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Decreto di Occupazione
OCCUPAZIONE D'URGENZA
a cura di Ines Melloni
L'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione è istituto che va tenuto distinto da altre tipologie di occupazione, quale l'occupazione temporanea funzionale al cantiere o ancora l'occupazione nei casi di forza maggiore quali frane, alluvioni rottura di argini ed altri casi di assoluta urgenza. Queste tipologie di occupazione che trovavano disciplina negli art. 64 e 71 L. n. 2359/1865 ed oggi nell'art. 49 DPR 327/2001, postulano come normale la restituzione del bene al privato, una volta venuta meno la necessità per cui è disposta.
L'occupazione preordinata alla successiva vicenda ablativa ha carattere temporaneo; tuttavia il bene non verrà più restituito al proprietario in quanto al momento della cessazione della durata dell'occupazione temporanea preordinata all'esproprio, inizierà l'occupazione definitiva conseguente al provvedimento di esproprio.
L'occupazione d'urgenza preordinata alla successiva vicenda ablatoria è oggi disciplinata dall'art. 22 bis DPR 327/2001, introdotto nel corpo del testo unico dal D.LGS. n. 302/2002.
L'uso sistematico dell'istituto dell'occupazione d'urgenza in forza della generalizzazione attuata con la L. n. 1/1978 e le conseguenze patologiche che da tale uso derivavano, per effetto della mancata conclusione del procedimento espropriativo a fronte di lavori realizzati in forza del provvedimento di occupazione, indussero il legislatore, nella versione originaria del DPR 327/2001, ad optare per l'eliminazione dell'istituto. L'istituto dell'occupazione è stato reintrodotto, a fronte delle notevoli pressioni delle Amministrazioni esproprianti, con il citato art. 22 bis che, nell'intento di limitare il ricorso all'istituto, ha previsto la possibilità di ricorrervi sussistendo i presupposti indicati dalla norma medesima.
Più precisamente il decreto che dispone l'occupazione anticipata può essere emanato qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 20 TU ( Art. 22 bis comma 1).
Il provvedimento di occupazione d'urgenza può altresì essere emanato ed eseguito per gli interventi di cui alla L. n. 443/2001 e qualora il numero dei destinatari della procedura sia superiore a 50 (art. 22 bis comma 2).
Le diverse ipotesi contemplate dalla norma legittimanti il ricorso all'istituto dell'occupazione d'urgenza hanno importanti riflessi sul punto di motivazione. In particolare, almeno stando al prevalente indirizzo giurisprudenziale, nelle ipotesi contemplate dal comma 2 l'urgenza è presunta dal legislatore, per cui nessun obbligo motivazionale incombe sull'Amministrazione; viceversa, nell'ipotesi di cui al comma 1, dovrà essere motivata la c.d. doppia urgenza qualificata, concernente l'avvio dei lavori in relazione alla particolare natura delle opere (cfr. per la giurisprudenza più recente Tar Lombardia Sez. II Brescia n. 2603 del 23 dicembre 2009; Tar Piemonte Sez. I n. 1737 19 del giugno 2009; Tar Lazio sez. I ter Roma n. 3787 del 14 aprile 2009; Tar Friuli Venezia Giulia n. 816 del 17 dicembre 2009; Tar Campania Sez. II Salerno n. 4163 del 23 luglio 2009; Tar Campania Sez. V Napoli n. 2025 del 17 aprile 2009) .
Con specifico riferimento al numero dei destinatari, occorre puntualizzare che ai fini del computo del numero richiesto dalla norma occorre avere riguardo ai destinatari e non alle ditte cui invece fa riferimento il piano particellare.
Il decreto di occupazione d'urgenza deve contenere diverse indicazioni: determinazione in via provvisoria della indennità di espropriazione, elenco dei beni da espropriare con indicazione dei relativi proprietari, occupazione anticipata dei beni immobili necessari nonché elenco dei beni da occupare necessari all'avvio dei lavori, avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.
Relativamente alla determinazione in via provvisoria dell'indennità la doglianza relativa al "quantum" dell'indennizzo ed ai criteri di quantificazione non attiene alla legittimità del provvedimento di occupazione d'urgenza, ma si concreta in un'opposizione alla stima che, in base al combinato disposto degli artt. 50 (cui rinvia l'art. 22-bis citato) e 53 DPR 327/2001, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Come sopra anticipato, nell'ipotesi in cui il ricorso all'occupazione d'urgenza trovi fondamento nel presupposto dell'urgenza qualificata di cui al comma 1, il contenuto del provvedimento deve essere integrato con la puntuale motivazione sulla particolare urgenza dell'avvio dei lavori, in relazione alla particolare natura delle opere. Nell'ipotesi invece in cui sussistano i presupposti di cui al comma 2, il provvedimento stesso dovrà dare atto della sussistenza degli stessi, senza necessità di ulteriore motivazione.
Il decreto di occupazione d'urgenza non deve invece contenere la contestuale determinazione dell'indennità di occupazione; secondo costante giurisprudenza quest'ultima non costituisce infatti condizione di legittimità del provvedimento (cfr. Tar Lombardia Sez. IV Milano n. 5001 del 11 novembre 2009; Tar Toscana Sez. III n. 555 del 3 aprile 2007, CDS Sez. IV n. 2411 del 28 aprile 2006); la quantificazione potrà essere pertanto contenuta in provvedimento successivo e separato sulla base dei criteri di cui agli artt. 22 bis comma 4 e 50 TU; il diritto all'indennità di occupazione è esigibile alla scadenza di ciascun anno d'occupazione.
Il parametro per il calcolo dell'indennità di occupazione è l'indennità di espropriazione; ne consegue che il nuovo criterio indennitario introdotto dalla L. n. 244/2007, per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 348/2007 relativamente alle aree edificabili, ha comportato conseguenze anche per il calcolo dell'indennità di occupazione che andrà parametrata al valore di mercato del bene occupato (cfr. Corte di Cass. Sez. I Civ. n. 23050 del 30 ottobre 2009; Tar Lombardia Sez. II Milano n. 4748 del 29 settembre 2009; Corte di Cass. Sez. I civ. n. 19123 del 3 settembre 2009; Corte di Cass. Sez. I civ. n. 28817 del 5 dicembre 2008).
L'indennità di occupazione è dovuta per il periodo intercorrente tra la data di immissione nel possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione (Art. 22 bis comma 5 TU).
L'indennità di occupazione spetta al proprietario del bene occupato.
Il decreto di occupazione d'urgenza deve essere eseguito mediante immissione nel possesso entro il termine perentorio di tre mesi dalla sua emanazione (art. 22 bis comma 4 TU). Trascorso suddetto termine il decreto perde efficacia.
L'esecuzione del decreto di occupazione ai fini dell'immissione in possesso è effettuata con le medesime modalità di cui all'art. 24 (art. 22 bis comma 4 TU); non vi è ragione per non ritenere applicabile anche l'art. 23 TU, con particolare riferimento alla notifica di avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto, almeno sette giorni prima di esso. L'immissione in possesso si intende effettuata anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continui ad essere utilizzato per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità.
Il decreto che dispone l'occupazione d'urgenza perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cui all'art. 13 TU (art. 22 bis comma 6 TU).
L'emanazione del decreto di occupazione d'urgenza rientra nella competenza del dirigente dell'Amministrazione procedente, quale soggetto competente ad emanare tutti gli atti di gestione (cfr. Cds Sez. IV n. 8756 del 24 dicembre 2009, Tar Sicilia Sez. II Catania n. 534 del 20 marzo 2008, Tar Toscana Sez. I n. 3293 del 13 luglio 2005).
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Esempi di Giurisprudenza.
CASS 4296/2005: ««
Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di Vallo della Lucania del 28 agosto 1990, Raffaele Di Marco, titolare dell'azienda turistico-sportiva Eden Park in Casalvelino, valutata nel 1998 L. 1.000.000.000 da lui acquistata nel 1992, dopo che nel 1987 era stata rinnovata la locazione per nove anni dell'area demaniale di mq. 10.000 sulla quale essa era sita dall'Amministrazione dei beni demaniali di Acquavella, affermava che questa gli aveva comunicato che l'area de qua stava per essere espropriata per la realizzazione di una superstrada e che, dopo un telegramma del 29 giugno 1990, in data 27 agosto 1990, l'area era stata occupata per realizzare l'opera con distruzione della sua Azienda. Chiedeva quindi al Pretore di ordinare la sospensione dei lavori, fino al versamento di idonea garanzia, e si riservava di proporre altre domande di riduzione in pristino e di risarcimento, perchè non gli era stato notificato il decreto d' occupazione dell'8 marzo 1988, che aveva perso efficacia, ex art. 20 L. 865/71, per essere stato eseguito oltre tre mesi dopo la emissione e comunque era divenuto inefficace ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. n. 1/78, perchè i lavori per eseguire il progetto approvato il 17 febbraio 1987, avevano avuto inizio oltre tre anni dopo tale data.
Costituitasi, la Tecnosviluppo s.p.a. si opponeva alla domanda e il Pretore rigettava l'istanza cautelare, dopo che era intervenuta in causa l'Amministrazione dei beni demaniali di Acquavella, che aveva chiesto la riduzione in pristino dei luoghi, per non essersi avuta l'irreversibile loro trasformazione. La causa, rimessa al Tribunale di Vallo della Lucania, ritenuto competente su accordo delle parti, era riassunta dal Di Marco, con atto notificato il 22 e 23 gennaio 1991, davanti ad esso, dove si costituivano la Tecnosviluppo s.p.a. e l'Amministrazione di cui sopra, insistendo entrambe nelle precedenti difese.
Dopo la risoluzione di un conflitto negativo di competenza sollevato dal Tribunale adito, di cui la Corte Suprema affermava la cognizione nel caso, il giudizio era di nuovo riassunto e la causa era decisa con sentenza del 20 giugno 1997, che rigettava le domande del Di Marco, condannandolo alle spese del grado.
Ritenuta abbandonata la domanda di riduzione in pristino dell'Amministrazione dei beni demaniali, il Tribunale dichiarava inammissibili le eccezioni e produzioni di documenti della Tecnosviluppo, perchè tardive e, affermata la giurisdizione sulla domanda di risarcimento, riconosceva la legittimazione attiva del Di Marco quale affittuario dell'area ablata e quella passiva della indicata società appaltatrice. La domanda risarcitoria era respinta per essere stata legittima l'occupazione dell'area, non dovendosi il decreto d' occupazione , notificato all'Amministrazione proprietaria, notificarsi anche all'affittuario del suolo, che nel caso comunque ne aveva avuto notizia, avendo partecipato alla redazione dello stato di consistenza.
Trattandosi di espropriazione regolata dalla L. n. 2359 del 1865, era inapplicabile per i primi giudici l'art. 20 della L. n. 865/71 e il termine di tre mesi per la esecuzione del decreto di occupazione ;
mancando la prova da parte dell'attore che i lavori non erano iniziati nei tre anni dalla dichiarazione di pubblica utilità, contenuta nell'approvazione del progetto, era da negare l'illiceità della condotta degli occupanti anche per tale profilo.
Si doveva anzi rilevare che, poichè nell'agosto 1990 era stata occupata l'azienda del Di Marco, con le superfici inerenti, su cui era sito il tratto finale della strada da costruire, poteva presumersi che i lavori erano iniziati nei termini di cui alla L. n. 1 del 1978, cioè prima del 30 marzo 1990. Il Di Marco proponeva appello contro la sentenza del Tribunale, deducendo che nel caso era applicabile l'art. 20 della L. 865/71, avendo l'art. 14 della L. n. 10 del 1977 esteso a ogni tipo di occupazione per l'espropriazione, tale disciplina, e che il decreto che l'autorizzava era da notificare pure all'affittuario, al quale era riconosciuto un diritto autonomo all'indennità che imponeva detta notifica. L'appellante rilevava che, come l'occupazione doveva intervenire nel trimestre per tutti i fondi per la quale era autorizzata, così i lavori dovevano avere inizio contestualmente entro il triennio dalla dichiarazione di pubblica utilità; all'occupante incombeva l'onere di provare il rispetto di detto termine, che il Tribunale aveva ritenuto esservi stato in base a presunzioni non riscontrabili da documenti o atti acquisiti al processo.
Si chiedeva quindi di accogliere la domanda di risarcimento formulata all'udienza di conclusioni del 29 luglio 1992; l'appellata Tecnosviluppo eccepiva la nullità del contratto di locazione dei beni destinati ad usi civici, che non potevano essere oggetto di cessione a terzi, ex L. 16 giugno 1927 n. 1766 e la conseguente assenza di ogni diritto di controparte per detta nullità, rilevabile di ufficio, con conseguente irrilevanza della circostanza, ritenuta preclusiva dal Tribunale, della deduzione nella conclusionale della richiamata invalidità.
Era poi proposto appello incidentale, chiedendosi il rigetto della domanda di controparte, per difetto di legittimazione passiva della Tecnosviluppo s.p.a., la quale aveva agito quale appaltatrice e non in proprio. La Corte d'appello, con sentenza del 28 febbraio 2001, ha rigettato l'appello del Di Marco, condannato a pagare le spese del grado alla società Tecnosviluppo, nella contumacia dell'Amministrazione dei beni demaniali di Acquavella. Ritenuta fondata in diritto la censura sulla estensione del termine trimestrale per l'esecuzione dei decreti di occupazione, di cui all'art. 20 della L. 865 del 1971, alle occupazioni finalizzate ad eseguire opere di competenza statale, in fatto la Corte rilevava che al decreto emanato l'8 marzo 1988 era seguita in data 21 aprile 1988 la redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso della impresa Rambelli Costruzioni Generali s.p.a., in nome e per conto dell'A.N.A.S., operazioni alle quali aveva partecipato lo stesso Di Marco e la proprietaria Amministrazione dei beni demaniali di Acquavella. Nessun rilievo aveva la circostanza che il Di Marco era rimasto nella detenzione dell'area dopo la immissione in possesso di cui sopra; escluso che vi siano norme che impongono la notifica del decreto di occupazione all'affittuario, la Corte ha rilevato che ogni interessato e anche il Di Marco hanno avuto notizia dell'operazione, attraverso l'avviso per la redazione dello stato di consistenza, di cui all'art. 3 della L. n. l del 1978, con irrilevanza conseguente della omessa notifica del decreto di occupazione , che comunque nessun rilievo ha sulla validità del procedimento di espropriazione.
In ordine all'inizio dei lavori di costruzione della strada per cui era avvenuto l'esproprio, la Corte di appello ha rilevato anzitutto che, trattandosi di azione di risarcimento per illiceità dell'occupazione, la circostanza del mancato tempestivo inizio dei lavori doveva essere provata dall'attore, cioè dal Di Marco, che avrebbe dovuto dimostrare che i lavori erano iniziati dal suo terreno, in tal modo provando l'omesso inizio nel termine di tre anni dalla approvazione del progetto di pubblica utilità. In difetto di tale prova, esattamente il Tribunale aveva rilevato con presunzioni fondate su indizi univoci, precisi e concordanti, che l'area ove era l'azienda del Di Marco, era interessata solo al tratto finale della strada, per cui poteva ritenersi che l'inizio dei lavori era stato tempestivo. Poichè la lettera dell'art. 1, 3^ comma, della L. n. 1 del 1978 si riferisce all'"inizio" dei lavori, nessuna applicazione estensiva della disposizione sul termine di esecuzione del decreto di occupazione , attinente alla lesione del diritto di proprietà, poteva aversi, essendosi anzi ritenuto che detto decreto possa costituire "inizio" dei lavori. Rigettato l'appello principale e dichiarato inammissibile quello incidentale per difetto di interesse, la Corte salernitana ha condannato il Di Marco a pagare le spese del grado.
Per la cassazione di detta sentenza propone ricorso il Di Marco con quattro motivi; la Tecnosviluppo s.p.a. e l'Amministrazione dei beni demaniali di Acquavella non svolgono attività difensiva.
Motivi della decisione
1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia falsa applicazione dalla Corte di Salerno dell'art. 20 della L. 22 ottobre 1971 n. 865: pur avendo questa rilevato che la norma si applica anche alle occupazioni preordinate all'espropriazione per opere di competenza statale, ha poi affermato erroneamente che, con la redazione dello stato di consistenza, si sarebbe avuta l'immissione in possesso dell'impresa costruttrice della strada e un simbolico inizio dei lavori, incompatibile in fatto con la disponibilità dell'azienda rimasta al Di Marco anche dopo detta data che comprovava il rispetto dei tre mesi di cui all'art. 20 della L. n. 865/71.
L'immissione in possesso dell'occupante determina la perdita della disponibilità del bene per tutti gli altri soggetti e, se questa non v'è, manca anche l'esecuzione del decreto di occupazione ed è pure violato il termine trimestrale sopra indicato. Nel caso, solo con il telegramma del giugno 1990 si era preavvisato il Di Marco dell'occupazione, che ebbe luogo nell'agosto successivo, con violazione dei termini dell'art. 20 della L. 865/71. 1.2. Si deduce, in secondo luogo, insufficiente e contraddittoria motivazione su elementi di fatto prospettati e provati per iscritto dal Di Marco e mai contestati, in quanto la Corte di merito non ha dato rilievo alla prova documentale costituita dal telegramma del giugno 1990 comprovante un'occupazione avvenuta oltre tre mesi dopo il decreto del 1988. 1.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge dalla Corte territoriale, la quale ha affermato che il decreto di occupazione non deve notificarsi all'affittuario del suolo, pur imponendo la notifica l'art. 17 della L. n. 865/71, che ha attribuito l'indennità al fittavolo o colono o partecipante, costretto ad abbandonare il terreno espropriato, di importo uguale a quella che spetta al proprietario. In sostanza, l'aver riconosciuto al fittavolo il diritto al risarcimento dei danni per il caso di occupazione illecita conferma che il decreto doveva notificarsi al Di Marco.
1.4. Si deduce infine violazione dell'art. 1, 3 comma, della L. 3 gennaio 1978 n. 1, per il quale perde efficacia la dichiarazione di pubblica utilità e il decreto d' occupazione , se non inizino i lavori nel triennio dall'approvazione del progetto. Erroneamente e in violazione dell'art. 2697 c.c. la Corte salernitana ha ritenuto incomba sull'attore la prova del mancato rispetto del termine triennale, senza considerare l'invio, ai sensi degli artt. 2702 e 2705 c.c, del telegramma nel giugno 1990, che dimostra il ritardo dell'inizio dei lavori e la violazione della Legge del 1978.
Risulta comunque violato l'art. 2727 c.c., perchè il telegramma prova che, prima dell'agosto 1990, i lavori non avevano avuto inizio, travolgendo ogni presunzione contraria riconosciuta dai giudici del merito.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2.1. I primi due motivi vanno trattati insieme perchè attengono entrambi all'esecuzione nel trimestre del decreto che autorizzava l'occupazione. Il ricorrente censura la sentenza impugnata perchè ritiene esservi stata immissione in possesso dell'espropriante A.N.A.S., in nome e per conto della quale aveva agito l'impresa Rambelli nell'aprile 1988 in sede di redazione del verbale dello stato di consistenza entro tre mesi dal decreto di occupazione , anche in mancanza della perdita della disponibilità e della detenzione del suolo da parte del Di Marco. Ciò è giuridicamente possibile come emerge da più sentenze di questa Corte che negano in tal caso, per mancanza dei danni, la indennità di occupazione al proprietario che continui a fruire del terreno dopo l'immissione in possesso dell'occupante e distinguono la detenzione del suolo occupato da terzi rispetto al possesso di esso (ius possidendi), che spetta al solo occupante che nello stesso s'è immesso (cfr. Cass. 15 gennaio 2003 n. 519 e 7 settembre 1999 n. 9484). Il verbale di immissione in possesso determina la sola inversione dell'onere della prova sulla perdita del godimento dell'area occupata, prova che, quando vi è detto verbale, dovrà dare l'occupante amministrazione invece di colui che domanda l'indennizzo per il mancato godimento del fondo nel periodo d'occupazione (così Cass. 17 settembre 2002 n. 13582). La Corte di merito ha chiarito che il Di Marco, il quale deteneva il terreno perchè affittuario dell'area oggetto del verbale di consistenza e d'immissione in possesso, redatto in contraddittorio anche con lui, oltre che con la proprietaria Amministrazione dei beni demaniali di Acquavella, ha continuato a detenerlo e a gestire l'azienda, anche dopo l'immissione in possesso dell'espropriante.
Tale situazione è compatibile con la esecuzione del decreto di occupazione nei tre mesi dalla sua emissione e non comporta violazione dell'art. 20 della li. n. 865/71, rilevando il telegramma del giugno 1990 come atto proveniente dal possessore, che, come tale, può imporre al detentore non qualificato di liberare l'area su cui egli ha avuto un diritto poziore sin dall'aprile 1988, con conseguente infondatezza dei primi due motivi di impugnazione.
Questa Corte ha distinto il termine di esecuzione del decreto di occupazione da quello di inizio dei lavori (Cass. 13 luglio 1998 n. 6822); per tale profilo, appare chiaro che nel 1990 si è proceduto a eseguire i lavori nell'area sulla quale era sita l'azienda del Di Marco, anche se nell'aprile 1988 vi era stata l'immissione nel possesso del terreno dell'A.N.A.S. Deve negarsi quindi il difetto motivazionale in ordine al rilievo da dare al telegramma del giugno 1990 che non è atto che precede l'immissione in possesso ma consegue a questa e, come tale, intima al Di Marco il rilascio dell'area già occupata e anche per tale profilo è infondato il secondo motivo di ricorso.
2.2. Anche il terzo motivo di impugnazione deve essere rigettato, perchè l'art. 17 della L. n. 865 del 1971 riconosce un'indennità particolare a coloro che "coltivano" il terreno espropriato e non a soggetti che non siano coltivatori, intendendo tutelare solo categorie particolari di cittadini, in relazione all'esigenza, socialmente rilevante per il legislatore, di reintegrare gli imprenditori agricoli dei danni subiti per l'esproprio.
Tale riconoscimento dell'indennità non comporta la necessità della notifica del decreto di occupazione , irrilevante in rapporto al diritto dei coltivatori di opporsi alla indennità che anche a loro compete, considerato che gli interessati possono domandare la liquidazione di quanto loro Spetta solo per la esistenza di una situazione di fatto di occupazione delle aree coltivate e indipendentemente dalla comunicazione della liquidazione dell'indennità da parte della Commissione Espropri (C. Cost. 22 ottobre 1990 n. 470).
Correttamente pertanto la Corte territoriale ha negato la esistenza di un diritto del conduttore dell'area a ricevere la notificazione del decreto di occupazione e quindi pure il terzo motivo di ricorso è da rigettare. »»
CASS 4817/2009: ««
Svolgimento del processo
Il 21 giugno 1994 la Conim s.r.l. chiamò in giudizio davanti al Tribunale di Napoli il Comune di Benevento e l'Istituto autonomo case popolari della provincia di (OMISSIS) (nel seguito: IACP), e chiese che fosse accertata l'intervenuta accessione invertita a favore della pubblica amministrazione del complesso immobiliare, realizzato su aree già di sua proprietà, comprensivo di seicento ventidue alloggi economici e popolari. Chiese inoltre che i convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni.
I convenuti si costituirono resistendo alla domanda, ed eccepirono il rispettivo difetto di legittimazione passiva, e l'esistenza di un decreto d'esproprio, intervenuto nel corso del giudizio.
Acquisita una consulenza tecnica d'ufficio il tribunale, con sentenza 10 ottobre 2001, accertata l'accessione invertita, condannò i convenuti in solido al pagamento di L. 1.681.361.000, oltre alla rivalutazione Istat e agli interessi del 6% sulla somma rivalutata dal maggio 1992.
Contro la sentenza il Comune di Benevento propose appello, chiedendo il rigetto delle domande attrici, almeno nei suoi confronti, e in subordine la determinazione del giusto risarcimento previa assunzione di nuova consulenza tecnica d'ufficio, con compensazione dell'eventuale maggior debito con l'importo di L. 261.107.203 depositato presso la Cassa depositi e prestiti il 24 giugno 1996, nonchè la condanna dell'IACP a manlevare, tenere indenne o rilevare l'ente dal pagamento; per il caso di ritenuta acquisizione dell'area all'IACP sollecitò la condanna di quest'ultimo a risarcire al comune i danni da esso subiti o in ogni caso a pagare le indennità di occupazione e di espropriazione. Dedusse che le aree in questione non erano incluse nel decreto di occupazione del 31 gennaio 1992; che pertanto dell'occupazione era responsabile il solo IACP, che aveva notificato il provvedimento e si era immesso nel possesso materiale delle aree; che peraltro era efficace il decreto di espropriazione del 14 febbraio 1997, sopraggiunto prima della scadenza del termine quinquennale decorrente dall'esecutività del decreto di occupazione della L. n. 142 del 1990, ex art. 47, al tempo vigente (la Delib. della giunta comunale era stata adottata il 31 gennaio 1992 e pubblicata il 5 - 16 febbraio 1992), essendo stata l'opera realizzata durante l'occupazione legittima; con riguardo alla liquidazione del danno, l'area era stata erroneamente qualificata legalmente edificabile e non si era tenuto conto della superficie effettivamente appresa; i criteri utilizzati per la determinazione del valore venale erano errati, e la decorrenza degli interessi e della rivalutazione era del pari errata; il tribunale non si era pronunciato sulla compensazione richiesta, nè sulle domande di manleva e di rivalsa articolate contro l'IACP. L'IACP propose appello incidentale, chiedendo che fosse accertata l'esclusiva responsabilità del comune per i danni e, in subordine, che fossero respinte le domande attrici o, in via graduata e in caso di annullamento del decreto di esproprio, la determinazione dei danni alla data del 28 aprile 1997, epoca dell'accessione invertita, con una diversa valutazione del suolo, previa assunzione di nuova consulenza. Dedusse che il tribunale avrebbe dovuto sospendere la causa stante la pendenza del pregiudiziale ricorso davanti al TAR Campania sulla legittimità del decreto di esproprio proposto dalla Conim s.r.l.; che l'istituto aveva adempiuto, nei tempi fissati, gli obblighi derivanti dalla delega e dalla convenzione con il comune, anche depositando l'indennità di esproprio; che l'acquisizione si era verificata alla data del 28 aprile 1997, di scadenza dell'occupazione legittima, a favore del solo comune di Benevento, essendo l'istituto assegnatario a termine, non rilevando la mancata indicazione, nel decreto di occupazione , delle particelle di proprietà della Conim, perchè ad individuarle s'era provveduto con l'allegazione di piano particellare grafico e descrittivo sottoscritto dai testi presenti all'immissione in possesso; che erano errate le considerazioni del CTU, recepite dal tribunale, sulla data di determinazione del valore del suolo, sulla natura del terreno, e sulla congruità del prezzo; che gli interessi andavano liquidati dal 28 aprile 1997 a tasso legale, e che il riconoscimento della valutazione non era automatico.
Con sentenza in data 13 febbraio 2004, la Corte d'appello di Napoli accolse in parte i gravami, e condannò il Comune di Benevento e l'IACP in solido al pagamento, a titolo di danni, di Euro 558.414,08, oltre alla rivalutazione dalla data del deposito del supplemento di consulenza tecnica (luglio 1998) alla quale la stima era riferita, e agli interessi al tasso medio del 3% sulla somma rivalutata di anno in anno.
La corte escluse che ricorresse una causa amministrativa pregiudiziale, perchè, all'esito di un precedente giudizio di opposizione alla stima di espropriazione definitiva comunicata dall'IACP il 29 giugno 1992, si era formato tra le parti il giudicato sul punto che le particelle di proprietà della Conim non erano comprese tra le aree previste per la realizzazione degli alloggi secondo il piano di zona in variante del piano regolatore, nè erano indicate nel decreto di occupazione del 31 gennaio 1992, che richiamava il piano particellare. In base a quella pronuncia era accertata l'illegittimità dell'espropriazione promossa contro la Conim, ed era pertanto precluso il riesame di tale questione, mentre diventava irrilevante il decreto di espropriazione del 14 febbraio 1997, posteriore alla citazione introduttiva del presente giudizio, e anche alla realizzazione dell'opera pubblica, che aveva comportato l'irreversibile trasformazione del suolo e la sua acquisizione da parte della pubblica amministrazione. Tuttavia l'invalidità del procedimento espropriativo non investiva anche l'inizio della procedura, perchè l'affermazione, fatta dal tribunale a sostegno delle ritenuta accessione invertita, dell'esistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, non era stata censurata. L'irreversibile trasformazione del bene si era verificata nel maggio 1994, non potendosi far riferimento alla scadenza di una legittima occupazione.
Sul punto della legittimazione passiva, la corte, premesso che vi era stata delegazione L. n. 865 del 1971, ex art. 35, ritenne la concorrente responsabilità degli appellanti, argomentando, quanto al comune, dalle circostanze che esso aveva acquistato la proprietà dell'immobile, e che, posto a conoscenza della grave carenza procedimentale verificatasi, non vi aveva posto rimedio; e, quanto all'IACP, dal fatto che aveva materialmente proceduto all'occupazione del terreno, consapevole dell'illegittimità degli atti che poneva in essere, al punto da vedersi costretto ad autonome quanto inefficaci integrazioni.
Quanto alla determinazione dell'indennità, l'omessa indicazione delle particelle Conim tra le aree previste per la realizzazione degli alloggi, secondo il piano di zona in variante, non consentiva di attribuire ad esse la qualificazione dell'area regolata dal p.c.c.p., e doveva tenersi conto della qualificazione urbanistica contemplata dal piano regolatore, nel quale il terreno era incluso in parte in zona E agricola, e in parte in zona CP, di natura edificatoria, perchè relativa ad aree di espansione per interventi residenziali, anche se di iniziativa pubblica. Dichiarando di avvalersi solo parzialmente delle valutazioni del consulente d'ufficio, la corte attribuì all'area agricola il valore di L. 20.000/mq. Quanto all'area edificabile, la stima del valore venale eseguita con il metodo sintetico comparativo (L. 90.000/mq), utilizzando una vendita nella zona, prevaleva sulla più alta valutazione ottenuta dal consulente in base al calcolo del valore di trasformazione, ed era ragguagliata al 1998: per esso doveva seguirsi il metodo di determinazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis.
La compensazione richiesta dal comune era esclusa dalla diversità del titolo del deposito, presso la Cassa DD.PP, della somma, peraltro non riscossa dai proprietari. Infine, non poteva concedersi rivalsa al comune nei confronti dell'IACP a causa della responsabilità accertata in capo allo stesso ente territoriale.
Contro questa sentenza, non notificata, ricorre la Conim s.r.l. con atto notificato in data 9 - 10 giugno 2004, affidato a quattro mezzi d'impugnazione.
Il Comune di Benevento resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a quattro mezzi d'impugnazione, il quarto dei quali internamente articolato, notificato il 19 luglio 2004.
L'IACP resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un unico mezzo d'impugnazione, notificato il 19 luglio 2004.
Tutte le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
I ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, devono essere riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c..
Devono essere esaminati innanzi tutto i primi due motivi del ricorso incidentale del Comune di Benevento, che prospettano questioni di carattere pregiudiziale.
Con il primo mezzo d'impugnazione, infatti, il Comune di Benevento censura per vizi di motivazione, e violazione o falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, artt. 35 e 57, artt. 2043 e 2055 c.c., l'affermazione della sua responsabilità nei confronti della società Conim, per l'occupazione espropriativa dell'area di sua proprietà ad opera dell'IACP. La corte di merito aveva, contraddittoriamente, da un lato accertato l'inesistenza nel decreto di occupazione dell'indicazione dell'area della Conim, e dall'altro affermato la responsabilità del comune in relazione alla L. n. 865 del 1971, art. 35, sulla base dell'immotivato convincimento che il comune avesse acquistato la proprietà dell'immobile.
L'assunto si basava sul presupposto - giuridicamente errato - che la dichiarazione di pubblica utilità costituisse l'inizio del procedimento ablatorio, quando invece ne era solo un presupposto, senza che in ogni caso in esso potesse vedersi un inizio di occupazione, giacchè il decreto relativo non contemplava nel piano grafico descrittivo particellare le aree della Conim. La materiale occupazione da parte di IACP, pertanto, non era riconducibile neppure in astratto al rapporto normativo di possibile delega ex art. 35, falsamente applicato.
La censura deve essere esaminata congiuntamente a quella formulata dall'IACP, anch'essa vertente sul punto dell'individuazione del soggetto obbligato al risarcimento del danno, per l'insufficienza e illogicità della motivazione con la quale la corte territoriale ha affermato la responsabilità dell'istituto per il mero fatto materiale dell'occupazione, laddove a tal fine si richiedevano inadempimento, negligenze e omissioni tali da comportare il vano decorso del termine occupazionale senza completamento del procedimento espropriativo.
Entrambe le censure sono infondate. Quanto alla prima, la corte di merito, richiamata la giurisprudenza in materia, circa la persistente responsabilità del delegante in relazione ai suoi poteri di controllo e di stimolo, ha fondato l'affermazione di responsabilità del comune sul fatto che non soltanto esso aveva acquistato la proprietà dell'immobile, ma, posto a conoscenza della grave carenza procedimentale verificatasi, e sulla quale in particolare il comune ricorrente fonda le sue difese, non vi aveva posto rimedio.
In tal modo, il giudice di merito s'è uniformato alla giurisprudenza di questa corte, per cui, in caso di mancata emanazione del decreto di esproprio nel termine dell'occupazione temporanea legittima, sussiste la responsabilità dell'ente delegante in ordine al risarcimento dei danni da accessione invertita, qualora la delega sia stata effettuata L. n. 865 del 1971, ex art. 60, perchè l'ente delegante mantiene, nonostante la delega, un potere di controllo e di stimolo nell'espletamento delle operazioni della procedura ablativa, fra le quali la pronunzia del decreto di esproprio, in quanto l'espropriazione avviene non solo in nome e per conto del comune delegante ma d'intesa con questo (Cass. 21 dicembre 2002 n. 18237).
Non più fondata è la doglianza dell'istituto. Questo è stato condannato a risarcire i danni cagionati con la sua attività materiale di apprensione un fondo non compreso nel piano particellare richiamato nel decreto di occupazione ; e, dunque, per un fatto illecito rispetto al quale il termine finale di occupazione (di altre particene) non poteva per ciò stesso avere alcuna rilevanza. (...) Premesso che sarebbe incerta la data di irreversibile trasformazione, fissata nell'impugnata sentenza al 1994, si sostiene che la corte aveva sostanzialmente ritenuto legittima l'occupazione fino al 1994, sicchè gli atti amministrativi che ne erano al fondamento dovevano continuare ad esplicare la loro efficacia sino al termine della procedura, posto che i lavori si erano completati nei termini prefissati; - le particelle dell'area Conim, mancanti nel decreto di occupazione , erano state individuate dal tecnico comunale delegato dal comune alla presa di possesso, con attività correttiva dell'originaria omissione, e non erano imputabili all'IACP; - la ritenuta validità della dichiarazione di pubblica utilità doveva comportare la validità del decreto di occupazione , da leggere in relazione alla dichiarazione; nel p.c.c.p. di (OMISSIS) era compresa l'area Conim. Seguono senza soluzione di continuità considerazioni critiche attinenti alla valutazione dei danni da accessione invertita, il cui collegamento con la questione della validità del decreto di occupazione , premessa delle censure di vizi della motivazione formulate con il mezzo in esame, non è in alcun modo giustificato e neppure enunciato.
Per il resto, le censure sopra sintetizzate si fondano tutte sul falso assunto che la valida dichiarazione di pubblica utilità, accertata nel giudizio di merito, legittimerebbe il decreto di occupazione quale attività esecutiva e tecnica; laddove, al contrario, il decreto di occupazione è provvedimento dotato di autonomia, rispetto al quale la dichiarazione di pubblica utilità è solo uno dei presupposti. Nel caso in esame, peraltro, lungi dal riconoscere la validità del decreto di occupazione con riguardo alle aree occupate dell'istituto, la corte territoriale ha accertato l'esistenza del giudicato sul punto che il decreto in questione non consentiva l'occupazione del fondo di proprietà della Conim. »»
CASS 9628/2001: «« 1.1. L'azione di risarcimento dei danni da occupazione illegittima non può essere esercitata finché non sia spirato il termine di efficacia del decreto di occupazione . Inoltre, il periodo di efficacia dell'occupazione legittima (allo spirare del quale inizia a decorrere il termine prescrizionale quinquennale per l'azione di risarcimento) non comprende tutte le fasi temporali durante le quali l'efficacia del decreto di occupazione è stata sospesa a seguito di pronunzia cautelare ovvero non è stata operativa per effetto di una sentenza amministrativa di annullamento.
1.2. Ai fini del calcolo complessivo dei ventiquattro mesi di efficacia del decreto di occupazione d'urgenza è necessario sottrarre tutti i periodi durante i quali il decreto, per effetto di sospensione cautelare o di annullamento nel merito, è stato espunto dal mondo giuridico. Si tratta del periodo di efficacia dell'ordinanza cautelare del T.A.R. (circa due mesi) e del successivo periodo coperto dalla sentenza di annullamento (29 dicembre 1983 - 27 marzo 1987). Ciò significa che, alla data della decisione del C.G.A. (27 marzo 1987) che aveva fatto rivivere il decreto di occupazione , quest'ultimo aveva prodotto effetti per un periodo di circa otto mesi (dal 10 febbraio 1983 al 29 dicembre 1983, sottratto il periodo di sospensione cautelare) e, pertanto, rimanevano ulteriori sedici mesi di efficacia. Soltanto allo spirare del termine complessivo di efficacia del decreto di occupazione (sedici mesi dal 27 marzo 1987) senza che fosse intervenuto il provvedimento di espropriazione, sarebbe iniziato a decorrere il termine di prescrizione per l'azione di risarcimento, con la conseguenza che era tempestiva la citazione notificata nell'aprile del 1990.
1.3. È irrilevante quanto osservato dalla Corte d'Appello in ordine al presunto compimento dei lavori prima della scadenza dell'occupazione legittima, poiché, secondo la giurisprudenza, la realizzazione dell'opera pubblica prima dello scadere del termine dell'occupazione legittima non perfeziona la fattispecie estintivo-acquisitiva. Dopo la sentenza d'appello del C.G.A. l'amministrazione aveva ancora la facoltà di completare la procedura espropriativa con l'emanazione del decreto di esproprio nell'ulteriore periodo di efficacia che restava al decreto di occupazione dopo la decisione del 27 marzo 1987, che aveva avuto l'effetto di farlo rivivere.
2) Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la Corte d'Appello abbia errato nel disconoscere gli effetti dell'ordinanza di sospensiva adottata dal T.A.R. Catania il 27 marzo 1983 sul termine di scadenza del biennio di efficacia dell'occupazione d'urgenza.
2.1. Il termine biennale di efficacia del decreto di occupazione , dovendosi aggiungere il periodo di sospensione, andava a spirare dopo il 10 febbraio 1985, con la conseguenza che l'occupazione doveva considerarsi ancora in corso ai fini dell'applicazione dell'art. 5-bis della legge 1 marzo 1985 n. 42 (di conversione del D.L. 22 dicembre 1984 n. 901), che prorogava di un anno il termine di efficacia delle occupazioni. La citazione notificata il 17 aprile 1990 dovrebbe essere considerata quindi tempestiva.
3) I due motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - non sono fondati.
3.1. L'ordinanza di sospensione, emessa in sede cautelare dal giudice amministrativo produce l'inidoneità dell'atto sospeso a produrre effetti. La sospensione ha carattere temporaneo. Gli effetti della sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato disposta con ordinanza del giudice amministrativo sono destinati a consolidarsi o a venire meno a seconda dell'esito del giudizio finale al quale accedono.
3.2. Nella specie, l'ordinanza di sospensione del decreto di occupazione è venuta meno in sede di annullamento da parte del giudice amministrativo in sede di appello, come si ricava dalla sentenza impugnata, la quale ha anche rilevato che l'ordinanza in questione non è stata mai eseguita, osservando che i lavori erano stati completati.
3.3. L'affermazione della Corte d'Appello in ordine alla mancata esecuzione dell'ordinanza di sospensione (intervenuta il 7 marzo 1983, dopo l'immissione in possesso dell'occupante, che ha avuto luogo il 20 febbraio 1983), non ha formato oggetto di censura da parte della ricorrente, la quale ha solo dedotto che l'ordinanza del T.A.R. ha avuto un periodo di efficacia di circa due mesi.
3.4. Ora, ritiene il Collegio che, data la natura interinale del provvedimento di sospensione adottato dal giudice amministrativo ed il suo inscindibile collegamento con le vicende del processo amministrativo, una volta che, come nella specie, tale provvedimento sia stato annullato dal giudice di appello e che tale giudice si sia pronunciato sul merito respingendo la domanda della parte, nessun effetto della sospensione possa permanere, sicché essa non può influire sul termine di durata dell'occupazione determinandone un prolungamento. In altri termini, il provvedimento di sospensione priva (temporaneamente) di effetti il decreto di occupazione nel periodo di permanenza della sospensione, ma non comporta una proroga automatica della scadenza dell'occupazione per una durata corrispondente al periodo di sospensione.
3.5. Eventuali inconvenienti di fatto derivanti dalla sospensione possono poi gravare sull'occupante e non su colui che ha chiesto ed ottenuto la sospensione.
3.6. Nessun effetto sulla durata dell'occupazione può nemmeno determinare l'accoglimento, in primo grado, dell'impugnazione del decreto di occupazione proposta dinanzi al giudice amministrativo, atteso che la decisione del T.A.R. è stata annullata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che ha riconosciuto la legittimità del decreto di occupazione. »»
CASS 13585/2006: «« on l'unico motivo del ricorso incidentale (n. 6614/2003), il Comune di Corato, denunciando violazione dell'art. 360 c.p.c., in relazione alla L. 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3, e della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 71, assume che avendo il Decreto di occupazione (pur annullato dal Giudice amministrativo) valore formale, poco importa che l'amministrazione abbia seguito la procedura tracciata dalla L. n. 1 del 1978, anzichè quella della L. n. 2359 del 1865, poichè comunque ha fatto precedere la redazione dello stato di consistenza all'immissione in possesso, tanto che alle operazioni connesse partecipò uno degli attori. Nessun danno e derivato ai proprietari dal vizio della procedura, e non è ravvisatile alcuna colpa nell'operato dell'ente pubblico, sicchè deve escludersi sia dovuto un risarcimento, tanto più che i proprietari hanno riscosso l'indennità di esproprio. Sotto un altro profilo, l'obbligo risarcitorio non può che gravare sulla Cooperativa che ha trasformato i suoli prima che fosse completata la procedura espropriativa, nonostante la pendenza davanti al Giudice amministrativo del ricorso avente ad oggetto la legittimità del decreto di occupazione .
Con l'unico motivo di ricorso incidentale (n. 6198/2003), la Cooperativa Garofano roano a r.l., denunciando violazione della L. 25 giugno 1865, n. 2359, ed erronea applicazione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, conv. in L. 8 agosto 1992, n. 359, ed errata e insufficiente motivazione su punti decisivi, censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che l'indennità di occupazione, dal momento dello spossessamento, fino all'irreversibile trasformazione del fondo, deve essere liquidata in una percentuale dell'indennità dovuta per l'esproprio del bene.
Con il primo motivo del ricorso principale autonomamente proposto (n. 6188/2003), la Cooperativa Garofano rosso a r.l., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2055 c.c. e della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 60, ed omessa motivazione su punti decisivi, censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della peculiare posizione di essa Cooperativa, atteso che il proprio operato era comunque assistito da una dichiarazione di pubblica utilità, che i ricorsi per l'illegittimità del Decreto di occupazione , pur pendenti al momento della costruzione degli alloggi di edilizia economica e popolare, non erano stati decisi in via definitiva, che il decreto fu annullato solo per motivi formali, che la questione della procedura applicabile all'occupazione d'urgenza non era chiara all'epoca dei fatti momento, tanto da provocare l'intervento dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, che l'opera pubblica delegata dal Comune di Corato venne ultimata entro il periodo di occupazione legittima, ovvero prima dell'annullamento del decreto di occupazione di urgenza da parte del Giudice amministrativo, sicchè non può ravvisarsi, per quanto concerne la Cooperativa, l'elemento soggettivo dell'illecito.
Con il secondo motivo dello stesso ricorso, la Cooperativa Garofano rosso a r.l., denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, degli artt. 112 e 345 c.p.c., ed erronea e insufficiente motivazione su punti decisivi, censura la sentenza impugnata per aver commisurato al valore di mercato i suoli irreversibilmente trasformati, sull'erroneo presupposto della configurabilità di un'occupazione usurpativa, mentre l'annullamento del decreto di occupazione d'urgenza non può travolgere la dichiarazione di pubblica utilità, che comunque ha assistito la realizzazione dell'opera pubblica, sicchè il corretto inquadramento dei fatti come occupazione appropriativa comporta la necessità di liquidare il danno secondo il criterio regolamentato di risarcimento.
Inoltre, la prospettazione della domanda e sempre stata improntata all'illegittimità dell'occupazione con perdita del diritto dominicale (e quindi alla qualificazione appropriativa dei fatti), e che la pretesa di un risarcimento a valore pieno era indotta da motivi tutt'affatto diversi dalla carenza della dichiarazione di pubblica utilità, che viceversa non e mai stata messa in discussione dai proprietari, sicchè non avrebbe potuto la Corte d'Appello operare ex officio un diverso apprezzamento del fatto illecito.
Con il terzo motivo la Cooperativa, denunciando violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di determinazione del valore del suolo, ed insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi, censura la sentenza impugnata per aver stimato i terreni occupati ricorrendo al metodo sintetico-comparativo, pur tuttavia senza indicare un solo atto di compravendita di beni con caratteristiche similari, e senza supportare la valutazione con il necessario riscontro dal metodo analitico.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale (n. 1 10070/2003), il comune di Corato, denunciando violazione dell'art. 360 c.p.c., in relazione alla L. 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3 e della L. 29 giugno 1865, n. 2359, art. 71, assume che avendo il decreto di occupazione valore formale, poco importa che l'amministrazione abbia seguito la procedura tracciata dalla L. n. 1 del 1978, anzichè duella della L. n. 2359 del 1865, poichè comunque ha fatto precedere la redazione dello stato di consistenza all'immissione in possesso, tanto che alle operazioni connesse partecipò uno degli attori. Nessun danno è derivato ai proprietari dal vizio della procedura, e non è ravvisabile alcuna colpa nell'operato dell'ente pubblico, sicchè deve escludersi sia dovuto un risarcimento, tanto più che i proprietari hanno riscosso l'indennità di esproprio. Sotto un altro profilo, l'obbligo risarcitorio non può che gravare sulla Cooperativa che ha trasformato i suoli prima che fosse completata la procedura espropriativa, e nonostante la pendenza davanti al Giudice amministrativo del ricorso avente ad oggetto la legittimità del decreto di occupazione . (...)L'annullamento giurisdizionale del Decreto di occupazione emesso al fine della realizzazione delle opere, non incide sulla dichiarazione di pubblica utilità delle stesse, il cui titolo risiede in un diverso provvedimento, e non già nel decreto annullato. Ne consegue che l'irreversibile trasformazione del suolo occupato per effetto della realizzazione dell'opera pubblica realizza, anche in presenza di una decisione di annullamento del Decreto di occupazione , una ipotesi di occupazione appropriativa, con acquisto dal suolo a favore dell'ente pubblico, e non già di attività materiale configurante un illecito permanente integralmente risarcibile, con la conseguenza che il calcolo della entità del risarcimento spettante al proprietario privato del bene dovrebbe essere effettuato secondo il criterio di cui al D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 359 del 1992, introdotto dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65 (Cass. 17/11/2000, n. 14907; 03/04/2002, n. 4766).
La difesa P. ha replicato alla doglianza di controparte, osservando, nel controricorso e nella memoria illustrativa, che l'occupazione dovrebbe comunque esser qualificata usurpativa, essendo venuta a mancare anche la dichiarazione di pubblica utilità:
risulterebbe infatti dagli atti che il peep per l'attuazione del quale venne promossa la procedura espropriativa dei terreni di proprietà P., approvato con D.P.R. 17 ottobre 1967, era divenuto inefficacie il 17/10/1985, mentre i lavori per la realizzazione dell'opera pubblica ebbero inizio solo in data 31/10/1985.
Ritiene il collegio che tale ulteriore aspetto di illegittimità dell'occupazione, ignorato dal Giudice di appello, non possa essere esaminato nel giudizio di Cassazione, pur se esso è venuto a caratterizzare la causa pretendi dall'azione risarcitoria intrapresa.
La questione, infatti, fu comunque oggetto di dibattito.
Contrapponendosi al motivo di appello della Cooperativa con cui si pretendeva la qualificazione dell'occupazione come appropriativi (e quindi l'applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis) i P. eccepirono che dalla relazione del consulente in primo grado risultava che con Delib. 13 aprile 1998, n. 339, il Comune di Corato prendeva, atto del venir meno della dichiarazione di pubblica utilità prima dell'inizio dei lavori.
La questione non ha formato oggetto di esame da parte del Giudice di appello, poichè a suo giudizio, la qualificazione di illegittimità non poteva che essere usurpativa per il venir meno del decreto di occupazione : non fu oggetto di esame il differente profilo di illegittimità dell'occupazione in quanto, evidentemente, assorbito dal primo. E' pur vero che la sentenza impugnata evoca fugacemente la sopravvenuta inefficacia del peep, ma l'inciso, posto dalla Corte d'Appello in relazione alle modalità di valutazione, da parte del C.T.U. in primo grado, dei beni occupati, non assume alcun contenuto decisorio, avendo la sola funzione di dar conto della diversa opzione nella scelta del momento cui riferire la valutazione dei beni, che - riferisce il Giudice - nella prospettiva dei proprietari, avrebbe acquisito maggiore appetibilità sul mercato proprio per il venir meno dei vincoli di inedificabilità imposti dal peep decaduto.
Opzione che il Giudice barese immediatamente smentisce, posto che la liquidazione del danno va relazionata al momento della perdita del possesso.
Pur nella fondatezza della doglianza della Cooperativa, dunque, in ordine alla diversa qualificazione dell'illecito in rapporto all'annullamento del decreto di occupazione, la questione concernente esistenza e validità della dichiarazione di pubblica utilità non può esser considerata nuova, e su di essa, non potendo il Giudice di legittimità condurre accertamenti in fatto, dovrà il Giudice di merito, alla restituzione degli atti, accertare se ricorrano comunque ulteriori profili d'illiceità inerenti la dichiarazione di pubblica utilità. »»
CASS 3120/2005: «« Con l'unico motivo di ricorso Giovanna Salutari denuncia violazione ed erronea interpretazione della Legge Regionale n. 2 del 9.4.1979;
violazione dell'art. 71 della Legge n. 2359 del 1865; violazione dell'art. 20 della Legge 865/71; violazione dell'art. 1 della Legge n. 1/78; violazione ed erronea applicazione degli artt. 2946 e 2971 C.C.; insufficiente motivazione. Sostiene che la Corte d'Appello erroneamente, invece di limitarsi a verificare l'esistenza di un provvedimento amministrativo che equivalga a dichiarazione di pubblica utilità, è andata oltre il compito affidatole dalla sentenza di rinvio avendo rilevato che tale provvedimento, costituito dalla delibera consiliare, non era stato notificato e non avrebbe potuto pertanto equipararsi al decreto di occupazione . Deduce inoltre che in ogni caso era stata regolarmente notificata la delibera della G.M. n. 12.1 del 15.7.1978 di esecuzione della delibera consiliare che era stata nella prima espressamente richiamata, oltre all'avviso per la compilazione dello stato di consistenza, e che conseguentemente il diritto al risarcimento doveva ritenersi soggetto solo alla prescrizione decennale ai sensi dell'art 2946 C.C. con decorrenza dalla occupazione temporanea d'urgenza. Deduce ancora che erroneamente la Corte d'Appello aveva fissato l'ultimazione dei lavori al Febbraio 1980 con riferimento alla previsione progettuale ignorando che l'opera non era stata ultimata nè a quella data nè successivamente.
Il ricorso è infondato.
La tesi per prima prospettata, relativa alla mancata osservanza da parte del giudice di rinvio dei limiti entro i quali la controversia è stata devoluta da questa Corte con la precedente sentenza n. 8972 del 1997, non ha pregio in quanto la parte della decisione valorizzata dalla ricorrente, in cui viene demandato alla Corte d'Appello il compito di accertare se alla delibera del Consiglio Comunale del 27.5, 1978 possa "attribuirsi in concreto la portata e l'efficacia di atto sostitutivo del decreto di occupazione d'urgenza" (pag. 9 pen. capov.), non può non coordinarsi con i principi affermati dalla stessa sentenza la quale, richiamando l'art. 2 della Legge 9.1.197 9 della Regione Abruzzo, ha rilevato che in base a tale norma l'approvazione dei progetti delle opere di cui all'art. 1 della Legge 3.1.1978 n. 1 da parte dei Comuni nelle materie di attribuzione regionale equivale a dichiarazione di pubblica utilità, mentre la notifica della stessa delibera sostituisce, come dispone il comma successivo, il decreto di occupazione . Conseguentemente non v'è dubbio che l'accertamento volto a verificare se la delibera consiliare possieda i requisiti richiesti perchè possa essere considerata idonea a sostituire il decreto di occupazione d'urgenza involge necessariamente la relativa notifica di cui andava quindi rilevata l'esistenza.
E' evidente, in altri termini, che al giudice di rinvio Incombeva l'obbligo di accertare non solo l'esistenza di tale delibera, quale atto equipollente alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ma anche se la stessa fosse stata notificata al proprietario, essendo considerata tale notifica, a sua volta, equipollente del decreto di occupazione .
Nè, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la Corte d'Appello avrebbe potuto valorizzare allo stesso fine la notifica della delibera della Giunta Municipale di esecuzione della delibera consiliare, trattandosi in ogni caso di un atto proveniente da un soggetto diverso da quello autorizzato per legge a sostituire con la delibera di approvazione del progetto dell'opera (oltre alla dichiarazione di pubblica utilità) il decreto di occupazione attraverso la sua notifica.
Per quanto riguarda poi l'assunto secondo cui l'opera non sarebbe stata ultimata nè nel Febbraio del 1980, come affermato invece dalla Corte d'Appello, nè successivamente, trattasi di questione che la sentenza impugnata ha ritenuto "incontrovertibilmente accertata nella fase di merito", con la conseguente sua insindacabilità in questa sede di legittimità.
Peraltro, va osservato in linea di principio che, nell'ipotesi come quella in esame in cui manchi "ab origine" un provvedimento di autorizzazione all'occupazione del fondo privato, il termine - a differenza dell'ipotesi di occupazione d'urgenza legittimamente avvenuta ma ormai scaduta in cui il termine decorre da tale scadenza - non decorre dall'ultimazione dell'opera ma dall'irreversibile trasformazione del fondo medesimo in vista della sua destinazione all'opera pubblica in quanto già da quel momento si verificano l'estinzione del diritto di proprietà ed il suo contestuale acquisto a titolo originario da parte dell'ente pubblico.
Situazione quest'ultima ben diversa dalla prima e mai prospettata dalla ricorrente nel corso del giudizio nonchè in particolare con il presente ricorso.
Correttamente pertanto la Corte d'Appello, ritenendo in mancanza del decreto di occupazione o di un suo equipollente che addirittura l'ultimazione dell'opera pubblica si fosse realizzata nel Febbraio 1980, ha dichiarato prescritto il diritto al risarcimento del danno in quanto all'atto della proposizione della domanda, avvenuta nel mese di Aprile del 1986, era già decorso il relativo termine quinquennale. »»
CASS 18077/2009: «« Deduceva l'attore che il provvedimento, adottato perchè l'esercizio dell'attività estrattiva era ritenuta pregiudizievole per la sorgente d'acqua, fissava la scadenza dell'occupazione, protrattasi senza che fosse emesso il decreto di espropriazione, per il giorno 10 settembre 1984; l'occupazione, peraltro, aveva determinato la cessazione dell'attività di sfruttamento della cava e, per tale fatto, egli aveva diritto all'indennità di occupazione legittima dalla data del decreto di occupazione sino al 20 maggio 1988, data in cui, infine, era intervenuto il decreto di espropriazione; nessun effetto poteva avere, ai fini del diritto all'indennità di occupazione, l'atto di transazione con cui egli, in tale ultima data, aveva concordato con l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno, subentrata alla Cassa del Mezzogiorno, l'importo di lire 1.200.000.000 a titolo di indennità di espropriazione.
Il Ministero si costituiva in giudizio e resisteva alla domanda attorea eccependo che sino al maggio 1988 non era stato posto in essere alcun vero e proprio spossessamento dell'area, che il R. aveva comunque continuato a svolgervi la sua attività con i propri dipendenti, così come i tecnici della Regione avevano constatato nei vari sopralluoghi eseguiti nella zona; d'altra parte, l'atto di transazione con cui il R. aveva accettato il pagamento del corrispettivo e aveva consegnato il terreno dopo il decreto di espropriazione, se pure non conteneva una espressa menzione dell'indennità di occupazione, lasciava intendere che la cifra corrisposta dall'Amministrazione era versata a definitiva conclusione della vertenza insorta fra le parti.
Con sentenza del 15 luglio 2005 il Tribunale Regionale rigettava la domanda rilevando che l'inizio della occupazione legittima coincideva non con la data di emissione del provvedimento che aveva disposto l'occupazione, ma con l'effettivo spossessamento, che, nella specie, era intervenuto solo nel maggio 1988, dopo la stipula della transazione indicata dalle parti.
2. - Tale decisione veniva confermata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che, con sentenza del 1 giugno 2007, respingeva l'appello proposto dal R..
I giudici d'appello condividevano - alla luce della giurisprudenza di legittimità - il rilievo del Tribunale Regionale quanto alla decorrenza del periodo di occupazione e osservavano che, come risultava pacificamente dall'esame degli atti, il primo verbale di immissione in possesso, successivo al decreto di occupazione d'urgenza, non aveva segnato l'effettiva occupazione dell'area da parte dell'ente pubblico, atteso che i lavori erano continuati nel tempo, sino alla consegna del fondo avvenuta soltanto dopo la conclusione della transazione; nè poteva rilevare che la persistenza dell'attività consistesse nella sola utilizzazione del materiale già estratto, e non già nella estrazione del calcare, che, in ogni caso, era mancata del tutto lo spossessamento del suolo, che era il presupposto per un'effettiva occupazione; il primo verbale di immissione in possesso, redatto nel termine di tre mesi prescritto dalla L. n. 865 del 1971, art. 20, aveva impedito la decadenza del decreto di occupazione e, tuttavia, non aveva comportato l'effettivo passaggio del possesso dei beni; infine, restava assorbita ogni questione relativa alla portata della transazione intervenuta fra le parti.
3. - Avverso questa decisione il R. propone ricorso per cassazione deducendo tre motivi di impugnazione, illustrati con successiva memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Il Ministero delle Infrastrutture non si è costituito.
Motivi della decisione
1. - In via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità del ricorso, proposto entro il termine annuale previsto dall'art. 327 c.p.c., che trova applicazione non risultando avvenuta la notifica della sentenza impugnata secondo le forme di cui al T.U. contenuto nel R.D. n. 1775 del 1933, art. 183, (cfr. Cass., sez. un., n. 12084 del 2006; id., n. 12257 del 2005).
2. - Il ricorso consta di tre motivi di impugnazione.
2.1. - Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 20, nonchè dei principi generali in materia di indennità di occupazione, e formulando al riguardo il quesito di diritto ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., il ricorrente sostiene che la legge attribuisce efficacia immediata al decreto di occupazione , a prescindere dal materiale "dimensionamento" dell'area, e che, comunque, nella specie, essendo l'occupazione finalizzata ad impedire l'attività estrattiva della cava, in quanto pregiudizievole per l'opera pubblica da realizzare, tale attività era cessata, di fatto, già in conseguenza dell'emissione del decreto di occupazione d'urgenza, sì che l'indennità di occupazione non poteva che decorrere dalla data di tale provvedimento.
2.2. - Con il secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnato non abbia considerato che l'attività della cava, successivamente al decreto di occupazione , aveva riguardato esclusivamente la trasformazione del materiale già estratto in precedenza, mentre l'attività di estrazione del calcare era del tutto cessata; si duole, inoltre, che la medesima decisione abbia riconosciuto efficacia al verbale di immissione in possesso del 21 dicembre 1981, al fine di escludere la decadenza del provvedimento di occupazione, negando, invece, ogni effetto del medesimo verbale ai fini della decorrenza dell'occupazione e del diritto del proprietario a percepire la relativa indennità. 2.3. - Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento agli art. 24 e 111 Cost., nonchè omessa motivazione. Si lamenta, formulandosi anche in proposito il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciare, ritenendo la questione meramente assorbita, in ordine alla incidenza dell'accordo transattivo intercorso fra le parti dopo il decreto di espropriazione.
3. - Quest'ultimo motivo, da esaminare preventivamente in quanto involge, secondo l'assunto del ricorrente, una questione preliminare con carattere assorbente, è inammissibile.
Ed invero l'accordo transattivo intercorso fra le parti, del quale il ricorrente lamenta l'omessa valutazione da parte del Tribunale Superiore, era stato dedotto dalla convenuta Amministrazione al fine di farne apprezzare in giudizio l'effetto preclusivo rispetto all'azione intrapresa dal R., in ragione della assunta definizione, mediante la transazione, anche delle questioni riguardanti l'indennità di occupazione legittima; nessun pregiudizio, pertanto, l'attore ha subito per effetto del mancato esame preliminare di tale eccezione, che il rigetto della medesima avrebbe ugualmente comportato l'esame del merito della sua pretesa, mentre l'accoglimento avrebbe determinato l'inammissibilità della domanda. Perciò, la censura di omessa pronuncia non è sorretta da alcun interesse e, dunque, è inammissibilmente proposta in questa sede.
4. - Il primo motivo di ricorso non è fondato. Secondo l'indirizzo più recente della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n. 6491 del 2004; n. 26623 del 2006; n. 8384 del 2008; 25983 del 2008), cui queste Sezioni Unite intendono dare continuità, il periodo di occupazione legittima decorre dal momento della effettiva immissione in possesso del beneficiario dell'occupazione, che si verifica, di regola, in conseguenza del c.d. dimensionamento - consistente nella individuazione dell'area mediante infissione di picchetti e nell'affermazione degli incaricati dell'operazione che da quel momento il possesso dell'area si intende trasferito all'amministrazione espropriante - costituendosi, per effetto di tali comportamenti, una impossibilità giuridica dell'ulteriore godimento dell'immobile da parte del proprietario. Dalla stessa data, per le occupazioni regolate - come, ratione temporis, nel caso di specie - dalla L. n. 865 del 1971, art. 20, decorre anche il diritto alla corrispondente indennità, giacchè l'immissione in possesso fa presumere che il beneficiario dell'occupazione si sia effettivamente impossessato del bene, incombendo su di lui l'onere di provare la mancanza di un reale spossessamento e la persistente disponibilità del bene da parte del proprietario.
Da ciò consegue che l'indisponibilità giuridica che consegue alla pronuncia del decreto di occupazione , sia pure limitata al periodo entro il quale deve avvenire la effettiva immissione in possesso, potrebbe costituire presupposto per il riconoscimento di un indennizzo, in favore del proprietario dell'immobile, soltanto ove quest'ultimo fornisca la dimostrazione dell'esistenza di un reale pregiudizio, quale, per esempio, quello derivante dalla impossibilità di alienazione del bene in presenza di concrete possibilità. Solo in tale circostanza, o altre similari, si identifica infatti l'eventualità di un pregiudizio - indipendente dalla materiale perdita del godimento del bene - cui si riconnette il diritto a percepire un indennizzo (cfr., in particolare, Cass. n. 6491/04 e n. 8384/08, cit.; in senso contrario, per adesione alla giurisprudenza più risalente, cfr. Cass. n. 3619 del 2004, cui si conforma Cass. n. 11575 del 2008).
Nella specie, nella quale - come riferisce lo stesso ricorrente - è pacifico che il verbale di immissione in possesso avvenne nel dicembre 1981, a distanza di un mese dalla emissione del decreto di occupazione, non risulta che il proprietario abbia mai allegato un simile pregiudizio, derivante dalla mera indisponibilità giuridica del bene per effetto del provvedimento; nè può rilevare, a tali fini, che l'occupazione fosse preordinata alla cessazione dell'attività di estrazione di calcare esercitata all'interno dell'area, che il solo decreto non era comunque idoneo a far venire meno il possesso del bene da parte del proprietario, nè a determinare, ex se, la cessazione dell'indicata attività ancor prima della immissione in possesso. »»
CASS 10544/2009: «« Con il terzo motivo, la Comunità montana deduce la violazione del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616, art. 106, vigente all'epoca dell'integrazione della fattispecie, perchè la competenza ad emettere il decreto di occupazione d'urgenza non sarebbe spettata al sindaco, bensì al consiglio comunale.
Il motivo è inammissibile perchè nuovo, in quanto formulato per la prima volta in questa sede; oltre a non essere pertinente alla fattispecie di occupazione acquisitiva in esame.
Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione di legge nel mancato accertamento dell'illegittimità del decreto d' occupazione , che non riportava i confini dei terreni interessati dalla procedura.
Il motivo è inammissibile, sia per genericità, sia perchè involgente una questione di merito non sollevata nel giudizio a quo.
Nè si vede quale interesse abbia l'ente delegato ad eccepire l'eventuale illegittimità del decreto d' occupazione d'urgenza.
Con il quinto motivo si deduce l'insufficiente motivazione dell'accertamento del valore dell'area, con applicazione di uno solo dei criteri dettati dalla L. n. 865 del 1971, art. 16.
Il motivo è inammissibile ancora una volta per assoluta genericità, non precisando neppure quali sarebbero i criteri ritenuti non pertinenti nella determinazione del valore del terreno espropriato, stimato dalla corte in base ai correnti prezzi di mercato, in conformità con la consulenza tecnica d'ufficio.
Passando alla disamina del ricorso incidentale del F., con cui si censura la violazione della L. 20 Maggio 1991, n. 158, art. 22 e della L. n. 865 del 1971, art. 22, nonchè la falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per aver attribuito efficacia al decreto di occupazione temporanea d'urgenza emesso solo il 10 Maggio 1990 quando già si era verificata l'irreversibile trasformazione del fondo con la realizzazione dell'opera pubblica, se ne rileva l'infondatezza.
Premessa l'inammissibilità della censura sull'interpretazione della domanda operata dalla Corte d'appello di Napoli, nella parte in cui è ha ritenuto preclusa per novità, ex art. 345 c.p.c., il petitum relativo all'accertamento dell'inefficacia iniziale della dichiarazione di pubblica utilità per mancata apposizione di termini di cui alla L. n. 23509 del 1865, art. 13, si osserva come la motivazione della ritenuta legittimità dell'occupazione per effetto dell'atto di "amichevole assenso all'immediata occupazione del fondo" redatto il 25 Ottobre 1989 - sottoscritto dal genitore usufruttuario, ma assentito, successivamente, dal proprietario, sig. F.P. - sia immune da vizi logici. Appare corretta, pertanto, la valutazione di legittimità dell'occupazione intercorsa tra tale data e il 10 Maggio 1990, allorchè fu formalmente autorizzata l'occupazione del bene con decreto sindacale di occupazione per la durata di due anni, soggetto poi a proroga legale. »»
CASS 1193/2006: «« Con il primo motivo del ricorso principale, il Comune di Ancona, denunciando violazione della L. n. 317 del 1993, art. 3 nonchè dei D.M. n. 94, 155 e 157 del 1994, censura la sentenza impugnata per aver attribuito la legittimazione passiva nei rapporti obbligatori derivanti dall'espropriazione condotta nel confronti delle controparti, in base alle menzionate norme che invece si riferivano alle nuove e future espropriazioni i laddove quelle precedenti restavano disciplinate dalle leggi vigenti e riguardavano, nel caso, la società Adriatica costruzioni a favore della quale era stato emesso il decreto di occupazione temporanea e quello di affidamento dei lavori.
Con il secondo motivo, deducendo violazione delle L. 1402 del 1951 e L. 336 del 1984, addebita alla Corte di Appello di non aver considerato che la fattispecie rientrava nell'ambito di applicazione di dette leggi la forza delle quali il Ministero dei L.P. si era sostituito al comune di Ancona fin dal 1959 nell'attuazione del nuovo P.R.G. della città, nonchè nel nuovo piano di ricostruzione, instaurando un rapporto diretto - cui esso comune era rimasto del tutto estraneo - con la concessionaria società Adriatica, alla quale i lavori venivano affidati con D.M. n. 291 e 434 del 1985 e con D.M., 1107 del 1986; con la conseguenza che al pagamento degli indennizzi per le espropriazioni dovevano provvedere il Ministero o il suo concessionario con i fondi messi a disposizione dalla L. 363 del 1984.
Con il terso motivo lamenta mancanza assoluta e comunque illogicità di motivazione in merito alla legittimazione passiva relativa all'indennità di occupazione attribuita dalla sentenza ad esso comune, dopo aver accertato che il decreto di occupazione temporanea era stato emesso a favore della società concessionaria.
Le censure sono fondate nei limiti appresso precisati.
La situazione di fatto che ha dato origine alla controversia è stata accertata e ricostruita dalla Corte di Appello e dalle parti nei seguenti termini, ormai dunque incontestabili e vincolanti: 1) il Consiglio Comunale di Ancona con deliberazione 23 novembre 1987 n. 1881 (ri)approvò il progetto, redatto dall'ente concessionario Adriatica costruzioni di Ancona il 21 gennaio dello stesso anno, avente ad oggetto l'asta di collegamento tra la viabilità urbana in ambito portuale e la locale via Flaminia (pag. 7 sent.; 3 controric. L.); 2) per la realizzazione dell'opera, con decreto sindacale n. 590 del 23 dicembre 1987 fu, quindi, disposta in favore della soc. Adriatica costruzioni l'occupazione dei terreni di proprietà G. per la durata di 3 anni che furono prorogati a 5 con successivo decreto 31 del 1991 (pag. 4 sent.; pag. 7 ric.;
pag. 3 controric. L.); 3) nel corso di quegli anni l'opera pubblica fu interamente realizzata da detta società, ma non fu mai emesso il decreto di espropriazione con la conseguenza che, al più tardi allo scadere del menzionato quinquennio, i controricorrenti hanno perduto la proprietà degli immobili per effetto della cd. occupazione espropriativa (pag. 7 ric. 3 - 4 controric. L. al ric. incid.; 14 controric. G.).
Al lume di questi elementi che dovevano costituirne la premessa logica indispensabile la conclusione della Corte di attribuire al comune di Ancona la titolarità passiva del rapporto obbligatorio controverso sia per il pagamento dell'indennità di occupazione, che per il risarcimento del danno conseguente all'occupazione appropriati va, non è giustificabile, in base a nessuna delle due diverse e peraltro contrapposte rationes decidendi addotte.
La prima di esse, infatti, e fondata sulla delega devoluta nel 1994 dal Ministero dei L.P. all'amministrazione comunale, ai sensi della L. n. 317 del 1993, art. 3 e dei D.M. n. 94 e 157 del 1994 in ordine alle attività riguardanti la opere inserite nell'elenco approvato dai menzionati decreti; e sul fatto che la presente controversia è stata instaurata in epoca successiva alla menzionata normativa.
Mentre la seconda ha escluso che il Ministero si sia ingerito nell'attuazione dell'opera pubblica, rimasta di competenza del comune di Ancona (in relazione alla quale il Consiglio superiore del L.P. si era limitato ad esprimere in data 25 giugno 1987, parere favorevole) ed abbia mai emesso il previsto decreto di spesa richiesto dall'amministrazione comunale; e che conseguentemente la soc. Adriatica sia divenuta concessionaria dell'opera pubblica.
Ha quest'ultima ratio decidendi collide, anzitutto, con l'accertato rilascio da parte del Ministero, nel 1994, della delega al Comune di Ancona di completare l'opera pubblica, che sottende la situazione opposta a quella ipotizzata dalla Corte Territoriale, e cioè che titolare dell'opera in quel tempo fosse non l'ente locale, ma proprio l'amministrazione statale che infatti, secondo la sentenza, la incluse nell'elenco delle opere incompiute di competenza del Ministero, approvato con i propri decreti del 1994. E non spiega soprattutto quale ingerenza abbia avuto il comune di Ancona nel procedimento ablativo svoltosi durante gli anni antecedenti alla delega, come era necessario per ravvisarne la responsabilità, nonchè il rapporto sussistente con la soc. Adriatica costruzioni, che proprio in quel periodo aveva redatto il progetto, era stata destinataria del decreto di occupazione degli immobili G., si era regolarmente immessa nel loro possesso ed aveva interamente realizzato su di essi le opere di viabilità individuate nella dichiarazione di P.U..
La sentenza è pertanto incorsa, anzitutto, nel difetto assoluto di motivazione e nella palese illogicità denunciati dall'amministrazione ricorrente laddove, malgrado siffatte premesse, ha apoditticamente concluso (nel solo dispositivo) che la legittimazione per l'azione indennitaria, competesse comunque all'ente territoriale (pag. 9), in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'individuazione del soggetto attivo del rapporto di occupazione temporanea (e/o di espropriazione), tenuto al pagamento dell'indennizzo, e, quindi, del soggetto passivamente legittimato nel giudizio di opposizione avverso la stima dell'indennità medesima, promosso dall'espropriando, va effettuata con esclusivo riferimento al decreto di occupazione (o di espropriazione), in base all'ente in cui favore esso risulta adottato (Cass. fin da 6336/1981 e 4462/1983, cfr. sent. 9521/2001;
10680/2000; 1113/1997).
Ma essa ha soprattutto disapplicato la regola che parte del rapporto ed obbligato al pagamento dell'indennità verso il proprietario che ha subito l'occupazione temporanea, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest'ultimo proposto, è il soggetto occupante, vale a dire quello a cui favore è pronunziato il decreto di occupazione , che nel caso era pacificamente la società Adriatica Costruzioni (Cass. 534/2004;
1210/2000): con la sola eccezione, neppure prospettata dalle parti, che essa avesse agito in nome e per conto del comune di Ancona e che tale qualità risultasse dal provvedimento ablatorio.
Tale convincimento è ancor meno giustificabile con riguardo alla legittimazione inerente all'azione risarcitoria, determinata dalla sentenza in base alla mera circostanza che l'ente pubblico abbia approvato il progetto (o la variante) dell'opera redatto dalla società, costituente, invece, uno dei compiti istituzionali dei Consigli comunali posto che detta approvazione ha avuto al più valore di dichiarazione di P.U. dell'opera ed ha costituito solo il necessario presupposto per procedere al trasferimento coattivo degli immobili G. mediante espropriazione per p.u..
Sicchè l'adozione di questo provvedimento (per di più su di un progetto redatto dalla società Adriatica) non dimostrava alcun coinvolgimento del comune nel procedimento ablativo sui beni in questione (tale non potendosi ritenere l'adozione del provvedimento di occupazione da parte del sindaco,che non è parte del procedimento: Cass. 7667/2000; 5924/1998), ed ancor meno la responsabilità dell'ente pubblico per la sua illegittima conclusione. La quale, secondo l'orientamento ormai del tutto consolidato di questa Corte, iniziato con la nota sentenza 10922/1995 delle Sezioni Unite, poteva affermarsi soltanto alle condizioni, neppur esse accertate dalla sentenza o solo prospettate dalle parti che il comune avesse incaricato la società di provvedere alla costruzione dell'opera pubblica; che la delega fosse stata limitata alla mera esecuzione dell'opera; e che quest'ultima fosse stata completata durante il periodo di occupazione temporanea (Cass. 6716/2005; 7771/1999).
Altrimenti, dovendo trovare applicazione il principio che il fatto illecito estintivo - acquisitivo, atteso il carattere personale della relativa responsabilità, riverbera i suoi effetti sull'ente che agisce (sia esso concessionario o semplice appaltatore dell'opera) e che, essendo titolare degli oneri concernenti il procedimento espropriativo, è tenuto al rispetto delle norme sull'espropriazione:
a prescindere dalla coincidenza di esso con l'amministrazione beneficiaria dell'opera e perfino con quella che per legge o per provvedimento amministrativo ne acquista l'effettiva titolarità (Cass. 6591/2003; 15687/2001; 5498/1996; 9747/1990; 6106/1983).
