazione d'urgenza ovvero per intervenuta scadenza del periodo di occupazione autorizzata. Nelle situazioni in cui la destinazione irreversibile sia avvenuta entro il termine dell'occupazione legittima, invece, la normativa interna deve essere giudicata pienamente conforme alle disposizioni dell'alt. 1 del protocollo e deve essere senz'altro applicata, salvo che per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge 23-12-1996 n. 662 la cui durata avesse già ecceduto, alla stessa data, il limite della ragionevolezza, determinando una violazione congiunta degli artt. 1 e 6 del protocollo n. 1 sotto il profilo dell'ingiustificata ed arbitraria ingerenza del Legislatore nel corretto funzionamento della giurisdizione in una controversia avente ad oggetto uno dei diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione. La rilettura dell'istituto dell'occupazione appropriativa alla luce dell'art. 1 del protocollo consente di escludere agevolmente il sospetto di incostituzionalità della fattispecie acquisitiva in esame, giacché la tendenziale assimilazione di tale figura ablatoria alla procedura formale di esproprio deve intendersi limitata alle ipotesi caratterizzate dai medesimi presupposti di fatto (occupazione legittima e destinazione irreversibile del bene alla realizzazione dell'opera pubblica legittimamente posta in essere prima dell'emanazione del decreto di esproprio), le quali si differenziano dalla procedura formale solo quanto alle modalità dell'esito finale (decreto di esproprio, nel procedimento formale, scadenza del termine dell'occupazione senza che sia emesso il decreto di esproprio, nell'espropriazione de facto), onde non si ravvisa irragionevolezza né disparità di trattamento nella previsione di un risarcimento di entità inferiore al valore di mercato del bene espropriato ma pur sempre superiore all'importo dell'indennità di esproprio in misura tale da colmare la modesta differenza esistente tra le due fattispecie. Nelle altre ipotesi, caratterizzate dalla realizzazione dell'opera conseguente allo spossessamelo arbitrario del proprietario, la disapplicazione dell'istituto dell'occupazione appropriativa assicura al soggetto leso una tutela restitutoria piena ed esaustiva, salva soltanto la possibile applicazione dei limiti generali dell'interesse nazionale e dell'eccessiva onerosità del risarcimento in forma specifica, a fronte dei quali è in ogni caso garantito al danneggiato il risarcimento integrale per equivalente pecuniario. Né ulteriori dubbi di costituzionalità possono fondatamente prospettarsi in relazione alla nuova disciplina introdotta per il futuro dall'art. 43, DPR 8-6-2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, che al di fuori del procedimento formale di esproprio prevede la corresponsione del valore venale del bene. Con tale norma, infatti, il Legislatore ha disciplinato in maniera unitaria e completamente diversa rispetto al sistema precedentemente configurato dall'occupazione appropriativa tutte le fattispecie di utilizzo di beni da parte della pubblica amministrazione non seguito dal decreto di esproprio, escludendo l'effetto espropriativo automatico che caratterizzava l'occupazione appropriativa e stabilendo che l'acquisizione del fondo alla mano pubblica consegua all'emanazione di un provvedimento formale successivo, la cui adozione costituisce il frutto di una scelta discrezionale dell'ente utilizzatore. E' di immediata evidenza, quindi, che il nuovo istituto rappresenta una legittima espressione della discrezionalità del Legislatore nella rivisitazione della disciplina degli istituti giuridici, che in quanto tale è soggetta a vaglio di costituzionalità solo in relazione al profilo della ragionevolezza. Ne consegue, con particolare riferimento al regime transitorio disciplinato dall'art. 55 DPR cit., che, avendo la Corte costituzionale già escluso la violazione della norma di identico tenore contenuta nell'art. 5 bis, comma 7 bis, D.L. 11-7-1992, conv. legge 8-8-1992 n. 359, introdotto dall'art. 3, comma 65, legge 23-12-1996 n. 662, e dovendosi ritenere che l'efficacia dell'istituto dell'occupazione appropriativa sia limitata ad ipotesi tendenzialmente assimilabili all'espropriazione formale, la ragionevolezza delle disposizioni transitorie deve intendersi sussistente per le stesse ragioni precedentemente enunciate a proposito del bilanciamento di interessi che opera nel quadro dell'art. 1, seconda frase, del protocollo. Tanto premesso, il Tribunale osserva che nel caso concreto che ne occupa la fattispecie acquisitiva si è perfezionata il 14-1-1994, in epoca successiva al 4-1-1992, e che l'opera pubblica è stata realizzata prima della scadenza del periodo di occupazione legittima ed entro il termine di efficacia della dichiarazione di pubblica validamente emessa. Il risarcimento del danno, perciò, deve essere riconosciuto nella misura stabilita dall'art. 55 DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, corrispondente a quella già prevista dall'art. 5 bis, comma 7 bis, legge 359/92 come introdotta dall'art. 3, comma 65, legge 662/96, che, avuto riguardo anche alla data di instaurazione del presente giudizio, non determina alcuna violazione dell'art. 1 del protocollo. Il valore venale del terreno alla data dell'esproprio (14-1-1994) deve ritenersi coincidente con quello determinato dall'ente espropriante alla data dell'inizio dell'occupazione (14-1-1984), poiché gli attori non solo hanno completamente omesso di indicare circostanze tali da giustificare l'apprezzabile incremento di valore del cespite nel decennio intercorso tra l'occupazione e l'esproprio, notoriamente caratterizzato da una prolungata stagnazione del mercato immobiliare, ma in comparsa conclusionale hanno espressamente richiamato come termine di riferimento, sia pure in subordine rispetto alla richiesta di CTU, la stima operata dal Comune di Boiano al momento dell'occupazione. Deve, dunque, respingersi la richiesta di CTU, che allo stato degli atti assumerebbe una inammissibile funzione esplorativa. Applicati i criteri stabiliti dall'art. 55 cit., l'entità del danno risarcibile si determina in Euro 6.292,44 (valore venale del bene = lire 43.000/mq; area occupata = mq 500; valore totale dell'area occupata lire 21.500.000, pari a Euro 11.103,82; reddito dominicale rivalutato = Euro 336,98; Euro 11.103,82 + 336,98 = Euro 11.440,80; Euro 11.440,80 : 2 = Euro 5.720,40; Euro 5.720,40 x 1,10 = Euro 6.292,44), cui deve aggiungersi, trattandosi di obbligazione di valore, la rivalutazione monetaria secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (Euro 2.086,30). L'importo così rivalutato, infine, deve essere munito di interessi compensativi ad un tasso medio che si reputa congruo individuare nel 3,4% (cfr. Cass., S.U., n. 1712/95, anche in motivazione, e Cass., Sez. III, n. 492/2001), corrispondente circa ai due terzi della media dell'interesse legale nel periodo compreso tra la data del fatto (14 gennaio 1994) e la data odierna. Per il periodo successivo e fino al soddisfo spettano ai creditori gli interessi legali sulla sorte capitale rivalutata all'attualità, essendosi convertito l'originario debito di valore in debito di valuta. Riguardo all'indennità dovuta per il periodo di occupazione legittima, invece, deve dichiararsi l'improponibilità della relativa domanda, soggetta alla speciale procedura di opposizione alla stima anche quando l'occupazione d'urgenza non sia stata seguita da regolare decreto di esproprio. ""
APP MI 4/6/2002: "" Con atto di citazione notificato in data 16.6.1999 la società ISOLA NOVA S.r.l., già proprietaria (per atto di acquisto del 28.4.1993) di un terreno ubicato nel territorio del comune di Milano, contraddistinto al foglio 43, mappale 7, partita 331048, avente l'estensione complessiva di mq. 11.000 e che era stato espropriato con decreto del Presidente della Provincia del 3.5.1999 (notificato in data 17.5.1999) previa delibera del Consorzio Parco Nord Milano in data 17.12.1997, che approvava - con effetto di dichiarazione di pubblica utilità - il progetto di "connessione Niguarda-Bruzzano", conveniva in giudizio avanti a questa Corte d'Appello il predetto Consorzio Parco Nord Milano, opponendosi alla stima provvisoria dell'indennità di esproprio da essa non accettata (pari a L. 159.060.000), lamentando la sottovalutazione del valore edificatorio del terreno de quo [ ]. La causa, iscritta a ruolo, prendeva il n. 1734/99 R.G. Si costituiva il convenuto eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e resistendo anche nel merito. Con successiva citazione notificata in data 22.7.1999 la stessa società ISOLA NOVA S.r.l., essendole stata notificata nel frattempo, in data 22.6.1999, la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio (per L. 105.154.500), proponeva opposizione anche verso quest'ultima, radicando il procedimento n. 2120/99, in cui si costituiva ancora il convenuto Consorzio Parco Nord Milano, chiedendo il rigetto della domanda proposta ex adverso. Riuniti i due procedimenti ed esperita C.T.U. per la rideterminazione del valore del terreno espropriato, la causa veniva posta una prima volta in decisione, ma poi rimessa sul ruolo per un supplemento della consulenza tecnica. Espletato tale incombente e precisate di seguito le conclusioni - conformemente agli atti introduttivi - nei termini letteralmente trascritti in epigrafe, la causa è stata infine rimessa dal Consigliere Istruttore alla decisione di questa Corte, previa concessione alle parti dei termini ordinari previsti dagli artt. 190 e 352 C.P.C. per il deposito degli atti conclusivi. Motivi della decisione 1. Il principale e logicamente prioritario punto controverso del dibattito processuale concerne la qualificazione dell'area espropriata come edificatoria o agricola, secondo le due uniche possibili alternative previste dalla vigente disciplina legale ai fini della quantificazione del competente indennizzo. Secondo l'attrice-opponente la vocazione edificatoria del terreno, sulla cui base, peraltro, la stessa Commissione Provinciale Espropri ha basato la sua stima definitiva, sarebbe innegabile alla luce di una ricostruzione dei vari strumenti urbanistici adottati in progresso di tempo dal Comune di Milano. Il convenuto Consorzio ha invece eccepito la perdurante e risalente esistenza di vincoli di inedificabilità sin da data anteriore all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Deve peraltro rilevarsi che il convenuto ha espresso tale convincimento, che - postulando l'indennizzabilità a valori agricoli - collide, come si è appena detto, con la qualificazione operata dalla C.P.E. (che ha effettuato una stima sul presupposto di una vocazione edificatoria del suolo), limitandosi però a concludere chiedendo la conferma della stima definitiva operata dal predetto organo amministrativo. Tale comportamento deve considerarsi compatibile con le facoltà difensive della parte espropriante, che può resistere all'avversa domanda anche negando - per quanto appaia funzionale al suo scopo (di ottenere il rigetto dell'opposizione) - la esattezza di una parte dei criteri adottati dalla C.P.E. in sede di stima. Al riguardo è opportuno allora rammentare che l'opposizione alla stima non è un mero giudizio d'impugnazione del provvedimento amministrativo, ma un giudizio di autonoma quantificazione dell'indennità da parte del giudice (Cass. SS.UU. 22 novembre 1994, n. 9872), che mira all'accertamento dell'indennità espropriativa in base a dati oggettivi, ponendo nel nulla la determinazione amministrativa dell'indennità, e, per il solo fatto di essere proposta, obbliga il giudice a determinare quest'ultima senza essere vincolato alle indicazioni e ai dati numerici eventualmente indicati dalle parti (Cass. n. 3833/2001, n. 3048/2001, n. 12880/98 e n. 8702/98), le cui deduzioni non ineriscono al petitum immediato, già compiutamente definito dalla domanda di determinazione dell'indennità. Ne consegue che nel giudizio di opposizione la stima eseguita in sede amministrativa, e la qualificazione dell'area sulla cui base l'indennità è stata in quella sede determinata, non hanno alcun effetto vincolante, pur potendo tale qualificazione essere considerata come un utile elemento ai fini di quella qualificazione che il giudice di merito deve autonomamente effettuare per quantificare l'indennità (Cass. n. 774/1998). Tuttavia tale natura dell'opposizione non fa venir meno il principio della domanda, per cui - in mancanza di una tempestiva richiesta in via autonoma o in via riconvenzionale da parte dell'espropriante per la riduzione dell'indennità stabilita in via amministrativa - il giudice, dovendo giudicare unicamente sulla domanda dell'opponente di attribuzione di un'indennità maggiore di quella determinata in sede amministrativa, non può ridurre l'indennità determinata in quella sede per nessuna ragione. Ciò deriva proprio dal principio della domanda, che limita peraltro il potere del Giudicante di autonoma rideterminazione dell'indennizzo unicamente nel senso che, in mancanza di una richiesta dell'espropriante, l'indennità quantificata in sede amministrativa, nel suo complessivo ammontare, può essere aumentata, ma non diminuita, restando irrilevanti le valutazioni che le singole parti del bene possono avere avuto in sede amministrativa (Cass. n. 1891/1996). Vero è che non mancano nella giurisprudenza di legittimità spunti argomentativi di segno contrario, essendosi anche affermato che non sussista nell'opposizione alla stima un divieto di reformatio in peius, appunto perché essa non si caratterizza come giudizio di impugnazione, ma come giudizio in unico grado a cognizione piena (Cass. n. 7185/1999). E tuttavia sembra di poter concludere conciliando queste tesi apparentemente contrapposte, ritenendo che ad una reformatio in pejus possa addivenirsi solo in presenza di una domanda di riduzione ritualmente proposta dall'ente espropriante, laddove invece tale possibilità viene meno se l'unica domanda introdotta sia quella svolta in opposizione dall'espropriato. Mancando una tale domanda nel caso di specie, ne consegue che in nessun caso la determinazione dell'indennizzo che questa Corte deve effettuare potrà tradursi in una diminuzione di quello già liquidato dalla C.P.E. 2. In punto di fatto deve osservarsi che già questa Corte, prendendo atto del parere espresso dal C.T.U. con la sua prima relazione, ne aveva rilevato alcune non irrilevanti manchevolezze. Proprio per tale ragione, rimettendo la causa in istruttoria al fine di acquisire ulteriori chiarimenti, aveva chiesto al C.T.U. di svolgere i necessari approfondimenti sulle previsioni dei piani regolatori milanesi succedutisi nel tempo, all'adozione o meno di piani particolareggiati, alla individuazione di vincoli conformativi di zonizzazione e all'identificazione del vincolo preordinato all'esproprio anche in relazione all'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Nord di Milano di cui alla legge regionale n. 63/1990. Il C.T.U. ha ritenuto di poter rispondere a queste richieste di chiarimenti riproponendo nella sostanza, sic et simpliciter, la ricostruzione dei fatti di rilievo urbanistico già esposta nella sua precedente relazione. Egli, in particolare, ha rilevato che il 17 dicembre 1997 è stato approvato con delibera n. 348/97 dal Consiglio Direttivo del Consorzio Parco Nord Milano il progetto di connessione Niguarda-Bruzzano per la sistemazione a verde, formazione di impianti tecnici e di percorsi ciclopedonali, come specificato nelle Norme Tecniche, che ha costituito dichiarazione di pubblica utilità per il terreno in esame. A seguito di detta delibera si è proceduto all'esproprio del terreno avvenuto il 3 maggio 1999 con decreto n. 2447 del Presidente della Provincia di Milano. Il C.T.U. non ha speso alcun commento sull'efficacia che, nella specie, aveva assunto la ridetta delibera consortile del 1997. Non è dubbio però che essa già di per sé valesse come vincolo preordinato all'esproprio, spiegando contestualmente effetto di dichiarazione di pubblica utilità. Il C.T.U. si è invece preoccupato di stabilire se già in epoca precedente fossero stati imposti vincoli preordinati all'esproprio, accertamento che ha svolto unitamente a quello mirante a stabilire quale fosse la situazione urbanistica del comparto interessato. Ha quindi osservato che nel 1997 il terreno ricadeva all'interno del "Piano territoriale di coordinamento del Parco Nord di Milano, Variante Generale" in vigore per effetto della Legge Regionale n. 63, pubblicata il 26 maggio 1990, ed era inserito in "Sub-zona parco metropolitano agricolo" con destinazione funzionale prevalentemente destinata al recupero naturalistico ambientale ed alla fruizione da parte del pubblico per il tempo libero e la ricreazione da attuarsi mediante formazione di percorsi e collegamenti per la pubblica fruizione. L'art. 6 della L.R. n. 63/90 prevedeva inoltre che "per le aree non interessate dagli interventi, è destinazione principale la continuazione delle attività agricole, in funzione di salvaguardia territoriale ed ambientale". Anche a questo proposito il C.T.U. non ha svolto alcun particolare commento, ma sembra chiaro che quest'ultima disposizione di salvaguardia facesse riferimento - con la parola "continuazione" - ad una preesistente serie di vincoli a verde pubblico o ad attività agricole, rispetto ai quali la successiva destinazione, ancora a verde pubblico, costituiva negazione in re ipsa dell'edificabilità del terreno in oggetto. Si apprende dalla relazione di C.T.U. che il Parco Nord-Milano era stato istituito con Legge Regionale n. 78 dell'11 giugno 1975 con lo scopo (art. 3) di elaborare il Piano territoriale del Parco con previsioni prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale. Si prevedeva dunque la formazione di uno strumento urbanistico di primo livello. L'art. 3 della suddetta L.R. prevedeva anche che al Consorzio Parco Nord spettasse il compito di promuovere gli espropri delle aree destinate dal Piano ad uso pubblico e che i Comuni interessati adeguassero gli strumenti urbanistici esistenti al Piano Territoriale del Parco. Il Piano Regolatore Generale vigente al momento dell'esproprio era quello risultante a seguito di variante al P.R.G. anteriore approvata con delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 29471 del 26 febbraio 1980, che aveva recepito il Piano del Parco. L'immobile ricadeva, alla stregua di tale strumento, in area con destinazione funzionale a spazi pubblici a livello intercomunale (VI), zona F, art. 40 delle N.T.A., per aree riservate a verde pubblico attrezzate per la formazione di parchi, dove le forme per gli interventi erano subordinate alle prescrizioni del P.P.A., sentiti gli organismi comprensoriali. Ancora una volta il C.T.U. oblitera di chiarire la portata di tale previsione urbanistica, che pure costituiva strumento di secondo livello esplicativo dell'esistenza di un vincolo di inedificabilità per generale destinazione a verde pubblico. Egli ha invece ricercato quale fosse la situazione ancor più risalente constatando che, al momento della istituzione del Parco Nord nel 1975 (successivamente recepito nel P.R.G., variante del 1980), era vigente sul territorio il Piano Regolatore approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, secondo il quale il terreno era inserito in zona R4, verde pubblico per il rispetto dei cimiteri, nel quale era "vietata qualsiasi costruzione". Lungi dal trarre da tale previsione l'ulteriore conferma dell'esistenza di vincoli di inedificabilità legale, il C.T.U. ha ritenuto che tale situazione costituisse vincolo preordinato all'esproprio in virtù delle istruzioni emanate dal Comune di Milano il giorno 11 novembre 1953 in merito alla applicazione del P.R.G. stesso, specificando esse che nelle Zone di verde pubblico il Comune avrebbe dovuto procedere al relativo acquisto al fine di assicurare la destinazione suaccennata. Di converso l'esistenza di un vincolo di rispetto cimiteriale, unitamente ad una destinazione di zona a verde pubblico, costituiva già ed essenzialmente un vincolo conformativo