Sappiamo che i vincoli urbanistici espropriativi derivanti dalla localizzazione di opere pubbliche, diversamente da quelli conformativi attinenti alla zonizzazione, sono da un lato inidonei ad influire nella stima e dall'altro soggetti a decadenza.
Sappiamo che i vincoli urbanistici espropriativi derivanti dalla localizzazione di opere pubbliche, diversamente da quelli conformativi attinenti alla zonizzazione, sono da un lato inidonei ad influire nella stima e dall'altro soggetti a decadenza.
In base alla legge urbanistica del ’42, tali vincoli venivano apposti nel PRG a tempo indeterminato. A partire dalla sentenza della Corte Costituzionale 55/1968 si è capito che non era possibile, senza la previsione di un indennizzo, tenere un’area soggetta a tempo indeterminato ad un vincolo di inedificabilità in vista del futuro esproprio. Se infatti è vero che la Pubblica Amministrazione non può realizzare tutte le opere pubbliche previste nel PRG negli anni immediatamente successivi alla sua approvazione, è altrettanto vero che il proprietario spogliato ad libitum della facoltà di edificare si troverebbe una proprietà sostanzialmente svuotata (cd. Selbstmin .... [continua]
Una delle disposizioni del testo unico che ha sollevato più interrogativi è l'art. 43, norma certamente improntata ad un particolare favor nei confronti della P.A., che molti considerano però un passo indietro sul piano dei diritti dei privati proprietari, cui viene impedito di esercitare la tutela restitutoria nei casi in cui il bene sia stato illegittimamente occupato.
Una delle disposizioni del testo unico che ha sollevato più interrogativi [1] è l’art. 43, norma certamente improntata ad un particolare favor nei confronti della P.A., che molti considerano però un passo indietro sul piano dei diritti dei privati proprietari, cui viene impedito di esercitare la tutela restitutoria nei casi in cui il bene sia stato illegittimamente occupato.
Da un lato, infatti, viene fornito alle pubbliche amministrazioni un agile strumento per mettere fine a molte situazioni di incertezza (anche se si scontrerà con la prevedibile diffidenza dei funzionari che tramite il suo ricorso vedranno accertato l'obbligo al risarcimento dei danni in luogo dell'indennità di esproprio, con i conseguenti possibili profili di responsabilità).
Dall'altro lato, però, il diritto di proprietà - nel suo tradizionale contenuto assunto dalla codificazione napoleonica in avanti - viene ora forse aff .... [continua]
La legge di conversione del decreto legge 20 giugno 2002, n. 122 (pubblicato in G.U. 144 del 21.6.2002), recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione è stata promulgata dal Capo dello Stato il primo agosto, ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 193 del 19 agosto. E' la legge 1 agosto 2002 n. 185 sottoriportata.
Aspettando Godot.
La legge di conversione del decreto legge 20 giugno 2002, n. 122 (pubblicato in G.U. 144 del 21.6.2002), recante disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione è stata promulgata dal Capo dello Stato il primo agosto, ed è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 193 del 19 agosto. E' la legge 1 agosto 2002 n. 185.
Il testo della legge di conversione, contiene una novità di rilievo rispetto al decreto legge: la data di entrata in vigore del T.U. in materia di espropriazione DPR 327/2001 non è più prorogata al 1° gennaio 2003, bensì al 30 giugno 2003.
E' interessante notare come l'art. 5 comma 4 della legge 1 agosto 2002, n.166, pubblicata in GU n. 181 del 3-8-2002 Suppl. Ordinario n.158, contenente disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (cd. Merloni quater), stabilisca che « Entro il termine del 31 dicembre 2002, il .... [continua]
Le mappe catastali che individuano le aree da espropriare e l'elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali sono normalmente inseriti nel piano particellare di esproprio (art. 33 D.p.r. 554 del 21.12.1999). Ancorché nella fase antecedente alla approvazione del progetto definitivo esso non sia ancora ufficiale, e non possa parlarsi di piano particellare di esproprio vero e proprio, è evidentemente opportuno procedere al deposito presso la segreteria del Comune ai sensi dell'art. 10 della l. 865/71 o ai sensi dell'art. 16.2 del T.U. della bozza del documento che sarà allegato alla delibera di approvazione del progetto definitivo.