Vero è che in tale ultimo caso poteva porsi un problema di corresponsabilità del comune di Ancona ma per configurarla occorreva dimostrare nuovamente che la società Adriatica avesse agito in nome e per conto di detta amministrazione, nonchè d'intesa con quest'ultima e che l'ente pubblico, rimasto comunque titolare del procedimento ablativo, non avesse esercitato i suoi poteri di controllo e di stimolo per far si che il decreto ablativo sopravvenisse nel rispetto dei parametri soprattutto temporali previsti dal decreto di occupazione temporanea del 1987, perciò pur esso concorrendo con il proprio comportamento emissivo o inerte al verificarsi dell'occupazione espropriativi (Cass. 9381/1999;
2773/1999). Laddove la Corte Territoriale ha omesso di accertare se ricorrevano entrambi detti presupposti ed ha omesso, altresì qualsiasi motivazione anche sulla specifica circostanza che li escludeva, dedotta dal comune (pag. 13 del ricorso) e confermata più volte dallo stesso L. (pag. 2 - 3 e 17 controric.), che era stato, invece il Ministero ad affidare alla società Adriatica con decreti 291/1985, 434/1985 e 1107 del 1986 la costruzione della viabilità urbana in ambito portuale con relative atte di collegamento, tra cui il cd. by-pass della Palombella.
Ha, anzi, espressamente qualificato, pur essa (pag. 7) la società "ente concessionario" già all'epoca (1987) in cui la stessa aveva redatto il relativo progetto e ne aveva ottenuto la (ri)approvazione (pur se poi tale qualifica ha illogicamente negato per fatti sopravvenuti e del tutto irrilevanti, quali la mancata emissione da parte del Ministero del decreto di spesa di L. 400 miliardi); per cui, avendo anche il L. ribadito (pag. 4 controric.) che l'Adriatica Costruzioni aveva svolto tale funzione la L. n. 1402 del 1951, ex art. 16, dal 1985 fino alla revoca della concessione avvenuta automaticamente per effetto della L. n. 317 del 1993, la sentenza impugnata non avrebbe potuto sottrarsi nemmeno all'accertamento dei poteri e delle funzioni delegate alla società concessionaria in merito alla procedura ablativa, perchè se si fosse trattato di concessione cd. traslativa, come pure lasciavano intendere la predisposizione del progetto da parte di questa, nonchè il decreto di occupazione temporanea, la legittimazione del comune doveva essere esclusa anche sotto questo ulteriore profilo.
La giurisprudenza, infatti, ha ripetutamente affermato al riguardo che essa appartiene esclusivamente al concessionario, il quale agisce come organo indiretto dell'Amministrazione concedente e che la sua azione produce, nei confronti dei terzi, gli stessi effetti che produrrebbe l'azione diretta dell'Amministrazione, alla quale il concessionario viene sostituito per effetto della concessione. Ed è perciò obbligato al pagamento dell'indennità per l'occupazione d'urgenza dei suoli, decretata a suo favore, ed a maggior ragione, atteso anche il carattere personale della responsabilità da illecito aquiliano, al risarcimento dei danni per il verificarsi dell'occupazione espropriativa (Cass. 8197/2005; 5123/2003;
2102/2002).
Ma la conclusione della Corte Territoriale è errata anche al lume della prima ratio decidendi, la quale presuppone - al contrario dell'altra - che all'epoca di entrata in vigore della L. n. 317 del 1993 l'amministrazione titolare del potere di realizzare il piano di ricostruzione di quella città e di provvedere alle relative espropriazioni fosse il Ministero dei L.P.: come prevedeva del resto la L. n. 353 del 1984, art. 13 novies-decies il quale per un verso (comma 1) ha restituito efficacia al piano di ricostruzione di cui alla L. n. 1402 del 1951 (pur se scaduto o decaduto) onde "provvedere a tutte le esigente connessa al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione, di rinascita e di sviluppo del Comune di Ancona, colpito anche dagli eventi sismici del 1972 e dal movimento franoso del 1982". E dall'altro ha attribuito al suddetto Ministero (comma 6) il potere-dovere di "provvedere all'attuazione ed al completamento del piano di ricostruzione della città di Ancona, anche ai sensi della L. n. 933 del 1977, in via straordinaria...": seppure in conformità "delle richieste del comune di Ancona".
Conseguentemente nessun rilievo poteva assumere la circostanza che il menzionato progetto fosse stato approvato dal Consiglio comunale nel 1987, anche perchè espressamente prevista dal comma 7 di detta normativa, la quale riservava all'amministrazione comunale non solo siffatto compito, ma anche quello di apportarvi varianti tecniche di concerto con l'ente concessionario: senza che ciò influisse sulla titolarità delle opere pubbliche realizzande che continuava a gravare, anche sotto il profilo della spesa, esclusivamente in capo all'amministrazione statale.
E non influiva del pari il fatto che il Consiglio superiore dei L.P. in data 25 giugno 1987 si fosse limitato ad esprimere su di essa parere favorevole, in quanto proprio tale circostanza veniva considerata da questa legge (comma 7, sub a) come una delle possibili condizioni al cui verificarsi sorgeva immediatamente per il Ministero l'obbligo di emettere il decreto di affidamento dei lavori senza altre incombenze.
Ricorrendo allora siffatta situazione, alla Corte Territoriale si offriva la sola alternativa di accertare se l'amministrazione statale avesse provveduto direttamente alle espropriazioni necessarie per realizzarle (pur avvalendosi di imprese private); ovvero avesse proceduto, come prospettato dalle parti, secondo lo schema stabilito dal combinato disposto dalla L. n. 1402 del 1951, art. 16, e della L. n. 363 del 1984, art. 13 novies-decies, affidando i lavori da eseguire in concessione alla società Adriatica Costruzioni, che ha quindi ottenuto il decreto di occupazione temporanea ed ha attuato l'irreversibile trasformazione dei terreni G.. »»
CASS 9171/2005: «« Queste premesse rendono palese il primo grave errore in cui e incorsa la sentenza impugnatala quale invece di esaminare il fondamento di detta ragione giuridica e della situazione di fatto dedotta a sostegno della stessa, si è preoccupata, anzitutto, di contestare i profili di illegittimità e/o di inefficacia del decreto di occupazione temporanea conseguito dall'ENEL, affrontati dal Tribunale di Perugia, che erano meramente eventuali e logicamente successivi a quello, assolutamente pregiudiziale, posto dalla causa petendi, di stabilire se l'asservimento per la costruzione dell'elettrodotto, dei fondi di proprietà D'Audino, fosse stato preceduto dalla prescritta dichiarazione di p.u relativa ad essi, posto che nel presente giudizio non era più contestata la legittimità del decreto regionale 495/1987, ma se ne escludeva qualsiasi collegamento con i terreni di proprietà D'Audino, effettivamente interessati dall'opera pubblica.
Per cui, la relativa indagine risultava assoluta mente pregiudiziale ed ineludibile, in quanto la giurisprudenza di questa Corte, è fermissima da decenni, nell'enunciare la regola, confermata anche dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 della Convenzioni CEDU, che la dichiarazione di p.u. costituisce il necessario presupposto per procedere al trasferimento coattivo (o alla costituzione di una servitù su) di un immobile mediante espropriazione (o asservimento), e per ciò il principale momento di collegamento fra l'astratta configurazione legislativa del potere ablativo e la concreta possibilità del suo nascere, più ancora che di farne uso; per cui fino a che la stessa non interviene con i necessari requisiti di completezza concernenti l'opera pubblica e le proprietà private, l'autorità amministrativa non ha il potere di espropriarle o di asservirle.
Ne discende, per un verso, che non si può emettere un decreto di occupazione temporanea se non esiste (anche giuridicamente) o se è stata dichiarata invalida o è inefficace la dichiarazione di p.u. rispetto alla quale la procedura di occupazione di urgenza assume carattere strettamente consequenziale; e per altro verso, che in tutti i casi di inesistenza, nullità, annullamento o inefficacia della dichiarazione di p.u., a nulla rileva il fatto che sussista un decreto di occupazione d'urgenza, venendo questo travolto dalla mancanza dell'atto presupposto, sicchè dotto decreto egualmente emesso in ciascuna di queste situazioni, risulta affetto di carenza di potere e deve essere direttamente disapplicato dal giudice ordinario (Cass. sez. un. 17 giugno 1988 n. 4116 e 4117; Sez. un. 14 gennaio 1987 n. 191 cit., nonchè 15 gennaio 1987 n. 239 in motiv. Sez. un. 1907/1997 Sez. 1^, 1814/2000; 4088/2001).
In tal caso, infatti, contrariamente all'opinione della Corte di merito, il giudice ordinario non revoca affatto il suddetto provvedimento, ma a fronte di un diritto dominicale preesistente, perchè attribuito direttamente dall'art. 42 Cost. e non inciso dall'amministrazione espropriante per l'assenza di una valida dichiarazione di p.u. (perciò stesso escludente qualsiasi problema di limiti esterni della giurisdizione ordinaria nei confronti di quella amministrativa), si limita ad accertare incidentalmente - ex art. 5 della legge 2248 del 1865 All. E - non solo se la p.a. da cui l'atto promana avesse in astratto il potere di emetterlo, ma anche se ricorrano i presupposti di legge per la sua adozione; ed in caso negativo, a non applicare il decreto di occupazione illegittimo nella fattispecie sottoposta al suo giudizio senza che la sua decisioni comporti conseguenze ulteriori sulla esistenza dell'atto medesimo in aderenza, del resto all'oggetto della domanda che non era la conformità degli atti ablatori in concreto adottati dall'ENEL rispetto al modello legale e quindi la verifica di legittimità degli stessi, ma l'accertamento della assoluta carenza di potere ad emettere tali provvedimenti.
Risultano, allora evidenti gli ulteriori errori in cui è incorsa la sentenza impugnata, di avere capovolta il rapporto di pregiudizialità tra (in)esistenza della dichiarazione di p.u. e decreto di occupazione temporanea; e, quindi di aver omesso del tutto di esaminare la prima questione, per aver attribuito rilevanza decisiva, comunque sanante, all'accertata mancanza di vizi propri del successivo provvedimento ablatorio, peraltro esposti dallo stesso attore solo di seguito all'altro thema decidendum assolutamente pregiudiziale (pag. 11 segg. citazione) e per l'eventualità che la soluzione di questo non fosse risultata conforme al suo assunto.
Siffatti errori hanno determinato l'ultimo sul quale è incentrata la decisione, di aver tratto la prova della regolarità dell'intera procedura di asservimento da un preteso giudicato amministrativo, formatosi sulla legittimità del decreto di occupazione (pag. 11-12) impugnato davanti al TAR, e poi, al Consiglio di Stato con esito sfavorevole dal D'Audino unitamente alla dichiarazione di p.u, contenuta nel decreto 495/1987, nonchè sui rapporti tra l'elettrodotto effettivamente realizzato e quello approvato con il progetto originario (pag. 12-13); sicchè anche sotto tale profilo la decisione non si sottrae ai vizi di illogicità di cui si è detto, nonchè di violazione dei principi in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, entrambi denunciati dal ricorrente, posto che il contenuto di dette decisioni ed i relativi accertamenti per le considerazioni fin qui esposte erano del tutto irrilevanti per decidere sia del fondamento della causa petendi dedotta dal D'Audino in questo giudizio,sia della legittimità, del procedimento ablativo, ove il relativo accertamento fosse risultato conforme all'assunto dell'attore. »»
CASS 17134/2004: «« Con il primo motivo di ricorso Elio Fioravanti ed Eden Gori denunciano violazione dell'art. 71 della Legge n. 2359 del 1865 nonchè insuffiente e/o contraddittoria motivazione. Lamentano che la Corte d'Appello non abbia applicato quella giurisprudenza in base alla quale il diritto all'indennità sorge per effetto dell'emissione del decreto di occupazione in quanto sin da tale momento consegue la indisponibilità giuridica del bene per il proprietario, senza che possa farsi distinzione a tal fine fra le occupazioni disposte dall'art. 20 della Legge 865/71 e quelle disciplinate dagli artt. 71 e segg. della Legge n. 2359 del 1865, non avendo l'art. 20 introdotto una diversa disciplina dell'istituto dell'occupazione d'urgenza in quanto si è limitato ad integrare le norme previgenti con la previsione della perdita di efficacia qualora l'occupazione non segua entro tre mesi dal relativo decreto.
Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt, 71 della Legge n. 2359 del 1865 e 3 della Legge 3.1.1978 n. 1 nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Sostengono che non può essere seguita quella giurisprudenza che la Corte d'Appello ha richiamato, pur non condividendola, secondo cui il diritto all'indennità sorgerebbe allorquando alla occupazione sia seguita l'effettiva utilizzazione dell'area in quanto il proprietario ne perde comunque la disponibilità.
Le esposte censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto riguardanti entrambe la individuazione del momento in cui sorge il diritto all'indennità di occupazione, sono infondate.
In linea di principio l'indennità di occupazione è volta a compensare il proprietario per il mancato godimento del bene. Deve essere quindi escluso un tale pregiudizio e non dovuta tale indennità qualora in concreto l'occupazione e la conseguente perdita effettiva del godimento del bene non siano avvenute, anche se il relativo decreto, che peraltro perde efficacia se l'immissione in possesso non segua nel termine di mesi tre dalla sua emanazione, sia stato emesso.
Il Collegio è consapevole della recente pronuncia di questa Corte (Cass. 14011/02), che ha ritenuto di fissare la decorrenza invece dalla data del decreto di occupazione sia pure in una fattispecie in parte diversa da quella in esame risultando da quel giudizio che l'occupazione era effettivamente avvenuta, a differenza dell'ipotesi in esame in cui, come sarà evidenziato in relazione agli altri motivi, la Corte d'Appello ha accertato invece che non era risultata provata l'esistenza di una tale immissione, con conseguente perdita di efficacia del relativo decreto alla scadenza del termine sopra richiamato.
Ora, in un tale contesto appare ancor più evidente la validità del diverso orientamento (Sez. Un. 128/99; Cass. 2583/02), cui si ritiene quindi di dare continuità, secondo cui l'emissione del decreto di occupazione non è di per sè sufficiente ad integrare il pregiudizio che si è inteso compensare con l'indennità di occupazione, essendo necessaria che si sia verificata in concreto la perdita del godimento del bene.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 71 della Legge n. 2359 del 1865, dell'art. 3 della Legge 3.1.1978 n. 1 e degli artt. 1362, 1369 e 1324 C.C. nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Deducono, in via subordinata, che erroneamente la Corte d'Appello ha ritenuto che non fosse avvenuta l'immissione in possesso, negando tale valenza al verbale di consistenza in considerazione del suo contenuto ("il presente verbale, in base all'art. 3 della Legge n. 1 del 3.1.1978 è valido per l'immissione nel possesso"), senza considerare che tale verbale, richiamando l'art. 3 della Legge n. 1/78 che prevede la contestualità, in un unico verbale appunto, della redazione dello stato di consistenza e delle operazioni di immissione in possesso, non può che essere interpretato nell'ambito di tale quadro normativo di riferimento e che quindi l'immissione non può essere stata prevista come attività futura, specie se si tenga conto che lo stesso decreto aveva disposto che le due operazioni fossero eseguite in concomitanza. Deducono altresì al riguardo che l'interpretazione della Corte di merito, oltre che basarsi su un'errata valutazione della prova documentale, viola gli artt. 1362 e segg. C.C..
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2697 C.C., 191 e segg. C.P.C., 244 e segg. C.P.C., nullità della sentenza nonchè insufficiente e/o contraddittoria motivazione.
Lamentano che la Corte d'Appello abbia ritenuto che non fosse stata fornita da parte loro la prova dell'avvenuta immissione in possesso nonostante la produzione del verbale di consistenza e della documentazione fotografica e malgrado la mancata ammissione della prova testimoniale e di una C.T.U.. Sostengono che comunque in presenza del verbale di consistenza, dovendosi presumere l'immissione in possesso, incombeva alla Provincia l'onere di provare il contrario.
Anche tali censure, riguardanti la rilevanza del verbale in atti ai fini della prova dell'effettiva occupazione dell'immobile da parte dell'Amministrazione, esclusa dalla Corte di merito, sono infondate.
Al riguardo si osserva in linea di principio che la presenza di un verbale di immissione in possesso dell'immobile redatto in esecuzione del decreto di occupazione non può certamente ritenersi privo di effetti, dovendosi in tal caso presumere che l'occupazione sia avvenuta e che il proprietario abbia subito il relativo pregiudizio, mentre compete al beneficiario del decreto di occupazione dimostrare la mancata esecuzione di detto decreto (in tal senso Cass. 2583/02 cit.).
Nell'ipotesi in esame la Corte di Appello, nell'escludere l'indennità di occupazione, non è andata di contrario avviso rispetto a tale principio relativo alla regolamentazione dell'onere della prova ma, interpretando il verbale compilato dall'Amministrazione, ha ritenuto che esso contenesse solo lo "stato di consistenza" dell'immobile e non fosse rappresentativo anche dell'immissione in possesso.
A tale convincimento è giunta rilevando che il verbale risulta intestato come "stato di consistenza" e che l'espressione in esso contenuta con riferimento all'immissione in possesso ("il presente verbale vale per l'immissione in possesso") debba essere interpretata nel senso che, attestando l'avvenuta verifica dello stato di consistenza dell'immobile, costituisca il presupposto per la futura occupazione.
Nei termini così precisati, l'interpretazione della Corte d'Appello costituisce una valutazione di merito di un atto che si sottrae, in quanto tale, al sindacato di questa Corte, essendo immune da vizi logici e giuridici.
Nè in tale ambito del vizio di motivazione può essere ricondotta, con il riferimento all'art. 3 comma 2^ della Legge 3.1.1978 n. 1, la tesi sostenuta dai ricorrenti circa la necessità di un'interpretazione che tenga conto della concomitanza prevista da detta norma fra la redazione del verbale di consistenza e quella del verbale di immissione in possesso.
Ora, a parte il fatto che il termine "concomitanza" non richiede la stesura di un unico atto per entrambe le operazioni (verifica della consistenza del fondo ed occupazione), avendo un significato meramente temporale, con la conseguenza che i due verbali ben possono essere contenuti anche in atti separati, va rilevato che in ogni caso nell'interpretazione di un atto, da operarsi come quello in esame secondo i criteri previsti dall'art. 1362 C.C., non è consentito integrarlo con il contenuto della disposizione di legge che lo prevede per attribuirvi un significato che il giudice di merito non ha ravvisato e cioè un contenuto conforme alla disposizione di legge e non quello desumibile, nella sua autonomia, dall'atto stesso.
Del resto la prevista "concomitanza" non avrebbe precluso la redazione di un verbale di immissione in possesso in un momento successivo rispetto ai verbale dello stato di consistenza, purchè nei rispetto di mesi tre dal decreto di occupazione (art. 20 Legge 865/71), in quanto si sarebbe trattato in tal caso tutt'al più di una mera deviazione dal modello procedimentale per la quale la legge non prevede conseguenze di ordine giuridico sul piano della validità dell'atto medesimo. »»
CASS 2583/2002: «« A queste conclusioni conducono, sia la detta funzione, propria dell'indennità di occupazione, di compensare la perdita reddituale del bene, sia la normativa in tema di espropriazione per pubblica utilità, posto che, a mente dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971, il decreto di occupazione d'urgenza, non seguito, nel termine di tre mesi dalla sua emanazione, dall'effettiva immissione in possesso da parte dell'occupante, perde efficacia. E l'indisponibilità giuridica che consegue alla pronuncia del provvedimento ablatorio, sia pure limitata al periodo entro il quale deve avvenire l'effettiva immissione in possesso del fondo, può costituire presupposto per il riconoscimento, in favore del proprietario del fondo medesimo, di un indennizzo, soltanto ove sia fornita dimostrazione dell'esistenza di un reale pregiudizio (quale esemplificativamente, quello derivante dall'impossibilità di alienazione del bene in presenza di concrete possibilità).
Se tuttavia di nessun danno può dolersi chi non abbia perso il godimento del bene, e non è di per sé sufficiente ad integrare il pregiudizio il fatto che l'amministrazione abbia dichiarato di prendere possesso dell'immobile (cfr. Cass., 4848/97), la formale redazione di un verbale di immissione in possesso, in conseguenza della pronuncia di un decreto di occupazione , non resta perciò priva di rilevanza giacché fa presumere che il beneficiario dell'occupazione stessa si sia effettivamente impossessato dell'immobile; e che il proprietario di questo subisce, durante l'occupazione, il duplice danno di aver perso la facoltà di godimento del bene e di vedersi limitata la facoltà di disporne.
Con la conseguenza ulteriore che non è su di lui che incombe la prova di aver sofferto la perdita del possesso dell'immobile, ma è proprio il beneficiario del provvedimento di occupazione che deve dimostrare la mancata esecuzione del provvedimento amministrativo ablatorio: essendo altrimenti tenuto al pagamento dell'indennità di occupazione proprio da tale momento.
Per converso nel periodo precedente e fino alla data di immissione in possesso, siccome al proprietario non è impedito lo sfruttamento del fondo se non per una sua scelta volontaria, è proprio su di lui che grava l'onere della prova del pregiudizio effettivamente subito in conseguenza della sola indisponibilità giuridica dell'immobile ed ancor prima che di questo sia avvenuta l'acquisto della reale disponibilità da parte dell'amministrazione occupante (Cass., 9926/2001; 510 del 1999 S.U., ; 9261 del 1995).
Proprio a questi principi si è attenuta la Corte di Appello, la quale non ha trascurato affatto la circostanza che dopo il primo decreto di occupazione , adottato il 7 febbraio 1995, l'amministrazione provinciale di Matera con verbale del 12 aprile 1995 ha dichiarato di immettersi nel possesso del fondo della società Grieco, ma ha accertato che a tale atto non era seguito né l'effettivo spossessamento del proprietario né l'acquisto della materiale disponibilità del bene da parte di detta Amministrazione; ha rilevato altresì che questa situazione fattuale non era contraddetta dalla cerimonia di posa della cosidetta prima pietra dell'opera realizzanda svoltasi nell'aprile 1995, essendosi la stessa risolta in una mera manifestazione politica di carattere celebrativo; ed ha tratto ulteriore conferma del risultato raggiunto, anzitutto per l'adozione del secondo provvedimento ablatorio in data 12 marzo 1996, resosi necessario proprio per rimediare alla già verificatesi inefficacia del primo decreto, e, quindi, dal fatto che solo in seguito alla conseguente (e questa volta) effettiva presa di possesso dell'immobile il 29 aprile 1996, era stata possibile la consegna dei lavori all'impresa appaltatrice dell'edificio scolastico da costruire, infatti avvenuta soltanto il 10 giugno successivo.
Palesemente erronea è, dunque la proposizione su cui si fonda il ricorso e cioè che l'esistenza dopo il primo decreto di occupazione , del verbale di immissione in possesso del fondo da parte della Provincia, costituisca condizione necessaria e sufficiente per l'insorgenza del diritto all'indennizzo, malgrado l'accertamento della Corte, non sindacato in questa sede, che detto verbale era rimasto nel caso senza pratica attuazione; e lo è a maggior ragione quella per cui l'indennizzo spetterebbe alla Grieco pur nel periodo antecedente a detta immissione in possesso rimasta meramente formale, per il solo fatto che il provvedimento ablatorio abbia comportato la compressione del suo diritto dominicale, pur in mancanza della prova del pregiudizio sofferto nel trimestre successivo, alla scadenza del quale il decreto era peraltro divenuto inefficace.
Con il secondo motivo la soc. Grieco, denunciando violazione dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver determinato il valore dell'immobile trascurando la valutazione del consulente compiuta all'epoca del deposito della relazione, e recependo invece la stima dell'UTE risalente al 1992, nonché l'arbitrario criterio di trasformazione utilizzato dal c.t. in luogo di quello sintetico-comparitivo, senza peraltro rivalutare l'importo così determinato alla data del decreto di occupazione .
Il motivo è del tutto inconsistente.
È infatti inesatto che la Corte di Appello abbia trascurato nella stima dell'immobile il cosiddetto metodo comparativo, avendone invece condotto la valutazione proprio avvalendosi del metodo suddetto e rilevando che lo stesso bene era stato stimato dall'UTE (ai fini della tassazione del suo atto di acquisto) nel 1992 e senza alcuna contestazione al riguardo da parte della ricorrente, in della L. 13.985 al mq. E non è del pari esatto che abbia trascurato le contestazioni ed i dati prospettati dalla società, avendo altresì preso in esame pure quelli concernenti atti relativi ad altri terreni, esibiti dalla soc. Grieco, pur con caratteristiche non omogenee (sulle quali, invece, è fondato il metodo sintetico-comparativo) per avere indici di fabbricabilità compresi tra 2,75 e 3,50 mc/mq (l'area occupata aveva invece quello di 0,80 mc/mq): e dimostrato che perfino il valore massimo contenuto in detti atti che era - sempre nell'anno 1992 - di della L. 70.000 mq (in relazione ad un indice di fabbricabilità di 3,5 mc/mq), adeguato al minor indice di fabbricabilità dell'immobile Grieco, conduceva ad una valutazione di della L. 18.520 mq.
Sennonché la Corte territoriale si è discostata da queste risultanze per aver considerato quella assai più elevata e favorevole alla Grieco, prospettata dal c.t.u. di 37.000 mq, che aveva, peraltro, compiuto la stima, come osservato dalla società non già all'epoca del decreto di occupazione, ma, a quella della consulenza tecnica ed aveva attribuito all'immobile un incremento quasi triplo rispetto a quello dello stesso bene accertato nel 1992 e doppio rispetto a quelli indicati dalla società (malgrado detto periodo sia stato caratterizzato, invece, da una notevole diminuzione dei prezzi del mercato immobiliare, tanto da richiedere ripetutamente l'intervento di provvedimenti legislativi a sostegno del settore); ed ha rilevato che anche a recepire acriticamente tale maggior valore, quello dell'area occupata dall'amministrazione provinciale sarebbe risultato in base al criterio dell'art. 5-bis della legge n. 359 del 1992 (neppur esso contestato dalla società) di L. 79.835.000 che era appena superiore alla metà della stima pari a L. 143.460.000 cui era pervenuta l'UTE ed in base alla quale era stata determinata l'indennità nella fase amministrativa. Sicché la società difetta perfino di interesse ad invocare la valutazione dell'immobile mediante il metodo sintetico-comparativo ovvero in base ai dati dalla stessa forniti, che se applicati dal giudice di merito avrebbero condotto ad una stima ancor più modesta di quella già inferiore alla determinazione dell'UTE, compiuta dalla sentenza impugnata. »»
CASS 4088/2001: «« Quest'ottica è, tuttavia, completamente mutata man mano che negli ultimi decenni nell'ambito della categoria delle occupazioni ha assunto rilevanza ed autonomia sempre maggiori l'occupazione cosiddetta preliminare di cui si è vista or ora la funzione che, da vicenda eventuale ed eccezionale in vista della futura espropriazione, è divenuta sempre più una fase comune ed ordinaria del complesso procedimento espropriativo di cui condivide lo scopo, assumendo la nuova funzione concreta di anticipare nel tempo gli effetti del decreto di esproprio; per cui la giurisprudenza sia di questa Corte (Sez. Un., n. 2313/1979; n. 3940/1988; n. 493/1998) che dei giudici amministrativi, nel prendere atto dell'evoluzione dell'istituto, ne ha evidenziato il carattere meramente strumentale ed ha rilevato altresì, che esso si incardina necessariamente nella struttura di detto procedimento divenendo sostanzialmente un sub-procedimento dell'espropriazione: perciò pervenendo alla conclusione che, se il procedimento di occupazione diviene una fase di detta procedura, inserendosi anche cronologicamente tra la dichiarazione di p.u. ed il decreto di espropriazione, è ovvio che il decreto di occupazione resta inscindibilmente collegato alle vicende della dichiarazione senza la quale, dunque, non può sussistere.
Ne discende, per un verso, che non si può emettere un decreto di occupazione temporanea se non esiste (anche giuridicamente) o se è stata dichiarata invalida o è inefficace la dichiarazione di p.u. rispetto alla quale la procedura di occupazione di urgenza assume carattere strettamente conseguenziale; e per altro verso, che in tutti i casi di inesistenza, nullità, annullamento o inefficacia della dichiarazione di p.u., a nulla rileva il fatto che sussista un decreto di occupazione d'urgenza, venendo questo travolto dalla mancanza dell'atto presupposto, sicché detto decreto egualmente emesso in ciascuna di queste situazioni risulta affetto da carenza di potere e deve essere direttamente disapplicato dal giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 17 giugno 1988 n. 4116 e n. 4117; Sez. Un., 14 gennaio 1987 n. 191 cit., nonché 15 gennaio 1987 n. 239 in motiv.).
Ma la mancanza di autonomia del decreto di occupazione dal procedimento di espropriazione comporta altresì che, ripercuotendosi necessariamente su detto decreto le vicende del provvedimento contenente la dichiarazione di p.u. dell'opera, ove sopravvenga la decadenza di quest'ultima, come nel caso concreto, per lo spirare dei termini finali fissati per il compimento delle espropriazioni e dei lavori, anche il provvedimento che autorizza l'occupazione dell'immobile privato ne resta travolto e deve, perciò, ritenersi affetto da carenza di potere per il periodo eccedente l'indicata scadenza, con la conseguenza che dalla relativa data la posizione del privato riacquista consistenza di diritto soggettivo perfetto (Cass., n. 2194/1997; n. 2567/1988; n. 4816/1984).
In tal caso, dunque, il necessario collegamento con la dichiarazione di p.u. rende altresì evidente che anche i termini finali di cui all'art. 13 della legge n. 2359 del 1865 e quelli che fissano la durata dell'occupazione d'urgenza non sono indipendenti tra loro nel (solo) senso che l'inutile scadenza dei primi comporta la scadenza nello stesso momento dei secondi determinando l'illegittimità derivata dell'occupazione per il periodo successivo (e non viceversa); con la conseguenza ulteriore che se il decreto di occupazione diviene inefficace per tale ultimo periodo, ne risulta a maggior ragione pregiudicata anche l'eventuale proroga del suo originario (e non più valido) termine finale disposta tramite provvedimento amministrativo o direttamente dalla legge, venendo comunque la stessa ad incidere su un'occupazione legittima non più in corso, ma cessata contestualmente alla perdita di efficacia della dichiarazione di p.u. per l'inutile spirare dei suoi termini essenziali. »»
CASS 320/2001: «« Ed analogamente, il Collegio, seguendo l'interpretazione funzionale dell'art. 5-bis recepita dalla giurisprudenza, deve affermare che le possibilità edificatorie, legali ed effettive, da considerare nell'ipotesi di occupazione temporanea e d'urgenza preordinata all'espropriazione, prevista nella seconda parte del primo comma dell'art. 71 della legge n. 2359 del 1865 e nell'art. 20 della legge n. 865 del 1971 (Cass., 6709/2000), vadano valutate al momento dell'adozione del decreto di occupazione che la dispone.
A) Questa interpretazione è confortata, anzitutto, dalla stessa finalità e dagli effetti del provvedimento suddetto, il quale attribuisce immediatamente alla P.A. il diritto di disporre dell'immobile allo scopo di eseguire l'opera pubblica per la quale è stato emanato ed incide in misura corrispondente sui poteri dominicali del titolare del bene, privandolo (temporaneamente) di tutte le facoltà di godimento o soltanto di alcune di esse: e perciò stesso attuando automaticamente la compressione del diritto dominicale nel momento stesso in cui viene pronunciato e diviene, quindi, suscettibile di esecuzione, a prescindere (dall'avvenuta notifica e, soprattutto) dalla successiva immissione in possesso; la quale si colloca nell'ambito di un rapporto già in atto ed in una situazione in cui si è già prodotto l'effetto giuridico ablatorio (sia pure di entità minore rispetto al decreto di esproprio).
B) D'altra parte, proprio l'emissione del decreto in esame, comportando il trasferimento in capo all'occupante di tutte le facoltà connesse al godimento del fondo, configura la trasformazione del correlativo diritto del proprietario in diritto all'indennizzo ex art. 42 Cost.; per cui l'ordinamento positivo sancisce un indissolubile collegamento tra detto provvedimento e l'indennità di occupazione attribuendo anche sotto tale profilo rilevanza decisiva al decreto di occupazione ed alla sua data, in quanto componenti indefettibili di qualsiasi pretesa del proprietario avente ad oggetto la determinazione dell'indennità spettantegli per tale pur temporanea ablazione: nel duplice senso che non può addivenirsi ad una (stima e ad una) statuizione sul diritto all'indennità se non in presenza del decreto di occupazione e solo dalla data di questo. E che, per converso, emanato il provvedimento sorge contestualmente ed è per ciò stesso azionabile, il diritto del proprietario a percepire detto indennizzo, ormai non più subordinato alla sua liquidazione in sede amministrativa nei modi previsti dall'art. 20 della legge n. 865 del 1971 (Corte, Costit. 470/1990): perciò identificandosi la vicenda ablatoria anche per il profilo degli effetti favorevoli al proprietario, con il momento del decreto di occupazione .
C) Va aggiunto che ancorando la ricognizione a tale data, da un lato la valutazione resta temporalmente agganciata alle caratteristiche essenziali del bene all'epoca della vicenda ablatoria, come richiesto dalla Corte Costituzionale per evitare il rischio dell'astrattezza del criterio di quantificazione dell'indennità (Corte Costit. 283/1993; 1165/1988; 231/1984); e nel contempo si escludono dal computo gli incrementi di valore derivanti dal provvedimento ablatorio e ad esso connessi, come richiede la ratio della disposizione del terzo comma dell'art. 5-bis in esame, comunque interpretata: in tal modo prestandosi osservanza anche alle disposizioni degli artt. 41 e segg. della legge n. 2359 del 1865, poste in evidenza dalla stessa sentenza adeguatrice 443 del 1992 della Corte Costit., la quale ha ribadito l'esclusione per la valutazione dell'area espropriata (o esproprianda) degli incrementi connessi all'esecuzione dell'opera pubblica (Cass., 8648/1998; 798/1990), ormai realizzabile anche durante il periodo dell'occupazione temporanea e d'urgenza, attesa la funzione assunta in questi ultimi decenni dall'istituto.
D) Infine, questa esegesi della norma recepisce anche il principio enunciato dal recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte in tema di calcolo dell'indennità in questione (sent. 493/1998 e segg.), per cui l'armonia del sistema esige che per tutte indistintamente le occupazioni preordinate ai fini dell'espropriazione, quali che siano le caratteristiche dell'immobile occupato, l'opera da realizzare, il soggetto occupante e la durata dell'occupazione e la sua conclusione, l'indennità debba essere determinata sempre e comunque tenendo conto delle caratteristiche peculiari dell'immobile ex art. 5-bis, al momento del decreto di occupazione : e perciò prescindendo dalle successive e mutevoli vicende ablatorie, rilevanti ai fini del decreto ablativo e dell'indennità di espropriazione o dell'occupazione acquisitiva; e che potrebbero addirittura mancare del tutto, come quando l'immobile venga restituito oppure cessi di avere efficacia la dichiarazione di P.U.
Ed allora, la Corte di Appello, una volta accertato che il decreto di occupazione è stato emanato il 12 ottobre 1988, proprio in tale momento doveva valutarne "le possibilità legali ed effettive di edificazione", perciò restando irrilevanti sia i momenti anteriori relativi alla scadenza di precedenti strumenti urbanistici (anno 1979), sia le vicende ablatorie successive fino alla data dell'atto di citazione (anno 1994) in cui è stata poi in concreto compiuta la stima del valore del bene; ed eseguire detta valutazione in base ai principi al riguardo enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte, sempre più ferma nella considerazione congiunta delle "possibilità legali ed effettive di edificazione" ed ormai consolidata nel pretendere la necessaria concorrenza dei due requisiti riconoscendo, quindi, sul piano letterale alla particella "e" un valore cumulativo anziché disgiuntivo che lega ed armonizza le possibilità giuridiche con quelle effettive; e su quello sistematico, la peculiarità del concetto di edificabilità adottato dalla norma, che nega rilevanza autonoma ed esaustiva alla mera edificabilità di fatto, esigendo che essa si armonizzi con quella legale. Con conseguente spostamento sul primo dei due addendi del baricentro del sistema di valutazione delle potenzialità edificatorie dei suoli e restituzione agli strumenti della pianificazione urbanistica di quel ruolo chiave nella conformazione del contenuto del diritto di proprietà che era stato delineato dalla Corte Costituzionale nel corso degli anni '60 (sent. 6 del 1966; 55 e 56 del 1968).
Pertanto, se gli strumenti urbanistici non preordinati all'espropriazione vigenti all'epoca del decreto di occupazione , assoggettavano il fondo Bellini a vincolo di inedificabilità o gli attribuivano destinazione agricola, poiché in entrambi i casi allo stesso venivano precluse le possibilità legali di edificazione, l'indennità di occupazione doveva essere determinata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 865 del 1971; il quale dispone che la stessa debba corrispondere ad una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare calcolata a norma del precedente art. 16 (Cass., 7 giugno 1994, n. 5506; 21 luglio 1992, n. 8797; 20 gennaio 1988, n. 402). Mentre se gli strumenti urbanistici prevedevano in tale momento l'edificabilità della zona in cui è ubicato l'immobile, l'indennità in questione andava calcolata con il criterio degli interessi legali sulla somma che sarebbe spettata a titolo di esproprio, perciò da determinare secondo il parametro fissato al riguardo dall'art. 5-bis, per ciascun anno di occupazione. »»
CASS 9448/1993: «« Con il secondo motivo il ricorrente I.a.c.p. deducendo violazione e falsa applicazione delle norme e dei principio generali in tema di responsabilità della P.A. per fatto illecito, della disciplina dell'espropriazione e dell'occupazione acquisitiva, censura l'impugnata sentenza che lo ha condannato al risarcimento del danno per l'irreversibile trasformazione del suolo a seguito dell'annullamento del decreto di occupazione provvisoria. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che il diritto al risarcimento del danno sia azionabile dal giorno dell'annullamento del decreto di occupazione , facendo decorrere tale annullamento dalla data del passaggio in giudicato della sentenza del T.a.r. anziché dalla pronuncia delle stesse che è immediatamente esecutiva. Inoltre, la sentenza non ha tenuto conto che nei termini del decreto di occupazione d'urgenza è stato emesso il decreto di esproprio sicché non è mai sorto il diritto al risarcimento del valore venale dei beni. L'annullamento del decreto di occupazione inoltre, è di per se inidoneo a fondare una pretesa risarcitoria del valore del bene, ma solo per ottenere il risarcimento del danno dovuta all'occupazione illegittima.