di inedificabilità, cui era ed è ragionevole negare carattere espropriativo. Ancor meno giustificabile appare la circostanza - ancorché essa abbia una sua qual certa coerenza con l'impostazione di ricerca retroattiva ab imis effettuata dal C.T.U., che egli abbia ritenuto necessario rifarsi allo strumento urbanistico ben più antico e preesistente a quello del 1953, ossia al Piano Regolatore approvato con legge 19 febbraio 1934, n. 433, che, oltre alla rete della viabilità, assegnava dei limiti di edificabilità per alcune aree definite "a fabbricazione rada". Da ciò il C.T.U. ha dedotto che nelle altre zone fosse consentito edificare purché fossero rispettate le norme del Regolamento Edilizio in termini di distanze, altezze, formazione di cortili ed altro. Sulla base di tale conclusione ha quindi fatto riferimento al concetto di edificabilità di fatto, riscontrando che il terreno in esame è in parte occupato da strade ed in parte ricadente in zona priva di limiti alla edificabilità secondo la sua interpretazione del Piano del 1934, ed ha quindi proceduto a determinare il valore del terreno come suolo edificabile secondo i parametri della legge 6 agosto 1967, n. 765, art. 41 quinquies, che ha definito un parametro massimo per tutte le zone edificabili ricadenti al di fuori dei centri abitati fissando il limite di mc./mq. 0,1. In sostanza per il C.T.U., al fine di valutare il terreno, occorrerebbe rifarsi ad un primo vincolo preordinato all'esproprio risalente a circa mezzo secolo fa, individuato nel P.R.G. in vigore nel 1953, ed ha verificato l'edificabilità effettiva dei terreni secondo lo stato risultante dal precedente strumento del 1934, di circa settant'anni fa. Ha poi applicato parametri di edificabilità nel limite di mc./mq. 0,1 secondo la legge 6 agosto 1961 n. 765, art. 41 quinquies. Questa Corte reputa che tale conclusione sia assolutamente da disattendere, come ha motivatamente eccepito la difesa del Consorzio. Se infatti non vi è motivo per negare la oggettività dei dati storici ed effettuali indicati dal Consulente, essi però vanno letti ed interpretati alla luce dei principi giurisprudenziali oggi più accreditati, uno dei quali, di primario rilievo, esige che la valutazione del bene espropriato debba essere effettuata senza tener conto dell'eventuale vincolo preordinato all'esproprio, ma pur sempre con riferimento all'epoca di emanazione del decreto di espropriazione. Tale indicazione giurisprudenziale non è contraddetta dal tenore letterale dell'art. 5 bis, 3° comma, della legge 8.8.1992, n. 359, nella parte in cui stabilisce che per la valutazione dell'edificabilità delle aree si deve far riferimento "al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio", giacché con tale inciso il legislatore, lungi dall'operare uno spostamento del referente temporale cui ancorare la determinazione del valore del bene espropriato, ha inteso ribadire il principio, di carattere logico-equitativo, in forza del quale l'accertamento della consistenza economica deve prescindere dall'incidenza del vincolo espropriativo. A questo proposito anche la Corte Costituzionale ha precisato che la norma non ha imposto uno sfasamento temporale tra il momento della valutazione e quello dell'esproprio, limitandosi a ribadire il consolidato principio giurisprudenziale per cui, nella determinazione del valore venale del suolo, al tempo dell'esproprio, non si deve tener conto dell'incidenza negativa del vincolo di inedificabilità preordinato all'esproprio. La Consulta ha precisato che la stessa espressione di cui all'art. 5 bis, 3° comma, consente la lettura, conforme al precetto costituzionale di cui all'art. 43, 3° comma, Cost., secondo cui se un'area, tra l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'emissione del decreto espropriativo, ha mutato le sue caratteristiche, acquisendo l'edificabilità de facto (per modifica della situazione dei luoghi) o de iure (per modifica degli strumenti urbanistici), l'indennità di esproprio è dovuta in base alle caratteristiche e alla vocazione dell'area al momento del decreto di esproprio. Quanto poi allo stabilire quando si sia in presenza di vincoli preordinati all'esproprio, l'impostazione tradizionale è caratterizzata dalla fondamentale suddivisione tra vincoli espropriativi, originati da provvedimenti dell'autorità, dei quali non si tien conto nella determinazione del valore del bene, e vincoli conformativi, che, in quanto connaturati alla proprietà stessa, contribuiscono a fondarne i caratteri, anche sotto gli aspetti valutativi, pur se l'inerenza a determinati beni sia stata oggetto di atti (ricognitivi) della pubblica amministrazione (in generale, Cass. 29.11.1989, n. 5215; Cass. 9.12.1998, n. 12383). Dopo un periodo di accesi contrasti - ancorché non del tutto superati nemmeno oggi - sulla ascrivibilità di un vincolo all'una o all'altra categoria, la S. Corte è andata in epoca più recente attestandosi su una lettura coerente con la formulazione dell'art. 5 bis legge 8.8.1992 n. 359, che prospettando la rilevanza prioritaria del concetto di edificabilità legale (ovvero stabilita dagli strumenti urbanistici), viene in sostanza a condizionare l'indennizzo espropriativo all'inserimento dell'area espropriata in una zona considerata edificabile dal piano regolatore. Per converso l'inedificabilità, la quale comporta, ex art. 5 bis, commi 3 e 4 in relazione agli artt. 15 e 16 legge 22.10.1971, n. 865, la valutazione dell'area come agricola, può dipendere da una previsione del piano regolatore generale, proprio in attuazione del quale si pervenga poi ad una pianificazione di attuazione, e dunque ad una espropriazione (per le prime pronunce contenenti la decisa affermazione di non edificabilità delle aree destinate a verde pubblico: Cass. 1.6.1997, n. 5111; Cass. 14.1.1998, n. 25; Cass. 10.4.1998, n. 3717; Cass. 16.5.1998, n. 4921). Si è così statuito che l'art. 5 bis, comma 3°, legge 8 agosto 1992, n. 359 (a norma del quale, ai fini della valutazione dell'edificabilità delle aree, si deve tener conto delle loro "possibilità legali ed effettive di edificazione") introduce il precetto che non può essere classificata come edificabile un'area che gli strumenti urbanistici non preordinati all'espropriazione (come un piano regolatore generale) assoggettino a vincolo di inedificabilità (ad es. a verde pubblico o a zona agricola), precludendone in tal modo le possibilità legali di edificazione; ne consegue che il carattere edificatorio del fondo espropriato non è desumibile dalla mera edificabilità di fatto, occorrendo che questa si armonizzi con l'edificabilità di diritto, e deve essere escluso in presenza di vincoli di inedificabilità, ovvero di destinazione agricola, contemplati dagli strumenti urbanistici (la Corte suprema ha così cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto l'area edificabile, nonostante essa fosse destinata dagli strumenti urbanistici a zona agricola o di servizio, senza tenere quindi conto del contestuale criterio dell'edificabilità di diritto: Cass. 10.4.1998, n. 3717). Le più recenti pronunce si sono così orientate a ritenere (Cass. n. 15114 del 28.11.2001) che, siccome hanno contenuto conformativo della proprietà privata i vincoli aventi la funzione di definire per zone, in via astratta e generale, le possibilità edificatorie connesse al diritto dominicale, mentre hanno contenuto espropriativo, stante la loro portata ablatoria, i vincoli incidenti su beni determinati in funzione della localizzazione puntuale di un'opera pubblica, rientra tra i vincoli della prima specie la destinazione a verde pubblico urbano e comprensoriale di un'area di proprietà privata disposta in sede di variante al piano regolatore generale, atteso che tale classificazione, per lo strumento in cui è contenuta, è espressione del potere di pianificazione; in tale evenienza resta pertanto escluso che, ai fini indennitari, il regime urbanistico dell'area suddetta debba essere accertato risalendo ad una "pianificazione anteriore non più attuale" (nello stesso senso Cass. n. 7258/2001, secondo cui l'art. 5 bis ha introdotto una rigida bipartizione dei suoli, agricoli ed edificabili, che non ammette figure intermedie, ed è ancorata ad un paradigma di legalità, derivante dal riconoscimento attribuito all'area in considerazione dallo strumento urbanistico, soccorrendo il criterio della vocazione edificatoria di fatto solo in via suppletiva, ossia in difetto della disciplina legale, ovvero in via complementare sul piano della quantificazione del valore venale del bene in caso di edificabilità riconosciuta dallo strumento urbanistico non preordinato all'esproprio; ne consegue che non può essere considerato edificabile un fondo compreso in zona destinata a verde pubblico attrezzato per il giuoco e lo sport all'aperto, con la conseguenza che l'indennità di espropriazione, in tale ipotesi, va determinata con ricorso ai criteri di cui al titolo secondo della legge n. 865 del 1971, quand'anche si potessero realizzare su quel fondo opere edilizie, necessariamente prerogativa di un ente pubblico). Anche nel caso di specie, dunque, alla luce di tali autorevoli precedenti, è giocoforza desumere l'inedificabilità del terreno espropriato (comportante l'applicazione delle regole indennitarie prescritte per l'esproprio dei suoli agricoli), non da un'antica classificazione addirittura risalente a circa settant'anni fa, ma dalla disciplina urbanistica attribuita alla zona ove il terreno era ubicato dal piano regolatore generale e dal piano territoriale di coordinamento - verde pubblico in zona parco metropolitano agricolo per il recupero naturalistico ambientale e la fruizione da parte del pubblico per il tempo libero e la ricreazione - così come vigente al momento del decreto di espropriazione, situazione di preesistente inedificabilità che, come tale, non ha subito, nella sostanza ed ai fini indennitari, alcuna sensibile conseguenza modificativa a seguito della delibera consortile del 1997, comportante la dichiarazione di pubblica utilità, e dunque il vincolo preordinato all'esproprio. 3. Occorre verificare ora in che modo tale conclusione possa eventualmente soggiacere a rettifiche in dipendenza della obiezione svolta dall'opponente, basata sulle motivate osservazioni del suo C.T.P., secondo cui, anche a voler considerare quale vincolo conformativo quello derivante dal P.R.G. del 1953, o dalla variante del 1980 oppure dalla approvazione del piano di coordinamento del 1990, tuttavia in ogni caso tali strumenti non sarebbero stati seguiti da piani particolareggiati attuativi, di talché si sarebbe verificata comunque la decadenza dovuta al decorso del quinquennio prevista dall'art. 2 della legge n. 1187/1968. L'obiezione è in effetti pertinente ed ancorché il C.T.U. abbia omesso di rispondere esplicitamente al chiarimento che questa Corte gli aveva chiesto anche su tale punto, di fatto il suo silenzio va interpretato, anche alla luce delle più puntuali specificazioni effettuate dal C.T.P. dell'attrice, come negazione del fatto che siano stati emanati piani particolareggiati nel termine quinquennale con riguardo a ciascuno degli strumenti di pianificazione generale soprarichiamati. Ne consegue che, in effetti, con riferimento a tutte le possibili date di riferimento, nelle quali la esistenza di vincoli conformativi di inedificabilità potevano considerarsi derivanti da strumenti urbanistici generali, ed in ispecie dall'ultimo e più recente in ordine cronologico (perché ricollegabile direttamente alla situazione urbanistica legale esistente alla data del provvedimento ablatorio), le suddette indicazioni di piano dovevano considerarsi caducate. Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, in presenza di una siffatta situazione, si sono affermati in giurisprudenza due distinti orientamenti interpretativi. Secondo il primo, prospettato già da alcuni anni dal Consiglio di Stato (v. da ultimo Cons. Stato 28.1.2002, n. 456), la sopravvenuta inefficacia delle indicazioni di piano implicherebbe di considerare le aree come "aree bianche", ossia come aree non regolamentate da strumenti urbanistici; di conseguenza troverebbe applicazione il disposto dell'art. 4, comma nono, della legge n. 10/1977 sull'edificabilità dei suoli, a tenore del quale: "A decorrere dal 1° gennaio 1979, salva l'applicazione dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291, nei comuni sprovvisti dagli strumenti urbanistici generali e in mancanza di norme regionali e fino all'entrata in vigore di queste, la concessione deve osservare i seguenti limiti: a) fuori del perimetro dei centri abitati definito ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'edificazione a scopo residenziale non può superare l'indice di metri cubi 0,03, per metro quadrato di area edificabile; b) nell'ambito dei centri abitati definiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono consentite soltanto opere di restauro e di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico e di risanamento igienico; c) le superfici coperte degli edifici o dei complessi produttivi non possono superare un decimo dell'area di proprietà". Il secondo orientamento, prospettato dalla S. Corte regolatrice, sostiene invece che l'indennità di esproprio di un'area originariamente sottoposta a vincolo conformativo poi divenuto inefficace per decorso del quinquennio dall'approvazione del P.R.G. va determinata sempre secondo i criteri fissati dall'art. 5 bis della legge 352/1992, non spiegando influenza il disposto dell'art. 4, comma nono, della legge 10/1977 attesone il carattere di norma non già conformativa (e perciò idonea a realizzare l'assetto del territorio alla stregua dell'attività pianificatoria propria degli strumenti urbanistici), bensì transitoria, con finalità meramente cautelari di salvaguardia, in attesa della definitiva destinazione del territorio, attraverso gli idonei strumenti urbanistici, da parte degli enti territoriali (Cass. n. 11866/2001). Questa Corte ritiene condivisibile tale secondo orientamento, il quale non implica, nella specie, alcuna sostanziale modificazione del criterio di determinazione dell'indennizzo prima esposto, giacché, dovendo applicarsi anche alla fattispecie caducatoria con riferimento al più recente strumento di pianificazione generale l'art. 5 bis, ne conseguirebbe la necessità di considerare il terreno de quo pur sempre alla stregua di terreno inedificabile per effetto del previdente regime di zonizzazione a verde pubblico, o a perdurante destinazione agricola, con conseguente applicazione dei criteri indennitari secondo i valori agricoli che, sulla base della non contestata stima effettuata a questa stregua dal C.T.U., condurrebbero all'importo di L. 77.550.000. E' evidente che, in tal caso, l'indennizzo dovuto risulta inferiore a quello liquidato dalla C.P.E. e pertanto la domanda attorea dovrebbe essere giocoforza rigettata. Peraltro analoga sorte subirebbe tale domanda anche se si accogliesse il primo dei ricordati orientamenti interpretativi, prospettato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa. Infatti, applicandosi il parametro di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge n. 10/1977 con riferimento ad un terreno ubicato, come quello di specie, fuori dal perimetro abitato, la sua astratta edificabilità finirebbe per essere limitata in base all'indice di metri cubi 0,03 per metro quadrato di area edificabile, rapporto di gran lunga inferiore a quello utilizzato dal C.T.U. (0,1). In sostanza, poiché il C.T.U. ha stimato il valore del bene alla data del 3 maggio 1999 del decreto di esproprio - secondo valori di suolo edificabile con indice mc/mq 0,1 - in L. 650.000.000 (somma ridotta a L. 352.826.677 mediando il valore venale con il coacervo dei redditi dominicali; nonché ulteriormente ridotta a L. 195.496.006 per il caso di applicazione del diffalco del 40% a causa di mancata accettazione dell'indennizzo), se si applicasse a tale importo il più basso rapporto di edificabilità previsto dalla legge n. 10/1977 come indicato dalla giurisprudenza amministrativa si otterrebbe un prezzo di mercato pari ai 3/10 di L. 650.000.000, ossia L. 195.000.000, importo che, mediato con i redditi dominicali del decennio (L. 1.653.355), porterebbe l'indennizzo a L. 98.326.677, il quale, ridotto ulteriormente del 40%, darebbe il risultato finale di L. 58.996.006. Tale calcolo viene effettuato, per semplicità, applicandosi ai valori di trasformazione adottati dal C.T.U. il suddetto rapporto 0,03; del resto tale calcolo semplificatorio è certo accettabile nella specie, considerato che secondo la non incongrua metodologia del cd. valore di trasformazione adottata dal C.T.U., la incidenza concreta dei costi, oneri, tasse, ricavi e guadagni è stata svolta (peraltro con riferimento ad un prezzo per mq. del terreno che appare coerente con le rilevazioni di mercato per le ordinarie operazioni edificatorie nella zona d'interesse) con applicazione di indici percentuali, e di conseguenza il risultato ben può essere soggetto ad una succedanea correzione proporzionale con l'applicazione, breviter, del rapporto ridotto previsto dalla legge n. 10/1977. In tal modo, senza che ne risulti travolto il metodo di stima, si accerta quale sarebbe stato, a parità di parametri di base, il valore edificatorio del terreno secondo la predetta legge. Come è agevole constatare, in questo caso l'indennizzo risulterebbe addirittura inferiore a quello liquidabile in base ai valori agricoli e la domanda sarebbe parimenti, ed a fortiori, suscettibile di rigetto. 