Le mappe catastali che individuano le aree da espropriare e l’elenco dei proprietari iscritti negli atti catastali sono normalmente inseriti nel piano particellare di esproprio (art. 33 D.p.r. 554 del 21.12.1999). Ancorché nella fase antecedente alla approvazione del progetto definitivo esso non sia ancora ufficiale, e non possa parlarsi di piano particellare di esproprio vero e proprio, è evidentemente opportuno procedere al deposito presso la segreteria del Comune ai sensi dell’art. 10 della l. 865/71 o ai sensi dell’art. 16.2 del T.U. della bozza del documento che sarà allegato alla delibera di approvazione del progetto definitivo.
Tale elaborato è composto di una parte grafica e di una descrittiva.
La parte grafica deve riportare in maniera leggibile la proiezione del perimetro dell’esproprio su una mappa catastale aggiornata con i modelli 51F-TP depositati presso l’Agenzia del Territorio. Il pr .... [continua]
Nella procedura ordinaria (articolo 20) il T.U. ha moltiplicato all'inverosimile le fasi in cui bisogna coinvolgere gli interessati, le cui coronarie saranno messe a dura prova dalle continue visite dell'ufficiale giudiziario.
Nella procedura ordinaria (articolo 20) il T.U. ha moltiplicato all'inverosimile le fasi in cui bisogna coinvolgere gli interessati, le cui coronarie saranno messe a dura prova dalle continue visite dell’ufficiale giudiziario. (Chi lavora nel ramo sa bene infatti che uno dei fattori che rovinano un costruttivo rapporto tra ente espropriante e soggetto espropriato è il mare di carte, spesso oscurate da un insopportabile tecnicismo, che si mandano continuamente a casa delle persone, fenomeno vissuto per lo più dagli interessati - a torto o a ragione - come una scocciatura, quando non come un autentico dramma).
Certo, non è possibile espropriare in maniera clandestina, ma ora pare davvero oltrepassata la misura, essendo stata caricata la P.A. di una mole impressionante di adempimenti, che agli occhi dei pratici appaiono spesso ridondanti, se non ottusamente ripetitivi, come il doganiere nel film "non ci resta che piangere".
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Riportiamo il provvedimento n. 1915 del 20 luglio 2001 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.
Riportiamo il provvedimento n. 1915 del 20 luglio 2001 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo .
L'ISVAP è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico per l'esercizio di funzioni di vigilanza nei confronti di tutti i soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private. Nell'ambito dei poteri che gli sono stati attribuiti dalla legge, questo ente esercita un intervento disciplinare nei confronti del mercato assicurativo, da un lato vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti dell'ordinamento giuridico generale da parte degli operatori del mercato assicurativo, dall'altro dettando direttamente direttive che agevolino l'applicazione delle norme di carattere generale nella concreta realtà in cui si esplica l'attività assicurativa.
Nell'ambito di tale attività regolamentare è stato adottato il sottoriportato provvedimento, non partico .... [continua]
Senza pretendere di entrare nel merito della fondatezza costituzionale o meno del famigerato articolo 16 del D.LGT. 504/1992, tutti gli operatori italiani in materia di espropriazioni sperano che prima o poi tale norma finisca per perire sotto il maglio del giudice delle leggi: ma per adesso la Consulta continua a salvare la norma, come è avvenuto con la recente ordinanza 401 del 25 luglio 2002.
Senza pretendere di entrare nel merito della fondatezza costituzionale o meno del famigerato articolo 16 del D.LGT. 504/1992, tutti gli operatori italiani in materia di espropriazioni sperano che prima o poi tale norma finisca per perire sotto il maglio del giudice delle leggi: ma per adesso la Consulta continua a salvare la norma, come è avvenuto con la recente ordinanza 401 del 25 luglio 2002.
Il concetto, in teoria, è molto bello: se dichiari ai fini fiscali che il tuo terreno vale TOT, quando poi un ente pubblico ti espropria non puoi pretendere di essere pagato più del valore che tu stesso hai attribuito al bene.