La censura non è fondata.
In proposito questo collegio ha già avuto modo di rilevare che qualora il giudice amministrativo ritenga illegittimo ed annulli il provvedimento di proroga dell'occupazione temporanea, così conferendo carattere di illecito al comportamento dell'amministrazione che abbia realizzato l'opera pubblica ed irreversibilmente trasformato il fondo durante il periodo di detta proroga, il diritto del privato al risarcimento del danno per l'occupazione illegittima e per la perdita del bene insorge ed è esercitabile con il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice amministrativo, con la conseguenza che da tale momento inizia a decorrere la prescrizione quinquennale (Cass. 15.11.1990 n. 11041).
Ai sensi dell'art. 2035 c.c. infatti la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui si ha la possibilità legale di esercitare il diritto, cioé dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, riferendosi alle sole cause giuridiche impeditive dell'esercizio del diritto e non anche alle semplici difficoltà materiali o di fatto ovvero alle mere circostanze occasionali che ne ostacolino la tutela (Cass. 18.2.1985 n. 1445). Il noto brocardo contra non valentem agere non currit praescriptio trova applicazione oltre che nei casi tassativamente riconosciuti di sospensione della prescrizione, anche in quelli in cui la legge concede rilevanza ad ostacoli materiali all'esercizio del diritto (cessazione della violenza o scoperta del dolo o dell'errore quale dies a quo dell'azione di annullamento), ovvero in quelli in cui il diritto al risarcimento non può esercitarsi perché non è proprio sorto, finché non viene rimosso l'ostacolo costituito dal decreto di occupazione, immediatamente efficace e dotato della presunzione di legittimità. »»
CASS 191/1987: «« I dubbi che originariamente sussistevano in ordine all'indispensabile collegamento tra dichiarazione di pubblica utilità e decreto di occupazione di urgenza e che facevano ritenere che in nessun caso tale decreto postulasse la dichiarazione di pubblica utilità dovuti alla mancata visione della netta distinzione tra le due figure di occupazione di urgenza previste dall'art. 71 della L. 2359-1865, cioé tra quella originariamente prevista nel primo comma di tale articolo, la quale riguarda provvedimenti necessitati finalizzati all'esecuzione di opere urgenti di riparazione rese necessarie dalle calamità previste da tale comma e quella, aggiunta successivamente e divenuta la più comune e ricorrente, la quale riguarda l'occupazione "preliminare" rispetto all'espropriazione. Tale seconda ipotesi è, invero, necessariamente collegata al procedimento di espropriazione nel senso che non si può emettere un decreto di occupazione di urgenza "preliminare" se non esiste (o, il che è lo stesso, è invalida od inefficace) la procedura di espropriazione per pubblica utilità, rispetto alla quale la procedura di occupazione di urgenza assume carattere meramente strumentale.
In conseguenza, si è ormai riconosciuto dalla giurisprudenza sia dei giudici amministrativi (vedi da ult. Cons. Stato 26 luglio 1984 n. 600) sia di queste Sezioni Unite (vedi da ult. sent. 3 febbraio 1986 n. 650) che è invalido il decreto di occupazione di urgenza che sia correlato e preordinato alla espropriazione di aree per la realizzazione di opere di pubblica utilità ove manchi il presupposto di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità dell'opera alla cui realizzazione è diretta la procedura espropriativa; pertanto, un decreto di occupazione di urgenza che sia inficiato da tale irregolarità va disapplicato dal giudice ordinario (vedi citate SS.UU.). »»
CASS 7952/2008: «« 1.1. l'ordinanza di demolizione del fabbricato n. 18/97 del 30 maggio 1997, antecedente al decreto di occupazione dello stesso immobile in data 1 marzo 2001 e alla successiva immissione in possesso del 3 aprile 2001, riguardava soltanto le parti pericolanti del fabbricato stesso, mentre solo dopo l'occupazione e la materiale apprensione dell'area il Comune ha provveduto a demolire tutte le parti rimaste in piedi e a sgomberare la zona al fine di consentire l'esecuzione dell'opera pubblica, consistente nella realizzazione di una piazza, successivamente determinando, con decreto n. 53 del 30 luglio 2001, l'indennità di espropriazione di L. 45.589.489, nei cui confronti è stata proposta opposizione;
1.1.1. nessuna delle parti ha mai sostenuto che l'immobile fosse stato totalmente demolito prima dell'occupazione e che fosse pertanto illegittima la procedura di espropriazione, anzi il Comune convenuto nella sua comparsa di costituzione ha ammesso che l'immobile era stato solo parzialmente demolito, risultando in atti che per effetto del decreto di occupazione dell'immobile lo stesso Comune, preso possesso dell'edificio, completata la demolizione e lo sgombero dell'area, ha poi eseguito e portato a termine l'opera pubblica;
1.1.2. pertanto la Corte di appello, nel dichiarare illegittima la procedura espropriativa, ha deciso in contrasto con le domande ed eccezioni delle parti e con le risultanze di causa, disapplicando gli atti relativi alla stessa procedura e in particolare il decreto di determinazione dell'indennità. 2. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 2727 c.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata, deducendo che:
2.1. la Corte territoriale ha desunto la circostanza che l'immobile fosse stato interamente demolito prima della procedura espropriativa dal fatto che l'immobile medesimo non esisteva più all'atto dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, in contrasto con i principi in tema di presunzione, secondo cui gli elementi che costituiscono la premessa di base perchè il giudice possa risalire dal fatto noto a quello ignoto devono avere il carattere della certezza e della concretezza, non essendo consentito, in difetto di un fatto noto, utilizzare in suo luogo un fatto presunto e derivare da questo un'altra presunzione; nel caso di specie, la circostanza che all'atto dell'occupazione l'immobile fosse ancora in parte esistente risulta dallo stesso verbale di consistenza redatto il 3 aprile 2001, che nella descrizione sommaria dell'immobile fa riferimento ad una "porzione di fabbricato". 2.1.1. deve ritenersi viziato in radice anche il ragionamento seguito dalla Corte di merito per escludere la possibilità di determinazione dell'indennità di occupazione sulla base dell'asserita impossibilità di individuare con precisione l'oggetto della stessa;
infatti, una volta accertato - in base ad atti amministrativi validi ed efficaci, quali il decreto di occupazione e il verbale di consistenza - che oggetto della procedura espropriativa era la porzione di fabbricato di proprietà dell'attrice, doveva ritenersi congrua l'indennità di occupazione calcolata dal consulente tecnico d'ufficio misura di Euro 2.557,00 per il periodo dal 3 aprile 2001 al 24 settembre 2002, salvo il conguaglio dovuto per il periodo successivo, comunque coperto dal decreto di occupazione in data 1 marzo 2001, avente durata quinquennale.
3. I due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, sono fondati per quanto di ragione, nei termini qui di seguito precisati.
3.1. In primo luogo va disattesa la doglianza della ricorrente, in base alla quale la Corte di appello, nel dichiarare illegittima la procedura espropriativa, avrebbe deciso in contrasto con le domande ad eccezioni delle parti. In realtà i giudici di appello hanno dichiarato l'illegittimità di detta procedura, utilizzando - sia pure sulla base, come meglio si preciserà più avanti, di una motivazione insufficiente a causa della obliterazione di decisive risultanze e della inadeguatezza del procedimento logico seguito - talune specifiche deduzioni delle parti, quale l'affermazione del Comune di (OMISSIS) che il fabbricato della D. sarebbe stato demolito, in quanto pericolante, a seguito di ordinanza sindacale anteriore di tre anni al decreto di occupazione , oppure l'ammissione della stessa D. di aver ricevuto dal Comune, ai sensi della L. n. 219 del 1981, un contributo di L. 80.000.000 per la ricostruzione fuori sito dell'edificio demolito, fermo restando che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi in cui il giudice adito in sede di opposizione alla stima rilevi, anche d'ufficio, la mancanza di un presupposto di validità del decreto di espropriazione, e quindi il venir meno della pretesa indennitaria, deve dichiarare l'inesistenza del diritto del privato a proporre opposizione alla stima, pur in difetto di specifica eccezione di parte, trattandosi di questione che attiene alla "legittimatio ad causam" ossia alla titolarità in astratto del diritto fatto valere con l'atto introduttivo del giudizio (Cass. 1998/47; 2000/5007).
3.1.1. Quanto ai dedotti vizi di motivazione, osserva il collegio che la Corte di appello ha ritenuto che il bene da espropriare non fosse l'edificio indicato dall'attrice nell'atto di citazione, ma soltanto l'area di sedime residuata dalla sua demolizione. E ciò in seguito alla constatazione che l'edificio non era più esistente e sul presupposto, desunto peraltro dalla mera affermazione del Comune convenuto, che il fabbricato fosse stato demolito non in conseguenza del procedimento espropriativo intrapreso dal Comune medesimo, ma in forza di ordinanza sindacale di sgombero e di "demolizione parziale" del 1997, antecedente quindi all'instaurazione del procedimento espropriativo. Su tali punti, tuttavia, la motivazione della Corte di merito appare carente sul piano logico, in quanto il fatto che, alla data della sentenza, l'immobile non fosse più esistente non sta a significare, in carenza di specifici elementi probatori, che il medesimo fosse stato demolito ancor prima dell'emissione del decreto di occupazione d'urgenza e dell'inizio della procedura espropriativa. »»
TAR NA 5861/2002: «« Nel mese di febbraio del 2000 è stato notificato ai ricorrenti il decreto di occupazione di urgenza dell’U.T.C. di Volla n. 1 del 26 gennaio 2000, con l’allegato avviso di immissione in possesso n. 112 dell’8 febbraio 2000.
L’amministrazione procedeva poi all’immissione in possesso e alla redazione dello stato di consistenza.
Con determinazione n. 6798 del dirigente dell’Area Amministrativa Tecnico Manutentiva della Provincia di Napoli in data 27 settembre 2001, veniva approvato il nuovo piano particellare grafico e descrittivo.
Conseguentemente l’U.T.C. del Comune di Volla adottava un nuovo decreto di occupazione di urgenza (n. 82 del 31 ottobre 2001), che - unitamente ai relativi avvisi di immissione in possesso n. 683 dell’8 novembre 2001 - veniva notificato agli interessati in data 13 novembre 2001.
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 3 – 7 gennaio 2002 e depositato il 9 gennaio 2002, gli interessati impugnano:
- la delibera di Giunta Provinciale n. 677 del 2.6.1999, con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione e adeguamento funzionale della S.P. Lufrano;
- il decreto di occupazione di urgenza dell’U.T.C. di Volla n. 1 del 26 gennaio 2000;
- la determinazione n. 6798 del dirigente dell’Area Amministrativa Tecnico Manutentiva della Provincia di Napoli in data 27 settembre 2001, con cui è stato approvato il nuovo piano particellare grafico e descrittivo;
- il decreto di occupazione di urgenza dell’U.T.C. di Volla n. 82 del 31 ottobre 2001 e gli avvisi di immissione in possesso n. 683 dell’8 novembre 2001, notificati in data 13 novembre 2001;
- i verbali di immissione in possesso e degli stati di consistenza;
- la nota dell’Amministrazione Provinciale di Napoli, pervenuta al Comune di Volla in data 12 ottobre 2001 e contenente la richiesta di esecuzione della procedura espropriativa.
Il ricorso si basa sui seguenti motivi:
1) violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90; omesso avviso dell’avvio del procedimento; violazione del giusto procedimento;
2) violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90 in relazione agli artt. 42 e 97 della Costituzione;
3) vizio di merito, in relazione all’antieconomicità della procedura espropriativa;
4) violazione dell’art. 1 della L. n. 1/78; violazione della L.R. Campania n. 51/78; eccesso di potere per difetto di istruttoria; illogicità, contraddittorietà;
5) violazione e falsa applicazione degli artt. 1 della L. n. 1/78, dell’art. 13 della L. n. 2359/1865, della L. R. Campania n. 51/78; eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e dello straripamento; carenza dei presupposti.
I ricorrenti hanno altresì chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima occupazione delle aree.
Si è costituito in giudizio il Comune di Volla, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
All’udienza pubblica del 21 marzo 2002 il ricorso è stato chiamato per la discussione e quindi trattenuto in decisione.
2. Il ricorso contiene due gruppi di censure.
Le censure del primo gruppo - risultanti dai primi tre motivi di ricorso - sono volte a lamentare l’illegittimità della delibera di G.P. n. 677/99 e della successiva occupazione di urgenza (disposta con il decreto n. 1/2000) sotto i seguenti profili:
• omissione della comunicazione di avvio del procedimento;
• difetto di motivazione;
• antieconomicità della scelta delle aree da espropriare.
2.1 Le censure del secondo gruppo, contenute negli ultimi due mezzi di impugnazione, attengono invece all’ulteriore fase della procedura (e in particolare alla determinazione n. 6798 del dirigente dell’Area Amministrativa Tecnico Manutentiva della Provincia di Napoli in data 27 settembre 2001, con cui è stato approvato il nuovo piano particellare grafico e descrittivo, e al nuovo decreto di occupazione di urgenza n. 82 dell’U.T.C. di Volla del 31 ottobre 2001).
Con tali censure si prospetta:
a) il difetto di idoneo titolo, in quanto il nuovo piano particellare ricomprende aree non incluse nel precedente, e presuppone una variante progettuale significativa, che avrebbe richiesto un’approvazione formale, con nuova dichiarazione di pubblica utilità;
b) l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento in ordine alle modifiche progettuali;
c) l’emanazione del nuovo decreto di occupazione a termini già scaduti e, comunque, l’incompleta e illegittima proroga degli stessi.
3. Le censure del primo gruppo, riportate al punto 2, vanno dichiarate irricevibili per tardività, in accoglimento della relativa eccezione formulata dalla difesa comunale.
Non è contestata tra le parti – ed anzi risulta esplicitamente ammessa dai ricorrenti a pag. 2 del ricorso introduttivo – la circostanza dell’avvenuta notificazione agli stessi del primo decreto di occupazione (n. 1/2000) nel mese di febbraio 2000.
Detto decreto, seguito dall’immissione in possesso, non è stato impugnato nei termini e perciò non è più censurabile in giudizio.
Lo stesso è a dirsi della delibera di G.P. n. 277/99, recante l’approvazione del progetto esecutivo e la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell’opera: detta delibera è infatti richiamata - con l’indicazione dei suoi estremi e del suo contenuto essenziale - nel decreto di occupazione notificato alle parti; il che è sufficiente a configurare la piena conoscenza della stessa, ai fini della sua impugnazione in sede giurisdizionale (cfr. C. S. IV, 24 maggio 1995, n. 365, che richiede la conoscenza degli estremi dell'atto di approvazione dell'autorità emanante, nonché T.A.R. Molise, 26 gennaio 1982 n. 11, che considera elementi essenziali l’indicazione dell’organo emanante, della data e del contenuto precettivo, con espresso riferimento al caso in cui la delibera di approvazione del progetto venga richiamata nel decreto che autorizza l’occupazione di urgenza).
I primi tre motivi di ricorso vanno quindi dichiarati irricevibili.
4. Relativamente alle rimanenti censure, proposte avverso i successivi atti (determinazione dirigenziale n. 6798/01 e nuovo decreto di occupazione n. 82/01), la difesa comunale eccepisce la carenza di interesse a ricorrere per le seguenti ragioni:
a) con tali atti l’Amministrazione, per quanto attiene alla specifica posizione dei ricorrenti, ha ridotto la superficie oggetto della procedura espropriativa, disponendo la parziale restituzione dei suoli occupati; si tratterebbe quindi di atti inidonei a far risorgere l’interesse al ricorso, attesa la mancata tempestiva impugnazione dell’originaria dichiarazione di pubblica utilità e del primo decreto di occupazione di urgenza;
b) l’accoglimento del ricorso limitatamente ai provvedimenti modificativi non potrebbe arrecare alcun vantaggio ai ricorrenti, rimanendo comunque efficaci gli atti precedenti, non tempestivamente impugnati;
c) gli atti in questione non rivestono carattere sostanzialmente innovativo.
1. L’eccezione è infondata.
Va anzitutto rilevato che il principio della necessaria preventiva impugnazione dell'atto presupposto vale soltanto qualora si deducano vizi di quell'atto che si riflettano sull'atto conseguenziale, ovvero se l'assetto degli interessi coinvolti sia stato comunque definito dall'atto presupposto non impugnato. Ciò non esclude l'autonoma impugnabilità dell'atto conseguenziale per vizi suoi propri e relativamente a situazioni nelle quali la definizione del pubblico interesse non sia stata consolidata dall'atto collegato per presupposizione (C. S. IV, 10 febbraio 2000, n. 721).
Nella specie, la determinazione dirigenziale di approvazione del piano particellare viene impugnata per vizi propri, trattandosi di atto innovativo. Si tratta di un atto che - fino a prova contraria - ha un contenuto unitario, e che comporta l’inclusione di nuove particelle oltre alla variazione delle superfici di quelle occupate, sulla base di una nuova valutazione complessiva delle esigenze emerse nel corso delle operazioni di esproprio. D’altra parte, con tale atto si dispone una proroga di sei mesi dei termini di scadenza della procedura espropriativa e dei lavori; e al riguardo è opportuno ricordare che detta proroga costituisce autonomo provvedimento, il cui contenuto è collegato solo storicamente alla situazione nella quale interviene: pertanto, la mancata impugnazione dell'originario atto non impedisce – in linea di principio - il sorgere dell'interesse ad impugnare il provvedimento di proroga (T.A.R. Lazio sez. III, 17 aprile 1990 n. 736).
Su questa base non è possibile escludere l’interesse attuale dei ricorrenti, in relazione alla legittimità del nuovo provvedimento di occupazione di urgenza e dell’approvazione di un diverso piano particellare: l’annullamento di tali atti non farebbe rivivere i precedenti provvedimenti, considerata la scadenza dei termini della procedura originariamente fissati, ed in particolare la scadenza del termine di ultimazione dei lavori, fissato in anni due dalla data dell’approvazione del progetto (2 giugno 1999).
5. Nel merito, le censure proposte avverso la determinazione dirigenziale n. 6798/01 e il nuovo decreto di occupazione n. 82/01 sono fondate.
Al riguardo, va ribadito che la determinazione approvativa del nuovo piano particellare ha carattere sostanzialmente innovativo, non solo sotto il profilo contenutistico, ma anche e soprattutto in considerazione del fatto che la stessa è intervenuta quando il termine di ultimazione dei lavori originariamente fissato - pari a due anni dalla data 2 giugno 1999 - era già scaduto e quindi non più prorogabile, discendendo da ciò la necessità della reiterazione, nelle forme prescritte, della dichiarazione di pubblica utilità (C. S. IV, 23 novembre 2000, n. 6221; T.A.R. Lombardia sez. I, Milano, 3 febbraio 1987 n. 51).
Detta determinazione è quindi illegittima, in quanto non contiene una reiterazione della dichiarazione di pubblica utilità e non è preceduta dalle formalità partecipative di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241 del 1990 e degli artt. 10 e 11 della L. 865/71 (C. S. ad. plen. 15 settembre 1999, n. 14; IV, 28 gennaio 2000, n. 413).
Ne consegue l’illegittimità derivata del decreto di occupazione d’urgenza n. 82/01.
6. Alla stregua delle suesposte considerazioni, nella parte impugnatoria il ricorso risulta parzialmente irricevibile con riferimento alla delibera di Giunta Provinciale n. 677 del 2.6.1999 e al decreto di occupazione di urgenza n. 1 dell’U.T.C. di Volla del 26 gennaio 2000.
Esso deve invece essere accolto per il resto, con il conseguente annullamento dei rimanenti atti impugnati, ossia (tenendo conto del concreto interesse dei ricorrenti):
- della determinazione n. 6798 del dirigente dell’Area Amministrativa Tecnico Manutentiva della Provincia di Napoli in data 27 settembre 2001, con cui è stato approvato il nuovo piano particellare grafico e descrittivo;
- del decreto di occupazione di urgenza n. 82 dell’U.T.C. di Volla del 31 ottobre 2001 e degli avvisi di immissione in possesso n. 683 dell’8 novembre 2001, notificati in data 13 novembre 2001. »»
TAR MI 6524/2007: ««
olgimento del processo
La società ricorrente C. S.r.l. è proprietaria di un compendio immobiliare ubicato nel Comune di Trezzano sul Naviglio, di superficie pari a mq. 3.590, catastalmente identificato dal mappale n. 66 del fg. 13 del N.C.E.U. del predetto Comune e confinante sul lato sud-est con la linea ferroviaria Milano - Mortara.
Sul compendio in discorso, avente destinazione industriale, insiste un fabbricato di due piani fuori terra, all'interno del quale svolge la propria attività d'impresa l'altra ricorrente, la S.- S.I.I.T. S.r.l., società specializzata nella produzione e confezionamento di prodotti medicinali e dietetici.
L'impianto industriale in cui la S. S.r.l. svolge la sua attività è suddiviso in due distinte unità produttive, una delle quali, la "divisione farmaceutica", si trova nella porzione del fabbricato sita a ridosso della linea ferroviaria. In particolare, in tale porzione sono collocati gli uffici amministrativi, lo stabilimento di produzione nonché il magazzino farmaceutico, e lo stabilimento di confezionamento dei prodotti dietetici.
Il 19 aprile 2007 C. S.r.l. ha ricevuto l'avviso con cui I. S.p.A. comunicava che, in esecuzione del decreto di occupazione d'urgenza n. 004/2007, emesso il 20 marzo 2007 dal Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni di R.F.I. S.p.A., il giorno 14 maggio 2007 avrebbe preso possesso, in nome e per conto di R.F.I. S.p.A., di una parte del mappale n. 66 prima menzionato, per complessivi mq. 260, al fine di consentire l'esecuzione delle opere infrastrutturali necessarie al raddoppio della linea ferroviaria Milano - Mortara.
Al riguardo le ricorrenti evidenziano come né il provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell'opera (delibera n. 3 in data 14 febbraio 2005 del Referente di Progetto di R.F.I. S.p.A.), né il decreto di occupazione d'urgenza, siano stati preceduti dalla comunicazione personale di avvio del procedimento.
Pertanto, solo in esito alla notificazione del suindicato avviso di immissione nel possesso le società ricorrenti hanno appreso che la prevista occupazione d'urgenza disposta dalla R.F.I. S.p.A. in favore della I. S.p.A. avrebbe riguardato la fascia di terreno compresa tra la recinzione che separa il mapp. 66 del fg. 13 dall'area di sedime ferroviaria e la parete perimetrale esterna dell'edificio in cui ha sede la divisione farmaceutica dello stabilimento della S. S.r.l.; in particolare, sulla fascia di terreno oggetto del decreto di occupazione d'urgenza risultano posti gli impianti di condizionamento e deumidificazione, ed inoltre le quattro vie di fuga antincendio dallo stabilimento.
Peraltro, in un incontro promosso dal Comune di Trezzano sul Naviglio il 2 maggio 2007, le società avrebbero appreso dai rappresentanti della I. S.p.A. presenti, tra le altre cose, che il decreto di occupazione d'urgenza ed il relativo piano particellare, notificati alla C. S.r.l., sarebbero stati predisposti senza effettuare alcun rilievo preliminare in loco, ma limitandosi a sovrapporre gli elaborati grafici del progetto definitivo approvato da R.F.I. S.p.A. alle mappe catastali.
Dolendosi dell'operato delle società esproprianti, la C. S.r.l. e la S. S.r.l. con il ricorso indicato in epigrafe hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione, dell'avviso di immissione nel possesso e del decreto di occupazione d'urgenza sopra citati, nonché degli atti ad essi presupposti e cioè la delibera di approvazione del progetto da parte del Referente di Progetto di R.F.I. S.p.A., e gli atti della conferenza di servizi approvativi, nell'ambito del raddoppio della ferrovia Milano - Mortara, delle tratte funzionali Milano S. Cristoforo - Cascina Bruciata e Parona Lomellina - Mortara.
A supporto del gravame, deducono, quanto al decreto di occupazione d'urgenza ed all'avviso di immissione nel possesso, i seguenti vizi di legittimità: (...)
Motivi della decisione
Con il ricorso in epigrafe sono impugnati il decreto di occupazione d'urgenza e l'avviso di immissione in possesso di parte di un fondo ubicato nel Comune di Trezzano sul Naviglio, di proprietà di una delle società ricorrenti e sul quale si trova lo stabilimento dove opera l'altra società ricorrente: occupazione disposta per consentire l'esecuzione di opere infrastrutturali necessarie al raddoppio della linea ferroviaria Milano - Mortara. Vengono impugnati, altresì, la delibera della R.F.I. S.p.A. di approvazione del progetto e di dichiarazione della pubblica utilità dell'opera, nonché gli atti della relativa conferenza di servizi.
Va preliminarmente sgombrato il campo dai rilievi di tardività del ricorso e di sopravvenuta carenza di interesse ad agire, con conseguente improcedibilità dello stesso.
Infatti, sotto il profilo della tardività, nel gravame vengono avanzate doglianze anche in via autonoma nei riguardi del decreto di occupazione d'urgenza, rispetto al quale, quantomeno, il ricorso si rivela dunque tempestivo.
Relativamente, poi, al profilo della sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, per avere la verificazione disposta dal Collegio comprovato che i lavori non interesseranno per niente l'area pertinenziale del compendio di cui si discute, è sufficiente evidenziare in contrario, da un lato, come il decreto di occupazione d'urgenza non sia stato ritirato dall'espropriante e come l'ipotizzata modifica progettuale non si sia tradotta in alcun atto impegnativo per le società I. S.p.A. e R.F.I. S.p.A., non potendosi per tal motivo attribuire rilievo alla documentazione prodotta all'udienza pubblica dalle ricorrenti. Dall'altro, come queste ultime abbiano presentato, altresì, domanda di risarcimento del danno, ciò che vale ad infirmare l'affermazione della R.F.I. S.p.A., secondo la quale da una pronuncia di accoglimento non potrebbe derivare, per le ricorrenti, alcuna utilità aggiuntiva (rispetto a quanto accertato nella verificazione), né materiale, né morale.
Passando all'esame del merito, con i primi tre motivi del gravame originario, nonché con l'unico motivo aggiunto, vengono censurati il decreto di occupazione d'urgenza e l'avviso di immissione nel possesso, mentre altri tre motivi di ricorso sono formulati avverso la delibera di approvazione del progetto e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
In particolare, con il primo motivo di ricorso si deducono la violazione per falsa applicazione dell'art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001 in relazione agli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990, l'eccesso di potere per difetto del presupposto, nonché la violazione del principio del giusto procedimento, giacché nel caso di specie vi sarebbe stata la violazione delle più elementari garanzie partecipative, essendo doveroso l'avviso di cui all'art. 7 della l. n. 241/1990 anche in relazione al procedimento di occupazione d'urgenza e non ricorrendo i presupposti per la deroga prevista dall'art. 22-bis, comma 1, cit..
Il motivo deve essere condiviso.
In argomento, il Collegio ha ben presente che, secondo la giurisprudenza prevalente, per l'adozione del decreto autorizzatorio dell'occupazione d'urgenza, quale provvedimento di natura vincolata, meramente attuativo di provvedimenti presupposti, non si rende necessaria alcuna ulteriore comunicazione di carattere specifico ai proprietari delle aree da espropriare (C.d.S., Sez. IV, 31 maggio 2007, n. 2874).
Si è, infatti, chiarito, che il giusto procedimento, se rispettato nell'ambito della dichiarazione di pubblica utilità, non ha ragion d'essere nell'occupazione d'urgenza. Ciò non tanto perché vi osti il presupposto dell'urgenza, atteso che qualsiasi approvazione del progetto di un'opera pubblica equivale ope legis a dichiarazione di urgenza ed indifferibilità, mentre l'urgenza che costituisce impedimento alla comunicazione dell'avvio del procedimento è un'urgenza qualificata. Ma piuttosto perché il giusto procedimento ha ragion d'essere nell'ambito della dichiarazione di pubblica utilità, che conserva momenti di scelte discrezionali, e non più nel quadro dell'occupazione d'urgenza, meramente attuativa dei provvedimenti presupposti (in tal senso, C.d.S., Sez. IV, 30 dicembre 2006, n. 8261; id., 13 dicembre 2005, n. 7086; C.d.S., A.P., 15 settembre 1999, n. 14).
Ritiene, tuttavia, il Collegio che, nel caso di specie, le risultanze della verificazione disposta con l'ordinanza n. 684/07 dimostrino che la partecipazione al procedimento avrebbe potuto avere un'indubbia utilità anche in occasione della procedura di occupazione.
Ed invero, nel verbale di verificazione del 7 giugno 2007 si legge che "i tecnici procedenti hanno verificato che il progetto esecutivo prevede la realizzazione di una nuova recinzione identificativa del sedime ferroviario in una fascia esterna al posizionamento dell'attuale recinzione, dunque senza che sia interessata l'attuale pertinenza del corpo di fabbrica di proprietà di C. S.r.l.". Si legge, inoltre, che per realizzare tale nuova recinzione, risulta necessario abbattere la precedente e disporre, per un limitato periodo di tempo, di una fascia assai ristretta (di profondità di 30 cm.) all'interno della recinzione dell'attuale proprietà. La fascia de qua deve formare oggetto di occupazione temporanea in quanto ciò è funzionale ai lavori di scavo e reinterro delle fondamenta della nuova recinzione ferroviaria.
Risulta, perciò, evidente che, qualora l'adozione del decreto di occupazione d'urgenza fosse stata, nella vicenda in esame, preceduta dalla comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990, si sarebbe potuta chiarire in tale sede procedimentale l'effettiva consistenza della superficie di proprietà della C. S.r.l. da assoggettare ad occupazione e, soprattutto, la temporaneità dell'occupazione stessa, con il probabile esito di evitare il presente contenzioso.
Se ne deduce che la natura vincolata del decreto di occupazione non basta a far ritenere che nel caso di specie non fosse dovuta la comunicazione di avvio del relativo procedimento. In questo senso, a ben vedere, depone anche lo stesso testo dell'art. 21-octies, comma 2, parte seconda, della l. n. 241/1990, a tenor del quale l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullabilità dell'atto finale solamente laddove, alla luce degli elementi forniti nel processo dall'Amministrazione, emerga dal giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 8 febbraio 2006, n. 45).
Nella fattispecie in esame, al contrario, è emerso dalla disposta verificazione che il contenuto del provvedimento gravato sarebbe stato del tutto diverso, qualora vi fosse stata una fase di partecipazione procedimentale anteriormente alla sua adozione. Ciò, in ultima analisi, deve essere attribuito alla condotta piuttosto superficiale ed approssimativa serbata dalla società espropriante in sede di procedimento ablatorio, in particolare, in sede di identificazione delle superfici da occupare, come si vedrà anche più oltre.
Ne discende, argomentando dall'art. 21-octies, comma 2, parte seconda, cit., che l'omissione delle garanzie partecipative nella vicenda in parola comporta per ciò solo l'annullabilità del provvedimento impugnato. Ed alla stessa conclusione si perviene anche qualora si ritenga applicabile alla fattispecie la parte prima dell'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241 cit., in base alla natura vincolata del decreto di occupazione , poiché emerge comunque dagli atti che la partecipazione delle odierne ricorrenti avrebbe indotto molto probabilmente l'espropriante ad emanare un provvedimento dal contenuto ben diverso, ricalcato sullo schema dell'art. 49 del d.P.R. n. 327/2001.
Passando al secondo motivo di gravame, con esso il decreto di occupazione e l'avviso di immissione nel possesso sono censurati per violazione dell'art. 22-bis del d.P.R. n. 327/2001 in relazione all'art. 2 del d.lgs. n. 178/1991 ed agli artt. 3 e 97 Cost., illogicità manifesta, difetto di adeguata motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità.
Ciò, in quanto il provvedimento gravato, per i modi e tempi della sua esecuzione prospettati dall'espropriante, comporterebbe l'immediata interruzione dell'attività d'impresa svolta dalla S. S.r.l., mettendone a rischio la stessa prosecuzione in futuro.
L'irragionevolezza del provvedimento ablatorio emergerebbe, oltre che dal breve preavviso intercorrente prima della sua esecuzione, tale da non consentire alla S. S.r.l. una diversa soluzione per continuare nell'attività produttiva, anche dal fatto che il progetto dell'opera era stato approvato già nel 2005, donde la mancanza delle ragioni di urgenza poste a fondamento dell'occupazione. Nel senso dell'irragionevolezza deporrebbero, inoltre, la circostanza (però solo asserita dalle ricorrenti e non comprovata) che l'area di proprietà della C. S.r.l. da occupare sarebbe stata individuata esclusivamente sulla base dei dati catastali, senza alcuna verifica o rilievo preventivi volti ad accertare l'effettivo stato dei luoghi, e la già menzionata omissione della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo.
Da ultimo, sarebbe violato il principio di proporzionalità, in quanto il decreto impugnato non consentirebbe il mantenimento di una relazione equilibrata tra gli interessi della collettività a veder realizzata l'opera pubblica ed i diritti dei singoli, rispettivamente, a godere del bene di proprietà ed all'esercizio dell'attività d'impresa, entrambi costituzionalmente tutelati. Ciò, in quanto il decreto conterrebbe un'imposizione non necessaria, avendo l'espropriante scelto il mezzo più gravoso per il privato, e sproporzionata, essendo le conseguenze dell'occupazione rese ancor più negative dall'assoluta incertezza sulla possibilità di organizzare o localizzare altrove l'attività dell'impresa incisa.
Così esposte le censure delle ricorrenti, reputa il Collegio che esse siano da condividere sotto i profili dell'irragionevolezza e della violazione del principio di proporzionalità.
Invero, a causa delle insufficienze dell'istruttoria svolta dall'espropriante, comprovate dagli esiti della verificazione (e su cui si tornerà in sede di analisi del terzo motivo di gravame), è stata disposta l'occupazione d'urgenza di una porzione pari a mq. 260 del fondo di proprietà della C. S.r.l., in modo tale da mettere in dubbio la possibilità di un proseguimento dell'attività della S. S.r.l. (o, quantomeno, di quel ramo di detta attività svolgentesi nella cd. divisione farmaceutica dello stabilimento).
La verificazione ha, invece, dimostrato, come riconosce la stessa R.F.I. S.p.A., che le opere definitive non interesseranno la pertinenza della proprietà C. S.r.l., e che l'esecuzione di esse richiede solo l'invasione temporanea di un'insignificante fascia di terreno, profonda appena 30 cm., senza, dunque, alcuna conseguenza pregiudizievole sull'attività produttiva in essere. Sono palesi, perciò, tanto l'irragionevolezza, quanto la sproporzione della previsione di un'occupazione d'urgenza di ben 260 mq. del fondo per cui è causa.
Del resto, una conferma di quanto ora detto si ricava dallo stesso verbale di consistenza e di immissione nel possesso dell'11 luglio 2007, dov'è precisato che l'occupazione - sospesa da questo Tribunale per la parte eccedente quella strettamente necessaria alla realizzazione delle opere - ha natura temporanea e riguarda comunque un'area posta all'interno della proprietà ed a ridosso della recinzione per circa 30 cm., lungo tutto il mappale.
Né in proposito inganni il fatto che il decreto di occupazione d'urgenza, come specificato in precedenza, ha natura di atto vincolato, per il quale non è dunque configurabile l'eccesso di potere, essendo questo un vizio che, invece, si riferisce all'esercizio del potere discrezionale (cfr., ex pluribus, C.d.S., Sez. VI, 27 dicembre 2006, n. 7974).
Nel caso di specie, infatti, l'erroneo quadro fattuale discendente dalla lacunosa istruttoria ha condotto ad adottare una misura palesemente sproporzionata rispetto agli scopi da conseguire e, come tale, irragionevole.
Se ne desume la fondatezza del motivo di ricorso ora analizzato.
Venendo all'esame del terzo motivo del gravame originario, con esso si contesta l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, perché l'area da assoggettare effettivamente alla occupazione sarebbe stata individuata in modo del tutto generico e comunque non corretto.
La doglianza è senz'altro condivisibile, anche se sembra più corretto qualificarla in termini di violazione di legge e cioè di violazione dell'art. 6 della l. n. 241/1990, norma che codifica il fondamentale principio dell'adeguatezza e completezza dell'istruttoria procedimentale, in base al quale l'Amministrazione è obbligata ad accertare d'ufficio, per quanto possibile, la realtà dei fatti e degli atti posti alla sua attenzione (v. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 17 aprile 2007, n. 327). Accertamento che nel caso di specie, in base a quanto emerso in sede di verificazione, si deve reputare che fosse senza alcun dubbio possibile e non eccessivamente dispendioso.
Ne deriva la fondatezza della doglianza appena vista.
Quanto, poi, al primo motivo aggiunto di ricorso, a sua volta proposto avverso il decreto di occupazione d'urgenza e l'avviso di immissione nel possesso, con esso, in buona sostanza, si ripropone la censura di violazione del principio di proporzionalità, già dedotta con il secondo motivo del gravame originario ed in ordine alla quale si rinvia a quanto si è detto poc'anzi a tal proposito.
Viene, altresì, formulata la doglianza di violazione dell'art. 49 del d.P.R. n. 327/2001, che a sua volta risulta senz'altro da condividere, atteso che lo strumento previsto dall'ordinamento per fronteggiare l'esigenza prospettatasi nella fattispecie in esame è quello dell'occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ex art. 49 cit. e non quello dell'occupazione di urgenza preordinata all'esproprio ex art. 22-bis del medesimo d.P.R. n. 327.
Invero l'accertamento, risultante dall'istruttoria, della non necessità di espropriare il fondo della C. S.r.l., ha comportato il venir meno dei presupposti del procedimento ablatorio e delle ragioni giustificative dell'occupazione d'urgenza.