4. Deve peraltro valutarsi se tale conclusione possa a sua volta reggere a fronte delle due ulteriori domande proposte dall'attrice. Essa ha infatti chiesto che sia riconosciuta a suo favore non soltanto una maggiorazione del valore edificatorio del terreno espropriatole, maggiorazione che, alla luce di quanto appena detto, non le spetterebbe in ogni caso, ma anche il risarcimento del danno da essa assertivamente subito sotto due distinti profili: per il deprezzamento che l'esproprio, avendo avuto ad oggetto solo una porzione dei contigui terreni di sua proprietà, avrebbe determinato sulla porzione residua; e per il pregiudizio subito a causa delle continue proroghe che si sarebbero succedute negli strumenti urbanistici a partire dal 1953, data di adozione del P.R.G. del Comune di Milano con cui, in asserto, sarebbero stati posti per la prima volta in essere vincoli di inedificabilità preordinati all'esproprio, rendendo in tal modo il terreno privo di effettivo valore di scambio e sostanzialmente incommerciabile per un tempo (di "ibernazione") irragionevolmente lungo. Il Consorzio Parco Nord Milano ha eccepito l'inammissibilità di tali richieste assumendo che esse, traducendosi nella formulazione di nuove domande, sarebbero da giudicare tardive perché proposte per la prima volta solo nel corso della fase istruttoria, e precisamente mediante (ed in occasione del deposito di) una relazione tecnica svolta dal C.T.P. dell'attrice durante lo svolgimento della C.T.U. Ha replicato l'attrice che invece nessuna preclusione potrebbe inficiare le predette richieste, sia perché la domanda di determinazione del deprezzamento causato dall'esproprio parziale altro non sarebbe che una modalità di determinazione dell'indennizzo espropriativo che il Giudice dovrebbe considerare ex officio; sia perché solo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 20 maggio 1999 è stata sancita la risarcibilità del danno causato dalla reiterazione dei vincoli urbanistici e quindi essa non avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Questa Corte, in occasione della prima spedizione a sentenza, poi tradottasi nella decisione ordinatoria di effettuare un supplemento peritale, ha ritenuto, esplicitandolo nell'ordinanza di rimessione istruttoria, che "l'oggetto del giudizio va circoscritto alla sola opposizione alla stima proposta dalla società attrice contro la misura dell'indennità di espropriazione sulla base della supposta edificabilità dell'area e del suo più elevato prezzo di mercato (senza che la materia del contendere possa trovare ampliamento in ulteriori pretese e/o questioni non tempestivamente dedotte dalle parti nei rispettivi atti introduttivi)". Ciò in quanto sia l'una che l'altra domanda sono state proposte dall'attrice sub specie di vere e proprie domande risarcitorie, quindi come domande aggiuntive certamente nuove e precluse per effetto dei barrages inderogabili posti dall'attuale legge processuale. Tale conclusione è senza alcun dubbio irrefragabile quanto alla domanda di risarcimento del danno derivante dalla pretesa illegittima reiterazione di vincoli preordinati all'esproprio, che peraltro, potendo solo avere la natura di un'ordinaria domanda risarcitoria, non potrebbe nemmeno essere esaminata da questa Corte in unico grado secondo la speciale competenza che ad essa è attribuita dalla legge rispetto alle domande di opposizione alla stima, ma andrebbe radicata semmai davanti al Giudice di primo grado (ordinario, oppure, come sembra doversi prospettare nel prossimo futuro a seguito della imminente entrata in vigore dei T.U. in materia espropriativa ed edilizia, avanti al Giudice amministrativo, quale giudice cui è stata devoluta la cognizione della materia urbanistica in senso lato). Qualche dubbio potrebbe invece residuare quanto alla prima richiesta se essa fosse intesa non già come vera e propria domanda risarcitoria, ma come specificazione della domanda di rideterminazione dell'indennizzo liquidato dalla C.P.E. A questa stregua non rileverebbe, infatti, che la questione sia stata sollevata solo in un secondo tempo dall'attrice, in quanto - se impostata come modalità di individuazione del criterio indennitario utilizzabile - tale modalità è determinata dalla legge ed è oggetto della valutazione demandata al giudice, né l'applicazione dell'uno o dell'altro parametro potrebbe a quel punto, in senso tecnico, formare oggetto di una domanda della parte, e proprio per tale ragione la S. Corte si è sempre mostrata consentanea a ritenere possibile l'esame di tali richieste tardive, come semplici espressioni di un potere sollecitatorio che peraltro avrebbe come referente una potestà determinativa esercitabile dal Giudice ex officio (secondo Cass. n. 6822/1999 in caso di espropriazione parziale l'indennità di espropriazione comprende anche l'eventuale deprezzamento che, a seguito del procedimento ablativo, abbiano subito le parti residue del suolo, dovendo l'indennità riguardare l'intera diminuzione patrimoniale subita dall'espropriato, quindi anche quella conseguente alla parziale ablazione del fondo e concretantesi nel diminuito valore della parte non espropriata, senza che all'uopo sia necessaria una specifica domanda dell'interessato, e perciò senza che sia censurabile per ultrapetizione la sentenza di merito che, a fronte di una opposizione alla determinazione dell'indennità, abbia tenuto conto anche del diminuito valore delle parti residue, pur in mancanza di uno specifico accenno ad esse nella domanda; v. anche Cass. n. 774/98; n. 7185/99; n. 7590/2001). Nel caso di specie, che la proprietà dell'attrice avesse originariamente un'estensione maggiore di quella espropriata risultava già dai documenti allegati alla citazione, e segnatamente dal confronto tra i provvedimenti di stima e l'atto di provenienza. La questione peraltro non potrebbe nemmeno risolversi solo con il constatare che una parte dell'area è rimasta nella proprietà dell'espropriata, in quanto, come ha più volte segnalato il giudice di legittimità, per aversi esproprio parziale ai sensi e agli effetti dell'art. 40 della legge 2359/1865 è necessario che tra la parte ablata e quella rimasta sussista un rapporto di interdipendenza funzionale di talché il deprezzamento della parte rimasta dipenda direttamente dal distacco della parte espropriata: che sussista cioè un rapporto immediato e diretto tra la parziale ablazione ed il danno (ex multis cfr. Cass. 14.6.1999 n. 5854; 19.7.1999 n. 7669; 11.12.1999 n. 13887). Secondo la difesa attrice il predetto rapporto ed il conseguente danno sarebbero ravvisabili nel fatto che l'intervento eseguito sull'area espropriata ha diminuito le potenzialità agricole dell'intero terreno originario e ha reso necessario negoziare con i vicini proprietari una servitù di passo. ""
APP NA 1/2/2006: "" Con citazione notificata il 4.8.2003 i signori A.C., A.V., G.V., M.V. e R.V., esposero di esser comproprietari (la prima in misura della metà e gli altri in misura di un ottavo ciascuno) di un fondo sito in agro di Maddaloni, censito in catasto al foglio xxx, p.lle xxx, ed esteso ha. 1.12.23, una parte del quale, estesa mq. 6.169 ed individuata in sede di frazionamento con i numeri di particella xxx (ex xxx 407 (ex xxx) e 408 (xxx), era stata occupata in via diligenza, in esecuzione di decreto del Sindaco di Maddaloni n. xxx del 24.12.97, e poi espropriata in favore della I. S.p.A. con decreto n. 3 del 21.3.2003, per la realizzazione dell'I. di Maddaloni. Dedussero che l'indennità offerta, da essi non accettata e depositata presso la Cassa D. da ritenersi divenuta definitiva, pari ad Euro 21.027,75, era del tutto insufficiente, poiché: a) non teneva conto della vocazione edificatoria del suolo, che ne faceva ascendere il valore di mercato ad oltre Euro 75,00/mq.- b) non teneva conto della perdita di valore della residua parte del fondo; c) non quantificava l'indennità di occupazione legittima. Chiesero, pertanto, che questa Corte determinasse la giusta indennità di espropriazione e la giusta indennità di occupazione temporanea, condannando il Comune di Maddaloni e la I. S.p.A., in solido, al deposito della differenza tra l'importo già depositato e quello dovuto. Entrambi i convenuti si costituirono, chiedendo il rigetto della domanda. In particolare il Comune di Maddaloni dedusse il proprio diletto di legittimazione passiva, poiché obbligata al versamento delle indennità era la società in favore della quale era stato emesso il decreto di esproprio. Quest'ultima eccepì la decadenza dall'opposizione alla stima, poiché la domanda era stata proposta oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica delle indennità depositate presso la Cassa D.; nel merito eccepì che la destinazione edificatoria del suolo espropriato era effetto del piano particolareggiato che aveva recepito l'accordo di programma per la realizzazione dell'I., sicché non poteva tenersene conto, e che l'indennità di occupazione non era dovuta, poiché era stata consentita la tolleranza nella detenzione del terreno occupato, che comunque non era condotto in via diretta dai proprietari espropriati. In applicazione del proprio orientamento in materia, questa Corte chiese d'ufficio agli attori di produrre le dichiarazioni ai fini ICI riguardanti il suolo espropriato, al fine di procedere alle valutazioni di cui all'art. 16 del d lgs. 31.12.92 n. 504, e poiché dalle stesse emergeva che lo stesso era stato denunziato come agricolo, con un valore ben inferiore a quello dell'indennità offerta, respinse l'istanza di nomine di c.t.u. per la determinazione del valore venale ad fondo ed avviò la causa in decisione. Motivi della decisione 1. L'eccezione di difetto della legittimazione passiva sollevata dal Comune di Maddaloni è fondata. Dall'esame degli atti si evince che il decreto di esproprio è stato emesso in favore della I. S.p.A., che nel proprio interesse ha avviato il procedimento di espropriazione, al fine di acquisire la proprietà del terreno sul quale realizzare, in veste di attuatore del progetto, in conformità dell'accordo di programma, che contiene la dichiarazione di pubblica utilità, le strutture interportuali del polo di Marcianise - Maddaloni previste nel piano nazionale dei trasporti, di cui curerà anche la gestione, in virtù della concessione trentennale prevista dall'art. 5 della legge 4.8.90 n. 240. Per la realizzazione dell'I. di Marcianise - Maddaloni l'autorità amministrativa ha optato nel senso di non acquisire le aree a ciò destinate al patrimonio indisponibile dei Comuni nel cui territorio il polo interportuale ricade (espropriandole in favore dei Comuni, per poi procedere alla loro assegnazione alla società individuata come attuatrice del progetto e concessionaria della gestione dell'I.), ma di procedere direttamente all'espropriazione in favore di tale società. L'espropriazione, pertanto, è stata pronunziata direttamente in favore di tale società, che è divenuta proprietaria del suolo espropriato ed unica debitrice delle indennità dovute ai proprietari espropriati, così come espressamente previsto nell'accordo di programma, avendo per intanto provveduto al deposito presso la Cassa D. dell'indennità offerta e non accettata (v.: quietanza del 21.3.2003 prodotta dalla I. S.p.A.). Va allora evidenziato che il Comune di Maddaloni è intervenuto nel procedimento non in veste di espropriante, ma in posizione di autorità investita del potere di emettere il provvedimento ablatorio in favore dell'espropriante. Invero, la Regione Campania ha delegato ai comuni i compiti in materia di espropriazione per pubblica utilità (art. 39 della legge regionale 31.10.78 n. 51), sicché, appunto, i vari provvedimenti che segnano il corso del procedimento di espropriazione ed in ultimo il decreto di esproprio vengono emessi dal Comune non solo a proprio favore (quando l'espropriazione sia fatta per eseguire opere comunali), ma anche a favore di altri soggetti, che debbano realizzare opere di pubblica utilità nel territorio comunale. Va poi ricordato che, per costante giurisprudenza, parte del procedimento espropriativo, obbligato al pagamento dell'indennità e quindi legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima è il soggetto espropriante, a favore del quale è stato pronunziato il decreto di espropriazione e ciò vale anche nel caso di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica alla quale è finalizzata l'espropriazione, dovendosi comunque identificare l'obbligato al versamento delle indennità esclusivamente nel soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell'esproprio (Cass. 16.1.2004 n. 539; id. 21.5.2003 n. 7950; id. 11.8.2000 n. 10680; id. 3.7.99 n. 6880; id. 9.12.98 n. 12391; id. 25.7.97 n. 6959). Invero le disposizioni legislative in materia (artt. 24 e segg. legge n. 2359/1865; artt. 11 e segg. legge a 865/71; e per i procedimenti avviati dopo la sua entrata in vigore, art. 26 DPR n. 327/2001) pongono esclusivamente a carico dell'espropriante il pagamento delle indennità, com'è del tutto ovvio, costituendo esse il corrispettivo per l'uso (prima) e l'acquisto (poi) del bene da parte dell'espropriante stesso, mentre l'autorità investita del potere di emettere il decreto di esproprio è del tutto estranea alla questione, poiché essa non è obbligata in alcun modo nei confronti del soggetto espropriato, il quale deve ricevere l'indennità dall'espropriante e non dall'autorità che ha pronunziato l'esproprio (Cass. 1.8.96 n. 6957; id. 5.11.87 n. 8156. La legittimazione passiva, dunque, spetta esclusivamente alla I. S.p.A. e la domanda proposta contro il Comune va respinta con pronunzia che ha carattere definitivo nei rapporti tra questo e gli attori. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, applicando per i diritti maturati dopo il 2.6.2004 e per gli onorari la tariffa di cui al D.M. 8.4.2004 n. 127. 2. L'eccezione di decadenza per violazione del termine di trenta giorni fissato dall'art. 19 della legge n. 865/71 sollevata dalla società convenuta è infondata. In realtà l'indennità definitiva non è stata ancora determinata in sede amministrativa dall'apposita commissione presso l'U.T.E. (artt. 15 e 16 legge n. 865/71) ed ancor meno è stata comunicata ai proprietari espropriati, così come la relazione di stima non è stata depositata presso la segreteria del Comune, né del deposito è stata dato annunzio al pubblico con l'avviso da pubblicare (dopo la soppressione del F.A.L.) sulla G.U., sicché manca ogni presupposto perché la decadenza possa essere invocata. Quella depositata il 21.3.2003 è solo l'indennità provvisoria, che l'espropriante ha offerto, come previsto dagli artt. 11 e 12 della legge n. 865/71 e che, non essendo stata accettata da tutti i comproprietari è da intendersi rifiutata; di questa è stato ordinato il deposito, ai sensi dell'art. 12 della stessa legge, e per la successiva emissione del decreto di esproprio (che nel sistema disciplinato dalla citata legge prescinde dalla determinazione dell'indennità definitiva e dal suo versamento) è stato sufficiente tale deposito (art. 13). L'emissione e la successiva pubblicazione del decreto di esproprio non hanno per nulla trasformato l'indennità provvisoria in indennità definitiva, né fatto decorrere alcun termine per l'opposizione alla stima (il decreto, del resto, in modo del tutto corretto dà solo atto del fatto che le indennità offerte sono state depositate e ne indica l'ammontare complessivo), essendo invece necessario che sia avviato il sub-procedimento di determinazione definitiva dell'indennità, che nello spirito della legge è destinato fisiologicamente a concludersi dopo remissione del decreto di esproprio, avendo il legislatore inteso scindere il momento del trasferimento forzato della proprietà del bene da quello (che spesso crea conflittualità e genera più lunghi tempi di definizione) della determinazione (prima in sede amministrativa, da parte di autorità indipendente, quale la commissione di cui all'art. 16 della legge n. 865/71, e poi in sede giudiziaria, in caso di opposizione alla stima) e corresponsione dell'indennità definitiva. Nel caso in esame il sub-procedimento di determinazione dell'indennità definitiva (artt. 15 e segg. legge n. 865/71) non risulta neppure avviato, sicché il presente giudizio non va qualificato come opposizione alla stima in senso proprio e tecnico (in relazione al quale possa scattare la decadenza invocata dalla convenuta, il cui dies a quo non è ancora venuto ad esistenza), bensì come domanda di determinazione della giusta indennità di espropriazione e della connessa indennità di occupazione legittima, proposta prima della pubblicazione della stima, in virtù dei principi introdotti dalle note sentenze della Corte Costituzionale 22.2.90 n. 67 e 22.10.90 n. 470, semplicemente prendendo spunto dall'indennità provvisoria offerta e non accettata. - La prima delle richiamate sentenze ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 della citata legge nella parte in cui esclude, pur dopo l'avvenuta espropriazione, la proponibilità dell'opposizione a tutela del diritto alla giusta indennità, sino a che non sia stata depositata la relazione di stima. Costituisce, pertanto, jus receptum in materia che l'espropriato non deve attendere la conclusione del sub-procedimento di determinazione dell'indennità definitiva per proporre il giudizio di opposizione alla stima innanzi alla Corte di Appello, poiché la tutela del suo diritto ad un giusto indennizzo per la perdita del diritto di proprietà, sacrificato all'interesse pubblico, non può essere condizionata al compimento di un adempimento dell'amministrazione, per il quale non è fissato un termine perentorio, essendo sufficiente, perché la domanda possa essere accolta, che il soggetto abbia già perso la proprietà del fondo destinato alla realizzazione dell'opera di pubblica utilità, grazie all'emissione del decreto di espropriazione. La seconda ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, c. 4, della legge n. 865/71, nella parte in cui preclude al proprietario del fondo occupato di agire per la liquidazione della giusta indennità di occupazione, prima che gliene sia stato comunicato l'importo determinato in sede amministrativa, benché egli abbia già subito in concreto la perdita del possesso del fondo occupato. Sicché pure costituisce jus receptum che il soggetto che ha subito l'occupazione può subito agire per ottenere la determinazione giudiziale della giusta indennità di occupazione, senza che tale domanda sia condizionata a qualsiasi avvenimento ulteriore rispetto all'immissione dell'espropriante nel possesso del bene da espropriare. In definitiva non si è verificata alcuna decadenza, mentre, essendo già stato emesso il decreto di esproprio, sussiste la condizione dell'azione di determinazione della giusta indennità di esproprio, così come, essendo avvenuta l'immissione in possesso, sussiste la condizione dell'azione di determinazione della giusta indennità di occupazione. 3. Per lungo tempo questa Corte ha ritenuto che l'art. 16 del d. lgs. n. 504/92, il quale dispone che in caso di espropriazione di aree fabbricabili (per le quali l'ICI va commisurata al valore venale e non, come avviene per i terreni agricoli o i fabbricati, alla rendita catastale moltiplicata per determinati coefficienti) l'indennità di espropriazione è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denunzia presentata ai fini ICI, quando tale valore risulti inferiore all'indennità determinata secondo i criteri legali in vigore, indicasse uno dei passaggi necessari del procedimento di determinazione dell'indennità di esproprio, ponendo in sostanza un limite massimo obbiettivo all'ammontare dell'indennità, da verificare a completamento del meccanismo di stima, con il quale costituiva un sistema di calcolo unitario e non scindibile in diversi segmenti (in tal senso: Cass. 8.8.2001 n. 10934). E da ciò faceva discendere la possibilità di verificare d'ufficio se la dichiarazione ICI fosse stata fatta dagli interessati, per poi utilizzarla, nei casi congrui, come limite superiore dell'ammontare dell'indennità di esproprio, oltre ad affermare che, ove la dichiarazione in parola non fosse stata mai presentata, la domanda di determinazione della giusta indennità di esproprio doveva essere respinta per l'impossibilità di concludere il procedimento di determinazione, in mancanza del dato di confronto richiesto dall'art. 16. La giurisprudenza di legittimità, peraltro, si è andata consolidando in senso opposto, ed afferma che l'art. 16 in esame non introduce un autonomo criterio di determinazione dell'indennità di espropriazione, né un meccanismo integrativo della determinazione dell'indennità, ma tende, per motivi di politica fiscale, ad introdurre un correttivo destinato ad operare, come meccanismo derogatorio rispetto alla disciplina dettata dall'art. 5/bis della legge n. 359/92, nella sola ipotesi in cui il valore dichiarato ai fini ICI risulti inferiore all'indennità altrimenti dovuta per l'espropriazione, e deducendo da ciò che sfugge alla previsione normativa l'ipotesi in cui la dichiarazione sia stata del tutto omessa, onde in tale ultima ipotesi si deve procedere alla liquidazione dell'indennità senza tener conto dell'impossibilità di operare il raffronto con il valore denunziato ai fini ICI ed aggiungendo che il giudice non può rilevare d'ufficio l'eventuale discordanza tra indennità di espropriazione e valore del suolo denunziato ai fini ICI, che può assumere rilievo solo su eccezione dell'espropriante (Cass. 8.2.2000 n. 1381; id. 22.4.2000 n. 5283; id. 23.11.2001 n. 14862; id. 17.1.2002 n. 434; id. 14.2.2002 n. 2115; id. 21.2.003 n. 2641; id. 14.3.2003 n. 3805; id. 26.3.2003 n. 4458; id. 16.4.2003 n. 6012, in motivazione; id. 19.6.2003 n. 9808). Facendo appello alla diversa opzione ermeneutica, che sembrava essere avvalorata dalla sentenza n. 351 del 25.7.2000 della Corte Costituzionale, questa Corte ha continuato a ribadire il proprio diverso avviso, auspicando un approfondimento della questione da parte della Corte di legittimità, che la portasse ad una interpretazione costituzionalmente corretta dell'art. 16 d. lgs. n. 504/92. Tuttavia, preso atto del fatto che la suprema Corte continua a dare una lettura diversa della motivazione della citata sentenza del giudice delle leggi ed ha anche espressamente preso in esame e ritenuto non meritevoli di adesione gli argomenti esposti da questa Corte a sostegno del proprio orientamento (si veda, di recente: Cass 4.1.2005 n. 126, che ha cassato la sentenza n. 2321/2001 di questa Corte, che ampiamente esponeva i suddetti argomenti) e del fatto che anche i giudici di merito si stanno orientando in tal modo (App. Milano 6.7.2004), questa Corte ha deciso di recente di adeguarsi all'insegnamento della Corte di Cassazione, sicché, ove la questione non venga tempestivamente sollevata dal convenuto, con formale eccezione, non dispone più accertamenti d'ufficio in ordine alle dichiarazioni ICI e non tiene conto di quanto possa emergere dagli atti in ordine ad esse. La presente causa è stata rimessa in decisione pochi mesi prima che l'orientamento di questa Corte si adeguasse a quello di legittimità, sicché risente della precedente impostazione, in applicazione della quale, in virtù di quanto accettato in base ad indagini disposte d'ufficio, senza che nessuna eccezione in proposito sia stata mai sollevata dalla società espropriante, non è stata disposta la c.t.u. richiesta dagli attori per la determinazione del valore venale del fondo, che al momento dell'emissione del decreto di esproprio era legalmente edificabile, essendo incluso, sia pur per effetto della variante determinata dal recepimento dell'accordo di programma per la realizzazione dell'I. (deliberazione di C.C. n. 351 del 30.4.96) in zona D 15/1, dov'è consentita l'edificazione con gli indici fissati dall'art. 69/bis delle norme di attuazione del P.R.G. In proposito va precisato che per la valutazione del bene espropriato e quindi anche per stabilire se esso sia o meno legalmente edificabile occorre far riferimento al momento dell'emissione del decreto di esproprio (Cass. 1.8.2003 n. 11729; id. 4.7.2003 n. 10570; id. 7.12.2001 n. 15513; id. 17.9.2001 n. 11621; id. 30.3.2000 n. 3873; id. 15.1.2000 n. 425; id. 10.6.99 n. 5733; id. ss.uu., 22.11.99 n. 818; C. Cost. 16.12.93 n. 442), poiché l'art. 42, c. 3, Cost. esige che l'indennità, per non risultare astratta, sia quantificata tendenzialmente tenendo conto delle caratteristiche del bene espropriato nel momento in cui il proprietario ne è privato, e non già delle pregresse e non più attuali caratteristiche del bene stesso, sicché si impone un'interpretazione adeguatrice dell'art. 5/bis della legge n. 359/92, nel senso che questo non dispone la retrodatazione della qualificazione dell'area espropriativa (come edificatoria o agricola) all'epoca dell'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio (ciò che, in caso di mutamento di destinazione dell'area stessa, sopravvenuta nelle more della procedura, darebbe luogo ad un indennizzo inficiato da astrattezza), bensì si limita a consacrare in norma l'ormai consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, nella stima dell'area espropriata, si deve prescindere dai vincoli espropriativi. ""