Ma nella realtà pratica questo principio si rivela di impossibile attuazione per una serie di difficoltà operative pressoché insormontabili, originate dal diverso concetto di area edificabile ai fini espropriativi rispetto a quello di area fabbricabile ai fini ICI, dalla questione delle pertinenze .... [continua]
E' noto come l'istituto dell'accessione invertita abbia spesso diviso la Corte di Cassazione, che l'ha generato nel 1983, dal Consiglio di Stato. Nonostante il dirompente intervento sulla questione della Corte Europea dei diritti dell'uomo con le celeberrime sentenze Belvedere Alberghiera e Carbonara Ventura, il contrasto pare tutt'altro che sopito.
E' noto come l'istituto dell'accessione invertita abbia spesso diviso la Corte di Cassazione, che l'ha generato nel 1983, dal Consiglio di Stato. Nonostante il dirompente intervento sulla questione della Corte Europea dei diritti dell'uomo con le celeberrime sentenze Belvedere Alberghiera e Carbonara Ventura (1), il contrasto pare tutt'altro che sopito. Né va dimenticato che nel frattempo il tanto discusso articolo 43 del T.U., elaborato dal C.d.S., ha tentato di cancellare l'istituto (e finanche il fenomeno dell'occupazione usurpativa) riconducendo alla sfera discrezionale della potestà amministrativa il trasferimento del diritto anche nei casi più gravi di illegittimità della procedura, in una sorta di "autoproclamazione" della proprietà da parte dell'ente.
Ma la presenza dell'odiata accessione invertita - dietro l'invincibile condizionamento della trasformazione irreversibile dei luoghi a seguito della realizzazione dell'op .... [continua]
Nutro dei dubbi circa l'efficacia e la legittimità costituzionale del d.l. 22 giugno 2002, che avrebbe prorogato l'entrata in vigore del T.U. in materia di espropriazione. Infatti, detto decreto-legge ha differito l'entrata in vigore, sia per il T.U. delle espropriazioni sia per il T.U. in materia di edilizia, del solo decreto del Presidente della Repubblica che riassume le disposizioni legislative e regolamentari contenute in due distinti e precedenti atti normativi.
Nutro dei dubbi circa l'efficacia e la legittimità costituzionale del d.l. 22 giugno 2002, che avrebbe prorogato l'entrata in vigore del T.U. in materia di espropriazione. Infatti, detto decreto-legge ha differito l'entrata in vigore, sia per il T.U. delle espropriazioni sia per il T.U. in materia di edilizia, del solo decreto del Presidente della Repubblica che riassume le disposizioni legislative e regolamentari contenute in due distinti e precedenti atti normativi (segnatamente il D.P.P. n. 325/2001 e il D.P.R. n. 326/2001). Tuttavia, poiché sembra diffusa l'idea che il D.P.R. n. 327/2001 abbia valore solo ricognitivo, laddove il vero valore innovativo spetterebbe agli altri due decreti presidenziali, si potrebbe sostenere che il differimento dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001 non abbia alcun effetto giuridico, mentre due preccedenti siano entrati a tutti gli effetti in vigore.
Forse, tuttavia, sono queste mere esercitazioni "stilistiche& .... [continua]
L'Entrata in vigore del DPR 327/2001 è stata prorogata per la seconda volta: lo ha deciso il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 59 del 20.6.2002 che ha approvato il decreto legge 20 giugno 2002, n. 122, in G.U. n. 144 del 21 giugno 2002 - in vigore dal 22 giugno 2002 (che proroga, tra l'altro, anche l'entrata in vigore del testo unico in materia di edilizia).
NB: la proroga è stata poi portata al 30 giugno 2003 dalla legge di conversione
L'Entrata in vigore del DPR 327/2001 è stata prorogata per la seconda volta: lo ha deciso il Consiglio dei Ministri nella seduta n. 59 del 20.6.2002 che ha approvato il decreto legge 20 giugno 2002, n. 122, in G.U. n. 144 del 21 giugno 2002 - in vigore dal 22 giugno 2002 (che proroga, tra l'altro, anche l'entrata in vigore del testo unico in materia di edilizia).
La proroga, secondo il Consiglio dei Ministri, si è resa necessaria "per concedere un tempo più congruo alle Amministrazioni interessate ai fini della riorganizzazione delle relative strutture di settore".