In definitiva, quindi, anche il primo motivo aggiunto di ricorso risulta fondato.
Per conseguenza, deve essere annullato l'impugnato decreto di occupazione d'urgenza, con caducazione, altresì, dell'avviso di immissione nel possesso. »»
TAR FI 1812/2005: ««
Svolgimento del processo
In data 22 giugno 2004, è stata pubblicata la sentenza n. 2291 di questo T.A.R. con la quale è stato respinto il ricorso a suo tempo presentato dal sig. Mannelli avverso gli atti di approvazione del progetto esecutivo costituente dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità delle opere relative al "Lotto Mugello 1 Stralcio" nell'ambito del quale ricade l'area di proprietà del ricorrente (ove è prevista la realizzazione del nuovo svincolo autostradale di Barberino di Mugello).
La precedente impugnazione era rivolta anche avverso il Decreto Prefettizio di occupazione d'urgenza emesso il 7 ottobre 2003.
In data 25.6.2004, il Sig. Mannelli ha ricevuto il nuovo decreto di occupazione d'urgenza recante la data del 14.6.2004, unitamente all'avviso di redazione dello stato di consistenza e verbale di immissione in possesso con il quale viene comunicato che in data 20 luglio 2004 avrebbero avuto luogo le previste operazioni.
Con il ricorso introduttivo, il ricorrente ha impugnato gli atti sopra menzionati, avverso i quali ha proposto i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta tra atti concernenti la realizzazione della medesima opera pubblica.
Il nuovo decreto di occupazione sarebbe stato adottato senza che sia stata compiuta da parte dell'Autorità emanante alcuna valutazione e istruttoria volta a verificare la sussistenza dei presupposti e la legittimità dell'emananda occupazione.
2) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e seguenti della Legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.
Il procedimento di rinnovo del decreto di occupazione doveva essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento in mancanza della quale l'atto finale è illegittimo come nel caso che ci occupa.
3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 Legge n. 2359 del 1865. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria.
Il termine iniziale dei lavori e delle espropriazioni di 240 giorni dalla data di approvazione del progetto è scaduto nel febbraio 2004 e quindi il decreto di occupazione impugnato non poteva essere emesso.
4) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327 del 2001. Espropriazione anche in relazione all'art. 57 dello stesso D.P.R. n. 327 del 2001. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.
L'interpretazione dell'art. 57 del D.P.R. n. 327 del 2001 cit. più plausibile sembra essere quella letterale per la quale il T.U. non trova applicazione alla fase della progettazione, fino alla dichiarazione di pubblica utilità ove intervenuta entro il 30.06.03, mentre per le fasi successive viceversa il Testo Unico dovrà senz'altro essere applicato.
Nel frattempo, in data 19 luglio 2004, il ricorrente ha ricevuto la nota della Società Autostrade con la quale gli è stato comunicato che le operazioni di redazione del verbale dello stato di consistenza ed immissione in possesso previste per il 20 luglio 2004, erano state rinviate al giorno 3 agosto 2004.
In tale data la società Autostrade ha proceduto a redigere il verbale dello stato di consistenza e di immissione in possesso dall'esterno dell'esproprianda area.
In data 11 agosto 2004 la società Autostrade, si è recata presso la suddetta area per effettuare le operazioni di materiale immissione in possesso, precisando che "......le operazioni di Immissione nel possesso erano state iniziate in data 03/08/04 alle ore 14,00, ma sospese alle ore 16,00 non essendo stato possibile accedere materialmente nell'area oggetto di esproprio poichè la stessa risultava recintata ed inaccessibile e nessuno dei proprietari era presente nonostante la notifica a mezzo ufficiale giudiziario del Decreto Prefettizio n. 3460/03 del 14/06/2004" (cfr. verbale di immissione in possesso dell'11 agosto 2004).
Il sig. Mannelli si è rifiutato di far accedere alla sua proprietà il funzionario della società Autostrade il quale tuttavia, con l'assistenza delle forze dell'ordine (il cui intervento è stato richiesto dal vice Prefetto con atto del 5 agosto 2004), ha proceduto, previo abbattimento della recinzione con una ruspa, all'apprensione dell'area ed alla rimozione del materiale espositivo e in deposito ivi presente.
Avverso gli atti sopra citati, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti.
In particolare, ha dedotto le seguenti censure:
5) Illegittimità derivata.
Dall'illegittimità del Decreto di occupazione del 14 giugno 2004 discende l'illegittimità anche dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti.
6) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 1 del 1978. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.
Le operazioni di immissione in possesso e di compilazione dello stato di consistenza (ed i relativi verbali), così come la comunicazione con la quale la Società Autostrade ha avvisato il ricorrente che tali operazioni (inizialmente previste per il 20 luglio 2004) erano state posticipate al 3 agosto 2004, sarebbero palesemente illegittimi non avendo la società Autostrade provveduto a notificare al sig. Mannelli detta comunicazione almeno venti giorni prima della suddetta data.
7) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della Legge n. 1 del 1978. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento. Sviamento di potere.
Le operazioni tenutesi il 3 agosto 2004 ed i relativi verbali sarebbero illegittimi perchè la Società Autostrade - in tale data - ha redatto il verbale dello stato di consistenza relativo all'area oggetto di occupazione d'urgenza senza aver effettivamente verificato lo stato e le caratteristiche del bene da occupare; la compilazione di tale verbale è infatti avvenuta dall'esterno dell'area non avendo i tecnici della società intimata potuto accedere al fondo del ricorrente.
8) Ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 1 del 1978. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento. Illegittimità derivata.
Dall'illegittimità delle operazioni svolte dalla società Autostrade il 3 agosto 2004 discenderebbe l'illegittimità di quelle effettuate l'11 agosto 2004, poichè queste ultime costituiscono una prosecuzione delle operazioni (illegittimamente) svolte il 3 agosto 2004.
9) Ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 1 del 1978. Eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.
La Società Autostrade non ha provveduto in alcun modo ad avvisare il ricorrente (invitandolo ad intervenire) che l'11 agosto 2004 si sarebbero tenute le operazioni di immissione in possesso.
10) Ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 1 del 1978. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento.
Le operazioni tenutesi l'11 agosto 2004 sarebbero comunque illegittime in quanto la società Autostrade non ha provveduto alla compilazione del verbale dello stato di consistenza in concomitanza con lo spossessamento.
11) Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per violazione del giusto procedimento. Sviamento di potere.
L'atto del Prefetto sarebbe stato emesso sulla base di presupposti erronei.
Si sono costituiti in giudizio, l'A.N.A.S., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Prefettura di Firenze e la soc. Autostrade per l'Italia, i quali hanno sostenuto la legittimità degli atti impugnati ed eccepito (Soc. Autostrade) anche la tardività della notifica dei motivi aggiunti.
All'udienza sopra indicata, la causa è passata in decisione.
Motivi della decisione
1 - Con l'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha impugnato il decreto di occupazione d'urgenza recante la data del 14 giugno 2004, emesso dal Prefetto della provincia di Firenze, nonché l'avviso di redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso del 17 giugno 2004; con atto di motivi aggiunti, ha impugnato i verbali dello stato di consistenza e della immissione in possesso redatti in data 3 agosto 2004, il verbale di immissione in possesso redatto in data 11 agosto successivo, la nota della società Autostrade di comunicazione del rinvio delle operazioni previste per il 20 luglio 2004, nonché l'atto della Prefettura con cui è stato chiesto al Comando provinciale dei Carabinieri di assistere la società Autostrade al fine di garantire la materiale apprensione dell'area del ricorrente.
Il ricorso in esame fa seguito alle due sentenze emesse da questo Tribunale sulla vicenda della realizzazione del nuovo svincolo di Barberino del Mugello nell'ambito dei lavori di adeguamento del tratto appenninico dell'autostrada A1 e, in particolare, del progetto denominato "Lotto Mugello - 1 stralcio" approvato dall'A. n.a.s. con atto del 27 giugno 2003.
Più precisamente, con sentenza n. 2748 del 26.11.2002, è stato respinto il ricorso avverso l'atto approvativo del 4.8.2000 ed il conseguente decreto prefettizio autorizzativo di occupazione d'urgenza.
Con la successiva sentenza n. 2291 del 22.6.2004, il ricorso è stato dichiarato improcedibile nella parte in cui si impugnava il decreto prefettizio di occupazione d'urgenza del 7.10.2003 ed è stato respinto nella parte residua, confermando la legittimità del provvedimento A. n.a.s. del 27.6.2003, dichiarativo della pubblica utilità, dell'indifferibilità ed urgenza delle opere comprese nel progetto "Lotto Mugello - 1 stralcio".
Con il ricorso in esame, si impugna il nuovo decreto prefettizio autorizzativo di occupazione d'urgenza del 14 giugno 2004.
Con il primo motivo, si deduce che, nelle more della rinnovazione del procedimento conclusosi con l'atto impugnato, sarebbe scaduto il termine fissato dall'Anas per l'inizio dei lavori, senza che essi siano mai iniziati, e che non sarebbe stata effettuata, da parte dell'autorità emanante, alcuna valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della occupazione d'urgenza disposta a distanza di nove mesi dal precedente decreto di occupazione del 7 ottobre 2003 (nel quale era fissato il termine di 240 giorni per l'inizio dei lavori), nonché in ordine alla contraddittorietà tra il termine iniziale dei lavori fissato nella dichiarazione di pubblica utilità ed il diverso termine per l'ultimazione dei lavori assegnato all'impresa aggiudicataria del relativo appalto.
Il motivo è infondato.
Nel suo atto, il Prefetto ha innanzi tutto richiamato il precedente decreto di occupazione , rispetto al quale era stata già accertata la sussistenza di una dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere; quindi, ha valutato la richiesta della società Autostrade di rinnovazione del decreto, originata dal superamento del termine di efficacia del decreto stesso a seguito del contenzioso instaurato dal medesimo ricorrente e conclusosi con la sentenza sopra citata.
Il presupposto della rinnovata occupazione d'urgenza rimane, pertanto, quello già accertato, costituito dalla richiamata dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, rispetto alla quale alcuna nuova valutazione l'autorità era obbligata ad effettuare.
Quanto alla dedotta scadenza del termine di inizio dei lavori, fissato nell'atto presupposto, è nota la giurisprudenza costante che ne afferma la natura meramente ordinatoria, la cui violazione pertanto non vizia né il provvedimento di approvazione del progetto né il decreto di occupazione d'urgenza (ex multis, Cons. St., IV, 19.3.2001, n. 1620)
Né è ipotizzabile alcun dover di indagine, da parte del Prefetto, in sede di emissione del decreto di occupazione d'urgenza, in ordine alla congruità o meno dei termini fissati nella dichiarazione di pubblica utilità o in merito alla compatibilità con quelli assegnati all'impresa appaltatrice dei lavori.
2 - Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 3 della Legge n. 241 del 1990, sostenendosi che il provvedimento di rinnovo del decreto di occupazione d'urgenza doveva essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Il motivo è palesemente infondato.
Com'è noto, per giurisprudenza consolidata, le garanzie procedimentale, previste dagli artt. 7 e 8 Legge n. 241 del 1990, non riguardano la fase del procedimento volto all'occupazione d'urgenza laddove esse siano state osservate nella fase del procedimento che si conclude con l'atto recante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere previste.
Nella specie, l'osservanza delle garanzie invocate dal ricorrente è stata accertata in occasione delle verifica di legittimità del precedente decreto di occupazione d'urgenza, né rileva, sotto il profilo in esame, che l'atto sia atto rinnovato a seguito del superamento del termine di efficacia del decreto stesso.
3 - Con il terzo motivo, si deduce che il decreto impugnato sarebbe stato illegittimamente adottato dopo la scadenza del termine di inizio dei lavori fissato nella dichiarazione di pubblica utilità, il che comporterebbe violazione dell'art. 13 della Legge n. 2359 del 1865 ed eccesso di potere per violazione del giusto procedimento..
La censura è infondata.
Vero è che il termine iniziale dei lavori, fissato in 240 giorni dalla data di approvazione del progetto, sarebbe scaduto nel febbraio 2004, mentre il decreto prefettizio impugnato, recante la rinnovazione di quello già emesso, risale al giugno del 2004.
Pur conoscendo la giurisprudenza che qualifica come ordinatori i termini iniziali di cui all'art. 13 Legge n. 2359 del 1865, il ricorrente deduce che essa vale ad affermare che dal superamento del predetto termine non deriva la carenza del potere espropriativo, ma non ad escludere invece che sia viziato il decretato di occupazione d'urgenza che non sia stato emesso entro il termine di inizio dei lavori fissato nella dichiarazione di pubblica utilità.
In altri termini, pur non determinando carenza di potere espropriativo, il superamento del termine di inizio dei lavori, comunque, vizia il procedimento di occupazione d'urgenza avviato in base ad un atto emesso dopo la sua scadenza; infatti, nella specie, dopo la perdita di efficacia del precedente decreto di occupazione , il ricorrente non sarebbe stato messo nelle condizioni di sapere quando sarebbe stato spossessato del bene, in violazione delle garanzie sancite dal menzionato art. 13.
Rileva il Collegio, secondo quanto osservato anche dalla difesa della società resistente, che la giurisprudenza ha chiarito come l'art. 13 si riferisca esclusivamente alle procedure espropriative e non sia automaticamente applicabile alle diverse procedure di occupazione d'urgenza (ex multis, Cons. St., VI, 4.4.2003, n. 1768).
Peraltro, si rileva che se i lavori devono iniziare entro un termine predeterminato, il decreto di occupazione deve essere emesso, almeno, entro il medesimo termine, altrimenti non potrebbe verificarsi il legittimo spossessamento del bene necessario ai fini dell'inizio dei lavori.
D'altra parte, ai fini del rispetto delle garanzie previste dall'art. 13 Legge n. 2359 del 1865, è stata costantemente affermata la natura perentoria dei soli termini finali contenuti nella dichiarazione di pubblica utilità, il cui superamento determina, esso solo, la perdita di efficacia del relativo provvedimento e, perciò, priverebbe del necessario presupposto il successivo procedimento di occupazione d'urgenza (Cass. civ., sez. I, 19.2.2003, n. 2470).
Correlativamente, l'inutile superamento del termine iniziale dei lavori, come non è idoneo a viziare il procedimento attesa la sua natura meramente ordinatoria, così non potrebbe costituire, di per sé, motivo di illegittimità del decreto non emesso nel corso della sua decorrenza.
Pertanto, nella perdurante validità dei termini finali fissati nella dichiarazione di pubblica utilità, essa vale a legittimare l'eventuale rinnovazione del decreto di occupazione d'urgenza che faccia seguito ad un precedente atto emesso entro il termine fissato per l'inizio dei lavori.
Infatti, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1 del 1978, gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.
Ciò conferma che la perdita di efficacia dell'atto contenente la dichiarazione di pubblica utilità non consegue al mero superamento del termine fissato per l'avvio dei lavori, che devono improrogabilmente avere inizio nei tre anni successivi alla data di approvazione del progetto, ma solo all'inutile decorso del termine finale, che ne determina la decadenza trattandosi di termine perentorio, come stabilito dalla citata giurisprudenza.
Nella specie, la data di approvazione del progetto, cui è conseguita la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di che trattasi, è quella del 27 giugno 2003; ne consegue che il decreto prefettizio impugnato è stato emesso nel termine triennale previsto dalla Legge.
Non priva di rilievo, inoltre, sotto il profilo della conoscenza dei tempi richiesti per l'effettivo spossessamento del bene, appare la nota del 30 gennaio 2004 con la quale la società Autostrade comunicava al ricorrente che le previste operazioni di immissioni in possesso erano da ritenersi annullate e che si sarebbe proceduto alla previa rinnovazione del decreto prefettizio.
Come sintomatica appare anche la lettera del 27 febbraio 2004, con la quale la società richiedeva al Prefetto l'emissione di un nuovo decreto di occupazione d'urgenza, richiamando il provvedimento dell'Anas del 27 giugno 2003, dichiarativo della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.
4 - Con il quarto motivo, si deduce che il decreto di occupazione non è stato emanato con le modalità di cui all'art. 22 bis del T.U. sull'espropriazione approvato con D.P.R. n. 327 del 2001, anche ai sensi dell'art. 57 del medesimo D.P.R. n. 327 del 2001.
Il motivo è infondato.
Come stabilito dall'art. 57, D.P.R. n. 327 del 2001 citato, che regola l'ambito di operatività della nuova disciplina delle espropriazioni, in caso di dichiarazione di pubblica utilità intervenuta prima dell'entrata in vigore del t.u., "continuano ad applicarsi" le norme previgenti.
Nella specie, risalendo il provvedimento di approvazione del progetto "Lotto Mugello - 1 stralcio" al 27 giugno 2003, la connessa dichiarazione di pubblica utilità si colloca in un momento anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001 che data dal 30 giugno 2003.
Né può essere accolta l'interpretazione proposta dal ricorrente, in base alla quale la clausola di esclusione della normativa sopravvenuta riguarderebbe solo la fase antecedente la dichiarazione di pubblica utilità, ma non quella successiva che ricadrebbe sotto la nuova disciplina.
Una siffatta interpretazione è, in primo luogo, letteralmente smentita dal tenore testuale della norma, laddove essa usa l'espressione "continuano ad applicarsi" che non potrebbe correttamente riferirsi ad una fase già conclusa; inoltre, essa condurrebbe a creare evidenti problemi di compatibilità tra la disciplina previgente e quella sopravvenuta, che si configurano come due sistemi tendenzialmente compiuti, da applicarsi per intero a seconda del momento in cui è intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza rispetto alla data di entrata in vigore del testo unico.
5 - Con i motivi aggiunti, depositati il 22.11.2004, il ricorrente impugna i verbali relativi allo stato di consistenza ed all'immissione in possesso del 3 agosto, il verbale di immissione in possesso del 11 agosto, la nota di comunicazione del rinvio delle predette operazioni, nonché l'atto della prefettura con cui si richiede l'assistenza della forza pubblica al fine di garantire la materiale apprensione dell'area, deducendo le seguenti censure: illegittimità derivata da quella del decreto di occupazione; violazione dell'art. 3, comma 4, Legge n. 1 del 1978, non essendo stato comunicato al ricorrente il rinvio delle operazioni almeno venti giorni prima; violazione dell'art. 3 Legge n. 1 del 1978, non essendo stato verificato lo stato del bene da occupare, essendo stata redatta la descrizione dell'immobile in occasione di una precedente immissione in possesso, non essendo stato effettuato alcun dimensionamento del bene espropriando; violazione dell'art. 3, comma 4, citato, per essersi la società Autostrade materialmente immessa nel possesso del bene di proprietà senza tempestivo preavviso; violazione della norma citata, per le medesime ragioni già esposte; ulteriore violazione dell'art. 3, comma 2, perché l'immissione in possesso non sarebbe stata preceduta dalla redazione dello stato di consistenza, stante l'illegittimità di quello precedentemente redatto; eccesso di potere sotto vari profili, in quanto l'atto della prefettura sarebbe stato emesso in assenza di presupposti o sulla base di un'errata rappresentazione dei fatti. »»
TAR NA 7738/2006: «« Con motivi aggiunti notificati il 21.12.2005 e depositati il 23 dicembre successivo, i ricorrenti hanno impugnato anche il decreto d' occupazione d'urgenza del loro fondo, unitamente alla delibera di G.M n. 212 del 22.11.2005 recante approvazione del progetto esecutivo dell'opera, deducendo:
1) illegittimità costituzionale dell'art. 22 bis D.P.R. 327/2001 per eccesso di delega;
2) che il decreto di occupazione d'urgenza è stato adottato in assenza del presupposto dell'avvenuto perfezionamento della variante urbanistica disposta con la delibera del C.c. n. 44 del 16.11.2004; in particolare si lamenta la mancanza dell'approvazione regionale ex art. 11 T.U. 327/2001;
3) che non sussisterebbero le ragioni di urgenza richieste dall'art. 22 bis T.U. cit..
Con ordinanza 154 in data 12.1. 2006, la Sezione ha sospeso il decreto di occupazione di urgenza fissando ex art. 23 bis al 23.2.2006 l'udienza pubblica per la discussione del ricorso.
Con determinazione dirigenziale prot. n. 1055 del 24.1.2006 il Comune intimato ha revocato in autotutela il decreto di occupazione d'urgenza sospeso e l'avviso di determinazione dell'indennità provvisoria ex art. 20 T.U. 327/2001 prot. n. 8025 del 30.6.2005 "reputando fin d'ora di dover aderire al decisum del G.A."; di seguito ha emesso nuovo decreto di occupazione d'urgenza ex art. 22 bis in data 26.1.2006, con immissione in possesso fissata al 20.3.2006.
Avverso tale nuovo decreto d' occupazione sono stati proposti ulteriori motivi aggiunti notificati al Comune presso il procuratore costituito in data 10.2.2006.
Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2006, il ricorso è stato trattenuto decisione .
Motivi della decisione
1) Come esposto in narrativa, i nominati in epigrafe, nella qualità di comproprietari di un fondo sito nel Comune di San Felice a Cancello (CE), identificato in catasto al foglio 1, par. 1830, p.lla 27 sub 7, sul quale sorge un capannone industriale di mq 426, hanno impugnato tutti gli atti della procedura espropriativa preordinata alla realizzazione, da parte del Comune di San Felice a Cancello, di un parcheggio pubblico per 10 posti auto.
2) In via pregiudiziale deve essere dichiarata l'improcedibilità per cessazione materia del contendere dell'impugnazione del decreto di occupazione d'urgenza n. 14588 del 5.12.2005 e della nota prot. n. 8025 del 30.6.2005, poiché l'amministrazione comunale, con il decreto dirigenziale n. 1055 del 24.1.2006, dichiarando di voler aderire senza riserva alcuna al decisum cautelare, ha revocato in via di autotutela i predetti provvedimenti, già sospesi in via interinale, senza attendere la decisione di merito ed ha poi adottato un nuovo decreto d' occupazione d'urgenza (prot. n. 1188 del 26.1.2006), impugnato con motivi aggiunti notificati il 10.2.2006.
3) Ciò posto, è fondata e merita accoglimento la censura sub) 6 del ricorso introduttivo con la quale i ricorrenti deducono difetto di istruttoria sul rilievo che l'amministrazione comunale non ha esternato le ragioni della scelta di localizzare l'opera de qua sul fondo di loro proprietà e non ha preso in considerazione altre ubicazioni alternative, altrettanto funzionali e comportanti un minor sacrificio per il loro interesse dominicale.
Ed invero, in base all'art. 19, comma 1, D.P.R. 554/1999, recante il regolamento di attuazione della L. 109/1994, la relazione illustrativa del progetto preliminare, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, deve contenere , tra l'altro, (...) " b) l'illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale, (...) in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni".
Ciò stante, come già ritenuto in sede cautelare, nella relazione illustrativa allegata alla delibera di C.C. n. 44/2004 recante riapprovazione del progetto preliminare non vengono esplicitate le ragioni della scelta di localizzare l'opera de qua sul fondo di proprietà dei ricorrenti, né vengono prese in considerazione - sia pure per disattenderle - le possibili localizzazioni alternative indicate dagli stessi ricorrenti (v. doc. 7 allegato ai motivi aggiunti depositati il 23.12.2005).
L'integrazione istruttoria sull'inesistenza di eventuali localizzazione alternative dell'opera pubblica de qua operata dal dirigente dell'Ufficio Tecnico in sede di emanazione del nuovo decreto di occupazione d'urgenza prot. n. 1188 del 26.1.2006 (che, infatti, fa rinvio ad una "relazione tecnica asseverata dell'Ing. Vallone in data 26.1.2006", verisimilmente commissionata dallo stesso dirigente dell'U.T.C. estensore del decreto di occupazione ) non vale a porre rimedio al rilevato vizio di carenza di motivazione e di incompletezza dell'istruttoria ove si consideri che, di regola, la valutazione dell'idoneità della localizzazione dell'opera pubblica spetta all'organo competente all'approvazione del progetto preliminare e dei relativi allegati, il quale, nella fattispecie, deve essere inderogabilmente individuato nel Consiglio Comunale; e ciò in applicazione dell'art. 19, comma 2, D.P.R. 327/2001 che appunto riserva tale attribuzione all'organo consiliare ogni qualvolta, come nel caso in esame, l'approvazione del progetto preliminare costituisca anche adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.
Ne consegue che le valutazioni sulla localizzazione dell'opera de qua effettuate in sede di emanazione del decreto di occupazione d'urgenza del 26.1.2006 dal Dirigente dell'U.T.C. - in quanto organo del tutto incompetente all'approvazione del progetto preliminare e dei relativi allegatirimangono del tutto irrilevanti nella fattispecie.
4) Del pari fondata è la censura di violazione dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/ 2001 per insussistenza delle ragioni di urgenza ivi richieste, dedotta dai ricorrenti all'indirizzo del decreto di occupazione prot. n. 1188 del 26.1.2006 con i motivi aggiunti notificati il 10 febbraio 2006.
Ed invero, osserva il Collegio che le ragioni di urgenza esposte nel nuovo decreto di occupazione del 26.1.2006 non attengono alla "particolare natura delle opere" come prescritto dall'art. 22 bis citato, ma sono tutte incentrate su presunti "endemici" problemi di traffico e di parcheggio, e dunque fronteggiabili con l'ordinaria attività di prevenzione e repressione delle violazioni del codice della strada.
Peraltro, la sussistenza di problemi di parcheggio (così gravi ed indifferibili da dover fare ricorso allo strumento di cui all'art. 22 bis D.P.R. 327/2001) appare smentita dagli stessi atti dell'istruttoria, ove si consideri che nella originaria relazione illustrativa allegata alla delibera n. 44/2004, si dà atto che "nella zona già sono presenti aree dove è possibile effettuare soste a lunga permanenza"; inoltre nella relazione integrativa del 26.1.2006 si legge che, attigua all'area di proprietà dei ricorrenti, v'è "un'area molto più ampia, di circa 4.500 mq, di proprietà della R.F.I., già oggi utilizzata come parcheggio"; a fronte di tale situazione, la necessità, rappresentata dal Comune intimato, di costruire un'ulteriore parcheggio (di appena 10 posti auto) non appare rivestire quell'insopprimibile ed indilazionabile urgenza richiesta dall'art. 22 bis D.P.R. 327/2001.
L'ulteriore profilo motivazionale contenuto nel decreto d' occupazione del 26.1.2006 non appare pertinente, atteso che le opere regionali a cui si fa riferimento, alla data del 26.1.2006, si trovavano ancora in fase di progettazione preliminare; onde esse non sono idonee a giustificare la necessità di procedere all'occupazione d'urgenza ex art. 22 bis cit. del fondo per cui è causa.
Del resto, la mancanza di effettive ragioni di urgenza è attestata anche dalla stessa condotta del Comune resistente che, con delibera di C.C. n. 34 del 30.9.2004, ha annullato in autotutela la procedura espropriativa già iniziata, a partire dall'approvazione del progetto preliminare e poi, con atto del 10.10.2005 (non annullato dal Comune in autotutela) ha proceduto ad effettuare l'offerta dell'indennità di esproprio ex art. 20 T.U. cit. nelle forme ordinarie.
Né può essere valorizzata la necessità di rispettare la tempistica dei lavori al fine di evitare la perdita dei contributi regionali, atteso che, da una parte, trattasi di esigenza comune a tutte le opere pubbliche, e dall'altra, il ritardo è senz'altro imputabile al Comune.
5.) La fondatezza della censura di violazione dell'art. 19 D.P.R. 554/1999 e di carenza di istruttoria è sufficiente a condurre all'annullamento della delibera di C.C. n. 44 del 16.11.2004 di riapprovazione del progetto preliminare e, per illegittimità derivata, di tutti gli atti consequenziali, ivi compreso il decreto di occupazione d'urgenza prot. n. 1188 del 26.1.2006, peraltro, affetto dal vizio (proprio) di violazione dell'art. 22 bis T.U. 327 del 2001 per insussistenza delle ragioni di urgenza ivi richieste. »»
TAR MI 4354/2009: «« Sotto altro profilo, va osservato che i motivi di ricorso investono, oltre all'atto del 12.05.1999, da ultimo richiamato, solo la dichiarazione di pubblica utilità e il decreto di occupazione d'urgenza, sicché l'esame del ricorso va limitato a questi provvedimenti, anche considerando che dalla documentazione versata in causa non risulta che l'area occupata dal distributore sia stata oggetto di un decreto di espropriazione, pure formalmente impugnato.
3.1) In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione con la quale l'amministrazione resistente deduce l'inammissibilità del ricorso per omessa notificazione ai controinteressati individuati nel decreto di occupazione d'urgenza.
L'eccezione è infondata.
Invero, il decreto di occupazione d'urgenza reca l'elencazione dei proprietari espropiandi, cui si estende l'occupazione medesima; tuttavia, tali soggetti sono evidentemente destinatari del decreto e, pertanto, sono direttamente incisi nella loro sfera giuridica dalla disposta occupazione, che, lungi dall'attribuire loro un vantaggio concreto ed attuale, assume natura di atto immediatamente lesivo, in quanto consente all'amministrazione di occupare le aree di loro proprietà e non ancora espropriate.
Ne deriva che i soggetti indicati non assumono la qualifica processuale di controinteressati, essendo tali solo coloro che, individuati o agevolmente individuabili in base all'atto impugnato, conseguono un vantaggio concreto ed attuale, giuridicamente rilevante, dal provvedimento impugnato, ponendosi in una posizione specularmente contraria a quella del ricorrente, pregiudicato, in termini giuridicamente rilevanti, dal provvedimento amministrativo (cfr. in argomento di recente Consiglio di stato, sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2012).
In altre parole, i soggetti in questione sono dei cointeressati, in quanto direttamente incisi in termini potenzialmente pregiudizievoli nella loro sfera giuridica dal decreto di occupazione , sicché ad essi non si estende l'obbligo di notificazione del ricorso previsto dall'art. 21 della legge 1971 n. 1034, atteso che, essendo parti meramente eventuali del processo, possono partecipare al giudizio solo mediante la proposizione di una specifica impugnazione avverso l'atto lesivo.
Va, pertanto, ribadita l'infondatezza dell'eccezione proposta, in quanto i soggetti cui si riferisce l'amministrazione non assumono la veste di controinteressati nel presente giudizio.
3.2) Per ragioni di precedenza logica deve essere esaminato prioritariamente il quarto dei motivi proposti, con il quale la ricorrente deduce il vizio di incompetenza, in quanto il progetto esecutivo, cui si correla la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, è stato adottato dalla Giunta Comunale e non dal dirigente di settore.
La censura è infondata.
Sul punto è sufficiente richiamare il costante orientamento giurisprudenziale che assegna alle prerogative della Giunta l'approvazione dei progetti di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 142 del 1990 - applicabile ratione temporis - e ora dell'art. 48 del d.l.vo n. 267 del 2000, quale competenza di tipo residuale; del resto, l'art. 1, comma 4, della legge 1978 n. 1, applicata nel caso concreto, riserva espressamente alla Giunta comunale l'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi di opere pubbliche (cfr. in ordine al costante orientamento giurisprudenziale in materia si vedano: Consiglio di Stato, sez. IV, 17 gennaio 1995 n. 23; Consiglio di stato, sez. IV, 24 febbraio 2000, n. 1018; Consiglio di stato, sez. IV, 20 marzo 2000, n. 1471; Consiglio di stato, sez. IV, 26 aprile 2006, n. 2293; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 13 febbraio 2006, n. 1060; Cass. Civ., sez. II, 8 luglio 2008 n. 24957).
Va, pertanto, ribadita l'infondatezza del motivo in esame.
3.3) Con il primo motivo la ricorrente lamenta l'illegittimità dell'atto datato 12.05.1999 prot. n. 9586, con il quale il funzionario responsabile del Servizio lavori pubblici del Comune di Muggiò ha preteso di portare ad esecuzione il decreto di occupazione d'urgenza, invitando la società A.P. s.p.a. a non frapporre ulteriori ostacoli allo svolgimento di lavori che ricadono all'interno del perimetro dell'area utilizzata dal distributore.
In particolare si lamenta la violazione dell'art. 20 della legge 1971 n. 865, in quanto l'amministrazione ha preteso di portare ad esecuzione il decreto di occupazione d'urgenza nonostante fosse ormai divenuto inefficace per il decorso del termine di tre mesi dalla sua emanazione.
Il motivo è fondato.
L'art. 20, comma 1, della legge 1971 n. 865, applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, prevede espressamente che il decreto di occupazione d'urgenza "perde efficacia ove l'occupazione non segue nel termine di tre mesi dalla sua emanazione".
Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti risulta che il decreto di occupazione d'urgenza è stato emanato in data 29.09.1998, ma l'amministrazione ha ritenuto di portarlo ad esecuzione solo in data 12.05.1999, ossia dopo il decorso di tre mesi dalla data della sua emanazione e, pertanto, allorché il decreto medesimo aveva perso efficacia in base al citato art. 20 della legge 1971 n. 865.
Sul punto è irrilevante la considerazione sviluppata dall'amministrazione nella memoria di costituzione ove si asserisce che l'omessa tempestiva esecuzione del decreto è dipesa dalla mancanza di un'apposita autorizzazione da parte dell'A.N.A.S., in quanto, al di là del profilo relativo alla rilevanza di siffatta autorizzazione nel caso de quo, resta fermo che una volta decorsi tre mesi dall'emanazione il decreto non poteva più essere portato ad esecuzione, salva la sussistenza dei presupposti per la reiterazione del provvedimento.
In definitiva, la sopravvenuta inefficacia del decreto di occupazione rende illegittimo l'atto dell'amministrazione comunale datato 12.05.1999, con conseguente fondatezza del motivo in esame.
3.4) Con il secondo e il terzo dei motivi proposti - da trattare congiuntamente perché connessi sul piano logicogiuridico - la società ricorrente lamenta la violazione dell'art. 7 della legge 1990 n 241, in quanto l'amministrazione ha adottato sia la dichiarazione di pubblica utilità, sia il decreto di occupazione d'urgenza senza assicurare nei suoi confronti le garanzie partecipative, idonee a consentirle di prospettare le sue ragioni in sede procedimentale. (...)Parimenti merita condivisione la censura con la quale la ricorrente contesta la mancata comunicazione di avvio del procedimento anche in relazione al decreto di occupazione d'urgenza, che l'amministrazione ha preteso di portare ad esecuzione nei suoi confronti.
Invero, la giurisprudenza consolidata considera che nel rapporto tra dichiarazione di pubblica utilità e decreto di occupazione d'urgenza, solo la prima conserva profili di discrezionalità amministrativa, mentre il secondo si pone come atto meramente attuativo dei provvedimenti presupposti.
Di conseguenza, se il giusto procedimento si è attuato nell'ambito della dichiarazione di pubblica utilità, non ha più ragion d'essere nell'occupazione d'urgenza (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Pl., 7 giugno 1999 n. 14).
In altre parole, è pacifico in giurisprudenza che la comunicazione di avvio del procedimento debba avvenire non al momento dell'adozione del decreto di occupazione di urgenza, ma in relazione ai precedenti atti di approvazione del progetto e di dichiarazione della pubblica utilità dell'opera, con la precisazione però che quando ciò non avviene, anche il decreto di occupazione di urgenza è viziato per illegittimità derivata, essendo necessario che la partecipazione degli interessati sia garantita già nell'ambito del pregresso procedimento autorizzatorio, in cui vengono assunte le determinazioni discrezionali in ordine all'approvazione del progetto dell'opera e alla localizzazione della stessa (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 5 dicembre 2007 n. 6183).
Quest'ultima circostanza non si è verificata nel caso di specie, in quanto, come già rilevato, la dichiarazione di pubblica utilità è stata adottata senza l'osservanza delle garanzie partecipative, sicché tale violazione si riflette anche sul decreto di occupazione d'urgenza, come condivisibilmente dedotto dalla società ricorrente. »»
TAR FI 2661/2005: «« II. Con motivi aggiunti notificati il 24.7.2004 il ricorrente ha chiesto l'annullamento del decreto del Prefetto di Firenze del 14.6.2004, n. 3460/03 (ricevuto il 25.6.2004) con il quale si dispone l'occupazione temporanea e di urgenza, nonché dell'avviso di redazione dello stato di consistenza e verbale di immissione in possesso del 17.6.2004 (ricevuto unitamente al decreto di occupazione ) con il quale è comunicato che in data 20.7.2004 sarebbero avvenute tali operazioni.
Queste le censure (proseguendo nella numerazione):
8) illegittimità derivata dall'illegittimità del provvedimento (approvazione del progetto) impugnato col ricorso principale;
9) eccesso di potere per carenza dei presupposti e difetto di istruttoria, carenza di motivazione, violazione del giusto procedimento, contraddittorietà e illogicità manifesta tra atti concernenti la realizzazione della medesima opera pubblica: l'occupazione è stata disposta senza nessuna previa istruttoria; il Prefetto si limitato ad un apodittico richiamo al precedente decreto di occupazione del 7.10.2003 senza compiere nessuna valutazione della legittimità dell'occupazione in relazione a fatti sopravvenuti o preclusivi, a distanza di 9 mesi dal primo decreto di occupazione ; in questo arco di tempo il termine iniziale dei lavori e delle espropriazioni, fissato in 240 giorni dall'approvazione del progetto (27.6.2003), è scaduto nel febbraio 2004; il Prefetto non ha valutato la contraddittorietà tra il termine finale dei lavori stabilito nella dichiarazione di p.u. e il diverso e più lungo termine dei lavori assegnato all'impresa aggiudicatrice dell'appalto; è stata omessa qualsiasi motivazione;
10) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e seg. della Legge n. 241 del 1990; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento: il procedimento di rinnovo del decreto di occupazione doveva essere preceduto dalla comunicazione di avvio per consentire la partecipazione dell'interessato che in concreto può sortire effetti positivi sulla azione della p.a., visto che il ricorrente non aveva ricevuto comunicazione dell'approvazione del progetto, si trattava di un procedimento di rinnovo dell'occupazione per l'avvenuta scadenza del termine trimestrale per l'immissione in possesso, durante i decorsi 9 mesi dal primo decreto di occupazione potevano essere intervenute circostanze di cui il Prefetto non era a conoscenza (perché taciute o sconosciute alla stessa soc. Autostrade che aveva chiesto il rinnovo), ed infine la comunicazione non avrebbe aggravato il procedimento;
11) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 13 della Legge n. 2359 del 1865; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di presupposti e difetto di istruttoria: il termine iniziale dei lavori e delle espropriazioni di 240 giorni è scaduto nel febbraio 2004 e il decreto di occupazione (14.6.2004) non poteva essere emanato perché anche il termine iniziale è perentorio e non è stato prorogato prima della scadenza;
12) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327 del 2001 sulle espropriazioni anche in relazione all'art. 57 D.P.R. n. 327 del 2001; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento: la nuova disciplina non si applica ai "progetti" per i quali sia intervenuta la dichiarazione di p.u. entro il 30.6.2003 e quindi alla sola fase di progettazione e non anche alle ulteriori fasi per le quali invece si deve applicare la nuova normativa; poiché quello dell'occupazione è un procedimento autonomo nell'ambito della procedura ablatoria, non si vede per quale ragione debba essere emesso in applicazione del testo previgente e non invece con le modalità dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327 del 2001; in conclusione il decreto di occupazione è stato emesso in applicazione di norme non più in vigore e in violazione dell'art. 22 bis citato senza aver determinato in via provvisoria l'indennità di espropriazione. (...) 14.6.2004 e contro l'avviso di redazione dello stato di consistenza del 17.6.2004, e proseguendo nella numerazione, è infondato l'ottavo motivo con il quale si deduce l'illegittimità derivata, essendo stati respinti tutti i motivi del ricorso originario.