CASS 253/1987: "" Con ricorso del 9.4.1975 l'ENEL conveniva in giudizio davanti al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli l'espropriante Cassa per il Mezzogiorno, deducendo che le indennità determinate con i criteri delle legge n. 2459 del 1865 in Lire 4.298.000 per l'espropriazione, oltre L. 780.000 per frutti, e L. 509.620 per occupazione - era errata per difetto, rispetto alle valutazioni di analoghi suoli effettuati dall'UTE secondo i criteri dell'art. 16 della legge n. 865 del 1971, nonché in relazione ai terreni reliquati ed inservibili ed ai frutti, come era inadeguata la base di calcolo dell'indennità per l'occupazione. La Cassa resisteva alla domanda, mentre interveniva in causa A. Fiumarella che chiedeva l'indennità quale affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato. L'adito Tribunale, con sentenza del 7.10.1978, accoglieva le domande dell'ENEL e dell'interveniente, considerando che la riguardo sia della occupazione protrattasi sino al 1974, sia dell'espropriazione dovevano trovare applicazione in base al disposto dell'art. 9 della legge 27.6.1974 n. 247, i rispettivi criteri fissati dalla legge 22.10.1971 n. 865 agli artt. 16 e 20; peraltro respingeva la domanda di maggiorazione dell'indennità a norma dell'art. 12 della legge del 1971 ovvero di risarcimento del danno per la perdita di tale maggiorazione, ritenendo che si era in presenza non di un diritto soggettivo, bensì di un interesse legittimo, al più legittimante un'azione di annullamento dell'atto di espropriazione. Avverso questa sentenza l'ENEL proponeva appello per il diniego del risarcimento del danno per la cennata violazione dell'art. 12 della legge del 1971 nonché per la misura dell'indennità di occupazione. La Cassa con appello incidentale si doleva della misura dell'indennità di espropriazione, oltre a contestare la qualità del Fiumarella e l'entità della indennità a lui attribuita. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con la sentenza del 21.9.81, oltre a dichiarare inammissibile l'appello incidentale della Cassa perché proposto tardivamente non alla prima udienza, rigettava l'appello principale dell'ENEL. Al riguardo il Tribunale Superiore, dopo aver rilegato che non potevano trovare applicazione le disposizioni della legge n. 10 del 1977 in quanto alla stregua dell'art. 19 della stessa legge "il procedimento in corso" - ai fini della liquidazione dell'indennità di espropriazione secondo lo jus superveniens dell'art. 14 (modificativo della legge del 1971) - era solo quello concernente l'emissione del decreto di espropriazione, nella specie intervenuto anteriormente alla legge del 1977, riteneva che di conseguenza doveva farsi riferimento alla legge 27.6.1974 n. 274 (di conversione del d.l. 2.5.1974 n. 115) ed alla sua disciplina premessa all'art. 4 del citato decreto legge. Il detto giudice ne derivava che la disposta estensione delle disposizioni della legge n. 865 del 1971 a tutte le espropriazioni per le opere dello Stato e degli enti pubblici riguardava non tutte le norme dell'espropriazione bensì - come indicava il dato testuale - solo quelle concernenti la "determinazione della indennità" con la conseguenza che la particolare fase regolata dall'art. 12 della legge del 1971 - quale che fosse la posizione del proprietario - non poteva trovare applicazione, attenendo al subprocedimento espropriativo, in quanto modo o titolo di trasferimento alternativo a quello autoritativo che restava disciplinato dalla legge del 1865, e non a quello volto alla determinazione dell'indennità. Identicamente, il Tribunale Superiore, disattendeva l'assunto relativo all'indennità di occupazione, rilevando che l'applicazione dei criteri dell'art. 20 della legge del 1971 non poteva discendere dall'estensione operata dalla riferita norma della legge n. 247 del 1974 riferendosi questa solo all'indennità di espropriazione e non di occupazione, senza che - peraltro - potesse incidere l'art. 14 della legge n. 10 del 1977 sia per il riferito disposto dell'art. 19 della stessa legge, sia perché l'estensione dell'art. 14 (ult. comma) non ha per oggetto il terzo comma del citato art. 20, concernente l'indennità di occupazione. Da ultimo, considerava che agli invocati criteri non poteva farsi capo neppure a norma della legge n. 385 del 1980, trovando essa limite nell'art. 3, sostanzialmente identico al riferito art. 19 della legge n. 10 del 1977, e quindi escludendo lo jus superveniens nelle vicende in cui il decreto di espropriazione fosse già intervenuto secondo la pregressa normativa. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per la sua cassazione l'ENEL con due motivi di censura, illustrati con memoria. La Cassa per il Mezzogiorno ha resistito con controricorso, formulando ricorso incidentale con un motivo di doglianza. Motivi della decisione Preliminarmente va disposta la riunione - a norma dell'art. 335 cod. proc. civ. - del ricorso principale (R.G. n. 9145-81) proposto dall'ENEL e del ricorso incidentale (R.G. n. 787-82) della Cassa per il Mezzogiorno, trattandosi di impugnazioni della stessa sentenza, quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in data 21 luglio 1981. Con il primo motivo del ricorso principale l'ENEL denuncia "violazione degli artt. 4 e 6 della legge 24.6.1974 n. 247 nonché dell'art. 19 legge 28.1.1977 n. 10 in relaz. all'art. 200 lett. b) T.U. 11.12.1933 n. 1775" lamentandosi per la reiezione della domanda di risarcimento del danno per l'errata esclusione dell'applicazione dell'art. 12 della legge del 1971 (così come modificato dall'art. 6 della legge 247-1974 e art. 14 legge 10-1977) nonché sostenendo che - contrariamente al convincimento del Tribunale Superiore - la detta disposizione, riguardante la cessione volontaria del bene, rientra tra le norme che sono relative alla determinazione dell'indennità di espropriazione, e quindi deve essere applicata nei confronti di tutte le espropriazioni per opere pubbliche. Al riguardo il ricorrente, dopo aver accennato alle convergenti indicazioni in tal senso della Commissione Speciale del Cons. Stato in data 20.1.1975 e dalla Corte di Cassazione (S.U.) sent. 4.11.1975 n. 5904, sottolinea che la diversa estensiva interpretazione deriva sia dalla ratio legis e dai lavori preparatori della legge n. 247, sia della disciplina della legge n. 385 del 1980 specie al riguardo della maggiorazione per cessione volontaria, deducendo in via subordinata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 247 del 1974 perché in contrasto con l'art. 3 Cost. Infine, il ricorrente censura l'esclusa applicazione dell'art. 19 della legge n. 10 del 1977, sostenendo che per contro con tale norma si era inteso introdurre nuove discipline migliorative del regime dell'indennità da applicare ai procedimenti amministrativi in corso ed anche a procedimenti giudiziari non definiti con giudicato. Con l'unico motivo del ricorso incidentale la Cassa per il Mezzogiorno deduce la "violazione 4 l. 20.3.1865 n. 2248 in relaz. agli artt. 12 l. 20.10.1971 n. 865 e artt. 1 e 3 l. 29.7.1980 n. 385 (art. 360 n. 1 c.p.c. e 200 T.U. 11.12.1933 n. 1775)" sostenendo che, in ordine alla domanda di risarcimento del danno in relazione alla mancata possibilità di cessione volontaria del bene con prezzo maggiorato rispetto all'indennità, prevista dal citato art. 12, v'é difetto di giurisdizione del giudice ordinario per improponibilità della domanda. Al riguardo la ricorrente osserva che l'interesse dell'espropriando alla cessione volontaria costituisce solo una facoltà inerente alla titolarità del bene e che di conseguenza resta sacrificata con l'espropriazione di questo con la conseguenza che l'interessato o si vale della opposizione alla stima e conseguendo l'indennità vede soddisfatte le sue ragioni senza che residui un diritto alla maggiorazione oppure trova tutela quanto all'interesse alla cessione volontaria sul piano della giustizia amministrativa con impugnazione del decreto di espropriazione per la mancata comunicazione dell'indennità provvisoria (ai fini di far luogo all'eventuale cessione volontaria), configurandosi quell'interesse non come diritto soggettivo bensì come interesse legittimo correlato come è alla realizzazione di un pubblico interesse. L'esposto ricorso incidentale della Cassa per il Mezzogiorno, vittoriosa sul punto nel merito, deve essere esaminato in via proprietaria, investendo una questione pregiudiziale rilevabile d'ufficio, quale quella della giurisdizione al riguardo della specificata domanda di risarcimento del danno, atteso che la stessa, non essendo stata affrontata e decisa dal giudice di merito, non postula per la sua rilevabilità in questa sede una espressa impugnazione di parte, né la previa positiva disamina del ricorso principale avverso la decisione del merito quale condizione necessaria dell'insorgenza dell'interesse della parte vittoriosa a contestare con il ricorso incidentale la giurisdizione del giudice adito (v. in argomento: Cass. 10.2.1982 n. 832; Cass. 21.4.1982, n. 2476). L'indicato ricorso incidentale è peraltro infondato. Il problema, infatti, che si pone all'esame delle Sezioni Unite, e che è quello di stabilire se la legislazione in tema di espropriazione per pubblica utilità abbia o meno attribuito al proprietario del bene da espropriare un vero e proprio diritto soggettivo in relazione alla cessione volontaria del bene stesso prevista all'art. 12 della legge n. 865 del 1971, va risolto in senso positivo con la conseguente esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo pretesa dal ricorrente incidentale. Va opportunamente ricordato in ordine alla detta legislazione che la legge 22 ottobre 1971 n. 865, dettata in origine per la realizzazione dei programmi dell'edilizia residenziale pubblica, venne estesa, quanto alle norme relative alla determinazione dell'indennità, in forza del d.l. 2 maggio 1974 n. 115 (convertito, con modificazioni, con legge 27 giugno 1974, n. 247) a tutte le espropriazione di opere e di interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali (ed in occasione dell'esame del primo motivo del ricorso principale si provvederà ad individuare i limiti della detta estensione in relazione alla fattispecie che ne occupa). Questa legislazione, nell'intento di contenere la spesa per l'acquisizione delle aree occorrenti per gli interventi dello Stato e degli altri enti pubblici, ha quindi ancorato la determinazione dell'indennità a parametri predeterminati e correlati all'utilità economica derivante dallo sfruttamento agricolo, reale o potenziale, con la conseguenza dell'esclusione del valore di mercato che aveva improntato la pregressa legislazione dalla legge 25.6.1965 n. 2359. Così va osservato che attraverso la detta normativa si è approntato un sistema di determinazione dell'indennità ispirato a rigide formalità sia pure attraverso la personalizzazione dell'indennità e l'allargamento del novero degli aventi diritto (cfr. art. 17), con l'affidamento delle stesse operazioni estimative ad organi pubblici, ufficio tecnico erariale e poi commissioni provinciali (art. 14 legge n. 10 del 1977). In questo sistema vanno inserite le previsioni dell'art. 12 afferenti alla anticipata definizione della misura dell'indennità in prevenzione di un possibile contenzioso provvisoria da parte dell'espropriato ovvero la cessione volontaria del bene (da attuarsi entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di determinazione dell'indennità di espropriazione). In proposito va chiarito che mentre la indennità provvisoria da quantificare secondo i criteri dettati dagli artt. 16 e 17 può essere accettata sic et simpliciter, ma non essere amichevolmente concordata, come era nella previsione della l. 25 giugno 1865 n. 2359 (art. 26), peraltro è prevista la possibilità di ottenere una maggiorazione dell'indennità offerta, discostandosi dalla determinazione ufficiosa, con la cessione volontaria degli immobili verso un prezzo non superiore al 50% dell'indennità provvisoria: cessione volontaria - si noti - che ha anche l'effetto di porre termine al procedimento, eliminando la necessità dell'emanazione del decreto di espropriazione (richiesto invece nel caso di mera accettazione dell'offerta) e dello svolgimento del sub-procedimento di determinazione dell'indennità definitiva. Orbene, appare così delineato il sistema di determinazione dell'indennità attraverso le esclusive tre vie appositamente disciplinate dalla legge: a) accettazione dell'indennità provvisoria determinata secondo i criteri di cui agli artt. 16 e 17 dalle commissioni provinciali; b) cessione volontaria degli immobili da espropriare per un prezzo non superiore al 50% della stessa indennità (triplicata, senza maggiorazione, in caso che l'area da espropriare sia coltivata da proprietario diretto coltivatore, ai sensi dell'art. 17); c) determinazione definitiva dell'indennità, in sede amministrativa (con l'eventualità dell'opposizione alla stima avanti alla Corte di appello, a norma dell'art. 19) (cfr. Cass. 13.6.1985 n. 3549). In tale ambito si presenta incidente al problema, che si è posto, la considerazione che se la posizione del titolare di beni espropriandi in relazione alla predisposizione legale delle forme del procedimento di espropriazione, poste a tutela di un interesse pubblico, viene difesa solo indirettamente assumendo così il contenuto di interesse legittimo, per contro quella posizione, in relazione e liquidazione dell'indennità nella sua quantitativa consistenza, è di diritto soggettivo, in quanto il giusto indennizzo è voluto dalla legge a tutela diretta ed immediata del singolo soggetto in riparazione del sacrificio subito nel pubblico interesse (v. per riferimenti: Cass. 27.5.1985 n. 3219). In questa direzione - che costituisce punto fermo nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite - la posizione del proprietario espropriando rispetto alla cessione volontaria prevista dall'art. 12 cit., quale diritto soggettivo correlato all'esercizio dell'autonomia contrattuale nei limiti e con il contenuto prefissato inderogabilmente dalla detta legislazione sull'espropriazione riceve testuale conforto dalla stessa previsione normativa. In proposito, infatti, la stessa formulazione originaria dell'art. 12: "i proprietari... possono convenire... la cessione... per un prezzo non superiore", proprio in relazione al contesto autoritativo della determinazione dell'indennità non poteva far pensare ad un'ulteriore facoltà dell'ente pubblico di procedere all'acquisto ad un prezzo diverso da quello dell'indennità provvisoria bensì delineava, al di là della imprecisazione della formula, quel potere attinente alla stessa titolarità del bene espropriando di determinare diversamente non tanto la situazione giuridica dell'espropriazione bensì la modalità traslativa del bene, che afferisce alla definizione di quel diritto potestativo significativamente riconosciuto dalla stessa P.A. (circolare Ministero LL.PP. n. 650-61 del 9.2.1978). D'altro canto, al riguardo, resta di poi assorbente la considerazione della modificazione di quella formulazione dell'art. 12 da parte dell'art. 6 del d.l. n. 115 del 1974 (conv. nella legge n. 247 del 1974) che ha espressamente attribuito al proprietario del bene espropriato "il diritto di convenire con l'espropriante la cessione volontaria... per un prezzo non superiore al 50% dell'indennità provvisoria", dovendosi prendere atto che, al di là delle problematiche che si pongono in relazione dell'ente espropriante, la non casuale definizione di "diritto" attribuita dal Legislatore alla scevrata facoltà del proprietario, nel contesto della procedura dell'indennità, comporta senza dubbio il riconoscimento di una posizione di diritto soggettivo del proprietario del bene espropriando con la conseguenza della sua azionabilità davanti al giudice ordinario quanto alle conseguenze risarcitorie attinenti al pregiudizio derivatogli dall'omessa notificazione dell'indennità provvisoria. A tale conclusione, peraltro, non fanno velo le esposte osservazioni della ricorrente incidentale Cassa per il Mezzogiorno, trovando esse esauriente risposta nella considerazione che in relazione alla omissione della fase del procedimento successiva all'offerta dell'indennità provvisoria (omissione che abbia impedito al proprietario di esercitare la facoltà relativa alla possibilità di ottenere la cessione volontaria del bene), va riconosciuta al privato una posizione di diritto soggettivo, rilevando in tale ipotesi che le norme procedimentali si pongono non come norme di azione, da cui deriva indiretta protezione la posizione del privato, ma come norme strumentali, connesse con quelle di relazione, che inerendo finalisticamente alla commisurazione dell'indennizzo, quale presupposto legittimante il potere della pubblica amministrazione, finiscono col tutelare in modo immediato e diretto la posizione del privato. In tale prospettiva non si può non pervenire alla conclusione che anche la cognizione della legittimità delle relative forme procedimentali rientra nella cognizione del giudice ordinario, potendola lo stesso accertare invia incidentale, senza in alcun modo sostituirsi ai poteri della P.A., in relazione al petitum dedotto in giudizio. Così disatteso il ricorso incidentale e la pretesa giurisdizione del giudice amministrativo, onde resta riaffermata la giurisdizione dell'adito giudice delle Acque Pubbliche, la cui competenza per la specialità