In effetti il carattere fortemente innovativo del Testo Unico (pensiamo solo al fatto che viene abolito il decreto di occupazione d'urgenza, e che le amministrazioni procedenti devono essere in grado di stimare i beni, frazionare catastalmente le aree ed es .... [continua]
Il Testo Unico omette qualsiasi riferimento alla procedura di redazione del frazionamento catastale e, invero, non risulta agevole per le amministrazioni pubbliche individuare il momento esatto in cui tale adempimento debba essere effettuato, sia con riferimento alla procedura ordinaria (art. 20), sia con riferimento alla procedura accelerata (art. 22).
Il Testo Unico omette qualsiasi riferimento alla procedura di redazione del frazionamento catastale e, invero, non risulta agevole per le amministrazioni pubbliche individuare il momento esatto in cui tale adempimento debba essere effettuato, sia con riferimento alla procedura ordinaria (art. 20), sia con riferimento alla procedura accelerata (art. 22).
Le questioni fondamentali su cui occorre riflettere sono due.
Prima questione: E' NECESSARIO IL FRAZIONAMENTO CATASTALE PER EMETTERE IL DECRETO DI ESPROPRIO ?
Seconda questione: QUANDO L'ENTE PROCEDENTE PUO' FIRMARE IL FRAZIONAMENTO IN LUOGO DEI PROPRIETARI ?
In ordine alla prima questione, nonostante non si tratti di un concetto pacifico, lo scrivente ritiene inevitabile la risposta affermativa: è necessario il preventivo frazionamento catastale qualora occorra emettere un decreto di esproprio relativamente a mappali da non acquisire interi. E' noto, infatti, che gli at .... [continua]
Espropriare significa, in generale, privare un soggetto della proprietà o di un diritto minore su di un bene, ovvero imporre un peso su di un bene altrui, senza che rilevi il consenso del destinatario di tale azione.
Espropriare significa, in generale, privare un soggetto della proprietà o di un diritto minore su di un bene, ovvero imporre un peso su di un bene altrui, senza che rilevi il consenso del destinatario di tale azione.
Il testo unico DPR 327/2001 disciplina, in particolare, l’espropriazione di beni immobili o di diritti relativi a beni immobili per l’esecuzione di opere di pubblica utilità o di pubblico interesse, ivi compresi gli interventi per rendere di uso pubblico aree di cui non è prevista la trasformazione (es. parchi e riserve naturali).
Vi sono due linee di pensiero attorno alla materia dell’espropriazione: c’è chi la considera un ambito ontologicamente autonomo, e chi invece la considera “ancillare” rispetto ad altre materie, cioè strumentale alle stesse qualora si renda necessaria l’acquisizione coattiva di beni.
Ora, nel sistema costituzionale italiano, co .... [continua]
L'atto di cessione volontaria (sconosciuto nella legge Pisanelli, ove erano invece previsti atti di concordamento sull'indennità, e introdotto con la legge-casa del '71), generalmente redatto nella veste formale di una normale compravendita (ancorché ciò non fosse strettamente desumibile dalla 865), è sempre stato un passaggio faticoso per gli operatori.
L'atto di cessione volontaria (sconosciuto nella legge Pisanelli, ove erano invece previsti atti di concordamento sull'indennità, e introdotto con la legge-casa del '71), generalmente redatto nella veste formale di una normale compravendita (ancorché ciò non fosse strettamente desumibile dalla 865), è sempre stato un passaggio faticoso per gli operatori. Tutti i pratici sanno infatti come l'atto bilaterale comporti spesso una serie di gravi inconvenienti legati al fatto di dover far intervenire nell'atto i proprietari: si pensi ad esempio agli inutili disagi (e costi) di stipule relative a pochi metri quadrati di terreno con numerosi comproprietari, magari alcuni dei quali reperibili all'estero o in reciproci rapporti personali non sereni (è il tipico caso di opere come gli allargamenti stradali o le piste ciclabili che toccano aree cortilizie di condomini).
Inoltre i dubbi sull'effetto traslativo a titolo originario o derivativo della .... [continua]
Per le aree edificabili l'art. 37.1 del DPR 327/2001, dati i limiti di azione del testo unico, non poteva che riproporre il meccanismo di calcolo di cui all'art. 5 bis della legge 359/1992, in base al quale l'indennità di espropriazione di un'area edificabile è data dal valore venale sommato al decuplo del reddito dominicale rivalutato (ex artt. 24 e segg. TUIR DPR 917/1986), il tutto diviso per due e ridotto del quaranta per cento.