9. Nel nono motivo si censura che il Prefetto, nel rinnovare l'occupazione, avrebbe omesso di valutare la persistenza dei presupposti legittimanti il provvedimento e di considerare l'intervenuta scadenza del termine per l'inizio dei lavori (240 giorni) e l'incertezza del termine finale degli stessi.
Il motivo è infondato.
Il Prefetto ha innanzi tutto richiamato il precedente decreto di occupazione del 7.10.2003 rispetto al quale era già stata accertata la sussistenza di una valida dichiarazione di p.u. nonché di indifferibilità ed urgenza delle opere; quindi ha valutato la nuova richiesta della soc. Autostrade di rinnovazione del decreto originata dal superamento del termine di efficacia del decreto stesso a causa del contenzioso in atto e dalla necessità di consentire a tutti i comproprietari, che non ne siano stati mesi in grado, di intervenire alle operazioni di redazione dello stato di consistenza e di immissione in possesso degli immobili espropriandi.
Poiché il decreto di occupazione di urgenza costituisce un momento meramente attuativo della dichiarazione di p.u., al Prefetto non si riconosce nessun margine di discrezionalità al di là dell'accertamento dell'unico suo presupposto, e cioè una valida dichiarazione di p.u., indifferibilità e urgenza, nella specie sussistente.
Quanto al fatto che il Prefetto avrebbe dovuto considerare l'intervenuta scadenza del termine iniziale dei lavori, il Collegio aderisce all'indirizzo giurisprudenziale che considera meramente sollecitatorio e non perentorio siffatto termine. Né è ipotizzabile alcun potere di indagine del Prefetto circa la congruità dei termini fissati nella dichiarazione di p.u.
10. Nel decimo motivo si sostiene che la rinnovazione dell'occupazione di urgenza doveva essere preceduta dalla comunicazione dell'avvio del (nuovo) procedimento. Il motivo è infondato, perché le garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e seg. della Legge n. 241 del 1990 non riguardano la fase del procedimento volto all'occupazione di urgenza quando esse siano state osservate, come nella specie (v. supra), nella fase del procedimento che si conclude con la dichiarazione di p.u. e cioè con l'approvazione del progetto.
11) Con l'undicesimo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 13 della Legge n. 2359 del 1865 e la violazione del giusto procedimento, sostenendo che il decreto di occupazione non poteva essere emesso il 14.6.2004 quando il termine iniziale dei lavori era ormai scaduto nel febbraio precedente; per una legittima occupazione, infatti, occorreva una idonea proroga del relativo termine iniziale prima della sua scadenza, il che non è avvenuto. Il superamento del termine iniziale, pur non determinando carenza del potere espropriativo, vizia comunque il procedimento di occupazione d'urgenza avviato in base ad un atto ormai scaduto.
La censura è infondata, perché da un canto l'art. 13 invocato si riferisce al procedimento relativo alla dichiarazione di p.u. e non a quello dell'occupazione che è autonomo rispetto al primo e, dall'altro, secondo il ricordato filone giurisprudenziale sulla natura non perentoria del termine iniziale, resta sempre valido il provvedimento dichiarativo della p.u. che è l'unico presupposto del decreto di occupazione d'urgenza. Pertanto, la perdurante validità dei termini finali fissati nella dichiarazione di p.u. vale a legittimare la rinnovazione del decreto di occupazione che fa seguito ad un atto precedente emesso entro il termine fissato per l'inizio dei lavori.
E' infatti da ricordare che ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1 del 1978 gli effetti della dichiarazione di p.u. cessano solo se i lavori non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto. Nella specie il nuovo decreto di occupazione è stato emesso nel triennio predetto. »»
TAR PZ 62/2007: «« Manca un regolare verbale di immissione in possesso e pertanto il decreto di esproprio deve considerarsi illegittimo perché adottato con riferimento ad opere eseguite su aree occupate sulla base d'un decreto di occupazione d'urgenza divenuto inefficace perché portato in esecuzione dopo il termine di tre mesi dalla sua adozione, con conseguente irreversibile trasformazione del fondo, asservimento del terreno privato all'opera di p.u., acquisizione della proprietà delle aree in capo alla p.a. per effetto di accessione invertita e inutilità del decreto di esproprio per mancanza dell'oggetto in quanto le aree in questione, essendo inefficace l'occupazione d'urgenza, risultano già passate alla proprietà dell'amministrazione con la semplice esecuzione dell'opera. Inoltre la S., in assenza di contraddittorio al momento dell'occupazione, avrebbe occupato aree di superficie maggiore, di proprietà del ricorrente, rispetto a quelle che avrebbe potuto legittimamente occupare in relazione al decreto. Inoltre l'assenza del richiamato verbale o la sua redazione senza contraddittorio è di per sé vizio della procedura di occupazione con ripercussione sugli atti definitivi e sul decreto di occupazione definitiva;
2) Falsa e omessa applicazione di legge (art. 6, lett. a, b, c l.n. 241/90) ed eccesso di potere per carenza istruttoria, falsa e omessa considerazione dei presupposti di fatto e diritto - difetto assoluto di motivazione.
Si lamenta che, all'atto dell'adozione del decreto di occupazione definitva, l'amministrazione non ha accertato l'attualità dei proprii poteri espropriativi e in particolare la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto per la legittima emissione del decreto di occupazione definitiva. Ove si deduca che la documentazione necessaria fosse stata acquisita al procedimento, comunque la stessa non è stata valutata.
In via subordinata si deduce il difetto assoluto di motivazione del decreto impugnato;
3) Violazione di legge (art. 13 e 73 l.n. 2359/1865 e art. 20 comma 2 l.n. 865/71): falsa, omessa e erronea applicazione di legge.
Si censura pure il decreto di occupazione d'urgenza della Regione dato che è illegittimo quando non prevede la durata dell'occupazione; in ogni caso, il termine finale dell'occupazione non può mai eccedere quello della dichiarazione di p.u. e quello finale per l'esecuzione dei lavori. Né, ai fini della legittimità del decreto di esproprio, può rilevare il fatto che nella fattispecie il decreto di esproprio sia stato emesso prima della scadenza dei termini finali assegnati nella dichiarazione di p.u. per il perfezionamento delle espropriazioni poiché, venuta meno la legittimià dell'occupazione viene meno pure l'oggetto dell'espropriazione dato che si è già determinata l'irreversibile trasformazione del fondo occupato con acquisizione della proprietà in capo alla p.a. (accessione invertita). Non può infatti immaginarsi l'esercizio del potere espropriativo per appropriarsi d'un immobile già in precedenza entrato a far parte del demanio o del patrimonio indisponibile. Peraltro, il decreto di esproprio non risulta adottato entro i quattro anni prescritti nel decreto di occupazione per l'adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 13 l.n. 865/71;
4) violazione di legge (art. 13 e 35 l.n.865/71): falsa e omessa erronea applicazione di legge.
Il decreto di occupazione permanente degli immobili in questione risulta inoltre illegittimamente reso in favore della S., titolare di semplice diritto di superficie, mentre avrebbe dovuto essere reso in favore del Comune;
5) Violazione di legge (art. 13 comma 3 l.n. 2359/1865): omessa, falsa ed erronea applicazioneviolazione dei principi del giusto procedimento e di efficienza dell'azione amministrativa - violazione dei principi giurisprudenziali in tema di accessione invertita - violazione di previsioni cogenti contenute in precedenti atti - difetto di motivazione.
Premesso che nell'ipotesi in cui il termine per il compimento dei lavori sia, come nella fattispecie, più breve di quello stabilito per l'espropriazione, il decreto di esproprio potrà validamente pervenire anche dopo la sua scadenza a condizione però che i lavori siano stati effettivamente compiuti entro il termine all'uopo stabilito. Nella dichiarazione di p.u. si legge che i lavori inizieranno entro un anno dal rilascio della concessione edilizia e saranno terminati nei due anni successivi. La concessione è stata rilasciata in data 29/4/04 e il decreto di esproprio è intervenuto il 20/8/98. La prova che allo scadere del biennio di p.u. le opere non erano state ancora ultimate la si ha dal fatto che in data 7/3/96 è stata rilasciata una concessione edilizia in variante al fine di consentire l'ultimazione dei lavori in corso. I termini per l'ultimazione dei lavori possono dirsi prorogati dalla concessione in variante. Ove la stessa fosse interpretata in questi termini, la stessa viene impugnata. Inoltre, in assenza del verbale di occupazione e quindi dell'impossibilità di stabilire una precisa data di scadenza del termine quinquennale per l'adozione del decreto di esproprio ne consegue l'illegittimità del decreto di occupazione definitivo; (...)Ciò chiarito, il Collegio deve affrontare anzitutto i motivi nn. 3 e 6, gli unici in cui ricorrono censure che propongono profili d'illegittimità del decreto di occupazione d'urgenza, ovviamente antecedente il decreto di occupazione permanente finale.
Quanto al terzo motivo il Collegio condivide la giurisprudenza amministrativa (p.e. T.A.R. Lazio, Roma, I, 9/2/00 n.850) che, unanimemente, ritiene che l'indicazione del termine fino al quale può essere protratta l'occupazione non costituisce elemento essenziale del decreto di occupazione d'urgenza atteso che, ove il decreto stesso non stabilisca la durata dell'occupazione questa deve ritenersi stabilita nel termine massimo di cinque anni consentito dalla legge.
Neppure può condividersi l'ulteriore assunto secondo cui l'occupazione d'urgenza non potrebbe comunque avere un termine finale eccedente quello stabilito nella dichiarazione di pubblica utilità per l'esecuzione delle opere (ritenuto quest'ultimo del tutto invalicabile). Il Collegio infatti ritiene che il procedimento espropriativo sia autonomo rispetto a quello occupativo e che il termine entro cui può essere pronunciata l'espropriazione, appunto autonomamente determinato ai sensi dell'art. 13 l.n. 2359/1865 all'atto della dichiarazione di p.u., non sia condizionato dal termine di durata dell'occupazione d'urgenza disposta in relazione allo stesso bene (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio C., 29/4/88 n. 259).
Pure infondato è il sesto motivo.
Quanto al primo profilo va rammentato il principio giurisprudenziale secondo cui il procedimento di espropriazione delle aree incluse in un piano di zona per l'edilizia economica e popolare e quello di assegnazione delle relative aree conservano la loro autonomia, nel senso che, pur divenendo l'assegnazione efficace solo a seguito dell' espropriazione, nessuna invalidità è riscontrabile nel provvedimento di assegnazione a società cooperativa prima che sia intervenuta l'espropriazione dell'area, trattandosi di procedimenti che, ancorché collegati tra loro, rispondono a finalità autonome e sono posti in essere sulla base di condizioni che non presentano apprezzabili interferenze se non quella di ordine logico che l'assegnazione risulterà operativa solo dopo che l'originario proprietario risulti spogliato dell' area (Cfr. IV Sez. 1/4/93 n. 381; IV, 7 febbraio 1990 n. 66). Come è evidente, detto principio è applicabile in tutto e per tutto anche alla procedura di localizzazione di cui all'art. 51 della legge n. 865/71.
La medesima autonomia che contraddistingue i rapporti fra la procedura ablatoria e quella di assegnazione dei suoli giustifica poi pure l'ininfluenza della revoca dei contributi concessi alla società S. sull'efficacia delle dichiarazione di p.u., senza contare che, comunque, alla detta revoca faceva quasi contestualmente seguito la riattribuzione degli stessi.
Le restanti censure del ricorso introduttivo toccano esclusivamente il decreto di occupazione permanente; sotto questo profilo, risulta fondato e assorbente il settimo motivo.
Ed in effetti il decreto di "occupazione permanente" in favore della ditta S. s.r.l. da Ferrandina, degli immobili di proprietà del ricorrente (partita 11464, foglio di mappa n. 43; occupazione do mq. 32 della particella 1110 e di mq. 1959 della particella 1114) è stato adottato dal sindaco anziché dal competente dirigente così come richiesto dall'art. 51 commi 2 e 3 della legge n. 142/90 di riforma delle autonomie locali all'epoca vigente.
Tale disposizione, già nella formulazione vigente all'epoca dell'adozione del decreto "de quo", disponeva infatti che la gestione amministrativa fosse attribuita ai dirigenti ai quali spettavano quindi "tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente".
Le parti resistenti osservano che il sindaco ha adottato l'atto impugnato sulla base della deliberazione giuntale n. 635 del 13/11/95 (richiamata nel preambolo del decreto di occupazione permanente) di delega "all'espletamento di tutte le procedure inerenti e conseguenti le espropriazioni, ivi compreso la determinazione delle indennità spettanti". »»
TAR LE 5185/2006: «« - che avverso tali provvedimenti (unitamente al decreto di occupazione d'urgenza prot. n° 31979 del 18 Ottobre 1999) proponeva dinanzi a questo T.A.R. il ricorso contrassegnato dal n° 2744/1999;
- che anche altri proprietari dei terreni interessati interponevano gravame avverso i predetti provvedimenti e, in conseguenza di ciò, l'Amministrazione Comunale resistente decideva di non dare attuazione ai decreti di occupazione d'urgenza già emanati ed alla strumentazione urbanistica esecutiva approvata;
- che, con delibera consiliare n° 59 del 13 Novembre 2000, il Comune di Manduria provvedeva ad annullare (a seguito di una "nuova ponderata considerazione dell'intera materia") la citata delibera n° 57/1998, e a riapprovare (con modifiche) la strumentazione urbanistica esecutiva riguardante le zone industriali-artigianali del vigente P.R.G.;
- che anche tale deliberazione è stata impugnata dinanzi a questo T.A.R. (con il ricorso contrassegnato dal n° 1528/2001), e l'Autorità Comunale decideva di non dare attuazione alla strumentazione urbanistica esecutiva approvata;
- che, in data 23 Marzo 2006, la Sig.ra G. ha ricevuto la notifica del decreto di occupazione d'urgenza prot. n° 1 del 24 Febbraio 2006, con il quale il Comune di Manduria ha disposto sia l'occupazione anticipata dei beni immobili di proprietà della ricorrente necessari per l'esecuzione dei lavori di "realizzazione opere di urbanizzazione I° stralcio P.I.P.", sia l'immissione nel possesso dei suddetti immobili per il giorno 27 Aprile 2006;
- che soltanto con la notifica del predetto decreto di occupazione d'urgenza n° 1/2006 è venuta a conoscenza dell'adozione degli altri provvedimenti comunali indicati in epigrafe. (...) Come illustrato in narrativa, la ricorrente - proprietaria di aree (distinte in catasto al fol. 57 p.lle 50, 62, 125, 126, 157, 168 e 176) ricomprese nella zona industriale del Comune di Manduria - con il ricorso introduttivo del giudizio impugna: 1) il decreto di occupazione d'urgenza prot n° 1 del 24 Febbraio 2006 (notificato in data 23/3/2006), con cui il Comune di Manduria ha disposto sia l'occupazione anticipata dei beni immobili di sua proprietà (per una superficie complessiva di circa 50.000 mq.) finalizzata all'esecuzione dei lavori di "realizzazione opere di urbanizzazione I° Stralcio P.I.P.", sia l'immissione nel possesso dei predetti beni immobili (per il giorno 27/4/2006); 2) ogni altro atto connesso, ivi incluso il progetto preliminare compreso nel Programma delle Opere Pubbliche approvato con delibera C.C. n° 21 del 31 Marzo 2000, la deliberazione G.M. n° 76 del 20 Marzo 2001 (di approvazione del Programma Triennale O.P. 2001-2003), la deliberazione G.M. n° 223 del 13 Luglio 2000 (di approvazione del progetto definitivo per la "realizzazione opere di urbanizzazione I° Stralcio P.I.P."), la delibera del C.S. n° 57 dell'11 Ottobre 2001 (di approvazione del I° Programma attuativo del P.I.P.), la delibera C.S. n° 112 del 23 Novembre 2001 (di approvazione del progetto esecutivo per la "realizzazione opere di urbanizzazione I° Stralcio P.I.P."), la determina n° 192 del 28 Ottobre 2005 (di approvazione del progetto esecutivo aggiornato nel 2005 dei lavori per la "realizzazione opere di urbanizzazione I° Stralcio P.I.P."). Chiede, altresì, il risarcimento dei danni subìti (per non poter disporre o utilizzare gli immobili in ragione della possibilità di subirne l'esproprio) per l'illegittima condotta serbata dal Comune di Manduria. Con motivi aggiunti (ex art. 1 Legge n° 205/2000) notificati in data 11 Luglio 2006, impugna altresì il decreto di occupazione d'urgenza prot. n° 2 del 19 Giugno 2006, con cui il Comune di Manduria ha nuovamente disposto l'occupazione d'urgenza delle medesime aree di sua proprietà finalizzata all'esecuzione dei lavori di "realizzazione opere di urbanizzazione I° Stralcio P.I.P.", nonché la nota prot. n° 17784 del 19 Giugno 2006 recante preavviso di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza per il giorno 14/7/2006 e tutti gli atti già gravati con il ricorso introduttivo. Infine, con motivi aggiunti (ex art. 1 Legge n° 205/2000) notificati in data 9 Agosto 2006, impugna anche il decreto di occupazione d'urgenza prot. n° 3 del 21 Luglio 2006, con cui il Comune di Manduria ha disposto l'occupazione d'urgenza (in misura più ridotta) dei beni immobili di sua proprietà finalizzata all'esecuzione dei lavori di "realizzazione opere di urbanizzazione I° Stralcio P.I.P.", nonché la nota prot. n° 21399 del 21 Luglio 2006 recante preavviso di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza per il giorno 14/8/2006 e tutti gli atti in precedenza già gravati.
In via preliminare, il Collegio rileva che l'impugnazione del decreto di occupazione d'urgenza n° 1/2006 proposta con il ricorso introduttivo del giudizio è divenuta improcedibile per cessata materia del contendere. (...)L'impugnazione interposta con i motivi aggiunti dell'11 Luglio 2006 è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto - nelle more del giudizio - il Comune di Manduria ha modificato in autotutela anche il decreto di occupazione d'urgenza prot. n° 2 del 19 Giugno 2006 (avente ad oggetto circa 50.000 mq. delle aree della ricorrente), sostanzialmente sostituendolo con il nuovo decreto di occupazione d'urgenza n° 3 del 21 Luglio 2006, sicchè l'interesse a ricorrere si concentra su quest'ultimo provvedimento ablatorio (avente ora ad oggetto solo 19.138 mq. dei terreni di proprietà della Sig.ra G.) e sulla conseguente nota prot. n° 21399 del 21 Luglio 2006 (recante preavviso di immissione in possesso dei predetti terreni e della redazione dello stato di consistenza per il giorno 14 Agosto 2006), pure gravati con ulteriori motivi aggiunti notificati (ai sensi dell'art. 1 della Legge n° 205/2000) in data 9 Agosto 2006.
Quest'ultima impugnazione è fondata e va accolta, nei sensi e nei limiti che saranno di seguito precisati.
Il Collegio - sottolineato che, nella particolare fattispecie in questione, appare applicabile l'art. 22 bis del D.P.R. 8 Giugno 2001 n° 327 (T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità), in tema di disciplina dell'occupazione anticipata d'urgenza, posto che l'eccezionale previsione di ultrattività delle normative previgenti (alla data del 30 Giugno 2003) contenuta nell'art. 57 del medesimo Testo Unico va correttamente riferita, in base ai consueti canoni interpretativi testuali e logico-sistematici, ai soli "progetti" di opere pubbliche per i quali, a tale data, fosse già intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza (con la contestuale necessaria esplicita fissazione, nel provvedimento di approvazione del progetto, dei quattro termini per l'inizio e la conclusione dei lavori e delle operazioni espropriative prescritta dall'art. 13 della Legge 25 Giugno 1865 n° 2359 ed il concreto avvio del procedimento ablatorio applicativo della disciplina pregressa), e non anche in relazione ai piani urbanistici attuativi (quali i P.E.E.P. o i P.I.P.), per i quali la normativa speciale prevede, invece, lunghi termini legali di perdurante efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità implicita nelle delibere di approvazione degli stessi - rileva che effettivamente l'impugnato decreto di occupazione d'urgenza n° 3 del 21 Luglio 2006 è affetto dai principali vizi di legittimità denunciati dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti notificati in data 9 Agosto 2006.
In primo luogo, appare sussistente la dedotta violazione degli artt. 7 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990 n° 241 e ss.mm. ove si consideri, da un lato, che - nel nuovo sistema introdotto dal D.P.R. 8 Giugno 2001 n° 327 - l'istituto dell'occupazione temporanea d'urgenza non costituisce più l'usuale metodo di apprensione dei beni immobili destinati all'espropriazione (meramente attuativo della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità), bensì un istituto derogatorio del normale iter procedurale espropriativo al quale la P.A. può eccezionalmente ricorrere (in forza di valutazioni indubbiamente connotate da ampi margini di discrezionalità amministrativa nell'an e nel quando) solo nell'ipotesi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza in relazione alla natura delle opere pubbliche da realizzare tale da rendere necessaria l'occupazione anticipata dei beni privati da ablare; e, dall'altro, che - in tale innovativo contesto - l'apporto partecipativo del proprietario è tutt'altro che privo di possibili utilità pratiche di carattere sostanziale, quantomeno per la tutela della contigente situazione possessoria dello stesso.
Inoltre, l'impugnato decreto di occupazione d'urgenza n° 3/2006 si manifesta eterodosso anche sotto l'ulteriore profilo del difetto di adeguata motivazione, nella misura in cui - pur dichiarando di riferirsi alle sole aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria del I° Stralcio del P.I.P. - si discosta in eccesso (per la notevole superficie di quasi 4.000 mq.) dalle dimensioni dei tracciati viari indicati nelle planimetrie e nel piano particellare allegati al progetto esecutivo delle opere urbanizzative I° Stralcio P.I.P. approvato dal Comune di Manduria (dapprima) con delibera commissariale n° 112 del 23 Novembre 2001 e (successivamente, nella versione aggiornata) con determina dirigenziale n° 192 del 28 Ottobre 2005, senza esternare sul punto - contrariamente a quanto asserito dalla difesa del Comune resistente (che richiama quest'ultima determina dirigenziale, sia pure individuandola con gli estremi n° 810 del 3 Novembre 2005) - un doveroso presidio motivazionale giustificativo di tale rilevante differenza di superficie dei terreni da occupare immediatamente (per le esigenze di urbanizzazione primaria del P.I.P.).
E, infatti, solo in sede di memoria finale, il difensore del Comune resistente afferma che la predetta differenza di superficie sarebbe da imputare (principalmente) alla necessità di rispettare la normativa tecnica in tema di realizzazione di opere stradali in rilevato (che, per sostenersi, avrebbero bisogno di fasce laterali di terreno di sostegno, ad andamento inclinato, ossia della c.d. "scarpata", di larghezza pari a 1,5 volte l'altezza del "rilevato").
Per completezza espositiva, si segnala - a questo punto - sia che le ulteriori censure (comprese quelle di illegittimità derivata) ribadite nei motivi aggiunti del 9 Agosto 2006 non sono condivisibili per le ragioni sopra già evidenziate, sia che l'illegittimità del decreto di occupazione d'urgenza n° 3/2006 si riflette (ovviamente) sulla consequenziale nota prot. n° 21399 del 21 Luglio 2006 di preavviso di immissione in possesso e della redazione dello stato di consistenza. »»
TAR FI 1146/2006: «« Con ordinanza n. 428 del 2005 è stata respinta l'istanza cautelare proposta coi motivi aggiunti avverso il decreto di occupazione di urgenza. Con successiva ordinanza del Consiglio di Stato n. 2831/2005 è stato dichiarato improcedibile l'appello sull'istanza cautelare per sopravvenuta carenza d'interesse.
Con memorie entrambe le parti hanno insistito sulle rispettive difese.
Anche in questo ricorso i precedenti difensori dei ricorrenti hanno rinunciato al mandato in data 2.12.2005, che è stato poi assunto il giorno seguente da nuovi difensori.
III) Con il ricorso n. 1446/2005, notificato il 17.9.2005 i medesimi ricorrenti hanno chiesto:
a) l'accertamento dell'inadempimento, da parte del Comune, degli obblighi derivanti dall'accordo procedimentale stipulato il 13.6.2005, avente ad oggetto la cessione volontaria dei beni soggetti ad esproprio nonché la cessazione del contenzioso;
b) la condanna del Comune all'adempimento dell'accordo e al risarcimento dei danni;
c) l'annullamento del (nuovo) decreto di occupazione d'urgenza n. 46402 del 26.7.2005 degli immobili di proprietà.
Espongono che, in pendenza del contenzioso, è stato stipulato con il Comune un accordo procedimentale ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/90, previa delibera autorizzativa della Giunta del 10.6.2005, nel quale si è pattuito che:
- su richiesta dei ricorrenti, la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio è demandata al collegio tecnico previsto dall'art. 21 del d.p.r. n. 327/2001, con il conseguente impegno di accettarla, salva l'opposizione alla stima dinanzi alla Corte di appello competente entro un breve termine;
- le parti si obbligano a stipulare la cessione volontaria, ai sensi dell'art. 45 del d.p.r. n. 327 cit., per il trasferimento al Comune della piena proprietà degli immobili, dietro corrispettivo corrispondente all'importo determinato dal collegio tecnico o dall'A.G.O. in sede di opposizione alla stima; il Comune si impegna a corrispondere entro 30 giorni (e cioè entro il 12.7.2005) la somma di euro 246.887,32 pari all'80% dell'indennità provvisoria di esproprio già determinata a titolo di acconto; le parti convengono che la demolizione del fabbricato soggetto ad esproprio avverrà solo dopo le determinazioni del collegio tecnico;
- i signori M. si obbligano a rinunciare al contenzioso pendente dopo che il Comune avrà adottato, entro il 30.11.2005, una variante urbanistica per dare una diversa destinazione (commerciale) ai residuati terreni di proprietà; gli stessi consentono l'anticipata immissione in possesso del Comune entro il 19.7.2005;
- per il periodo tra l'immissione in possesso e la data della cessione volontaria o del decreto di esproprio, il Comune corrisponderà l'indennità di occupazione determinata dal collegio dei tecnici, il cui versamento avverrà al momento della cessione volontaria;
- il Comune si impegna a valutare la diversa destinazione d'uso degli immobili residui richiesta dai M., ferma la competenza del Consiglio comunale ad assumere la decisione definitiva.
Precisano quindi che alla data del 12.7.2005 il Comune non aveva provveduto al pagamento dell'importo pattuito, ma anzi in data 26.7.2005 aveva emesso un nuovo decreto di occupazione di urgenza, nel quale si sostiene che non era stato possibile dare piena e puntuale attuazione all'accordo a causa di problemi di salute della signora L.F.M., tali da impedire l'immediato trasferimento in altro luogo entro il termine originariamente fissato al 19.7.2005. In realtà l'inadempimento del Comune era determinato dal mancato versamento delle somme dovute e non da sopravvenuti motivi di salute, che erano dallo stesso Comune ben conosciuti all'atto della stipula dell'accordo.
L'impugnato decreto di occupazione , pur non dichiarando risolto l'accordo, si discosta notevolmente dalle pattuizioni ivi contenute, poiché l'indennità è determinata unilateralmente dal Comune, e non dal collegio tecnico, e il pagamento dell'acconto sarebbe avvenuto dopo, e non prima come pattuito, l'immissione nel possesso dei beni, la cui data è in un primo momento fissata al 22.8.2005 e poi rettificata al 22.9.2005.
I ricorrenti formulano le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 11 della legge n. 241/90, 97 Cost., 1372 cod. civ., inadempimento dell'accordo procedimentale, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza: l'obbligazione pecuniaria non è stata adempiuta nei tempi pattuiti (12.7.2005) né successivamente; il contratto ha forza di legge tra le parti ex art. 1372 c.c.; prima del preteso inadempimento di una delle ricorrenti, il Comune si era già reso inadempiente alla propria obbligazione, per cui è applicabile l'art. 1460 c.c. (inadimpleti non est adimplendum); il pagamento anticipato dell'acconto avrebbe consentito di reperire altra abitazione e liberare l'immobile; la liberazione dell'immobile poteva essere solo successiva al pagamento da parte del Comune della somma dovuta; 2) violazione degli artt. 1, 3 e 11 della legge n. 241/90, 21 del d.p.r. n. 327/2001, 97 Cost., 1372 c.c., inadempimento dell'accordo procedimentale, eccesso di potere per contraddittorietà, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti: l'accordo non è stato mai denunciato né risolto dalle parti, e quindi è valido ed efficace; il decreto di occupazione impugnato contraddice il contenuto dell'accordo che è sostitutivo di un provvedimento con finalità analoghe a quelle del decreto; l'accordo non può essere risolto che per mutuo consenso (art. 1372 c.c.) o per sopravvenuti motivi di interesse pubblico (art. 11, comma 4, della legge n. 241 cit.) nella specie non esplicitati; il decreto aggrava il procedimento sovrapponendo un nuovo procedimento di determinazione dell'indennità a quello già avviato ed inoltre omette di considerare taluni patti fondamentali quali la definizione dei giudizi pendenti e l'impegno del Comune di verificare la possibilità di una variante urbanistica favorevole ai ricorrenti; l'asserito impedimento della ricorrente per motivi di salute era noto al Comune e consente l'operatività dell'eccezione di non imputabilità prevista dall'art. 1218 c.c.; il ritardo nell'acquisizione del bene è da addebitare solo al Comune e non può giustificare il nuovo decreto di occupazione .
Si è costituito il Comune di Lucca, opponendosi al ricorso.
Con provvedimento monocratico n. 756/05 e poi con ordinanza collegiale n. 843 del 20.10.2005 è stata accolta a termine l'istanza cautelare rivolta avverso il decreto di occupazione del 26.7.2005, per consentire alle parti di concludere le trattative in corso per l'esecuzione dell'accordo, con le modifiche proposte dal Comune resesi necessarie per il sopravvenire di fatti rilevanti (esistenza di pesi sulla proprietà).
Con la coeva ordinanza collegiale n. 852/2005 è stata dichiarata inammissibile la domanda proposta ex art. 8, comma 2, della legge n. 205/2000 di emissione di decreto ingiuntivo a carico del Comune per la somma pattuita nell'accordo, essendosi considerato che la domanda in esame riguardava l'indennità di esproprio e che su detta materia la giurisdizione è riservata al giudice ordinario ai sensi dell'art. 7 della stessa legge n. 205/2000.
Con un primo gruppo di motivi aggiunti, notificati il 23.11.2005, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento della nota del Comune dell'8.11.2005 ed unito mandato di pagamento della somma di euro 71.291,97 che risulterebbe dalla decurtazione di quanto dovuto rispetto alla somma necessaria per estinguere le garanzie ipotecarie asseritamene gravanti sull'immobile.
Le censure si sostanziano nella violazione degli artt. 11 della legge n. 241/90, 97 Cost., 1372 c.c., nell'inadempimento dell'accordo e nell'eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, irragionevolezza: la eventuale decurtazione sarebbe dovuta avvenire all'atto della cessione volontaria ex art. 45 del d.p.r. n. 327/2001 e della corresponsione della indennità definitiva di esproprio come determinata dal collegio tecnico; in ogni caso risulterebbe soltanto un'ipoteca a favore della Banca Intesa a fronte di un residuo credito di euro 60.302,05 che era stato convenuto che sarebbe stato estinto dal Comune con versamento diretto alla Banca, la quale si era dichiarata disposta a rinunziare alla propria garanzia.
Con un secondo gruppo di motivi aggiunti, depositati il 9.12.2005, i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento delle "iniziative materiali" intraprese dal Comune il 5.12.2005 volte ad estromettere forzosamente i signori M. dagli immobili di loro proprietà.
Le censure si sostanziano nella violazione degli artt. 11 della legge n. 241/90, 97 Cost., 1372 c.c., inadempimento dell'accordo, violazione dell'art. 22 bis, comma 4, del d.p.r. n. 327/2001, eccesso di potere: il 5.12.2005 funzionari dedl Comune si presentavano accompagnati dai Carabinieri per eseguire il decreto di occupazione d'urgenza del 26.7.2005; ma la validità temporale del decreto era a quella data ormai scaduta poiché i tre mesi di efficacia erano trascorsi il 26.10.2005; è mancato il prescritto avviso di 7 giorni. (...)In questo quadro fattuale il Comune, nella realistica eventualità che il comportamento negativo dei ricorrenti si sarebbe protratto, si è premurato di emettere un nuovo decreto di occupazione d'urgenza (26.7.2005) essendo nel frattempo decaduta l'efficacia del primo. Contemporaneamente ha continuato la trattativa con la controparte proponendo anche un atto di integrazione e modifica dell'accordo procedimentale del 13.6.2005 che prevedeva il nuovo termine del 30.9.2005 per il contestuale adempimento delle parti, con la prova della eliminazione dei pesi sul bene.
Anziché aderire alla nuova proposta contrattuale, i ricorrenti ancor prima della nuova data hanno proposto l'impugnativa chiedendo l'accertamento dell'inadempimento del Comune, ma hanno taciuto nel loro ricorso le circostanze successivamente emerse e dalle quali si deve trarre la conclusione (argomentando da quanto previsto dall'art. 11 della legge n. 241/90) che l'inadempimento è a loro addebitabile per carenza di buona fede nelle trattative e nella consacrazione di queste nell'accordo.
E' anche da rilevare che, nonostante la proposizione del ricorso, il Comune non ha interrotto le trattative avendo tempestivamente il 27.9.2005 (tre giorni prima della scadenza del nuovo termine che aveva proposto per l'adempimento dell'accordo, il 30.9.2005) emesso un mandato di pagamento per una somma inferiore a quella originaria perché ovviamente decurtata dell'importo delle garanzie ancora in essere. Ma anche questa è stata contestata dai ricorrenti, come si vedrà.
Venuti meno il 20.11.2005 gli effetti dell'ordinanza cautelare di questa Sezione (n. 843/2005), con la quale era stato sospeso il decreto di occupazione proprio in attesa che si concludessero le trattative in corso, il Comune preso atto del comportamento della controparte ha disposto per il 5.12.2005 l'immissione nel possesso concedendo altri 7 giorni per liberare l'immobile; ma anche questa iniziativa veniva contestata dai ricorrenti che invocavano l'adempimento dell'accordo sostenendo di aver depositato la prova dell'estinzione delle ipoteche, prova che è risultata inesistente dal momento che dai documenti non risulta non solo la cancellazione delle ipoteche, ma nemmeno la disponibilità della banca in tal senso.
Anche le iniziative materiali del 5.12.2005 venivano gravate con motivi aggiunti di cui si dirà.
Tornando al merito del ricorso principale (n. 1446/2005), sono infondate alla luce dei fatti sopra descritti tutte le censure.
Non può sostenersi la violazione dell'art. 11 della legge n. 241/90 (primo motivo) perché i ricorrenti hanno mancato ai doveri di correttezza e buona fede che devono ispirare gli accordi, così legittimando il Comune a soprassedere dall'adempiere alla propria obbligazione. E' il Comune che può invocare l'art. 1460 c.c. e non invece i ricorrenti.
Né rileva che il pagamento sarebbe dovuto avvenire 7 giorni prima del rilascio dell'immobile, proprio per consentire di reperire altra abitazione con le somme riscosse a titolo di acconto, perché, a tacere dell'implausibile evenienza di reperire altro alloggio in così breve lasso di tempo, il comportamento dei ricorrenti è stato tale da ostacolare l'esecuzione dell'accordo.
Tutto ciò premesso si deve ritenere che l'accordo, per inadempimento dei ricorrenti, sia stato implicitamente risolto secondo l'art. 11, comma 4, cit., potendosi ritenere che configuri un "sopravvenuto motivo di pubblico interesse" il comportamento dei ricorrenti che hanno di fatto impedito la sollecita realizzazione dell'opera pubblica.
E' quindi infondato anche il secondo motivo, nel quale si sostiene che l'accordo non è mai stato "denunciato" dal Comune e quindi sarebbe ancora valido ed efficace, con conseguente illegittimità del decreto di occupazione che si andrebbe a sovrapporre ai termini dell'accordo.
E' inammissibile la censura che il decreto di occupazione avrebbe travolto il contenuto nell'accordo omettendo di considerare taluni patti fondamentali, quali le definizione dei giudizi pendenti e l'impegno del Comune a valutare positivamente l'adozione di una variante in senso favorevole ai restanti beni di proprietà dei ricorrenti. Difatti tali elementi, che si sostanziano in dichiarazioni di intenti, non sono fatti valere nella sede idonea, né possono essere previsti in un decreto di occupazione d'urgenza che è atto tipico del potere autoritativo della p.a. e a contenuto determinato.
6. Sono inammissibili per difetto di giurisdizione i due gruppi di motivi aggiunti.
Il primo di essi si dirige avverso il mandato di pagamento dell'acconto dell'indennità; trattandosi di indennità di esproprio, le relative controversie sono, com'è noto, devolute al giudice ordinario.