della materia non è stata peraltro censurata, diversa sorte va riservata all'enunciato primo motivo del ricorso principale dell'ENEL, risultandone la piena fondatezza. In proposito, premesso che esattamente dalla sentenza impugnata si è ritenuto che, essendo l'espropriazione in esame avvenuta con decreto prefettizio del 2 novembre 1974, occorreva far capo alla disciplina risultante dal D.L. 2 maggio 1974 n. 247), peraltro non può convenirsi sullo ulteriore assunto della detta decisione, secondo il quale l'estensione a tutte le espropriazioni dello Stato e di altri enti pubblici (anche non territoriali) disposto dall'articolo unico della citata legge di conversione del 1974, riferendosi alle disposizioni contenute nel titolo II della legge n. 865 del 1971 (1) (relativa alla cessione volontaria del bene espropriando) in quanto attinente al sub procedimento espropriativo e non a quello volto alla determinazione dell'indennità, risultando per contro tale risultato ermeneutico del disposto del cennato articolo della legge n. 247 del 1974 in contrasto non soltanto con la natura e l'ambito di applicazione della detta normativa ma vieppù con lo stesso testuale dato normativo. Queste Sezioni Unite già le precedenti decisioni (cfr. 21.7.1981 n. 4690; 15.3.1982 n. 1673) sulla scia di un costante indirizzo giurisprudenziale hanno avuto occasione di rilevare che il comma premesso all'art. 4 del decreto n. 115 del 1974 della detta legge di conversione è espressione di un principio di carattere generale che va oltre la materia con tale legge regolata conferendo alla norma stessa un carattere innovativo e non semplicemente interpretativo delle disposizioni precedenti. Al riguardo, si è pure precisato che tale conclusione trova conferma, oltre che nella voluta generalità del testo normativo quanto al suo campo di applicazione, nella limitazione del richiamo, in essa contenute, alle sole disposizioni del titolo II della legge del 1971 "relative alla determinazione dell'indennità" e non anche alle altre disposizioni regolanti le competenze e il procedimento di espropriazione in materia di edilizia residenziale pubblica: limitazione, che non avrebbe avuto giustificazione (e si sarebbe anzi posta in contrasto con le precedenti norme, non derogate e non abrogate, in materia in materia di edilizia residenziale pubblica) ed alla quale deve, quindi, attribuirsi il significato che, per le espropriazioni disposte fuori dall'ambito della materia suddetta (ma comunque preordinate alla realizzazione di opere o d'interventi dello Stato, delle regioni, ecc.) - ferme le regole procedimentali proprie di ciascun tipo di espropriazione - l'indennità si determina secondo i criteri posti dalla legge n. 865 del 1971. Inoltre si è rilevato che - in consonanza al caso che ne occupa - tale norma astrattamente applicabile per essere sopravvenuta anteriormente alla pronuncia del decreto di espropriazione comporta il problema di stabilire se dei criteri in essa dettati mediante il richiamo di quelli indicati nella legge del 1971, il giudice dell'opposizione alla stima possa fare applicazione nella determinazione dell'indennità di espropriazione senza incorrere nel divieto del sindacato della scelta operata dalla P.A. in ordine al modello espropriativo da adottare in concreto. In proposito si è ricordato come questa Corte ha già ritenuto che nell'ambito delle espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato e degli altri enti pubblici, pur nel caso in cui il procedimento espropriativo si sia svolto secondo le modalità e con la struttura propria di quelle disciplinate dalla legge generale del 1865, l'indennità deve determinarsi in base ai criteri richiamati dalla legge del 1974 che il giudice dell'opposizione alla stima può direttamente applicare. Si è così sottolineato che qualunque ne sia il tipo, il procedimento espropriativo si conclude con la pronunzia del decreto di espropriazione, il quale, attuando il trasferimento del bene che s'intende acquisire mediante l'espropriazione, rappresenta il mezzo essenziale per conseguire lo scopo ultimo di essa, e l'indennità costituisce il ristoro del sacrificio, imposto all'espropriato, del suo diritto di proprietà, da liquidarsi secondo i criteri che, per il tipo di espropriazione adottato, vigono al momento del trasferimento del bene, ossia al momento della pronunzia del decreto di espropriazione che attua questo trasferimento. Orbene, delineato l'ambito della disciplina introdotta con le leggi del 1974, esso non può trovare limiti nel senso voluto dalla sentenza impugnata, cioé con l'esclusione dell'ipotesi della cessione volontaria del bene espropriando, disciplina dall'art. 12 su citato della richiamata legge del 1971, atteso che la pretesa afferenza di tale istituto alla normativa del sub procedimento di espropriazione, cui si riferisce la legge del 1974 nel suo implicito richiamo alle norme del capo II della legge del 1971 sulla determinazione dell'indennità, riceve indubbia smentita alla sua fondatezza dalla primaria considerazione che proprio la cessione volontaria del bene - a differenza dell'ipotesi di mera accettazione dell'indennità provvisoria del decreto di espropriazione, ponendosi così su di un piano del tutto alternativo al subprocedimento ablatorio: D'altro canto, la cessione volontaria - come questa Corte Suprema ha già avuto occasione di precisare nella sentenza n. 3549 del 1985 - si presenta specificamente articolata proprio come uno dei procedimenti esclusivi ed inderogabili per la determinazione dell'indennità di espropriazione, essendo correlata perentoriamente alla (comunicazione della) indennità provvisoria e trovando in questa il limite, entro il quale il prezzo maggiorato (non più del 50%) deve, d'imperio e quindi a pena di nullità, essere fissato dalle parti contraenti. In tal senso, infatti, la normativa dell'art. 12, come si è già indicato, non solo finisce con il tutelare in modo diretto ed immediato la posizione del proprietario del bene espropriando bensì quale norma strumentale inerisce anche finalisticamente alla commisurazione dell'indennizzo, si da non potersi non includere nella relativa disciplina della legge del 1971, cui la legge n. 247 del 1974 ha conferito natura ed efficacia di principio generale per le espropriazioni dello Stato e degli enti pubblici. A tale conclusione consegue che, riconosciuta nel proprietario del bene espropriando a termini dell'art. 12 su citato cui la causa sarà rinviata si pone la debita disanima dell'azione risarcitoria che l'ENEL ha formulato in relazione al denegato esercizio di tale suo diritto, di cui l'esaminata incidenza della legge n. 247 del 1974 nella relativa procedura epropriativa conclusasi posteriormente alla sua entrata in vigore importava il riconoscimento, dovendosi tenere fermo il principio che la volontà della P.A. non può estrinsecarsi se non nel modo cui è vincolata e quindi con l'adozione dei criteri che per legge sono collegati al procedimento prescelto e con i quali la misura dell'indennità in concreto determinata deve confrontarsi anche sul piano fattuale della sua adeguatezza (cfr., per riferimenti, S.U. 15.3.1982, n. 1673). In questa prospettiva occorre procedere all'esame della specifica censura della ricorrente principale in ordine all'esclusione dell'applicazione della legge n. 10 del 1977 (per quanto riguarda la disciplina della determinazione dell'indennità di espropriazione), che l'impugnata sentenza ha fondato sul dettato dell'art. 19 della detta legge, per cui le disposizioni del precedente art. 14 "non si applicano ai procedimenti in corso se la liquidazione dell'indennità sia divenuta definitiva o non impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato", e sulla limitazione del riferimento " ai procedimenti in corso" a quelle concernente l'emissione del decreto di espropriazione nonché sulla conseguenza che le nuove norme del 1977 sulla liquidazione non operano quando (come nella specie) l'espropriazione sia già avvenuta anteriormente. Peraltro, per la connessione del tema proposto, si presenta opportuna la congiunta disamina del secondo motivo del ricorso principale con cui l'ENEL lamenta "violazione dell'art. 20 legge 22.10.1971 n. 865,come modificato dall'art. 14 legge 28.1.1977 n. 10, nonché degli artt. 2 e 3 legge 29.7.1980 n. 385 in relazione all'art. 200 lett. b) T.U. 11.12.1933 n. 1775" in relazione alla determinazione - nella misura di 1-12 per anno dell'indennità di espropriazione - dell'indennità di occupazione, sostenendo che erratamente si era esclusa l'efficacia retroattiva dell'art. 3 della legge n. 383 del 1980 che per contro aveva introdotto una sanatoria in relazione a tutti i giudizi in cui era in contestazione l'ammontare della indennità di espropriazione con la conseguente applicabilità per l'indennità di occupazione dell'art. 2 della legge del 1980. Al riguardo il ricorrente non condivide il pensiero del Tribunale che le norme transitorie dell'art. 19 della legge n. 10 del 1977 ne solo quando non sia emanato il decreto di esproprio, osservando che una tale interpretazione condurrebbe ad un risultato contrario all'indicata volontà legislativa, ostando per tutti i giudizi pendenti - specie quelli di competenza regionale - l'avvenuto esaurimento del procedimento amministrativo. In subordine il ricorrente deduce che la linea interpretativa del Tribunale comportava la illegittimità costituzionale dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971 (come modificato dallo art. 14 della legge n. 10 del 1977) per la diversa determinazione dell'indennità di occupazione per le opere pubbliche regionali rispetto a quelli statali, in violazione con l'art. 3 Cost. Le censure così esposte vanno accolte nei limiti che saranno delineati. Deve essere al riguardo ricordato che costituisce dato acquisito della giurisprudenza di questa Corte Suprema che, nel caso di successione di leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità, deve farsi riferimento, ai fini della individuazione delle norme applicabili per la liquidazione della indennità di espropriazione, alla legge in vigore al momento della emanazione del decreto di espropriazione, essendo tale decreto l'atto che realizza il trasferimento coattivo del bene e fa sorgere il diritto all'indennizzo, salvo che la legge sopravvenuta od implicita previsione di retroattività. Quindi, si è ritenuto da questa Corte (v. Cass. 18.9.1979 n. 4034), che la normativa contenuta nell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 nel sostituire o modificare alcune disposizioni della legge n. 865 del 1971 (modificata con il d.l. 2 maggio 1974 n. 247) trova applicazione quale ius superveniens soltanto nei limiti della disposizione transitoria del successivo art. 19 con la conseguenza che pur estendendo tale disposto della legge n. 10 del 1977 le sue norme che concernono la determinazione della indennità di espropriazione e di occupazione anche ai procedimenti in corso, tranne che la liquidazione della indennità non sia al momento di entrata in vigore della legge "già divenuta definitiva o non impugnabile o definitiva con sentenza passata in giudicato", il riferimento retroattivo della legge suddetta - come risulta da tutta la sua complessa disciplina - è chiaramente limitato ai procedimenti ablatori in corso regolati ed attuati secondo la normativa delle legge n. 865 del 1971 e n. 247 del 1974 (cfr. altresì tra le altre Cass. 25.5.1983 n. 3590; Cass. 20.1.1982 n. 353; Cass. 30.12.1981 n. 6771; Cass. 23.4.1981 n. 2395; Cass. 17.12.1980 n. 6523; Cass. 14.1.1980 n. 326). Orbene, in tale indirizzo non si può prestare assenso all'interpretazione al riguardo compiuta dalla sentenza impugnata che ha limitato l'ambito del "procedimento in corso" soltanto a quello amministrativo, concernente l'emissione del decreto di espropriazione, con la conseguenza che le nuove norme sulla liquidazione delle indennità di espropriazione e di occupazione, dettate dalla legge n. 10 del 1977, non opererebbero tutte le volte che vi sia già stata l'espropriazione, trovando il fondamento di tale convincimento ermeneutico, cioé la superfluità dell'espressione suddetta, ove riferita al procedimento giudiziario, in presenza della condizione della definitività o non impugnabilità della liquidazione, non superabile smentita nella testuale estensione della riserva di retroattività espressa dall'art. 19. Questa norma, infatti, non contiene la previsione del necessario concorso di due condizioni: l'una della pendenza del procedimento amministrativo e l'altra della non definitività della liquidazione della indennità, sicché la mancanza dell'una di esse (del procedimento amministrativo ancora in corso) sia sufficiente ad escludere la applicabilità della disciplina transitoria ancorché sia in contestazione la misura dell'indennità, bensì ha articolato una serie disgiunta di successive ipotesi attinenti alla liquidazione dell'indennità, passando dalla previsione della sua definitività attinente al procedimento amministrativo a quella della sua non impugnabilità afferente alla sua mancata opposizione per concludere con la previsione della sua definizione con sentenza passata in giudicato, che non può non correlarsi al procedimento giudiziario che, a prescindere dalla compiutezza o meno della procedura ablatoria, abbia ad oggetto ancora la misura dell'indennità. La tale prospettiva dell'incidenza operativa della legge n. 10 del 1977 - alla stregua della disciplina transitoria dell'art. 19 - nei procedimenti giudiziari ancora in corso sulla liquidazione della misura della indennità di espropriazione o di occupazione (v. per l'implicita adesione, da ultimo: Cass. 16.12.1985 n. 6373; Cass. 16.1.1986 n. 226) converge significativamente la considerazione della analoga disposizione dell'art. 3 della legge n. 385 del 1980, cui la sentenza impugnata ha con la riferita argomentazione ermeneutica del pari negato ingresso nella specifica disciplina dell'indennità di occupazione, ancora "sub judice", dovendosi ricordare in proposito che da questa Corte Suprema (dalla decisione a Sezioni Unite n. 1673 del 1982) si è ritenuto costantemente che momento saliente e discriminante dell'applicabilità della detta legge del 1980 è non già la chiusura del procedimento amministrativo bensì soltanto la definizione della controversia sull'indennità o comunque il carattere definitivo di essa restando irrilevante l'avvenuta conclusione in sede amministrazione del procedimento. Orbene, da tale prospettiva deve prendersi l'avvio per puntualizzare quanto alla fattispecie che ne occupa che in relazione alla pretesa risarcitoria dell'ENEL per l'omesso esercizio del diritto di cessione volontaria del bene espropriando i limiti della stessa vanno ancorati non solo alle previsioni delle leggi del 1971 e del 1974 al riguardo della determinazione dell'indennità di espropriazione, ma benanco alla specifica disciplina dell'art. 14 della legge n. 10 del 1977 che al primo comma ha modificato (nel 50%) il limite invalicabile del prezzo della detta cessione, dovendosi tenere presente che sa al riguardo della misura dell'indennità di espropriazione è mancata una valida impugnazione della sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli (risultato inammissibile perché tardivo l'appello incidentale, avente natura autonoma, proposto dalla Cassa per il Mezzogiorno) non per questo è avvenuto profilandosi a termini dell'art. 19 della legge n. 10 del 1977 quel passaggio in giudicato della sentenza determinativa della misura dell'indennità di espropriazione, ostativa all'operatività della detta legge nel giudizio in corso. Al riguardo, infatti, deve considerarsi che ove si rifletta sulla esaminata natura della posizione riconosciuta al proprietario in ordine alla cessione volontaria del bene espropriando nonché sul configurarsi tale specifica fase come attinente al procedimento di determinazione dell'indennità di espropriazione anzi come uno dei subprocedimenti esclusivi ed inderogabili per quella determinazione, non può non riconoscersi nella presente controversia, ancorché residui soltanto il profilo risarcitorio per il mancato esperimento del detto diritto, quella contestazione circa l'adozione di uno dei criteri, che in ordine alla determinazione dell'indennità per legge sono collegati al procedimento ablatorio attuato, finalisticamente intesa al riscontro fattuale dell'indennità determinata in relazione alla sua adeguatezza, concorrendo ad integrare l'indennità dovuta al proprietario e così facendone sostanzialmente parte, e quindi una controversia ancora in atto in ordine alla liquidazione dell'indennizzo del proprietario espropriato. A questo punto occorre anche precisare che la cennata operatività della legge n. 10 del 1977 non trova limiti in relazione alle pronunce della Corte Costituzionale, dovendosi tenere presente che - come indicato da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 5401 del 24.10.1984 - la dichiarazione di illegittimità costituzionale dello art. 16, commi quinto, sesto, settimo della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (come modificato dall'art. 14 legge 28 gennaio 1977 n. 10), resa con sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980 - come si evince dal dispositivo interpretato alla luce della relativa motivazione - si riferisce soltanto alle aree a destinazione edilizia, per le quali è stato rilevato il contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost. in difetto di correlazione tra indennità espropriativa ed effettiva consistenza del bene. Infatti ne consegue che la richiamata disciplina è tuttora in vigore per quanto attiene alla determinazione dell'indennità di esproprio di aree a destinazione agricola - come, è dato pacifico, nella specie che ne occupa - le cui oggettive caratteristiche sono contemplate dalla citata legge per una liquidazione dell'indennizzo non svincolato dal valore effettivo del cespite (v. anche successivamente, Cass. 18.12.1985 n. 6462). Peraltro, in considerazione della cennata (pacifica) natura agraria del suolo espropriato, non possono avere incidenza - neppure ai fini dell'indennità di occupazione di cui si tratterà successivamente - le disposizioni della legge n. 385 del 1980 (anch'essa dichiarata illegittima, "in parte qua", con la sentenza n. 223-1983 della Corte Costituzionale), sol che si rifletta che la stessa, volta a regolamentare la materia per adeguarne la disciplina alle indicazioni della citata sentenza n. 5-1980 della Corte Costituzionale, ed a questa espressamente correlata, non è di conseguenza estensibili alle espropriazioni di aree a destinazione agraria (cfr. in motivazione Cass. 16.1.1986 n. 226). Nel così delineato quadro normativo trova - quindi - risposta positiva la doglianza dello ENEL per il mancato adeguamento dell'indennità di occupazione a termini dell'art. 14 della legge n. 10 del 1977. Infatti, tenuto presente che per la liquidazione di detta indennità l'applicazione della normativa della legge n. 865 del 1971 ed in ispecie del criterio dettato dall'art. 20, effettuata dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riguardando l'appello dell'ENEL al mancata applicazione della modifica apportata dalla legge n. 10 del 1977 all'entità, non è stata specificamente impugnata tal che sul punto si è formato il giudicati interno - che questo giudice di legittimità può rilevare d'ufficio - ne discende che come non era dato al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche escludere l'applicabilità della riferita legge del 1971, divenuta ormai regola intangibile della occupazione attuata dall'espropriante, così dallo stesso giudice di appello non si poteva negare l'incidenza modificativa dell'entità dell'indennità, apportata dall'art. 14 della legge n. 10 del 1977. Al riguardo - invero - mentre non era di ostacolo l'addotta disposizione transitoria dell'art. 19 della detta legge - che si riferisce anche all'indennità di occupazione e ne prevede l'applicabilità ai procedimenti in corso salva la definitività della liquidazione - atteso che, come in precedenza si è specificamente indicato, in presenza della persistente controversia giudiziale sulla liquidazione dell'indennità era del tutto irrilevante l'avvenuta anteriore definizione del procedimento amministrativo; d'altro canto il detto giudice d'appello non ha considerato che l'invocatura previsione di una maggiore entità in ragione di un dodicesimo dell'indennità di espropriazione trova espresso e specifico riferimento nel penultimo comma dell'art. 14 stesso con il correlativo richiamo al terzo comma dell'art. 20 della legge del 1971, ed alla pregressa minore (un ventesimo) misura dell'indennità ivi disciplinata, con la conseguenza che in ordine alla misura della indennità in esame il ragguaglio per ciascun anno doveva essere compiuto non più ad un ventesimo, bensì ad un dodicesimo dell'indennità dovuta per l'espropriazione, come fondamentalmente richiesto dall'espropriato. In conclusione delle esposte considerazioni, mentre il rigetto del ricorso incidentale della Cassa per il Mezzogiorno porta alla dichiarazione della giurisdizione dell'adito Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, l'accoglimento - nei limiti delineati - dei due motivi del ricorso principale proposto dall'ENEL comporta in cassazione della sentenza del detto Tribunale Superiore ed il rinvio della causa allo stesso perché proceda ad un nuovo giudizio attenendosi ai principi di diritto enunciati nonché provveda alla regolamentazione delle spese anche del giudizio di cassazione. ""