§ Aree edificabili : il non senso economico del reddito dominicale.
Per le aree edificabili l'art. 37.1 del DPR 327/2001, dati i limiti di azione del testo unico, non poteva che riproporre il meccanismo di calcolo di cui all'art. 5 bis della legge 359/1992, in base al quale l'indennità di espropriazione di un'area edificabile è data dal valore venale sommato al decuplo del reddito dominicale rivalutato (ex artt. 24 e segg. TUIR DPR 917/1986), il tutto diviso per due e ridotto del quaranta per cento.
Il meccanismo ricalca quello escogitato dall'art. 13 della legge 2892/1885 (legge di Napoli), solo che allora al posto del reddito dominicale decuplicato c'erano i fitti coacervati dell'ultimo decennio, che contribuivano ad elevare il basso valore venale reale dei tuguri espropriandi con gli elevati redditi dagli stessi prodotti a causa della penuria di .... [continua]
Il testo unico - a prescindere dalla sua effettiva entrata in vigore - si è finora dimostrato una formidabile occasione per un approfondimento collettivo della materia dell'espropriazione per pubblica utilità, in innumerevoli seminari, convegni, dibattiti, articoli.
Il testo unico - a prescindere dalla sua effettiva entrata in vigore - si è finora dimostrato una formidabile occasione per un approfondimento collettivo della materia dell'espropriazione per pubblica utilità, in innumerevoli seminari, convegni, dibattiti, articoli.
La riflessione sulle specifiche tematiche, come ad esempio la questione dei vincoli urbanistici o della determinazione dell'indennità, ha stimolato l'emergere - al di là delle opinioni personali sui singoli aspetti della procedura - di una diffusa convinzione: quella che l'espropriazione non ammette (e sempre meno ammetterà in futuro) improvvisazioni o dilettantismo.
Ora, com'è noto, il testo unico ha razionalizzato le competenze in capo ai soggetti attivi della procedura, distinguendo il promotore dell'espropriazione, il beneficiario dell'espropriazione e l'autorità espropriante, chiarendo che l'autorità espropriante è il medesimo .... [continua]
Il Testo Unico prevede, all'articolo 11.1, che la procedura espropriativa venga avviata nei confronti del proprietario catastale, analogamente a quanto già disponevano sia la legge 2359/1865 (art. 16.1), sia la legge 865/71 (art. 10), sia la legge 1/78 (art. 3.4) in ordine all'occupazione d'urgenza.
Il Testo Unico prevede, all’articolo 11.1, che la procedura espropriativa venga avviata nei confronti del proprietario catastale, analogamente a quanto già disponevano sia la legge 2359/1865 (art. 16.1), sia la legge 865/71 (art. 10), sia la legge 1/78 (art. 3.4) in ordine all’occupazione d’urgenza.
Ora, come gli operatori sanno benissimo, nella realtà si pone il problema della frequente non corrispondenza dei dati catastali alla situazione reale dei diritti: partire utilizzando esclusivamente i dati catastali può talora creare seri inconvenienti nella gestione dei rapporti con gli espropriandi, specialmente in piccole realtà locali dove le situazioni dei diritti sono più o meno di pubblico dominio e le modeste dimensioni degli espropri non rendono drammatici eventuali accertamenti più approfonditi rispetto ad una mera visura catastale.
Ma al di là di queste ipotesi, imporre complicate e la .... [continua]
Come è noto la giurisprudenza ha sempre attribuito alla pianificazione di secondo livello, cioè ai piani regolatori generali, una funzione di zonizzazione del territorio, con la conseguenza di assegnare ai vincoli di zona un'efficacia tradizionalmente conformativa della proprietà privata.
L'articolo 9 (Vincoli derivanti da piani urbanistici) del DPR 327/2001 recita :
« 1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un opera pubblica o di pubblica utilità. (L)
2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. (L) »
Come è noto la giurisprudenza ha sempre attribuito alla pianificazione di secondo livello, cioè ai piani regolatori generali, una funzione di zonizzazione del territorio, con la conseguenza di assegnare ai vincoli di zona un'efficacia tradizionalmente conformativa della proprietà privata.
I vincoli di zona, quindi, conformativi e non espropriativi, devono essere pres .... [continua]