Il secondo gruppo si dirige avverso le "operazioni materiali" poste in essere dal Comune per procedere all'immissione nel possesso dei beni; ma, poiché secondo la prospettazione dei ricorrenti, queste sarebbero avvenute quando ormai il (secondo) decreto di occupazione d'urgenza non era più eseguibile per il decorso del termine trimestrale di efficacia, ne deriva che la doglianza mira ad opporsi ad un "comportamento" della p.a. non più sorretto da alcun provvedimento e quindi privo di titolo; in quanto tale, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204/2004, esso esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ed è conoscibile dal giudice ordinario. »»
CDS 5723/2001: «« 2) Violazione dell'articolo 2 della legge regionale Toscana n. 50 del 1984: non sarebbe stato individuato nominativamente il funzionario incaricato dello stato di consistenza, ma il decreto di occupazione d'urgenza si sarebbe illegittimamente limitato ad affidare queste operazioni all'E. S.p.A.;
3) Violazione dell'articolo 4 della legge regionale n. 50 del 1984: il decreto di occupazione d'urgenza non sarebbe stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;
4) Violazione degli articoli 7 ed 8 della legge n. 241 del 1990: non sarebbe stato comunicato l'inizio del procedimento diretto a concludersi con il decreto di occupazione d'urgenza, né il responsabile del procedimento cui la sig. B. avrebbe potuto rivolgersi per formulare le proprie istanze ed osservazioni; (...)La costruzione degli impianti può, tuttavia, iniziare già prima dell'autorizzazione definitiva, nei casi d'urgenza nei quali l'inizio dei lavori venga autorizzato in via provvisoria ai sensi dell'articolo 113 del R.D. n. 1175 del 1933. Il provvedimento di autorizzazione provvisoria ha allora "efficacia di dichiarazione di indifferibilità ed urgenza" (articolo 9, comma 9° del citato d.P.R. n. 342 del 1965) e costituisce in tal caso il presupposto per l'adozione del decreto di occupazione d'urgenza dei terreni su cui deve realizzarsi l'elettrodotto.
Quando il decreto di occupazione d'urgenza venga adottato sulla base di un provvedimento di autorizzazione provvisoria all'impianto dell'elettrodotto, è necessario che sia garantita la partecipazione degli interessati già nell'ambito del pregresso procedimento autorizzatorio, in quanto è in tale momento che vengono assunte, sia pur in via interinale, le determinazioni discrezionali in ordine all'approvazione del progetto dell'opera ed alla localizzazione della stessa. L'Amministrazione potrà omettere la comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in presenza di particolari esigenze di celerità del procedimento, a condizione che tali esigenze (le quali, pur senza alcuna automatica correlazione fra i due profili, possono anche essere ingenerate dalle medesime ragioni d'urgenza poste a fondamento dell'autorizzazione provvisoria: cfr. Sez. IV, 14 maggio 2001, n. 2661) siano individuate in concreto ed indicate in sede di motivazione.
Non è, invece, imposto dalla legge il rinnovo della comunicazione di avvio del procedimento anche in relazione alla successiva fase di occupazione d'urgenza, trattandosi di un'attività procedimentale "meramente attuativa dei provvedimenti presupposti" (cfr. Ad. Pl. 15 settembre 1999, n. 14) nell'ambito della quale l'interessato non potrebbe più contestare le scelte operate dall'Amministrazione.
1.2 In relazione a tali premesse va osservato che nel caso di specie l'Amministrazione non ha indicato specifiche esigenze di rapidità che escludessero in concreto la necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione provvisoria.
Il relativo vizio del provvedimento di autorizzazione non poteva, tuttavia, essere fatto utilmente valere dall'odierna appellata, in quanto la deliberazione della Giunta regionale della Regione Toscana 30 dicembre 1992, n. 10847, di autorizzazione provvisoria alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto, non ha costituito oggetto di specifica impugnativa.
In particolare, deve escludersi che la sig.ra B. abbia inteso proporre la domanda di annullamento della citata deliberazione regionale in sede di impugnazione del conseguente decreto di occupazione d'urgenza.
Tale assunto non trova, infatti, conferma nel contenuto del ricorso introduttivo del primo grado.
Può osservarsi, in proposito, che la domanda di annullamento avanzata con il ricorso introduttivo ha ad oggetto specificamente il decreto prot. n. 10 del 15 febbraio 1994 del Sindaco del Comune di Santa Maria a Monte, di occupazione d'urgenza di un fondo di proprietà dell'odierna appellata, mentre la formula di stile con la quale si estende l'impugnazione ai "provvedimenti connessi, presupposti e conseguenti (...)" è priva di qualsiasi valore processuale in quanto inidonea ad individuare uno specifico oggetto di impugnativa. Il particolare rigore degli orientamenti della giurisprudenza su tale ultimo punto si giustifica ove si consideri che solo un'inequivoca determinazione del petitum processuale consente alle controparti la piena esplicazione del diritto di difesa in giudizio garantito dall'articolo 24, comma 2° della Costituzione.
D'altro canto, il fatto che l'invalidità del decreto d' occupazione d'urgenza venga prospettata quale conseguenza della lamentata illegittimità sotto diversi profili della deliberazione di G.R. 30 dicembre 1992, n. 10847 non vale, in difetto di una chiara indicazione in tal senso, a ricomprendere anche tale atto nel petitum di annullamento, essendosi in presenza di una tecnica argomentativa comune a qualsiasi doglianza con la quale si lamenti l'invalidità derivata di un provvedimento amministrativo.
Deve richiamarsi, quindi, la giurisprudenza di questo Consiglio secondo cui è inammissibile il ricorso teso all'annullamento di un atto applicativo viziato da invalidità derivata, quando non risulti utilmente impugnato l'atto presupposto (Cons. St., sez. V, 16 gennaio 1981, n. 3), non essendo consentita al giudice amministrativo la disapplicazione incidenter tantum di un atto presupposto non avente natura normativa. Una volta divenuto inoppugnabile l'atto presupposto, nella specie la deliberazione di autorizzazione provvisoria dell'intervento, non possono, infatti, farsi valere gli eventuali vizi di tale atto in sede di impugnazione di atti applicativi che lo richiamino.
Per le ragioni esposte - in accoglimento per quanto di ragione del primo mezzo di gravame ed in riforma della decisione impugnata - vanno dichiarati inammissibili i motivi di ricorso accolti dal Giudice di prime cure (4° e 5° motivo).
2. Devono essere, conseguentemente, esaminate le restanti censure dedotte dalla sig.ra B. con il ricorso introduttivo, rimaste assorbite all'esito del primo grado di giudizio e riproposte dall'appellata.
2.1 Sono inammissibili i motivi di ricorso corrispondenti ai numeri 7) (Violazione dell'articolo 122 del R.D. n. 1775 del 1933. Eccesso di potere), 8) (Violazione dell'articolo 121 del R.D. n. 1775 del 1933), 10) (Eccesso di potere. Difetto di motivazione) e 12) (Sviamento: l'occupazione d'urgenza sarebbe diretta a svilire il diritto di proprietà della sig.ra B.).
Trattasi, infatti, di censure dirette a contestare le scelte discrezionali compiute dall'Amministrazione in sede di elaborazione del progetto e di localizzazione dell'opera pubblica, ossia scelte che non sono state operate con il decreto di occupazione d'urgenza bensì all'atto del rilascio della presupposta autorizzazione provvisoria alla realizzazione dell'impianto. Tali doglianze, quindi, potevano farsi utilmente valere - per quanto già rilevato - solo mediante la tempestiva impugnazione della deliberazione regionale di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, nella specie non impugnata.
2.2 E" infondata la censura di violazione dell'articolo 16 della legge n. 2359 del 1865; violazione degli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241 del 1990 (motivo di ricorso numero 1).
Lamenta la ricorrente che l'occupazione d'urgenza non è stata preceduta dal piano particellare di esproprio e avrebbe dovuto seguire un progetto diverso, e cioè il progetto allegato alla deliberazione del Comune di S. Maria a Monte con cui nel 1984 l'Amministrazione aveva espresso, una prima volta, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'elettrodotto.
Va, tuttavia, rilevato che, ai sensi dell'articolo 16, comma 1° della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il piano particolareggiato di esecuzione deve essere formato dopo l'emanazione dell'"atto che dichiara un'opera di pubblica utilità", ossia nella specie dopo l'emanazione dell'autorizzazione definitiva alla realizzazione dell'elettrodotto (articolo 9, comma 8° del citato d.P.R. n. 342 del 1965), non avendo effetto di dichiarazione di pubblica utilità né l'autorizzazione provvisoria né il decreto di occupazione d'urgenza.
Il progetto di elettrodotto a cui fare riferimento, inoltre, non è quello allegato alla deliberazione comunale del 1984, che concerneva un progetto di massima, bensì quello allegato alla citata deliberazione di G.R. n. 10847 del 1992.
2.3 Priva di pregio è parimenti la doglianza di violazione dell'articolo 2 della legge regionale Toscana 13 agosto 1984, n. 50 (motivo numero 2 del ricorso introduttivo).
L'individuazione nominativa del tecnico incaricato della redazione dello stato di consistenza è stata in concreto effettuata dall'Amministrazione, in quanto il decreto di occupazione d'urgenza affida queste operazioni all'E. S.p.A. nella particolare qualità di soggetto esercente, in tale veste, una pubblica funzione.
2.4 Il motivo numero 3) del ricorso introduttivo (Violazione dell'articolo 4 della citata legge regionale n. 50 del 1984) è infondato perché la pubblicazione del decreto di occupazione d'urgenza sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ha funzione di mera pubblicità-notizia, non incidendo tale incombente sulla validità dell'atto, che è già compiutamente perfezionato, come confermato dal fatto che la citata disposizione impone una pubblicazione per semplice estratto.
2.5 Infondata si appalesa anche la censura di cui al numero 9) del ricorso introduttivo, con la quale si lamenta la violazione dell'articolo 123 del R.D. n. 1775 del 1933 per la mancata corresponsione dell'indennità di occupazione. Ad avviso della ricorrente l'indennità di occupazione avrebbe dovuto essere liquidata e corrisposta prima della occupazione d'urgenza.
La censura è infondata perché, ai sensi del citato articolo 123, comma 1°, l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente deve essergli corrisposta "prima che siano intrapresi i lavori d'imposizione della servitù".
L'inizio dei lavori non è determinato dall'emanazione del decreto di occupazione d'urgenza, bensì dall'effettiva immissione nel possesso del bene da parte del soggetto procedente. L'effetto giuridico del decreto che pronunzia l'occupazione d'urgenza non è, infatti, quello di realizzare direttamente l'occupazione del fondo, bensì consiste nell'assoggettare l'area alla successiva occupazione, che potrà reputarsi in corso, con contestuale inizio dei lavori, solo a seguito delle operazioni di immissione in possesso.
L'eventuale vizio di una fase successiva del procedimento non può, quindi, determinare a posteriori l'invalidità del decreto di occupazione d'urgenza, che è già stato legittimamente emanato e che - si ribadisce - è l'unico provvedimento specificamente impugnato dalla ricorrente.
2.6 Infine priva di pregio risulta la doglianza - di cui al punto 11) - di eccesso di potere per contraddittorietà.
Lamenta la ricorrente, odierna appellata, che l'Amministrazione comunale, pur consentendo la realizzazione di un impianto (campo da tennis) destinato a migliorare il godimento della proprietà immobiliare, ha contestualmente emanato l'impugnato decreto di occupazione d'urgenza che avrebbe, nei fatti, impedito la realizzazione di tale opera. »»
TAR SA 1828/2009: «« 6) Violazione e falsa applicazione dell'art. 22 bis del d. P. R. 327/01; Insussistenza di ragioni d'urgenza, in rel. agli artt. 21 septies e 21 octies l. 241/90; Eccesso di potere per falso ed erroneo presupposto, antigiuridicità, illogicità manifesta, abuso di potere; Violazione del principio di legalità; Violazione dell'art. 97 Cost.: il decreto d' occupazione d'urgenza era stato adottato, nella totale insussistenza di ogni ragione di oggettiva e particolare urgenza;
7) Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 del d. P. R. 327/01; Difetto di contraddittorio, in rel. agli artt. 21 septies e 21 octies l. 241/90: nell'esecuzione del decreto d' occupazione in via d'urgenza non era stato assicurato il contraddittorio con gli interessati, essendo, la medesima, avvenuta in data 16.11.07, prima ancora che alla ricorrente F.S. fosse stato notificato il decreto d' occupazione in via d'urgenza;
8) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d. P. R. 327/2001 e dell'art. 191 del d. l.vo n. 267/2000; Violazione del principio di copertura della spesa e del principio di economicità, in rel. agli artt. 21 septies e 21 octies l. 241/90; Eccesso di potere per falso ed erroneo presupposto, antigiuridicità manifesta, abnormità; Violazione dell'art. 97 Cost.: l'impugnato decreto d' occupazione d'urgenza, pur essendo stato adottato in data successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 348/2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 37 1 e 2 comma del d. P. R. 327/2001, recava la determinazione delle indennità di espropriazione sulla scorta delle disposizioni normative dichiarate illegittime dalla Consulta, così violando non solo il disposto dell'art. 2 del d. P. R. 327/2001, ma anche i principi d'economicità e di copertura della spesa, dovendo esser commisurate, le indennità, al valore venale delle aree da espropriare. (...)Priva di pregio si presenta, al riguardo, la deduzione contenuta in ricorso, secondo la quale detta comunicazione, per essere veramente efficace, avrebbe dovuto precedere l'assegnazione dei lotti e il decreto d' occupazione d'urgenza, rispettivamente intervenuti in data 26.09.06 e in data 2.11.07.
Quanto a quest'ultimo profilo, si consideri che, per la giurisprudenza: "Il decreto di occupazione non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, atteso che le garanzie partecipative si devono realizzare con riferimento al provvedimento che ha comportato la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, rispetto al quale il decreto di occupazione costituisce una mera attuazionE' (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 4 marzo 2008, n. 2061). (...)Quanto alla quarta censura, la stessa, fondata sulla consulenza di parte dell'arch. Spiniello, è smentita dal certificato, rilasciato dal Direttore operativo del Consorzio in data 14.01.08, ed allegato (sub 16) alla memoria difensiva dell'Amministrazione, depositata il 12.03.08, secondo cui: "La planimetria allegata al decreto di occupazione prot. n. 3330 del 2 novembre 2006 rispetta quanto previsto nella tavola 5A (zonizzazione e rete viaria su base catastale) del P. R. T. dell'Agglomerato industriale di Pianodardine, approvato con D. P. G. R. n. 21038 del 23 settembre 1992, di cui si allega stralcio in scala 1:2000" (del pari allegato alla memoria). (...)Quanto al sesto motivo di censura, esposto in ricorso, deve convenirsi con la difesa dell'Amministrazione circa l'inammissibilità, prima ancora dell'infondatezza, della relativa censura, atteso che il decreto d' occupazione d'urgenza impugnato non può che trovare la sua fonte di legittimazione e la sua motivazione nella stessa dichiarazione d'indifferibilità ed urgenza, conseguente all'approvazione del P. R. T. C., che di per sé implica la qualificazione, in termini di particolare urgenza, d'interventi, come quelli in esame, destinati ad implementare l'iniziativa industriale e di conseguenza l'occupazione, in un ambito socio - economico sicuramente bisognevole di crescita.
Sulla possibilità di una motivazione siffatta, si legga la seguente massima, che particolarmente s'attaglia al caso di specie: "È legittimamente motivato "per relationem", con riferimento a precedenti atti del procedimento, il decreto ex art. 22 bis d. P. R. 8 giugno 2001 n. 327, il quale peraltro non richiede alcuna specifica motivazione, qualora l'urgenza sia insita nella natura delle opere per le quali è disposta l'occupazione preordinata all'espropriazionE' (Consiglio Stato, sez. IV, 22 maggio 2006, n. 3007).
Si legga, a tale riguardo, quanto esposto nelle memorie difensive delle controinteressate I. V. P. C. s. r. l. e A. T. S. s. r. l., la prima operante nel settore della produzione dell'energia eolica e la seconda in quello dell'elettronica, le quali pongono in risalto l'importanza, per le medesime, della realizzazione dei nuovi stabilimenti, per i quali sono previsti "forti investimenti anche di carattere innovativo con incrementi pure di natura occupazionalE' (cfr. memoria A. T. S. s. r. l.).
Quanto alla settima doglianza sollevata in ricorso, facente perno sulla notifica del decreto d' occupazione d'urgenza, alla ricorrente F.S., soltanto dopo il 16.11.07, data fissata per l'immissione in possesso, osserva il Tribunale come la notifica in questione, come risulta dalla relata, allegata alla memoria difensiva dell'Amministrazione, è stata effettuata, in data 8.11.07, con il rito cd. degli irreperibili, ex art. 140 c. p. c. ("Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento").
Ne consegue che nessuna illegittimità può, evidentemente, derivarne, a carico del decreto d' occupazione impugnato. »»
TAR PE 964/2008: «« L'esecuzione del decreto di occupazione avrebbe dovuto aver luogo entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione, mentre nella specie tale termine, di cui non è prevista la sospensione, era da tempo decorso; tale termine era, peraltro, decorso anche ove si vogliano considerare i periodi in cui l'efficacia del decreto di occupazione era stata sospesa da questo Tribunale. (...)Va, peraltro, in merito ricordato che l'Amministrazione comunale, nel costituirsi in giudizio, ha espressamente eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della controversia così come proposta, ricordando che la sopravvenuta inefficacia del decreto di occupazione d'urgenza, prospettata dalla parte, si traduceva nella sostanza nella denuncia di carenza del potere ablatorio e che la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio aveva, di conseguenza, la natura e la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario.
Ritiene la Sezione che, contrariamente a quanto ipotizzato dalla resistente, sussista al contrario la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia dedotta.
Va, invero, al riguardo innanzi tutto premesso che l'art. 20 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, disponeva testualmente al suo primo comma che il decreto di occupazione d'urgenza "perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla sua emanazione".
Tale norma, come è noto, è stata oggi trasfusa nell'art. 22bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, con il seguente testuale cambiamento: l'esecuzione del decreto di occupazione "deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dall'emanazione del decreto medesimo".
Dalla lettura della nuova disposizione emerge, ad avviso del Collegio, per un verso che la normativa oggi in vigore non parla più di "perdita di efficacia" del decreto di occupazione e per altro verso che si qualifica espressamente come "perentorio" il termine di tre mesi entro il quale deve essere eseguito il decreto di occupazione d'urgenza.
Ciò posto, va ulteriormente ricordato che con il gravame è stato impugnato un vero e proprio atto amministrativo, cioè l'avviso della data fissata per l'immissione in possesso.
Ora la giurisprudenza amministrativa si è già posto il problema della natura e della impugnabilità o meno di tale avviso di immissione in possesso ed ha risolto positivamente la questione, affermando che tale avviso è autonomamente impugnabile in quanto avente natura provvedimentale dal momento che costituisce l'atto presupposto dell'attività ricognitiva prevista per l'esatta individuazione, qualificazione e quantificazione dei beni da occupare ed è finalizzato ad assicurare l'adeguato intervento degli interessati alla data ed all'ora stabilite per le suddette operazioni (Cons. St., sez. IV, 15 febbraio 1999, n. 157, e 4 agosto 1988, n. 696).
Va, inoltre, precisato che i dubbi interpretativi in ordine alla questione della perdurante giurisdizione del giudice amministrativo nella materia espropriativa, questione sorti dopo la nota pronuncia della Corte Cost. 204/2004, sono stati risolti dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con decisione 30 agosto 2005, n. 4, secondo la quale continuano ad appartenere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, come quella ora all'esame, che attengono a lesioni del diritto di proprietà cagionate in area urbanistica dalla esecuzione di provvedimenti autoritativi degradatori (come il decreto di occupazione d'urgenza) venuti meno a seguito di sopravvenuta inefficacia "ex lege".
L'elemento, infatti, che radica la giurisdizione di questo Giudice, come è stato autorevolmente chiarito, è la circostanza che, anche relativamente a controversie che abbiano ad oggetto diritti soggettivi, la lesione di questi ultimi sia eziologicamente causata da fattori riconducibili all'esercizio di un pubblico potere che si sia esplicato con atti ancorché siano "ope legis" divenuti inefficaci.
3. - Ciò detto in punto di giurisdizione, va esaminata l'eccezione di improcedibilità del gravame proposta dalla parte resistente, con la quale questa ha rilevato l'improcedibilità del ricorso per tardivo deposito dello stesso, dal momento che questo era stato portato alla notifica a mezzo posta il 23 maggio 2008, era stato ricevuto dal Comune il 26 maggio ed era stato depositato presso questo Tribunale solo il successivo 11 giugno.
Tale eccezione non ha pregio.
Dall'esame degli atti causa si rileva, infatti, quanto segue:
- che il ricorso è stato depositato nella Segreteria di questo Tribunale il 23 maggio 2008, cioè lo stesso giorno della consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario per la notifica;
- che il giorno 5 giugno 2008, in occasione della discussione dell'istanza cautelare, sono state depositate le cartoline attestanti il perfezionamento della notifiche stesse;
- mentre il giorno 11 giugno 2008 la ricorrente ha effettuato un nuovo deposito del ricorso, questa volta completo anche della relata di notifica.
Ciò posto, rileva il Collegio che le norme procedimentale fissate dalla legge sono state nella sostanza rispettate nel caso di specie, in quanto il ricorso è stato depositato in Segreteria lo stesso giorno in cui era stato consegnato agli Ufficiali giudiziari per la notifica; mentre, come è pacificamente ammesso in giurisprudenza, la prova della notifica, comprovata con il deposito delle cartoline di ritorno, ben avrebbe potuto essere effettuata anche successivamente, ma sempre in data anteriore al momento della decisione.
4. - Giunti a tale conclusione può utilmente passarsi all'esame del merito.
Va precisato in punto di fatto che, nel caso concreto, con l'impugnata nota 12 maggio 2008, il Dirigente del Settore Tecnico del Città Sant'Angelo ha dato comunicazione alla parte ricorrente che era stata fissata per il giorno 26 maggio 2008 l'esecuzione, mediante l'immissione in possesso, del decreto di occupazione d'urgenza 5 luglio 2007, n. 91.
Con il primo motivo di ricorso la parte istante, nel dedurre la violazione del predetto art. 22bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, dell'art. 97 della Costituzione e dei principi che disciplinano il corretto operato della Pubblica Amministrazione, ha dedotto che l'esecuzione del decreto di occupazione avrebbe dovuto aver luogo entro il termine di tre mesi dalla data di emanazione, mentre nella specie tale termine, di cui non è prevista la sospensione o l'interruzione, era da tempo decorso; tale termine era, peraltro, decorso anche considerando i periodi in cui l'efficacia del decreto di occupazione era stata sospesa da questo Tribunale.
Tale doglianza, avente carattere pregiudiziale ed assorbente, appare fondata.
Già sopra si è precisato che il predetto art. 22bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, prescrive che l'esecuzione del decreto di occupazione "deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dall'emanazione del decreto medesimo".
Ora va rilevato che di tale termine - come la giurisprudenza ha già chiarito (T.A.R. Lazio, sez. Latina, 7 novembre 2003, n. 912) - non è prevista né la sospensione, né l'interruzione, per cui non può ritenersi che l'assunzione di provvedimenti cautelari da parte di questo Tribunale in occasione dell'impugnativa dell'occupazione d'urgenza sia idonea a prolungarne l'efficacia, consentendo così l'esecuzione dello stesso a circa un anno di distanza.
Peraltro, quand'anche voglia ammettersi tale possibilità, cioè che il predetto termine possa essere sospeso o addirittura interrotto, la ricorrente ha puntualmente dimostrato che il termine di tre mesi era in ogni caso ugualmente decorso in quanto, avendo il Consiglio di Stato il 5 febbraio 2008, sospeso la sentenza di questo Tribunale di annullamento del decreto di occupazione, l'Amministrazione avrebbe dovuto portare ad esecuzione l'occupazione quanto meno entro il 5 maggio successivo e non il 26 maggio 2008, così come disposto con l'atto impugnato. »»
TAR PA 3489/2007: ««
Svolgimento del processo
Il ricorrente, A.M., espone che il 19 aprile 2007 ha ricevuto notifica tramite raccomandata del decreto di occupazione d'urgenza del 23 marzo 2007 (DIG n. 023/URIG) con allegato piano particellare e stralcio planimetrico dai quali risultano interessati i fondi di cui è proprietario, siti in agro di Menfi, foglio 39, particelle 54 e da 84 ad 88, destinati ad azienda agricola e coltivati prevalentemente a vigneto e per il resto ad uliveto.
L'occupazione è finalizzata alla realizzazione, ad opera della S., dei lavori di costruzione del metanodotto "Mazara del Vallo Menfi" e trova il suo antecedente nella dichiarazione di pubblica utilità contenuta nell'impugnato D.D.R. n. 33/URIG del 27 maggio 2004 meglio specificato in epigrafe.
Avverso il decreto d' occupazione d'urgenza e la dichiarazione di pubblica utilità A.M. ha presentato l'odierno ricorso, notificato l'8 giugno 2007 e depositato il 14 successivo, con il quale ha dedotto i seguenti motivi di censura:
1. Violazione e falsa applicazione degli art. 57 e 58 del DPR 327/2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (di seguito "testo unico"); violazione dell'art. 36 L. r. 7/2002; illogicità manifesta; eccesso di potere.
Ad avviso del ricorrente avrebbe dovuto trovare applicazione il testo unico, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 30 giugno 2003, a seguito del recepimento in ambito regionale avvenuto con l'art. 36 della L. r. 2002 n. 7, atteso che la dichiarazione di pubblica utilità è intervenuta con l'impugnato D.D.R. n. 33/URIG del 27 maggio 2004, pubblicato nella GURS, parte terza, n. 40 del 1° ottobre 2004, e dunque successivamente all'entrata in vigore del menzionato testo unico.
2. Violazione degli articoli 7 e 8, commi 1 e 2 L. 241/1990; violazione degli articoli 8 e 9, commi 1 e 2, della L. r. 10/1991; difetto di motivazione; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; violazione dell'art. 97 della Costituzione.
Non è stato rispettato l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo culminato nella dichiarazione di pubblica utilità: la pubblicazione della domanda, unitamente alla relazione tecnica ed al piano di massima dell'opera negli albi pretori dei comuni interessati per 15 giorni consecutivi prima dell'approvazione del progetto di massima, non può considerarsi idonea a soddisfare le esigenze procedurali, come avviene nel caso di comunicazione personale dell'avvio del procedimento.
3. Violazione dell'art. 30, comma 2, del D. lgs. 164/2000; violazione degli articoli 16, 17 e 18 della L. 25 giugno 1865, n. 2359; eccesso di potere.
Dopo l'approvazione del progetto di massima e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità, la S. avrebbe dovuto formare, , il piano particolareggiato di esecuzione e depositarlo nel Comune di Menfi, ai sensi degli artt. 16 e 17 L. 2359/1865. L'art. 30, comma 2, del richiamato d. lgs. 164/2000 ha inoltre previsto che anche il progetto approvato sia depositato presso i comuni nel cui territorio deve svolgersi l'espropriazione.
4. Violazione dell'art. 30, comma 4, del d. lgs. 164/2000, difetto di motivazione; eccesso di potere.
Su richiesta dell'ente che ha proposto l'opera pubblica da realizzare, l'autorità competente a dichiarare l'espropriazione di pubblica utilità può, con atto motivato, disporre l'occupazione dei beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione dei lavori connessi alle opere da realizzare e ne determina provvisoriamente l'indennità. Il decreto di occupazione d'urgenza (DIG n. 023/URIG) risulterebbe insufficientemente motivato in ordine alle ragioni che rendono indifferibile ed urgente l'occupazione; non è stata inoltre determinata provvisoriamente l'indennità di occupazione.
5. Eccesso di potere per omessa precisa indicazione dell'area da occupare ed espropriare e/o asservire; eccesso di potere per violazione delle regole di logica e ragionevolezza.
Nel piano particellare allegato al decreto di occupazione d'urgenza al n. 12 sono stati indicati i terreni di proprietà del ricorrente e la superficie di mq 4.200 da occupare, senza tuttavia una loro esatta individuazione; il decreto di occupazione ed il verbale di consistenza individuerebbero solo genericamente le porzioni interessate. (...)Nella fattispecie in esame, la pubblicazione manca obiettivamente dei requisiti per realizzare la piena conoscenza, non essendo contemplati i soggetti destinatari e non essendo sufficiente a questi fini il rinvio agli atti depositati presso il comune. La piena conoscenza si è invece realizzata solo con la comunicazione del decreto di occupazione del 23 marzo 2007.
Pertanto, il presente ricorso deve considerarsi tempestivo e quindi ricevibile atteso che la relativa notifica, effettuata l'8 giugno 2007, è stata ritualmente presentata entro i sessanta giorni dalla piena e concreta conoscenza del sopra citato decreto di occupazione .
3. Può quindi passarsi all'esame del secondo motivo di ricorso col quale il ricorrente ha dedotto la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
Il motivo è infondato.
Va rammentato che l'art. 11, comma 2, del DPR 327/2001 prescrive che l'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Solo allorché il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono i predetti immobili.
Sostiene il ricorrente che dalla documentazione depositata in atti risulta che le ditte espropriande nel Comune di Menfi sono soltanto dodici mentre non vi è evidenza del numero complessivo dei soggetti interessati dall'opera pubblica in questione, sicché in questo caso si sarebbe dovuto procedere alla diretta e puntuale comunicazione di avvio del procedimento.
L'affermazione è smentita dalla documentazione depositata agli atti della causa, dalla quale emerge invero che il decreto di occupazione del 23 marzo 2007 interessa soltanto dodici soggetti, tra cui il ricorrente, tuttavia questi sono proprietari di una porzione minima dell'intera area sulla quale è prevista la costruzione del metanodotto, mentre è pacifico che lo sviluppo dell'opera, che attraversa più aree e diversi comuni, finisce per coinvolgere un numero particolarmente elevato di proprietari.
4. Sotto il profilo sostanziale, il ricorso è comunque da accogliere stante la fondatezza dei restanti motivi di ricorso (terzo, quarto e quinto) che, avuto riguardo ai profili di connessione, richiedono trattazione congiunta.
Il problema fondamentale che va risolto è se vi sia stata l'asserita violazione dell'art. 30, comma 4, del D. lgs. 164/2000.
Il ricorrente censura che l'occupazione d'urgenza sia stata disposta senza alcuna sufficiente motivazione e che, peraltro, il decreto non determina l'indennità provvisoria di occupazione.
La S. controinteressata eccepisce al contrario che le motivazioni sono state indicate già con l'istanza di richiesta della dichiarazione di pubblica utilità e con la documentazione ad essa allegata.
L'istanza è del 27 marzo 2003, il decreto d' occupazione di quattro anni successivi. Oltre al significativo periodo di tempo trascorso, tale per cui non sarebbe comprensibile reggere una motivazione di un atto sulla base di un'istanza così risalente nel tempo, va considerato che l'onere motivazionale deve essere adempiuto dall'amministrazione competente alla procedura espropriativa sempre in relazione alla specifica attività che si intende compiere. In questo caso l'amministrazione avrebbe dovuto condurre una valutazione mirata, o almeno renderne edotte le ragioni, circa l'interesse pubblico non dell'opera in sé - il quale è già dato per scontato ed è ricavabile per relationem dai pregressi atti della procedura espropriativa - quanto della concreta situazione di fatto e delle ragioni specifiche, anche relativamente all'urgenza, che inducono all'occupazione di quel fondo.
Il ricorrente inoltre evidenzia che il decreto di occupazione d'urgenza ed il verbale di consistenza indicano in modo generico i terreni da assoggettare all'occupazione e all'esproprio.
Viene in proposito controdedotto che il piano particellare allegato al decreto di occupazione indica analiticamente le particelle di proprietà del ricorrente interessate nonché le superfici di ciascuna particella che sono soggette all'occupazione.
Queste affermazioni sono prive di fondamento. Invero nel piano particellare allegato al decreto di occupazione d'urgenza, al n. 12 sono stati indicati tutti i mappali del ricorrente, ad eccezione della particella dove insiste un edificio, i quali hanno una superficie complessiva di ettari 01.24.90, a dispetto di un'area da occupare indicata in complessivi mq. 4.200. La documentazione quindi non fa alcuna chiarezza su quali sono le specifiche particelle soggette ad occupazione totale ovvero parziale. »»
TAR VE 3608/2007: «« Il G. deduce, innanzitutto, l'avvenuta violazione e falsa applicazione dell'art. 22-bis del D.P.R. 327 del 2001, ritenendo irrazionale e contraddittoria la scelta del Responsabile del procedimento espropriativi di emanare il decreto di occupazione d'urgenza successivamente all'avvenuta occupazione dell'area da espropriare da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori.
In tal senso, la difesa del G. rimarca che il provvedimento di occupazione anticipata contemplato dal predetto art. 22-bis si configura, in presenza di particolari circostanze d'urgenza, quale presupposto necessario per l'immediata apprensione dell'immobile da espropriare, la cui unica ed infungibile funzione si identificherebbe - quindi - nel consentire il legittimo spossessamento del bene a favore dell'Amministrazione espropriante nell'assenza di un provvedimento di esproprio: e, se così è - afferma sempre la difesa del ricorrente - ne conseguirebbe l'impossibilità di emanare un consimile provvedimento a sanatoria di un'occupazione abusiva già intervenuta e a lavori in avanzato stato di emanazione.
Sempre secondo la difesa del ricorrente, il provvedimento che nel caso di specie risulta dichiaratamente emanato a" sensi dell'art. 22-bis del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001 risulterebbe pure illegittimo per eccesso di potere nella figura sintomatica dello sviamento, in quanto emesso per un fine diverso (la sanatoria di un abuso) rispetto a quello individuato dalla legge, se non addirittura radicalmente nullo per mancanza dell'oggetto, coincidente nella specie con il termine passivo degli effetti della statuizione in esso contenuta: termine che nella specie risulterebbe - per l'appunto - inesistente, stante l'insussistenza di un bene da apprendere.
Viceversa, ad avviso della difesa del G., l'Amministrazione Comunale, in luogo del provvedimento di cui all'anzidetto art. 22-bis, avrebbe dovuto emettere un provvedimento a" sensi dell'art. 43 del medesimo T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001, posto che la realizzazione di un'opera pubblica su di un'area di proprietà privata in difetto di un formale provvedimento di occupazione d'urgenza, ovvero di acquisizione, determina comunque - come è ben noto - l'acquisto da parte della Pubblica Amministrazione della proprietà dell'area medesima a titolo originario, con la conseguente costituzione in capo al privato di un diritto soggettivo a percepire non già un indennizzo a fronte di un'espropriazione, ma un risarcimento del danno, da commisurarsi al valore venale del bene (cfr. ad es., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 10 novembre 2003 n. 7135).
Concludendo sul punto, la difesa del G. evidenzia che l'irreversibile trasformazione del fondo non presupporrebbe necessariamente - in linea di principio - una profonda modificazione materiale del bene tale da fargli assumere una struttura diversa, ma dovrebbe in ogni caso incidere sul bene medesimo rendendolo inidoneo all'uso al quale era precedentemente preordinato, e che nel caso di specie l'intervenuta esecuzione dei lavori di sbancamento, di escavazione e di realizzazione delle fondazioni del nuovo muro di cinta avrebbero irreversibilmente mutato la precedente vocazione agricola dell'area di proprietà del medesimo interessato.
Con un secondo ordine di censure la difesa del ricorrente deduce eccesso di potere per carenza di motivazione e per illogicità manifesta del decreto di occupazione , posto che in tale provvedimento non si darebbe contezza della particolare natura dell'opera da realizzare e della particolare urgenza asseritamente idonea a giustificarne l'emanazione: elementi motivazionali, questi, indefettibilmente chiesti - per contro - dallo stesso testo dell'art. 22-bis anzidetto e che, comunque, non potrebbero scaturire da inadempimenti della medesima Amministrazione procedente, ovvero da sue valutazioni connesse all'andamento dell'esecuzione dei lavori (cfr. sul punto, ad es., T.A.R. Calabria, Sez. Reggio Calabria, 3 ottobre 2005 n. 1475 e T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 15 maggio 2005 n. 778).
La difesa medesima afferma pure che il provvedimento di occupazione si limiterebbe, in realtà, ad un formale richiamo alla deliberazione consiliare recante l'approvazione del progetto preliminare - definitivo con la contestuale dichiarazione dell'urgenza e dell'indifferibilità delle relative opere, nonchè ad una generica affermazione circa la sussistenza di un'urgente necessità di procedere all'occupazione dei beni (viceversa già appresi) anche in considerazione dell'imminente scadenza dei termini per la consegna dei lavori all'appaltatore.
Sempre in tal senso, la difesa del ricorrente afferma che la condotta dell'Amministrazione Comunale risulterebbe fortemente contraddittoria, posto che alla dichiarazione di pubblica utilità risalente ai primi mesi del 2005 sarebbe seguito un periodo di inerzia protrattosi per oltre un anno e risoltosi - per l'appunto - ex abrupto con l'emanazione dei provvedimenti qui impugnati, nel mentre "l'Amministrazione avrebbe avuto tutto il tempo di agire nei modi ordinari nel lasso temporale intercorso tra la dichiarazione di pubblica utilità (aprile 2005) ... e la stipula del contratto di appalto con la ... E. S.r.l., avvenuta il 15 settembre 2006" (cfr. pag. 7 dell'atto introduttivo del presente giudizio).
Con un terzo ordine di censure la difesa del G. deduce l'illegittimità, in via consequenziale, del decreto di occupazione d'urgenza per la mancanza di una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità delle opere in questione, stante il fatto che la predetta deliberazione consiliare n. 6 del 2005 subordinava la dichiarazione medesima all'acquisizione delle pronunce sul progetto da parte della Commissione Edilizia Comunale, della Soprintendenza ai beni architettonici ed ambientali e dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, ed a tale ultimo proposito la stessa difesa rimarca la riconosciuta sismicità dell'area, tale da richiedere - per l'appunto - l'asseritamente inderogabile emissione del previo parere del competente Ufficio Regionale del Genio Civile, a" sensi dell'art. 18 della L.R. 7 novembre 2003 n. 27.