CASS 13667/2004: "" - il 30 novembre 1990 il comune aveva adottato una nuova variante ed approvato il progetto esecutivo per verde pubblico attrezzato, e il 20 dicembre 1991 aveva notificato alla Predil il deposito degli atti relativi all'espropriazione; - in data 1 marzo 1992 la Predil aveva chiesto al Tribunale di Milano, in contraddittorio con il comune e la regione, un indennizzo per il tempo trascorso dalla data di apposizione dei vincoli di inedificabilità a quella dell'espropriazione, Giudizio conclusosi con sentenza declinatoria della giurisdizione, confermata dalla Corte d'appello di Milano 11 febbraio 1997 (questa sentenza e stata tuttavia successivamente cassata dalla Corte suprema di cassazione con sentenza 23 febbraio 2000 n. 33, che ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulle domande proposte dalla Predil e rinviato la causa al Tribunale di Milano); - il 20 gennaio 1994 il valore espropriativo dell'area era stato determinato in via provvisoria (previa revoca di un precedente decreto 17 luglio 1992, a causa del jus superveniens contenuto nella l. n. 359/1992) in L. 445.846.500, da ridurre a norma dell'art. 5 bis della legge n. 359/1992 a L. 267.507.910; - il 6 giugno 1994 il Presidente della Provincia aveva disposto l'espropriazione (con decreto impugnato dalla parte davanti al giudice amministrativo), e confermato l'indennità dovuta nella misura di L. 267.507.910. Il comune di Garbagnate, costituitosi, eccepì l'incompetenza della corte d'appello per tutte le domande diverse da quella avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di espropriazione, l'applicabilità - quanto a quest'ultima - delle norme di cui alla legge n. 815/1971, e l'infondatezza dalla demanda di rivalutazione monetaria dell'indennità di espropriazione. La Regione Lombardia, costituita a sua volta, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva all'aziona di determinazione dall'indennità di espropriazione, unica domanda in relaziona alla quale potesse ravvisarsi la competenza della corte d'appello. Con sentenza 4 novembre 1997 n. 3146, la Corte d'appello di Milano, pronunciando definitivamente sulle domande proposta nei confronti della Regione Lombardia, e non definitivamente su quelle proposta nei confronti del comune di Garbagnate, si dichiarò competente esclusivamente a conoscere la domanda relative alla determinazione dell'indennità di esproprio, a norma dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e dichiarò il difetto di legittimazione passiva della Regione Lombardia alla relativa domanda proposta dalla Predil, che condannò alle spesa del giudizio; rimise quindi gli atti sul ruolo del Consigliere istruttore per la prosecuzione del giudizio di determinazione dell'indennità di espropriazione nel rapporto tra Predil e Comune di Garbagnate Milanese. La predetta sentenza fu impugnata per cassazione dalla Predil, unitamente alle ordinanza che avevano disposto una consulenza tecnica, a successivamente sospeso il giudizio medesimo. Con sentenza delle Sezioni unite 8 agosto 2000 n. 549, la Corte suprema di cassazione dichiarò inammissibile il ricorso, e ciò: - per la parte in cui impugnava la sentenza non definitiva, perchè la stessa parte aveva fatto riserva di impugnazione unitamente alla sentenza definitiva) - per la parte in cui impugnava la sentenza pronunciata in via definitiva sulle domande proposte contro la Regione Lombardia, a causa della genericità dei motivi - per la parte in cui impugnava l'ordinanza istruttoria, perchè si trattava di provvedimento non impugnabile in via autonoma dalla sentenza che conclude il giudizio; - infine, per la parte in cui impugnava l'ordinanza di sospensione, perchè, anche a voler ritenere che la parte avesse inteso proporre in sostanza un regolamento di competenza a norma dell'art. 42 c.p.c., l'impugnazione era stata proposta fuori termine. Nel frattempo, essendole stata notificata il 27 febbraio 1997 la stima definitiva dell'indennità di espropriazione, con cui si valutava in L. 200.000 ma il valore venale del terreno e si calcolava l'indennità in L. 297.341.550 a norma dell'art. 5 bis della legge n. 359/1992, la stessa Predil aveva chiamato in giudizio, davanti alla Corte d'appello di Milano, il Comune di Garbagnate Milanese e la Regione Lombardia con atto di citazione notificato il 25 marzo 1997, opponendosi a questo decreto (causa n. 769/1997). Con distinte ordinanze 75/1 e 76/1 in data 18 gennaio 1998, le due cause furono sospese nell'attesa della definizione, da parte del TAR Lombardia, dei giudizi amministrativi conseguenti alle impugnazioni proposte dalla Predil contro il provvedimento di determinazione dell'indennità provvisoria e contro il decreto di espropriazione, e furono riassunte in data 7 giugno 2000. Con ricorso del 7 ottobre 2000, la Predil Anstalt propose - nelle cause n. 2990/96 e 769/97, la cui udienza di riassunzione era fissata per il giorno 10 ottobre 2000 - istanza di ricusazione nei confronti del collegio giudicante della Corte di appello di Milano, cui addebitava, nel pronunciare i provvedimenti sopra ricordati (sentenza n. 3146 del 4 novembre 1997 e ordinanza istruttoria di rimessione sul ruolo, nonchè ordinanze nn. 75 e 76 18 gennaio 1998, di sospensione dei giudizi), di essersi rivelata carente di imparzialità oggettiva, per aver rifiutato di applicare le norme della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo in luogo di Quelle nazionali. Con ordinanza del 25 ottobre 2000, la Corte di appello di Milano dichiarò inammissibile l'istanza osservando che entrambe le cause pendevano in fase istruttoria davanti al Consigliere istruttorio designato, sicchè in quella fase non era ipotizzabile neppure astrattamente alcuna ipotesi di incompatibilità nei confronti di Magistrati diversi da quest'ultimo; e che, d'altra parte, i motivi di incompatibilità fatti valere nei confronti di detto Consigliere non rientravano in alcuna delle ipotesi tassativamente previste negli art. 51 e 52 del c.p.c.. Contro l'ordinanza di rigetto, la Predil presentò ricorso alla Corte Suprema di Cassazione, che con sentenza 26 marzo 2002 n. 4297 lo dichiarò inammissibile, stante il difetto di carattere definitivo dell'ordinanza, e la conseguente necessità di impugnarla esclusivamente con la sentenza che definisce il giudizio. I due giudizi, pendenti in istruttoria, furono riuniti con ordinanza 16 giugno 2001, ed istruiti con assunzione di consulenza tecnica d'ufficio. Con sentenza in data 21 giugno 2002, la Corte d'appello di Milano, pronunciandosi nelle cause riunite instaurate l'una (n. 2990/96) dalla Predil Anstalt contro il Comune di Garbagnate Milanese, (unica parte convenuta rimasta in causa dopo la precedente sentenza non definitiva), e l'altra (n. 769/97) contro lo stesso comune ed inoltre contro la Regione Lombardia, dichiarò il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima anche in relazione alla domanda di determinazione dell'indennità di espropriazione proposta dalla Predil nella causa n. 769/97; ritenuta poi la qualificazione dell'area espropriata come area agricola, determinò l'indennità di espropriazione in L. 8.118.800, pari ad euro 4.192,60, condannando la Predil, soccombente, alle spese del giudizio. Per la cassazione delle due sentenze, quella non definitiva in data 4 novembre 1997, e quella definitiva in data 21 giugno 2002, che le è stata notificata il 3 dicembre 2002, ricorre la Predil Anstalt, con atto notificato il 31 gennaio 2003, con quattro motivi rivolti contro la sentenza non definitiva e cinque contro quella definitiva. Il Comune di Garbagnate Milanese e la Regione Lombardia resistono con controricorsi notificati, rispettivamente, il 12 marzo 2003 e il 5 marzo 2003. La ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 1. Avverso la sentenza non definitiva, pronunciata dalla Corte d'appello di Milano in data 4 novembre 1997 n. 3146, la società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro il Comune di Garbagnate Milanese (unica parte rimasta in causa dopo che è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Lombardia, con sentenza definitiva passata in cosa giudicata) con quattro motivi. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, con richiamo all'art. 360 n. 2 c.p.c., la violazione delle norme sulla competenza. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, con richiamo all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione di norme di diritto internazionale, e precisamente degli articoli: - 6, 13 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo ed 1 del relativo primo protocollo; - 177 del trattato CEE; nonchè di norme della legge interna, e precisamente degli articoli: - 46 della legge n. 2359 del 1665; - 1288 c.c.; - 14 e 19 della legge n. 865 del 1971; - 11 legge n. 413/1991; - 2055 c.c. Con il terzo motivi di ricorso si denuncia, con richiamo all'art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza o del procedimento. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, con richiamo all'art. 360 n. 5 c.p.c., il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. La parte ricorrente, dopo aver ®tranciato distintamente i mazzi di impugnazione dai quali intenda avvalersi contro la sentenza non definitiva, dichiara di voler trattare tali motivi congiuntamente per semplicità di lettura e comprensione. Lo scopo allagato, tuttavia, non costituisce valido titolo per sottrarsi all'osservanza del principio che il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede l'annullamento, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione - per ciascun motivo di ricorso - del capo di pronunzia impugnata, e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, o le carenze della motivazione. L'individuazione precisa delle ragioni di doglianza offerte dalla decisione impugnata, infatti, in quanto attività tipicamente difensiva, è riservata alla parte ricorrente, e non deve essere rimessa al giudice. Ora, la trattazione congiunta di temi disparati, ordinati secondo uno schema logico del tutto indipendente dai motivi di ricorso indicati in premessa, intende appunto rimettere al giudice la ricerca e la valutazione della possibilità di riferire ai mezzi di impugnazione, genericamente premessi, singole frasi o spunti critici dell'esposizione, isolati dal contesto, ciò che non è ammissibile. Nel caso sottoposto all'esame della Corte, infatti, i motivi enunciati non hanno intrinseco collegamento. In particolare, la questione di competenza e quella dalla nullità della sentenza o del procedimento sono del tutto autonome sia tra loro, e sia rispetto agli altri due motivi, e non consentono una trattazione congiunta. Il ricorso, per questa parte, può essere esaminato, pertanto, solo nella misura in cui, nel corso dell'esposizione, affermazioni critiche presentino un riferimento preciso a parti specificate della sentenza non definitiva, e al tempo stesso un collegamento inequivoco ai mezzi di impugnazione indicati in premessa, l'ammissibilità e la fondatezza dei quali deve essere in tal modo distintamente verificata. 1.1. In ordine al primo motivo di ricorso, vertente sulla competenza della Corte d'appello a conoscere delle domande, proposte in causa, diverse da quella avente ad oggetto la determinazione dell'indennità di espropriazione propriamente detta, e cioè le domande di risarcimento dei danni derivati dalla imposizione di vincoli alla proprietà, e di tutti i danni patrimoniali e morali che sarebbero derivati dalla vicenda espropriativa, la ratio decidendi della sentenza impugnata è indicata (par. 3.1) nei limiti posti dall'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 alla speciale competenza attribuita alla corte d'appello. Il giudice milanese si è basato sul carattere eccezionale di questa speciale competenza delle corti d'appello a giudicare in unico grado, e sulla conseguente impossibilità di estenderla a materie diverse da quella indicate dal legislatore. Nel ricorso, questa interpretazione della norma sulla competenza, contenuta nell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, non è specificamente censurata. Accanto a rilievi critici del tutto generici in ordine alle norme del diritto internazionale che dovrebbero trovare applicazione nella liquidazione dell'indennità di espropriazione (attinenti alla questione di merito, e per ciò stesso non riferibili alla pronuncia in esame, che verte sull'individuazione del giudice competente, nell'ordinamento interno, a dare risposta alla domanda di giustizia), o diretti a censurare supposti vizi di motivazione (nel qual caso l'inammissibilità delle censure discende, ancor prima che dalla loro genericità, dal fatto stesso di denunciare vizi di motivazione in relazione ad una questione di competenza connessa all'esatta interpretazione della legge), nel ricorso si rinviene peraltro l'osservazione che nessuna norma accessibile, precisa e prevedibile vietava alla corte adita di accogliere la domanda dell'attrice, e che l'art. 14 della legge n. 865/1971 e l'art. 12, comma 2 c.p.c. (ma si tratta, in realtà, delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile) le avrebbero consentito di attingere ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, di cui fanno parte l'art. 6.1 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, e 111 della Costituzione. Il motivo di censura, ammissibile entro questi limiti, è però infondato. La legge, nella parte in cui disciplina il riparto delle competenze attribuite ai giudici ordinari, obbedisce ad elementari ragioni di razionalità, comuni a tutti gli ordinamenti giuridici moderni, il sistema italiano stabilisce nell'art. 9 c.p.c. (nel testo vigente al tempo dell'introduzione del giudizio: "Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza del giudice di pace o del pretore") una regola assolutamente generale, per la quale, in difetto di speciali previsioni contenute in altre disposizioni di legge (quale, appunto, quella che attribuisce alle corti di appello, quali giudici di unico grado, la competenza in materia di determinazione della indennità di espropriazione per pubblica utilità), la domanda diretta a far valere un diritto è validamente proposta davanti al tribunale competente per territorio. E, tenuto anche conto della più capillare (rispetto alle corti d'appello) distribuzione territoriale dei tribunali, è indubbio che tale regola non solo sia precisa, e - per la sua generalità - massimamente prevedibile, ma indichi anche, a chi intende proporre un'azione, un giudice accessibile. La norma sulla generale competenza del tribunale a giudicare in primo grado, che qui deve trovare applicazione, e la cui diretta applicabilità esclude evidentemente ogni possibilità di ricorso all'analogia prevista nel secondo comma dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, non si pone in contrasto con la già citata norma della convenzione europea, alla quale da invece esecuzione nella parte in cui con essa si chiede espressamente che il giudice competente a pronunciarsi sia stabilito dalla legge. Essa non contrasta neppure con l'art. 111 della Costituzione; al contrario, la sua applicazione rigorosa si conforma all'art. 25 Cost., che erige a principio costituzionale quello del giudice naturale precostituito per legge. Nessuna attinenza con il tema - investito dal motivo di ricorso qui esaminato - della competenza a giudicare su azioni contro la pubblica amministrazione per danni non coperti dall'indennità di espropriazione, quali sono quelle p®r le quali la corte territoriale si è dichiarata incompetente, presenta poi l'invocato art. 14 della legge n. 865, che - al contrario - intende limitare al concorso sull'indennità di espropriazione i diritti che possono essere fatti valere in relazione al bene legittimamente espropriato. B nessuna attinenze hanno con lo stesso tema le considerazioni sul riparto delle funzioni giurisdizionali tra giudici ordinar ed amministrativi, in materia di risarcimento del danno de espropriazione, su cui la ricorrente indugia, senza tradurre in una questione di giurisdizione. D'altra parte, non si deve confondere la questione dell'individuazione del giudice ordinario competente a conoscere della demanda proposta in causa (la corte milanese ha limitato la sua competenza quale giudice di primo grado alle domande fondate sull'art. 19 della legge n. 865/1971, declinandola per le altre a favore del tribunale) con quella della giurisdizione; questione, questa seconda, della quale la corte medesima, appunto per aver anteposto l'indagine sulla propria competenza funzionale, e per averla conclusa con esito negativo, non aveva più motivo di occuparsi, e che deve conseguentemente ritenersi estranea al presente dibattito processuale. L'osservazione che precede deve essere ripetuta anche a proposito della risposta data dalla corte territoriale alla domanda dell'attrice, di affannare che le somme riconosciute alla Predil a titolo di indennità di esproprio e di risarcimento del danno sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi tipo. Come ricorda la stessa ricorrente, la sentenza impugnata afferma, a questo proposito (pag. 38), che quella demanda è "sicuramente estranea rispetto ai limiti di competenza, ma anche alla giurisdizione del giudice ordinario". Ora, l'affermazione che la corte adita era sicuramente incompetente a pronunciarsi in primo ed unico grado su quella domanda definiva per quella parte il giudizio, e precludeva ogni altra affermazione; in particolare, essa comportava che sulla questione della giurisdizione del giudice ordinario (o tributario) dovesse pronunciarsi il tribunale territorialmente competente. L'ordine di successione adottato per l'esame delle diverse questioni, che nel ricorso non è fatto oggetto di specifico motivo di censura e che non può conseguentemente essere sindacato in questa sede, era incompatibile con l'affermazione successiva, concernente la giurisdizione, e la degradava a mero abitar dietim, superfluamente ripetuto in dispositivo (dove il diniego "comunque" della giurisdizione sul punto è preceduto, nella stessa pagina, dall'affermazione che la domanda esula dalla competenza della corte d'appello). Ora, considerata la portata non decisoria di tali affermazioni, correttamente la ricorrente non propone, tra i mezzi di impugnazione, la Questione della giurisdizione (art. 360 n. 1 c.p.c.), limitandosi a sollevare una questione di competenza (art. 360 n. 2 c.p.c.), ma incoerentemente, poi, trattando della competenza, introduce questioni attinenti alla giurisdizione ed estranee, come s'è detto, ai temi pertinenti all'impugnazione della sentenza. 1.3. Il secondo motivo di ricorso intende denunciare una serie di violazioni di norme sostanziali, che sarebbero state commesse dal giudice nell'affrontare il merito della causa. La sentenza non definitiva, che con il mezzo in esame si chiede di cassare, non ha però affrontato alcuna questione di merito. Essa (oltre ad escludere la legittimazione passiva della Regione Lombardia, con statuizione definitiva e passata in cosa giudicata, che qui non interessa) si è pronunciata soltanto sulla propria competenza a giudicare delle domande proposte dalla Predil (affermandola esclusivamente per quelle fondate sull'art. 19 della legge n. 865/1971, e negandola per tutte le altre). Nella sentenza in questione, pertanto, non si rinviene alcuna affermazione per la quale possa farsi questione di contrasto o sintonia con le norme della convezione europea dei diritti dell'uomo, e specificamente con l'art. 1 del relativo primo Protocollo, che sancisce il diritto al rispetto dei propri beni, e a non essere privato della proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Inammissibili, per la loro genericità o per lo loro inconcludenza rispetto allo scopo perseguito con il mezzo d'impugnazione qui esaminato, sono le considerazioni svolte in ricorso a proposito dell'applicazione della citata Convenzione europea, e del diritto internazionale, della responsabilità della pubblica amministrazione, della cosiddetta espropriazione di valore, e del rinvio alla Corte di giustizia CE e alla Corte Costituzionale) al qual proposito dovendosi, peraltro, incidentalmente ricordare l'insegnamento di questa Corte, secondo il quale, mentre le nome della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 848 del 1955) e del relativo primo protocollo addizionale sono state introdotte nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria degli Atti contenenti i relativi ordini di esecuzione, e dunque sono certamente parte integrante dall'ordinamento interno (Case. 8 luglio 1996 n. 6672), per altro verso il par. 2 art. 6 del trattato di Maastricht del 7.2.92, che impone all'Unione il rispetto dei diritti fondamentali della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, costituisce una direttiva per le istituzioni comunitarie e non una norma comunitaria rivolta agli stati membri, onde, non potendo ritenersi che le disposizioni della suddetta Convenzione e quelle del Trattato costituiscano parte integrante del diritto comunitario, non può demandarsene l'interpretazione alla Corte di giustizia della Comunità, con la conseguenza che va dichiarata inammissibile la richiesta di rinvio pregiudiziale a tale scopo proposta (Cass. 19 luglio 2002 n. 10542); e ciò, fermo restando che le pretese violazioni delle disposizioni della predetta Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, in ragione della genericità o aspecificità di dette norme di riferimento, devono necessariamente far capo alla normativa interna vigente al momento delle violazioni medesime (Cass. 14 giugno 2002 n. 8503), la cui identificazione e corretta applicazione costituiscono premessa imprescindibile - quantunque omessa nel ricorso - all'accertamento delle eventuali violazioni della Convenziona medesima. Ed inammissibili per la stessa ragione, di rivolgersi contro una sentenza che ha pronunciato esclusivamente sulla competenza, sono anche le altre questioni adombrato, relative alla configurabilità - nelle violazioni connesse dalla pubblica amministrazione nell'espropriazione del bene - di un illecito ex art. 2043 c.c., alla rivalutazione monetaria di un danno patrimoniale, agli interessi composti sulle somme rivalutate annualmente e al regime fiscale delle somme da corrispondere in conseguenza dell'espropriazione. Il secondo motivo d'impugnazione è, conseguentemente, inammissibile. 1.3. In ordine al terzo motivo di ricorso contro la sentenza non definitiva, vertente sulle nullità della sentenza o del procedimento, deve innanzi tutto escludersi che la corte d'appello abbia eluso la domanda avente ad oggetto il risarcimento della cosiddetta espropriazione di valore (par. 32 del ricorso). In ordine a tale domanda, infatti, la corte si è motivatamente dichiarata incompetente (pagine 30-32 e 59 della sentenza), con pronuncia idonea a definire il giudizio per questa parte e non congruamente censurata con il primo motivo di ricorso. Inammissibili sono poi le questioni sollevate in relazione alla nomina di un collegio peritale, in luogo del consulente tecnico (par. 43 del ricorso), posto che, come del resto ricorda la stessa ricorrente, il tema non è affrontato nella sentenza qui impugnata (e non poteva esserlo, per la sua natura meramente ordinatoria), ma solo nell'ordinanza collegiale emessa in pari data, e che, rifluendo nella successiva sentenza definitiva, è suscettibile d'impugnazione solo con quest'ultima, sotto il profilo delle sue implicazioni nella decisione di merito. Anche questo motivo, pertanto, deve essere respinto. 1.4. Quanto all'ultimo motivo, vertente su vizi di motivazione su punti decisivi, nel ricorso non si rinviene alcuna indicazione in ordine ai punti che sarebbero decisivi e delle ragioni per le quali lo sarebbero. D'altra parte, la natura delle questioni affrontate nella sentenza non definitiva, che erano esclusivamente questioni di competenza, non lasciava significativo spazio, nel presente giudizio, al sindacato di legittimità della motivazione, perchè questioni di sufficienza e congruità della motivazione sono inammissibili quando si tratti d'interpretazione della legge (rispetto alla quale la motivazione del giudice di merito non costituisce vizio autonomamente censurabile) e quando si tratti di stabilire la competenza (stante il potere d'esame diretto degli atti da parte della Corte di legittimità). Un accenno ad un difetto di motivazione è presente (par. 58) con riferimento al capo della sentenza che liquida le spesa processuali sostenute dalla Regione Lombardia; ma anche per questa parte la censura è inammissibile, perchè, per il capo di condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali dalla Regione Lombardia, dichiarata priva di legittimazione passiva alle domande proposte nel giudizio n. 2990/1996, la sentenza impugnata era definiva, sicchè la relativa questione doveva essere sollevata con il ricorso a suo tempo notificato alla Regione Lombardia avverso la stessa sentenza 4 novembre 1997 n. 3146. In conclusione questo motivo di ricorso è inammissibile. 2. Si devono ora esaminare i cinque motivi d'impugnazione proposti contro la sentenza definitiva, 21 giugno 2002 n. 1037. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia la nullità della sentenza in relazione ai motivi già svolti in sede d'istanza di ricusazione, presentata in data 7 ottobre 2000 nelle cause (allora ancora separate) un. 2990/1996 e 769/1997 (contro il relativo provvedimento di rigetto, la parte aveva proposto ricorso per Cassazione, dichiarato inammissibile con sentenza di questa corte 26 marzo 2002 n. 4297, che ha affermato l'impugnabilità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione solo unitamente alla sentenza successivamente pronunciata dal giudice ricusato). Nella predetta istanza, la parte aveva allegato che, nella sentenza n. 3146/1997 e nell'ordinanza n. 2230/97 per la nomina del consulente tecnico d'ufficio, il Collegio aveva espresso convinzioni sull'oggetto e sui fatti del procedimento principale, vertente sulla determinazione dell'indennità d'espropriazione, nel che doveva ravvisarsi un elemento pregiudicante l'imparzialità del collegio giudicante. In particolare, nella prima sentenza si escludeva che la lunghezza del procedimento espropriativo, che era cominciato 20 dicembre 1991, fosse imputabile all'amministrazione, e si imputava una prolungata inerzia alla dante causa dell'attrice; nell'ordinanza, si nominava un consulente singolo nonostante la richiesta della Predil di nomina di un collegio peritale, e si davano quesiti che indicavano come data di riferimento della stima quella del decreto d'esproprio invece che dell'imposizione del primo vincolo espropriativi in violazione dell'art. 5 bis comma 3 l. 8 agosto 1992 n. 359. La ricusazione, si aggiunge, era giustificata anche perchè la corte di legittimità esclude di poter sindacare le valutazioni del giudice dal merito in ordine all'entità del danno risarcibile o dell'indennità d'espropriazione, trattandosi d'apprezzamento di fatto. Il motivo, ancor prima che infondato, è inammissibile, perchè non si ricollega al contenuto dell'ordinanza impugnata, non considera le motivazioni addotte dal giudice di merito per dichiarare inammissibile la ricusazione proposta contro un collegio giudicante non ancora costituito, e conseguentemente non sottopone le relative affermazioni a specifica censura. E' pertanto sufficiente qui richiamare, in relazione all'effettivo contenuto dell'ordinanza impugnata, il principio enunciato già altra volta da questa corte, per il quale la ricusazione costituisce, come l'astensione, la manifestazione processuale dell'esigenza che il giudice, considerato come persona fisica, sia imparziale (Cass. 2 maggio 2002 n. 6257), sicchè non è ammissibile la ricusazione di un collegio astrattamente considerato, dovendo essa essere piuttosto diretta contro ciascuna delle persone fisiche che lo compongono, sul presupposto che per ciascuna di esse, singolarmente considerata, ricorrano i motivi tassativamente indicati dalla legge per tale istituto. Vero è che, nel caso in esame, entrambe le cause, per le quali l'istanza era proposta, erano ancora in fase istruttoria davanti al Consigliare istruttore, sicchè non esisteva un collegio giudicante, nè di conseguenza un collegio ricusabile; ciò costituisce, tuttavia, un'autonoma ed assorbente ragione d'inammissibilità dell'istanza di ricusazione, che non potrebbe essere giustificata dall'intento di prevenire la formazione di un collegio ricusabile. La ricusazione, infatti, e uno strumento diretto ad impedire la decisione della causa da parte di giudici concretamente designati, in presenza di tassative ipotesi che, per scelta del legislatore, impediscono un esercizio imparziale della funzione giurisdizionale o non lo fanno apparire tale. Essa non può avere una funzione meramente preventiva, indipendente dall'effettiva assegnazione della causa ad un collegio (Sez. un., ord. 8 ottobre 2001 n. 12345). Quantunque l'istanza di ricusazione fosse rivolta contro il collegio giudicante, e non contro l'istruttore in guanto tale, l'ultima considerazione vale ad escludere l'ammissibilità della proposta ricusazione anche sotto il profilo, implicato da ricorrenti affermazioni che si leggono nel ricorso, sul ruolo che l'istruttore avrebbe potuto avere nel seguito, quale relatore nel collegio giudicante da formare per la decisione sulla causa. Le ragioni d'inammissibilità originaria dall'istanza di ricusazione, sopra indicata, assorbono ogni altra considerazione. In particolare, resta assorbita la questione della possibilità (non illustrata dal ricorso) di ravvisare, nelle affermazioni indicate peraltro solo genericamente dalla Predil, e che sarebbero contenute nella sentenza non definitiva, dove mettono capo ad una dichiarazione d'incompetenza sulle domande di contenuto risarcitorio, un'anticipazione del giudizio sulla (diversa) domanda d'accertamento dell'indennità d'espropriazione (sempre che tali affermazioni fossero le medesime allegate nell'istanza di ricusazione a suo tempo proposta); e l'altra questione, posta dalla circostanza che l'anticipazione contenuta nell'ordinanza istruttoria, pronunciata nello stesso grado, esula dalla previsione dell'art. 51 n. 4 c.p.c., dove si fa riferimento ad altri gradi di giudizio. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si censura il capo della sentenza definitiva che esclude, anche per il secondo giudizio (n. 769/97), la legittimazione passiva della Regione Lombardia all'azione di determinazione dell'indennità d'espropriazione proposta dalla Predil. Al riguardo, si deduce di voler portare in questa sede, a sostegno della tesi della legittimazione passiva della Regione, quegli argomenti che la precedente sentenza di questa Corte, 8 agosto 2000 n. 549, rilevava non essere stati esposti nel ricorso contro la prima sentenza della corte d'appello. Il motivo è inammissibile, essendosi sul punto formato il giudicato tra le parti, in conseguenza della precedente sentenza della corte d'appello di Milano in data 4 novembre 1997 n. 3146, che ha escluso la legittimazione passiva della Regione Lombardia all'azione volta alla determinazione della giusta indennità d'espropriazione del suolo per cui è causa. Contro quella sentenza (definitiva, per questa parte) la Predil aveva proposto ricorso per Cassazione, dichiarato inammissibile da questa corte (sentenza delle Sezioni unite 8 agosto 2000 n. 549), con conseguente passaggio in cosa giudicata della sentenza di merito. Nè può istituirsi una distinzione d'oggetto tra i due giudizi, sul presupposto che il primo, nel quale si e formato il giudicato, instaurato in mancanza di un decreto impugnabile di determinazione definitiva dell'indennità d'espropriazione, verteva sul diritto della parte espropriata alla giusta indennità, mentre il secondo, nel quale e stata pronunciata la sentenza qui impugnata, verterebbe sull'impugnazione del decreto di determinazione definitiva dell'indennità. Al riguardo occorre ricordare che, a seguito della dichiarazione d'illegittimità costituzionale dall'art. 19 leggo 22 ottobre 1971 n. 865, come modificato dall'art. 14 legge 28 gennaio 1977 n. 10, nella parte in cui non consentiva all'espropriato l'azione giudiziaria per la determinazione dell'indennizzo prima della compilazione della relazione di stima di cui agli art. 15 e 16 legge n. 865 del 1971 (sent. n. 67 del 1990 della Corte costituzionale), la detta azione deve ritenersi proponibile fin dal momento della perdita della proprietà. Pertanto la pretesa dell'espropriato alla giusta indennità nei confronti dell'espropriante, che abbia proceduto ad una stima provvisoria con riserva di quella definitiva, ha già consistenza di diritto soggettivo e quindi deve esser fatta valere davanti al giudice ordinario senza necessità di attendere che l'organo competente a procedervi operi la stima definitiva (Ses. un. 1 luglio 1997 n. 5894). Di questa possibilità si e avvalsa la Predil con la proposizione del primo giudizio davanti alla Corte d'appello di Milano (n. 2990/96), avente ad oggetto l'accertamento diretto del suo diritto soggettivo alla giusta indennità, non mediato dall'impugnazione dell'atto amministrativo, la quale non potrebbe comunque avere un oggetto diverso, nè offrire alla parte una tutela maggiore o diversa. Sul punto, questa corte ha già avuto occasione di affermare che l'eventuale determinazione amministrativa dell'indennità d'esproprio, che sopravvenga nel corso di un giudizio preventivamente instaurato dall'espropriato al fine di conseguire la determinazione giudiziale dell'indennità in questione, non comporta la necessità di formulazione di un'opposizione onde evitare la definitività della stima (Cass. 19 dicembre 1997 n. 12857). L'identità d'oggetto, di parti e di causa petendi impone dunque di ravvisare nella sentenza precedente, che ha escluso la legittimazione passiva della Regione Lombardia all'accertamento dell'indennità d'esproprio in questione, una pronuncia passata in giudicato (esterno al presente giudizio, ma rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di cassazione; cfr. Cass. Sez. un. 25 maggio 2001 n. 226), che preclude la riproposizione della medesima questione nel presente giudizio. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 5 bis della legge n. 359/1992 sotto distinti profili. Sotto un primo profilo, premesso che il Comune di Garbagnate Milanese aveva imposto un vincolo a verde pubblico, di natura espropriativa, sul fondo di proprietà della dante causa dell'odierna ricorrente, a che, scaduto il termine quinquennale di vigenza del vincolo, il fondo medesimo aveva assunto per effetto dell'art. 11 delle norma tecniche d'attuazione del piano regolatore generale la destinazione d'uso prescritta per le zone agricole, si deduce che, nell'applicazione dell'art. 5 bis l. n. 359/1992 non poteva tenersi conto retroattivamente dell'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, per il quale, in caso d'espropriazione d'area fabbricabile, l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità d'espropriazione. Sotto un secondo profilo, che prospetta anche un vizio di motivazione, movendo dal presupposto che l'indennità richiesta per l'espropriazione del valore dell'area, conseguente all'apposizione di vincoli urbanistici, sarebbe stata negata dalla Corte in ragione della ritenuta applicabilità dell'art. 5 bis della l. n. 359/1992, e che - prima dell'emanazione di questa norma - l'art. 39 della legge 35 giugno 1865 n. 2339 avrebbe consentito di tener conto di questo profilo, si denuncia l'applicazione retroattiva che sarebbe stata fatta dell'art. 5 bis l. n. 359/1992; si aggiunge (p. 84) che, peraltro, anche questa norma - la quale prescrive che si deve tener conto delle possibilità legali ed effettiva d'edificazione al momento dal vincolo preordinato all'espropriazione, da identificarsi per la ricorrente con il vincolo introdotto dal piano regolatore generale adottato in data 11 gennaio 1959 - non era stata correttamente applicata. Il motivo deve essere esaminato insieme con alcune delle censure formulate nel quinto motivo, rubricato come omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Ivi si denuncia, tra l'altro, che: - la corte territoriale avrebbe richiamato erroneamente l'art. 11 delle norme tecniche d'attuazione, per affermare che, alla scadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, le aree che vi erano assoggettate assumerebbero destinazione d'aree agricole e tornerebbero alla previgente destinazione territoriale delle aree medesime, il riferimento ai vincoli destinati all'espropriazione avrebbe comportato che di quei vincoli non si tenesse conto; - la stessa corte non avrebbe considerato che la consulenza aveva riconosciuto la sostanziala unità del procedimento d'imposizione del vincolo sull'area, che nel 1964 era certamente edificabile, e in tal modo avrebbe erroneamente affermato il difetto del requisito dell'edificabilità legale. - l'affermazione, in sentenza, del carattere conformativo dal vincolo imposto dal piano regolatore generale 7 maggio 1985 alle aree destinate a standard urbanistici urterebbe con il testo dell'art. 21 delle norme tecniche d'attuazione che conferma che quelle aree sono pubbliche e immediatamente vincolate. In sintesi, con le censure in esame si sostiene che nella fattispecie non si sarebbe dovuto applicare l'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992 (ne l'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504), bensì l'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359 (che consentiva di indennizzare l'ablazione del diritto al valore di mercato dell'area espropriata, invece che con le decurtazioni imposte dalla nona più recente); che l'area era edificabile, e che tale qualificazione doveva essere riconosciuta anche nell'ipotesi (contrastata) d'applicazione dell'art. 5 bis della legge n. 359/1992; che, a tali fini, non doveva tenersi conto del vincolo preordinato all'esproprio, e che tale vincolo risaliva in realtà al piano regolatore adottato nel 1969, siccome rinnovato due volte dopo che altrettante volte era scaduto (stante l'asserita natura espropriativa della disciplina contenuta nelle norme tecniche comunali d'attuazione del piano regolatore, per il caso di decadenza quinquennale dei vincoli). Le censure, che vertono sui punti decisivi della causa, non sono fondata. Occorra considerare, innanzi tutto, che oggetto esclusivo del presente giudizio è la determinazione dalla giusta indennità d'espropriazione dovuta alla Predil. il diritto a questa indennità nasce dal sacrificio del diritto di proprietà, che si attua con l'espropriazione del bene, e non esiste prima che il decreto d'espropriazione