Secondo la difesa del G., inoltre, l'Amministrazione Comunale avrebbe violato anche gli artt. 2 e 4 della L.R. 31 ottobre 1994 n. 93 (recte: 63) in quanto avrebbe nella specie rimesso l'autorizzazione ambientale emessa dalla Commissione Edilizia Comunale Integrata, al fine del suo successivo esame, alla Soprintendenza ai Beni ambientali e artistici anzichè alla Regione Veneto, asseritamente competente ad esprimersi sul rilascio di ogni autorizzazione in materia di protezione delle bellezze naturali.
Con l'ultimo ordine di censure la difesa del ricorrente deduce l'illegittimità del decreto di occupazione per violazione dell'art. 19, ultimo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 327 del 2001, nonché per violazione dell'art. 24 della L.R. 27 del 2003, stante la mancanza nella specie, dopo l'intervenuta approvazione della Variante al P.R.G. comunale da parte dell'Amministrazione Regionale, di un'ulteriore deliberazione del Consiglio Comunale che dichiara l'intervenuta efficacia del provvedimento da esso precedentemente adottato: adempimento, questo, che - per l'appunto - risulterebbe inderogabilmente contemplato dagli articoli di legge testè citati. (...)c) al decreto d' occupazione d'urgenza, laddove si afferma che è stata "riconosciuta l'urgenza di procedere all'occupazione dei beni di seguito indicati, vieppiù in considerazione del fatto che nel frattempo si è dovuto procedere nei termini di legge alla formale consegna dei lavori appaltati" (cfr. ibidem, doc. 20).
Per quanto attiene al terzo ordine di censure, la difesa del Comune rinnova l'eccezione preliminare di irricevibilità della relativa censura, ma evidenzia che i pareri di cui trattasi sono comunque intervenuti a confortare la scelta progettuale di cui trattasi prima del materiale avvio del procedimento ablatorio nei confronti del ricorrente e che, per quanto segnatamente attiene alla dedotta assenza del parere di cui all'art. 13 della L. 2 febbraio 1974 n. 64, le stesse caratteristiche progettuali dell'intervento (cfr. doc.ti 25, 26 e 27) comproverebbero la mancata introduzione, nella specie, di elementi di "rischio sismico" tali da imporre una riconsiderazione del parere illo tempore acquisito in sede di adozione dello strumento urbanistico generale.
Da ultimo, relativamente alla dedotta violazione dell'art. 19 del T.U. 327 del 2001 e dell'art. 24 della L.R. 37 del 2003, la difesa del Comune, reputando la sussistenza al riguardo di un'attività vincolata del Consiglio Comunale, si richiama all'art. 21-octies, comma 2 prima parte, della L. 241 del 1990, così come introdotto dall'art. 14 della L. 11 febbraio 2005 n. 15, secondo il quale - come è ben noto - "non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".
3. Non si è - viceversa - costituita in giudizio la controinteressata E. S.r.l.
4. Con atto notificato il 27 aprile 2007 il G. ha - innanzitutto - ulteriormente chiesto l'annullamento del processo verbale sullo stato di consistenza e di immissione in possesso dei luoghi redatto in data 1 marzo 2007 dal Responsabile del procedimento espropriativi, nonché della nota Prot. n. 1248 dd. 6 febbraio 2007, a firma sempre del Responsabile del procedimento espropriativo del Comune di Cison di Valmarino ed indirizzata al medesimo ricorrente, avente oggetto: "Lavori di allargamento e in fra strutturazione di Via Osvaldo Salton e realizzazione parcheggio in Via San Silvestro. Esecuzione decreto di occupazione d'urgenza n. 01/2006 - Prot. n. 10709 del 26 ottobre 2006"; e, ancora, di ogni altro atto presupposto e conseguente.
Va evidenziato che mediante la nota Prot. n. 1248 dd. 6 febbraio 2007 è stato - tra l'altro - comunicato al G. che l'Amministrazione Comunale "provvederà a dare esecuzione al decreto di occupazione d'urgenza n. 01/2006 Prot. n. 10709 del 26 ottobre 2006, già notificato nella forma degli atti processuali civili a codesta spett.le ditta in data 14 novembre 2006, l'1 marzo 2007 alle ore 9.00, con ritrovo presso gli immobili dei quali è stata disposta l'occupazione, così catastalmente identificati ... L'immissione in possesso viene effettuata nei termini di legge, che si devono intendere sospesi per il periodo dal 13 dicembre 2006, data di notificazione del ricorso presentato dalla S.V. avanti al T.A.R. Veneto ed il 17 gennaio 2007, data in cui si è tenuta innanzi al T.A.R. medesimo la prima udienza. ..."
4.2. Secondo la difesa del ricorrente, tali atti risulterebbero innanzitutto viziati in via consequenziale rispetto a quelli impugnati ab origine.
Peraltro, sempre ad avviso del ricorrente, si ravviserebbe pure la sussistenza di un profilo di vizio autonomo dei predetti nuovi atti posti in essere dall'Amministrazione Comunale, in quanto l'esecuzione del decreto di occupazione d'urgenza sarebbe avvenuto in violazione del termine di cui al comma 4 dell'art. 22 -bis del D.P.R. 327 del 2001, in forza del quale l'esecuzione del decreto di occupazione d'urgenza ai fini dell'immissione in possesso deve avvenire entro il termine perentorio di tre mesi dall'emanazione del decreto medesimo: termine che nel caso di specie risulterebbe scaduto il 26 gennaio 2007.
Se così è, ad avviso della difesa del ricorrente non potrebbe per certo trovare accoglimento la tesi sostenuta dall'Amministrazione Comunale nell'anzidetta nota Prot. n. 1248 dd. 6 febbraio 2007, secondo la quale il decorso del termine di cui trattasi sarebbe da considerarsi sospeso tra la data della notifica al Comune del ricorso giurisdizionale proposto dal Sig. G. (13 dicembre 2006) e la data dell'udienza di discussione della misura cautelare (17 gennaio 2007): e ciò in quanto la proposizione di una domanda giurisdizionale, nonché lo svolgimento di un'udienza non sarebbero eventi idonei ad esplicare effetti sul termine legale entro il quale deve necessariamente essere eseguito un decreto di occupazione , fatta salva l'ipotesi - non sussistente nel caso di specie - nel quale il giudice amministrativo sospenda in sede cautelare gli effetti del provvedimento.
Sempre secondo la difesa del ricorrente, nella fattispecie l'Amministrazione Comunale invoca la presunta causa di sospensione del termine di cui all'anzidetto comma 4 dell'art. 22 - bis del D.P.R. 327 del 2001 nel vano tentativo di rimediare ad un proprio errore, ma ad una simile interpretazione osterebbe il contenuto della disposizione ora in esame laddove inequivocabilmente definirebbe come perentorio il termine di tre mesi entro il quale il decreto di occupazione d'urgenza deve essere eseguito: dimodochè la violazione del termine medesimo determinerebbe la decadenza del decreto impugnato mediante l'atto introduttivo del presente giudizio.. »»
TAR FI 5218/2005: «« Questi i motivi: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1,3,4,5,6,7,8,9 e 10 della Legge n. 241 del 1990, dell'art. 97 Cost. e del principio di buon andamento dell'attività amministrativa, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, sviamento e violazione del giusto procedimento, illegittimità derivata: nessuna comunicazione dell'avvio del procedimento da parte della soc. Autostrade è stata ricevuta dai ricorrenti; soltanto l'8.11.2003, con la notifica del decreto di occupazione d'urgenza, il ricorrente veniva a conoscenza dell'approvazione del progetto a monte, che non era mai stato comunicato con conseguente impossibilità di partecipare al procedimento; il decreto di occupazione non è stato notificato al fratello comproprietario; la mancata previa comunicazione del procedimento che si è concluso con l'approvazione del progetto rende illegittimo per illegittimità derivata anche il decreto di occupazione d'urgenza; 2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 della Legge n. 241 del 1990, dell'art. 10 della Legge n. 865 del 1971, dell'art. 97 Cost. e del principio di buon andamento, eccesso di potere per sviamento e violazione del giusto procedimento: non sono state fatte le prescritte comunicazioni agli espropriandi prima dell'approvazione del progetto, né lo stesso è stato depositato nella segreteria del Comune con le forme dell'art. 10 della Legge n. 865 del 1971; 3) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7 della Legge n. 241 del 1990, dell'art. 10 della Legge n. 865 del 1971, dell'art. 97 Cost. e del principio di buon andamento, eccesso di potere per sviamento e violazione del giusto procedimento: è mancata la notifica degli atti impugnati al comproprietario, senza alcuna motivazione dell'omissione; 4) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 7 della Legge n. 241 del 1990, dell'art. 10 della Legge n. 865 del 1971, dell'art. 97 Cost. e del principio di buon andamento, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti: il decreto prefettizio di occupazione è stato emesso senza alcuna istruttoria in ordine all'adempimento, dovuto da parte della società Autostrade, che sia stata effettivamente assicurata la partecipazione degli interessati; il ricorrente non ha mai ricevuto nessuna raccomandata, diversamente da quanto affermato nel decreto di occupazione impugnato; 5) violazione dell'art. 3 della Legge n. 241 cit. e dell' art. 97 Cost., eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, contraddittorietà, genericità, carenza di motivazione, illogicità, perplessità, ingiustizia manifesta: la scelta del tracciato è del tutto illogica e ingiustamente penalizzante per il ricorrente, perché la strada sarebbe realizzata a ridosso dell'unico accesso alla proprietà, mentre avrebbe potuto essere spostata e interessare terreni antistanti nei quali non viene svolta nessuna attività economica significativa (terreni incolti); nel 1992 era stato presentato un progetto di realizzazione della strada che interessava l'altro lato della via vicinale delle Vacche più idoneo all'intervento pubblico, ma fu poi abbandonato senza ragioni.
Si sono costituiti in giudizio la Prefettura di Firenze, la soc. Autostrade e l'Ente nazionale per le strade (Anas), opponendosi al ricorso e formulando talune eccezioni.
II. Con atto notificato il 19.2.2004, lo stesso ricorrente ha proposto un primo gruppo di motivi aggiunti avverso gli stessi provvedimenti impugnati col ricorso principale.
Queste le censure ulteriori: 1) violazione degli artt. 1,3,4,5,6,7,8,9 e 10 della Legge n. 241 del 1990, dell'art. 97 Cost. e del principio di buon andamento, eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, assenza di motivazione, errore di fatto e di diritto, sviamento e violazione del giusto procedimento, illegittimità derivata: non si giustifica l'affermazione della soc. Autostrade che la comunicazione individuale dell'avvio del procedimento sarebbe stata troppo gravosa per l'elevato numero dei soggetti espropriandi, perché in realtà la realizzazione della strada interessa un numero limitato di proprietari facilmente individuabili; 2) violazione degli artt. 1,3,4,5,6,7,8,9 e 10 della Legge n. 241 del 1990, dell'art. 97 Cost. e del principio di buon andamento, eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, assenza di motivazione, errore di fatto e di diritto, sviamento e violazione del giusto procedimento, illegittimità derivata: la forma della comunicazione di cui all'art. 8 della Legge n. 241 cit. è assolutamente eccezionale e derogatoria, mentre la forma ordinaria è quella dell'art. 7 della stessa Legge e la società ha sicuramente i mezzi finanziari per procedere a notifiche individuali; 3) violazione degli artt. 1,3,4,5,6,7,8,9 e 10 della Legge n. 241 del 1990, dell'art. 97 Cost. e del principio di buon andamento, eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, assenza di motivazione, errore di fatto e di diritto, sviamento e violazione del giusto procedimento: l'Anas e la soc. Autostrade hanno erroneamente comunicato al Prefetto di avere informato gli interessati tramite raccomandate a.r. e il provvedimento del Prefetto è stato emesso senza la dovuta istruttoria al riguardo; la mancata partecipazione degli interessati vizia radicalmente l'approvazione del progetto e gli atti conseguenti, tra cui il decreto di occupazione ; 4) violazione degli artt. 1,3,4,5,6,7,8,9 e 10 della Legge n. 241 del 1990, dell'art. 97 Cost. e del principio di buon andamento, eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, assenza di motivazione, errore di fatto e di diritto, sviamento e violazione del giusto procedimento: quanto all'eccepita inammissibilità del motivo di mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, perché il ricorrente avrebbe presentato in data 20.3.2003 un esposto contenente specifiche osservazioni al progetto viario, il che renderebbe superflua la previa comunicazione, la cui omissione è stata censurata col ricorso principale, si sostiene che la anticipata conoscenza è avvenuta in via del tutto informale attraverso "voci di paese" e non era certo che il progetto fosse quello definitivo date anche le numerose modifiche progettuali che si erano succedute; la comunicazione serve proprio a rendere edotti che si tratta di un progetto definitivo; 5) violazione degli artt. 1,3,4,5,6,7,8,9 e 10 della Legge n. 241 del 1990, dell'art. 97 Cost. e del principio di buon andamento, eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, assenza di motivazione, errore di fatto e di diritto, sviamento e violazione del giusto procedimento: la nota del 3.9.2003, che la soc. Autostrade afferma di aver inviato al ricorrente in risposta alle sue osservazioni sul progetto, non è stata mai da lui ricevuta mentre risulterebbe inviata solo a certo sig. Angelo Cani, altro firmatario dell'esposto; nell'approvazione del progetto non si dà conto delle osservazioni presentate dal ricorrente e del loro mancato accoglimento; 6) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1,3,4,5,6,7,8,9 e 10 della Legge n. 241 del 1990, dell'art. 97 Cost. e del principio di buon andamento, dell'art. 24 Cost. e del diritto di difesa, eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, assenza di motivazione, errore di fatto e di diritto, sviamento e violazione del giusto procedimento: nella nota di risposta 3.9.2003 si rigettano le osservazioni del ricorrente per la necessità di conservazione dei "filari di querce" presenti ai lati della strada vicinale che sarebbe stata considerata già in precedenti ipotesi progettuali, ma la motivazione non dà conto delle diverse ipotesi progettuali e del perché si è scelto di realizzare la strada su un lato anziché sull'altro e il numero delle querce sarebbe esiguo; non sembra che il tracciato sia stato condiviso dal Comune.
III. Con altro atto notificato il 2.7.2004 lo stesso ricorrente ha proposto un secondo gruppo di motivi aggiunti avverso la nota della soc. Autostrade 27.2.2004 di richiesta al Prefetto di emanare un nuovo decreto, il decreto di occupazione di urgenza (n. 3420 del 24.5.2004) comunicato il 4.6.2004, il nuovo avviso di redazione dello stato di consistenza del 28.5.2004 e il verbale di immissione in possesso del 1.7.2004.
Premette che il nuovo decreto prefettizio è stato emesso per ovviare alle illegittimità rilevate col ricorso principale quanto alla omessa notifica a tutti i comproprietari interessati e sarebbe affetto dagli stessi vizi dedotti nel ricorso introduttivo e nei precedenti motivi aggiunti, cui vanno aggiunti i seguenti: 1) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e seg. della Legge n. 241 del 1990 e 97 Cost., eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, ingiustizia manifesta, illogicità, contraddittorietà, perplessità, carenza di motivazione: nel nuovo decreto di occupazione d'urgenza non sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche in modo completo ed esaustivo; 2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 della Legge n. 865 del 1971, 1 e seg. della Legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, ingiustizia manifesta, illogicità, falso presupposto di diritto, carenza di motivazione: secondo la società Autostrade il nuovo decreto, emanato per ovviare a carenze di notifica a tutti gli interessati, avrebbe per il ricorrente effetti meramente confermativi del precedente e l'immissione in possesso del 10.12.2003 sarebbe stata soltanto formale senza la materiale apprensione del bene; ma se ciò è vero, se cioè per lui vale comunque il precedente decreto n. 3420 del 2003, sarebbe violato l'art. 20 della Legge n. 865 cit. che prevede che l'immissione abbia luogo entro 3 mesi; diversamente si sarebbe realizzata la compressione dei diritti del ricorrente fin dal dicembre 2003 e i nuovi atti sarebbero illegittimi nella misura in cui, senza un formale provvedimento di revoca, hanno autorizzato una nuova immissione in possesso tentando di neutralizzare i vizi della procedura precedente mantenendone in vita gli effetti. (...)2.2. Quanto al decreto di occupazione d'urgenza del 2003, censurato anch'esso per mancato avviso dell'avvio del procedimento, per carenza di istruttoria e per illegittimità derivata dall'illegittimità del provvedimento presupposto (approvazione del progetto), valgono le considerazioni prima espresse sull'atto presupposto e cade la censura di illegittimità derivata. E' noto inoltre che, nell'ambito di una procedura espropriativa, l'atto che va "previamente" comunicato è il progetto dell'opera pubblica prima della sua approvazione e non il susseguente ed attuativo decreto di occupazione che trova il suo fondamento sul provvedimento approvativo del progetto (Cons. di Stato, n. 4813/2003).
Quanto all'avviso di redazione dello stato di consistenza e all'immissione in possesso, nessuna censura è specificamente rivolta avverso tali atti; ne deriva l'inammissibilità dell'impugnativa in parte qua.
2.3. Conclusivamente, il ricorso principale è in parte inammissibile e in parte infondato.
3. Nel primo gruppo di motivi aggiunti proposti avverso gli stessi atti si contesta (primi quattro motivi) l'uso delle modalità alternative di informazione, sostenendo che l'opzione non sarebbe motivata e che il ricorrente avrebbe avuto conoscenza del progetto solo in modo informale senza rendersi conto se si trattava di un progetto definitivo; nel quinto motivo aggiunto si lamenta che la risposta della soc. Autostrade alle osservazioni sul progetto non sarebbe mai pervenuta e nel sesto e ultimo motivo aggiunto si contestano nel merito le motivazioni che hanno indotto la p.a. a prescegliere la soluzione del tracciato poi approvata.
Le censure sono in parte infondate e in parte inammissibili.
Circa la conoscenza anticipata del progetto, il Collegio rileva che nell'osservazione del 21.3.2003 di alcuni proprietari, tra cui il ricorrente Tammone, si afferma che è stato "visto il progetto....depositato presso l'Amministrazione comunale", con ciò dimostrandosi che la conoscenza degli atti progettuali è avvenuta in modo certo, con conseguente inutilità della formale previa comunicazione.
Circa l'idoneità delle forme alternative prescelte dalla soc. Autostrade, è sufficiente richiamare la giurisprudenza della Sezione (sentenza n. 122/2003) che in fattispecie del tutto equivalente ha ricordato la "vasta risonanza locale e nazionale" dell'opera pubblica "protratta per anni attraverso pubblico dibattito..." e ha affermato che l' "ordinaria diligenza" impone al proprietario potenzialmente interessato un onere di informazione minima. Nella specie la pubblicazione dell'avviso nei quotidiani a larga diffusione locale e nazionale (La Nazione e Sole 24 Ore) e nella Gazzetta ufficiale e il deposito del progetto presso il Comune sono da considerarsi del tutto idonei.
Né si può convenire con la tesi del ricorrente svolta in una memoria, secondo cui sarebbe configurabile un "procedimento di massa" che consentirebbe la pubblicità alternativa solo in caso di difficoltà nell'individuazione dei destinatari, mentre nella specie la soc. Autostrade "era in possesso dell'esatta individuazione dei singoli proprietari già nel gennaio 2003" e cioè prima della pubblicazione degli avvisi sui giornali. Al riguardo basta rilevare che la norma applicabile (art. 8, comma 3, della Legge n. 241 del 1990) non richiede che i destinatari siano difficilmente identificabili, ma che il loro numero sia rilevante sì da rendere particolarmente gravoso l'adempimento in forma individuale.
Quanto infine alla dedotta mancata indicazione delle ragioni di celerità che consentono le comunicazioni di massa, celerità che nella specie non esisterebbe dal momento che la fase progettuale dura da oltre 10 anni, la censura è infondata proprio perché il lungo tempo trascorso rende oltremodo urgente la realizzazione dell'importante opera pubblica.
Sul merito della scelta progettuale dell'amministrazione, che avrebbe respinto immotivatamente le proposte alternative dei proprietari, valgono le considerazioni già espresse unitamente al fatto che non vi è un obbligo di analitica formulazione di controdeduzioni alle osservazioni pervenute (che sono state in complesso n. 33), sembrando sufficiente la risposta della soc. Autostrade (doc. 12) che il tracciato è la risultante di diverse ipotesi proposte anche dal Comune
Nella parte in cui si censura il merito della scelta, la doglianza è inoltre inammissibile.
In detti motivi aggiunti nessuna censura è rivolta avverso l'avviso dello stato di consistenza e l'immissione in possesso; ne deriva la loro inammissibilità in parte qua.
4. Il secondo gruppo di motivi aggiunti è diretto avverso il nuovo decreto di occupazione di urgenza n. 3420 del 24.5.2004 e il connesso nuovo avviso della redazione dello stato di consistenza e verbale di immissione in possesso dell' 1.7.2004. Le censure attengono - oltre ai profili già dedotti nel ricorso e nel primo gruppo di motivi aggiunti e riproposti anche per illegittimità derivata a causa della mancata partecipazione agli atti presupposti; e per essi si rimanda alle considerazioni già svolte che non ne consentono l'accoglimento - al difetto di motivazione sui presupposti di fatto e sulle ragioni giuridiche (primo nuovo motivo aggiunto) nonché alla violazione dell'art. 20 della Legge n. 865 del 1971 (secondo nuovo motivo aggiunto).
In punto di fatto va osservato che negli atti si precisa (v. anche memoria della soc. Autostrade depositata l' 11.6.2004) che il decreto è stato rinnovato per ovviare al fatto che il precedente non era stato notificato a tutti i comproprietari. Il conseguente avviso per le successive operazioni è stato rinnovato anche nei confronti del ricorrente Tammone con la precisazione che a tale adempimento doveva riconoscersi effetti meramente confermativi di quelli già scaturiti dagli atti precedenti. Ne deriverebbe, ad avviso della società Autostrade, che il nuovo decreto, che nei confronti del ricorrente non introduce nessuna modifica della vicenda, non avrebbe nessun effetto processuale nel presente contenzioso.
Il ricorrente invece afferma che, se si ritiene che il nuovo decreto è stato emesso solo per consentire ai proprietari pretermessi di partecipare alle procedure di immissione in possesso, si possono formulare due ipotesi: la prima, che l'immissione in possesso avvenuta nei suoi confronti il 10.12.2003, sia solo "formale" senza che si sia realizzato nessuno spossessamento e ciò equivale a dire che la redazione dello stato di consistenza non ha determinato la materiale occupazione del bene entro 3 mesi dal decreto di occupazione di urgenza del 2003 il quale pertanto è divenuto inefficace; la seconda che, se con l'immissione in possesso del 10.12.2003 si è realizzata la materiale occupazione, allora la reiterazione del decreto in mancanza di una revoca del precedente avrebbe autorizzato una nuova immissione per tentare di neutralizzare i vizi della procedura lamentati.
La tesi del ricorrente non è meritevole di accoglimento.
Dall'esame del nuovo decreto di occupazione di urgenza del 2004, che richiama i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche del precedente decreto del 2003, si ricava che esso è stato emesso a richiesta della soc. Autostrade per consentire la notifica "a tutti i comproprietari che non sono stati messi nella condizione di intervenire alle operazioni della redazione dello stato di consistenza ed immissione in possesso"; trattasi, per quanto riguarda la presente controversia, del fratello comproprietario.
Nel verbale sullo stato di consistenza dell' 1.7.2004, richiamati i precedenti di fatto e di diritto, si precisa che: "con riguardo alla posizione del comproprietario sig. Tammone Pancrazio restano fermi e impregiudicati gli effetti scaturiti dal decreto del Prefetto di Firenze" del 2003; che pertanto per lo stesso soggetto "l'occupazione delle aree...deve intendersi avvenuta con decorrenza dal 10.12.2003" come risulta dal relativo verbale in pari data; che il successivo decreto del 2004 "deve intendersi improduttivo di effetti nuovi o modificativi della posizione giuridica del comproprietario Tammone Pancrazio in quanto puramente confermativo degli effetti già prodotti dal precedente decreto prefettizio" del 2003.
Per la natura confermativa dei nuovi provvedimenti nei riguardi dell'odierno ricorrente, costui è carente di interesse all'impugnativa, dovendosi ritenere che l'inserimento del suo nominativo nel secondo decreto di occupazione è stato fatto solo per ragioni di completezza formale della procedura che per tale soggetto si richiama alla precedente e non invece, come dedotto, per sanare un vizio del primo decreto che lo riguarderebbe direttamente. Per lui resta ferma l'immissione in possesso avvenuta il 10.12.2003 e la circostanza che egli sia rimasto "di fatto" nella disponibilità del bene per la tolleranza del soggetto occupante e a titolo meramente precario non toglie efficacia giuridica agli atti che hanno prodotto "di diritto" la traslazione del possesso. »»
CDS 2909/2002: «« FATTO
Con ricorso notificato il 13 novembre 2000 i signori Gaetano ed Antonietta Caggiano, comproprietari nel Comune di Potenza di alcuni immobili riportati in catasto al foglio 47, p.lle 99, 100, 438 e 536 e di un fabbricato insistente proprio sulla particella 99, chiedevano al Tribunale amministrativo regionale della Basilicata l'annullamento:
1) della delibera del Consiglio comunale di Potenza n. 203 del 26 novembre 1997, avente ad oggetto: "Legge 3 gennaio 1978 n. 1, art. 1, comma 4° - Approvazione progetto esecutivo 1°stralcio funzionale del PIA (Impianto di collegamento meccanizzato fra Porta Salza e Monte Cocuzzo)";
2) della successiva delibera consiliare n. 218 del 25 settembre 1999, avente ad oggetto: "Programma di riqualificazione del Settore Occidentale dell'abitato di Potenza - Collegamento meccanizzato Porta Salza - Monte Cocuzzo - Ratifica dell'accordo di programma per l'approvazione del progetto esecutivo delle opere pubbliche relative al 1° stralcio funzionale del P.I.A.;
3) del decreto di occupazione d'urgenza n. 1 del 4 settembre 2000 degli immobili di loro proprietà necessari per la realizzazione dei lavori di costruzione dell'impianto di collegamento meccanizzato tra Porta Salza e Monte Cocuzzo, oltre ad ogni altro atto anteriore, preordinato e connesso.
I ricorrenti, dopo aver dedotto l'illegittimità di entrambe le delibere per la violazione delle garanzie partecipative previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e 22 ottobre 1971 n. 865, sottolineavano la contraddittorietà della delibera n. 218 del 25 settembre 1999 (di riapprovazione del progetto esecutivo del collegamento meccanizzato tra Porta Salza e Monte Cocuzzo in variante al vigente piano regolatore generale) rispetto alla precedente variante approvata con D.P.G.R. n. 901 del 21 luglio 1989 (che già contemplava, a loro dire, l'opera in argomento), evidenziando che non si comprendeva in che cosa consistesse la variante stessa; osservavano, quindi, che era stato violato l'articolo 13 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 in ordine alla fissazione dei termini di dichiarazione di pubblica utilità perché o essi erano da considerare già fissati nella delibera n. 203 del 1997 ed allora non c'era bisogno di una nuova fissazione degli stessi oppure gli unici termini validi erano quelli contenuti nella delibera n. 218 del 1999, ma allora essi erano illegittimi, in quanto fondati su di una istruttoria carente e viziata da una falsa rappresentazione dei fatti.
Aggiungevano poi, per un verso, l'illegittimità della valutazione di impatto ambientali, in quanto gli elaborati progettuali a tal fine sottoposti all'esame dell'organo competente erano errati per la mancanza del fabbricato di loro proprietà e, per altro verso, che i lavori in questione non erano stati appaltati prima del 30 settembre 1999, come espressamente previsto dalla delibera C.I.P.E. del 30 gennaio 1997 e che non vi era stata la giusta comparazione fra gli interessi pubblici e quelli privati coinvolti nel caso di specie.
Quanto al decreto di occupazione , poi, oltre ad un profilo di illegittimità derivata da quella delle due ricordate delibere consiliari, i ricorrenti denunciavano nuovamente il mancato rispetto delle garanzie procedimentali, nonché l'illegittimità per mancata effettuazione dei saggi geognostici, per violazione del termine iniziale di inizio dei lavori fissato nella delibera n. 218 del 1999 e per la fissazione del termine di durata in cinque anni, laddove nella delibera n. 218 del 1999 i termini per il compimento dei lavori erano fissati in soli tre anni; ciò senza contare che non vi era stata alcuna istruttoria sulla concreta individuazione degli immobili da espropriare.
Il Tribunale adito, nella resistenza del Comune di Potenza e della S.p.A. Ponte Attrezzato, incaricata di realizzare i lavori in oggetto, con sentenza n. 136 del 15 febbraio 2001 dichiarava inammissibile l'impugnativa delle delibere consiliari del Comune di Potenza n. 203 del 26 novembre 1997 e n. 218 del 25 settembre 1999, accogliendo in parte il ricorso avverso il decreto di occupazione , nella parte in cui era stata fissata una durata superiore a quella prevista per il compimento dei lavori.
Con atto di appello notificato l 13 giugno 2001 (RG 6772/2001) i predetti signori Gaetano ed Antonietta Cangiano hanno impugnato la prefata sentenza, chiedendone la riforma.
A loro avviso, infatti, erroneamente i primi giudici avevano ritenuto che la delibera n. 203 del 26 novembre 1997 era stata sostituita dalla successiva delibera n. 218 del 25 settembre 1999 che, a sua volta, era stata considerata atto interno di un procedimento, atteso che la prima delibera non era mai stata annullata o revocata (e rappresentava il primo ed unico atto lesivo della loro posizione di proprietari) e che in ogni caso valore lesivo non poteva negarsi alla successiva delibera n. 218 del 1999.
Insistevano pertanto sui motivi proposti in primo grado e non esaminati dai primi giudici, precisando che la successiva nota del 5 aprile 2000 non poteva aver soddisfatto l'obbligo di dare comunicazione di avvio del procedimento, essendo intervenuta successivamente alla stessa chiusura dell'iter procedimentale; quanto al decreto di occupazione gli appellanti evidenziavano che la violazione del termine di durata non poteva comportare l'annullamento parziale, come disposto dai primi giudici, ma la sua totale caducazione.
Concludevano quindi per l'annullamento degli atti impugnati, chiedendo la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno.
Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Potenza, sia la S.p.A. Ponte Attrezzato che hanno chiesto il rigetto del gravame.
II. Con ricorso notificato il 13 novembre 2000 anche i signori Ennio Marcello e Vincenzo Caggiano, comproprietari di alcuni immobili siti nel Comune di Potenza alla C.da Mancosa S. Lucia n. 1, in catasto al foglio n. 47 e di un fabbricato, chiedevano al Tribunale amministrativo regionale della Basilicata l'annullamento degli stessi atti impugnati dai signori Gaetano e Antonietta Caggiano, oltre che il D.P.G.R. 3 dicembre 1999 n. 410 di approvazione dell'accordo di programma sottoscritto nel settembre 1999.
Anche essi lamentavano innanzitutto la violazione delle garanzie partecipative, evidenziando l'arbitrarietà, l'illogicità e l'irrazionalità dell'area prescelta per la realizzazione del collegamento meccanizzato tra Ponte Salza e Monte Cocuzzo nella parte in cui assoggettava ad esproprio il fabbricato di loro proprietà di rilevantissimo valore economico, senza prevedere la necessaria copertura finanziaria per il pagamento dell'indennità di espropriazione, rilevando l'assoluta inadeguatezza dell'offerta indennitaria proposta dalla S.p.A. Ponte Attrezzato.
Anche il decreto di occupazione era, a loro avviso, illegittimo, essendo stati già violati i termini di inizio dei lavoro ed essendo stata fissata una durata superiore a quella prevista per il compimento dei lavori, aggiungendo peraltro che i lavori avviati avevano comportato una alterazione dello stato dei luoghi, tale da rendere impossibile la riduzione in pristino con patente violazione della stessa natura del provvedimento di occupazione.
L'adito Tribunale, anche in questo giudizio nella resistenza del Comune di Potenza e della S.p.A. Ponte Attrezzato, con sentenza n. 135 del 15 febbraio 2001, dichiarava il ricorso in parte inammissibile ed in parte lo accoglieva, annullando in parte qua il decreto di occupazione , nella parte in cui era stata fissata una durata di cinque anni in contrasto con la previsione del compimento dei lavori entro tre anni contenuta nella delibera n. 218 del 25 settembre 1999.
Avverso tale statuizione hanno proposto appello gli interessati (RG 6794/2001) riproponendo sostanzialmente tutti i motivi di ricorso svolto in primo grado, erroneamente respinti a loro avviso, e concludendo per l'annullamento degli atti impugnati e consequenziale condanna degli appellati al risarcimento del danno.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Potenza e la S.p.A. Ponte Attrezzato; quest'ultima ha spiegato appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui non era stato dichiarato irricevibile o inammissibile per difetto di interesse il ricorso di primo grado con riguardo alla mancata impugnazione della variante al piano regolatore generale approvata con D.P.G.R. n. 901 del 1989.
Motivi della decisione
III. Deve essere preliminarmente disposta la riunione degli appelli in ragione della evidente connessione oggettiva, essendo controversa la legittimità degli stessi atti ovvero delle delibere del Consiglio comunale di Potenza n. 203 del 26 novembre 1997 e n. 218 del 25 settembre 1999, nonché del decreto di occupazione d'urgenza n. 1 del 4 settembre 2000 degli immobili di proprietà degli appellanti coinvolti nel procedimento espropriativo finalizzato alla realizzazione dell'impianto di collegato meccanizzato Porta Salza - Monte Cocuzzo.
Gli appellanti chiedono rispettivamente la riforma delle sentenze n. 135 e n. 136 del 15 febbraio 2001 che hanno dichiarato inammissibili le impugnative avverso le predette delibere consiliari, annullando in parte il decreto di occupazione per la parte in cui stabilisce una durata di cinque anni, superiore alla durata stessa della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori in questione.
Resistono il Comune di Potenza e la S.p.A. Ponte Attrezzato chiedendo il rigetto degli appelli siccome infondati; la S.p.A. Ponte Attrezzato ha spiegato appello incidentale nel giudizio n. 6794/2001, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, venga dichiarata irricevibile o inammissibile il ricorso proposto da Ennio Marcello e Vincenzo Caggiano.
IV. Al riguardo la Sezione osserva quanto segue.
IV.1. Deve essere innanzitutto esaminata la questione dei rapporti intercorrenti tra le due delibere consiliari del Comune di Potenza n. 203 del 26 novembre 1997 e n. 218 del 25 maggio 1999, atteso che tutti gli appellanti contestano la ricostruzione operata dai primi giudici, secondo cui la prima delibera sarebbe priva di effetti in quanto sostituita dalla seconda che, a sua volta, sarebbe atto interno del procedimento conclusosi con l'accordo di programma del 6 settembre 1999 per la realizzazione dei lavori in argomento, accordo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale della Basilicata n. 410 del 3 dicembre 1999, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata del 17 dicembre 1999, non impugnato.
IV.1.1. Dalla lettura della documentazione versata in atti risulta che effettivamente con delibera consiliare del Comune di Potenza n. 203 del 26 novembre 1997 fu approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di competenza pubblica facenti parti del primo stralcio funzionale del P.I.A. (Impianto meccanizzato Portasalza - Monte Cocuzzo), determinandone il quadro economico fissato in oltre trentaquattro miliardi ( di cui oltre trenta con finanziamento pubblici) e circa quattro con finanziamenti privati), approvando anche il piano particellare grafico e descrittivo delle aree da espropriare, dando atto che l'approvazione del predetto progetto esecutivo comportava dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e precisando, tra l'altro, che le procedure espropriative ed i lavori dovevano iniziarsi entro due anni dalla delibera e concludersi nei tre anni successivi.
Non è stato versato in atti alcun documento a riprova che tale provvedimento abbia avuto seguito ai fini della procedura espropriativa, atteso che non risulta sia stata adottato un decreto di occupazione d'urgenza dei fondi necessari alla realizzazione dell'opera. (...)IV.3. Anche le impugnate statuizioni relative alla asserita illegittimità del decreto di occupazione ed all'annullamento in parte qua dispostone dai primi giudici devono essere respinte.
Deve innanzitutto rilevarsi che il decreto di occupazione di urgenza impugnato e scevro dai vizi di illegittimità derivata da quella relativa alle delibere consiliari n. 203 del 26 novembre 1997 e n. 218 del 25 settembre 1999, attesa l'inammissibilità dell'impugnativa di queste, come sopra evidenziato.
Giova aggiungere poi che, come emerge dalla nota prot. 248 del 1° luglio 1999 del Dipartimento Assetto del territorio (Ufficio geologico e prevenzioni rischi naturali e sismici) della Regione Basilicata la documentazione geologica relativa ai lavori da realizzarsi "ha evidenziato una sostanziale compatibilità tra le opere previste e le caratteristiche geologiche - tecniche dei terreni interessati": ciò esclude la necessità di ulteriori attività tecniche d'indagine per l'emanazione dell'atto impugnato.
Quanto al problema della carenza di copertura finanziaria previsione della spesa occorrente per il pagamento delle relativa indennità, è' sufficiente rilevare che il decreto di occupazione d'urgenza non richiede ai fini della sua legittimità la contestuale determinazione dell'indennità che può invece essere contenuta in un atto distinto e successivo (C.d.S., sez. IV, 10 aprile 1998 n. 562): ciò trova infatti giustificazione nelle stesse ragioni di urgenza e nella durata temporanea dell'atto in esame.
Correttamente, infine, in omaggio ai noti principi di economia dell'attività negoziale (in generale) e amministrativa (in particolare) e di conservazione degli atti amministrativi, sintetizzati nel brocardo "utile per inutile non vitiatur", i primi giudici, verificato che, secondo le previsioni contenute nel punto 2 della delibera consiliare n. 218 del 25 settembre 1999, i lavori e le procedure espropriative per la realizzazione dell'impianto di collegamento meccanizzato Porta Salza - Monte Cocuzzo dovevano iniziare entro un anno dalla data della delibera e concludersi nei successivi tre anni, hanno annullato il decreto di occupazione per la parte in cui era stata prevista una durata di cinque anni, incompatibile con la predetta previsione. »»
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