abbia realizzato guai sacrificio. Nel caso in esame, il decreto d'espropriazione è stato emesso il giorno 6 giugno 1994, e il diritto dalla Predil, del quale si controverte nel presente giudizio, non può essere anteriore a quella data. L'art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 1992, siccome entrato in vigore più di un anno e mezzo prima, doveva applicarsi alla fattispecie in quanto legge vigente al tempo della verificazione dal fatto costitutivo dal diritto, e non già in via retroattiva: ne deriva che il dibattito sull'ammissibilità di un'applicazione retroattiva della stessa legge non e pertinente al presente giudizio (lo stesso ragionamento dovrebbe farsi per l'applicabilità dell'art. 16 del d.lgs 30 dicembre 1992 n. 504, anch'esso anteriore all'espropriazione, ma questa norma non a stata applicata della corte milanese, che ha basato la qualificazione dell'area solo sugli strumenti urbanistici vigenti, ed ha utilizzato le affermazioni della Predil sulla natura agricola del suolo, fatte davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Milano al fine di ottenere l'esonero dal pagamento dell'ICI e ritenute fondate dal giudice tributario, solo a conferma della conclusione raggiunta per altra via). Questione del tutto diversa è duella concernente l'esatta interpretazione ed applicazione del terzo comma del citato art. 5 bis l. n. 359/1992, a norma del quale, per la valutazione delle edificabilità delle aree, si devono considerare le possibilità legali ed effettive d'edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Il giudice di merito, al riguardo, ha considerato che il vincolo da considerare era quello introdotto con la variante al piano regolatore adottata dal Comune di Garbagnate Milanese il 30 novembre 1990 e con il progetto esecutivo per verde pubblico attrezzato approvato nella stessa data, perchè l'analogo vincolo in precedenza contemplato nel piano regolatore del 1985 (così come già quello contemplato nel piano regolatore del 1969) era scaduto allo spirare del quinquennio (ciò che, appunto, aveva reso necessaria l'adozione di una variante), e perchè, dopo quella scadenza, il fondo medesimo aveva assunto per effatto dell'art. 11 della norma tecniche d'attuazione del piano regolatore generale la destinazione d'uso prescritta per le zone agricole. E' su questo punto che si concentrano le censure della ricorrente, che vorrebbe retrodatare l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio di cui si discute al 1969. A questo fine, la Predil adduce, da un lato, la necessità di considerare unitariamente i diversi vincoli succedutisi nel tempo; e, dall'altro, guanto meno implicitamente (al fine di escludere le soluzioni di continuità temporale che si frappongono alla ricostruzione unitaria proposta, e che derivano dalle decadenze dei vincoli precedenti), il carattere esso stesso espropriativo e non meramente conformativo della destinazione agricola prevista dalla citata disposizione delle norme tecniche d'attuazione per le aree già soggette a vincoli espropriativi decaduti. Ora, è certamente da escludere che la destinazione agricola di un fondo abbia carattere espropriativo, giacchè non tocca il diritto del proprietario, ma si limita ad indicare il tipo di sfruttamento economico del bene compatibile con il governo del territorio. Il fatto, poi, che la previsione in parola sia contenuta in una disposizione generala (la quale, come ricorda il Comune nel suo controricorso, ha contenuto sostanzialmente corrispondente all'art. 49 primo co. Lett. a u.c. legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 per i commi che abbiano strumenti urbanistici vigenti, approvati posteriormente all'entrata in vigore del d.m. 3 aprile 1968 n. 1444, ai sensi della quale nelle zone prive di destinazione funzionale sono consentite esclusivamente costruzioni pertinenti la conduzione agricola, con volumetria riferita alla sola residenza annessa non superiore a 0,03 mc mq.: così sent. Cons. Stato sez. 5^, n. 1974 10 febbraio 1992 emessa a proposito del comune di Garbagnate) contraddice la configurabilità di un vincolo espropriativi che postula la precisa identificazione dell'area deputata alla realizzazione della pubblica utilità con sacrificio del privato. Detto vincolo (conformativo) di destinazione agricola nulla ha a che fare con il vincolo di destinazione a verde attrezzato, utilizzato nella fattispecie. La tesi sottostante agli argomenti della ricorrente, che le vicende della destinazione urbanistica dell'area, se considerate unitariamente, permetterebbero di ravvisare un'espropriazione del valore edificatorio posseduto dall'area nel periodo dal 1964 all'11 gennaio 1969, non può essere esaminata in questo giudizio - il cui oggetto è ristretto all'accertamento dell'indennità per l'espropriazione decretata nel 1994 - neppure sotto il profilo della data di riferimento per l'accertamento delle possibilità legali di edificazione. Questa Corte ha avuto ripetutamele modo di affermare il principio che, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, l'accertamento delle possibilità di edificazione, mentre prescinde dall'incidenza del vincolo preordinato all'esproprio, tiene però conto del regime urbanistico dell'area al momento dell'espropriazione, dovendosi escludere che il regine medesimo debba essere accertato risalendo ad una pianificazione anteriore, non più attuale (cfr. la recente Cass. 19 giugno 2003 n. 9808); e ciò perchè la portata del sacrificio imposto dal vincolo al privato non può essere appressata se non in relazione al regime urbanistico applicabile alternativamente all'area, che e quello previsto dallo strumento vigente nello stesso momento del sacrificio, mentre l'indennità dovuta per i vincoli già imposti in precedenza con riguardo alla stessa area (costituenti oggetto ricorrente delle doglianze della parte espropriata), e poi decaduti, dovrebbe essere accertata autonomamente nella sede propria, e non e comunque pregiudicata dal presente giudizio. 2.4. Il quarto motivo di ricorso è articolato in due censure. Con la prima di esse, si denunziano la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 co. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e connessi vizi di motivazione, nonchè vizi di motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia; con la seconda censura si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 3 e 42 comma 3 della Costituzione e, ancora, dell'art. 6 co. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Con riguardo alla prima censura rubricata, si deduce, innanzi tutto, che la non impugnabilità dell'ordinanza di nomina del consulente tecnico separatamente dalla sentenza che conclude il giudizio violerebbe art. 6.1 della Convenzione europea; ma la genericità della censura ne preclude l'esame. Sarebbero state, inoltre, violate le norme sul giusto processo stabilite dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6.1. della Convenzione citata, nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo nelle sentenze 20/2/96 Vermeulen c. Belgio, 31/10/95 Papamichalopoulos c. Grecia, e 18/3/97 Mantovanelli c. Francia. In particolare, la nomina di un consulente singolo in luogo di tre periti sarebbe in contrasto con il principio della terzietà del giudice e con la teoria dell'apparenza. Sotto il primo profilo, si sarebbe dovuto consentire a ciascuna della parte di nominare un proprio consulente, mentre il terzo doveva essere nominato dalla Corte d'appello mediante sorteggio tra i presidenti degli ordini professionali di alcune province indicate dalla stessa parte. Sotto il secondo profilo, richiamandosi alla sentenza Cedu Borgers c. Belgio 30/10/91, non potrebbe annettersi che il giudice sia influenzato, al di fuori del dibattimento, dal suo consulente; laddove, invece, il codice vigente non prevedrebbe che il consulente possa conferirà con il giudice istruttorio solo alla presenza delle parti in causa, con esclusione di altri mezzi di comunicazione. Si lamenta, inoltre, che il consulente d'ufficio sarebbe stato confermato nel suo incarico sebbene avesse riferito circostanze (partecipazione ad una commissione consultiva della Regione) a torto ritenute dall'istruttore non incompatibili con l'incarico medesimo, non valendo a neutralizzare il valore di questo rilievo la possibilità non utilizzata dalla parte di ricusare il consulente. La censura è interamente fondata sul fraintendimento del principio della terzietà del consulente tecnico d'ufficio. Questo principio implica l'imparzialità del consulente tecnico d'ufficio, la quale a sua volta significa che il consulente non deve essere legato a nessuna delle parti del processo, analogamente a quanto è prescritto per il giudice. Tale imparzialità è garantita dalla legge sotto un duplice profilo: innanzi tutto, con il demandarne la nomina al giudice, organo per il quale l'imparzialità è autonomamente a preliminarmente prescritta; e, in secondo luogo, con la previsione, anche per il consulente tecnico, degli istituti dell'astensione e della ricusazione (non proposta dalla parte). Contrariamente a quanto si assume in ricorso, il regime che deriva da questa disciplina è pienamente conforme alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il principio affermato nella sentenza 20 febbraio 1996, Vermeulen c. Belgio (peraltro - non diversamente dall'altro precedente pure Invocato, Sorgers c. Belgio 30/10/91 - con riferimento al Pubblico Ministero, che è una parte, sia pure pubblica, e non certo un ausiliare del giudice), è stato genericamente richiamato dalla ricorrente, la quale non allega neppure che nella fattispecie il consulente sarebbe stato chiamato ad esprimere il suo parere in camera di consiglio; ma, ciò che più conta, l'ordinamento vigente prevede che ciò possa avvenire esclusivamente in presenza delle parti, le quali possono chiarire e svolgere i loro argomenti in presenza dei difensori (art. 197 c.p.c.; laddove, nei casi giudicati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, il Pubblico Ministero era sentito, in Camera di consiglio, al di fuori del contraddite torio), sicchè nella disciplina in questione sono rigorosamente salvaguardati i diritti di difesa delle parti. Nel caso della sentenza 18 marzo 1997, Mantovanalli c. Francia, i reclamanti lamentavano che nè loro nè i loro avvocati erano stati informati della data delle operazioni della perizia, e che la relazione utilizzava documenti di cui essi non avevano avuto conoscenza. Nel presente giudizio, tuttavia, la Predil non indica le operazioni (tecniche, e diverse dalle consuete operazioni d'acquisizione di dati bibliografici o normativi, che sono necessari ad ogni professionista per la stesura di una relazione, ma in relazione alle quali non è configurabile un contraddittorio, che riguarda gli elementi del fatto) che il consulente avrebbe svolto in sua assenza e senza darne preventivo avviso, nè i documenti utilizzati, dei quali le parti non avrebbero avuto conoscenza, sicchè il motivo e per questa parte generico ed inammissibile. La ricorrente formula poi delle censure in ordine ad una supposta pronuncia di difetto di giurisdizione "in unico grado" della corte d'appello adita, che attribuisce alla sentenza impugnata, con riferimento a domande diverse da quella di determinazione dell'indennità d'espropriazione. Si tratta in realtà del diniego di competenza funzionale della corte d'appello, a giudicare in unico grado le domande diverse da quella di determinazione dell'indennità d'espropriazione, che tuttavia si rinviene esclusivamente nella sentenza non definitiva (ed i motivi di ricorso contro quella sentenza sono già stati esaminati nella sede propria), e non nella sentenza censurata con il motivo in esame. Investendo una pronuncia, di mera competenza, contenuta in una sentenza diversa da quella qui censurata, il motivo è inammissibile, per difetto di riferibilità alla sentenza impugnata. Altre censure sono formulate con riferimento: - alla violazione del principio della pubblicità del giudizio, perchè le udienze istruttorie non erano aperte al pubblico, e perchè la sentenza impugnata, e le ordinanze che l'hanno preceduta, sono state pronunciate senza che fosse fissata all'uopo una pubblica udienza davanti al collegio giudicante, che essa non ha preventivamente conosciuto; - alla violazione del principio dell'apparenza dell'imparzialità, per la partecipazione dell'istruttore al collegio giudicante; - al ruolo monocratico svolto dal consigliere istruttore senza che ciò fosse autorizzato da una norma di legge. A proposito di queste censure - peraltro del tutto insufficienti nell'esposizione dei fatti che dovrebbero costituirne la premessa - è da osservare che le violazioni denunciate non attengono alla costituzione del giudice a norma dell'art. 158 c.p.c., bensì a nullità del procedimento inquadrabili nella disciplina generale della nullità di cui all'art. 156 c.p.c, che devono essere tempestivamente eccepite a norma dell'art. 157 c.p.c., per impedirne la sanatoria. Ora, la ricorrente non allega di aver sottoposto queste eccezioni al giudice del merito, ed esse non possono essere sollevate per la prima volta nel giudizio di legittimità. Le doglianze in questione devono conseguentemente essere dichiarate inammissibili. Infine, un riferimento, quantunque del tutto generico, alla violazione degli artt. 3 a 43 comma 3 della Costituzione, e 6 comma 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sarebbe ravvisabile nel richiamo della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, 31 ottobre 1995, Papamichalopoulos c. Grecia. Il caso descritto in quella sentenza, in cui vi era stata sottrazione del godimento di un bene senza alcun indennizzo, non presenta però alcuna attinenza con la fattispecie oggetto del presente giudizio. 2.5. Con il quinto motivo si censura la sentenza definitiva per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivo della controversia. I punti in questione, per i quali sia dedotto ed illustrato il carattere decisivo (che è altra cosa da una generica e meramente assertiva "rilevante gravità"), che non sia già stati esaminati insieme al terzo motivo (v. sub 2.3.) e che non siano meramente ripetitivi di questioni già discusse, sono i seguenti: - nell'accertamento dell'edificabilità legale dell'area espropriata non si sarebbe tenuto conto dei nullaosta in data 25 luglio 1968; - la corte aveva affermato che, dopo la realizzazione del primo lotto, la società proprietaria non aveva dato corso alle licenze edilizie ottenute nel 1964, senza tener conto delle nuove licenze ottenute il 25 luglio 1968; la sentenza inoltre sottolinea che la società Predil (dante causa dell'odierna ricorrente) aveva acquistato i terreni il 31 marzo 1983, quando essi erano già vincolati a verde pubblico. - la relazione del consulente tecnico d'ufficio non indica a quale zona territoriale omogenea apparteneva l'area espropriata. Di questi punti, la ricorrente non illustra il carattere decisivo, che non si desume neppure dalla sentenza impugnata, dove essi, se sono toccati, lo sono incidentalmente, sansa che no siano tratta conseguenze decisiva. La corte territoriale muova, infatti, proprio dalla premessa che fino all'adozione del piano regolatore generale, in data 11 gennaio 1969, l'area in questione era edificatile, essendo stata approvata una lottizzazione; che quest'ultima aveva avuto un inizio d'esecuzione, sebbene Cosse stata poi interrotta per decisione unilaterale della società proprietaria e che l'edificabilità legale era venuta meno per i vincoli introdotti da strumenti urbanistici dal comune di Garbagnate Milanese in data successiva a quella indicata dalla ricorrente quale data del rilascio dei più recenti nulla osta; che detti vincoli, decaduti, erano stati rinnovati dopo la scadenza nei successivi piani regolatori o varianti di essi. in tale ragionamento, l'esistenza di nulla osta successivi a quelli inizialmente rilasciati per il piano di lottizzazione, ma poi caducati dall'adozione del piano regolatore, non incide in alcun modo. D'altra parte, la qualificazione agricola dell'area espropriata non è stata argomentata, dalla corte di Milano, dalla sua inclusione in un'area agricola omogenea (in contrasto con la relazione tecnica), ma dalla previsione speciale dettata dall'articolo 11 della norme tecniche d'attuazione del piano regolatore. Sotto questo profilo, la questione della perimetrazione del centro abitato del Comune di Garbagnate Milanese avrebbe assunto valore decisivo se si fosse ritenuto di dover applicare l'art. 4 ultimo comma della legge 28 gennaio 1977 n. 10, che da tale premessa fa discendere una limitata edificabilità delle aree non. comprese nel perimetro. La corte di Milano ha però escluso che quella norma potesse applicarsi nella fattispecie, e quest'affermazione non è censurata nel ricorso, sicchè anche sotto questo profilo le censure in esame vertono su un punto non decisivo. Quanto alle censure formulate in via autonoma contro la relazione del consulente, esse sono inammissibili, perchè la relazione di consulenza tecnica può essere censurata sotto il profilo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. solo per i riflessi che essa abbia avuto sulla sentenza, che ne abbia recepito o ignorato il contenuto- nel primo caso, senta esaminare puntuali critiche che fossero state già sottoposte al giudice dalla parte (da riprodurre testualmente nel ricorso, in omaggio al principio d'autosufficienza, con indicazione del luogo di riscontro in atti al fine di consentire alla corte di legittimità l'esercizio dei suoi poteri di giudice del fatto nell'esame dei vizi di motivazione); e, nel secondo, senza indicazione dalla ragioni che giustificano il rifiuto di tener conto della relazione. - la Corte d'appello di Milano non avrebbe esaminato il contenuto dell'art. 12 delle norme tecniche d'attuazione. La censura è inammissibile, il punto, effettivamente, non risulta esaminato nella sentenza impugnata, ma la ricorrente non assume di aver prospettato la questione dell'applicabilità di quella norma regolamentare nel giudizio di merito, nè tale prospettazione risulta dalla sentenza impugnata, sicchè non è ravvisabile il vizio di difetto di motivazione. - la corte del merito aveva negato valore alla considerazione del consulente, in ordine al valore posseduto dal terreno espropriato a titolo di rendita d'anticipazione (dell'edificabilità, nella previsione di un successivo riconoscimento da parte degli strumenti urbanistici), con la motivazione che, in materia di classificazione dei suoli ai fini della determinazione dell'indennità d'espropriazione, la giurisprudenza di legittimità non ammette un tertium genus tra aree edificabili ed agricole, ma si era poi contraddetta, richiamando quelle sentenze che negano la riduzione della nozione d'edificabilità a quella residenziale abitativa; non si era poi pronunciata sull'eccepito contrasto tra la normativa in tema di qualificazione delle aree edificabili ai fini dell'indennità d'espropriazione e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La censura è in parte infondata, e per il resto inammissibile. Essa è infondata, laddove intravede una contraddizione tra l'assunzione preliminare dell'esaustiva bipartizione delle aree, accolta dal legislatore nell'art. 5 bis l. n. 359/1993, e ammissione che la nozione d'edificabilità non può essere limitata all'edilizia residenziale. Questa ammissione, infatti, non vale ad introdurre un tertium genus, sottoposto ad una diversa disciplina di determinazione dell'indennità di espropriazione. Per il resto, la censura è inammissibile, prospettando un difetto di motivazione su una questione di diritto, la soluzione della quale non postula alcun'indagine sulla congruità della motivazione del giudice del merito. La ricorrente aveva l'onere di denunciare in questa sede il supposto contrasto, indicando le disposizioni di legge che violerebbero l'art. 6.1. della convenzione europea, vale a dire la norma che stabilisce il principio di legalità in materia di espropriazione. ""
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